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Appunti della Prof Pagliuca, Scienze Politiche, Università degli studi di Salerno
Tipologia: Appunti
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Nella manualistica tradizionale si tendeva a descrivere che la competenza l’ente pubblica aveva. Un impostazione delle dottrine ha inteso porre in evidenza il profilo funzionale della P.A. Il compito rimane attività statica, la funzione è dinamica proiettata all’interesse pubblico. Si discorre di funzioni e non di compiti in quanto proprio la funzione identifica ed individua il proiettarsi dell’azione amministrativa verso la realizzazione del pubblico interesse. Le funzioni pubbliche sono :
1)Si definisce funzione ablatoria, quell’attività attraverso la quale la P.A sottrae al privato una sua situazione patrimoniale (proprietà ). Accanto all’occupazione che in genere precede la fase espropriativa , e dalla requisizione generalmente determinata da motivi d’urgenza, si ritrova la funzione espropriativa, espressione emblematica dell’attività ablatoria. Riferimenti normativi in tema di espropriazione al di là della legge del 65, si ritrovano in chiave costituzionale nell’art 42, nell’ambito del quale il richiamo alla funzione sociale della proprietà fa si che tale istituita si matura della qualità di assolutezza in capo al privato per divenire strumento di realizzazione di un pubblico interesse. L’esproprio infatti va ricordato, determina la sottrazione del bene di proprietà del privato allo scopo di realizzare un’opera pubblica, garantendo al privato non un corrispettivo di vendita, ne un vero e proprio riconoscimento del danno, ma una somma dovuta a titolo di indennizzo. Il risarcimento del danno va a ristorare il danneggiato dalla lesione subita a causa di un fatto illecito , illecito che può avere sia carattere contrattuale che non : l’illecito contrattuale si rinviene nell’ambito dei rapporti contrattuali, dunque obbligatori, ed è generato dall’inadempimento colposo del debitore. ( il contratto è una fonte, l’obbligazione è il contenuto della fonte, il prodotto). L’illecito extracontrattuale cosiddetta responsabilità civile, è l’illecito che generato dal danno che il soggetto danneggiante colposamente o dolosamente procura al danneggiato. Il riconoscimento del danno va quantificato dal giudice e si compone al danno emergente indica l’effettivo danno cioè lesione che il soggetto ha subito. Il lucro cessante indica il mancato guadagno che a causa dell’inadempimento il credito ha subito.
L’indennizzo : questo deve semplicemente reintegrare una perdita subita, non a causa di un atto illecito, ma lecito. Di fatti nell’ambito dell’esproprio , l’attività espropriativa conclusa con provvedimento legittimo è comunque espressione di una funzione pubblica realizzativa di un interesse pubblico e quindi lecita. Quindi il giudice deve solo quantificare un indennizzo che vada a restaurare il privato per essa perdita che subisce.
funzione ampliativa : in questo caso non si tratta di un’attività svolta a sottrarre un bene al privato, ma al contrario ad ampliarne la sfera giuridico-patrimoniale. L’attività ampliativa si distingue in concessione e autorizzazioni. Mentre la concessione consiste nell’attribuzione al privato di un diritto prima inesistente nella sua sfera giuridica, con l’autorizzazione invece la P.A. attribuisce il potere di esercitare un diritto già esistente nella sua sfera giuridica ma che il privato stesso non ha il potere di esercitare, a favore del privato titolare, un ostacolo all’esercizio di un diritto del quale il privato stesso era già titolare.
funzione sanzionatoria : questa funzione si collega al fenomeno della depenalizzazione ( ci sono delle condotte criminose sottratte dal diritto penale ad illecito amministrativo ). Con tale funzione la P.A. diviene titolare del potere di sanzionare determinate condotte prima oggetto di valutazione penale, poi solo possibile di provvedimenti amministrativi punitivo.
funzione di riesame: si tratta di un’attività piuttosto articolata che tende a far seguito ad un provvedimento già emanato dalla P.A, trattandosi pertanto di un’attività di secondo grado. La P.A. è chiamata a riesame nella legittimità o nel merito un atto precedentemente emanato per eliminarlo o sanarlo. Nel primo caso di riesame con effetto eliminativo, si ritrovano l’annullamento e la revoca.
L’annullamento implica che su richiesta di una stessa P.A. che ha precedentemente emanato l’atto o dello stesso privato verifica l’illegittimità del provvedimento ne determina l’annullamento.
Abbiamo 3 casi :
a. violazione di legge, (illegittimità formale) cade su un provvedimento contrario a quanto statuito dalle norme giuridiche e in specie dalla norma attribuita dal potere alla P.A. b. incompetenza si ha invece quando l’atto amministrativo viene emanato da un organo al quale nessuna norma aveva attribuito il potere di agire.
c. eccesso di potere, nel settore del diritto amministrativo si identifica come un abuso di potere e si verifica questo : la norma attribuisce al singolo organo pubblico il potere di agire, ma di agire per realizzare una funzione precisa, sicchè intanto la P.A. è legittimata a provvedere in quanto questa sua azione