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IL PROCESSO CAUTELARE UNIFORME , Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

sintesi dettagliata del capitolo 34° del libro" De Santis -Montesano"

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

In vendita dal 27/11/2017

mirymiry
mirymiry 🇮🇹

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CAPITOLO 34°
IL PROCESSO CAUTELARE UNIFORME
Il rito cautelare uniforme identifica le regole procedimentali destinate a governare , in modo
uniforme e tendenzialmente “completo”, lo svolgimento di ogni processo cautelare, senza
dimenticare le peculiarità dei vari procedimenti. (669 bis- 669 quaterdecies cpc).
> AMBITO DI APPLICAZIONE :
sono assogettati “DIRETTAMENTE” all'intera disciplina i sequestri, i provvedimenti
nunciatori e i provvedimenti d'urgenza ex art 700
ai provvedimenti di istruzione preventiva si applica soltanto il regime di stabilità del
provvedimento di rigetto
ai provvedimenti extravaganti si applicano le norme “in quanto compatibili”. PERO' → le
tutele alle quali non può essere riconosciuta natura cautelare ma solo sommaria sono
escluse dall'applicazione , senza che si debba compiere una valutazione di compatibilità.
> FACOLTATIVITA' DEL GIUDIZIO DI MERITO E IL PRINCIPIO DI ULTRATTIVITA'
PREMESSE:
per le cautele NON ULTRATTIVE il giudizio di merito entro il termine perentorio di 60
giorni è obbligatorio, a pena di inefficacia della cautela stessa
se la cautela è ULTRATTIVA l'inizio del giudizio di merito è FACOLTATIVO, nel senso
che la parte vittoriosa in cautela è affranciata dall'obbligo , a pena di inefficacia della stessa,
di iniziare nel termine di 60 giorni il giudizio di merito, e ciascuna delle parti è chiamata
valutare se e quando dare inizio alla tutela di merito.
Nel 2005 è stato previsto che le disposizioni :
sull'obbligo del giudice della cautela ante causam di fissare il termine perentorio per l'inizio
del giudizio di merito
non si applicano :
ai provvedimenti di urgenza ex art 700
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito
extravaganti
ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera e di danno temuto
restando fermo il potere di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito.
→ scelta ispirata a ragioni di ECONOMIA PROCESSUALE
(approfondisci per capire cosa ca**o vuole dire )
> LA GIURISDIZIONE CAUTELARE
appartiene al giudice giurisdizionalmente competente a conoscere della causa di merito.
+
SI limiti , tipici della giur. Ordinaria , derivanti dal rapporto con le altre magistrature
speciali.
NO regolamento preventivo di giurisdizione - non è permesso nemmeno il ricorso per
cassazione contro i provv. Conclusivi dei relativi
procedimenti
- è possibile il riesame della quest. Di giur.
Davanti al giudice del reclamo
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Scarica IL PROCESSO CAUTELARE UNIFORME e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

CAPITOLO 34°

IL PROCESSO CAUTELARE UNIFORME

Il rito cautelare uniforme identifica le regole procedimentali destinate a governare , in modo uniforme e tendenzialmente “completo”, lo svolgimento di ogni processo cautelare, senza dimenticare le peculiarità dei vari procedimenti. (669 bis- 669 quaterdecies cpc).

AMBITO DI APPLICAZIONE :

  • sono assogettati “DIRETTAMENTE” all'intera disciplina i sequestri, i provvedimenti nunciatori e i provvedimenti d'urgenza ex art 700
  • ai provvedimenti di istruzione preventiva si applica soltanto il regime di stabilità del provvedimento di rigetto
  • ai provvedimenti extravaganti si applicano le norme “in quanto compatibili”. PERO' → le tutele alle quali non può essere riconosciuta natura cautelare ma solo sommaria sono escluse dall'applicazione , senza che si debba compiere una valutazione di compatibilità.

