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Giustizia tributaria, Sbobinature di Diritto Processuale Tributario

Sbobbine di diritto processuale tributario aggiornato alla riforma del2022

Tipologia: Sbobinature

2023/2024

Caricato il 24/05/2026

mariagrazia-gallo
mariagrazia-gallo 🇮🇹

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26/09/2024
Tesauro libro da studiare ult. ed. 2024
Diritto Processuale, la cui disciplina è contenuta, per la maggior parte, d.lgs. 546/1992, circostanza
che sta per cambiare, nel giro di due tre mesi, cambierà perché il governo ha scelto
condivisibilmente di costruire un testo unico della giustizia tributaria. Non esisterà più neanche il
d.lgs. 545/1992, e le norme che si trovano al di fuori di questi decreti saranno riunificate nel nuovo
t.u. sulla giustizia tributaria. Il testo a oggi è ancora in sede di consultazione nelle commissioni
parlamentari. D.lgs. 175/2024.
d.lgs. 545/1992 reca l’ordinamento di quelle che si chiamavano commissioni tributarie e oggi si
chiamano corti di giustizia tributaria. Il 545 disciplina l’ordinamento della giustizia tributaria, il 546
disciplina il processo. Questi due testi, insieme alle altre norme, saranno riuniti all’interno del
nuovo t.u.
Una delle novità della riforma è il cambio di denominazione dell’organo, da sempre l’organo ha
avuto la denominazione di commissione tributaria (provinciale e regionale), con la riforma
130/2022 il cambio di denominazione è stato in corti di giustizia tributaria, di primo e di secondo
grado. Questa disciplina investe esclusivamente il solo merito, non la legittimità. Il processo
tributario si articola anche nel giudizio di legittimità, ma nel 546 si affronta solo il giudizio di
merito. La disciplina del giudizio di legittimità del processo tributario si trova contenuta all’interno
del cpc. C’è solo una norma di rinvio all’interno del 546.
Contenuto del 546: natura dell’organo giurisdizionale, è pacifico che le corti di giustizia tributaria
siano organi di natura giurisdizionale, ma questa natura (delle vecchie commissioni tributarie),
organo che esiste da moltissimi anni, sorgono dalla fine del 800 e non erano organi di natura
giurisdizionale, ma come organi amministrativi, nascono per risolvere questioni estimative,
(tutt’oggi lo fa, oltre l’interpretazione/applicazione delle norme di diritto, storicamente non era
così), rimangono organi amministrativi anche dopo l’abolizione dei tribunali amministrativi (1865),
e sotto il profilo dell’amministrazione della giustizia si configura quella del giudice ordinario.
Quindi coesistevano il giudice ordinario (giurisdizionale) e quello amministrativo (per funzioni
esclusivamente estimative), giudice ordinario a cui erano demandate le questioni giurisdizionali.
Al giudice era data la possibilità di annullare l’atto amministrativo; il processo tributario è un
processo di impugnazione: l’azione principale è l’azione di annullamento (tipica sin dalle vecchie
commissioni tributarie), ma l’annullamento è stato affidato alle commissioni tributarie ed è stato
riconosciuto molto tempo dopo, vigeva il principio del solve et repete; era una tutela poco efficace,
e certamente non tempestiva.
Questa condizione delle commissioni rimane immutata fino alla riforma del processo tributario
degli anni 70, con un dpr il 636/1972, qualifica per la prima volta le commissioni come organo
giurisdizionale. Questo riconoscimento non è frutto di una scelta avventata, la natura amministrativa
resta normativamente immodificata fino agli anni 70 perché nel frattempo si accende un dibattito tra
corte cost. e cass, alimentato da un problema di non facile soluzione, essendo entrata nel frattempo
in vigore la cost che prevede disposizioni particolari sulla permanenza delle giurisdizioni speciali.
La si riteneva ancora una giurisdizione speciale, quella tirbutaria, e il problema interpretativo
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Tesauro libro da studiare ult. ed. 2024 Diritto Processuale, la cui disciplina è contenuta, per la maggior parte, d.lgs. 546/1992, circostanza che sta per cambiare, nel giro di due tre mesi, cambierà perché il governo ha scelto condivisibilmente di costruire un testo unico della giustizia tributaria. Non esisterà più neanche il d.lgs. 545/1992, e le norme che si trovano al di fuori di questi decreti saranno riunificate nel nuovo t.u. sulla giustizia tributaria. Il testo a oggi è ancora in sede di consultazione nelle commissioni parlamentari. D.lgs. 175/2024. d.lgs. 545/1992 reca l’ordinamento di quelle che si chiamavano commissioni tributarie e oggi si chiamano corti di giustizia tributaria. Il 545 disciplina l’ordinamento della giustizia tributaria, il 546 disciplina il processo. Questi due testi, insieme alle altre norme, saranno riuniti all’interno del nuovo t.u. Una delle novità della riforma è il cambio di denominazione dell’organo, da sempre l’organo ha avuto la denominazione di commissione tributaria (provinciale e regionale), con la riforma 130/2022 il cambio di denominazione è stato in corti di giustizia tributaria, di primo e di secondo grado. Questa disciplina investe esclusivamente il solo merito, non la legittimità. Il processo tributario si articola anche nel giudizio di legittimità, ma nel 546 si affronta solo il giudizio di merito. La disciplina del giudizio di legittimità del processo tributario si trova contenuta all’interno del cpc. C’è solo una norma di rinvio all’interno del 546. Contenuto del 546: natura dell’organo giurisdizionale, è pacifico che le corti di giustizia tributaria siano organi di natura giurisdizionale, ma questa natura (delle vecchie commissioni tributarie), organo che esiste da moltissimi anni, sorgono dalla fine del 800 e non erano organi di natura giurisdizionale, ma come organi amministrativi, nascono per risolvere questioni estimative, (tutt’oggi lo fa, oltre l’interpretazione/applicazione delle norme di diritto, storicamente non era così), rimangono organi amministrativi anche dopo l’abolizione dei tribunali amministrativi (1865), e sotto il profilo dell’amministrazione della giustizia si configura quella del giudice ordinario. Quindi coesistevano il giudice ordinario (giurisdizionale) e quello amministrativo (per funzioni esclusivamente estimative), giudice ordinario a cui erano demandate le questioni giurisdizionali. Al giudice era data la possibilità di annullare l’atto amministrativo; il processo tributario è un processo di impugnazione: l’azione principale è l’azione di annullamento (tipica sin dalle vecchie commissioni tributarie), ma l’annullamento è stato affidato alle commissioni tributarie ed è stato riconosciuto molto tempo dopo, vigeva il principio del solve et repete ; era una tutela poco efficace, e certamente non tempestiva. Questa condizione delle commissioni rimane immutata fino alla riforma del processo tributario degli anni 70, con un dpr il 636/1972, qualifica per la prima volta le commissioni come organo giurisdizionale. Questo riconoscimento non è frutto di una scelta avventata, la natura amministrativa resta normativamente immodificata fino agli anni 70 perché nel frattempo si accende un dibattito tra corte cost. e cass, alimentato da un problema di non facile soluzione, essendo entrata nel frattempo in vigore la cost che prevede disposizioni particolari sulla permanenza delle giurisdizioni speciali. La si riteneva ancora una giurisdizione speciale, quella tirbutaria, e il problema interpretativo era di

