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gli animali non umani, Sintesi del corso di Sociologia

riassunto libro pocar

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 08/05/2014

Eleonora.Cattaneo
Eleonora.Cattaneo 🇮🇹

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SOCIOLOGIA dei DIRITTI FONDAMENTALI – VERGA
Libro : “Gli ANIMALI NON UMANI” di Pocar
L’animalismo viene spesso confuso con l’ecologismo e la questione dei diritti animali viene
ricondotta alla questione dei diritti relativi alla tutela ambientale. Le due prospettive sono
dierenti.
• La questione ecologica resta connata ai rapporti tra gli esseri umani : la preoccupazione per
l’ambiente è nutrita dall’intento di mantenere o ripristinare un certo livello di qualità della vita
umana, che ci appare minacciata per noi stessi, e dall’intento di assicurare tale bene per le
generazioni future. Gli animali sotto questo prolo entrano in considerazione come componenti
dell’ambiente; vengono presi in considerazione come genere o come specie, e non come
individui.
Per l’ottica animalista per quanto concerne la questione dei diritti animali, gli animali
dovrebbero essere presi in considerazione come individui e non come genere o specie, e, in
quanto individui dovrebbero essere trattati dalla regolazione sociale e giuridica come soggetti e
non come oggetti.
Nell’ottica ecologista il rapporto fra gli esseri umani e gli animali è una relazione tra soggetto e
oggetto, mentre nell’ottica animalista tale rapporto si congura come una relazione tra soggetti.
Considerati solo come specie e non come individui che compongono la specie, agli animali non
vengono e non potrebbero neppure venir riconosciuti diritti soggettivi.
Il complesso dei diritti soggettivi che la cittadinanza consente è anche ciò che possiamo
intendere come “personalità”.
CAPITOLO II : I DIRITTI degli ANIMALI e le IDEE
Sulla questione in generale del rapporto tra gli umani e gli animali si può pensare al ruolo che
questi hanno ricoperto nelle e per la vita degli umani, come fonte di nutrimento, lavoro,
vestiario, difesa, compagnia e divertimento. La presenza degli animali nella vita degli umani è
stata ed è una presenza costante.
La concezione antropocentrica del mondo, pone gli umani al centro dell’universo e li considera
misura e ne di ogni realtà, ed ha separato gli umani da tutte le altre specie animali e vegetali.
Nelle teorie antropocentriche si è voluta fondare la giusticazione di una gerarchia delle specie
e dell’idea della “lontananza” delle specie non umane.
Persino la teoria evoluzionistica, che rappresenta una confutazione dell’antropocentrismo stesso,
è stata letta in un’ottica antropocentrica, come una giusticazione della gerarchia e della
lontananza, intendendo la specie umana come il prodotto di una continua ranazione che
porrebbe la specie umana al vertice dell’evoluzione.
Appare più plausibile ritenere che ogni specie ora esistente rappresenti il risultato evolutivo più
compiuto di ciascuna specie e che la stessa specie umana ora esistente non rappresenti altro
che il risultato evolutivo sinora raggiunto dalla specie umana.
Idee umane di questo tipo, denite speciste, cioè legate ad una discriminazione fondata sulla
dierenza di specie, hanno costruito all’interno della grande categoria dei lontani, gradi
dierenziati di lontananza.
Le regioni :
Generalizzazione tra le specie : tutti i serpenti fanno paura o tutti i ragni sono disgustosi,
ecc
Percezione culturale dell’uso che degli animali l’uomo ha fatto nel corso della sua storia e
ancora fa di loro : es cane vs bovini i bovini sono meno “vicini” dei cani
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SOCIOLOGIA dei DIRITTI FONDAMENTALI – VERGA

Libro : “Gli ANIMALI NON UMANI” di Pocar

L’animalismo viene spesso confuso con l’ecologismo e la questione dei diritti animali viene ricondotta alla questione dei diritti relativi alla tutela ambientale. Le due prospettive sono differenti.

  • La questione ecologica resta confinata ai rapporti tra gli esseri umani : la preoccupazione per l’ambiente è nutrita dall’intento di mantenere o ripristinare un certo livello di qualità della vita umana, che ci appare minacciata per noi stessi, e dall’intento di assicurare tale bene per le generazioni future. Gli animali sotto questo profilo entrano in considerazione come componenti dell’ambiente; vengono presi in considerazione come genere o come specie, e non come individui.
  • Per l’ottica animalista per quanto concerne la questione dei diritti animali, gli animali dovrebbero essere presi in considerazione come individui e non come genere o specie, e, in quanto individui dovrebbero essere trattati dalla regolazione sociale e giuridica come soggetti e non come oggetti.

