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Una panoramica dettagliata delle società, delle loro funzioni organizzative e economiche, e dei loro tipi, tra cui società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici e società mutualistiche. Il concetto di capitale sociale, i conferimenti e il rischio assunto dai soci, l'imputazione formale e sostanziale, il regime patrimoniale dei beni comuni, e la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Tipologia: Appunti
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Il capitale sociale nominale esprime un valore di conferimento iniziale e rimane immutato nel corso della vita, è un valore ideale che serve come parametro: da qui una prima funzione che è quella vincolistica perché, rappresentando i valori dei conferimenti della costituzione della società, rappresenta quella parte di patrimonio dei soci che rimane vincolato inderogabilmente allo svolgimento dell’attività. Tale funzione fa sì che si crei un vincolo qualificando quella parte di patrimonio corrispondente a quel valore, cioè al capitale sociale nominato, come patrimonio separato e destinato allo svolgimento dell’attività. La seconda funzione è quella organizzativa perché il capitale sociale rappresenta il termine di riferimento per misurare i diritti dei soci, dare la misura della partecipazione dei soci alla vita della società (diritti amministrativi) o della partecipazione dei soci ai risultati dell’attività. Prendendo l’una e l’altra misura si ha l’entità del conferimento. I conferimenti rappresentano, allora, un elemento essenziale dell’atto costitutivo e ci dicono qual è il valore, l’entità del rischio che il socio assume, questo rischio a seconda del tipo di società può essere il rischio minimo o il rischio esclusivo perché se la società è una società con soci a responsabilità illimitata il rischio sarà minimo mentre in una società con soci a responsabilità limitata il rischio sarà esclusivo. L’essenzialità del conferimento lo si desume oltre che dall’art.2247 c.c., anche dall’art. divieto di patto leonino, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che escluda un socio da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.
Il problema che potrebbe nascere è che oggi viene data la possibilità alle s.r.l. di avere un capitale sociale nominale ridotto al minimo, cioè si possono costituire società con capitale anche di un solo euro. Si ha la possibilità di una società che oggi punta, non sul capitale di rischio (quello che si apporta alla società con il conferimento) ma sul capitale di credito perché quelle società baseranno la propria attività solo sul finanziamento di terzi o dei medesimi soci i quali si porranno rispetto alla società non come portatori di capitale di rischio ma come titolari di una posizione di credito. Le start-up. Sebbene la regola sia quella della proporzionalità tra valore del conferimento e quota di partecipazione, tale regola è derogabile. Le deroghe che ha previsto il legislatore è che questo regime incideva soprattutto sulle SRL che diventavano il titolo più appetibile per iniziare una start-up era un regime che serviva per governare la fase di start-up. Questo regime è stato prima emancipato dalla fase di start-up, poi è stato concesso a tutte le SRL: è diventato applicabile alla maggior parte delle SRL. La regola per la quale diciamo che i conferimenti rappresentano il rischio, minimo o esclusivo a seconda del tipo, che si corre partecipando a una società è una regola che presuppone un rapporto di proporzionalità tra conferimento e quota di partecipazione alla società, cioè quella fascia di diritti amministrativi e patrimoniali che vengono riconosciuti al socio per il fatto di aver aderito alla società. Oggi, questo rapporto di proporzionalità è un rapporto sul quale si può incidere: da sempre, per quanto riguarda le società di persone in cui il capitale non è il centro intorno al quale ruota l’organizzazione societaria ma lo si ammette anche nelle società di capitali permettendo qualcosa che deroga alla regola della proporzionalità perché in esse si partecipa in relazione ai diritti patrimoniali e a quanto si è contribuito a formare il capitale della società. Con l’art 2346 è possibile derogare alla proporzionalità tra valore di conferimento e quota di partecipazione sia per nelle s.p.a. sia nelle s.r.l. prevedendo che il rapporto possa essere più che proporzionale o meno che proporzionale: si può conferire 10 ed avere diritti corrispondenti a 15 ma ciò che importa in una società capitalistica è che il valore complessivo del capitale sociale nominale non superi il complesso dei conferimenti altrimenti daremmo un segnale non fedele.
