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giustizia tributaria, Appunti di Giustizia Amministrativa

appunti su revocazione e giudizio di ottemperanza

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 10/02/2026

anna-gioia-5
anna-gioia-5 🇮🇹

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Lezione 13 Giustizia tributaria
29.11.2023
Oggi ci intratterremo su alcuni aspetti diciamo seminariali , parleremo e studieremo le
impugnazioni diverse dall’appello , quindi ricorso in cassazione , la revocazione ordinaria e
straordinaria , questi sono i temi fondamentali insieme al giudizio di ottemperanza al quale abbiamo
accennato di tanto in tanto durante le scorse lezioni e infine tratteremo della conciliazione dentro e
fuori udienza.
(La prossima settimana faremo l’ultima lezione, mercoledì, non martedì).
L’ultima volta c’eravamo lasciati analizzando quelli che erano gli atti di primo grado, tutte le
modalità di svolgimento di primo grado, vi avevo detto che il ricorso era l’atto fondamentale che
istituisce sostanzialmente ….. il processo tributario.
Il professore ha già introdotto alcuni dei profili tributari principali del giudizio di appello.
Riprendiamo alcuni canoni che riguardano le impugnazioni in generale. E poi parleremo del ricorso,
dell’appello principale, quello incidentale, delle caratteristiche del ricorso per cassazione, la
revocazione straordinaria e ordinaria, e la relazione tra tutti i tipi di impugnazione che possono
intercorrere tra di loro: rapporto tra appello e la cassazione, rapporto cassazione e revocazione,
soprattutto quella ordinaria, e che possono tra di loro appunto concorrere.
Poi per il giudizio di ottemperanza, sia le sentenze passate in giudicato sia sentenze non passate
ancora in giudicato, e poi tutto quelli che sono gli istituti deflativi del contenzioso dove la
conciliazione chiaramente ha una sua valenza anche nell’impugnazione.
Addirittura un decreto delegato, una bozza che potrebbe anche uscire nelle prossime settimane
prevede la concessione anche in cassazione, cosa che non era possibile.
Andando a parlare delle caratteristiche delle impugnazioni in generale, possiamo dire qual è la
definizione di impugnazione. Il mezzo di impugnazione è in generale un rimedio processuale che
l’ordinamento tributario prevede per consentire una verifica del fondamento della legittimità di un
provvedimento, in questo caso, soprattutto nell’ordinamento tributario, della sentenza, nella
maggior parte dei casi.
Le impugnazioni possiamo dividerle a critica libera o a critica vincolata. La critica libera , lo dice la
stessa parola, intende che il mezzo di gravame è proponibile senza che ci sia alcun vincolo
nell’esposizione dei motivi, o nella tassatività dei vizi che si possono censurare, sostanzialmente si
potrebbe dire anche che il provvedimento è genericamente ingiusto per proporre l’appello , che è un
mezzo di impugnazione a critica libera per eccellenza.
Critica vincolata è l’esatto opposto, e quindi l’esperimento di questo mezzo di grave è circoscritto a
determinati motivi. Nel sistema processuale tributario possiamo dire che l’appello è a critica libera,
mentre la revocazione è un gravame a critica vincolata.
L’impugnazione può inoltre avere due fasi, oppure una sola delle due ovvero propendere più per
una fase che per l’altra. Cioè la fase rescindente e la fase rescissoria.
Si parla di impugnazione della sentenza, che quindi può comportare o l’effetto demolitorio, cioè
annullare sentenza e questa è la fase rescindente ; e poi la sua sostituzione (del provvedimento
impugnato), che è la fase rescissoria. Nel giudizio di cassazione, che affronteremo ovviamente
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Lezione 13 Giustizia tributaria 29.11. Oggi ci intratterremo su alcuni aspetti diciamo seminariali , parleremo e studieremo le impugnazioni diverse dall’appello , quindi ricorso in cassazione , la revocazione ordinaria e straordinaria , questi sono i temi fondamentali insieme al giudizio di ottemperanza al quale abbiamo accennato di tanto in tanto durante le scorse lezioni e infine tratteremo della conciliazione dentro e fuori udienza. (La prossima settimana faremo l’ultima lezione, mercoledì, non martedì). L’ultima volta c’eravamo lasciati analizzando quelli che erano gli atti di primo grado, tutte le modalità di svolgimento di primo grado, vi avevo detto che il ricorso era l’atto fondamentale che istituisce sostanzialmente ….. il processo tributario. Il professore ha già introdotto alcuni dei profili tributari principali del giudizio di appello. Riprendiamo alcuni canoni che riguardano le impugnazioni in generale. E poi parleremo del ricorso, dell’appello principale, quello incidentale, delle caratteristiche del ricorso per cassazione, la revocazione straordinaria e ordinaria, e la relazione tra tutti i tipi di impugnazione che possono intercorrere tra di loro: rapporto tra appello e la cassazione, rapporto cassazione e revocazione, soprattutto quella ordinaria, e che possono tra di loro appunto concorrere. Poi per il giudizio di ottemperanza, sia le sentenze passate in giudicato sia sentenze non passate ancora in giudicato, e poi tutto quelli che sono gli istituti deflativi del contenzioso dove la conciliazione chiaramente ha una sua valenza anche nell’impugnazione. Addirittura un decreto delegato, una bozza che potrebbe anche uscire nelle prossime settimane prevede la concessione anche in cassazione, cosa che non era possibile. Andando a parlare delle caratteristiche delle impugnazioni in generale, possiamo dire qual è la definizione di impugnazione. Il mezzo di impugnazione è in generale un rimedio processuale che l’ordinamento tributario prevede per consentire una verifica del fondamento della legittimità di un provvedimento, in questo caso, soprattutto nell’ordinamento tributario, della sentenza, nella maggior parte dei casi. Le impugnazioni possiamo dividerle a critica libera o a critica vincolata. La critica libera , lo dice la stessa parola, intende che il mezzo di gravame è proponibile senza che ci sia alcun vincolo nell’esposizione dei motivi, o nella tassatività dei vizi che si possono censurare, sostanzialmente si potrebbe dire anche che il provvedimento è genericamente ingiusto per proporre l’appello , che è un mezzo di impugnazione a critica libera per eccellenza. Critica vincolata è l’esatto opposto, e quindi l’esperimento di questo mezzo di grave è circoscritto a determinati motivi. Nel sistema processuale tributario possiamo dire che l’appello è a critica libera, mentre la revocazione è un gravame a critica vincolata. L’impugnazione può inoltre avere due fasi, oppure una sola delle due ovvero propendere più per una fase che per l’altra. Cioè la fase rescindente e la fase rescissoria. Si parla di impugnazione della sentenza, che quindi può comportare o l’effetto demolitorio, cioè annullare sentenza e questa è la fase rescindente ; e poi la sua sostituzione (del provvedimento impugnato), che è la fase rescissoria. Nel giudizio di cassazione, che affronteremo ovviamente