stabilire se quest’organo si potesse mantenere o meno. Prevalse l’orientamento per il suo mantenimento, perché la norma cost fu interpretata nel senso di ritenere che il divieto di istituire giudici speciali fosse da riferire alla istituzione di nuovi giudici, e non di inficiare su quelli precedentemente istituiti. Divieto che va quindi circoscritto ai giudici di nuova istituzione. Tutti i giudici preesistenti al 48 potevano essere mantenuti. Essendo questa la soluzione condivisa, ne derivava la necessità di provvedere alla loro riforma/adeguamento di disciplina. La cost. prevedeva di farlo nelle disposizioni attuative entro 5 anni dall’entrata in vigore nel 1948, ma l’adeguamento è avvenuto nel 1972 (termine ampiamente superato); ma essendo questo il caso inteso il termine come ordinatorio e non perentorio, si pensò che il cost non avrebbe imposto al legislatore di intervenire entro il termine perentorio di 5 anni dall’entrata in vigore della costituzione, e invece prevedeva un termine ordinatorio. Le commissioni potevano operare comunque. Competenza attribuita a quest’organo: le commissioni tributarie condividevano l’esercizio delle proprie funzioni con il giudice ordinario (giurisdizione e quindi annullamento dell’atto) mentre alle commissioni tributarie furono attribuiti i giudizi estimativi. L’annullamento dell’atto di poteva avere solo qualora fosse avvenuto il pagamento. La giurisdizione condivisa trova la sua fonte nell’art. 9 del c.p.c., al comma 2 è infatti ancora previsto che il tribunale (in questo caso ordinario) è competente per le cause in materia di imposte e tasse. La competenza in materia delle commissioni era ritagliata inizialmente solo sulle imposte dirette (estimazione riguardava essenzialmente questo), non altri tributi. Soltanto negli anni ‘30 sarebbe stata estesa alle commissioni anche la competenza sui tributi indiretti, e si tratta di una competenza per materia circoscritta ai soli tributi indiretti sugli affari. L’estensione subisce un espansione notevolissima soltanto nel 2001 (che interviene a decreto 546 già vigente) la giurisdizione viene ri- codificata, con l’ulteriore affidamento anche della competenza in materia di tributi locali. Con l’art. 12 della legge 488/2001 si adotta una formulazione dell’art. 2 del d.lgs 546 che estende la giurisdizione ai tributi di ogni genere e specie. Si adotta dunque una soluzione per cui la giurisdizione del giudice è segnata dalla materia. Residuano allora margini affidati alla giurisdizione del giudice ordinario, non è ancora terminata l’applicazione del 9 c.p.c. Ma con la riforma, la competenza per materia investe tributi per ogni genere e e specie comunque denominati. Sta avvenendo infine un fenomeno progressivo di marginalizzazione del giudice ordinario. Affermata la natura giurisdizionale dell’organo, residuano dubbi sulla coerenza della disciplina dell’organo giurisdizionale, relativamente alla sua natura. Essendo le commissioni tributarie organi di natura giurisdizionale, questa funzione dovrebbe essere esercitata da giudici togati, purché (come tutt’ora previsto) in un rapporto molto stretto con il MEF, i giudici che hanno composto le commissioni tributarie fino ai tempi più recenti, nonché adesso in via residuale, non sono giudici togati, ma sono giudici onorari. Erano giudici (ex D.lgs. 545) che venivano nominati dal consiglio, a seguito della pubblicazione di una graduatoria, redatta questa sulla base di titoli, presentati da chi riteneva di avere le qualità necessarie previste dalla legge per accedere al ruolo di giudici ordinari. Con la riforma del 2022 l’accesso alla giurisdizione non viene più riservato a giudici onorari: Essendo stata finalmente istituita la carriera di giudici tributari, i giudici tributari saranno quelli tali all’esito di procedura concorsuale, pertanto la figura di onorario è destinata a esaurirsi progressivamente.