Questo comporta che qualche altro socio o altri soci abbiano meno diritti rispetto al conferimento se c’è un socio che ha diritti maggiori e quindi una partecipazione maggiore rispetto al conferimento. L’esercizio in comune dell’attività economica: Art 2247. Rappresenta lo scopo-mezzo del contratto di società. La divisione degli utili è lo scopo fine funzionale al quale è l’esercizio in comune dell’attività economica. L’attività economica è l’attività che i soci svolgono congiuntamente tramite l’ente e questo si definisce oggetto sociale (attività dei soci che intendono svolgere). Esercizio in comune non vuol dire esercizio in cui tutti i soci debbano contribuire all’esercizio dell’attività ciò che è necessario è che l’attività sia preordinata alla realizzazione degli elementi di quell’attività, cioè l’imputazione si realizza non in capo ai singoli ma in capo all’ente. La realizzazione del risultato unitario, che deriva dallo svolgimento dell’attività, è riferibile non ai soci ma alla collettività dei soci. Intesa in questo senso l’esercizio in comune dell’attività segna i confini della fattispecie innanzitutto rispetto all’associazione in partecipazione (art 2549) e quindi viene da chiedersi: cosa succede nel momento in cui abbiamo un’attività che sia nella sostanza esercitata in comune, cioè con la ripartizione anche del rischio per quell’attività ma che, invece, formalmente imputata ad un solo socio? SOCIETA’ OCCULTA: soggetto che in un’impresa si palesa come individuale imputando a un unico soggetto l’esercizio dell’attività ma che invece è riferibile ad una compagine sociale. Rispetto a questo fenomeno con finalità palesemente elusive, quello che ci interessa non è tanto il problema di eliminare le conseguenze attributive rispetto ai soggetti nascosti ma di coinvolgerli nelle conseguenze afflittive dei comportamenti posti in essere da un unico soggetto, cioè del fatto di dover rispondere alle obbligazioni della società. Si è sostenuto che nel nostro ordinamento, oltre all’imputazione formale, c’è una imputazione sostanziale e quindi c’è la possibilità di coinvolgere anche coloro che sono gli effettivi partecipanti alla società occulta sulla base della teoria di Bigiavi la quale faceva perno proprio sulla norma fallimentare ART 147 che disciplina il fallimento in estensione , stabilendo che in alcuni tipi di società a responsabilità illimitata, in nome collettivo, in accomandita semplice e nelle società per azioni, il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, significa far valere una responsabilità sussidiaria dei soci in sede fallimentare. Oggi, questa regola del fallimento in estensione non si applica solo ai soci attuali e palesi ma la norma si estende anche nei casi di fallimento anche a coloro che sono stati soci precedentemente e soprattutto anche all’ipotesi in cui c’è una società occulta, cioè fallito l’imprenditore individuale si verifica, successivamente alla dichiarazione di fallimento, che l’impresa esercitata dal fallito è riferibile a una compagine sociale più ampia. In qualche modo questo meccanismo supera il principio della spendita del nome e quindi in qualche modo realizza in un contesto particolare, che è quello del diritto concorsuale, il superamento dell’aspetto formale. Se l’esercizio in comune dell’attività è lo scopo-mezzo, la divisione degli utili è lo scopo-fine tipico delle società di persone e delle società di capitali , cioè delle SOCIETA’ LUCRATIVE in cui la partecipazione dei soci è finalizzata alla distribuzione degli utili. Il conseguimento degli utili è il LUCRO OGGETTIVO. Se gli utili sono divisi tra i soci si parla di LUCRO SOGGETTIVO. Esistono anche altri scopi perché oltre lo scopo lucrativo abbiamo lo scopo mutualistico, tipico
delle società cooperative in cui lo scopo è quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato; lo scopo consortile, che può essere perseguito da tutti i tipi di società (tranne la società semplice) il quale consiste nello scopo di produrre beni o servizi necessari agli imprenditori
complesso aziendale limitandosi solo ad affittare l’azienda ci sarà una situazione di mero
godimento. Mentre se esercitano l’attività, tra essi, ci sarà un’attività. Nella società l’ oggetto è l’esercizio in comune di un’attività economica produttiva. Nella comunione l’oggetto è semplice godimento della cosa comune. Nella società il rapporto beni-attività i beni comuni (patrimonio sociale) hanno una funzione strumentale rispetto all’attività di impresa quindi l’attività è servita dal patrimonio. Nella comunione il rapporto beni-attività, l’attività ha funzione strumentale rispetto alla conservazione della cosa comune e al godimento della stessa da parte dei comproprietari. Nella società il regime patrimoniale dei beni comuni sono stabilmente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa con la conseguenza che i creditori personali dei soci, ad esempio, non potranno soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società (regime dell’autonomia patrimoniale). Nella comunione il regime patrimoniale ha una dimensione individuale perché innanzitutto la cosa comune non è caratterizzata da un vincolo di destinazione e conseguentemente i creditori personali dei comproprietari possono soddisfarsi anche sulla cosa comune nei limiti evidentemente della quota di spettanza al proprio debitore. La differenza