Nell’ottica ecologista il rapporto fra gli esseri umani e gli animali è una relazione tra soggetto e oggetto, mentre nell’ottica animalista tale rapporto si configura come una relazione tra soggetti. Considerati solo come specie e non come individui che compongono la specie, agli animali non vengono e non potrebbero neppure venir riconosciuti diritti soggettivi. Il complesso dei diritti soggettivi che la cittadinanza consente è anche ciò che possiamo intendere come “personalità”.

CAPITOLO II : I DIRITTI degli ANIMALI e le IDEE

Sulla questione in generale del rapporto tra gli umani e gli animali si può pensare al ruolo che questi hanno ricoperto nelle e per la vita degli umani, come fonte di nutrimento, lavoro, vestiario, difesa, compagnia e divertimento. La presenza degli animali nella vita degli umani è stata ed è una presenza costante. La concezione antropocentrica del mondo, pone gli umani al centro dell’universo e li considera misura e fine di ogni realtà, ed ha separato gli umani da tutte le altre specie animali e vegetali. Nelle teorie antropocentriche si è voluta fondare la giustificazione di una gerarchia delle specie e dell’idea della “lontananza” delle specie non umane. Persino la teoria evoluzionistica, che rappresenta una confutazione dell’antropocentrismo stesso, è stata letta in un’ottica antropocentrica, come una giustificazione della gerarchia e della lontananza, intendendo la specie umana come il prodotto di una continua raffinazione che porrebbe la specie umana al vertice dell’evoluzione. Appare più plausibile ritenere che ogni specie ora esistente rappresenti il risultato evolutivo più compiuto di ciascuna specie e che la stessa specie umana ora esistente non rappresenti altro che il risultato evolutivo sinora raggiunto dalla specie umana. Idee umane di questo tipo, definite speciste, cioè legate ad una discriminazione fondata sulla differenza di specie, hanno costruito all’interno della grande categoria dei lontani, gradi differenziati di lontananza. Le regioni :

  • Generalizzazione tra le specie : tutti i serpenti fanno paura o tutti i ragni sono disgustosi, ecc
  • Percezione culturale dell’uso che degli animali l’uomo ha fatto nel corso della sua storia e ancora fa di loro : es cane vs bovini i bovini sono meno “vicini” dei cani

Lo specismo si esprime anche nelle regole giuridiche, sia lo specismo in generale – gli animali non hanno diritti e l’idea che essi debbano essere rispettati dagli uomini si riscontra solo in tracce – sia lo specismo in quanto fonte di gerarchie tra le specie animali stesse. Ad esempio : la legge sulla prevenzione del randagismo e per la tutela degli animali di affezione, che considera animali d’affezione solo cani e gatti, mentre tutte le specie possono rappresentare questa categoria. La regolazione giuridica della sperimentazione sugli animali, stabilisce certi “privilegi” a favore di talune specie rispetto ad altre, secondo un’ottica di vicinanza genetica o culturale. Riguardo alle leggi concernenti l’allevamento, trasporto e macellazione, lo specismo si attenua, fino a scomparire, purché si tratti di specie animali sfruttabili e consumabili, esse vengono poste dagli umani sullo stesso piano.

Nella storia del pensiero occidentale le riflessioni filosofiche possono riassumersi in 3 posizioni :

  • Gli animali non sono esseri senzienti, dunque non possono essere né titolari di diritti né oggetto di doveri per gli umani;
  • Gli animali sono esseri senzienti, dunque pur non potendo essere titolari di diritti propri, possono essere oggetto di doveri per gli umani;
  • Gli animali sono esseri senzienti, dunque sono tanto soggetti di diritti propri quanto oggetto di doveri per gli umani. In questa posizione si possono identificare 3 orientamenti : la morale della simpatia, la morale dell’utilità e la morale del valore.

La concezione antropocentrica del mondo si fonda principalmente su due presupposti : gli umani e solo gli umani sono dotati di anima, e che gli umani e solo gli umani possiedono capacità raziocinanti. La crudeltà nei confronti degli animali risulterebbe ancora più grave e odiosa che non nei confronti degli umani, giacché per i primi, privi di anima immortale, la vita sensibile rappresenterebbe l’unica vita e il danno sarebbe irreparabile.

