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Regole per modifica capitale sociale e scioglimento S.p.A. e cooperative - Prof. Caridi, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Le regole legali riguardanti l'aumento e la riduzione del capitale sociale nelle società per azioni (s.p.a.) e nelle società cooperative, oltre alle cause di scioglimento di queste ultime. Viene inoltre trattato il ruolo dell'amministratore e dell'accomandatario, la liquidazione e la circolazione dei titoli di debito.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 13/11/2019

Alale13
Alale13 🇮🇹

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CAPITOLO XII – I CONTROLLI ESTERNI
1. Il sistema.
Il sistema dei controlli esterni è espressione dell’interesse generale al corretto
funzionamento delle società per azioni, cioè è volto a tutelare interessi ulteriori
rispetto a quelli tradizionali dei soci della minoranza e dei creditori sociali.
Il sistema dei controlli esterni non è identico per tutte le s.p.a., tuttavia vi sono
degli aspetti comuni: è comune il controllo esterno dell’autorità giudiziaria in
presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento (art
2409 c.c.).
Con la riforma del 1974 le società con azioni quotate in borsa e quelle che operano
istituzionalmente nel mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della
Consob.
Inne il quadro dei controlli esterni va completato tenendo presenti i controlli
pubblici a cui sono sottoposte le società che svolgono la loro attività in settori di
particolare rilievo economico e sociale.
2. Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti e iniziativa.
Il controllo giudiziario sulla gestione delle s.p.a. è una forma di intervento
dell’autorità giudiziaria che serve a rispristinare la legalità dell’amministrazione
della società (art 2409 c.c.).
Il procedimento può essere attuato quando vi sia fondato sospetto che gli
amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità
nella gestione e che siano tali da arrecare danno alla società o a una o più società
controllate.
Il controllo esercitato dal tribunale è un controllo di regolarità della gestione,
pertanto non è azionabile quando si tratta di illegalità o irregolarità imputabili
esclusivamente all’assemblea.
Le gravi irregolarità possono essere denunziate: 1) dai soci di qualsiasi categoria
che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (requisito che serve a evitare
iniziative pretestuose da parte dei titolari di percentuali minime del capitale
sociale). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
percentuale richiesta è pari al 5% del capitale sociale. 2) Dal collegio sindacale, in
tutte le s.p.a., o dal corrispondente organo di controllo nei sistema alternativi. 3)
Dal p.m., nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ( si
sottolinea in questo modo l’interesse pubblico al regolare funzionamento delle
s.p.a). 4) Dalla Consob, nelle societò quotate. 5) Dal commissario giudiziale o
straordinario di una società in amministrazione straordinaria e dal commissario
liquidatore di una società duciaria in liquidazione coatta amministrativa, nei
confronti degli amministratori e sindaci di altra società che fa parte dello stesso
gruppo.
Il tribunale non può invece procedere d’ucio.
Condizione necessaria e suciente per attivare ilo procedimento è che le
irregolarità denunziate sussistano e che siano potenzialmente dannose e che nel
frattempo non siano state rimosse.
3. (Segue): Il procedimento.
Il procedimento si attiva con la denunzia e si articola in 2 fasi. La prima fase ha
carattere istruttorio ed è volta ad accertare l’esistenza delle irregolarità e
individuare i provvedimenti idonei per rimuoverle, a tal ne il tribunale deve sentire
in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, la mancata audizione comporta
la nullità del procedimento. Il ricorso deve essere noticato anche alla società.
Il tribunale può far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da un
consulente designato dallo stesso. Le spese sono a carico dei soci richiedenti. Il
gruppo di comando della società può evitare l’ispezione e ottenere dal tribunale la
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CAPITOLO XII – I CONTROLLI ESTERNI

1. Il sistema.

Il sistema dei controlli esterni è espressione dell’interesse generale al corretto funzionamento delle società per azioni, cioè è volto a tutelare interessi ulteriori rispetto a quelli tradizionali dei soci della minoranza e dei creditori sociali. Il sistema dei controlli esterni non è identico per tutte le s.p.a., tuttavia vi sono degli aspetti comuni: è comune il controllo esterno dell’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento (art 2409 c.c.). Con la riforma del 1974 le società con azioni quotate in borsa e quelle che operano istituzionalmente nel mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della Consob. Infine il quadro dei controlli esterni va completato tenendo presenti i controlli pubblici a cui sono sottoposte le società che svolgono la loro attività in settori di particolare rilievo economico e sociale.

2. Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti e iniziativa.

Il controllo giudiziario sulla gestione delle s.p.a. è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria che serve a rispristinare la legalità dell’amministrazione della società (art 2409 c.c.). Il procedimento può essere attuato quando vi sia fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e che siano tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Il controllo esercitato dal tribunale è un controllo di regolarità della gestione, pertanto non è azionabile quando si tratta di illegalità o irregolarità imputabili esclusivamente all’assemblea. Le gravi irregolarità possono essere denunziate: 1) dai soci di qualsiasi categoria che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (requisito che serve a evitare iniziative pretestuose da parte dei titolari di percentuali minime del capitale sociale). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale richiesta è pari al 5% del capitale sociale. 2) Dal collegio sindacale, in tutte le s.p.a., o dal corrispondente organo di controllo nei sistema alternativi. 3) Dal p.m., nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ( si sottolinea in questo modo l’interesse pubblico al regolare funzionamento delle s.p.a). 4) Dalla Consob, nelle societò quotate. 5) Dal commissario giudiziale o straordinario di una società in amministrazione straordinaria e dal commissario liquidatore di una società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti degli amministratori e sindaci di altra società che fa parte dello stesso gruppo. Il tribunale non può invece procedere d’ufficio. Condizione necessaria e sufficiente per attivare ilo procedimento è che le irregolarità denunziate sussistano e che siano potenzialmente dannose e che nel frattempo non siano state rimosse.