dopo, in maniera preponderante è la fase rescindente, alcune volte ci può essere anche la fase rescissoria. Per la revocazione, soprattutto per quella ordinaria , sono gravami che riuniscono entrambe le fasi, sia fase rescindente che rescissoria. Nelle impugnazioni in generale l’appello oltre a essere a critica libera, è un mezzo ordinario, al contrario di altri mezzi di gravame che possono essere straordinari. Saranno dei casi di eccezionalità. I mezzi di impugnazione che hanno una loro importanza del diritto processuale tributario sono l’appello, ricorso per cassazione, la revocazione, non esiste l’opposizione di terzo così come altri mezzi di impugnazione che tengono al regolamento di competenza. Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, per quanto compatibile, le norme rinviano al codice di procedura civile. Al punto che dall’art. 59 decreto 546 /1992 tutto il capo relativo all’impugnazione viene disciplinato sia l’appello, sia ricorso per cassazione , che revocazione sia ordinaria che straordinaria e quindi c’è una disciplina speciale, ma in quanto compatibile si applicano le norme del codice di procedura civile e questo prescinde dal rinvio generale che viene fatto dall’art. 1 co 2 del decreto legislativo 546\92. Istituti che si inseriscono nel diritto processuale tributario sono altri istituti tipici dell’impugnazione in generale , per esempio l’acquiescenza , con la quale non si intende altro che l’accettazione sostanzialmente espressa ma può anche tacita della pronuncia giurisdizionale o di primo o secondo grado. È uno degli istituti che può essere eccepito in caso di proposizione di appello. In diritto tributario sono casi ben determinati. Voi pensate che l’acquiescenza magari nel processo civile può avere una casistica varia; in tributario è la giurisprudenza che ogni tanto ha identificato qualche caso di specie , ad esempio il caso di un contribuente che impugna un avviso di accertamento o una cartella di pagamento e dovesse soccombere l’ufficio , il fatto di notificare una espressa volontà di non impugnare costituisce una acquiescenza. L’acquiescenza è disciplinata dell’art 329 cpc, e l’acquiescenza non fa altro, nel tributario, che mettere un paletto a quelli che possono essere i limiti impugnatori. Ci possono essere anche degli adempimenti dubbi, equivoci, per esempio il caso di una sentenza in cui il contribuente ha vinto, e l’agenzia delle entrate abbia perso, il fatto che vengano rimborsate delle somme che erano state versate in pendenza del giudizio , questi non sono elementi che costituiscono l’acquiescenza. L’acquiescenza deve essere dichiarata in maniera esplicita, o anche se fosse tacita, deve essere inequivoca; se non è inequivoca non costituisce acquiescenza. Lo spontaneo pagamento di una sentenza(favorevole al contribuente) non passata in giudicato può essere valutata come acquiescenza. Per quanto riguarda i principi generali, sappiamo che nell’ambito del processo generale, si applicano le disposizioni generali del cpc; tra queste ci sono i termini , che possono essere lunghi di 6 mesi; possono essere sospesi di 31 giorni per la sospensione feriale se cade nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno , ma allo stesso tempo può essere anche di 60 giorni, nel caso di notificazione della sentenza. Nel caso di giudizio civile, il termine breve è di 60 giorni(?). Nella pratica quindi sia se è appello sia se cassazione, il notificare sentenza e ridurre da 6 mesi a 2 a volte non ha alcun tipo di