  • La MORALE DELLA SIMPATIA , che si può far risalire a Hume, si appoggia sull’osservazione che gli animali mostrano di essere guidati da una certa razionalità, diversa da quella degli umani ma pur sempre ragione e non un istinto. Il fondamento delle valutazioni morali – giudizio in merito a ciò che è bene e ciò che è male – si fonda sulla simpatia : capacità di partecipare alle gioie (bene) e alle sofferenze (male) di altri esseri, umani o non umani. L’oggetto di valutazione morale è ogni azione che tocchi esseri capaci di provare gioia e dolore. A questa dottrina va riconosciuto il merito di aver posto in luce l’aspetto relativo all’esistenza di elementi comuni tra gli umani e gli animali. Mostra però il limite di non giungere a stabilire con sicurezza una base per il riconoscimento dei diritti degli animali, soprattutto perché, essendo fondata sul principio della compassione, comporta il rischio della soggettività e del relativismo umanitario costituiscono un’etica del dovere e non un’etica per i diritti.
  • TEORIA DELL’UTILITÀ La teoria classica deriva da Bentham : rappresenta il tentativo di uscire dall’illuminismo razionalistico astratto sostituendo al criterio astratto della ragione il criterio concreto dell’utilità, si riassumeva, per quanto concerne la morale e il diritto stesso, che è morale ed è quindi anche il fine del diritto cercare di procurare la maggiore felicità possibile al maggior numero di uomini. Oppure sarebbe morale cercare di evitare quanto più è possibile la sofferenza per il maggior numero di uomini questa lettura appare più realista visto che la felicità è opinabile e non è necessariamente connessa all’agire, mentre la sofferenza è meno opinabile e facilmente deriva dall’agire degli uomini. Per ciò che riguarda gli animali è così riassunta da Bentham : “l’importante non è chiedersi se possono ragionare e neppure se possono parlare, ma possono soffrire?”.

Sarebbe ridicolo attribuire agli animali certi diritti che sicuramente dobbiamo invece riconoscere agli umani, come ad esempio i diritti politici di voto. Mentre riconoscere anche agli animali certi diritti politici, ad esempio quello della salvaguardia del modello delle loro relazioni con esseri della loro specie – branco.

Quanto al loro concreto contenuto, i diritti avranno un certo carattere specista, nel senso che i loro contenuti, gli interessi, sono necessariamente variabili da specie a specie, quella umana compresa, ma non si dovrebbe ammettere che possano avere un carattere specista quanto alla loro forma.

Occorre chiedersi quale forza sostenga le pretese volte al soddisfacimento degli interessi – per esempio alla libertà, alla non discriminazione, ecc – che sostanziano i diritti umani o diritti fondamentali e faccia sì che tali pretese si traducano dapprima in regole giuridiche e poi in comportamenti concreti della collettività umana. Se non si traducessero in regole giuridiche i diritti umani resterebbero meri enunciati etici o valori di riferimento, ma non potremmo parlare di diritti soggettivi. La forza che sostiene la pretesa è il potere di cui i soggetti che avanzano la pretesa dispongono ossia della debolezza di coloro che la subiscono. Una risorsa è rappresentata dai fattori culturali e dall’estensione della diffusione di opinioni etiche o della condivisioni di valori.

La tutela dei diritti umani è una tutela di tipo indiretto, essenzialmente legata a fattori di carattere specificamente politico e ideologico, che inducono gruppi dotati di potere ad affermare come regole giuridiche certi principi etici che si assumono di portata universale. I fattori che possono indurre gli individui e i gruppi a utilizzare il potere di cui dispongono al fine di realizzare interessi altrui – interessi indiretti – sono ad esempio :

  • Condivisione dei valori ai quali i diritti umani sono riferiti, dalla quale scaturisce un interesse anche diretto alla loro affermazione
  • Consapevolezza che la violazione dei diritti umani rappresenta una minaccia per i diritti già riconosciuti per determinati soggetti
  • Utilizzazione, strumentalmente volta alla creazione del consenso, di valori socialmente diffusi al fine di conseguire il soddisfacimento di altri e diversi interessi diretti

La disparità di trattamento tra gli umani è il frutto della disparità di forza e le pretese di giustificarla, sulla base di asserite differenze, si palesano come costruzioni sociali e culturali fittizie; la disparità di trattamento tra gli umani e gli animali può coprirsi ancora, nella cultura umana, di motivazioni che si vogliono pretendere razionali e naturali. Si discute se le differenze siano tali da giustificare la disparità di trattamento o se non vi siano sufficienti punti di comunanza da imporre, almeno con riferimento a tali punti, la parità di trattamento.