Articolo 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria. In vigore dal 16/09/ Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

  1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
  2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile. I limiti dell’art. 6 potrebbero venire in rilievo soltanto quando si tratta di sanzioni amministrative tributarie irrogate insieme all’atto impositivo, esempio l’accertamento. (separatamente quanto violazione riguarda formale, altrimenti, in caso sostanziale, irrogazione sanzione deve essere contestuale all’atto impositivo). La Corte EDU ammette l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 6 alle sanzioni amministrative tributarie, con la precisazione che non si può trattare di questioni di qualsiasi genere; le sanzioni amministrative per cui si può invocare la “protezione” di cui all’art. 6 sono esclusivamente quelle riconducibili a controversie per le quali sussiste (o può sussistere) anche la controversia penale: quelle controversie in cui sono correlate a una pretesa da cui scaturisce anche la responsabilità penale. La ragionevole durata (di cui all’art. 6 CEDU) è desumibile però dal 111 Cost., ragion per cui l’aspetto di tale principio è reso applicabile non tramite l’invocazione dell’art. 6 CEDU, ma in virtù della fonte costituzionale. Il processo tributario, dai dati della prassi, risponde meglio al principio della ragionevole durata, rispetto a tutte le tipologie di giudizio disciplinate nel nostro ordinamento, perché è uno dei processi più veloci che il nostro ordinamento sappia realizzare. Il giudizio di primo grado, in media riesce a essere emesso in meno di 2 anni; per quanto riguarda il grado di appello entro gli ulteriori due anni. Alla rapidità del giudizio di merito fa da contraltare l’irragionevole durata del giudizio di legittimità. Per questo vulnus è stata prevista l’esperibilità di alcuni rimedi, che hanno conferito alla Corte di cassazione ampissimi poteri, come quello di dichiarare la manifesta illegittimità e manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione, in tempi molto brevi, introdotti in con recentissima riforma. D.lgs. 546/ Si tratta, quella tributaria, di una giurisdizione speciale: la specialità contenuta nel D.lgs. 546 si può evincere dall’art. 1 co. 2 Per quanto attiene all’assunto del secondo comma “il giudice tributario applica le norme del D.lgs. 546 e per quanto da esse non disposto e con esse compatibili si applicano le norme contenute nel codice di procedura civile” si osserva che la regola fondamentale consiste nell’applicazione delle norme previste dal D.lgs. 546, ma con un’eccezione “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, si applicano le norme del codice di procedura civile”. Il rinvio al c.p.c. è frutto di una scelta del legislatore, operata con l’entrata in vigore del decreto. La relazione tra decreto e codice è figlia del rapporto circoscritto tra c.p.c. e legge del 1972; nel decreto 546 si è invece operata una scelta opposta: si è omesso qualsiasi riferimento al libro 1 del c.p.c. (come invece fatto nel passato), così ammettendo che tutto il codice è in linea di principio applicabile al processo tributario, ma esclusivamente secondo le condizioni di applicabilità delineate dall’art. 1 co. 2. Se esiste una norma che definisce, ad esempio, l’istituto della competenza per territorio del giudice tributario, non si

deve ricercare e applicare la disciplina del c.p.c., perché la giurisdizione tributaria è speciale, e quindi la norma da applicare sarà quella prevista dalla disciplina speciale.