3. (Segue): Il procedimento.

Il procedimento si attiva con la denunzia e si articola in 2 fasi. La prima fase ha carattere istruttorio ed è volta ad accertare l’esistenza delle irregolarità e individuare i provvedimenti idonei per rimuoverle, a tal fine il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, la mancata audizione comporta la nullità del procedimento. Il ricorso deve essere notificato anche alla società. Il tribunale può far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da un consulente designato dallo stesso. Le spese sono a carico dei soci richiedenti. Il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione e ottenere dal tribunale la

sospensione del procedimento per un periodo determinato, se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino a rilevare ed eliminare le irregolarità, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può assumere diversi provvedimenti a seconda della gravità delle irregolarità: può adottare provvedimenti provvisori e nel contempo convocare l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti (deliberazioni che l’assemblea è libera di adottare o meno); può revocare gli amministratori, nei casi più gravi, ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario. L’amministratore giudiziario è nominato con decreto, è investito per legge del potere di proporre azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. L’amministratore giudiziario ha la qualifica di pubblico ufficiale e il suo compenso è a carico della società ma è determinato dal tribunale. Può essere revocato dal tribunale su richiesta di soggetti legittimati. Al termine del suo ufficio deve dar conto al tribunale della propria gestione. L’amministratore giudiziario ha anche la rappresentanza della società (anche processuale) ma può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, altrimenti necessita l’autorizzazione del tribunale. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, può in alternativa proporre la messa in liquidazione della società. L’assemblea è libera di deliberare o meno nel senso proposto dall’amministratore giudiziario.

4. La Consob.

La Consob ( Commissione nazionale per le società e la borsa) è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituito con d.l. 95/1974. Attualmente la Consob è una persona giuridica di diritto pubblico e gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. Ha sede a Roma e ha una sede secondaria a Milano. La Consob ha poteri normativi e regolamentari nelle materie ad essa riservate per legge e le sue deliberazioni sono adottate di regola collegialmente. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura l‘esecuzione delle delibere. La Consob collabora con altre autorità di vigilanza sul mercato finanziario e con le autorità competenti dell’Unione Europea e di singoli Stati comunitari o extracomunitari. A seguito di interventi normativi la Consob ha ampliato le sue funzioni. Attualmente vigila insieme alla Banca d’Italia sugli intermediari mobiliari, sui mercati regolamentati di strumenti finanziari e su tutti gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

5. Ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa.

La privatizzazione della borsa valori realizzata nel 1997, in attuazione del d.lgs. 415/1996, ha comportato un mutamento significativo della disciplina in tema di ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa. Le competenze della Consob sono state trasferito alle società di gestione del mercato regolamentato (MTA, Mercato Telematico Azionario). La disciplina attuale delle condizioni e delle modalità di ammissione, esclusione e sospensione delle azioni dalle negoziazioni sono determinate dal regolamento di mercato predisposto dalla società di gestione (art 62 tuf). La Consob assicura la trasparenza del mercato e la tutela degli investitori. L’ammissione avviene esclusivamente su domanda della società interessata, previa deliberazione dell’organo competente (l’assemblea dei soci). La società di gestione del mercato delibera entro 2 mesi dalla presentazione della domanda e comunica l’ammissione o il rigetto della domanda all’emittente e alla Consob. Di regola la decisione di ammissione deve essere eseguita dopo 5 giorni dalla ricezione della comunicazione della Consob, termine entro il quale questa può vietarne l’esecuzione.

dell’informazione fornita al pubblico. Essa può richiedere agli emittenti quotati la comunicazione di notizie e documenti, può assumere informazioni dai loro organi sociali, direttori generali, dirigenti, società di revisione e può eseguire ispezioni presso tutte le società. Nell’accertamento dei reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato, può, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti, chiedere dati, notizie e documenti, procedere all’audizione personale o accedere a banche dati di altre amministrazioni. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica può compiere ispezioni, perquisizioni e sequestri.

CAPITOLO XIII – I LIBRI SOCIALI. IL BILANCIO

1. I libri sociali obbligatori.

La società deve tenere i libri sociali indicati dall’art 2421 c.c., destinati a documentare i profili essenziali dell’organizzazione e della vita della società. I libri sociali obbligatori sono: 1) il libro dei soci in cui sono indicate le azioni emesse, i nomi dei titolari di azioni nominative; i trasferimenti e i vincoli ad esse relative; i versamenti eseguiti; gli annullamenti dei titoli azionari. 2) Il libro delle obbligazioni in cui si indica l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, nome dei titolari di obbligazioni nominative, trasferimenti e vincoli ad esse relative. 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 5) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 6) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo. 7) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti. 8) Il libro degli strumenti finanziari e di partecipazione ad uno specifico affare. I primi 4 libri sono tenuti a cura degli amministratori, il quinto al cura del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; il sesto a cura del comitato esecutivo; il settimo a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. Tutti i libri sociali devono essere numerati progressivamente per ogni pagina e bollati in ogni foglio ex art 2215. Si possono applicare per analogia, in mancanza di un’espressa disposizione, le regole sulle scritture contabili. I soci e il rappresentante comune degli azionisti di risparmio hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, mentre gli è precluso l’esame degli altri libri per i quali si da prevalenza all’interesse della società al segreto. Il rappresentante comune degli obbligazionisti ha diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea. Identico diritto spetta ai singoli azionisti.