La costatazione del carattere irrazionale e arbitrario di questo processo di legittimazione del dominio tra gli umani stessi e tra gli umani e gli altri esseri viventi non cancella la circostanza che tanto ai rapporti tra gli umani, quanto ai rapporti tra questi e gli altri esseri viventi, quanto ai rapporti tra le diverse specie viventi possano essere sottese ragioni di conflitto irriducibili, che non si basano sulle diversità che vengono invocate come ragioni giustificanti e moralizzatrici del conflitto stesso, ma sull’inconciliabilità insanabile degli interessi, la quale può rendere anche inevitabile la lotta per la loro affermazione, che si traduce spesso in lotta per la sopravvivenza. La violenza collettiva, al contrario di quella individuale, ha bisogno di giustificazioni e le trova nell’attribuzione al soggetto che subisce la violenza di una certa qualità tale da giustificare l’atto violento. Nell’esercizio arbitrario della violenza, la miglior giustificazione, per colui che la violenza esercita, è l’attribuzione, alla vittima della violenza, di una natura e/o di certe qualità che giustifichino e legittimino una sudditanza naturalmente fondata, in generale fondata su una naturale inferiorità.

Sul fondamento sociologico dei diritti umani e dei diritti degli animali vi è un parallelismo tra i diritti degli uni e degli altri. Il problema dei diritti degli animali quanto il problema di quelli umani s’inquadra in una situazione di differenziazione, soprattutto di forza, e di conflitto potenziale o attuale degli interessi e dei valori.

CAPITOLO IV : GLI INTERESSI degli ANIMALI

In primo luogo occorre stabilire quale possa essere la base fattuale per fondare quegli stessi diritti, vale a dire stabilire quali possano essere gli interessi degni di riconoscimento e di tutela. Per dare un fondamento fattuale e concreto ai diritti degli animali occorre anzitutto stabilire se essi, al pari degli umani, siano portatori di interessi e, dell’interesse alla propria individuale sopravvivenza e alla sopravvivenza della propria specie. Per gli umani tale interesse è dato per scontato.

È plausibile ritenere che ogni essere vivente senziente, al quale cioè possa essere riconosciuta una sensibilità rechi l’interesse a conseguire il piacere ed a evitare o almeno a ridurre la sofferenza. Vi è da chiedersi se la costruzione di una gerarchia sulla base della capacità di sofferenza non sia un ragionamento viziato da specismo umano.

Una siffatta gerarchia si fonderebbe sull’affermazione indimostrabile che il piacere e la sofferenza di cui sono capaci gli umani sarebbero più rilevanti o intensi, cioè avrebbero maggiore valore intrinseco, che non quello di specie non umane : come dire che sarebbe una particolare caratteristica degli umani a venir presa come il metro di valutazione per coloro che non sono umani. Sembra plausibile affermare che il piacere e la sofferenza sono soggettivi e individualmente percepiti, cioè non è comunicabile.

Non si esclude che il piacere e la sofferenza possano essere quantitativamente e qualitativamente diversi, solo che manca la possibilità di stabilire un ordine o una gerarchia e quindi anche la possibilità di effettuare, dal punto di vista intrinseco, il bilanciamento tra i relativi interessi individuali, sicché nel bilanciamento che si effettua, soccorrono criteri non intriseci, ma estrinseci, di natura sociale (giuridico), culturale (morale) o di fatto.

L’interesse che si può nutrire è quello al maggior piacere possibile e alla minor sofferenza possibile, compatibilmente con le circostanze di fatto, sia con gli interessi che altri possono altrettanto legittimamente nutrire. Individuare tali interessi spetta alla ricerca biologica e zoologica e a quella etologica ( studio degli schemi di comportamenti degli esseri viventi negli ambienti naturali ). Gli individui animali hanno molteplici interessi, dei quali non possiamo avere precisa conoscenza per via delle barriere comunicative.

Ciò non ci consente di escludere che tali interessi vi siano e dovrebbe suggerirci un ragionevole criteri di precauzione, fino all’estensione da ogni interferenza non casuale con la loro vita. Secondo la definizione di diritto soggettivo se gli animali non fossero portatori di alcun interesse o bisogno e fossero pure macchine viventi, non potrebbero neppure essere presi in considerazione come potenziali titolari di diritti.

La spinta alla sopravvivenza, l’esigenza di riprodurre il proprio patrimonio genetico, la ricerca di conseguire il piacere ed evitare la sofferenza, la qualità della vita almeno per quanto concerne il rispetto delle specifiche regole etologiche costituiscono dunque interessi, del tutto sufficienti a fondare il diritto a veder riconosciute e tutelate le relative pretese che gli animali, al pari degli umani possono avanzare.