vengono assorbiti dall’appello ordinario, se io voglio presentare delle censure contro la sentenza di primo grado che attengono per esempio ai motivi 4 e 5 dell’art. 395 cpc, sarà inibito contro la sentenza di primo grado perchè essendo a critica libera , non potendolo fare in Cassazione allora io potrò fare la revocazione ordinaria solo contro le sentenze della corte di giustizia tributaria di 2 grado a meno che , con un accordo per salutum tra contribuente e amm. finanziaria, l’ultima sentenza di merito è quella di primo grado allora potrò fare la revocazione ordinaria. DOMANDA DI ESAME. Le sentenze revocabili in via ordinaria sono in gran parte di secondo grado, l’appello assorbe tutta la dinamica e tutta la fattispecie di qualsiasi censura di rito o di merito , rientrano anche i motivi nel 395 n4 e 5 , per cui dovendo trovarci dopo la sentenza di secondo grado in una scelta ,in un bivio tra impugnazione di merito (revocazione ordinaria) e di legittimità (ricorso per cassazione) che non consente di impugnare nel merito , ed è li che ha la sua introduzione, la sua valenza la revocazione ordinaria che può essere prodotta entro gli stessi termini brevi o lungo. Sono 2 concetti che dobbiamo cogliere , il primo è il rapporto tra l’appello e la revocazione ordinaria e il secondo il rapporto tra revocazione ordinaria e ricorso per cassazione, i termini sono gli stessi , i soggetti sono uguali però i motivi sono diversi e quindi se ho dei motivi da far valere nel merito sceglierò la ordinaria ; viceversa ricorso per cassazione. Se io faccio concorrere sia motivi di legittimità per il ricorso per cassazione sia motivi di merito posso decidere alternativamente di chiedere la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, posso chiedere sempre allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza impugnata di secondo grado di sospendere quel termine di 6 mesi, per un certo periodo, e questo periodo non decorre fino a quando non verrà definita in giudizio. La Sentenza impugnata è la stessa, i giudici sono diversi, con uno attacca sotto profilo del merito(revocazione ordinaria), con l’altro il profilo della legittimità. C’è la Facoltà della parte chiedere la sospensione per quando concerne il ricorso per cassazione. Ci può essere l’ipotesi che il Ricorso per cassazione sia stato proposto o che ancora non sia stato proposto: se non è stato proposto si può chiedere la sospensione del termine; se è stato proposto , che venga sospeso il giudizio. In entrambi i casi decide il giudice di secondo grado. Nel caso in cui non venga chiesta la sospensione ne del termine ne del giudizio, allora concorreranno, chiaramente se viene analizzato per primo quello di revocazione si estinguerà quello per cassazione , non esiste più la sentenza perché è stata revocata. Si può fare ricorso per cassazione attraverso sentenza per revocazione; come si può fare anche revocazione della revocazione. Parliamo del caso in cui la sentenza ancora non è passata in giudicato, se passa in giudicato poi vi può essere esperita solo revocazione straordinaria. Per quanto riguarda l’appello, abbiamo detto che per ordinario si intende proposto entro i termini stabili dalla legge (breve , lungo), ; la caratteristica di essere sostitutivo è nel senso che la pronuncia del giudice di secondo grado prende il posto , si sostituisce integralmente a quello di primo grado; e poi a critica libera. Avevamo accennato che nella sostituzione assume un aspetto importante il concetto di devoluzione , il brocardo latino è ’tantum devolutum quantum appelatum’ cioè è mio potere decidere del ricorso introduttivo di primo grado quanto voglio devolvere in secondo grado, spetta alla parte l’onere di investire da 0 a 100 il giudice di 2 grado, posso decidere che parti di quel ricorso non hanno più importanza per un fatto sopravvenuto oppure non ci credo più , i motivi che avevo introdotto in primo grado posso decidere di non devolverli tutti in 2 grado , ma soltanto ad esempio il 50 %, da non confondere con l’impugnazione parziale.