Il legislatore è poi spesso fantasioso nella codificazione di nuove forme di prelievo, e non sempre i prelievi stabiliti per legge hanno natura tributaria. La denominazione della forma di prelievo non risolve quasi mai il problema, perché è la natura tributaria a comandare, incardinare la giurisdizione, non il nomen iuris. In questa questione, Corte costituzionale e Corte di cassazione sono ripetutamente intervenute nel corso del tempo offrendo alcuni indici rivelatori della natura tributaria di un prelevamento coattivo, ricavandolo, per esempio, dall’esistenza di una disciplina sanzionatoria correlata a un prelievo; oppure altro indice è costituito dal fatto che la forma di prelievo non deve essere configurata come controprestazione a una prestazione resa da un ente pubblico. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, e non è sempre semplice effettuarla. Il problema della giurisdizione non si esaurisce a questa questione, se un prelievo è definibile di natura tributaria o meno; il problema è più ampio, perché si aprono considerazioni che richiamano questioni attinenti la tutela giurisdizionale relativamente all’esecuzione forzata. Il comma 2 incide chiarendo che fanno parte anche della giurisdizione tributaria anche le liti catastali. Quale motivo fonda l’inserimento delle liti catastali nella giurisdizione tributaria, che è sempre una giurisdizione che equivale a materia? Perché si tratta di liti pregiudiziali che possono seguire a un errato classamento e quindi a un’erronea quantificazione dei tributi. Gli atti catastali sono impugnabili, e la giurisdizione spetta alle corti di giustizia tributaria. Per quanto attiene poi all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, differenziati perché i comuni possono stabilire quali misure (o canone o imposta) introdurre, tanto l’imposta, quanto il canone unico, rientrano nella giurisdizione tributaria (quello che prima è stato un principio giurisprudenzialmente affermatosi è stato poi fatto proprio dal legislatore). Il comma 3 risolve la questione del potere che le corti hanno di risolvere, in via incidentale, alcune questioni pregiudiziali. La disposizione deve essere letta in combinato disposto all’art. 39 (Sospensione del processo), perché è l’art. 39 che chiarisce in quali occasioni il giudice deve sospendere necessariamente il processo per la risoluzione delle questioni pregiudiziali. Le questioni di pregiudizialità esterna (quella che esistente tra due controversie pendenti presso giudici diversi) sono quelle risolvibili incidentalmente e non va sospeso il giudizio. Se invece la questione pregiudiziale è una questione di pregiudizialità interna, che cioè è demandata alla cura di un giudice interno alla stessa materia tributaria, la corte di giustizia tributaria deve sospendere il processo, perché non può risolvere incidentalmente la questione pregiudiziale, sussistendo in particolare il rischio che si possa verificare un contrasto tra giudicati.

Art. 57 D.p.r. 602/1973 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi In vigore dal 01/07/ Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

  1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (*)
  2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

La norma di cui all’inciso finale del comma 1 dell’art. 2 (D.lgs. 546/1992) segna una linea di demarcazione tra gli atti che generano la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie, e atti che segnano il campo della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, consistendo questa linea nel momento della notificazione della cartella di pagamento o nell’intimazione dell’avviso di adempimento. Questa è una regola semplice, perché leggendo tale disposizione affianco all’art. 57 del D.p.r. 602/1973, si troveranno le corrette indicazioni sul riparto di giurisdizione. Le norme di cui alle lett. a e b del co. 1 art. 57 si riferiscono alle opposizioni all’esecuzione (art.

  1. all’opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.); La giurisdizione del giudice ordinario ex art. 57 co. 1 lett. a, in materia di opposizione all’esecuzione (contro gli atti dell’esecuzione forzata), è prevista soltanto per le liti che hanno ad oggetto l’impignorabilità dei beni; quando la tutela che si chiede al giudice ordinario riveste la forma dell’opposizione agli atti esecutivi (617), l’opposizione agli atti non è possibile quando si chiede tutela per questioni che investono la regolarità formale e la notificazione dell’atto esecutivo. Su questo crinale segnato dalle disposizioni di legge, si registrano due interventi della giurisprudenza. La prima è un’ordinanza delle S.U. della Corte di cassazione (ord. 13913/2017) la quale apre significativamente le porte alla tutela che possono offrire le corti di giustizia tributarie contro gli atti dell’esecuzione forzata. Ovviamente, prima di quest’intervento giurisprudenziale tale giurisdizione non avrebbe potuto offrire tutela per le eventuali impugnazioni degli atti successivi alle notificazioni della cartella di pagamento alla notifica dell’intimazione ad adempiere. Le S. U. della Cassazione intervengono relativamente a una fattispecie peculiare, frequentissima, che ha enormi ricadute sul riparto di giurisdizione e apre quindi le porte alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria sulla tutela degli atti nell’esecuzione forzata; fattispecie di causa era infatti la notifica della cartella di pagamento termine esec, ovvero relativamente a un contribuente che si vede notificare un atto di pignoramento senza che avesse mai ricevuto prima di allora la notifica di un titolo esecutivo o la notifica della cartella di pagamento. La Corte di cassazione interviene in questo caso chiarendo principio condiviso in dottrina e in giurisprudenza, effettuato sulla base di un ragionamento lineare, che riconduce a una lettura unita le disposizioni di cui agli artt. 2 e 57; la Corte, dopo aver osservato che l’art. 2 individua come limiti della giurisdizione del giudice tributario la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere, osserva che tutte le volte in cui il contribuente lamenti che la notifica di questi atti non sia avvenuta, il primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria potrebbe essere proprio il pignoramento; essendo venuta a mancare la notificazione dei due atti precedenti, ritiene legittima l’impugnazione dell’atto di pignoramento proprio perché questo rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti: essendo venuto a mancare il tassello fondamentale, che poi è il discrimen di cui all’art 2, tra le due giurisdizioni, quella tributaria e quella ordinaria, ovvero la notificazione, se questa dovesse