CAPITOLO V : LA DIFFUSIONE delle IDEE ANIMALISTICHE

Secondo quesito : se e in quale misura la condivisione dei valori e delle scelte etiche favorevoli al riconoscimento di diritti per gli animali è diffusa nella società.

La condivisione dei valori rappresenta la base necessaria affinché il riconoscimento dei diritti, della pura enunciazione di principio, si traduca in regole giuridiche, come per il fondamento dei diritti in generale.

Si va sviluppando un’atmosfera culturale attenta rispetto al passato, alla ricerca e al riconoscimento dei punti di comunanza tra gli animali e gli umani. L’adozione del paradigma della contiguità , paradigma che non nega né sottovaluta le diversità, senza trarne però argomenti di contrapposizione, appare in generale più capace di garantire il riconoscimento dei diritti (sia per animali ma anche umani) che non l’adozione del paradigma della lontananza.

Il paradigma della lontananza pone l’esigenza di fissare le diversità come fondamento di discriminazioni, ma non offre alcun criterio per individuarle. In tale paradigma si definisce come altro tutto ciò che non coincide col definitore e non è sempre agevole riconoscere all’altro dignità e quindi diritti. Il medesimo criterio ha spesso indotto gli umani a fondare e giustificare distinzioni discriminatorie all’interno della stessa specie umana.

Il fenomeno è scarsamente indagato dalla ricerca sociologica empirica.

  • Nei primi anni ’90 in Italia erano censite una trentina di associazioni che recano nel programma della loro attività, anzitutto, l’obiettivo di tutelare i diritti degli animali.
  • Le cronache dei quotidiani hanno in questi ultimi anni riportato le iniziative adottate da gruppi e movimenti animalistici dapprima come curiosità, poi con crescente attenzione e rispetto.
  • Personalità famose, per esempio Brigitte Bardot, sono ora ricordate dalle cronache per il loro impegno animalista.
  • La riformulazione del testo dell’articolo 727 CP era stata sollecitata, per iniziativa di parlamentari animalisti, appunto dallo sdegno popolare seguito a episodi di crudeltà e maltrattamento verso i cavalli in occasione del Palio di Siena.
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, presentata all’Unesco nel 1978, i principi elencati in questo documento, pur non avendo carattere normativo e vincolante, in seguito hanno trovato richiamo in numerose proposte di legge.
  • Manifesto per un’etica interspecifica, proposto dal Movimento antispecista, ha raccolto l’adesione di quasi tutte le associazioni animaliste italiane e quella di un centinaio di personalità italiane e straniere, che si sono impegnate a tenere un comportamento conforme coi principi formulati in questo documento.

Bisogna notare che i movimenti e le organizzazioni che ispirano la loro azione all’animalismo stentano a trovare una coerenza e una unità di azione nell’influenzare l’opinione pubblica e le istituzioni, commettendo un errore che è quello di orientarsi alla ricerca dell’ortodossia ponendosi l’uno contro l’altro, piuttosto che identificare un obiettivo comune.

La Chiesa cattolica romana ha ribadito la sua posizione tradizionale, disposta sì ad ammettere che un atteggiamento di benevolenza nei confronti degli animali è doveroso, ma nel negare che gli animali possano essere titolari di diritti, motivando sulla base della presunta assenza negli animali dell’anima razionale immortale. Tale affermazione, che tra l’altro contrasta col pensiero per esempio di Francesco D’Assisi, appare una pura petizione di principio.

Non soltanto è lecito dubitare che gli umani abbiano l’anima e nulla vieta di pensare che, se gli umani ne fossero dotati, ne potrebbero essere anche i non umani, ma appare inaccettabile la pretesa che, per disporre di diritti fondamentali e affermarli, occorra ammettere l’esistenza dell’anima razionale immortale, quasi che gli scettici, atei e gli agnostici non abbiano titolo per parlare di diritti, per riconoscerli e per affermarli. L’idea dei diritti fondamentali nasce proprio in contrasto col diritto naturale cristiano, affermandoli laicamente come esistenti a prescindere dalla religione.

Un altro esempio sono le reazioni dei fautori dell’utilità della sperimentazione sugli animali; vi sono carenze applicative della legge sulla sperimentazione animale – legge lacunosa – e in particolare il silenzio che avvolge la legge sul diritto all’obiezione di coscienza nei confronti della vivisezione.

Inoltre vi è la confusione tra animalismo ed ecologismo; gran parte del movimento ecologista rivela un volto antropocentrico, là dove appare teso alla preservazione dell’ambiente come interesse umano. Un orientamento ecologistico rigoroso dovrebbe, ove non tenesse conto dei diritti fondamentali degli individui e di tutti gli individui, propugnare un corretto rapporto delle specie rispetto all’ambiente per tutte le specie e sollecitare il ripopolamento per quelle in via d’estinzione, ma anche la riduzione della numerosità degli umani a partire da coloro che rappresentano la massima fonte del degrado e del rischio di distruzione dell’ecosistema.