la notiamo anche sul piano dello scioglimento perché se nella società l’attività è al centro del fenomeno; l’iniziativa economica viene meno quando o lo decidono i soci secondo i criteri decisi nel momento fondativo o quando l’attività è stata realizzata ma avendo sempre riguardo a un fenomeno che non è dei singoli. Nella comunione, invece, lo scioglimento avviene quando lo decidono i comproprietari. La differenza tra società e associazioni: Risiede nello scopo-fine perché nelle società i risultati economici vengono auto destinati (scopo economico ed egoistico ad eccezione delle imprese sociali) mentre nelle associazioni, invece, abbiamo uno scopo ideale per cui il fenomeno società (quando l’impresa è sociale) e associazione trova oggi un punto di convergenza nel profilo sociale e anche perché l’impresa sociale può essere una società. L’attività può essere condotta anche con metodo economico. Il nostro ordinamento prevede una pluralità di tipi di società ciascuna delle quali ha una sua funzione e forma organizzativa destinata a soddisfare peculiari esigenze, ad assolvere una sua distinta funzione. I tipi conosciuti nel nostro ordinamento sono otto:
La più importante delle distinzioni si ha tra:
In relazione alla personalità giuridica si distingue tra:
necessariamente aggredire il patrimonio della società ed eventualmente potranno aggredire il patrimonio dei soci. Tant’è che possiamo dire che la responsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria nel senso che entra in gioco solo una volta che il patrimonio sociale non sia risultato sufficiente a soddisfare i creditori della società. Nella società semplice il creditore personale del socio pur non potendo aggredire il patrimonio può ottenere o chiedere di ottenere la liquidazione della quota del socio proprio debitore naturalmente quando i beni dell'altro socio non siano sufficienti a soddisfarlo. La liquidazione della quota determinerà l'uscita del socio dalla società e questa possibilità si applica anche quando vi è una proroga della società (soprattutto quella tacita). I creditori della società non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci nonostante ci sia una responsabilità illimitata dei soci. Il beneficio è a favore dei soci in virtù del quale il creditore della società deve aggredire prima il patrimonio della società e poi eventualmente quello dei soci. La responsabilità dei soci è sussidiaria cioè entra in gioco solo una volta che il patrimonio sociale non sia risultato sufficiente a soddisfare i creditori della società. Anche in questo caso vi è una graduazione che prende forma in un diverso modo di operare del beneficio di escussione il quale si risolve nel divieto per il creditore sociale di aggredire in prima battuta il patrimonio dei soci. Beneficio che vale nelle società in nome collettivo e nelle s.a.s. solo per i soci illimitatamente responsabili. Nelle società semplici il beneficio di escussione è presente e vi è anche una responsabilità sussidiaria ma il beneficio dev'essere sollecitato, cioè il creditore può andare in prima battuta dal socio il quale può attivare il beneficio di escussione. Il beneficio si attiva indicando uno o più beni della società sui quali il creditore sociale può agevolmente soddisfarsi. La graduazione consiste nel fatto che nelle società in nome collettivo si ha un beneficio di escussione pieno mentre nelle società in accomandita semplice, dove da un lato vi è il beneficio di escussione pieno per i soci illimitatamente responsabili e dall’altro vi sono soci che non possono essere aggrediti perché rischiano il conferimento che per loro è valore esclusivo del rischio. Mentre nelle società semplici il beneficio di escussione è comunque presente, la responsabilità dei soci è ancora sussidiaria però il beneficio di escussione non funziona automaticamente ma dev’essere sollecitato, questo vuol dire che il creditore della società può anche andare in prima
battuta dal socio ma quest’ultimo può attivare il beneficio di escussione eccependo tale beneficio indicando uno o più beni della società sui quali il creditore sociale può agevolmente soddisfarsi.
Società semplici:
Lo scioglimento della società non è una vicenda istantanea ma è una fattispecie a formazione
progressiva, perché abbiamo un’attività che pone un soggetto a svolgere un’attività nel mercato, la quale importa la regolazione dei rapporti pendenti soddisfacendo i creditori. Il residuo serve a ridare indietro ai soci la quota di liquidazione, cioè una quota corrispondente al valore del conferimento che ciascuno aveva fatto all’inizio e poi vi sarà un diritto all’eventuale distribuzione del residuo attivo. Però, per i soci d'opera la restituzione della quota di liquidazione, cioè del conferimento inziale non avviene ma potranno solo partecipare al residuo nella misura in cui partecipava agli utili. Nel caso del socio d'opera non si restituisce alcun conferimento ma potrà solo partecipare alla redistribuzione una volta restituiti tutti gli altri conferimenti. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali La garanzia primaria dei creditori della società è rappresentata dal patrimonio sociale, su cui gli stessi possono far valere i propri diritti. Tuttavia, delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente con tutto il proprio patrimonio, quindi illimitatamente, anche i singoli soci.