Nessun dubbio si pone sulla riconducibilità alla giurisdizione tributaria di fermo e iscrizione ipoteca, che sono sono misure cautelari (non attengono dunque alle procedure di esecuzione forzata) adottate a protezione del credito tributario, essendo formalità strumentali all’esecuzione forzata è compatibile affermare che le liti sono attratte dalla giurisdizione delle corti di giustizia. (anzi si tratta di azioni inserite nell’elenco di cui all’art. 19). Per quanto attiene al limite entro il quale si muovono il giudice ordinario e quello tributario, alcune questioni sono senz’altro escluse dalla giurisdizione tributaria per essere attratte nell’area di giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta infatti di ambiti estremamente ristretti in cui si possono muovere dei giudici appartenenti a una giurisdizione diversa da quella tributaria. Ci sono liti attratte dal giudice ordinario: ad esempio, liti che hanno come oggetto la richiesta di risarcimento del danno vantato dal contribuente contro l’amministrazione finanziaria: la domanda di risarcimento del danno non è un accessorio dell’imposta, dunque il contribuente che volesse agire per ottenere il risarcimento del danno dovrebbe rivolgersi innanzi al giudice ordinario. Ma vi sono anche le liti che intercorrono tra amministrazione finanziaria e i soggetti che una prestano garanzia assicurativa in favore del contribuente (siam nell’ambito dei rimborsi IVA), liti attratte dalla giurisdizione del giudice ordinario. Altro esempio riguarda la possibile controversia tra sostituto e sostituito (per esempio attinente alla misura della ritenuta operata) che sono squisitamente rapporti di diritto privato (pacifico secondo dottrina maggioritaria, mentre la giurisprudenza sulla natura privatistica è fortemente divisa.) Quali sono gli spazi di giurisdizione del giudice amministrativo? Ovviamente, il giudice amministrativo eserciterà la propria giurisdizione sui regolamenti e sugli atti amministrativi generali. Nonostante il fatto che la peculiarità del processo tributario è che le impugnazioni hanno natura individuale, per atti amministrativi emessi nei confronti di uno specifico contribuente (nella maggior parte dei casi questi atti consistenti in provvedimenti amministrativi), la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda atti invece completamente diversi, perché atti generali: ad esempio, un per l’impugnazione di un regolamento emanato da un comune relativo all’applicabilità di tributi locali (es IMU), sarà oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questi atti amministrativi generali che l’ente potrebbe adottare in materia tributaria finiscono per avere ricadute anche in sede applicativa: un regolamento comunale disciplinante le aliquote IMU verrà applicato nella fase applicativa del tributo dallo stesso soggetto adottante; se questo dovesse accadere, e se nel provvedimento individuale del contribuente è oggetto di richiamo quello stesso regolamento che il contribuente dovesse ritenere illegittimo, si aprono due alternative: o il contribuente impugna davanti al TAR il regolamento comunale oppure potrebbe scegliere un comportamento diverso, ovvero chiedere tutela esclusivamente nei confronti del giudice chiamato a pronunciarsi sull’annullamento provv individuale, cioè alla corte di giustizia tributaria. Scegliendo questa seconda via non viene preclusa esperibilità dell’azione in via amministrativa, ma l’azione innanzi al giudice tributario avrebbe un esito diverso, perché l’illegittimità del regolamento sarebbe pronunciata in via incidentale rispetto al giudizio principale, il che comporta che i suoi effetti sarebbero inter partes ed effettivi ex nunc , ovvero incidenter tantum, perché la pronuncia in via incidentale sul provvedimento amministrativo in questione sarebbe esclusivamente di aiuto rispetto alla definizione del rapporto individuale. L’annullamento del provvedimento amministrativo infatti non è assolutamente compito del giudice tributario. Diversamente, qualora sull’atto amministrativo generale o regolamento ad esprimersi fosse il tribunale amministrativo regionale tar, l’efficacia della pronuncia avrebbe sia un confine temporale che spaziale più vasto, operando questa erga omnes (e quindi non solo a favore delle parti di causa) ed ex tunc.

Articolo 3 - Difetto di giurisdizione. In vigore dal 16/09/ Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

  1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
  2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del Codice di

