Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


CONCORSO ASL - Contabilità economico-patrimoniale Aziende Sanitarie, Schemi e mappe concettuali di Contabilità

Riassunto di contabilità economico-patrimoniale Aziende Sanitarie. Ottimo per la preparazione dei concorsi pubblici per assistenti e collaboratori amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali. (Vincitore del concorso ASL BAT 160 collaboratori amministrativi).

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

In vendita dal 15/11/2023

ConcorsiLab
ConcorsiLab 🇮🇹

4.6

(62)

36 documenti

1 / 15

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE
1 LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE NELLE AZIENDA SANITARIE
LOCALI
1 L’autonomia imprenditoriale dell’azienda sanitaria locale
È nel D.Lgs. 502/1992 che la struttura sanitaria di diritto pubblico operante nel SSN, fino a quel
momento denominata unisanitaria locale, viene definita per la prima volta azienda; l'art. 3 del
suddetto decreto, infatti, dispone che in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale.
Esse, pertanto, pur essendo giuridicamente dei soggetti pubblici attraverso i quali le Regioni
provvedono ad assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, nel perseguire i propri fini
agiscono in concreto alla stregua di un qualsiasi imprenditore privato, essendo dotate, appunto, di
autonomia imprenditoriale.
ln tal senso, l'azienda sanitaria locale, anche se configurata come ente strumentale della Regione, può
essere assimilata ad un'azienda composta pubblica. Per capire che cosa ciò significhi occorre partire
dalla constatazione che qualsiasi azienda tende a soddisfare, direttamente o indirettamente, dei
bisogni umani. Tale obiettivo può essere realizzato in due modi:
- producendo beni e servizi e scambiandoli sul mercato, al fine di ottenere nel medio e lungo
termine un profitto (cioè ricavi superiori ai costi). ln questo caso si parla di aziende di
produzione (o di imprese) poiché la loro funzione principale è la produzione volta allo
scambio: esse acquisiscono fattori produttivi da altre aziende, li trasformano attraverso il
processo produttivo e, infine, li vendono, soddisfacendo i bisogni degli acquirenti e
conseguendo un profitto;
- procurandosi beni e servizi al fine di soddisfare direttamente i bisogni dei componenti
dell'azienda stessa: in questo caso si parla di aziende di erogazione, poiché la loro funzione
principale non è la produzione ma il consumo.
Esempi tipici di azienda di produzione sono la tradizionale impresa che produce beni di consumo o
beni intermedi (acquistati come fattori produttivi da un'altra impresa) o l'azienda mercantile (in cui il
processo di trasformazione avviene nello spazio o nel tempo).
Sono esempi di azienda di erogazione le famiglie, le comunireligiose ecc.: in queste aziende i
mezzi finanziari vengono immediatamente destinati al soddisfacimento dei bisogni dei membri
oppure al risparmio (consumo rinviato nel tempo).
Nella realtà, però, è improbabile che un'azienda di erogazione si limiti alla sola funzione di consumo;
in quasi tutte, infatti, sono osservabili processi di produzione, sia pure molto semplici e sempre
finalizzati al consumo da parte dei suoi componenti: si pensi alla preparazione dei cibi in una famiglia
o all'assistenza agli anziani e ai disabili in una comunità.
Ciò significa, dunque, che le aziende di erogazione sono generalmente aziende composte (o miste),
in quanto esse affiancano alla funzione del consumo (che resta primaria) una funzione produttiva.
L’azienda composta pubblica è quell’azienda in cui il soggetto giuridico, vale a dire la persona
giuridica che risponde delle obbligazioni e che è titolare dei diritti, è una persona giuridica pubblica.
L'utilizzo di questo criterio giuridico, però, può essere poco significativo: nel caso, ad esempio, di un
ente pubblico che eroghi servizi attraverso un’azienda di produzione costituita in società' per azioni,
il titolare dell'impresa è la S.p.a. stessa, per cui dovremmo classificare come privata un'azienda che,
in realtà, è solo un ente strumentale di una persona giuridica pubblica.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Anteprima parziale del testo

Scarica CONCORSO ASL - Contabilità economico-patrimoniale Aziende Sanitarie e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Contabilità solo su Docsity!