2. Il bilancio di esercizio.

La s.p.a. deve redigere annualmente il bilancio di esercizio, si tratta di un documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio e il risultato economico dell’esercizio stesso (utili e perdite). Funzione essenziale del bilancio di esercizio è l’accertamento periodico della situazione del patrimonio della società. Nelle s.p.a. il bilancio di esercizio rappresenta anche uno strumento di informazione contabile dei soci e dei terzi. Il bilancio ha anche rilievo ai fini fiscali, perché costituisce per il fisco il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito. La disciplina civilistica di carattere generale è stata innovata prima con il d.lgs. 127/1991 e poi con la riforma del 2003; da ultimo con il d.lgs. 139/2015 per attuare la direttiva 34/2014 UE. È stato espressamente riconosciuto il ruolo dell’Organismo di contabilità (OIC) nell’emanare i principi contabili nazionali, cioè regole tecniche che non hanno

valore vincolante ma che forniscono indicazioni per la corretta applicazione delle norme in tema di bilancio. Il regolamento CE del 2012 e il d.lgs. 38/2005 hanno disposto che a partire dal 2005 alcune società sono obbligate (mentre altre hanno solo una facoltà) di redigere i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali, al fine di superare le divergenze fra le diverse normative nazionali. I principi contabili internazionali riconosciuti dall’UE sono emanati dalla IASB ( International accounting stardard board), sono di volta in volta recepiti mediante regolamento comunitario e divengono giuridicamente vincolanti a tutti gli Stati membri, previa valutazione della Commissione europea della loro conformità e idoneità al principio di rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili. L’applicazione dei principi contabili internazionali è obbligatoria: per le s.p.a con azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante; per le società che esercitano attività particolari (banche, intermediari, sim, istituti di pagamento, ecc.). L’adozione dei principi contabili internazionali non è consentita alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata mentre è facoltativa per le altre s.p.a.

3. Principi fondamentali della disciplina del bilancio.

La disciplina nazionale e i principi contabili internazionali hanno dei principi cardine comuni: 1) chiarezza, verità e correttezza della rappresentazione (art 2423 c.c. “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”; analogamente i principi contabili internazionali prescrivono che il bilancio deve fornire una rappresentazione attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria, del risultato del conto economico e dei flussi finanziari della società). 2) Prudenza : la valutazione delle voci del bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, al fine di evitare che dal bilancio risultino utili non effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio (art 2434 bis, analogamente principi contabili internazionali).

  1. Bilancio di competenza : ciò che rileva non è la data dell’incasso del pagamento, dei rischi e delle perdite, ma il periodo di riferimento in cui questi sono stati generate. 4) Continuità : i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali e con l’obbligo degli amministratori di motivare la deroga nella nota integrativa e di illustrarne l’influenza). 5) Rilevanza : è consentito non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

4. La struttura del bilancio redatto secondo la disciplina del codice

civile.

Secondo le regole del codice civile il bilancio di esercizio si articola in 4 parti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario (introdotto del 2015). Deve essere integrato dalla relazione sulla gestione degli amministratori e del collegio sindacale e del revisore legale dei conti. Per la redazione del bilancio: a) è necessario seguire l’ordine tassativo fissato dalla legge, senza libertà di scelta; b) le voci devono essere organizzate in categorie omogenee, a loro volta articolate in sottocategorie e in alcuni casi anche in sottovoci; c) per ogni voce deve essere indicato l’importo corrispondente dell’esercizio precedente; d) è vietato il compenso di partite (cioè la somma algebrica di attività e passività, costi e ricavi, ecc…). Per le imprese di piccole o piccolissime dimensioni sono invece previsti: 1) il bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis) che può essere adottato dalle società che non hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o successivamente per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato: a) il

Il rendiconto finanziario e le note al bilancio hanno stessa finalità e funzioni di quelli disciplinati dal codice civile.

8. Il procedimento di formazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto da tutti e tre gli organi sociali, nel sistema tradizionale, cioè da: amministratori, collegio sindacale e assemblea, nonché dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle società con sistema dualistico è predisposto dal consiglio di gestione e approvato dal consiglio di sorveglianza. L’art 2346 prevede che l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine può essere prorogato dallo statuto per un massimo di 180 giorni. Gli amministratori redigono il bilancio e, nelle società quotate, possono avvalersi della cooperazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale è nominato con le modalità previste dallo statuto e deve avere i requisiti di professionalità. Il dirigente ha due compiti fondamentali: predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio; attestare che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile della società siano conformi alle scritture contabili. Al dirigente si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità civile e penale degli amministratori. Se si tratta di una società capogruppo, al bilancio devono essere allegati anche le copie integrali dell’ultimo bilancio approvato delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate (art 2329). Nelle società quotate va anche allegata una relazione sul bilancio, sottoscritta sia dagli amministratori delegati che dal dirigente preposto alla redazione dei documenti, in cui si attesta: che il bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili; che le procedure di formazione dello stesso sono adeguate e sono state effettivamente applicate e che infine il bilancio fornisce una rappresentazione contabile. corretta e veritiera. Il progetto del bilancio con la relazione degli amministratori devono essere preventivamente comunicati al collegio sindacale. Il progetto di bilancio e tutti gli atti devono essere depositati nella sede della società per 15 giorni e tutti i soci possono prenderne visione. L’assemblea può respingere o approvare il bilancio e può anche modificare direttamente il progetto. Entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita allo stesso. Nelle società quotate gli amministratori devono redigere una relazione finanziaria semestrale sull’andamento della gestione, che deve essere resa pubblico entro 60 giorni dalla chiusura del primo semestre, nei modi stabiliti dalla Consob.