Un altro motivo è la scarsa e cattiva applicazione delle poche leggi che tutelano gli animali, leggi che nel loro complesso già offrono una protezione misera. Mancano in Italia ricerche empiriche sufficienti per valutare in modo adeguato l’adesione alle idee e ai principi animalistici da parte della popolazione. Si può ipotizzare che ci si trovi di fronte a 2 livelli di sensibilità :

  • compiere atti di crudeltà, come l’abbandono, nei confronti di animali che rappresentano una parte costitutiva delle raffigurazioni culturali come parte della vita umana, verrebbe considerato riprovevole
  • atti non meno crudeli nei confronti di animali più estranei alla vita dell’uomo riscuotono una disapprovazione meno forte specismo di secondo grado : atteggiamento specista che discrimina tra le diverse specie non umane, stabilendo tra esse una irragionevole gerarchia. In generale, il criterio della utilità/inutilità per gli umani sembra essere il criterio scriminante negli atteggiamenti della popolazione.

CAPITOLO VI : I DIRITTI degli ANIMALI e la LEGISLAZIONE ITALIANA

Terzo quesito : quanto i valori animalistici trovano riscontro nelle regole giuridiche vigenti in Italia.

Solo una piccolissima parte delle norme giuridiche che riguardano gli animali è ispirata all’intento di tutelare gli interessi animali ed è difficile reperire in queste norme tracce dell’idea che gli animali possano essere considerati soggetti di diritti. Dal punto di vista della loro condizione giuridica gli animali appaiono considerati in modo differente, da mere “cose mobili”, oggetto di diritti reali secondo il diritto privato (art.812,820 e 923 sgg), a creature senzienti secondo il Codice penale.

Tra le FILOSOFIE alle quali s’ispirano le regole giuridiche possono esserne individuate 3.

  • Valori del consumerismo – consumeristica : volte a garantire la qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori. Sono le finalità più evidenti nella maggior parte delle disposizioni che

possibile, la sofferenza degli animali trasportati. Questa è un’affermazione di principio perché il benessere avrebbe dovuto esser assicurato tramite l’applicazione di norme di carattere sanitario. La Convenzione non prevedeva sanzioni a carico dei trasgressori né le la legge di ratifica. Dopo 18 anni fu prevista la sanzione amministrativa. Nei trasporti nazionali le tutele si restringono al regolamento di polizia veterinaria.

― decreto legislativo che ha recepito la direttiva riguardante la protezione degli animali negli allevamenti intensivi o razionali; si propone di definire le norme minime, stabilendo che gli allevatori adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali per far si che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. Non è vietato il ricorso a taluni interventi che possono causare sofferenze o ferite minime, momentanee o richiedere interventi che non causino lesioni durevoli, se consentiti dalle leggi nazionali.

― con la legge del 1978 è stata data attuazione alla direttiva comunitaria relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione ma non sono previste sanzioni.

Le disposizioni di legge sull’allevamento e sulla macellazione degli animali da carne sono volte non tanto a garantire la tutela dell’interesse degli animali quanto a evitare che uno sfruttamento eccessivo porti a un prodotto scadente o pericoloso per il consumatore, l’attenzione è posta alla salute dell’animale e non al suo benessere.

La legge sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che ha sostituito la legge sulla caccia non ha apportato novità rilevanti nella protezione della fauna selvatica, neppure sotto il profilo ecologico, in spregio all’opinione espressa, da una parte della popolazione italiana che, tramite referendum, ne aveva chiesto l’abrogazione. Le specie protette risultano in numero minore di quanto indicato nelle direttive comunitarie e metodi di caccia sono vietati ma non è prevista alcuna sanzione.

Nel 1973 numerosi stati, compresa l’Italia, hanno firmato a Washington la CITES : Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. Ha introdotto un sistema di divieti e di permessi, per cui il commercio delle specie minacciate di estinzione è vietato, salvo autorizzazioni speciali per scopi scientifici. La legge è insufficiente per ciò che concerne il profilo animalistico, giacché non si prendono in considerazione le sofferenze degli animali (detenzione e straniamento).

Θ La legge quadro del 1991 sugli animali d’affezione e sulla prevenzione del randagismo , prende in considerazione solo cani e gatti, ma non ne considera altri come pesci, uccelli, roditori o specie selvatiche. Sotto questo profilo è affetta da specismo culturale. La presenza di un animale d’affezione influenza sensibilmente l’atteggiamento nei confronti di talune questioni rilevanti dal punto di vista animalistico.

