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Le azioni giuridiche: processuali, materiali, dichiarative e forme, Appunti di Diritto Romano

Una panoramica delle azioni giuridiche, distingue tra azioni processuali, materiali e dichiarative. Viene inoltre descritta la procedura per le azioni in iure e apud iudicem, con un focus su azioni dichiarative come azioni di condanna e costitutive. Il testo illustra anche la differenza tra azioni in rem e in personam, e introduce la nozione di cognitio extra ordinem.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 06/05/2013

f.elia2
f.elia2 🇮🇹

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IL PROCESSO E LA DIFESA DEI DIRITTI
La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto consiste nella coattività,
diretta o indiretta che sia: dalla violazione della norma giuridica nasce quindi la
sanzione e la possibilità di chiederne l’inizione. L’inizione della sanzione deve poi
essere collegata all’accertamento della violazione, eettuato da un terzo imparziale;
tale accertamento avviene attraverso il processo, in cui il terzo imparziale verica la
violazione della norma, dispone l’inizione della pena, nonché eventualmente la
inigge.
Processo privato: i singoli soggetti chiedono che vengano riconosciuti i loro diritti,
accertate le eventuali lesioni degli stessi, determinate ed applicate le relative sanzioni.
Perché il processo privato prenda il via, il soggetto ha l’onere di assumere l’iniziativa,
di esercitare l’azione.
A proposito dell’azione, si è soliti distinguere tra:
Azione processuale: potere del soggetto di convocare un giudice per sentirlo
pronunciarsi sulla fondatezza, di fatto o di diritto, della propria domanda;
Azione materiale: potere di chi sia titolare del diritto soggettivo di farlo valere
in giudizio.
ACTIO: “altro non è che il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è
dovuto all’attore”. In altri termini, si tratta di mezzi giudiziari correlati a determinare
situazioni giuridiche soggettive, che prevedono una certa forma per far valere tali
situazioni.
AZIONI DICHIARATIVE: tendono ad accertare la situazione giuridica
controversa e a determinare le conseguenze della violazione del diritto vantato
dall’attore;
1) Azioni di condanna: volta ad ottenere dal giudice l’accertamento della
situazione giuridica controversa ed una pronuncia che sfoci nello ristabilimento
del comportamento dovuto.
2) Azioni costitutive: fanno valere un diritto potestativo, si chiede al giudice
l’accertamento della situazione giuridica controversa, seguito da una pronuncia
con la quale si andrà ad operare una modicazione della proprio o altrui
situazione giuridica soggettiva.
3) Azioni di mero accertamento
AZIONI ESECUTIVE: volte a far iniggere a colui che ha violato il diritto vantato
dall’attore, la sanzione prevista dall’ordinamento.
Le legis actiones dichiarative
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IL PROCESSO E LA DIFESA DEI DIRITTI

La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto consiste nella coattività, diretta o indiretta che sia: dalla violazione della norma giuridica nasce quindi la sanzione e la possibilità di chiederne l’inflizione. L’inflizione della sanzione deve poi essere collegata all’accertamento della violazione, effettuato da un terzo imparziale; tale accertamento avviene attraverso il processo, in cui il terzo imparziale verifica la violazione della norma, dispone l’inflizione della pena, nonché eventualmente la infligge.

Processo privato: i singoli soggetti chiedono che vengano riconosciuti i loro diritti, accertate le eventuali lesioni degli stessi, determinate ed applicate le relative sanzioni.

Perché il processo privato prenda il via, il soggetto ha l’onere di assumere l’iniziativa, di esercitare l’azione.

A proposito dell’azione, si è soliti distinguere tra:

  • Azione processuale : potere del soggetto di convocare un giudice per sentirlo pronunciarsi sulla fondatezza, di fatto o di diritto, della propria domanda;
  • Azione materiale: potere di chi sia titolare del diritto soggettivo di farlo valere in giudizio.

ACTIO: “altro non è che il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all’attore”. In altri termini, si tratta di mezzi giudiziari correlati a determinare situazioni giuridiche soggettive, che prevedono una certa forma per far valere tali situazioni.

  • AZIONI DICHIARATIVE : tendono ad accertare la situazione giuridica controversa e a determinare le conseguenze della violazione del diritto vantato dall’attore;
  1. Azioni di condanna: volta ad ottenere dal giudice l’accertamento della situazione giuridica controversa ed una pronuncia che sfoci nello ristabilimento del comportamento dovuto.