FACOLTATIVITA' DEL GIUDIZIO DI MERITO E IL PRINCIPIO DI ULTRATTIVITA' PREMESSE:

  • per le cautele NON ULTRATTIVE il giudizio di merito entro il termine perentorio di 60 giorni è obbligatorio, a pena di inefficacia della cautela stessa
  • se la cautela è ULTRATTIVA l'inizio del giudizio di merito è FACOLTATIVO, nel senso che la parte vittoriosa in cautela è affranciata dall'obbligo , a pena di inefficacia della stessa, di iniziare nel termine di 60 giorni il giudizio di merito, e ciascuna delle parti è chiamata valutare se e quando dare inizio alla tutela di merito. Nel 2005 è stato previsto che le disposizioni :
  • sull'obbligo del giudice della cautela ante causam di fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito non si applicano :
  • ai provvedimenti di urgenza ex art 700
  • agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito extravaganti
  • ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera e di danno temuto restando fermo il potere di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito. → scelta ispirata a ragioni di ECONOMIA PROCESSUALE (approfondisci per capire cosa ca**o vuole dire )

LA GIURISDIZIONE CAUTELARE appartiene al giudice giurisdizionalmente competente a conoscere della causa di merito.

  • SI limiti , tipici della giur. Ordinaria , derivanti dal rapporto con le altre magistrature speciali.
  • NO regolamento preventivo di giurisdizione
  • non è permesso nemmeno il ricorso per cassazione contro i provv. Conclusivi dei relativi procedimenti
  • è possibile il riesame della quest. Di giur. Davanti al giudice del reclamo

> COMPETENZA CAUTELA ANCHE CAUSAM E IN CORSO DI CAUSA

NO causa di merito pendente → individuazione del giudice competente → Passando alla distinzione tra cautela ante causam e in corso di causa → PENDENZA DELLA CAUSA Si determina, come nella maggior parte dei casi, in base al collegamento spaziale tra la controversia e l’ufficio giudiziale. IN ASSENZA DI GIUDIZIO: Essendo stabilita in favore delle parti ègeneralmente derogabile, con preferenza accordata al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare IN PENDENZA DI GIUDIZIO: Segue le regole di competenza stabilite per la determinazione del giudice di merito, essendo egli competente ad emettere il provvedimento cautelare. (APPROFONDISCI PAG 778/779)

PRINCIPIO DI NORMALE

CORRISPONDENZA TRA

COMPETENZA CAUTELARE

ANTE CAUSAM E

COMPETENZA AI FINI DEL

GIUDIZIO DI MERITO

La domanda cautelare va proposta “ al giudice competente a conoscere del merito”. ECCEZIONI: a) se competente è il GIUDICE DI PACE → la domanda cautelare si propone al TRIBUNALE b) se la controversia è OGGETTO DI CLAUSA COMPROMISSORIA O DI COMPROMESSO PER ARBITRATO RITUALE O NON RITUALE → la domanda si propone al TRIBUNALE c) in caso di ESERCIZIO O TRASFERIMENTODELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE → è competente il GIUDICE CIVILE ( pur se non è competente a conoscere del merito per effetto dell'esercizio o del trasferimento. RICORDA → NO REG. DI COMPETENZA perchè:

  • i provv. Declinatori della competenza ( in sede cautelare) non appartengono al genus della sentenza o ordinanza con contenuto decisorio
  • ma hanno il carattere della provvisorietà

> REGOLE DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

  1. DEPOSITO del ricordo + fascicolo di parte → cancelleria del giudice competente →
  2. PRONUNCIA del decreto di fissazione dell'udienza ( realizza il p. del contradd.), se il giudice non ritiene di pronunciarlo inaudita altera parte
  3. SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO → IL MODUS PROCEDENDI è rimesso alla discrezionalità del giudice della cautela, soprattutto alle specifiche esigenze cautelari del caso concreto