Anche se il codice civile considera gli animali come cose, sarebbe opportuno eliminare dal lessico i termini proprietario e padrone, utilizzando il termine affidatario esercente la potestà sull’animale, che consiste nel dovere di accadimento nell’interesse dell’animale stesso.

L’articolo 1 della legge quadro sul randagismo contiene i principi generali : “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.” solo successivamente sono menzionati gli interessi umani.

Prevede che le regioni adottino un programma di prevenzione al randagismo, con interventi riguardanti iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat.

Nella sostanza la legge si propone anzitutto di fronteggiare il fenomeno dell’abbandono dei cani da parte dei loro affidatari. In secondo luogo si propone di riordinare i canili comunali, mirando da un lato a favorire che i cani ricoverati siano ceduti a privati, purché questi diano garanzie di buon trattamento e, soprattutto, dall’altro, a evitare che i cani vaganti catturati abbiano il destino di essere soppressi o destinati alla sperimentazione. I cani ricoverati nei canili possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera dei medici veterinari, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Per quanto attiene ai gatti, la legge, riconoscendo la loro natura di animali liberi, parla di gatti che vivono in libertà, vietando a chiunque di maltrattare questi animali e autorizzando la loro soppressione solo se gravemente malati o incurabili.

La legge sul randagismo mescola motivazioni di carattere ecologistico con altre di carattere animalistico, pur di tipo non emancipazionistico, in tale legge gli interessi umani sono abbastanza modesti.

Θ SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA sugli ANIMALI

Rappresenta il massimo livello di sfruttamento dell’animale : essa è per sé inevitabilmente crudele nelle modalità e degradante della dignità dell’essere vivente; in nessun modo l’animale può prestare il consenso libero e informato che rappresenta il presupposto imprescindibile perché si renda eticamente lecito procedere alla sperimentazione su esseri viventi senzienti; le finalità che s’intendono perseguire con la sperimentazione sugli animali non sono quasi mai volte a loro vantaggio. Due orientamenti ...

► Da un lato si sostiene che l’istituzione di un’analogia o di una coincidenza tra le relazioni degli animali e quelle degli umani non solo non è provata, ma è di regola da escludersi. Istituire un parallelo tra le malattie indotte artificialmente in animali sani e le malattie che sorgono spontaneamente nell’uomo è arbitrario e scientificamente non corretto, le risultanze biologiche e farmacologiche alle quali si perviene tramite sperimentazione animale non sono applicabili agli umani. Il ricorso alla sperimentazione animale sarebbe frutto di una tradizione scientificamente obsoleta e rivelerebbe un’arretratezza della ricerca scientifica che la utilizza. Si dovrebbe ricorrere a metodi alternativi, oltre il fatto che non potrebbero essere trascurati i fattori soggettivi delle malattie umane (ambiente, fattori ereditari ed emozionali, stress); gli effetti tossici collaterali e di accumulo molto spesso non si evidenziano nei test preliminari sugli animali, con la conseguenza che la sperimentazione su animali risulterebbe rischiosa. Spesso la sperimentazione appare essenzialmente mossa da una finalità di lucro, asservita all’industria farmaceutica, sottolineando come essa sia servita e serva da alibi per procedere alla sperimentazione sull’uomo. La sperimentazione non è volta solo alla ricerca biomedica e farmacologica, ma ad essa fa ricorso anche le industrie produttrici di cosmetici.

► Dall’altro lato, le argomentazioni dei fautori della sperimentazione si riassumono nell’affermazione che questa pratica è insostituibile per il progresso delle conoscenze biologiche, mediche e farmacologiche, perché i metodi alternativi che non coinvolgono animali non sarebbero utilizzabili o sufficienti, e perché le somiglianze genetiche, biologiche, biochimiche tra umani e animali sarebbero sufficienti per rendere attendibili i risultati.

sperimentazione animale è controversa, al punto da non poter essere una valida ragione per imporne la pratica anche ai ricercatori. Dall’altra parte il legislatore si dimostra consapevole del fatto che la liceità etica della sperimentazione animale è almeno dubbia e ha inteso consentire ai ricercatori che la ritengono immorale di non essere costretti a praticarla per via della loro dipendenza gerarchica all’interno dei laboratori o dei luoghi di ricerca.