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

1 LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE NELLE AZIENDA SANITARIE

LOCALI

1 L’autonomia imprenditoriale dell’azienda sanitaria locale È nel D.Lgs. 502/1992 che la struttura sanitaria di diritto pubblico operante nel SSN, fino a quel momento denominata unità sanitaria locale, viene definita per la prima volta azienda; l'art. 3 del suddetto decreto, infatti, dispone che in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Esse, pertanto, pur essendo giuridicamente dei soggetti pubblici attraverso i quali le Regioni provvedono ad assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, nel perseguire i propri fini agiscono in concreto alla stregua di un qualsiasi imprenditore privato, essendo dotate, appunto, di autonomia imprenditoriale. ln tal senso, l'azienda sanitaria locale, anche se configurata come ente strumentale della Regione, può essere assimilata ad un'azienda composta pubblica. Per capire che cosa ciò significhi occorre partire dalla constatazione che qualsiasi azienda tende a soddisfare, direttamente o indirettamente, dei bisogni umani. Tale obiettivo può essere realizzato in due modi:

  • producendo beni e servizi e scambiandoli sul mercato, al fine di ottenere nel medio e lungo termine un profitto (cioè ricavi superiori ai costi). ln questo caso si parla di aziende di produzione (o di imprese) poiché la loro funzione principale è la produzione volta allo scambio: esse acquisiscono fattori produttivi da altre aziende, li trasformano attraverso il processo produttivo e, infine, li vendono, soddisfacendo i bisogni degli acquirenti e conseguendo un profitto;
  • procurandosi beni e servizi al fine di soddisfare direttamente i bisogni dei componenti dell'azienda stessa: in questo caso si parla di aziende di erogazione, poiché la loro funzione principale non è la produzione ma il consumo. Esempi tipici di azienda di produzione sono la tradizionale impresa che produce beni di consumo o beni intermedi (acquistati come fattori produttivi da un'altra impresa) o l'azienda mercantile (in cui il processo di trasformazione avviene nello spazio o nel tempo). Sono esempi di azienda di erogazione le famiglie, le comunità religiose ecc.: in queste aziende i mezzi finanziari vengono immediatamente destinati al soddisfacimento dei bisogni dei membri oppure al risparmio (consumo rinviato nel tempo). Nella realtà, però, è improbabile che un'azienda di erogazione si limiti alla sola funzione di consumo; in quasi tutte, infatti, sono osservabili processi di produzione, sia pure molto semplici e sempre finalizzati al consumo da parte dei suoi componenti: si pensi alla preparazione dei cibi in una famiglia o all'assistenza agli anziani e ai disabili in una comunità. Ciò significa, dunque, che le aziende di erogazione sono generalmente aziende composte (o miste), in quanto esse affiancano alla funzione del consumo (che resta primaria) una funzione produttiva. L’azienda composta pubblica è quell’azienda in cui il soggetto giuridico, vale a dire la persona giuridica che risponde delle obbligazioni e che è titolare dei diritti, è una persona giuridica pubblica. L'utilizzo di questo criterio giuridico, però, può essere poco significativo: nel caso, ad esempio, di un ente pubblico che eroghi servizi attraverso un’azienda di produzione costituita in società' per azioni, il titolare dell'impresa è la S.p.a. stessa, per cui dovremmo classificare come privata un'azienda che, in realtà, è solo un ente strumentale di una persona giuridica pubblica.

Per evitare queste incongruenze, spesso si preferisce classificare le aziende sulla base del soggetto economico: “se il soggetto aziendale, costituito dalle persone che dominano l'attività dell'azienda e che si qualificano come suo punto di riferimento, appartiene ad un soggetto pubblico, allora l’azienda è pubblica”. I caratteri distintivi di un'azienda composta pubblica possono essere così sintetizzati:

  • il soggetto economico e quello giuridico hanno natura pubblica. Il soggetto economico, in particolare, è la collettività amministrata: questo comporta che il soggetto economico è estraneo alla gestione operativa e al suo controllo, cosicché gli utenti-consumatori possono concorrere come cittadini solo alla nomina degli organi volitivi (Parlamento, consiglio Comunale) degli enti gestori (FARNETI). Proprio il sistema di nomina degli organi volitivi permette inoltre di distinguere fra aziende pubbliche di tipo democratico e quelle cosiddette strumentali , di proprietà delle prime e costituite per perseguire specifici «fini» (distribuzione del servizio idrico, trasporto pubblico ecc.): rientrano in quest'ultimo gruppo le municipalizzate, le società partecipate dagli enti locali ecc.;
  • sono aziende i cui prodotti non sono, in linea di massima, collocati sul mercato e che realizzano le loro finalità attraverso un processo distributivo, per cui esse possono essere inquadrate come aziende di erogazione. L'assenza di un «prezzo di mercato» per i prodotti dell'azienda composta pubblica rende molto difficile il confronto costi- ricavi e quindi la valutazione della gestione;
  • le risorse utilizzate da queste aziende provengono o dai tributi raccolti (quando le aziende hanno capacità impositiva, come nel caso degli enti pubblici territoriali) o da finanziamenti da parte di enti sovraordinati (i trasferimenti erariali agli enti locali, ad esempio) o da una combinazione di entrambe queste fonti. A seconda che sia prevalente la prima o la seconda modalità di finanziamento, avremo un modello di finanza decentrata (o finanza locale autonoma) o di finanza accentrata (detto anche di finanza locale derivata). Altre forme di finanziamento quali i prezzi dei servizi pubblici erogati e i redditi da gestione patrimoniale hanno una rilevanza marginale. Nonostante tutte le sue peculiarità, l'azienda composta pubblica, alla pari di qualsiasi impresa deve:
  • massimizzare l'output (il prodotto) a fronte degli input (risorse immesse nel processo) impiegati;
  • adottare comportamenti «razionali», il che significa che l'attività di decision making (il sistema decisionale) dovrà sempre basarsi sulla pianificazione e sul controllo. Ulteriore elemento di similitudine con l'impresa è costituito dalla gestione: anche in questo caso essa consiste nell'acquisizione di fattori produttivi (risorse umane, beni strumentali) e nella loro trasformazione, per produrre un bene (più spesso un servizio) e metterlo a disposizione degli utenti finali (ovvero i cittadini). Nell'ambito dell'azienda composta pubblica la gestione consiste in:
  • un processo erogativo, nel corso del quale l'azienda composta pubblica acquisisce delle risorse, le combina e le impiega _per conseguire i propri fini;
  • un processo patrimoniale, cioè un insieme di operazioni che ha per oggetto i beni patrimoniali (immobili, terreni ecc.) e i debiti e crediti a lungo termine;
  • un processo produttivo d'impresa, ovvero produzione di beni e servizi ceduti a un determinato prezzo. Pur conservando molte differenze rispetto all'impresa privata, l'azienda pubblica, alla pari di qualsiasi altra impresa, impiega, perciò, i principi tecnico-aziendali relativi alla gestione, all'organizzazione, alla rilevazione e al controllo. Tali principi sono:
  • l'economicità , che vuol dire ottenere il massimo risultato con le risorse a disposizione, dato un certo orizzonte temporale;

legislatore, che ha imposto ad enti territoriali e pubblici il suo rispetto, benché esso costituisca solo una delle possibili situazioni di equilibrio della gestione aziendale: esso assicura soltanto in pratica, che i flussi finanziari di entrata corrispondano ai flussi finanziari di uscita. 3 La gestione nelle aziende pubbliche: l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale Nelle aziende di erogazione, la gestione , intesa come il sis tema di operazioni finalizzato a realizzare gli obiettivi che il soggetto aziendale persegue , può essere osservata sotto tre aspetti tra loro strettamente connessi: — l'aspetto finanziario; — l'aspetto economico; — l'aspetto patrimoniale. 3.1 L'aspetto finanziario L'aspetto finanziario della gestione esamina le manifestazioni monetarie delle operazioni aziendali, cioè le entrate e le uscite alle quali esse danno luogo. Le entrate e le uscite finanziarie delle aziende di erogazione si articolano in una procedura amministrativa che comprende varie fasi di esecuzione. Le entrate accertate e le uscite impegnate in un determinato periodo amministrativo vengono definite entrate e uscite di competenza. Le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente sostenute nel periodo di riferimento costituiscono, invece, le entrate e le uscite di cassa. Al termine di ogni periodo amministrativo è normale che vi siano delle operazioni di entrata e di uscita la cui procedura sia già iniziata ma non abbia avuto ancora compimento: tali operazioni sono denominate residui. ln dettaglio, i residui attivi sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse (crediti in sospeso), mentre i residui passivi rappresentano uscite già impegnate e non ordinate ovvero ordinate ma non pagate (debiti in sospeso). La differenza tra entrate e uscite determina il risultato finanziario dell'esercizio. Tale risultato può essere:

  • un avanzo finanziario, se le entrate sono maggiori delle uscite (E > U);
  • un pareggio finanziario, se le entrate sono uguali alle uscite (E = U);
  • un disavanzo finanziario, se le entrate sono minori delle uscite (E < U). A seconda della fase in cui le entrate e le uscite sono considerate, si distingue fra risultato finanziario di competenza (differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate) e risultato finanziario di cassa (differenza tra le entrate riscosse e le uscite pagate). Un altro importante indicatore finanziario è rappresentato dal risultato di amministrazione (avanzo, pareggio, disavanzo), pari alla somma algebrica della rimanenza di cassa (o della deficienza di cassa) e dei residui attivi, al netto dei residui passivi. entrate accertate = entrate di competenza  risultato finanziario di competenza uscite impegnate = uscite di competenza entrate riscosse = entrate di cassa  risultato finanziario di cassa uscite sostenute = uscite di cassa entrate accertate ma non riscosse = residui attivi  risultato finanziario di competenza

risultato finanziario di cassa uscite impegnate ma non sostenute = residui passivi Un altro importante indicatore finanziario e rappresentato dal risultato di amministrazione (avanzo, pareggio o disavanzo) , pari alla somma algebrica della rimanenza di cassa (o della deficienza di cassa), dei residui attivi e dei residui passivi. Rimanenza di cassa + Residui attivi - Residui passivi = risultato di amministrazione 3 .2 L’aspetto economico Analizzare la gestione dell’aspetto economico significa individuare le cause delle entrate (cioè le rendite e i proventi) e delle uscite finanziarie (vale a dire gli oneri e le spese). Con riferimento alle cause che hanno generato entrate finanziarie, si possono distinguere i seguenti componenti positivi dal reddito dell’azienda di erogazione:

  • rendite e proventi extrapatrimoniali (redditi dal lavoro, contribuzioni volontarie, utilità di attività commerciali svolte dall’azienda di erogazione);
  • Rendite e proventi patrimoniali. Per quanto riguarda, invece, le cause che hanno generato uscite finanziarie, si possono individuare i seguenti componenti negativi del reddito:
  • Spese per i fini dell’ente;
  • Spese di amministrazione;
  • Spese e oneri patrimoniali;
  • Perdite di attività commerciali svolte dall’azienda di erogazione. Rientrano inoltre tre componenti positivi o negativi del reddito le plusvalenze le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, nonché le sopravvenienze attive e passive derivanti da accadimenti estranei allo svolgimento della normale attività aziendale. La determinazione del risultato economico richiede che si determini la competenza economica delle rendite e dei proventi, degli oneri e delle spese in ragione di esercizio. La mancata coincidenza tra competenza economica e manifestazione finanziaria delle operazioni di gestione comporta:
  • lo stanziamento dei ratei per tener conto delle quote di spese e di rendite economicamente già maturate ma di futura manifestazione finanziaria;
  • lo stanziamento dei risconti per tener conto delle quote di spese e di rendite finanziariamente già manifestatesi ma economicamente non ancora maturate;
  • La considerazione delle quote di ammortamento dei beni ad utilità pluriennale;
  • Lo stanziamento delle quote di competenza degli accantonamenti per oneri futuri;
  • La considerazione delle scorte di beni di consumo in rimanenza. La somma algebrica delle rendite e proventi e delle spese ed oneri di competenza dell’esercizio rappresenta il risultato economico dell’esercizio che, seconda dei casi, prende il nome di:
  • Avanzo economico, se i componenti positivi sono maggiori di quelli negativi;
  • Pareggio economico, sei componenti positivi sono uguali a quelli negativi;
  • Disavanzo economico, sei componenti positivi sono minori di quelli negativi. Rendite/Proventi - Oneri/Spese = Risultato economico L’ avanzo e il disavanzo economico misurano, rispettivamente, l’incremento oppure il decremento che si verifica nel patrimonio netto per effetto della gestione svolta in un periodo amministrativo. 3 .3 L’aspetto patrimoniale Sotto l’aspetto patrimoniale si analizzano le variazioni che i fatti di gestione provocano nella struttura quali- quantitativa (composizione e misura) del patrimonio dell’azienda di erogazione.
  • Verifica essenzialmente l’equilibrio fra risorse acquisite e risorse impiegate;
  • Rileva un solo valore (metodo della rilevazione semplice) che qualifica la decisione (imposizione tributaria, erogazione di un contributo etc.) e ne segue gli sviluppi degli effetti (variazioni monetarie); Ne consegue che, tradizionalmente, la gestione delle risorse di un ente pubblico viene rilevata attraverso la sola contabilità finanziaria , cioè attraverso un sistema contabile che, come si è appena visto, si limita a registrare i flussi finanziari (entrate e spese) legati all’attività di gestione senza percepirne, tuttavia, gli effetti economici. Il sistema della contabilità finanziaria si svolge secondo tre fasi temporali :
  • La prima è quella della programmazione finanziaria , la quale assume notevole rilevanza politico-amministrativa, in quanto in essa vengono decisi i programmi e gli indirizzi sia della gestione corrente sia di medio termine, che incidono anche sulla programmazione futura;
  • Poi vi è la fase della gestione del bilancio , in cui si rilevano i fatti della gestione dal punto di vista finanziario, relativi alle entrate previste, alle spese programmate e agli equilibri di bilancio nel loro divenire;
  • L’ultima fase è quella della chiusura ove, attraverso il conto consuntivo, vengono dimostrati i risultati finanziari della gestione. 4.2 La contabilità economico-patrimoniale La contabilità economico-patrimoniale è un sistema contabile che permette la rilevazione del costo o del ricavo corrispondente alla variazione finanziaria, consentendo di determinare l’effettivo risultato economico conseguito e di valutare l’efficienza dell’efficacia dell’attività di gestione. In definitiva il sistema contabile in esame mira a raggiungere principalmente due scopi :
  • Responsabilizzare la struttura organizzativa delle aziende, in modo tale che ogni centro di responsabilità sia in grado in maniera autonoma di gestire la propria area di attività nonché di valutare i propri risultati;
  • Rilevare è successivamente misurare i dati relativi alla gestione impiegando indici di efficienza diversi a seconda dei criteri di responsabilità e dell’entità dei costi relativi ai progetti, ai servizi e ai programmi. Fra i due tipi di contabilità (finanziaria ed economico-patrimoniale) vi sono due differenze fondamentali:
  • Temporali, perché ad esempio l’esborso monetario può avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate;
  • Strutturali, perché l’unità che impiega le risorse può non coincidere con quella che sostiene il relativo esborso finanziario. Contabilità finanziaria = entrate/ spese Contabilità economico-patrimoniale = ricavi/costi Al pari di quanto avviene nelle aziende private, questo tipo di contabilità, finalizzata al processo di misurazione dei costi e dei ricavi, permette di determinare il risultato economico di esercizio attraverso la contabilità generale. La contabilità generale è l’insieme sistematico di rilevazioni con le quali si raccolgono i costi e ricavi collegati a processi di scambio con terze economie si seguono i movimenti finanziari della gestione. Le aziende di produzione, infatti, attua scambi in acquisto, di fattori produttivi, e in vendita, di beni e servizi prodotti. I dati grezzi della contabilità generale, opportunamente integrati e rettificati dalle valutazioni di fine esercizio, portano alla determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio di funzionamento che ne ha consentito la produzione.