L’effetto devolutivo non c’entra nulla con la possibilità di impugnare parzialmente o totalmente la sentenza. Non confondete mai i motivi con l’oggetto del processo, i motivi sono argomenti con cui giustifico la mia causa petendi e petitum ex chiedere la condanna al rimborso. L’oggetto è l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, le parti sono il contribuente di quel determinato ufficio, i motivi sono gli argomenti cui affido la fondatezza del mio ricorso. Se io non devolvo tanto, lo faccio per una mia scelta, non ho devoluto tutti i motivi per una mia scelta, alcune parti del mio ricorso introduttivo sono state rinunciate , ma non che la mia impugnazione è parziale, non ho devoluto tutte le argomentazioni per una mia scelta , per discrezione. Rispetto alle difese fatte in primo grado avrà numericamente diminuito le argomentazioni, ma non significa che una parte della sentenza ha fatto acquiescenza o che c’è l’impugnazione è parziale , ha riproposto solo alcune parti \ argomentazioni del giudizio di 1^. Collega : potrebbe rispiegare la distinzione? Prof. Allegra << Allora dicevo , l’oggetto del giudizio , quindi nel caso si soccombenza totale in 1^ o in 2^ da il potere al contribuente o all’amministrazione finanziaria , quindi al soggetto impugnante , di impugnare totalmente o parzialmente la sentenza , tutti i casi o solo alcuni e questa è una impugnazione parziale , chiaramente passerà in giudicato la parte che non verrà appellata dalle parti. Quello che è l’effetto devolutivo invece , appartiene a scelte personali che possono essere di volontà espressa oppure semplicemente perché sono capitate incidentalmente , di non riproporre tutti gli argomenti a fondamento della mia domanda che rimane sempre la stessa e che è impugnazione totale, quindi a parità di impugnazione totale io avrò devoluto al giudice del gravame solo alcune argomentazioni (motivi) a sostegno delle mie domande , ed è li che l’effetto evolutivo sarà parziale ma l’impugnazione sarà totale>> Prof. La Scala << Io in primo grado , impugnando un atto impositivo, chiedo al giudice l’annullamento totale dell’atto ad esempio con 15 motivi , in appello l’oggetto è sempre lo stesso ,ciò che cambia è il fatto che non sarà impugnato l’atto impositivo , ma la sentenza e quindi il petitum è sempre quello di chiedere l’annullamento totale dell’atto (quindi l’impugnazione è sempre totale ), però io 3 dei 15 motivi che avevo presentato in 1 ^ non li ripropongo perché ad esempio nel frattempo mi sono convinto che sono motivi deboli o perché magari è sopravvenuta una giurisprudenza diversa, qualunque cosa… in questo caso però l’impugnazione è sempre totale. Diverso è il caso in cui in appello io scelgo una difesa parziale rispetto al primo grado e lì non riguarda i motivi ,ma riguarda appunto un appello parziale>>. Nel caso delle impugnazioni soprattutto in 2^ dei divieti troviamo quello di proporre eccezioni nuove e quindi anche motivi nuovi , a proposito di questa argomentazione il decreto delegato che il Governo si accinge ad emanare capovolge quelle che attualmente sono le discipline del appello tributario. Quando si impugna un provvedimento della Corte di Giustizia tributaria di 1^ attualmente uno può anche depositare nuovi documenti in Camera di Consiglio fino a 20 giorni liberi prima della udienza di trattazione della causa in 2 ^ e non si possono proporre motivi nuovi. Se passa il decreto legge delegato si potranno avere motivi aggiunti (che è un istituto che abbiamo spiegato precedentemente ) , potranno essere proposti nel giudizio di secondo grado se si tratta di notizie o atti che non potevano essere conosciuti prima , ma non si potranno più depositare nuovi documenti , si ribalta la situazione e si tratterebbe di una riproposizione del giudizio di primo grado , in tutto e per tutto io potrò semplicemente , con i documenti che avevo raccolto in primo grado , tentare di ribaltare la situazione , quindi non si aumenta il thema decidendum se non il caso eccezionale dei motivi aggiunti. Per quanto riguarda le altre caratteristiche del giudizio di appello abbiamo già anticipato qual è la modalità della proposizione cioè la notificazione (come avviene in 1^) e tra i casi inammissibilità della proposizione del giudizio di appello anche qui , non ci sono solo i casi dettati dalle

giudizio e quindi c’è un fatto che non viene esaminato nonostante fosse stato oggetto di discussione e quindi questa omissione comporta che venga cassata la sentenza di 2 ^) >> Non può essere proposto né dal difensore tributario di merito ,ma solo da avvocati iscritti nell’albo. Il ricorso per Cassazione è un giudizio di legittimità , non può essere introdotta neanche indirettamente una fase di merito e vigono dei principi rigidi sia per quanto riguarda la notifica ma anche per la costituzione in giudizio che deve avvenire entro 20 gg successivi alla notificazioni , la procura che deve essere molto precisa e soprattutto deve andare con specifici motivi ex art 366 dove si dice al n. 6 che << Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità:

  1. l'indicazione delle parti(1);
  2. l'indicazione della sentenza o decisione impugnata(2);
  3. la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso(3)
  4. la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(4);
  5. l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
  6. la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi>>. Quindi sostanzialmente non potrà limitarsi il ricorrente in cassazione a fare il rinvio ad altri documenti o ad altre parti del procedimento perché per il cd principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dovrà tutto confezionato lì , non ci potrà essere mai nessun rinvio né toponomastico né rinvio a fascicoli che non consenta nello stesso momento in cui legge il ricorso che la violazione sia stata dimostrata esattamente nelle pagine di quel ricorso , il giudice della cassazione deve essere messo in grado di decidere senza andare a vedere altri fascicoli fuori da quel ricorso. Per quanto riguarda l’atto al quale si oppone il ricorso per cassazione è il cd il controricorso , che è stato riformato dal decreto legislativo 149\2022 , prima si prevedeva che chi dopo la notifica del successivo ricorso , la notifica del successivo deposito del controricorso , adesso dice l’art. 370 : << La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale(2).>>. A sua volta il controricorso può anche contente un ricorso incidentale , dice l’art 371 << La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza(1). La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione(2)>>. Quindi c’è la possibilità , addirittura condizionata, per la proporzione di un