9. Invalidità della delibera di approvazione.

Il bilancio di esercizio può presentare vizi e irregolarità che riguardano il procedimento di formazione dello stesso e, in tal caso, la relativa delibera assembleare di approvazione è annullabile. È nulla se manca la convocazione o il verbale. La disciplina è dettata dagli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c. Il bilancio di esercizio può presentare irregolarità del contenuto, perché redatto in violazione delle regole di chiarezza, verità e correttezza, in tal caso, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, la sanzione è quella della nullità della delibera di approvazione del bilancio che presenti tali vizi, perché un bilancio non chiaro e non preciso ha oggetto (contenuto) illecito, in quanto adottato in contrasto con norme imperative inderogabili.

Tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto dei temperamenti alla nullità della delibera che approvi un bilancio affetto da vizi di contenuto: in primo luogo, non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità per essere legittimati a proporre l’azione di nullità, bensì si richiede che vi sia un interesse concreto e attuale ad agire volto a evitare un pregiudizio diretto per l’attore; in secondo luogo, fino a qualche anno fa, si riteneva che la violazione delle norme in tema di chiarezza può condurre alla nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio solo quando i difetti di distinzione e analisi sono tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio dei soci e dei terzi. Questo secondo temperamento deve essere accolto, perché è vero che il codice civile fissa uno schema rigido per lo stato patrimoniale e il conto economico però consente il raggruppamento di voci quando lo stesso è irrilevante ai fini della chiarezza o la favorisce (art 2343 bis). Sono state introdotte delle limitazioni all’impugnativa dei bilanci dapprima con l’art 6 d.p.r 136/1975 (ora art 157 tuf) per le società sottoposte a revisione contabile, successivamente estese a tutte le s.p.a con la riforma del 2003. Le azioni di annullabilità/nullità non possono essere esercitate dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Se il soggetto incaricato della revisione ha emesso un giudizio privo di rilievi, la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione spetta ai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale (art 2434 bis e 157 tuf). Nelle società quotate l’impugnativa per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione spetta alla Consob, entro 6 mesi dal deposito del bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese. Per quanto non espressamente derogato, trova integrale applicazione la disciplina generale dell’impugnativa delle delibere ex artt 2377- 2379, pertanto: 1) la legittimazione spetta agli amministratori, ai sindaci e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio; 2) la nullità della delibera per vizi di contenuto può essere fatta valere dal terzo interessato, dai soci rappresentanti la percentuale suddetta del capitale sociale. Opinione prevalente stabilisce che nel caso di nullità, gli amministratori sono tenuti a redigere nuovamente il bilancio impugnato e quelli degli esercizi intermedi affetti dallo stesso vizio.

10. Utili. Riserve. Dividendi.

Non tutti gli utili sono distribuibili fra i soci sotto forma di dividendo, sia per la presenza di alcuni vincoli di destinazione previsti dalla legge sia in presenza di altri vincoli imposti dallo statuto. Se nei precedenti esercizi si è verificata una perdita del capitale sociale, non possono essere ripartiti gli utili fino a che non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La riserva legale prevede che dagli utili netti annuali, non assorbiti da perdite precedenti, deve essere dedotta una somma pari almeno al 5% degli stessi per costituire una riserva, fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale. Tale riserva costituisce un accantonamento contabile di utili imposto dalla legge per salvaguardare l’integrità del capitale sociale ed evitare che le eventuali perdite degli esercizi futuri possano colpire il capitale sociale riducendolo. Si tratta di una sorta di autofinanziamento obbligatorio della società. La riserva statutaria è imposta dallo statuto e impedisce la distribuzione degli utili accantonati ai soci. Il vincolo di indisponibilità tuttavia può essere rimosso in tutto o in parte con delibera dell’assemblea straordinaria. Le riserve facoltative sono discrezionalmente disposte dall’assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Il bilancio consolidato di gruppo è un bilancio redatto dalla società capogruppo in aggiunta del proprio bilancio di esercizio. In esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo è stato introdotto con d.lgs. 127/1991 (mod. da d.lgs. 139/2015). L’obbligo di redazione del bilancio consolidato spetta alle società di capitali che controllano altre imprese (anche non societarie) e alle società cooperative che controllano società di capitali. I criteri di redazione del bilancio sono dettati dal d.lgs.127/1991, tuttavia, a partire dall’esercizio 2005, le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi presso il pubblico in misura rilevante sono tenute a redigere i propri bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (IAS 27), così come anche le società che esercitano attività bancaria, assicurativa, ecc.. La disciplina nazionale e quella internazionale prevedono una diversa area di consolidamento, cioè, i principi contabili internazionali prevedono che il bilancio consolidato debba includere tutte le società controllate, mentre la disciplina nazionale contempla una serie di casi in cui è facoltativa l’esclusione di una società controllata. Per gli altri aspetti le disciplina sono analoghe: 1) il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo, assumendo come periodo di riferimento la data di chiusura del bilancio di esercizio della società controllante. Le controllate, il cui esercizio abbia una data di chiusura non coincidente con quella della capogruppo, redigono un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio annuale consolidato. 2) Il bilancio consolidato ha la stessa struttura del bilancio di esercizio, quindi riportano lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, in base alla disciplina nazionale, mentre sulla base dei principi contabili internazionali anche il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. In ogni caso il bilancio consolidato deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori che contiene un’analisi fedele ed equilibrata della situazione complessiva delle imprese. 3) Non sono inserite nel bilancio consolidato: le partecipazioni della controllante nelle imprese incluse nel consolidamento; i crediti e i debiti fra le imprese incluse nel consolidamento; i proventi e gli oneri relativi a operazioni realizzate fra le stesse; utili e perdite conseguenti. La redazione del bilancio consolidato segue lo stesso procedimento previsto per la redazione del bilancio della capogruppo, in più è assoggettato a revisione legale da parte dello stesso soggetto incaricato della revisione del bilancio di esercizio. Una differenza significativa è che il bilancio consolidato, rispetto a quello di esercizio, non è assoggettato all’approvazione da parte dell’assemblea.