  2. Azioni costitutive: fanno valere un diritto potestativo, si chiede al giudice l’accertamento della situazione giuridica controversa, seguito da una pronuncia con la quale si andrà ad operare una modificazione della proprio o altrui situazione giuridica soggettiva.

  3. Azioni di mero accertamento

  • AZIONI ESECUTIVE : volte a far infliggere a colui che ha violato il diritto vantato dall’attore, la sanzione prevista dall’ordinamento.

Le legis actiones dichiarative

Nella storia del processo romano si possono identificare tre sistemi processuali:

  1. Legis actiones
  2. Processo formulare
  3. Cognitio extra ordinem

Dichiarative o di cognizione→ per accertare situazione giuridica incerta o controversa

  1. Sacramenti

2. Per iudicis arbitrive postulationem

  1. Per condictionem

Esecutive→ esecuzione o realizzazione di situazione giuridica già accertata

  1. Per manus inectionem
  2. Per pignoris capionem

Le legis actio sacramenti

È chiamata actio generalis → poteva essere usata per ogni pretesa che non fosse tutelata da altra legis actio.

  1. IN REM→ tutela posizioni giuridiche soggettive assolute (rivendicazione di proprietà o eredità)

a. Fase in iure→ presenti entrambi i contendenti davanti al magistrato con iuris dictio + presente la cosa controversa (o l'oggetto o in caso di bene immobile bastava oggetto simbolico.

b. Fase apud iudicem→ ogni parte doveva dimostrare al giudice che la cosa era di sua proprietà. L’onere della prova gravava su entrambe le parti; Il giudice, dunque, raccoglieva le prove e dichiarava il sacramentum delle parti.

IUSTUM: parte vittoriosa

INIUSTUM: parte soccombente, obbligata a pagare all’erario la somma del sacramentum

Vince la parte che ha ottenuto il possesso provvisorio della cosa, se coincide con il vincitore reale.

  1. IN PERSONAM→tutela delle posizioni giuridiche soggettive relative (diritti di credito, ma solo quelli riconosciuti dallo ius civile arcaico. Il meccanismo era

spontanea restituzione si ricorreva ad un'altra actio in personam → la forma di queste actio in personam era o quella della legis actio sacramenti in personam o della legis actio per iudicis arbitrive postulationem.

IL PROCESSO IN IURE E APUD IUDICEM NELLE LEGIS ACTIONES

La convocazione in giudizio del convenuto era un atto di parte, l’ in ius vocatio , intimazione rivoltagli verbalmente, in qualsiasi luogo egli fosse stato trovato, a recarsi insieme dinanzi al tribunale del magistrato per instaurare il processo sulla pretesa contestualmente descritta nella sua sostanza.

Dinanzi al magistrato, le parti pronunciavano i certa verba delle singole actiones e dei relativi modi agendi ; dopo le pronunce il processo si sviluppa in due parti, presupponendo la presenza dello iudex privatus :

  • In iure
  • Apud iudicem

La comparizione davanti al giudice privato avveniva, il secondo giorno dopo la conclusione della fase in iure : in questa fase di giudizio, qualora una delle parti fosse stata assente, perdeva la lite.

L’origine del processo formulare e la sua estensione ai “cives” – le legis actiones erano il processo dei cives romani. La protezione giudiziaria relativamente agli stranieri venne assicurata dal pretore, prima urbano poi peregrino, sulla base del proprio imperium , il magistrato assicurava lo svolgimento del giudizio e l’osservanza del giudicato.

Le forme in cui il pretore venne ad organizzare tali giudizi dipesero dalla bipartizione – ormai consolidata fra cives – del processo, in cui il magistrato interveniva solo nella fase in iure per impostare la soluzione della controversia.

Nei processi con gli stranieri, per l’impossibilità di impiegare il ius civile e per la mancanza di un ordinamento comune alle due parti, il pretore doveva fissare i criteri sostanziali in base ai quali la controversia andava risolta.

Con il passare del tempo, si creò un patrimonio di formulae che, nonostante l’autonomia del singolo magistrato nei confronti dei suoi predecessori, si tramandava da pretore a pretore.

Per i cives, il processo formulare e le altre procedure connesse erano lo strumento necessario per la tutela giudiziaria delle situazioni non protette dallo ius civile. I processi formulari presentavano comunque l’inconveniente di avere solo effetti di diritto onorario. → la lex Aebutia rese alternativo l’impiego delle legis actiones e delle formulae , riconoscendo ai giudizi instaurati sulla base di queste ultime effetti civili.