L'ISTRUTTORIA CAUTELARE LA DECISIONE SULLA DOMANDA CAUTELARE : Determina la pendenza del giudizio cautelare ed altri effetti proc. Di ogni domanda giudiziale ATIPICITA' DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA ° acquisizione degli elementi in grado di formare il convincimento sul fumus boni iuris e sul periculum in mora , di volta in volta richiesto dalla legge ° istruzione dei soli atti “indispensabili” a provvedere sulla domanda cautelare → di dice quindi che debbano essere “strumenti (tipici o atipici) di acquisizione probatoria , da utilizzare, sempre nel rispetto del contraddittorio, a prescindere dal rispetto delle forme e dei limiti tipicamente disciplinati nel secondo libro del cpc e cc ° non deve frustare l'esigenza di rapida prevenzione L'ORDINANZA DI RIGETTO

  • incompetenza cautelare
  • non sussistenti i presuposti della domanda ( ciò non impedisce la riproposizione della domanda per “mutamento delle circostanze” e “nuove ragioni di fatto e di diritto” Il provvedimento diventa INEFFICACE EX LEGE. L'ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO → GLI EFFETTI DELLA MISURA CAUTELARE RIMANGONO “ASSORBITI” nella decisione.
  1. CONTENUTO:
  • il giudice può imporre alla parte istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danno
  • qualora la domanda sia ante causam e si tratti di cautela non ultrattiva, deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 g per l'inizio del giudizio di merito → se no il provv. cautelare perde efficacia -nel caso di ultrattività del provvedimento di merito → ciascuna parte (anche quella passiva della cautela) può iniziare in ogni tempo il giudizio di merito
  1. ALTRE IPOTESI DI PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVV. CAUTELARE
  • se non è stata versata cauzione
  • nel giudizio di merito è dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale la cautela era stata concessa
  • quando il giudizio di merito di primo grado è definito con una pronuncia di declinatoria della competenza → è possibile una translatio tempestiva dinnanzi ad un giudice competenze Nomina del giudice

> LE SPESE

Sentenza di rigetto → condanna alle spese. IMMEDIATA ESECUTIVITA' del capo dell'ordinanza che contiene la condanna alle spese. NO PRONUNCIA SULLE SPESE :

  • ordinanza di rigetto dopo inizio della causa di merito
  • ordinanza di accoglimento che riguarda una cautela non ultrattiva
  • rigetto e accoglimento di domanda cautelare in corso di causa.

LA CAUZIONE E' una species del più ampio genus delle cauzioni giudiziali → misure che , nei casi previsti dalla legge, impone alla parte a favore della quale viene emesso un provvedimento giurisdizionale, IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI “GARANZIA “. Nel proc. Cautelare è UNA VERA E PROPRIA “CONTROCAUTELA”:

  • per tutelare le possibili ragioni risarcitorie del soggetto passivo
  • per responsabilizzare la parte istante per la cautela INDAGINE COMPARATIVA SULLE POSIZIONI DELLE PARTI per valutare l'importo della cauzione. IL MANCATO VERSAMENTO comporta l'INEFFICACIA IMMEDIATA DEL PROVV.

I POTERI DI GESTIONE DEL PROVV. CAUTELARE (VEDI LIBRO PAG 793) I CONTROLLI :

  1. LA MODIFICA E LA REVOCA (forma di adeguamento delle misure cautelari) Su istanza di parte, se sono avvenuti dei “mutamenti nelle circostanze” che dei mutamenti nelle circostanze che hanno portato aportato all’ emanazione del provvedimento. Provvede il medesimo giudice che Provvede il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento.
  • quando la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o arbitrato italiano o estero. È possibile un PROCEDIMENTO RIPRISTINATORIO → declinatoria di inefficacia + ripristino della situa. Precedente:
  • NO CONTESTAZIONE → si svolge davanti al giudice che ha emesso il provv. E si conclude con ordinanza
  • SI CONTESTAZIONE → decide l'uff. Giudiziario al quale appartiene in giudice con sentenza “provvisoriamente esecutiva”.
  • ALLEGAZIONE DI FATTI ANTERIORI dei quali si è acquisita conoscenza successivamente alla pronuncia della misura cautelare
  • ricomprendendovi OGNI VICENDA INTERNA O ESTERNA al processo , in grado di apportare elementi di novità al fumus boni iuris e al periculum in mora