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La Società e i Suoi Tipi: Funzioni, Tipi e Responsabilità - Prof. Caridi, Appunti di Diritto Commerciale

Una panoramica dettagliata delle società, delle loro funzioni organizzative e economiche, e dei loro tipi, tra cui società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici e società mutualistiche. Il concetto di capitale sociale, i conferimenti e il rischio assunto dai soci, l'imputazione formale e sostanziale, il regime patrimoniale dei beni comuni, e la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 19/04/2019

renata-pozzi
renata-pozzi 🇮🇹

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26/02/2019
Il capitale sociale nominale esprime un valore di conferimento iniziale e rimane immutato nel
corso della vita, è un valore ideale che serve come parametro: da qui una prima funzione che è
quella vincolistica perché, rappresentando i valori dei conferimenti della costituzione della
società, rappresenta quella parte di patrimonio dei soci che rimane vincolato inderogabilmente
allo svolgimento dell’attività. Tale funzione fa sì che si crei un vincolo qualificando quella parte
di patrimonio corrispondente a quel valore, cioè al capitale sociale nominato, come patrimonio
separato e destinato allo svolgimento dell’attività.
La seconda funzione è quella organizzativa perché il capitale sociale rappresenta il termine di
riferimento per misurare i diritti dei soci, dare la misura della partecipazione dei soci alla vita
della società (diritti amministrativi) o della partecipazione dei soci ai risultati dell’attività.
Prendendo l’una e l’altra misura si ha l’entità del conferimento.
I conferimenti rappresentano, allora, un elemento essenziale dell’atto costitutivo e ci dicono qual
è il valore, l’entità del rischio che il socio assume, questo rischio a seconda del tipo di società
può essere il rischio minimo o il rischio esclusivo perché se la società è una società con soci a
responsabilità illimitata il rischio sarà minimo mentre in una società con soci a responsabilità
limitata il rischio sarà esclusivo.
L’essenzialità del conferimento lo si desume oltre che dall’art.2247 c.c., anche dall’art.2265
divieto di patto leonino, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che escluda un socio da
qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.
Il problema che potrebbe nascere è che oggi viene data la possibilità alle s.r.l. di avere un
capitale sociale nominale ridotto al minimo, cioè si possono costituire società con capitale anche
di un solo euro. Si ha la possibilità di una società che oggi punta, non sul capitale di rischio
(quello che si apporta alla società con il conferimento) ma sul capitale di credito perché quelle
società baseranno la propria attività solo sul finanziamento di terzi o dei medesimi soci i quali si
porranno rispetto alla società non come portatori di capitale di rischio ma come titolari di una
posizione di credito.
Le start-up. Sebbene la regola sia quella della proporzionalità tra valore del conferimento e quota
di partecipazione, tale regola è derogabile. Le deroghe che ha previsto il legislatore è che questo
regime incideva soprattutto sulle SRL che diventavano il titolo più appetibile per iniziare una
start-up era un regime che serviva per governare la fase di start-up. Questo regime è stato prima
emancipato dalla fase di start-up, poi è stato concesso a tutte le SRL: è diventato applicabile alla
maggior parte delle SRL.
La regola per la quale diciamo che i conferimenti rappresentano il rischio, minimo o esclusivo a
seconda del tipo, che si corre partecipando a una società è una regola che presuppone un
rapporto di proporzionalità tra conferimento e quota di partecipazione alla società, cioè quella
fascia di diritti amministrativi e patrimoniali che vengono riconosciuti al socio per il fatto di aver
aderito alla società. Oggi, questo rapporto di proporzionalità è un rapporto sul quale si può
incidere: da sempre, per quanto riguarda le società di persone in cui il capitale non è il centro
intorno al quale ruota l’organizzazione societaria ma lo si ammette anche nelle società di capitali
permettendo qualcosa che deroga alla regola della proporzionalità perché in esse si partecipa in
relazione ai diritti patrimoniali e a quanto si è contribuito a formare il capitale della società.
Con l’art 2346 è possibile derogare alla proporzionalità tra valore di conferimento e quota di
partecipazione sia per nelle s.p.a. sia nelle s.r.l. prevedendo che il rapporto possa essere più che
proporzionale o meno che proporzionale: si può conferire 10 ed avere diritti corrispondenti a 15
ma ciò che importa in una società capitalistica è che il valore complessivo del capitale sociale
nominale non superi il complesso dei conferimenti altrimenti daremmo un segnale non fedele.
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Il capitale sociale nominale esprime un valore di conferimento iniziale e rimane immutato nel corso della vita, è un valore ideale che serve come parametro: da qui una prima funzione che è quella vincolistica perché, rappresentando i valori dei conferimenti della costituzione della società, rappresenta quella parte di patrimonio dei soci che rimane vincolato inderogabilmente allo svolgimento dell’attività. Tale funzione fa sì che si crei un vincolo qualificando quella parte di patrimonio corrispondente a quel valore, cioè al capitale sociale nominato, come patrimonio separato e destinato allo svolgimento dell’attività. La seconda funzione è quella organizzativa perché il capitale sociale rappresenta il termine di riferimento per misurare i diritti dei soci, dare la misura della partecipazione dei soci alla vita della società (diritti amministrativi) o della partecipazione dei soci ai risultati dell’attività. Prendendo l’una e l’altra misura si ha l’entità del conferimento. I conferimenti rappresentano, allora, un elemento essenziale dell’atto costitutivo e ci dicono qual è il valore, l’entità del rischio che il socio assume, questo rischio a seconda del tipo di società può essere il rischio minimo o il rischio esclusivo perché se la società è una società con soci a responsabilità illimitata il rischio sarà minimo mentre in una società con soci a responsabilità limitata il rischio sarà esclusivo. L’essenzialità del conferimento lo si desume oltre che dall’art.2247 c.c., anche dall’art. divieto di patto leonino, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che escluda un socio da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.

