
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
In vigore dal 1 settembre 2009.
Titolo I
DEFINIZIONE E POTESTÀ DISCIPLINARE
1. Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far
osservare nell’esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di
responsabilità in cui operano.
2. Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.
3. Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo deontologico. La non
osservanza comporta l’esercizio della potestà disciplinare.
4. Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano
per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l’esercizio della professione.
Titolo II
PRINCIPI
5. La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro
diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità,
solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.
6. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse
aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di
assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell’uso delle risorse proprie e della
società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni
iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
7. L’assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni
persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in
analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso
antropologicoculturale che fisico.
8. L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di
stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione
psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.
9. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e
appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
10. L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia tecnico-
professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell’assistente sociale. L’assistente
sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione
la mettesse a rischio.
Titolo III
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE
NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE
Capo I
Diritti degli utenti e dei clienti
11. L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la
autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del
progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.
12. Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche
culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui
vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve
ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.
13. L’assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività professionale,
deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che li
riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che
potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.
14. L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di
coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all’autorità competente
situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o
psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
15. L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che
possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l’interessato ed esperire ogni
tentativo per rimediare.
16. L’assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano
presenti durante l’intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.