In Italia la contabilità generale è tenuta normalmente con il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico. L’utilizzo di tale metodo consente di considerare la gestione sotto due aspetti, distinti ma strettamente connessi:

  • L’aspetto finanziario, che misura le variazioni di moneta e il sorgere o l’estinguersi di debiti e crediti di varia natura conseguenti ai rapporti dell’azienda con terze economie;
  • L’aspetto economico, che misure invece i costi e i ricavi oppure gli incrementi decrementi del patrimonio netto. Lo strumento che viene impiegato per rilevare i fatti di gestione è il conto ; si tratta di un prospetto suddiviso in due parti (o partite) destinate ad accogliere i valori di segno opposto:
  • Una partita di sinistra, convenzionalmente definita dare;
  • Una partita di destra, convenzionalmente definita avere. La contabilità generale consente di redigere il bilancio di esercizio, che rappresenta per le imprese più importante strumento di informazione patrimoniale, finanziaria reddituale, ma, pur fornendo un flusso di informazioni indispensabili al controllo, non è di per sé sufficiente per la programmazione e il controllo della gestione, dovendo essere affiancata da un opportuno sistema di contabilità analitica , cioè da un sistema di rilevazione utilizzato per la predeterminazione, la contabilizzazione, la localizzazione, l’imputazione, il controllo e l’analisi dei costi, dei ricavi e dei risultati economici riguardanti singole parti dell’impresa o oggetti particolari come singoli prodotti, singole operazioni, centri di responsabilità, etc., al fine di costituire un supporto all’attività decisionale e di controllo. 5 L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle aziende pubbliche Negli ultimi anni il legislatore ha mostrato una crescente consapevolezza dei limiti legati all’utilizzo nella pubblica amministrazione della sola contabilità finanziaria, disponendo per vari ambiti del comparto pubblico un graduale passaggio a una 2 L’ORDINAMENTO CONTABILE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI 1 L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio Dal 2012 le aziende sanitarie locali devono attenersi, nella redazione dei propri documenti contabili, alle norme contenute nel Titolo Il del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ( Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ). Tale decreto, nell'attuare la delega contenuta nella L. 42/2009 sul cd. federalismo fiscale, ha fissato una serie di principi volti, appunto, ad armonizzare i sistemi contabili degli enti territoriali, al fine di renderli uniformi e, dunque, confrontabili con quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Nel caso specifico delle ASL, il Suddetto decreto ha integrato, e in alcuni punti superato, la normativa in materia di contabilità contenuta nella L. 502/1992. che aveva operato una profonda revisione della disciplina in materia sanitaria. Come si vedrà anche in seguito, infatti, tale legge aveva in particolare:
  • Disposto la soppressione della contabilità finanziaria e la sua sostituzione con un sistema contabile che consenta di valutare i ricavi conseguiti in relazione ai costi sostenuti, sancendo il passaggio delle ASL a una gestione economica. finanziaria e patrimoniale ispirata ai principi del codice Civile e demandando alle Regioni il compito di emanare le norme specifiche;
  • previsto l'adozione di una contabilità analitica redatta, oltre che per centri di costo, anche per centri di responsabilità. Le disposizioni contenute nel Titolo Il del D.Lgs. 118/2011. dunque, costituiscono oggi i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e servono a (art. 19):

sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per le rilevazioni dei propri fatti gestionali.

