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Il segreto bancario, Dispense di Diritto Bancario

definizione del segreto bancario

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 01/02/2016

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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA : AMMINISTRAZIONE GOVERNO E SVILUPPO LOCALE
IL SEGRETO BANCARIO
Relatore: Relazione di:
Prof. Filippo Rau Mariangela Pusceddu 19083
M.Adelaide Lai 18997
ANNO ACCADEMICO 2007-2008
Il SEGRETO BANCARIO nell'accertamento tributario
1. INDAGINI BANCARIE: DISCIPLINA GIURIDICA
Il più invasivo grimaldello che l'Amministrazione nanziaria può utilizzare
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA : AMMINISTRAZIONE GOVERNO E SVILUPPO LOCALE

IL SEGRETO BANCARIO

Relatore: Relazione di:

Prof. Filippo Rau Mariangela Pusceddu 19083

M.Adelaide Lai 18997

ANNO ACCADEMICO 2007-

Il SEGRETO BANCARIO nell'accertamento tributario

1. INDAGINI BANCARIE: DISCIPLINA GIURIDICA

Il più invasivo grimaldello che l'Amministrazione fi nanziaria può utilizzare

in sede di accertamento consiste proprio nell'indagine bancaria. In passato, il Fisco non aveva analoghi poteri, in quanto vigeva il segreto bancario. Tale limite oggi non esiste più: l'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha fatto cadere del tutto detto segreto, permettendo agli U ffi ci di richiedere informazioni alle banche e alle Poste. Attualmente, la materia è regolata dall'art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modi fi cati dalla L. 413/91, e chiarita in dettaglio dalla C.M. 10 maggio 1996, n. 116/E, dalla Circ. D.R.E. Puglia 6 giugno 2001, n. 12 e, da ultimo, dalla Circ. Dir. Centrale

Accertamento 28 settembre 2001, n. 84.

Il segreto bancario è de fi nito come l'obbligo di discrezione che i rappresentanti e gli impiegati bancari devono garantire agli a ff ari dei loro clienti dei quali sono venuti a conoscenza esercitando il proprio lavoro. Il detentore del segreto bancario è unicamente il cliente, il quale è l'unico in grado di liberare la banca all'obbligo di discrezione permettendole di deliberare e rivelare le informazioni protette dal segreto. Giova precisare che l'obbligo di discrezione non è una particolarità della professione bancaria ma che questa regola è applicata anche ad altri campi, come, ad esempio, nell'ambito delle professioni mediche e d'avvocato. D’altra parte, le informazioni relative alla sfera fi nanziaria di ogni individuo hanno, per loro stessa natura, carattere prettamente personale ed è, quindi, del tutto normale che siano trattate come strettamente con fi denziali. In questa dimensione, si colloca il riscontro storico della evoluzione del modus operandi del banchiere, basato sul rigoroso rispetto della con fi denzialità del

rapporto con il cliente.

Tale comportamento si è consolidato nel tempo, quale espressione concreta di norme morali e di costume, applicate in maniera talmente costante ed uniforme da divenire un comportamento giuridicamente rilevante per la collettività. Siamo, in altre parole , nella fattispecie degli usi normativi praeter legem (opinio iuris seu necessitatis). Con l’avvento del Medio Evo, si è prodotto un consolidamento del principio di segretezza come conseguenza della progressiva istituzionalizzazione dell’attività bancaria. In vari scritti dell’epoca medioevale, prevalentemente di autori fi orentini, si possono leggere esortazioni al rispetto di un assoluto riserbo nella conduzione degli a ff ari. Tuttavia, per una compiuta disciplina del segreto bancario bisogna giungere all’epoca moderna attraverso, peraltro, passaggi molto graduali. In particolare, fu nei secoli XVII e XVIII che il segreto bancario cominciò a divenire oggetto, in diversi Paesi europei, di una vera e propria disciplina legislativa, fi no ad arrivare al secolo XVIII, periodo cruciale per quanto attiene, appunto, all’evoluzione in campo giuridico di tale istituto. Alla base di questa evoluzione vi fu, certamente, la crescita del sistema bancario e la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni con precise norme scritte.

regionale delle entrate, nel caso in cui operino gli U ffi ci fi nanziari. Individuati i conti correnti del contribuente, oggetto di accertamento, è possibile richiedere all'istituto di credito copia del conto intrattenuto con il cliente, con la speci fi cazione di tutti i rapporti inerenti e connessi. Qualora i dati rilevati dai conti non trovino riscontro nella contabilità del soggetto, opereranno le presunzioni legali previste dalle norme innanzi menzionate, che invertono l'onere della prova in capo al contribuente, imponendogli di chiarire natura e matrice dei propri movimenti e recuperando a tassazione quanto permanga privo di giusti fi cazione. L'art. 32, D.P.R. 600/1973, prevede, infatti, al numero 2), del comma 1, che i rilevamenti e ff ettuati sui suddetti conti siano posti a base degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito. E' per tale ragione che gli U ffi ci possono, in contraddittorio, chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo a comparire di persona o inviandogli questionari.

