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appunti tratti dalle lezioni. Manuale: temi di diritto dell'informatica
Tipologia: Sintesi del corso
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Le nuove tecnologie hanno trasformato profondamente il mercato, è nata la società dell’informazione in cui la rete si affianca ai tradizionali canali distributivi in ambito di commercio, collegando direttamente i produttori e gli utenti.
Ci sono molti vantaggi per gli utenti: in un unico contesto c’è una grande varietà di prodotti, si può acquistare 24h su 24 e la merce arriva direttamente a casa.
Il commercio elettronico non ha una definizione ad hoc, ma è lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica
Secondo la dottrina il commercio elettronico è di due tipi:
La direttiva comunitaria 31 del 2000 inserisce il commercio elettronico tra i servizi della società di informazione. (il commercio elettronico è la molteplicità delle transazioni per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati per via telematica)
Si vuole creare un rapporto fiduciario tra prestatore ed utente finale tramite regole sicure ed omogenee che garantiscono la certezza del diritto. Con la direttiva 31 si vuole garantire la libertà di circolazione dei servizi della società dell’informazione dando un insieme omogeneo di regole, togliendo le differenze giurisprudenziali tra un paese ed un altro.
Questa direttiva è stata recepita nel d.lgs 70/2003 che definisce all’art 2 i servizi della società dell’informazione tra cui il commercio elettronico.
I servizi della società dell’informazione sono quelle attività svolte dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale
I soggetti che agiscono sono
Esistono 3 tipi di commercio elettronico:
La L. 70/2003 impone al prestatore una serie di OBBLIGHI INFORMATIVI per creare la fiducia tra prestatore ed utente, questi obblighi informativi sono:
COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PUBBLICITA (art 8-9) devono identificare la persona giuridica e specificare che sono comunicazioni commerciali (ovvero pubblicità) le comunicazioni commerciali non sollecitate (art 9) devono contenere l’indicazione che l’utente può opporsi al ricevimento futuro di tali comunicazioni
generalmente le comunicazioni commerciali NECESSITANO DI CONSENSO (art 130 codice privacy) possono essere inviate anche se non sollecitate se si è già concluso un contratto con lo stesso prestatore
LA contrattazione avviene attraverso CONTRATTI TELEMATICI i quali sono sottoposti alla disciplina codicistica con qualche peculiarità, il riconoscimento della validità del documento elettronico è stato fatto tramite la legge Bassanini del 2007
Le due tipologie di contrattazione telematica sono:
Nel codice per concludere un contratto è necessaria la volontà delle parti e l’accorso può essere concluso in modo simultaneo o a fasi successive ( qui il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta riceve conoscenza dell’accettazione dell’altra parte)
Lo schema proposta/accettazione si adatta bene al contratto concluso via mail, l’art 45 CAD (codice amministrazione digitale) equipara un indirizzo reale all’indirizzo elettronico, quindi il contratto telematico si perfeziona quando l’accettazione conforme alla proposta arriva all’indirizzo elettronico dichiarato (c’è
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Il bene può essere usato ma deve essere riconsegnato integro mentre il prestatore entro 30 giorni deve restituire le somme ricevute
Se siamo nel modello business to consumer si applica il codice del consumer se invece siamo nel modello business to business si applica il codice civile
Si considerano vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto Non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative, ci sono poi una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Se in un contratto c’è una clausola vessatoria questa è nulla ma il contratto è valido
SANZIONI ART 62: se il professionista fornisce informazioni incomplete o errate FORO DI COMPETENZA: art 63 per tutelare ancora di più il consumatore la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore (non può essere pattuito diversamente)