  1. Trasparenza. Forza il contenuto del principio della chiarezza. Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici è considerato un traguardo fondamentale della L. 196/09, la quale poi individua nella classificazione della spesa per finalità, per missioni e programmi uno dei principali strumenti per rafforzare il legame tra risorse stanziate e obiettivi perseguiti dall’azione pubblica.
  2. Significatività e rilevanza. Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative e risultare utili per soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione può essere considerata qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori. Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l’esattezza aritmetica e contabile, ma anche la ragionevolezza, e l’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio. Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere così gravi da influire in modo consistente sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.
  3. Flessibilità. Riguarda il sistema del bilancio e la sua attuazione risponde all’esigenza di evitare un’eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento.
  4. Congruità. Consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti.
  5. Prudenza. Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca ai fini conoscitivi. Il suo mancato rispetto è pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
  6. Coerenza. Il principio della coerenza presuppone l’esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
  7. Continuità. Secondo questo principio la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita.
  8. Costanza. La costanza nell’applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l’analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce del bilancio.
  9. Comparabilità. Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili. Il requisito della comparabilità non deve però rappresentare un impedimento all’introduzione di principi contabili più adeguati alla specifica operazione.
  10. Verificabilità. Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili.
  1. Imparzialità (neutralità). La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti destinatari. La neutralità o l’imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto dell’imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità.
  2. Pareggio di bilancio. Questo principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l’evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l’affiancamento ai fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l’osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio. Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio di bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l’accensione di prestiti.
  3. Competenza finanziaria. Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive.
  4. Competenza economica. Rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli eventi della gestione che, nel corso dell’esercizio, ogni amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari.
  5. Prevalenza della sostanza sulla forma. Questo principio si collega al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.
  6. Annualità. I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l’anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con le scadenze inferiori all’anno. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. La L. 196/09 precisa che i criteri di integrità, universalità e unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell’art. 81 Cost. 3 Il bilancio preventivo economico annuale Le aziende sanitarie locali devo predisporre un bilancio preventivo economico annuale, coerente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione (art. 25, co. 1). Tale documento è composto (art. 25, co. 2):
  • un conto economico preventivo, redatto seguendo lo schema di conto economico indicato nell’allegato 2 al D.lgs 118/2011. Secondo tale schema, il conto economico presenta una struttura scalare; ciò vuol dire che non è suddiviso in due sezioni contrapposte, con i costi da un lato e i ricavi dall’altro, ma presenta un’unica sezione in cui il risultato economico viene espresso per differenza tra componenti positive e componenti negative della gestione;
  • Un piano di flussi di cassa prospettici, redatto seguendo lo schema di rendiconto finanziario indicato nell’allegato 2 al D.lgs 118/2011; Il bilancio preventivo economico annuale, inoltre, deve essere corredato da:

una serie di informazioni supplementari necessarie a dare una veritiera e corretta dei fatti aziendali. L'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 prevede che la nota integrativa contenga i modelli CE e SP per l’esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente. Si noti, al riguardo, che al fine di garantire una certa uniformità alla struttura dei bilanci delle Asl il legislatore (con il D.L. 17/2001, in L. 129/2011) aveva da tempo previsto l’obbligo per le Regioni di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute. attraverso due appositi modelli, i dati relativi ai costi e ai ricavi ( Modello CE ) e alla situazione patrimoniale ( Modello SP ) delle Asl stesse. Dopo l'emanazione del D.Lgs. 118/2011 che come si è visto ha provveduto proprio a definire schemi di bilancio comuni, i due suddetti modelli sono stati sostanzialmente uniformati a tali scherni. Le modifiche in tal senso sono state apportate dal D.M. 24 maggio 2019;

  • Un rendiconto finanziario , documento in cui vengono riassunti tutti i flussi di cassa, in entrata e in uscita, verificatisi nel corso dell'esercizio e che evidenzia, dunque, la liquidità tra inizio e fine esercizio. Anche questo documento deve essere redatto nel rispetto dello schema contenuto nell’allegato 2 al D.Lgs, 118/2011. Il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale e da una relazione del collegio sindacale, deve essere adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale essere inviati al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ai fini della delle necessarie operazioni di consolidamento dei risultati contabili a livello regionale 5 La certificazione dei bilanci delle ASL Con il Patto per la salute relativo al triennio 2010-2012 le Regioni si sono impegnate a perseguire la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, definendo un percorso garantisca l'accertamento della qualità delle procedure amministrative contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha quindi emanato il D.l. 17 settembre 2012, contenente norme in materia di certificabilità dei bilanci sanitari, e il D.l. 1 marzo 2013, in cui sono stati definiti i criteri che le Regioni devono seguire per raggiungere gli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei bilanci delle Asl. 6 Il patrimonio L'art. 5 del D.Lgs 502/ 1992 provvede ad individuare i beni facenti parte del patrimonio delle unità sanitarie locali. Più precisamente, il patrimonio delle Asl, fermo restando il rispetto dellanormativa regionale vigente, è costituito dai:
  • beni mobili e immobili di loro proprietà, compresi quelli trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici mediante leggi o atti amministrativi;
  • beni acquisiti nell'esercizio delta loro attività;
  • beni acquisiti in seguito ad atti di liberalità. I beni immobili che sono acquisiti mediante atti di e destinati a finalità proprie del servizio sanitario nazionale sono esenti dal pagamento di imposte di donazione, ipotecarie e catastali, mentre i beni mobili ed immobili trasferiti dallo Stato e da altri enti pubblici alle ASL, attraverso leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da qualsiasi onere relativo a imposte e tasse di trascrizione. Le ASL dispongono del proprio patrimonio secondo i principi che regolano la proprietà privata, nel rispetto però del limite imposto dall'art. 828, co. 2, del c.c., secondo il quale se un berne fa parte del cosiddetto patrimonio indisponibile non può essere sottratto alla sua destinazione se non nei modi