Il problema che potrebbe nascere è che oggi viene data la possibilità alle s.r.l. di avere un capitale sociale nominale ridotto al minimo, cioè si possono costituire società con capitale anche di un solo euro. Si ha la possibilità di una società che oggi punta, non sul capitale di rischio (quello che si apporta alla società con il conferimento) ma sul capitale di credito perché quelle società baseranno la propria attività solo sul finanziamento di terzi o dei medesimi soci i quali si porranno rispetto alla società non come portatori di capitale di rischio ma come titolari di una posizione di credito. Le start-up. Sebbene la regola sia quella della proporzionalità tra valore del conferimento e quota di partecipazione, tale regola è derogabile. Le deroghe che ha previsto il legislatore è che questo regime incideva soprattutto sulle SRL che diventavano il titolo più appetibile per iniziare una start-up era un regime che serviva per governare la fase di start-up. Questo regime è stato prima emancipato dalla fase di start-up, poi è stato concesso a tutte le SRL: è diventato applicabile alla maggior parte delle SRL. La regola per la quale diciamo che i conferimenti rappresentano il rischio, minimo o esclusivo a seconda del tipo, che si corre partecipando a una società è una regola che presuppone un rapporto di proporzionalità tra conferimento e quota di partecipazione alla società, cioè quella fascia di diritti amministrativi e patrimoniali che vengono riconosciuti al socio per il fatto di aver aderito alla società. Oggi, questo rapporto di proporzionalità è un rapporto sul quale si può incidere: da sempre, per quanto riguarda le società di persone in cui il capitale non è il centro intorno al quale ruota l’organizzazione societaria ma lo si ammette anche nelle società di capitali permettendo qualcosa che deroga alla regola della proporzionalità perché in esse si partecipa in relazione ai diritti patrimoniali e a quanto si è contribuito a formare il capitale della società. Con l’art 2346 è possibile derogare alla proporzionalità tra valore di conferimento e quota di partecipazione sia per nelle s.p.a. sia nelle s.r.l. prevedendo che il rapporto possa essere più che proporzionale o meno che proporzionale: si può conferire 10 ed avere diritti corrispondenti a 15 ma ciò che importa in una società capitalistica è che il valore complessivo del capitale sociale nominale non superi il complesso dei conferimenti altrimenti daremmo un segnale non fedele.