CAPITOLO XIV – LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

1. Nozione.

Per modificazione dello statuto di una società per azioni si intende ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, che può consistere sia nell’inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti. A differenza delle società di persone, la modificazione della compagine dei soci non da luogo ad una procedura di modifica dello statuto ma si realizza semplicemente con l’accordo di trasferimento della partecipazione azionaria dall’alienante all’acquirente. Nelle s.p.a. costituiscono, quindi, modificazioni statutarie in senso stretto, le sole modificazioni oggettive del contratto sociale e solo a queste ultime il legislatore si riferisce nel dettare la relativa disciplina (artt. 2436 ss.).

2. Il procedimento.

Le modificazioni statutarie rientrano per regola nella competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria (art 2365). Tale regola subisce delle eccezioni, perché

lo statuto può attribuire all’organo amministrativo una serie di modifiche, ferma restando l’applicazione delle regole sul controllo notarile. La delibera di modificazione dello statuto è adottata con le maggioranze previste in via generale per l’assemblea straordinaria, salvo che per alcune modifiche di particolare rilevanza, per cui sono previste nelle società non quotate maggioranze più elevate: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga della società. Per le società quotate sono inoltre previsti obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico. Le delibere modificative dello statuto erano prima soggette all’omologazione da parte del tribunale. Oggi è invece previsto un controllo notarile, tuttavia il controllo giudiziario resta eventuale e facoltativo. L’attuale disciplina (art 2436) prevede che il notaio, che ha verbalizzato la delibera dell’assemblea, chiuso il verbale, verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro 30 giorni, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempite le condizioni stabilite dalla legge né da comunicazione tempestiva agli amministratori; nei 30 giorni successivi questi possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale affinché lo stesso, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ordini con proprio decreto l’iscrizione. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione, tuttavia l’efficacia può essere condizionata o differita. Per ogni modificazione dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale, nella sua redazione aggiornata.

3. Il diritto di recesso.

Per l’operatività del principio maggioritario, anche le modificazioni dello statuto comportano la prevalenza dell’interesse del gruppo rispetto a quello del singolo azionista. Tuttavia, il potere dispositivo riconosciuto alla maggioranza incontra dei limiti imposti da norme inderogabili, in più non devono essere violate le norme sulla correttezza e la buona fede nell’esecuzione del contratto sociale. Il diritto di recesso ha subito una modificazione con la riforma del 2003, volta ad assicurare una più efficace tutela dei soci di minoranza. L’attuale disciplina prevede accanto alle cause di recesso (art 2437), anche altre cause previste per le società che fanno parte di un gruppo. Le cause di recesso possono essere:

1. Inderogabili (art 2437 co1): il diritto di recesso può essere esercitato, anche per

parte delle azioni, dai soci che non hanno concorso (in quanto dissenzienti, assenti o astenuti) alle delibere che riguardano: a) la modifica dell’oggetto sociale che consiste in un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una più cause di recesso derogabili o previste dallo statuto; f) la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione. In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto ed è nullo qualsiasi patto volto ad escluderlo o a renderne più gravoso l’esercizio.

2. Derogabili (art 2437 co 2): il diritto di recesso spetta, salvo diversa disposizione

dello statuto; ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere che riguardano: a) la proroga del termine di durata della società; b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. In tali casi il diritto di recesso non può essere esercitato solo per parte delle azioni.