stabiliti dalle leggi che lo riguardano. È il caso dei beni, mobili e immobili, che le ASL utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali. 7 La tracciabilità dei flussi finanziari: dal SIOPE al SIOPE+ La L. 196/2009 (art. 14. co. 6) prevede che le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza, debbano trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPC (Sistema informativo dette operazioni detti enti pubblici), tramite i propri tesorieri o cassieri i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati , codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche, il legislatore (art. 14, co. 8bis della L. 196/2009) ha previsto una graduale evoluzione del SIOPE, stabilendo che tali amministrazioni, comprese le Asl , dopo un periodo di sperimentazione, debbano ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclamamene attraverso ordii informatici (OPI) emessi secondo lo Standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nel’ambito del servizio di tesoreria statale (cd. SIOPE+ ). Per le ASL l'obbligo di aderire al sistema SIOPE+ decorre dal 1 ottobre 2018. 8 II sistema budgetario Come già visto, è a livello centrale che vengono definiti i livelli uniformi di assistenza e le risorse necessarie disponibili. ln seguito, ciascuna Regione definisce gli obbiettivi di medio e di breve periodo e ripartisce il fondo sanitario regionale fra le Asl e le aziende ospedaliere. A questo punto spetta alle singole aziende sanitarie elaborare gli obbiettivi da persegurie, compatibilmente con la programmazione regionale, e definire le strategie più opportune per la loro realizzazione. Essenziale a tal fine è la metodica di budget, prevista dalla gran parte delle normative regionali, si tratta di un insieme di procedure con cui l'azienda sanitaria:

  • esplicita esattamente gli obiettivi;
  • individua gli interventi che si prevede di attuare;
  • esprime in valori monetari i presunti risultati conseguenti a tali interventi;
  • verifica i risultati raggiunti ponendoli a confronto con gli obiettivi prefissati. Generalmente la metodica di budget comprende, oltre ad un budget generale riguardante l’intera attività delle singole Asl e delle aziende ospedaliere, budget parziali riferiti alle strutture organizzative delle aziende sanitarie e dei centri di responsabilità. Sia il budget generale che quelli parziali comprendono generalmente:
  • un budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e il loro utilizzo, in consentire la distinzione fra la gestione corrente e la gestione degli investimenti;
  • un budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
  • un budget economico, che indica in analisi le attività, i costi (evidenziando i costi di acquisto delle prestazioni, costi per programmi di prevenzione, altri costi). i ricavi ed i proventi. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio economico preventivo. 9 La contabilità analitica Come si è visto in precedenza, l'art. 5. co. 5. del D. Lgs. 502/1992 dispone che le norme regionali di attuazione della riforma prevedano “ la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati ”. L'affiancare alla contabilità generale la contabilità analitica dovrebbe consentire una migliore efficacia all'azione delle ASL. Con la contabilità analitica, infatti, si mira ad indagare le modalità di svolgimento del “processo produttivo”: attraverso operazioni di classificazione, localizzazione ed imputazione, i valori economici sono articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi e di erogazione.