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I NEGOZI, Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Romano

Riassunto Istituzioni di Diritto Romano-Serrao

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 18/03/2014

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passerotto4 🇮🇹

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I NEGOZI
Il negozio viene concepito come un’attività diretta, con un impegno delle parti, a definire un assetto
di interessi mediante la creazione di una forma giuridica idonea a far sorgere eventuali vincoli
giuridici.
I negozi fondamentali sono suddivisi in 4 parti:
- NEGOZI DI SCAMBIO
- NEGOZI DI CREDITO
- NEGOZI DI GARANZIA
- NEGOZI ASSOCIATIVI
Il negozio di scambio:
la forma più antica di negozio di scambio è il baratto, ovvero lo scambio di una cosa con un’altra,
poiché non c’era la moneta. Al baratto succede la compravendita, consistente nello scambio di una
cosa contro prezzo.
Le parti durante la mancipatio hanno il diritto di pronunciare delle parole solenni chiamate
nuncupationes che prevedevano la libertà di questo negozio (la nuncupatio serve a personalizzare
il negozio). Il loro approccio è casistico in quanto si parte da un negozio comune che viene
modificato con la nuncupationes, tipizzando attraverso le parole, la mancipatio base.
In questo negozio vi erano i testimoni che servivano a garantire lo scambio che si era realizzato.
Affinchè il negozio sia valido, il venditore deve avere la piena appartenenza, ossia il dominium,
della cosa mancipata; altrimenti si corre il rischio che un terzo rivendichi l’appartenenza sulla cosa
venduta e rivendicava sul compratore l’appartenenza della cosa.
Nel caso in cui si fosse verificato ciò, l’acquirente se fosse riuscito a dimostrare che si fosse
compiuto il termine dell’usocapione (un anno per i beni mobili, due per i beni immobili), poteva
tenere la cosa. Nel caso contrario il venditore era tenuto a risarcire l’acquirente per il danno subito.
Se acquisto un bene attraverso un negozio traslativo, l’usucapione serve a sanare i vizi della
mancipatio.
Il negozio alternativo alla mancipatio per le res nec mancipi è la traditio, ovvero beni di uso privato
e non collettivo che appartengono alla famiglia e si realizza attraverso lo scambio di una cosa contro
il prezzo. Non è la proprietà che acquisto, ma vi è solo il trasferimento della disponibilità
materiale.
Il negozio di credito:
sono i negozi che assicurano l’esigenza economica, l’esigenza di richiedere un prestito, tramite il
mutuo.
Con il mutuo, le parti si accordano all’inizio del prestito di restituire la somma di denaro in una
determinata scadenza. Affinchè il mutuo sia valido ci deve essere la datione, ovvero il mutuante
(colui che presta) consegna materialmente la somma di denaro (datio) al mutuatario.
Il mutuatario oltre all’obbligo di restituire la stessa somma prestata, si accordava verbalmente con il
mutuante per la somma di interesse.
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I NEGOZI

Il negozio viene concepito come un’attività diretta, con un impegno delle parti, a definire un assetto di interessi mediante la creazione di una forma giuridica idonea a far sorgere eventuali vincoli giuridici. I negozi fondamentali sono suddivisi in 4 parti:

  • NEGOZI DI SCAMBIO
  • NEGOZI DI CREDITO
  • NEGOZI DI GARANZIA
  • NEGOZI ASSOCIATIVI

Il negozio di scambio: la forma più antica di negozio di scambio è il baratto, ovvero lo scambio di una cosa con un’altra, poiché non c’era la moneta. Al baratto succede la compravendita, consistente nello scambio di una cosa contro prezzo. Le parti durante la mancipatio hanno il diritto di pronunciare delle parole solenni chiamate nuncupationes che prevedevano la libertà di questo negozio (la nuncupatio serve a personalizzare il negozio). Il loro approccio è casistico in quanto si parte da un negozio comune che viene modificato con la nuncupationes, tipizzando attraverso le parole, la mancipatio base. In questo negozio vi erano i testimoni che servivano a garantire lo scambio che si era realizzato. Affinchè il negozio sia valido, il venditore deve avere la piena appartenenza , ossia il dominium , della cosa mancipata; altrimenti si corre il rischio che un terzo rivendichi l’appartenenza sulla cosa venduta e rivendicava sul compratore l’appartenenza della cosa. Nel caso in cui si fosse verificato ciò, l’acquirente se fosse riuscito a dimostrare che si fosse compiuto il termine dell’ usocapione (un anno per i beni mobili, due per i beni immobili), poteva tenere la cosa. Nel caso contrario il venditore era tenuto a risarcire l’acquirente per il danno subito. Se acquisto un bene attraverso un negozio traslativo, l’usucapione serve a sanare i vizi della mancipatio. Il negozio alternativo alla mancipatio per le res nec mancipi è la traditio, ovvero beni di uso privato e non collettivo che appartengono alla famiglia e si realizza attraverso lo scambio di una cosa contro il prezzo. Non è la proprietà che acquisto, ma vi è solo il trasferimento della disponibilità materiale.

Il negozio di credito: sono i negozi che assicurano l’esigenza economica, l’esigenza di richiedere un prestito, tramite il mutuo. Con il mutuo, le parti si accordano all’inizio del prestito di restituire la somma di denaro in una determinata scadenza. Affinchè il mutuo sia valido ci deve essere la datione , ovvero il mutuante (colui che presta) consegna materialmente la somma di denaro ( datio ) al mutuatario. Il mutuatario oltre all’obbligo di restituire la stessa somma prestata, si accordava verbalmente con il mutuante per la somma di interesse.

Il negozio di garanzia: nel momento in cui sono debitore, mi impegno a resistuire il denaro prestato entro la data stabilita. I romani distinguono quello che è l’impegno a restituire la somma di denaro e la conseguenza che subisce chi non la rispetta. Mentre oggi il debitore si impegna e risponde in prima persona alla restituzione del denaro, per i romani distinguono tra debitore (schuld) e garante (hoftung). Il debitore è colui che si impegna a restituire il prestito, mentre il garante ha la responsabilità del mancato adempimento. Il creditore fino alla scadenza tiene con se il garante, il quale continuava a rimanere una persona libera, ma era a disposizione e sotto il suo controllo, in quanto se il debitore non avesse pagato, il garante avrebbe risarcito il creditore. Il garante si sottoponeva a questo peso perché erano dei rapporti basati sulla fides, nel caso in cui non ci fosse stato il garante, la somma di denaro non veniva concessa, per questo motivo furono creati i nexum, in quanto il debitore si autopignorava, poiché non c’erano sempre persone che facevano da garanti; infatti da una forma di eterogaranzia in cui una persona garantisce per il debito di un’altra persona dette vades e praedes ( forme di garanzia personale ), si passa agli sponseres in cui la figura del debitore coincide con quella del garante (come oggi). Si passa da una concezione materialistica a una concezione astratta. Con la garanzia reale diventano garanti le cose. È un negozio fiduciario in cui il creditore chiede una cosa in pegno al debitore, ovvero un bene consegnato e che gli sarebbe stato restituito all’estinzione del debito ( pignus datum ). Mentre con il pignus conventum bastava un accordo tra le parti, senza la consegna del bene.

I negozi associativi:

  • SODALITAS : associazione sviluppatasi tra i seguaci di importanti personaggi politici, operanti nella società romana. Coloro i quali appartenevano a queste associazioni ( sodales ) avevano il potere di fare gli accordi che volevano a condizione che non facessero accordi contrari all’ordinamento, alle leggi previste nelle XII tavole.
  • COLLEGIUM : era una riunione di persone legate dalle stesse funzioni politiche, religiose, economiche e di pubblica utilità.
  • CONSORTIUM ERCTO NON CITO : costituire una forma di consorzio tra estranei, non per forza fratelli, andando dal pretore.