Questo comporta che qualche altro socio o altri soci abbiano meno diritti rispetto al conferimento se c’è un socio che ha diritti maggiori e quindi una partecipazione maggiore rispetto al conferimento. L’esercizio in comune dell’attività economica: Art 2247. Rappresenta lo scopo-mezzo del contratto di società. La divisione degli utili è lo scopo fine funzionale al quale è l’esercizio in comune dell’attività economica. L’attività economica è l’attività che i soci svolgono congiuntamente tramite l’ente e questo si definisce oggetto sociale (attività dei soci che intendono svolgere). Esercizio in comune non vuol dire esercizio in cui tutti i soci debbano contribuire all’esercizio dell’attività ciò che è necessario è che l’attività sia preordinata alla realizzazione degli elementi di quell’attività, cioè l’imputazione si realizza non in capo ai singoli ma in capo all’ente. La realizzazione del risultato unitario, che deriva dallo svolgimento dell’attività, è riferibile non ai soci ma alla collettività dei soci. Intesa in questo senso l’esercizio in comune dell’attività segna i confini della fattispecie innanzitutto rispetto all’associazione in partecipazione (art 2549) e quindi viene da chiedersi: cosa succede nel momento in cui abbiamo un’attività che sia nella sostanza esercitata in comune, cioè con la ripartizione anche del rischio per quell’attività ma che, invece, formalmente imputata ad un solo socio? SOCIETA’ OCCULTA: soggetto che in un’impresa si palesa come individuale imputando a un unico soggetto l’esercizio dell’attività ma che invece è riferibile ad una compagine sociale. Rispetto a questo fenomeno con finalità palesemente elusive, quello che ci interessa non è tanto il problema di eliminare le conseguenze attributive rispetto ai soggetti nascosti ma di coinvolgerli nelle conseguenze afflittive dei comportamenti posti in essere da un unico soggetto, cioè del fatto di dover rispondere alle obbligazioni della società. Si è sostenuto che nel nostro ordinamento, oltre all’imputazione formale, c’è una imputazione sostanziale e quindi c’è la possibilità di coinvolgere anche coloro che sono gli effettivi partecipanti alla società occulta sulla base della teoria di Bigiavi la quale faceva perno proprio sulla norma fallimentare ART 147 che disciplina il fallimento in estensione , stabilendo che in alcuni tipi di società a responsabilità illimitata, in nome collettivo, in accomandita semplice e nelle società per azioni, il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, significa far valere una responsabilità sussidiaria dei soci in sede fallimentare. Oggi, questa regola del fallimento in estensione non si applica solo ai soci attuali e palesi ma la norma si estende anche nei casi di fallimento anche a coloro che sono stati soci precedentemente e soprattutto anche all’ipotesi in cui c’è una società occulta, cioè fallito l’imprenditore individuale si verifica, successivamente alla dichiarazione di fallimento, che l’impresa esercitata dal fallito è riferibile a una compagine sociale più ampia. In qualche modo questo meccanismo supera il principio della spendita del nome e quindi in qualche modo realizza in un contesto particolare, che è quello del diritto concorsuale, il superamento dell’aspetto formale. Se l’esercizio in comune dell’attività è lo scopo-mezzo, la divisione degli utili è lo scopo-fine tipico delle società di persone e delle società di capitali , cioè delle SOCIETA’ LUCRATIVE in cui la partecipazione dei soci è finalizzata alla distribuzione degli utili. Il conseguimento degli utili è il LUCRO OGGETTIVO. Se gli utili sono divisi tra i soci si parla di LUCRO SOGGETTIVO. Esistono anche altri scopi perché oltre lo scopo lucrativo abbiamo lo scopo mutualistico, tipico

delle società cooperative in cui lo scopo è quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato; lo scopo consortile, che può essere perseguito da tutti i tipi di società (tranne la società semplice) il quale consiste nello scopo di produrre beni o servizi necessari agli imprenditori

complesso aziendale limitandosi solo ad affittare l’azienda ci sarà una situazione di mero

