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Il Commercio Elettronico: Aspetti Legali e Normativi - Prof. Palmirani, Sintesi del corso di Informatica Giuridica

appunti tratti dalle lezioni. Manuale: temi di diritto dell'informatica

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 09/05/2015

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IL COMMERCIO ELETTRONICO
Le nuove tecnologie hanno trasformato profondamente il mercato, è nata la
società dell’informazione in cui la rete si affianca ai tradizionali canali distributivi
in ambito di commercio, collegando direttamente i produttori e gli utenti.
Ci sono molti vantaggi per gli utenti: in un unico contesto c’è una grande varietà
di prodotti, si può acquistare 24h su 24 e la merce arriva direttamente a casa.
Il commercio elettronico non ha una definizione ad hoc, ma è lo svolgimento di
attività commerciali e di transazioni per via elettronica
Secondo la dottrina il commercio elettronico è di due tipi:
INDIRETTO: se l’acquisito di un bene o servizio avviene in rete ma il bene è
consegnato nei modi tradizionali (es corriere)
DIRETTO:non solo la conclusione del contratto ma anche la sua esecuzione
avviene in rete
La direttiva comunitaria 31 del 2000 inserisce il commercio elettronico tra i
servizi della società di informazione. (il commercio elettronico è la molteplicità
delle transazioni per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati per
via telematica)
Si vuole creare un rapporto fiduciario tra prestatore ed utente finale tramite
regole sicure ed omogenee che garantiscono la certezza del diritto.
Con la direttiva 31 si vuole garantire la libertà di circolazione dei servizi della
società dell’informazione dando un insieme omogeneo di regole, togliendo le
differenze giurisprudenziali tra un paese ed un altro.
Questa direttiva è stata recepita nel d.lgs 70/2003 che definisce all’art 2 i servizi
della società dell’informazione tra cui il commercio elettronico.
I servizi della società dell’informazione sono quelle attività svolte dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale
I soggetti che agiscono sono
IL PRESTATORE: è il soggetto che svolge in rete cessione di beni o
prestazione di servizi, può essere sia persona fisica che giuridica
L’UTENTE: è il consumatore che agisce non per fini commerciali o
imprenditoriali ne professionali. Anche in questo caso può essere persona
fisica o giuridica
Esistono 3 tipi di commercio elettronico:
1. BUISNESS TO BUISNESS: relazioni commerciali tra aziende ovvero tra due
prestatori
2. BUISNESS TO CONSUMER: sono contratti tra imprenditore e consumatore
3. CONSUMER TO CONSUMER: relazione tra 2 utenti, sempre più popolari
(vedi aste online)
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IL COMMERCIO ELETTRONICO

Le nuove tecnologie hanno trasformato profondamente il mercato, è nata la società dell’informazione in cui la rete si affianca ai tradizionali canali distributivi in ambito di commercio, collegando direttamente i produttori e gli utenti.

Ci sono molti vantaggi per gli utenti: in un unico contesto c’è una grande varietà di prodotti, si può acquistare 24h su 24 e la merce arriva direttamente a casa.

Il commercio elettronico non ha una definizione ad hoc, ma è lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica

Secondo la dottrina il commercio elettronico è di due tipi:

  • INDIRETTO: se l’acquisito di un bene o servizio avviene in rete ma il bene è consegnato nei modi tradizionali (es corriere)
  • DIRETTO:non solo la conclusione del contratto ma anche la sua esecuzione avviene in rete

La direttiva comunitaria 31 del 2000 inserisce il commercio elettronico tra i servizi della società di informazione. (il commercio elettronico è la molteplicità delle transazioni per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati per via telematica)

Si vuole creare un rapporto fiduciario tra prestatore ed utente finale tramite regole sicure ed omogenee che garantiscono la certezza del diritto. Con la direttiva 31 si vuole garantire la libertà di circolazione dei servizi della società dell’informazione dando un insieme omogeneo di regole, togliendo le differenze giurisprudenziali tra un paese ed un altro.