controricorso in via incidentale , io posso proporre un controricorso avverso il ricorso principale con ricorso incidentale condizionato , sostanzialmente impugno l’altra parte della sentenza nel momento in cui dovesse essere accolta la prima parte, per cui mettiamo che venga accolto un motivo del ricorso principale , a questo punto si avvera la condizione affinché possa essere esaminato il ricorso in via incidentale , altrimenti sarà rigettato. Ritornando al ricorso per cassazione questo, una volta introdotto con ricorso dal punto di vista dell’impugnante e controricorso se si intende resistere, terminata la fase istruttoria il giudizio avrà un suo esito. Questo ovviamente è uguale per tutte le giurisdizioni e anche in tributario potrà essere cassata la sentenza di secondo grado eventualmente impugnata o con un rigetto del ricorso o in caso di accoglimento, potrà essere decisa nel merito (ciò avviene raramente) ma se viene accolto di solito con un rinvio al giudice di secondo grado a cui far emettere quella fase rescissoria una volta che la fase rescindente è stata sostanzialmente esperita dalla cassazione. La cassazione se decide che un vizio era fondato e quindi che la sentenza deve essere cassata ha esaurito la sua fase rescindente, spetterà al giudice di merito nuovamente quindi un rinvio al giudice di secondo grado per completare la fase rescissoria ( che lui -cassazione- non può fare). A questo punto perché possa continuare il giudizio c’è il cosiddetto giudizio di rinvio: Il giudizio di rinvio è importante in tutti i tipi di giudizi e in tutte le giurisdizioni, quella amministrativa, quella del giudice ordinario ma in tributario diventa fondamentale e il perché ce lo dice l’art 63 D.lgs.546 .Una volta che la cassazione nel suo esito non si limita a rigettare il ricorso o ad accoglierlo decidendo nel merito ma rinvia ad altro giudice di solito di secondo grado se viene annullato tutto il procedimento e si ricomincia da capo , da quello di primo grado, Il D.lgs. dice che : ‘’ Quando la corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo e\o di secondo grado ,la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti (quindi si ricomincerà molto probabilmente con una nuova procura e si dovrà notificare a tutte le parti che in tutti quei gradi avevano partecipato al giudizio) dovrà essere notificata personalmente e quindi non al procuratore sostituito ed entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto compatibili’’. A differenza del giudizio ordinario davanti al giudice civile che è tre mesi ,qui entro sei mesi bisognerà proporlo con la notifica a tutte le parti; i sei mesi partono dalla pubblicazione della sentenza da parte della cassazione. Come? Nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e secondo grado, per cui si farà un ricorso sostanzialmente di riassunzione secondo le regole di secondo grado se si andrà alla corte di giustizia tributaria di secondo grado e secondo le regole del primo se si andrà alla corte di giustizia tributaria di primo grado; in realtà le due forme si assomigliano quindi non c’è una grande differenza.

È chiaro che tutto ciò che non è stato appositamente o meno indicato come motivo è stato assorbito dal giudizio di cassazione perché è stata cassata su un punto la sentenza e attraverso un effetto a mia volta devolutivo del giudice di rinvio potrò far si che anche su giudizi non affrontati il giudice di rinvio possa prendere una decisione tout court. Comma 5’’ subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo ‘’quindi dopo che ci sia la riassunzione si chiederà la trasmissione del fascicolo. A sua volta dopo il giudizio di rinvio il cui esito finale sarà o di accoglimento del contribuente se era appellante o di rigetto dell’appello, potrà proporsi nuovamente ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio quindi potenzialmente anche se non è corretto formulare questa definizione ,è come se ci trovassimo in quarto ,quinto grado o comunque sicuramente in una quarta e quinta fase. È possibile pure che si ritorni due, tre, quattro cinque , in teoria all’infinito in cassazione. Potenzialmente non ci sono dei limiti ,può durare 30-40 anni. L ’oggetto stavolta si sposta sul rispetto del principio di diritto da parte del giudice di secondo grado. È chiaro che tutto dipende dalla resistenza del contribuente a riassumere tutte le volte e sicuramente dal valore della causa perchè poi si rischia di spendere più di spese processuali che non se avesse pagato dall’inizio. I giudizi a volte si estinguono a volte non perché io non potessi fare di nuovo ricorso per cassazione ma proprio per sfinimento. Dicevamo quindi che il giudizio di rinvio è una fase del processo che si svolge innanzi al giudice al quale la corte di cassazione ha rimesso la causa. In questo caso il processo di cassazione è circoscritto al solo principio di diritto senza poter trarre profili di fatto consequenziali alla cassazione della sentenza. Il giudizio di rinvio quindi è disciplinato dall’art 63 e sarà connotato semplicemente come dicevamo dalla fase rescissoria del precedente giudizio di cassazione. Si tratta di completare con il merito ciò che aveva iniziato la cassazione con la legittimità , con la fase rescindente. REVOCAZIONE A questo punto possiamo parlare della revocazione È disciplinata dall’art 395 cpc e che invece è introdotta dal processo tributario dall’art 64 il quale dice nella rubrica ‘sentenze revocabili e motivi di revocazione’ ‘’ le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado delle corte di giustizia tributaria ,possono essere impugnate ai sensi dell’art 395 cpc Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1-2-3-6- del 395 cpc purchè la scoperta del dolo o della la falsità dichiarata o il

recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art 395 siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati al comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.’’ Cosa dice il 395? Intanto distingue i motivi da 1 a 3 e poi 6 per la revocazione straordinaria ed enuclea al 4 e 5 quelli della revocazione ordinaria Dice l’articolo ‘’ le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: · 1 -Se sono l’effetto del dolo di una delle parti a danno dell’altra · 2 -Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza · 3 -Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell’avversario · Andiamo direttamente al 6 - Se la sentenza è effetto di dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato Questi casi di revocazione straordinaria che, oltre ad essere rari sono difficilissimi da provare, attengono a fatti revocabili in via straordinaria la cui certezza può avvenire o per scoperta da parte del contribuente o per pubblicazione di una sentenza passata in giudicato anzi per lo spirare del termine della sentenza con cui definitivamente viene accertato un determinato fatto. All’esame alla domanda : quando può essere proposta la revocazione straordinaria? La risposta non è in ogni tempo. La risposta È SBAGLIATA perché dipende da quali sono i casi e a quel punto da quando decorre il termine a quo e da quando decorre il termine ad quem, in particolare il termine a quo perché quello ad quem è sempre 60 giorni mentre il termine a quo chiaramente dipende dai numeri: Il n 1 dice : se sono l’effetto del dolo dei una delle parti a danno dell’altra , è chiaro che questo deve essere accertato da un giudice Il n 2 : se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte ammette ignorare essere riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza Il n 3 :se dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa maggiore o per fatto dell’avversario , il n. 3 è da quando io l’ho scoperto che decorre il termine. Poi sarà un problema di chi vuole fare la revocazione straordinaria dimostrare che l’ha trovato in quel momento e non prima, cosa che è difficile dimostrare ma i sessanta giorni decorreranno da quel momento. Il n 6: se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, -> lo dice chiaramente ,i sessanta giorni scattano dal sessantunesimo giorno dal fatto che non è stata appellata la sentenza che ha dichiarato il dolo se è stata notificata o da sei mesi e un giorno quando non è stata appellata o è stato fatto ricorso in cassazione oppure quando la cassazione ha deciso definitivamente.

troviamo in un contrasto logico) oppure in un ricorso di cassazione per violazione del giudicato o del procedimento o per violazione di leggi. Ricordiamoci che il giudicato è sostanzialmente definito dal 2909 cc quindi c’è una violazione di legge se il giudice ha sbagliato e ha detto che non si trattava di un giudicato o che non esisteva un contrasto tra giudicati o che non era inerente, in questo caso si deve fare ricorso per cassazione; se invece il giudice di secondo grado non si era pronunciato e c’era un contrasto logico e allora si dovrà fare revocazione ordinaria. È un caso in cui ci potrebbe essere un cumulo tra impugnazione per revocazione ordinaria e impugnazione in cassazione. Casi di revocazione ordinaria capitano raramente , dice l’avvocato Allegra che si tratta ad esempio di casi in cui si era sostenuto che non era stato provato che era stato pagato un tributato e invece c’era la ricevuta di pagamento, quindi era inutile fare il ricorso per cassazione perché c’era il documento. Fatta questa differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria e dopo aver parlato del fatto che le sentenze revocabili in linea di principio sono solo quelle in via ordinaria di secondo grado, passiamo al giudizio di ottemperanza IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA Il giudizio di ottemperanza è il giudizio più strano del processo tributario, un giudizio che in teoria anche prima della legge finanziaria 2015 era un giudizio che atteneva alla singolare esecuzione del giudicato tributario che veniva utilizzata sporadicamente perché il principale strumento per eseguire una sentenza della corte di giustizia tributaria(prima commissione tributaria provinciale) era l’esecuzione civile. C’erano norme che equiparavano in tutto e per tutto la sentenza emessa da un tribunale del giudice ordinario quindi emessa ad esempio dal tribunale civile di qualsiasi distretto della corte di appello italiana fornita di provvisoria efficacia e comunque nel caso anteriore al 2015 che magari era passata in giudicato, a cui si poteva opporre la formula esecutiva e opponendo la quale si poteva fare l’esecuzione con notifica di un precetto e poi anche pignoramento. Il pignoramento che poteva poi anche colpire le casse o i conti correnti dell’amministrazione finanziaria soprattutto dopo che erano trascorsi più di 120 giorni dalla notifica del titolo cioè dalla notifica della sentenza In quel caso l’amministrazione finanziaria di riferimento poteva tranquillamente essere pignorata (un conto dove l’agenzia delle entrate aveva i fondi , un conto dove il concessionario della riscossione aveva i suoi titoli o gli stipendi dei suoi dipendenti, si potevano anche pignorare i mobili , quelli della regione siciliana sono anche mobili di prestigio). Adesso proprio perché lo stato tutto questo fastidio non lo voleva, hanno valorizzato con la riforma del 2015 il giudizio di ottemperanza (che già esisteva) e non c’è stata più una concorrenza tra questi due istituti ma un’esclusività ogniqualvolta ci fosse una sentenza emessa dal giudice