godimento. Mentre se esercitano l’attività, tra essi, ci sarà un’attività. Nella società l’ oggetto è l’esercizio in comune di un’attività economica produttiva. Nella comunione l’oggetto è semplice godimento della cosa comune. Nella società il rapporto beni-attività i beni comuni (patrimonio sociale) hanno una funzione strumentale rispetto all’attività di impresa quindi l’attività è servita dal patrimonio. Nella comunione il rapporto beni-attività, l’attività ha funzione strumentale rispetto alla conservazione della cosa comune e al godimento della stessa da parte dei comproprietari. Nella società il regime patrimoniale dei beni comuni sono stabilmente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa con la conseguenza che i creditori personali dei soci, ad esempio, non potranno soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società (regime dell’autonomia patrimoniale). Nella comunione il regime patrimoniale ha una dimensione individuale perché innanzitutto la cosa comune non è caratterizzata da un vincolo di destinazione e conseguentemente i creditori personali dei comproprietari possono soddisfarsi anche sulla cosa comune nei limiti evidentemente della quota di spettanza al proprio debitore. La differenza la notiamo anche sul piano dello scioglimento perché se nella società l’attività è al centro del fenomeno; l’iniziativa economica viene meno quando o lo decidono i soci secondo i criteri decisi nel momento fondativo o quando l’attività è stata realizzata ma avendo sempre riguardo a un fenomeno che non è dei singoli. Nella comunione, invece, lo scioglimento avviene quando lo decidono i comproprietari. La differenza tra società e associazioni: Risiede nello scopo-fine perché nelle società i risultati economici vengono auto destinati (scopo economico ed egoistico ad eccezione delle imprese sociali) mentre nelle associazioni, invece, abbiamo uno scopo ideale per cui il fenomeno società (quando l’impresa è sociale) e associazione trova oggi un punto di convergenza nel profilo sociale e anche perché l’impresa sociale può essere una società. L’attività può essere condotta anche con metodo economico. Il nostro ordinamento prevede una pluralità di tipi di società ciascuna delle quali ha una sua funzione e forma organizzativa destinata a soddisfare peculiari esigenze, ad assolvere una sua distinta funzione. I tipi conosciuti nel nostro ordinamento sono otto:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • (^) società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • mutue assicuratrici (società mutualistiche). A questi si aggiungono dei modelli societari europei perché realizzati a livello di Unione europea con regolamenti per creare degli strumenti che travalicano i confini delle legislazioni nazionali e che possono essere utilizzati come modelli transnazionali con validità tra gli stati membri. Tali modelli sono: la società europea e la società cooperativa europea. I tipi di modelli societari rappresentano un numero chiuso. Classificazione dei vari modelli societari: In relazione allo scopo le società si distinguono in:
  • (^) Società mutualistiche (società cooperative e mutue assicuratrici)
  • Società lucrative (tutti gli altri tipi di società). Tutti i tipi di società possono perseguire anche uno scopo consortile. In relazione alla natura dell’attività esercitata dalla società la grande distinzione si ha tra:
  • Società semplice : può svolgere solo attività non commerciale e che deve iscriversi nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale se esercita un’attività agricola e di pubblicità notizia se esercita un’attività non commerciale come nelle società semplici tra professionisti.
  • (^) Tutti gli altri tipi di società che possono svolgere sia attività commerciale sia attività non commerciale e sono obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Vengono definite società di tipo commerciale.

La più importante delle distinzioni si ha tra:

  1. Società di capitali:
    • È presente un’organizzazione di tipo corporativo, cioè l’organizzazione è articolata in un organo deliberativo (assume le decisioni), organo di gestione, organo di controllo. In questo caso l’alterità tra i singoli è talmente accentuata che funziona quasi come un organismo a sé stante con propri organi.
    • Vige il principio maggioritario sia per assumere delle decisioni sia per modificare l’atto costitutivo. Le vicende successive sono regolate secondo le regole dell’organizzazione.
    • Il singolo socio non ha diretti poteri di amministrazione e di controllo diretti perché vi è un’organizzazione di tipo corporativo, il socio partecipa nel momento deliberativo, tranne che nelle s.r.l. perché in quest’ultimo caso è un ibrido tra società di persone, modello azionario potendosi conformare come una società che ha una veste di responsabilità limitata ma che si configura più come società personale a responsabilità limitata e quindi più vicina alla società di persone oppure si può conformare come modello capitalistico.
    • Il peso di ciascun socio in assemblea è, di norma, proporzionato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto secondo il criterio capitalistico.
    • La partecipazione sociale è di norma liberamente trasferibile.
  2. Società di persone:
    • Non è necessariamente presente un’organizzazione di tipo corporativo ma non è detto che non sia presente, per assumere le decisioni non ci sarà bisogno di un’assemblea, di un organo deliberativo, non è necessario che ci sia un organo amministrativo.
    • (^) In questo caso dove ancora è importante l’aspetto individuale è richiesto il consenso di tutti i soci per le modifiche dell’atto costitutivo secondo il principio unanimistico.
    • Il singolo socio a responsabilità illimitata ha di norma poteri di amministrazione e di rappresentanza.
    • Tali poteri sono attribuiti al socio in quanto tale, indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito (si da rilievo alla persona del socio);
    • La partecipazione sociale è di regola trasferibile solo col consenso degli altri soci perché nella sostanza è una modificazione del contratto sociale.

In relazione alla personalità giuridica si distingue tra:

  • Società che hanno personalità giuridica : società di capitali per effetto di iscrizione nel registro delle imprese e cooperative.
  • Il relativo regime trova perciò in ogni caso applicazione in difetto di scelta di altro tipo societario se l'attività esercitata è commerciale, mentre se l'attività esercitata è agricola deve essere espressamente prescelto. Quando l'attività è commerciale il regime di riferimento sarà quello della società in nome collettivo mentre se è agricola la società può essere in nome collettivo ma dev'esserci una scelta. Società in accomandita semplice (s.a.s.)
  • Può svolgere attività agricola quanto attività commerciale
  • Il relativo regime, indipendentemente dall'attività esercitata, trova applicazione SOLO se c'è una scelta al riguardo. Non vi è quindi un regime residuale perché se l’attività è agricola e non vi è alcuna scelta si applica la società semplice, se l’attività è commerciale e non vi è alcuna scelta si applica, invece, la società in nome collettivo e quindi indipendentemente dall’attività dobbiamo avere una scelta per applicare il regime della società in accomandita semplice. Quindi, la s.a.s. è un tipo che necessariamente dev'essere oggetto di una specifica scelta. LIVELLO III norme relative alla s.a.s. sono applicabili alle sole s.a.s. perché è un regime peculiare che non è estensibile. LIVELLO II norme relative alla s.n.c., cioè il capo III del titolo V le quali sono applicabili anche in gran parte alle s.a.s. in forza di specifico rinvio. LIVELLO I norme relative alla società semplice, cioè dal capo II del titolo V che è la base normativa tendenzialmente comune a tutte le società di persone però con talune eccezioni perché ci sono delle prescrizioni che non si applicano. In base a questa “piramide” possiamo dire che la disciplina delle società in accomandita semplice la possiamo ricavare solo dal capo IV del titolo V mentre la disciplina della società in nome collettivo la ricaviamo dalle norme dettate per la società in nome collettivo, cioè il capo III del titolo V ma anche da tutte le norme relative alla società semplice che rappresentano lo “zoccolo normativo”. Nelle società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica perché la registrazione nel registro delle imprese non determina l’acquisizione della personalità giuridica in capo alle stesse con la conseguenza che queste società vengono ad esistenza indipendentemente dall’aspetto formale dell’iscrizione, abbiamo comunque una separazione di destini tra i singoli e l’ente, cioè si ha una separazione inerente al patrimonio per lo svolgimento dell’attività e questo determina che anche in queste società esiste un principio di autonomia patrimoniale rispetto ai soci per cui godono di autonomia patrimoniale imperfetta. In particolare:
  • I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi del credito che vantano, tuttavia nella società semplice ed in caso di proroga delle altre società di persone, il creditore personale del socio, pur non potendo aggredire il patrimonio, può ottenere la liquidazione della quota del socio medesimo, qualora i beni di quest'ultimo siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Quindi, il creditore non aggredisce il patrimonio della società ma in taluni casi può chiedere la liquidazione della quota facendo in modo che quella parte di patrimonio del socio che si era separata con il conferimento ed era stata destinata allo svolgimento dell’attività torni sostanzialmente indietro. La liquidazione della quota determinerà l’uscita del socio dalla società e questa possibilità si applica anche quando vi è una proroga della società.
  • I creditori della società non possono aggredire il patrimonio residuo dei soci, cioè quello personale dei soci illimitatamente responsabili, se non dopo aver escusso infruttuosamente quello della società per cui in questo caso l’autonomia patrimoniale si manifesta come beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale come beneficio a favore dei soci in virtù del quale i creditori della società devono