Questa direttiva è stata recepita nel d.lgs 70/2003 che definisce all’art 2 i servizi della società dell’informazione tra cui il commercio elettronico.

I servizi della società dell’informazione sono quelle attività svolte dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale

I soggetti che agiscono sono

  • IL PRESTATORE: è il soggetto che svolge in rete cessione di beni o prestazione di servizi, può essere sia persona fisica che giuridica
  • L’UTENTE: è il consumatore che agisce non per fini commerciali o imprenditoriali ne professionali. Anche in questo caso può essere persona fisica o giuridica

Esistono 3 tipi di commercio elettronico:

  1. BUISNESS TO BUISNESS: relazioni commerciali tra aziende ovvero tra due prestatori
  2. BUISNESS TO CONSUMER: sono contratti tra imprenditore e consumatore
  3. CONSUMER TO CONSUMER: relazione tra 2 utenti, sempre più popolari (vedi aste online)

La L. 70/2003 impone al prestatore una serie di OBBLIGHI INFORMATIVI per creare la fiducia tra prestatore ed utente, questi obblighi informativi sono:

  • PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (art 7) sono le informazioni relative all’identità del prestatore e al bene Queste informazioni devono essere aggiornate e facilmente accessibili da parte del consumatore in maniera permanente. Esse devono essere rese a chiunque sia che sia un contratto business to business sia business to consumer La violazione di questo articolo può essere sanzionata fino a 10000 euro

COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PUBBLICITA (art 8-9) devono identificare la persona giuridica e specificare che sono comunicazioni commerciali (ovvero pubblicità) le comunicazioni commerciali non sollecitate (art 9) devono contenere l’indicazione che l’utente può opporsi al ricevimento futuro di tali comunicazioni

generalmente le comunicazioni commerciali NECESSITANO DI CONSENSO (art 130 codice privacy) possono essere inviate anche se non sollecitate se si è già concluso un contratto con lo stesso prestatore

  • CONTESTUALI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (ART 12) il prestatore prima dell’inoltro dell’ordine deve fornire una serie di informazioni per colmare eventuali gap tecnologici tra prestatore ed utente che se no sarebbe in situazione di inferiorità. Se queste informazioni non sono accettate, il contratto non è concluso. (nel contratto business to business non è obbligatoria l’applicazione dell’art 12)
  • INOLTRO DELL’ORDINE (ART 13) l’invio di questa ricevuta è SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, è un obbligo a carico del prestatore ma anche se non avviene il contratto resta valido Queste regole art 12-13 non si applicano al commercio via posta elettronica

LA contrattazione avviene attraverso CONTRATTI TELEMATICI i quali sono sottoposti alla disciplina codicistica con qualche peculiarità, il riconoscimento della validità del documento elettronico è stato fatto tramite la legge Bassanini del 2007

Le due tipologie di contrattazione telematica sono:

  • Via web
  • Tramite posta elettronica

Nel codice per concludere un contratto è necessaria la volontà delle parti e l’accorso può essere concluso in modo simultaneo o a fasi successive ( qui il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta riceve conoscenza dell’accettazione dell’altra parte)

Lo schema proposta/accettazione si adatta bene al contratto concluso via mail, l’art 45 CAD (codice amministrazione digitale) equipara un indirizzo reale all’indirizzo elettronico, quindi il contratto telematico si perfeziona quando l’accettazione conforme alla proposta arriva all’indirizzo elettronico dichiarato (c’è

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Il bene può essere usato ma deve essere riconsegnato integro mentre il prestatore entro 30 giorni deve restituire le somme ricevute

ART 33 CODICE CONSUMATORE CLAUSOLE VESSATORIE

Se siamo nel modello business to consumer si applica il codice del consumer se invece siamo nel modello business to business si applica il codice civile

Si considerano vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto Non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative, ci sono poi una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Se in un contratto c’è una clausola vessatoria questa è nulla ma il contratto è valido

SANZIONI ART 62: se il professionista fornisce informazioni incomplete o errate FORO DI COMPETENZA: art 63 per tutelare ancora di più il consumatore la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore (non può essere pattuito diversamente)