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IL BILANCIO E LA CONTABILITA’ DELLE AZIENDE SANITARIE, Dispense di Diritto Amministrativo

Con il D.Lgs. n. 502/1992 le Unità Sanitarie Locali sono state trasformate in Aziende Sanitarie Locali, cioè aziende dotate di personalità giuridica con autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, con finalità di produzione di beni e servizi tali da soddisfare bisogni dei cittadini.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 17/07/2020

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IL BILANCIO E LA CONTABILITA
DELLE AZIENDE SANITARIE
1. Sintesi degli eventi legislativi più importanti
La riforma del Servizio Sanitario Nazionale nasce con la legge n. 421/1992 recepita con il D.Lgs. n.
502/92 ed integrata con il D.Lgs n. 571/93. Gli obiettivi fondamentali perseguiti con la riforma
sono:
1. fornire un livello minimo di assistenza sul territorio nazionale;
2. distinguere i soggetti preposti all’individuazione dei bisogni sanitari del territorio;
3. consentire l’aumento dell’efficacia del servizio sanitario nella gestione delle risorse.
In particolare, con il D.Lgs. n. 502/1992 le Unità Sanitarie Locali sono state trasformate in Aziende
Sanitarie Locali, cioè aziende dotate di personalità giuridica con autonomia organizzativa,
amministrativa e patrimoniale, con finalità di produzione di beni e servizi tali da soddisfare bisogni
dei cittadini. Di notevole importanza è l’art.13 comma 1 del D.Lgs. n.502/1992 che prevede il
trasferimento alle Regioni della responsabilità per disavanzi delle A.S.L., attraverso la cosiddetta
“regionalizzazione” del sistema sanitario. In precedenza l’U.S.L. dipendeva, sotto il profilo
economico/finanziario, dal Comune, attualmente, l’A.S.L. riesce a gestire in modo autonomo la
propria attività e le Regioni hanno il compito di controllare l’andamento della spesa sanitaria
regionale.
Il D.Lgs. n. 517/1993, all’art.5, dispone che le Regioni debbano provvedere ad emettere norme per
la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere seguendo
le linee guida del D.Lgs. n.127/1991, ispirato alla 4^ Direttiva Cee in tema di contabilità e bilancio
economico patrimoniale. L’art 5 del D.Lgs. n. 517/1993 ha previsto, inoltre:
1. l’adozione del Bilancio Pluriennale di previsione, del Bilancio preventivo economico
annuale;
2. la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura dei disavanzi di esercizio;
3. la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo che consenta le analisi comparative
dei costi, rendimenti e risultati;
4. l’obbligo delle A.S.L. ed Aziende Ospedaliere di rendere pubblici i risultati della propria
analisi dei costi, rendimenti e risultanze.
Il successivo processo di aziendalizzazione, derivante dall’adozione di tali criteri, ha dotato le
aziende sanitarie pubbliche di strumenti di contabilità e controllo più adeguati, ovvero la contabilità
economico/patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria.
Attualmente la rendicontazione delle aziende sanitarie locali prevede:
a. il bilancio pluriennale per tre anni, che deve essere coerente con il piano strategico
aziendale concordato con la Regione, esso contiene la previsione della situazione
patrimoniale e del conto economico, viene approvato dal direttore generale di
concerto con il direttore amministrativo e sanitario;
b. il bilancio di previsione annuale, che si compone di uno stato patrimoniale ed un
conto economico. Esso deve tener conto dei limiti di spesa autorizzati dalla Regione
www.commercialistatelematico.com 2
e deve essere approvato dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore
amministrativo;
c. il bilancio consuntivo di esercizio che esprime la situazione anno per anno del
patrimonio e dei componenti economici, costi e ricavi, inoltre deve essere approvato
entro il trenta aprile dell’esercizio successivo ed evidenzia il risultato dell’esercizio;
d. i prospetti sulle previsioni annuali di cassa, che rappresentano le previsioni del
fabbisogno annuale di cassa e vengono predisposti assieme al Bilancio di previsione.
La novità della contabilità economico/patrimoniale ha richiesto l’adattamento dello schema di
bilancio civilistico alle esigenze delle aziende sanitarie e, pertanto il Ministero della Sanità e del
Tesoro hanno predisposto:
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IL BILANCIO E LA CONTABILITA’

DELLE AZIENDE SANITARIE

1. Sintesi degli eventi legislativi più importanti La riforma del Servizio Sanitario Nazionale nasce con la legge n. 421/1992 recepita con il D.Lgs. n. 502/92 ed integrata con il D.Lgs n. 571/93. Gli obiettivi fondamentali perseguiti con la riforma sono:

  1. fornire un livello minimo di assistenza sul territorio nazionale;
  2. distinguere i soggetti preposti all’individuazione dei bisogni sanitari del territorio;
  3. consentire l’aumento dell’efficacia del servizio sanitario nella gestione delle risorse. In particolare, con il D.Lgs. n. 502/1992 le Unità Sanitarie Locali sono state trasformate in Aziende Sanitarie Locali, cioè aziende dotate di personalità giuridica con autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, con finalità di produzione di beni e servizi tali da soddisfare bisogni dei cittadini. Di notevole importanza è l’art.13 comma 1 del D.Lgs. n.502/1992 che prevede il trasferimento alle Regioni della responsabilità per disavanzi delle A.S.L., attraverso la cosiddetta “regionalizzazione” del sistema sanitario. In precedenza l’U.S.L. dipendeva, sotto il profilo economico/finanziario, dal Comune, attualmente, l’A.S.L. riesce a gestire in modo autonomo la propria attività e le Regioni hanno il compito di controllare l’andamento della spesa sanitaria regionale. Il D.Lgs. n. 517/1993, all’art.5, dispone che le Regioni debbano provvedere ad emettere norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere seguendo le linee guida del D.Lgs. n.127/1991, ispirato alla 4^ Direttiva Cee in tema di contabilità e bilancio economico patrimoniale. L’art 5 del D.Lgs. n. 517/1993 ha previsto, inoltre:
  4. l’adozione del Bilancio Pluriennale di previsione, del Bilancio preventivo economico annuale;
  5. la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura dei disavanzi di esercizio;
  6. la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo che consenta le analisi comparative dei costi, rendimenti e risultati;
  7. l’obbligo delle A.S.L. ed Aziende Ospedaliere di rendere pubblici i risultati della propria analisi dei costi, rendimenti e risultanze. Il successivo processo di aziendalizzazione, derivante dall’adozione di tali criteri, ha dotato le aziende sanitarie pubbliche di strumenti di contabilità e controllo più adeguati, ovvero la contabilità economico/patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria. Attualmente la rendicontazione delle aziende sanitarie locali prevede: a. il bilancio pluriennale per tre anni, che deve essere coerente con il piano strategico aziendale concordato con la Regione, esso contiene la previsione della situazione patrimoniale e del conto economico, viene approvato dal direttore generale di concerto con il direttore amministrativo e sanitario; b. il bilancio di previsione annuale, che si compone di uno stato patrimoniale ed un conto economico. Esso deve tener conto dei limiti di spesa autorizzati dalla Regione www.commercialistatelematico.com 2 e deve essere approvato dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo; c. il bilancio consuntivo di esercizio che esprime la situazione anno per anno del patrimonio e dei componenti economici, costi e ricavi, inoltre deve essere approvato entro il trenta aprile dell’esercizio successivo ed evidenzia il risultato dell’esercizio; d. i prospetti sulle previsioni annuali di cassa, che rappresentano le previsioni del fabbisogno annuale di cassa e vengono predisposti assieme al Bilancio di previsione. La novità della contabilità economico/patrimoniale ha richiesto l’adattamento dello schema di bilancio civilistico alle esigenze delle aziende sanitarie e, pertanto il Ministero della Sanità e del Tesoro hanno predisposto:

a. uno schema di bilancio economico/patrimoniale uniforme a livello nazionale con delega alle Regioni per la predisposizione della nota integrativa; b. un piano dei conti tipo; c. linee guida ministeriali ai fini dell’integrazione dei criteri di valutazione riportati nell’art. 2424 c.c.; d. un percorso metodologico ai fini dell’introduzione della contabilità economica e patrimoniale. Il passaggio da una contabilità finanziaria ad una contabilità economico/patrimoniale ha comportato un notevole sforzo per l’adeguamento dell’impianto contabile e per il radicale cambiamento della cultura amministrativa, che da un criterio di cassa è passata ad un criterio di competenza economica.

  1. L’impostazione nazionale del sistema contabile. L’impostazione del sistema contabile delle aziende sanitarie proposto a livello nazionale si compone di di tre parti:
  2. il piano dei conti dell’azienda sanitaria.
  3. lo schema di bilancio economico/patrimoniale con le relative linee guida per la redazione.
  4. i prospetti e i rendiconti riepilogativi: modelli CE 01, CE 02, CE03. Il piano dei conti rappresenta lo strumento base per la costruzione del sistema informativo aziendale e per la redazione del bilancio d’esercizio dell’azienda sanitaria. All’interno del piano dei conti vengono distinti:  CONTI NUMERARI E DI CAPITALE  CONTI DI REDDITO E’ necessario rilevare, prima di analizzare nel dettaglio il bilancio, che il piano dei conti proposto a livello nazionale risulta essere influenzato dall’abbandonata contabilità finanziaria. Numerose sono le critiche che possono essere sollevate in proposito, soprattutto per quanto riguarda i conti di reddito che ancora oggi vengono distinti per destinazione e non secondo la natura contabile, ma anche per alcuni conti numerari e di capitale che risultano essere anacronistici (esempio: merci c/rimanenze finali). Alla luce di ciò si può concludere che il piano dei conti proposto dal Ministero risulta inadeguato sia per un corretto sistema contabile aziendale che per la successiva redazione del bilancio secondo lo schema ministeriale. Il bilancio d’esercizio di un’azienda sanitaria, coerentemente al disposto dell’art. 2423 c.c., si compone di:  STATO PATRIMONIALE  CONTO ECONOMICO  NOTA INTEGRATIVA Prima di analizzare nel dettaglio gli schemi proposti a livello ministeriale, è necessario chiarire che il bilancio dell’azienda sanitaria, talvolta per aderire maggiormente alle esigenze specifiche del settore sanitario, si discosta in alcuni punti da quanto previsto dalla normativa civilistica. **STATO PATRIMONIALE ATTIVITA’ PASSIVITA’ A) IMMOBILIZZAZIONI A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
  5. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
  6. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
  7. DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZO ....
  8. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
  9. TERRENI
  10. FABBRICATI
  11. IMPIANTI E MACCHINARI
  12. ATTREZZATURE SANITARIE**