3. Statutarie: nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

lo statuto può prevedere ulteriore cause di recesso (art 2437 co 4).

predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale; b) la delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni, decorrenti dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla data della delibera assembleare di delega (art 2443). La delega è rinnovabile. Nel caso di delega, la manifestazione di volontà di aumento del capitale sociale è deliberata dal consiglio di amministrazione, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio e la delibera è soggetta al controllo di legalità da parte dello stesso o, eventualmente, deve essere omologata dal tribunale. Alla delibera vanno riferite le condizioni richieste per l’aumento del capitale sociale, quale l’assenza di perdite che rendano invece obbligatoria la sua riduzione. La deliberazione (assembleare o consiliare) di aumento del capitale sociale deve fissare un termine, non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. Nel caso in cui l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se la deliberazione di aumento lo preveda espressamente (art 2439). Avvenuta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, entro 30 giorni, gli amministratori devono depositare l’iscrizione nel registro delle imprese insieme all’attestazione che l’aumento del capitale sociale è stato eseguito. Per i conferimenti valgono le stesse regole previste per i conferimenti in sede di costituzione della società (art 2440), pertanto: i conferimenti dei sottoscrittori delle nuove azioni non possono essere superiori all’aumento del capitale sociale deliberato; deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro, all’atto della sottoscrizione, presso la società stessa e non presso una banca; se le azioni sono emesse con sovraprezzo questo deve essere integralmente versato all’atto di sottoscrizione. I conferimenti in natura devono essere valutati secondo le regole del normale procedimento di valutazione (stima giurata) ex art 2343, anche se gli amministratori possono consentire il ricorso a uno dei metodi di valutazione alternativi, es: se viene conferito un bene al fair value risultante da un precedente bilancio, è necessario che il conferimento sia eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui si riferisce il bilancio. Quando i conferimenti sono apportati al fair value risultante da un precedente bilancio o stimati da un esperto non nominato dal tribunale, i soci che rappresentano il 5% del capitale sociale possono chiedere agli amministratori di realizzare una nuova valutazione. Si verifica che in taluni casi i soci versino alla società somme a titolo di conferimento, vale a dire i c.d. versamenti in conto capitale (o a copertura di perdite), al fine di sopperire alle esigenze di capitale di rischio o di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite future, evitando di incorrere alla disciplina della riduzione obbligatoria. Per tali versamenti non vi è l’obbligo di restituzione a carico della società e devono risultare da apposti fondi (riserve) iscritti in bilancio, che potranno essere utilizzati dalla società, in caso di necessità, per la copertura di perdite o per effettuare un aumento del capitale sociale. Infine vi sono i versamenti in conto futuro aumento di capitale, che costituiscono una sottoscrizione anticipata di capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società. I soci hanno diritto alla restituzione di quanto versato se l’aumento programmato non sia stato deliberato o non vada a buon fine, quindi i relativi importi non possono essere iscritti tra le riserve e non possono essere utilizzati per la copertura di eventuali perdite.

6. (Segue): il diritto di opzione.

Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali ad essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento. Ha una duplice

funzione: mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa, attraverso il voto, alla formazione della volontà della società; mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria. Il diritto di opzione ha un valore economico perché consente all’azionista di monetizzare cedendolo a terzi, tuttavia tale diritto può essere sacrificato in presenza di uno specifico interesse della società. La disciplina è dettata all’art

Il diritto di opzione ha ad oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Esso spetta a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni possedute. Il diritto di opzione può essere esercitato entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta tramite deposito nel registro delle imprese e contestuale avviso sul sito internet della società. Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che sono rimaste inoptate, infatti: 1) se le azioni non sono quotate, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate, purché ne facciano richiesta nell’atto di esercizio del diritto di opzione; 2) se le azioni sono quotate, i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, e il loro ricavato va a beneficio del patrimonio sociale. Il diritto di opzione degli azionisti è in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni oggettive che rispondono a un concreto interesse della società.

A. Il diritto di opzione non può essere esercitato per legge quando le azioni devono

essere liberate tramite conferimenti in natura, pertanto l’interesse della società a ottenere da terzi determinati beni a titolo di conferimento prevale rispetto all’interesse individuale dei soci alla sottoscrizione dell’aumento. In più è previsto l’obbligo di redigere un’apposita relazione da parte degli amministratori, nella quale si illustrano specificamente le ragioni del conferimento in natura. Infine la relazione giurata di stima del conferimento deve essere redatta prima che l’assemblea deliberi sull’aumento del capitale.

B. Il diritto di opzione non può essere esercitato oppure può essere limitato con

delibera di aumento del capitale sociale quando l’interesse della società lo esige. Gli amministratori hanno l’obbligo di redigere una relazione con cui illustrano le ragioni dell’esclusione o della limitazione, in più l’assemblea deve specificamente motivare e dimostrare l’esistenza di un interesse che renda preferibile e ragionevolmente può conveniente la soppressione del diritto di opzione e l’ingresso di nuovi soci. In questi due casi di esclusione del diritto di opzione, è obbligatoria l’emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo per ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.

C. Nelle società con azioni quotate, lo statuto può prevedere l’esclusione del diritto

di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia stato stimato con apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione (art 2441).

D. Il diritto di opzione può essere escluso con delibera assunta con i normali

quorum dell’assemblea straordinaria, quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o ai dipendenti di società controllanti o controllate. Il diritto di opzione non è escluso o limitato quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche, enti o società finanziarie soggetti al controllo della Consob, o altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari, i quali hanno l’obbligo di offrirle successivamente agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione (art 2441 co 7). Tale forma di collocamento (opzione indiretta) deve essere espressamente prevista dalla delibera di aumento del capitale sociale.