La Lex Iulia iudiciorum privato rum fece del processo formulare il processo ordinario per le controversie private riguardanti fattispecie tutelate dallo ius civile. La stessa legge fissò i requisiti perché il processo formulare fosse un iudicium legitimum , ed avesse così effetti civili: era necessario che il processo si svolgesse in Roma, fra cittadini romani e fosse giudicato da un iudex unus , anch’egli cittadino romano.

La formula e le partes formularum – la formula è il momento centrale del processo a cui dà il nome: essa mantiene l’originale funzione di indicare al giudice privato i criteri in base ai quali deve procedere alla soluzione della controversia; si passa dalla rigidità dei certa verba alla flessibilità dei concepta verba.

Il iudicium stesso (programma di giudizio adattato alla singola controversia) rappresentava il fondamento esclusivo ed il limite invalicabile dei poteri del giudice privato, che doveva far tutto quello che gli era stato imposto dalle formulae.

Le formule edittali erano costruite sulla base di determinate partes formularum , ossia strutture di discorso tipiche nella funzione e nella forma. In questa ottica, Gaio ne distingue quattro:

  1. Demonstratio : è la pars formulae che ha come scopo l’individuazione dell’ argomento oggetto di lite;
  2. Intentio : “ l’attore racchiude la propria pretesa” – L’ intentio può essere certa o incerta, a seconda che il giudice debba verificare non solo l’esistenza, ma anche l’estensione del diritto dell’attore.
  3. Condemnatio : si dà al giudice il potere di condannare o assolvere; nella formula è inoltre inserita la somma massima a cui il giudice può condannare ( taxatio).
  4. Adiudicatio : si trova solo nelle azioni divisorie, con cui i comporprietari o i coeredi chiedono lo scioglimento della comunione, per sostituire alla titolarità per quota la titolarità esclusiva di parti della cosa comune o di singole cose comuni.

I tipi di azioni formulari

  1. Edittali: azioni civili o pretorie, la cui formula viene proposta nell’editto. Le parti hanno una legittima aspettativa alla concessione di tali azioni, che può essere rifiutata dal pretore con la denegatio cationi
  2. Decretali: vengono utilizzate nel caso di fattispecie non ancora tutelate con formula edittale;azioni date nel caso concreto – le parti hanno un’aspettativa condizionata dal potere discrezionale del pretore di concedergliela.

Per quanto riguarda la struttura delle formule si possono identificare tre categorie d’azione. Fra le azioni civili:

  • Iudicia bonae fidei : si tratta di actiones in personam → il giudice non doveva per forza decidere secondo lo ius civile, ma poteva far ricorso anche alla buona fede.
  • Actiones arbitrariae : sono caratterizzate da clausule arbitrarie. La presenza di quest’ultime rende la fase apud iudicem più complessa, poiché deve, anzitutto, emettere la c.d. pronuntiatio (per stabilire se sussista il diritto dell’attore) e poi tramite lo iussum de restituendo stabilisce la modalità in cui la restituzione debba avvenire.
  • Praeiudicia : sono azioni la cui formula è costituita dalla sola intentio e in cui il giudice non pronuncia una condanna; si tratta di azioni di mero accertamento, che spettano solo nei casi fissati dall’editto.

POSTULATIO ACTIONIS (richiesta dell'attore al pretore per ottenere di procedere con

l'azione scelta + illustrazione delle proprie pretese F 0 A Edibattito informale tra attore e convenuto.

A questo punto il pretore poteva valutare che la pretesa dell'attore fosse palesemente infondata o iniqua: il pretore procedeva a DENEGATIO ACTIONIS (non permette di accedere alla fase apud iudicem). In caso contrario il pretore procedeva con DATIO ACTIONIS : si prosegue con il procedimento e presupponeva che le parti fossero d'accordo sulla formula da adottare. Nella fase in iure quindi era obbligatoria la presenza di attore e convenuto davanti a magistrato con iuris dictio, il quale con la DATIO ACTIONIS approvava il testo della formula concordata tra le parti concedendo la azione richiesta.

FORMULA: documento scritto con indicazione del nome del giudice e l'invito allo stesso di condannare o assolvere a seconda che riscontrasse vere o no le circostanze indicate nella formula.

L'attore proclamava il contenuto della formula (IUDICIUM DICTABAT) e il convenuto IUDICIUM ACCIPIEBAT.