tributario e in ogni caso provvisoriamente esecutiva solo a favore del confronti del contribuente (anche perché l’ottemperanza contro il contribuente non ha bisogno di giudici). La sentenza è provvisoriamente esecutiva solo a favore del contribuente. Per quanto riguarda la riscossione delle somme a cui dovesse essere ulteriormente condannato il contribuente per es. per le spese legali solo dopo il passaggio in giudicato e comunque solo attraverso l’iscrizione a ruolo di quelle somme ,un funzionario o un avvocato di un ente locale non potrà mai dire di pagare quelle somme ma dovranno essere scritte a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Andando dalla parte del contribuente a questo punto se la sentenza di primo grado dovesse condannare l’amministrazione a rimborso(nelle azioni di rimborso) oppure ci siano delle spese legali da riscuotere, il contribuente può esperire il giudizio di ottemperanza sia se la sentenza non è ancora passata in giudicato e a fortiori anche è passata in giudicato. La formulazione degli articoli è contraddittoria e genera confusione agli esami : non soltanto le sentenze passate in giudicato possono essere oggetto del giudizio di ottemperanza , questo avveniva prima perché effettivamente i presupposti erano solo due : che fosse passata in giudicato e che fosse stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario sostanzialmente una messa in mora ,che veniva chiamata atto di messa in mora che dava adempimento di 30 giorni all’amministrazione finanzia , decorsi i quali si sarebbe potuto instaurare il giudizio di ottemperanza. nel giudizio di ottemperanza, a parte che viene annoverato come istituto di diritto amministrativo in ogni caso anche nel diritto tributario non si fa altro che accertare inerzia della pubblica amministrazione. La domanda è non di condannare a pagare quello che si era fatto nella sentenza a cui si chiede di ottemperare ma che venga dichiarata la non ottemperanza a quel giudicato o comunque a quella sentenza provvisoriamente esecutiva. Quello è l’oggetto, c’era un condannatorio , io ho messo in mora la pubblica amministrazione o comunque ho notificato la sentenza e sono passati 90 giorni senza che si sia attivato nessuno o a pagare quanto disposto nella sentenza per un rimborso oppure a pagare le spese legali quindi io attivo quel procedimento con cui ,depositando la sentenza in doppio originale si ricostituirà la commissione infatti dovrà essere fatta presso il giudice di primo grado se la sentenza e il giudizio di ottemperanza era di primo grado e dovrà essere presentata al giudice di secondo grado se nel frattempo è stato chiaramente proposto appello e quindi il fascicolo è passato al secondo grado anche per sentenze da ottemperare in primo grado ,con cui si dovrà convocare l’amministrazione e dire :’’ Guarda c’è un giudicato. Non hai ancora ottemperato ,perché??’’. Nell’ ipotesi più estrema ci sono stati tre gradi di giudizio il contribuente comunque ha vinto e poi l’amministrazione rimane inerte. Il processo tributario ci fa capire come l’inerzia della pubblica amministrazione può essere in qualche modo pirandelliana. Es. quando c’è un concorso per l’università in qualche modo truccato e un candidato fa ricorso ,prevale nel giudizio e si scopre che era il candidato migliore quindi l’università viene condannata subito. L’università non assume quindi non ottempera, possono passare anche decide di anni.

Sostanzialmente bisognerà verificare la coincidenza tra quello che aveva stabilito la sentenza e la concreta ottemperanza o meno da parte dell’amministrazione cioè una statuizione di una sentenza se non è eseguita non è ottemperata o potrebbe essere ottemperata parzialmente o in maniera non coincidente dal punto di vista qualitativo o quantitativo. Occorre che il giudice analizzi effettivamente l’essenza del giudicato o della sentenza che poi si preoccupi di capire in quale parte non sia stata ottemperata. Questo è il giudizio di ottemperanza. Tutti questi adempimenti , chiaramente , poi porteranno ad una sentenza o ordinanza e soprattutto potrà essere condannata l’amministrazione a ottemperare alle spese, nel momento in cui anche alla fine di questo procedimento sia stata inerte. Prima “deviazione” dallo schema tributario è che occorre il deposito in prima battuta presso la segreteria e questa automaticamente si muove nei confronti dell’amministrazione e poi che questo giudizio non si conclude con una sentenza , c’è una sentenza, ma poi l’atto che conclude il giudizio di ottemperanza è un’ordinanza , quindi è un giudizio particolare perché presuppone addirittura un giudicato , è un procedimento i cui profili sono ristretti all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Una volta che viene deciso , indicato un termine entro il quale ottemperare l’amministrazione finanziaria, ove esse questo non lo faccia per i più svariati motivi, tra i poteri della corte vi è quello di poter nominare un commissario ad acta che si sostituisce al funzionario dell’ente che deve ottemperare la sentenza per adempiere al posto del funzionario , si sostituirà , verrà pagato come un commissario ad acta che di solito è un membro della commissione (ora corte) e ottempera al posto dell’amministrazione. Le caratteristiche e le differenze di una sentenza non passata in giudicato è che quando è non passata in giudicato non è necessario dell’atto di messa in mora , ma basta notificare la sentenza provvisoriamente esecutiva e deve essere spirato invano il termine di 90 gg e a quel punto però ci sono delle condizioni , per poter chiedere il giudizio di ottemperanza , il giudice deve accertare per esempio : siccome una sentenza non definitiva potrebbe essere ribaltata in appello , qualsiasi obbligo di ottemperare è sottoposto a dei rischi e quindi può essere sottoposto a delle condizioni di garanzia, può ad esempio essere sottoposto ad una fideiussione , fideiussione bancaria, a tutte queste garanzia, però , ci sono dei limiti ed eccezioni. La garanzia può non essere concessa se la somma è inferiore a 10 mila euro oppure le spese legali e sono somme superiore 30 o 40 mila euro comunque non vengono sottoposte all’eventuale garanzia diparte del giudice, questo perché le sentenze di primo grado sono esecutive e quindi nel momento in cui il contribuente chiede l’esecutività della sentenza di prima grado , anche se è pendente l’impugnazione e quindi non è passata in giudicato , ha lo strumento del giudizio di ottemperanza, è ovvio che la sua posizione è precaria perché potrebbe essere ribaltata diverso da quanto accade nel caso di una sentenza passato in giudicato che ha consacrato il diritto soggettivo. Il procedimento è abbastanza semplice , sostanzialmente si chiede all’amministrazione entro 20 gg dalla notificazione di avere delle memorie , di rispondere al ricorso che gli è stato notificato e va innanzi alla corte dicendo perché non ha pagato se non ha pagato o se nel frattempo ha pagato darne notizia.