L’opposizione sospende l’esecuzione della delibera fino all’esito del giudizio sulla stessa. Il tribunale tuttavia può disporre che l’esecuzione abbia luogo se ritiene infondato il pregiudizio dei creditori o se la società presta idonea garanzia a favore del creditore opponente. La riduzione può aver luogo tramite liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti o tramite rimborso del capitale. La società può anche procedere all’acquisto e al successivo annullamento delle azioni proprie (art 2357 bis), tale acquisto nelle società quotate deve essere effettuato per legge secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie possedute dalla società dopo la riduzione non devono eccedere la quinta parte del capitale sociale. La riduzione può anche essere operata tramite imputazione a riserva della parte capitale sociale così resa disponibile. Le modalità di riduzione devono comunque assicurare la parità di trattamento degli azionisti. Gli azionisti rimborsati ottengono speciali titoli, c.d. azioni di godimento (art 2353), dato che il valore reale delle azioni può essere superiore a quello nominale.

9. La riduzione del capitale sociale per perdite.

Il patrimonio netto della società (c.d. capitale reale) può scendere, per perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale. La riduzione non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale, in quanto quest’ultima si è già verificata per le perdite subite dalla società. La legge distingue a seconda che la perdita del capitale sia o meno superiore a 1/3. La riduzione è facoltativa quando la perdita non è superiore a 1/3, infatti la società può scegliere ugualmente di ridurre il capitale per perdite per poter distribuire gli utili successivamente conseguiti. Con la riduzione si fanno gravare sui soci attuali le perdite pregresse, dandosi luogo alla riduzione del valore nominale delle azioni in circolazione. La riduzione facoltativa segue le regole delle modificazioni dell’atto costitutivo. La riduzione è obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite. Se il minimo legale non è stato intaccato (art 2446), gli amministratori (o il consiglio di gestione) o in caso di inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza) devono convocare senza indugio l’assemblea straordinaria e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. Secondo un’opinione consolidata, gli amministratori devono redigere un vero e proprio bilancio, redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio di esercizio, ma esso di differenzia da quest’ultimo perché redatto nel corso dell’esercizio (c.d. bilancio straordinario infra annuale). Tutti i documenti devono essere depositati presso la sede della società durante gli 8 giorni che precedono l’assemblea. Gli amministratori devono anche dar conto all’assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale. L’assemblea non è tenuta a decidere l’immediata riduzione del capitale sociale, può anche limitarsi a un semplice rinvio a nuovo delle perdite. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, la riduzione del capitale è disposta d’ufficio dal tribunale, con decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci. Se per la perdita di oltre 1/3 il capitale scende al di sotto del minimo legale, la disciplina è ancora più rigorosa (art 2447). In tal caso l’assemblea straordinaria convocata, senza indugio, dagli amministratori, o in caso di loro inerzia dal collegio

sindacale o dal consiglio di sorveglianza, deve deliberare o la riduzione del capitale sociale e l’aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale oppure la trasformazione della società. Se la società presenta una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la disciplina in tema di riduzione obbligatoria rimane sospesa per tutta la durata della procedura, fino al decreto di omologa. Lo stesso vale nel caso in cui la società presenta domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o chiede al tribunale di concederle protezione dalle azioni esecutive dei creditori per raggiungere con gli stessi un accordo di ristrutturazione dei debiti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la disciplina dettata dall’art 2447 può essere applicata anche nel caso di perdita integrale del capitale sociale, in tal caso, la maggioranza potrà evitare la messa in liquidazione della società deliberando la riduzione a zero del capitale sociale e la contestuale integrazione dello stesso, riconoscendo agli azionisti il diritto di opzione. Tale soluzione non è del tutto condivisa, perché vi è chi ritiene che in tal caso la delibera di reintegrazione del capitale dovrebbe essere adottata all’unanimità, in quanto lesiva del diritto del singolo azionista alla conservazione della qualità di socio. Si osserva infatti che con la riduzione a zero del valore nominale delle azioni, il socio che non sottoscrive l’aumento perde tale qualità e con essa anche ogni diritto sul patrimonio sociale, anche quando questo possa ancora presentare un’eccedenza attiva. Tali obiezioni tuttavia non sono persuasive, perché i dati normativi offrono argomenti per sostenere che, in caso di azzeramento del capitale, l’interesse del singolo socio allo scioglimento della società prevale su quello della maggioranza alla conservazione della stessa.

CAPITOLO XV – LE OBBLIGAZIONI.

1. Nozione.

Le obbligazioni costituiscono il tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito delle s.p.a. Le obbligazioni sono titoli di credito, nominativi o al portatore, che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società, assoggettato alla disciplina legale del mutuo (art 2415). Differenza tra azioni e obbligazioni : le azioni attribuiscono la qualità di socio e di compartecipe ai risultati dell’attività di impresa; le obbligazioni attribuiscono la qualifica di creditore della società. L’obbligazionista ha diritto a una remunerazione periodica fissa (interessi), normalmente svincolata dai risultati economici della società finanziata, e ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita. L’azionista ha diritto al rimborso del suo apporto quando la società è in stato di liquidazione e quando residui un attivo netto, dopo il soddisfacimento dei creditori e degli obbligazionisti. Differenza tra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi : hanno in comune la caratteristica di essere emessi a fronte di un apporto non imputato a capitale, tuttavia si differenziano perché: a) le obbligazioni sono titoli di massa, che rappresentano frazioni standardizzate di un’unica operazione economica; attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro. Tale diritto può essere subordinato, in tutto o in parte, al soddisfacimento dei diritti di altri creditori ma non può essere escluso o soppresso. B) Gli strumenti finanziari partecipativi sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti (art 2346). Rappresentano una categoria residuale, perché ricomprendono tutti gli strumenti finanziari emessi dalla società non altrimenti qualificati o disciplinati. Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi non solo in base a un’operazione di finanziamento a titolo di mutuo ma anche in base a un rapporto di diversa natura.