Deve essere data pubblicità ai dipendenti e agli studenti, da parte degli enti pubblici o privati, dell’esistenza del diritto all’obiezione di coscienza. Vi è divieto di discriminazione, per cui nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per esseri rifiutato di praticare o cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale, cosicché agli obiettori è riconosciuto il diritto ad essere destinati ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando la medesima qualifica e trattamento economico.

Le garanzie per il lavoratore nel settore privato non sono efficaci, dove in pratica la legge tutela solo coloro che abbiano dichiarato di essere obiettori prima di essere assunti, non è prevista una tutela per chi avesse maturato tale decisione dopo l’assunzione.

Ruolo del veterinario, in particolare quello pubblico : le funzioni attribuite ...

  • nella sperimentazione, come ricercatore e come controllore delle condizioni di vita e di trattamento;
  • nell’allevamento, nel trasporto e macellazione, come controllore delle condizioni in cui gli animali sono trattati e dell’osservanza delle regole;
  • nella prevenzione del randagismo, come operatore responsabile delle attività svolte a norma delle relative leggi regionali e della legge quadro;
  • nella repressione del maltrattamento, come consulente del giudice per la valutazione dei comportamenti integranti il reato. Dovrebbe essere favorita la costituzione di comitati etici veterinari e in genere di comitati etici per la sperimentazione su animali, perché potrebbe costituire un freno alla sperimentazione. Questi comitati etici, al contrario di quelli per la sperimentazione farmacologica sugli animali, non sono obbligatori.

NORME PENALI in TEMA di MALTRATTAMENTO di ANIMALI

L’articolo 727 del Codice Penale del 1930 è rimasta in vigore fino alla riforma introdotta dalla legge n.473 del 1993. “Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l’ammenda. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o in spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall’esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale”.

In questa legge il legislatore si mostrava già avvertito che la sola repressione penale non era, come non è, sufficiente a garantire la protezione di creature incapaci all’autotutela, ma che si doveva, come si deve, ricorrere a misure d’intervento preventivo tramite l’istruzione e la diffusione di una cultura animalista. La dottrina e la giurisprudenza interpretavano l’art.727 individuando il bene penalmente tutelato nel “sentimento comune di pietà verso gli animali” : non però nel senso della tutela dell’animale da inutili sofferenze e quindi in un senso almeno animalistico, bensì nel senso del rispetto di una qualità positiva dell’animo umano. Non sono mancate interpretazioni evolutive da parte della giurisprudenza, aveva saputo individuare una ratio nuova, che, superando la concezione puramente privatistica degli animali

come meri oggetti, ha posto in secondo piano, pur senza dimenticarlo, l’interesse umano al rispetto degli animali, individuando come bene penalmente tutelato in primo luogo l’interesse degli animali, in quanto esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, a non subire sofferenze non giustificate.

Quasi contemporaneamente alla promulgazione del codice Rocco il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza considerava il maltrattamento di animali in tema di spettacoli. Questa disposizione vietava gli spettacoli o trattamenti pubblici che potessero turbare l’ordine pubblico o che fossero contrari alla morale, al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali. Se il rispetto verso gli animali fosse assunto a clausola generale della liceità dei comportamenti, al pari dell’ordine pubblico o del buon costume, sarebbe stato un progresso importantissimo, non risulta mai stata seriamente applicata.

Nuovo testo dell’art.727 codice penale del 1993 – Maltrattamento di animali : “Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda. La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi”.

Il reato mantiene la sua natura contravvenzionale, pur prevedendo un’ammenda aumentata rispetto alla sanzione prevista in precedenza. La natura di contravvenzione e non di delitto assegnata al reato di maltrattamento di animali appariva poco convincente e anzi contraddittoria, trattandosi di fatti che comportano la lesione dell’integrità psico-fisica o la morte di creature che venivano dalla legge ritenute creature senzienti.

Vi sono più ampi criteri di valutazione del maltrattamento, riferito non più solamente allo strazio e alle sevizie e quindi alla sofferenza fisica, ma anche alle sofferenze psicologiche conseguenti alla violazione delle caratteristiche legate alla natura della specie in questione, comprese quelle dipendenti dalle caratteristiche etologiche della specie stessa. Si stabilivano in tal modo doveri degli umani nei loro confronti, compreso quello di rispettare la personalità degli individui animali almeno per quanto concerne la loro appartenenza di specie. Nel nuovo testo venivano specificate le modalità e le occasioni della commissione del reato stesso. Questa innovazione poneva un grave problema di coordinamento con le leggi speciali che concernono il traffico, trasporto, allevamento, spettacoli. Il coordinamento tra le norme appare uno dei punti irrisolti della nostra legislazione per quanto concerne gli animali.