L’esecuzione è provvisoria, ciò significa che è una scelta del contribuente e non giammai dell’amministrazione finanziaria chiedere di ottemperare una sentenza non passata in giudicato , il contribuente se scegli di ottemperare una sentenza non passata in giudicato ovviamente ritiene di stare nel giusto , di non rischiare di dover restituire questi soldi oppure può rischiare ma sono sue scelte personali Prof. La Scala “ c’è da dire che in alcuni casi se l’inerzia è grave e immotivata soprattutto dopo la sentenza passata in giudicato , questa condizione può innescare procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari che erano deputati ad eseguire la sentenza ,l’amministrazione risponde dei doveri di ordine pubblicistica nei confronti dei consociati , però sarà un procedimento del tutto staccato da quello di cui ci si occupa ” Quali sono gli aspetti processuali (domanda d’esame)? Intanto , quali sono i limiti all’ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato? Che può essere ribaltata , se ci sono limiti di sottoporre l’ottemperanza a garanzia , cioè decisone del giudice che può avere delle eccezioni, quali sono le eccezioni? A chi si propone? Dipende dal momento in cui si propone l’ottemperanza , perché se sarà in 2grado il giudice sarà di 2grado In che cosa consiste l’ottemperanza? E’ portare a conformità in termini di esecuzione ciò che era stato stabilito in sede di sentenza , è l’unica forma di esecuzione? Si , prima c’era anche l’esecuzione civile che è stata abrogata dal 2016 , questi argomenti sono importanti e li dovete affrontare bene. Non tutte le sentenze possono essere ottemperate , perché non tutte sono condannatorie , quindi un altro dei presupposti perché le sentenze della Corte di giustizia tributaria di 1 o 2 grado possano essere ottemperate , se ci sono spese compensate e non è un’istanza di rimborso , è una normalissima annullamento dell’atto impositivo , ma non è una sentenza ottemperabile , questa è una risposta che in sede di esami non date mai rispetto alla domanda “quali sono le sentenze ottemperabili?”. Il fatto che la sentenza di per sé non ha statuito niente è in re ipsa, io potrò poi , eventualmente , chiedere l’ottemperanza ma non per quella sentenza , a quel punto sono molto più legittimato a presentare una istanza di rimborso e non chiedere l’ottemperanza. Quando si crea con una sentenza non passata in giudicato un diritto di rimborso di pagamenti effettuati medio tempore , provvisori che vengono disciplinati dall’art 68 del decreto legislativo 546\92 io avrò diritto al rimborso , ma non ad ottemperare perché non è oggetto della sentenza, l’oggetto della sentenza è l’annullamento dell’atto e quindi passa in giudicato la sentenza che annulla in tutto o in parte l’atto , ma non c’è una condanna del giudice all’amministrazione finanziaria del rimborso di una somma. E’ ovvio che l’annullamento dell’atto in tutto o in parte sarà un titolo che consentirà al contribuente di pretendere la restituzione con gli interessi di quanto eventualmente pagato a titolo di riscossione provvisoria, ma sono due cose diverse e quindi non sarà oggetto di ottemperanza. LA COINCILIAZIONE

sono fregato , ma il giudizio ormai è alle spalle, ci sarà solo quella conciliazione sarà titolo esecutivo per sempre, se ottempero nella conciliazione , se non ottempero con il residuo e le sanzioni successive, passa in secondo piano il ruolo della corte. Abbiamo detto che con la semplice sottoscrizione il giudizio si definisce , le sanzioni sono agevolate al 40% al primo grado , al 50% al secondo grado, nella previsione di quel decreto delegato in cassazione sarà del 60% , quindi in teoria è penalizzato il contribuente perché in passato era nel caso reclamo 35% o accertamento con adesione 33% , ovviamente nella nuova materia imponibile. Ci sono dei tempi ristetti , non si può arrivare a ridosso della emanazione della sentenza , ma una conciliazione fuori udienza può essere fatta più o meno entro il giorno prima della discussione in udienza , quella in udienza almeno 10 gg liberi prima , si fa un verbale di conciliazione che sarà direttamente titolo esecutivo con la sottoscrizione di entrambe le parti. Questo è un tentativo estremo di chiudere il giudizio in modo tardivo perché il giudizio già c’è stato e ci sarà comunque una sentenza, però sono vari tentativi che abbiamo descritto , compreso quello della mediazione reclamo. Dall’accertamento con adesione al pari degli altri tentativi , questo è l’ultimo che anche in sede di rito per Cassazione si pensa di introdurre.