L'insieme di queste tre azioni costituisce la LITIS CONTESTATIO (diversa rispetto alla stessa nelle legis actiones perché non era necessaria l'invocazione solenne di testimoni per via della presenza di un atto scritto): era proprio l'atto istitutivo del giudizio perché da questo momento non erano più modificabili i termini del giudizio (effetto conservativo) e impediva il riproponimento dell'azione (effetto preclusivo). Senza litis contestatio non era possibile alcun giudizio ed era necessario che il convenuto accettasse il giudizio,perché senza la collaborazione del convenuto, il processo non poteva procedere.

La litis contestatio ed il concorso delle azioni

La litis contestatio era l’elemento fondamentale della fase processuale in iùre delle lègis actiònes_._ Essa consisteva nello scambio di dichiarazioni solenni e tra loro incompatibili, tra le parti. Tali dichiarazioni erano pronunciate davanti a testimoni , esplicitamente richiesti della loro presenza. La funzione della (—) era duplice: determinava l’oggetto del processo e impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza. Si verificava, inoltre, il c.d. fenomeno della consumazione processuale : l’obbligazione restava ferma, ma ne mutava la fonte, poiché dopo la litis contestatio , l’obbligo primario si trasformava nell’obbligo di subire la condanna, rinunciando all’autotutela.

IL PROCESSO APUD IUDICEM:

Nella fase apud iudicem, il giudice era un privato cittadino ed era scelto dalle parti nella formula_._ I giudici erano scelti da liste aggiornate periodicamente con criteri politici. Se una delle parti non si presentava entro le 12:00 del giorno del processo, il giudice dava ragione “a tavolino” alla parte presente.

La fase si svolge senza formalità: le parti adducono prove e ragioni. (non ci sono regole sui mezzi di prova, e il giudice le apprezza secondo il suo libero convincimento).

Il giudice è vincolato alla formula: poteva condannare il convenuto solo se avesse riscontrato presenti gli elementi indicati nella formula come condizioni della condanna. In caso contrario era obbligato ad assolvere.

C'erano formule che davano maggiore libertà al giudice e formule che ne davano di meno e a sua volta la formula dipendeva dal tipo di azione:la tutela del diritto soggettivo era maggiore tanto più era incisivo il mezzo processuale garantito dalla formula.

SENTENZA: condanna o assoluzione del convenuto. Era immediatamente definiva, perché non era previsto appello. La condanna era sempre espressa in denaro creava una OBBLIGATIO IUDICATI della quale poteva essere chiesta l'esecuzione con la a ctio iudicati.

IL PROCESSO ESECUTIVO:

Nel processo per formulas era esecutiva la ACTIO IUDICATI : actio in personam che aveva come presupposto un giudicato e che il debitore non avesse adempiuto entro 30 gg. Una volta esercitata l'actio iudicati, se il convenuto ammetteva la presenza del giudicato si dava corso all'esecuzione, se negava si doveva procedere con una nuova azione di accertamento. Il convenuto avrebbe potuto negare sostenendo o di avere adempiuto, o che non fossero trascorsi 30 gg o che non ci fosse stata una valida sentenza di condanna. Non poteva metter in discussione il contenuto del giudicato.

a. esecuzione personale: si fondava sull' addictio , duptio , riscatto eventuale ed aveva quindi lo scopo di esercitare una coazione indiretta sul debitore.

b. esecuzione patrimoniale: cominciava con la missio in bona del creditore con funzione di custodia e conservazione. Contemporaneamente il pretore disponeva la PROSCRIPTIO con cui si dava a tutti i creditori la possibilità di intervenire. Se trascorrevano 30 gg dalla proscritto senza che il creditore venisse soddisfatto il debitore diventava INFAMIS. Trascorsi i termini della proscriptio, il pretore poteva nominare un curator bonorum per gestire provvisoriamente il patrimonio del debitore. I creditori nominavano un magister bonorum ,che si occupasse della vendita all'asta del patrimonio del debitore (BONORUM VENDITIO), ma poteva essere fatta solo dopo l'autorizzazione del pretore. L'acquirente era detto bonorum emptor che pagava la somma al creditore che aveva proposto l'actio iudicati.

Vi erano altre 2 particolari forme d'esecuzione:

  • debitore caduto in insolvenza senza sua colpa: poteva fare la cessio bonorum (messa a disposizione di tutto il suo patrimonio ai creditori) che gli evitava proscritto, infamia ed esecuzione personale in caso di pupilli senza tutore/furiosi e altri incapaci privi di curatore
  • esecuzione personale e infamia F 0 A Eun curator honorum vendeva cespiti patrimoniali ereditari nella misura sufficiente a soddisfare i creditori (CESSIO BONORUM)

LA COGNITIO EXTRA ORDINEM