Bisogna anche ricondurre alla giurisdizione del giudice amministrativo impugnazioni di atti eventualmente emessi per il recupero degli aiuti di stato. Sono atti dell’amministrazione finanziaria volti al recupero, atti che erano impugnabili di fronte alle commissioni tributarie fino al 2012, ma con la legge 234/2012 tal atti sono stati sottratti alla giurisdizione del giudice tributario per essere infine affidati alla giurisdizione del giudice amministrativo. Gli effetti che possono sorgere dal difetto di giurisdizione sono disciplinati dall’art. 3 (546/1992). L’eccezione non è circoscritta al grado di giudizio, ma è possibile sollevarla in tutti i gradi di giudizio, ed è rilevabile dal giudice d’ufficio. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione: se ad esempio la lite dovesse essere instaurata innanzi al giudice tributario di primo grado, venisse sollevato il problema relativo al difetto di giurisdizione, e il giudice ritenesse di risolvere la controversia demandandola al giudizio della Corte di cassazione, il giudizio verrebbe sospeso nell’attesa che la Cassazione risolva la questione sulla giurisdizione. Il regolamento preventivo è quello disciplinato dal Codice di procedura civile, non c’è una disposizione speciale del D. lgs. 546/1992 che si applica sotto questo profilo. Il possibile difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma la questione, se pure rilevabile in ogni grado, non può superare il limite del giudicato sul punto, in quanto se questo si sia formato ad es in occasione del giudizio di primo grado, non può essere rilevato poi nel grado d’appello: se esiste dubbio relativo alla giurisdizione è possibile sollevarlo quindi a meno che non sia avvenuta la formazione giudicato interno sul punto. Se viene scelta la strada del regolamento di competenza di fronte la Corte di cassazione il giudizio viene sospeso, in attesa che la Cassazione risolva il profilo demandato al suo esame (ovvero se la lite sia demandabile alla giurisdizione delle Corte di giustizia tributarie); qualora la Corte di cassazione dovesse confermare la giurisdizione del giudice davanti al quale la lite già pende, la lite dovrà proseguire davanti al giudice in cui era stata instaurata. La prosecuzione è possibile attraverso la presentazione di un’istanza della parte che ne ha interesse al proseguimento entro 3 mesi per la data di riassunzione dalla Corte di giustizia. Immaginiamo li caso in cui la Corte di cassazione però dovesse negare la giurisdizione del giudice tributario: in questo caso il rimedio è quello disciplinato dal Codice di procedura civile della traslatio iudicii : la lite può essere proseguita davanti al giudice munito di giurisdizione secondo la Cassazione, ma la traslatio è possibile solo se l’originaria impugnazione sia stata effettuata secondo termini e modalità del rito del giudice munito giurisdizione; per es. se il giudizio è stato instaurato innanzi al giudice ordinario erroneamente, ed è questa l’ipotesi più pericolosa per il contribuente, e la Cassazione negasse la giurisdizione del giudice ordinario affidando questa in capo al giudice tributario, la traslatio iudicii sarà possibile davanti a questo nuovo giudice, a patto che l’impugnazione sia stata fatta nel rispetto del termine decadenziale previsto dalle norme che regolano la giurisdizione del giudice tributario. Ciò significa che la traslatio iudicii è applicabile anche nel giudizio tributario, ma a condizione che l’originario ricorso sia stato presentato secondo i termini della legge che regoli la nuova giurisdizione: in caso di traslatio non è prevista nessuna rimessione in termini.

Articolo 5 - Incompetenza. In vigore dal 16/09/ Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

  1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
  2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
  3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
  4. Non si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
  5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. competenza estesa al territorio della regione all’interno della quale ha la sede il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. L’articolo 5 risponde alla domanda su cosa possa accadere nel processo tributario quando si profila il problema dell’incompetenza territoriale. Questo è un difetto che provoca ricadute nel processo, profondamente lontane dal difetto di giurisdizione; in caso di incompetenza territoriale, questa non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come è previsto per il difetto di giurisdizione. Infatti, secondo il disposto dell’art. 5 l’incompetenza per territorio in primo e secondo grado è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce, e non c’è la possibilità di sollevare un problema di difetto di competenza per territorio in secondo grado, relativamente a ciò che è avvenuto rispetto al grado precedente. Essendo la competenza delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado inderogabile, una volta che questa si è stabilita, così deve restare, non si può ulteriormente derogare. Nel processo, se nel giudizio di primo grado dovesse sorgere incompetenza territoriale, sollevata la questione e rilevato il difetto di competenza per territorio, il giudice, dichiaratosi incompetente per territorio emetterà una sentenza nella quale indica il giudice territorialmente competente, e dopo aver individuato il giudice competente può scegliere di tenere due comportamenti: può non assegnare un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente; oppure può assegnarlo (per esempio, il giudice potrebbe disporre che il giudizio va riassunto davanti al giudice competente entro il termine di 2 mesi). Se il giudice territorialmente incompetente non dice nulla sul termine in cui il giudizio andrà riassunto davanti al giudice territorialmente competente (da lui previamente individuato), in questo caso sarà la parte che ne avrà più interesse quanto alla riassunzione sarà il ricorrente, cioè la parte che ha sbagliato inizialmente a individuare il giudice competente. In questo caso si applica il termine indicato dalla norma di cui al comma 5 dell’art. 5, il quale non è il termine previsto dal Codice di procedura civile: il diritto tributario, in quanto speciale, prevede l’applicazione del termine indicato dalla norma speciale, rispetto alle norme del cpc, che è la norma del 546/1992. Il termine previsto dal comma 5 dell’art. 5 è di sei mesi, termine che non decorre dal momento di deposito della sentenza, ma dal momento della comunicazione del dispositivo: è importante distinguere perché può accadere che la sentenza del giudice in cui venga pronunciata l’incompetenza venga depositata subito, ma il segretario si prenda tempo prima di comunicarne alle parti il dispositivo. Quindi il termine di sei mesi inizia a decorrere dal giorno in cui il segretario ha comunicato il dispositivo alle part costituite. Se il giudice, nella sentenza con cui dichiara l’incompetenza, fissa invece un termine la parte che ha interesse alla riassunzione davanti al giudice individuato come competente deve rispettare il termine indicato dal giudice e non occorre più il soccorso del termine di sei mesi.

