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Commercio elettronico online per diritto internazionale
Tipologia: Appunti
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Il commercio elettronico, nell’era della globalizzazione assume un ruolo centrale nell’impresa moderna, che appunto non può prescindere dall’uso della tecnologia.
Il primo aspetto delle aziende online, è la pubblicità online, perché loro rispetto alle imprese tradizionali fanno la pubblicità ricorrendo ai siti web.
Il decreto legislativo 145/2007 è intervenuto per regolare la pubblicità per le imprese tradizionali, mentre l’articolo 2 del decreto legislativo 145 ha fatto espresso riferimento anche alla pubblicità online.
La pubblicità online non differisce dalla pubblicità che utilizza i mezzi tradizionali, hanno le stesse regole e si applica la stessa normativa.
Il decreto legislativo numero 145 afferma che, chiunque è libero di fare pubblicità online (chiunque impresa) di qualunque prodotto e senza discriminazioni. Naturalmente ci sono dei prodotti per le quali la pubblicità online non è ammessa, che sono: il tabacco e tutti i derivati del tabacco, tutti quei prodotti che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute del cliente.
Il decreto legislativo chiede che anche per la pubblicità online le imprese devono farsi riconoscere: ci vuole la precisa localizzazione geografica dell’impresa che sta inviando il messaggio pubblicitario, In modo tale che se ci sia qualche responsabilità, sappiamo dove andare.
L’articolo 5 del decreto legislativo 145/2007 esplicita che la pubblicità è l’anima del Commercio.
Quando si trasmette un messaggio pubblicitario per esempio in televisione, deve essere chiaramente visibile la scritta” messaggio promozionale”. Inoltre la pubblicità non deve essere ingannevole cioè che dice il falso e deve essere conforme alla legge. Sono vietate immagini offensive che offendono il comune senso del pudore. Oltre questo per la pubblicità online si applica tutta la disciplina che riguarda la pubblicità con i mezzi tradizionali. Se si viene offesi della pubblicità si può fare ricorso all’ autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sede a Roma ed è formato da 5 componenti di cui uno è presidente.
Internet viene utilizzato per vendere i propri beni e servizi raggiungendo i possibili consumatori. Anziché utilizzare un negozio tradizionale viene utilizzato un sito web.
I contratti conclusi on line sono gli stessi dal punto di vista giuridico di quelli conclusi con i mezzi tradizionali in presenza di due contraenti. I contratti conclusi attraverso il commercio elettronico Sono inquadrati all’interno della categoria dei contratti a distanza.
In ’Italia la prima legge a cui noi facciamo riferimento è il codice civile e l’articolo 1321 siccome viene data la definizione di contratto, quest'ultimo può andare bene anche per i contratti on line: il contratto e l’accordo tra due o più parti diretto a costruire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Patrimoniale perché deve avere come oggetto beni o servizi valutabili in denaro. La differenza nel contratto online è che venditore e compratore non si trovano l’uno davanti all’altro (devisu). Quindi si applica il codice civile e tutte le norme che regolano il contratto da 1321 e seguenti. Ai contratti on line si applica anche il codice di consumo/2005, Sìa per contratti tradizionali sia per quelli on-line.
Il primo diritto del consumatore è quello di recesso entro 14 giorni che decorrono dal giorno in cui viene consegnata la merce al consumatore, esso può pentirsi dell’acquisto. Farà una raccomandata con avviso di ricevimento nella quale verrà riportato l’intenzione di recedere dal contratto(senza motivare) e loro devono accettare.
Il contratto tradizionale si conclude mediante l’accettazione della proposta, con la comunicazione al proponente e si realizza l’accordo. È la stessa cosa anche per il commercio online, solo che la proposta è rivolta ad un numero abbastanza grande Di consumatori.
Il vettore fa la proposta rivolta alla generalità dei probabili consumatori, un consumatore accetta la proposta e compra.
L’accettazione arriva al proponente(nel contratto normale finisce qui) e avviene un altro passaggio: l’impresa la quale ci ha proposto di acquistare il bene, da comunicazione che ha accettato e utilizzeranno l’email per mandare il messaggio di conferma ed è difficile dimostrare che senza vostra colpa non siete venuti nella condizione di prendere conoscenza di quella accettazione.
Nel commercio online, la differenza con il commercio tradizionale, il momento della conclusione del contratto è spostato, non al momento in cui il proponente conosce l’accettazione ma nel momento in cui questa accettazione è accettata dal proponente( attraverso l'email in cui il proponente accetta la proposta del cliente che è disposto a comprare il bene).
Per aprire un negozio online la legge cioè il codice del consumo dice che anche per le aziende online sono previsti gli stessi obblighi per chi ha un negozio.
Dal 1998 l’attività è stata liberalizzata ai sensi del decreto legislativo Bersani e quindi se si vuole aprire un negozio si deve semplicemente comunicare al comune inizio dell’attività, si chiama DIA (dichiarazione inizio attività ) prima bisognava chiedere al comune il consenso e dovevamo aspettare la sua autorizzazione e siccome si fa anche per internet si chiama scia, (segnalazione certificate inizio attività ).
Se il comune non comunica niente, il futuro venditore può iniziare, si forma il silenzio assenzio ,anche per quello online è la stessa cosa.