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; 5) si tratta di obbligazioni convertibili. Restano salve le disposizioni dettate dalle leggi speciali relative a particolari categorie di società (banche e società di progettazione) per le quali l’emissione di obbligazioni non è soggetta a limiti e non è ad esse applicabile la disciplina dettata dal codice civile. Il rapporto, fissato dall’art 2412, fra capitale, più riserve e obbligazioni, deve permanere per tutta la durata del prestito obbligazionario. La società quindi non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se non risulta più rispettato il limite all’emissione delle obbligazioni previsto dall’art 2412. È tuttavia consentita la riduzione per perdite obbligatoria, ma in tal caso non possono distribuirsi gli utili fino a che non viene ripristinato il predetto rapporto fra obbligazioni e capitale più riserve.

4. Il procedimento di emissione.

Il procedimento di emissione delle obbligazioni non è di esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria, infatti in presenza di un’espressa previsione dello statuto o di legge, l’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art 2410). La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è soggetta al controllo di legalità da parte di quest’ultimo. La delibera di emissione delle obbligazioni deve designare un notaio per il compimento delle formalità necessarie per la costituzione delle stesse (art 2414 bis). Il collocamento delle obbligazioni sul mercato è soggetto alla disciplina dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari (artt 94 e ss. Tuf). Alla sottoscrizione secondo le modalità fissate dal bando segue il rilascio di titoli. Il prezzo di emissione delle obbligazioni può essere anche inferiore al valore nominale, eccetto nei casi delle obbligazioni convertibili. L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro, in cui sono annotati anche l’ammontare delle obbligazioni estinte e il nome e il cognome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli relativi a queste.

5. Le obbligazioni convertibili in azioni.

L’art 2420 bis, introdotto da L.216/1974, regola le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Le obbligazioni convertibili attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in base a un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell’acquisto delle obbligazioni. Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse (art 2441). La delibera di emissione di obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non sia stato interamente versato. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale e al valore nominale delle azioni offerte in conversione, si applicano in quanto compatibili i co 4 e 5 art 2436. Le obbligazioni convertibili non sono soggette ai limiti previsti dall’art 2412. La competenza a deliberarne l’emissione spetta all’assemblea straordinaria, ma l’atto costitutivo o una successiva modifica possono attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un termine non superiore a 5 anni. La delibera di emissione delle obbligazioni convertibili deve determinare il rapporto di cambio, le modalità e i tempi, e deve necessariamente deliberare l’aumento del capitale sociale, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L’aumento di capitale così deliberato sarà sottoscritto via via dagli obbligazionisti che eserciteranno il diritto di conversione.

Per conciliare la libertà di decisione della società con l’esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni di fronte a operazioni societarie che possono alterare il valore del diritto di conversione, sono previste 3 distinte regole: 1) in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in concorso con i soci attuali (art 2441); 2) in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione del capitale (art 2420 bis); 3) la società non può deliberare la riduzione reale del capitale sociale, la fusione con altra società o la scissione fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. In questo ultimo caso non si ha divieto assoluto in quanto la società può concedere agli obbligazionisti la facoltà di conversione anticipata. Il procedimento indiretto riguardante le obbligazioni convertibili in azioni di un’altra società non è specificamente disciplinato. Di fronte al silenzio della disciplina, la dottrina è divisa sulla possibilità di applicare per analogia l’art 2420 bis. Problemi analoghi riguardano le obbligazioni con warrant, specie perché queste pongono problemi di tutela per gli obbligazionisti convertibili, pertanto si ritiene opportuno applicare analogicamente la disciplina dettata per queste ultime.

6. L’organizzazione degli obbligazionisti.

La costituzione di un’organizzazione del gruppo degli obbligazionisti risponde a due esigenze: assicurare una tutela dei loro interessi comuni e consentire modifiche a maggioranza delle condizioni originarie del prestito. L’assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare;

  1. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; 5) su altri oggetti di interesse comune. Funzione preminente dell’assemblea è quella di poter deliberare sulle modificazioni delle condizioni del prestito, anche se con maggioranze rafforzate ex art 2415, purché la modifica sia giustificata da una situazione oggettiva della società che rende necessaria per tutelare l’interesse comune degli obbligazionisti. All’assemblea si applicano le stesse regole di funzionamento dell’assemblea straordinaria dei soci, salvo specifiche regole. L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune, la convocazione è obbligatoria quando sia richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano 1/20 dei titoli emessi. Per le delibere di modificazione è necessario anche in seconda convocazione che il quorum deliberativo sia pari alla metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Tutte le deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ne ha redatto il verbale (art 2415). Le delibere dell’assemblea possono essere nulle o annullabili in base alla distesa disciplina prevista per le deliberazioni dell’assemblea dei soci (artt 2377 e 2379). Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall’assemblea, altrimenti dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Può essere una persona fisica o giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento. La sua nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese. Ha diritto ad un compenso a carico della stessa organizzazione degli obbligazionisti e non della società. La carica non può avere durata superiore a 3 anni ed è rinnovabile. Il rappresentante comune rappresenta gli interessi comuni degli obbligazionisti (art 2418): esegue le deliberazioni dell’assemblea; assiste alle operazioni per l’estinzione e il sorteggio delle obbligazioni; ha diritto di assistere alle assemblee dei soci e di esaminare il libro delle obbligazioni, delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci; ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.