Articolo 4 bis - Competenza del giudice monocratico. In vigore dal 25/02/ Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 40

  1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
  2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
  3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale. La norma dice come instaurare la lite davanti al giudice competente, attraverso l’istanza che prende il nome di “ricorso per riassunzione”. La sentenza del giudice che si dichiara incompetente potrebbe essere appellata, impugnata: è una sentenza a tutti gli effetti, per cui le parti del giudizio potrebbero non convenire con il giudice che si dichiara incompetente rispetto al giudizio; nella prassi è difficile che ciò possa avvenire, di solito si tende a concordare con i rilievi del giudice (quanto al tema della competenza). Vi sono ovviamente ricadute processuali nel caso in cui il giudice si ritenga incompetente per territorio, nel caso in cui il ricorso non sia proposto nel termine assegnato dal giudice o dal co. 5 dell’art. 5: è espressamente previsto che il processo si possa estinguere. Quindi sono conseguenze molto gravi: si tratta di un caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti. L’articolo 4-bis è frutto di una scelta nuova del legislatore, introdotto con l. 130/2022, e tratta della composizione del giudice tributario, ripartendo le competenze di quello monocratico da quello collegiale. Tradizionalmente, le ex commissioni tributarie sono state sempre intese come organo giurisdizionale a composizione collegiale, sono sempre state formate da tre componenti: uno il presidente, e altri due, di cui uno dei due nominato relatore. La composizione collegiale delle Corti di giustizia tributaria è stata però ripensata in ragione del fatto che si è ritenuto, per ottenere un certo alleggerimento del carico di lavoro, di affidare all’organo di composizione monocratica le controversie di minor valore: per la verità, la determinazione del valore di una controversia non è un tema nuovo del processo tributario: vi sono diverse norme contenute nelle altre parti del D.lgs. 546/1992 che attribuiscono rilievo al valore della controversia, con le disparate finalità; il valore è pero inteso in un ammontare numerico di diversa determinazione (tradizionalmente la soglia è stata fissata nella cifra di 3000€); all’interno dell’art. 4-bis invece si è optato per una soluzione della fissazione di una diversa soglia che segna il crinale di competenza tra quella del giudice in composizione monocratica e quello in composizione collegiale. Le controversie che hanno valore fino a 5000€ sono decise dal giudice in composizione monocratica; viceversa, le controversie che hanno in discussione somme per un valore superiore saranno decise in sede collegiale. La soglia di 5000€ è stata ritenuta un buon discrimine, capace di segnare il parametro di riferimento per la valutazione della controversia da parte dell’organo collegiale. La norma contiene alcune precisazioni, sia rispetto al fatto che sono escluse dalla deliberazione in composizione monocratica le liti di valore indeterminabile; e poi precisazioni rispetto alla determinazione del valore della controversia. La norma esclude, radicalmente, dall’attribuzione alla competenza del giudice monocratico, le liti di valore indeterminabile. Normalmente le liti hanno un valore determinabile (come, ad esempio, le liti che attengono ai provvedimenti che manifestano una pretesa dell’ente impositore, o una maggiore imposta, o ai provvedimenti contenenti sanzioni, quelli che contengono imposta e sanzioni ecc.). Esistono invece alcuni atti per l’impugnazione dei quali è necessario comunque rivolgersi alla corte di giustizia tributaria perché esse hanno giurisdizione in merito e che però sono liti di valore indeterminabile; sono liti di particolare rilievo, ma il fatto che non vi sia una pretesa di rilevo al loro