necessariamente aggredire il patrimonio della società ed eventualmente potranno aggredire il patrimonio dei soci. Tant’è che possiamo dire che la responsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria nel senso che entra in gioco solo una volta che il patrimonio sociale non sia risultato sufficiente a soddisfare i creditori della società. Nella società semplice il creditore personale del socio pur non potendo aggredire il patrimonio può ottenere o chiedere di ottenere la liquidazione della quota del socio proprio debitore naturalmente quando i beni dell'altro socio non siano sufficienti a soddisfarlo. La liquidazione della quota determinerà l'uscita del socio dalla società e questa possibilità si applica anche quando vi è una proroga della società (soprattutto quella tacita). I creditori della società non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci nonostante ci sia una responsabilità illimitata dei soci. Il beneficio è a favore dei soci in virtù del quale il creditore della società deve aggredire prima il patrimonio della società e poi eventualmente quello dei soci. La responsabilità dei soci è sussidiaria cioè entra in gioco solo una volta che il patrimonio sociale non sia risultato sufficiente a soddisfare i creditori della società. Anche in questo caso vi è una graduazione che prende forma in un diverso modo di operare del beneficio di escussione il quale si risolve nel divieto per il creditore sociale di aggredire in prima battuta il patrimonio dei soci. Beneficio che vale nelle società in nome collettivo e nelle s.a.s. solo per i soci illimitatamente responsabili. Nelle società semplici il beneficio di escussione è presente e vi è anche una responsabilità sussidiaria ma il beneficio dev'essere sollecitato, cioè il creditore può andare in prima battuta dal socio il quale può attivare il beneficio di escussione. Il beneficio si attiva indicando uno o più beni della società sui quali il creditore sociale può agevolmente soddisfarsi. La graduazione consiste nel fatto che nelle società in nome collettivo si ha un beneficio di escussione pieno mentre nelle società in accomandita semplice, dove da un lato vi è il beneficio di escussione pieno per i soci illimitatamente responsabili e dall’altro vi sono soci che non possono essere aggrediti perché rischiano il conferimento che per loro è valore esclusivo del rischio. Mentre nelle società semplici il beneficio di escussione è comunque presente, la responsabilità dei soci è ancora sussidiaria però il beneficio di escussione non funziona automaticamente ma dev’essere sollecitato, questo vuol dire che il creditore della società può anche andare in prima

battuta dal socio ma quest’ultimo può attivare il beneficio di escussione eccependo tale beneficio indicando uno o più beni della società sui quali il creditore sociale può agevolmente soddisfarsi.

Società semplici:

  • Tipo residuale per l'esercizio dell'attività non commerciale (attività agricola, attività di revisione contabile e attività libero professionale).
  • Nata con il codice del 1942 enucleando i principi fondamentali comuni a tutte le società di persone, cioè quei principi non influenzati dalla destinazione all'esercizio dell'attività commerciale.
  • Conseguentemente, si qualifica come il prototipo normativo delle società di persone: la relativa disciplina vale in principio come disciplina generale di tutte le società di persone, salvo per i singoli profili specificatamente regolati da apposite norme per gli altri tipi di società.
  • (^) A livello normativo è vista come vicenda individuale dei soci, più che come vicenda collettiva e conseguentemente la dimensione contrattuale del fenomeno prevale su quella organizzativa. Artt. 2251-2252 Contratto sociale