si ridetermina la rendita catastale di un immobile. Sappiamo che gli atti di natura catastale sono sempre strumentali, rispetto agli atti impositivi, si tratta di atti prodromici che non recano alcuna pretesa e sono di valore indeterminabile. Tali atti sfuggono per disposizione espressa alla regola dell’art. 4-bis, che va applicata nel senso che queste liti sono affidate alla giurisdizione del giudice in composizione collegiale. Altra lite di valore indeterminabile è quella che ha ad oggetto, per esempio, la cancellazione dall’anagrafe di una Onlus Quindi, secondo quanto disposto dall’art. 4-bis, il giudice in composizione monocratica si pronuncia solo sulle liti di valore determinabile e per cui il valore non supera i 5000€. L’atto impugnato, in genere, può recare una pretesa alquanto composita, perché vi possono essere contenute la liquidazione di imposte e delle sanzioni, o della maggiore imposta aggravata degli interessi. Quando accade quest’evenienza, occorre stabilire cosa si intenda per valore della controversia. Si potrebbe essere indotti a pensare che il valore della controversia sia dato dalla somma di questi 3 importi (tributi, sanzioni e interessi): questa soluzione è errata; il valore della controversia ex art. 4-bis è quello determinato ai sensi di quanto dispone il comma 2 dell’art. 12: il valore della controversia è determinato esclusivamente tenendo conto dell’imposta pretesa al netto quindi di interessi e sanzioni). L’unico valore di cui si deve tenere conto per determinare il valore della controversia è quello dell’imposta. La pretesa, a titolo di imposta, in un avviso di accertamento è una pretesa che può essere articolata, cui possono farvi parte l’accertamento di tributi di diverso tipo; sul piano processuale il problema (apparente) si risolve sommando tutte le imposte; se la pretesa è pero di un unico tributo la determinazione del valore dipende dalla pretesa della Agenzia delle entrate: per esempio se l’oggetto dell’accertamento dovesse consistere nell’omessa annotazione di ricavi, e oggetto dell’imposta sono tre tributi, Ires, Irap e Iva, e non una singola liquidazione, qualora l’avviso di accertamento recasse due rilievi, uno capace di provocare ricadute solo a fini Ires, l’altro invece provocasse ricadute su tutti e tre i tributi indistintamente, il ricorrente potrebbe scegliere di prestare acquiescenza su una pretesa, ad esempio sul rilievo concernente tutti e tre i tributi indistintamente, e impugnare solo il rilievo che provoca la maggiore richiesta Ires; ma attenzione, soltanto in merito alla parte di Ires su cui incide il rilievo e non tutta l’imposta, quindi ovviamente non su quella parte di Ires che è invece oggetto del rilievo contestato dall’Agenzia a tutti e tre i tributi, che nel nostro caso sarebbero i ricavi omessi. Questa norma, l’art. 4-bis, contiene una precisazione importante che sarebbe stato opportuno ripetere anche in altra sede: per la determinazione del valore della controversia si tiene conto dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. La pretesa a titolo di imposta sorge dall’atto impugnato, l’imposta virtuale di cui parla l’art.4-bis riguarda altro, e una descrizione compiuta. Nel caso di contribuenti che generano reddito d’impresa e che determinano il reddito contrapponendo i componenti positivi e negativi, determinati applicando le regole del reddito di impresa, può accadere che da questa contrapposizione scaturisca un risultato positivo (utile quindi, semplificando, potremmo dire reddito), e che ci sia materia imponibile da poter sottoporre a tassazione; può però ben accadere, nell’ipotesi opposta che dalla contrapposizione di componenti positivi e negativi possa scaturire un risultato negativo, quindi una perdita derivante dall’esercizio attività di impresa, che diventerà anche perdita fiscale; per quanto attiene al lato dichiarativo della vicenda, immaginando che il nostro soggetto sia società di capitali, se questa presentasse una dichiarazione da cui scaturisce una perdita fiscalmente rilevante, esistendo l’istituto del riporto delle perdite, che queste hanno fiscalmente rilievo che possono essere scomputate nei successivi esercizi, cosa accade quanto interviene accertamento dell’ufficio? Quando si l’ufficio dovesse procedere tramite accertamento alla rettifica di componenti positivi e negativi del reddito d’impresa, e si accertano maggiori ricavi di quelli dichiarati, o si disconosce la deducibilità di componenti negativi, questa attività di accertamento dell’ufficio può provocare due tipi di risultato: l’ufficio può ridurre la perdita fiscalmente rilevante (per esempio, una perdita indicata di 100.000€, per effetto dell’accertamento si può ridurre della metà); oppure può accadere che l’ufficio accerti maggiori imposte, così ingenti da non riconoscere alcuna perdita, ma l’agenzia qui compie una doppia

operazione: da un lato accerta maggiori componenti positivi o la presenza di minori componenti negativi che prima azzerano la perdita fiscale

Articolo 11 - Capacità di stare in giudizio. In vigore dal 04/01/ Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

  1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
  2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché' dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
  3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. 3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' art. 9, comma 1, lett. d), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 ). Articolo 12 - Assistenza tecnica. In vigore dal 04/01/ Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1
  4. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
  5. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
  6. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: Altra questione è il modo in cui la “parte pubblica” (ricomprendendo tra essi anche le società di diritto privato ex art. 4) sta in giudizio. In genere le Agenzie (delle entrate, delle dogane e Riscossione) possono stare in giudizio tramite i propri funzionari; le agenzie non hanno necessità di farsi assistere da un difensore abilitato. Le Agenzie sono poi rappresentate in giudizio nel grado di legittimità (e quindi innanzi la Corte di cassazione) dall’Avvocatura dello Stato. Stanno in giudizio direttamente anche le segreterie delle Corti di giustizia (che sarebbero le cancellerie delle altre giurisdizioni): tra gli atti impugnabili vanno infatti inclusi gli avvisi di pagamenti del contributo unificato, ovverosia la tassa per iscrizione a ruolo della causa. Per quanto attiene agli enti locali, questi stanno in giudizio, generalmente, attraverso il dirigente dell’ufficio tributi, quando c’è una tale figura che si trova istituita nei comuni: quindi nel caso in cui il comune abbia la struttura organizzativa ad hoc il dirigente sta in giudizio. Qualora invece l’ente locale non avesse una tale organizzazione interna, cioè non avesse organizzato un proprio ufficio tributi, l’amministrazione comunale sta in giudizio per il tramite del sindaco. Per quanto attiene alle altre parti, non è necessario che il ricorrente stia in giudizio personalmente, si può scegliere anche di essere rappresentati tramite un procuratore, cioè un altro soggetto a cui venga conferito l’incarico di proporre il ricorso e rappresentare il ricorrente. Potrebbe trattarsi di un soggetto dotato di personalità giuridica: evenienza che ricorre quando a proporre il ricorso è una società di grandissima dimensione. Possono esservi procure generali (si tratta dei casi più ricorrenti) o speciali. Infine, il comma 3-ter dell’art. 11 introdotto con D. lgs. 220/2023, contiene precisazioni che attengono il modo di stare in giudizio delle Regioni.

d) i soggetti di cui all' articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , primo comma, numero 1) , limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e delle relative società di servizi, purché' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

  1. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ( D.M. 05/08/2019 GU 233/2019), sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché' i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari.
  3. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.