Lo scioglimento della società non è una vicenda istantanea ma è una fattispecie a formazione

progressiva, perché abbiamo un’attività che pone un soggetto a svolgere un’attività nel mercato, la quale importa la regolazione dei rapporti pendenti soddisfacendo i creditori. Il residuo serve a ridare indietro ai soci la quota di liquidazione, cioè una quota corrispondente al valore del conferimento che ciascuno aveva fatto all’inizio e poi vi sarà un diritto all’eventuale distribuzione del residuo attivo. Però, per i soci d'opera la restituzione della quota di liquidazione, cioè del conferimento inziale non avviene ma potranno solo partecipare al residuo nella misura in cui partecipava agli utili. Nel caso del socio d'opera non si restituisce alcun conferimento ma potrà solo partecipare alla redistribuzione una volta restituiti tutti gli altri conferimenti. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

  • I soci godono della massima libertà nella determinazione della quota con cui ciascuno partecipa agli utili e alle perdite della società. Il contratto sociale può determinare liberamente quanto ciascuno concorre alle perdite.
  • (^) L'unico limite posto all'autonomia privata è rappresentato dal divieto di patto leonino , è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione degli utili o alle perdite. Qualora venga violato tale divieto troveranno applicazione i criteri previsti per le ipotesi in cui l'atto costitutivo nulla disponga: in caso di mancata pattuizione, i soci parteciperanno agli utili e alle perdite in misura proporzionale ai conferimenti.
  • Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato le parti spettanti ai soci si presumono uguali.
  • Nella società semplice (società di persone) il diritto del socio a partecipare gli utili nasce con l'approvazione del rendiconto, cioè una volta constatati gli utili. Nelle società di capitali il fatto di aver constatato la produzione di utili non fa nascere nei soci il diritto alla distribuzione perché è necessaria, invece, una deliberazione dell'assemblea dei soci che decida di distribuire gli utili. Società di capitali prevale la vicenda collettiva Società di persone prevale la vicenda individuale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali La garanzia primaria dei creditori della società è rappresentata dal patrimonio sociale, su cui gli stessi possono far valere i propri diritti. Tuttavia, delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente con tutto il proprio patrimonio, quindi illimitatamente, anche i singoli soci.

  • La responsabilità dei soci è personale e solidale ed è sussidiaria rispetto a quella della società , nel senso che gli stessi godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, beneficio che qui trova parziale attuazione, atteso che il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile il quale avrà l'onere di invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni della società sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Questa è la regola generale. Solidale vuol dire che ciascun creditore sociale può aggredire ciascun socio per l’intero. Il meccanismo della solidarietà comporta che, essendo una responsabilità sussidiaria, il debitore è la società e quindi in prima battuta il creditore può rivalersi per l’intero sulla società. Se questo è il regime generale per le obbligazioni sociali, nella società semplice vi è un’ eccezione perché è presente una norma peculiare che prevede la possibilità della responsabilità di taluni soci possa essere esclusa o limitata a due condizioni:
  • Soggettiva la limitazione di responsabilità non può riguardare i soci che hanno agito, cioè coloro che hanno la rappresentanza della società, che spendono il nome della società, che si relazionano con terzi.
  • Oggettiva la limitazione della responsabilità deve essere resa opponibile ai terzi la quale è legata alla possibilità che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. La responsabilità può essere esclusiva o limitata per i soci che non sono investiti del potere di rappresentanza: il patto di esclusione, per essere opponibile a terzi, dev'essere portato a loro conoscenza con mezzi idonei; in mancanza, sarà opponibile solamente a coloro che ne hanno avuta effettiva conoscenza; sarà in ogni caso efficace nei rapporti interni. Se l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa l'opposizione a terzi avviene con l’iscrizione nel quale è prevista la limitazione, questo è un mezzo idoneo ed esclude che ogni volta si debba effettuare una comunicazione.
  • La responsabilità per le obbligazioni sociali non è un fatto legato alla presenza nella società perché per le obbligazioni sociali rispondono anche i nuovi soci illimitatamente a dimostrazione che è un regime quasi di garanzia per le obbligazioni della società legate al rapporto con la società, così come continuano a rispondere i soci uscenti e gli eredi del socio defunto.