3. Deroghe fi scali

Pur con i limiti che esse presentano, si riconosce, in linea generale, la indiscussa portata deterrente che l'utilizzo di tali indagini può avere laddove si ri fl etta sul fatto che l'e ff etto dissuasivo delle norme tributarie rappresenta, unitamente ad un tanto auspicato recupero di coscienza civica da parte del contribuente, in tema di spontanea contribuzione alle spese pubbliche, la vera frontiera di un sistema fi scale quale il nostro, caratterizzato ormai da una fi scalità di massa ed in cui risulta utopico dirsi in grado di scon fi ggere l'evasione fi scale soltanto attraverso generalizzati accertamenti eseguiti a tappeto. Nell'evoluzione normativa in materia di segreto bancario, importante rilievo ha rivestito legge 9 ottobre 1971, n.825, che attribuiva la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria e che, per la prima volta, aveva previsto all'art. 10, n. 12: "l'introduzione, limitata ad ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'Amministrazione fi nanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti". Risultava manifesta, in quegli anni, la viva preoccupazione del Legislatore, necessariamente correlata al dettato costituzionale contenuto nell'art. 47, che prevede la tutela del risparmio, di salvaguardare l'economia del Paese e di non scoraggiare l'accumulazione di denaro, nell'assoluto impegno di non favorire l'emergenza di quelle condizioni che avessero potuto causare o incoraggiare la dispersione o, peggio, la fuga di massa di capitali all'estero. In ossequio a quanto disposto dalla delega di legge, con l'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, recante "Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", venivano previste "deroghe" al segreto bancario in ipotesi ben determinate, mentre soltanto con il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 furono dettati, con l'introduzione nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 51-bis, i casi di

accesso alla documentazione bancaria del contribuente in materia di Iva: appariva chiaro come la stessa circostanza, secondo la quale la possibilità derogatoria al segreto che proteggeva le operazioni bancarie fosse prevista inizialmente soltanto per l'accertamento delle imposte dirette e non anche in materia di imposta sul valore aggiunto, testimoniasse l'estrema prudenza e la notevole attenzione con le quali il Legislatore aveva a ff rontato la particolare problematica. Le suddette previsioni normative in tema di segreto bancario comportavano un indiscusso ampliamento dei poteri degli U ffi ci fi nanziari e della Guardia di Finanza ma limitavano, di fatto, l'esercizio di tali attribuzioni al rigido rispetto di requisiti formali e, soprattutto, sostanziali posti a presidio della riservatezza dei rapporti tra contribuenti ed istituti di credito nei confronti dell'Amministrazione fi nanziaria, richiedendo, nel contempo, l'adozione di procedure operative rivelatesi, all'atto pratico, assai laboriose e di problematica attuazione. Sono trascorsi ormai otto anni da quando la legge 30 dicembre 1991, n. 413, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, ha apportato sostanziali modi fi che legislative in materia di accertamenti bancari, prevedendo in capo agli U ffi ci fi nanziari ed alla Guardia di Finanza il potere di richiedere ed ottenere informazioni al sistema bancario indipendentemente dalla ricorrenza di particolari presupposti di fatto. In tale contesto normativo, l'art.18 ha, infatti, innovato profondamente le previsioni contenute nei decreti 600/1973 e 633/1972, sancendo "l'insopprimibile esigenza di evitare che il segreto (bancario) costituisca un comodo riparo per l'evasione fi scale e la criminalità economica", così come è dato leggere nella Relazione al disegno di legge n. 3005 del 30 settembre 1991, dal quale ha preso origine la stessa L. n. 413/1991. Il settore nel quale il segreto bancario è stato , di fatto, del tutto abolito, è quello dei rapporti tra le banche e l’Amministrazione fi nanziaria. Allo scopo di rendere più incisiva la lotta all’evasione fi scale, infatti, l’art. 18 della Legge n. 413/1991 ha profondamente modi fi cato il regime preesistente tanto in materia di imposte dirette (artt. 32 e 33 D.P.R. n:600/73) quanto in materia di imposta sul valore aggiunto ( art. 51 D.P.R. n. 63/72). Nel primo caso, gli u ffi ci delle imposte dirette, la Guardia di Finanza e gli ispettori del Secit possono:

  1. chiedere alle banche ed agli u ffi ci postali copia dei conti di cui è titolare il contribuente, compresi tutti i rapporti ad essi inerenti o connessi, come pure le garanzie prestate da terzi;
  2. inviare questionari per richiedere alle banche ed agli u ffi ci postali ulteriori dati, notizie e documenti di carattere speci fi co relativi agli stessi conti;
  3. disporre l’accesso dei propri impiegati presso le banche e gli u ffi ci postali, limitatamente a due ipotesi tassative, ovvero quando la copia dei conti non sia stata trasmessa o sia pervenuta oltre i termini di legge oppure quando vi sia il fondato sospetto che i dati contenuti nelle copie trasmesse siano inesatti o incompleti. L’art. 3, comma 177, della legge n. 549/1995 ha, inoltre, introdotto all’art.

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva", nonché "all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati". "In altri termini - prosegue la Corte Costituzionale - alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali, ai quali quel paradigma non è applicabile". Si a ff erma, tuttavia, a tal proposito, come risulti invero eccessivo far derivare dalle asserzioni sopra riportate l'inesistenza di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante ai fi ni del segreto bancario o, meglio, della riservatezza dei rapporti bancari. Come è stato, infatti, sottolineato in dottrina, con la sentenza de qua la Corte ha interpretato legittimamente il ruolo di arbitro dei con fl itti tra princìpi costituzionali, individuando le regole necessarie per mediare tra le diverse esigenze statuite dall'ordinamento: da un lato, quella del necessario concorso alle spese pubbliche - e, quindi, della equa e corretta determinazione del carico impositivo - ed all'accertamento degli eventuali illeciti, e dall'altro, quella della salvaguardia del risparmio e della tutela della riservatezza. D'altronde, si argomenta come le particolari autorizzazioni nonché i rigorosi vincoli dettati dalla normativa vigente a difesa di un uso riservato dei dati bancari non sarebbero giusti fi cati, considerando le problematiche operative e le lungaggini che tali cautele comportano, se non in base ad esigenze superiori: queste ultime sono ricondotte alla tutela della riservatezza, ex artt. e 14 della Costituzione ed alla tutela del risparmio, ex art. 47 della Carta costituzionale. Con riferimento a quanto di più stretto interesse ai fi ni dell'argomento in trattazione, risulta evidente come la L. 413/1991 ha avuto come ratio proprio quella di superare la logica del "segreto" che aveva vincolato, di fatto, l'attività degli organi ispettivi e realizzare un sistema fondato sulla chiarezza e sulla trasparenza dei fl ussi fi nanziari in grado di inibire agli evasori fi scali ed alla criminalità economica il facile ricorso a sin troppo comodi e discreti schermi. La nuova disciplina, riconoscendo prevalenti le esigenze di conoscenza delle e ff ettive posizioni fi nanziarie dei soggetti sottoposti a controllo costituisce, quindi, una decisa inversione di tendenza nei rapporti tra Fisco e contribuente ma proprio a tale scopo la stessa ha, opportunamente, previsto anche un complesso di precise e de fi nite regole fi nalizzate a garantire la correttezza e la limpidezza dei comportamenti nei confronti non soltanto delle aziende e degli istituti di credito ma, soprattutto, dello stesso contribuente interessato dall'esecuzione degli accertamenti bancari.

5.L'autorizzazione alla richiesta della copia dei conti ed i

soggetti passivi dell'indagine bancaria

Prima di a ff rontare il tema della tutela del contribuente "coinvolto" nell'esecuzione di una indagine bancaria, giova brevemente so ff ermarci sull'autorizzazione alla richiesta della copia dei conti e chiarire, nel contempo, quali siano i soggetti passivi degli accertamenti di tale tipo e ff ettuati dagli organi del Fisco. L'avvio di un'indagine bancaria - secondo quanto previsto dall'art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 633/1972 e dall'art. 32, primo comma n. 7 del D.P.R. 600/1973, - è caratterizzato dalla trasmissione di una apposita richiesta, da parte dell'organo ispettivo procedente, all'autorità competente al rilascio della preventiva autorizzazione: si tratta del Direttore Regionale delle Entrate, se a procedere è un u ffi cio fi nanziario, del Comandante di zona della Guardia di Finanza, se ad e ff ettuare gli accertamenti di cui trattasi è un reparto del Corpo ovvero il Direttore del Secit, nei casi in cui l'iniziativa sia assunta da ispettori del predetto organo. È evidente come, posto che all'autorizzazione è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione fi nanziaria (C.M. n.116/E del 10 maggio 1996) natura di atto "prevalentemente discrezionale", sia necessario che l'istanza, fi nalizzata ad ottenerne il rilascio, debba essere adeguatamente motivata in merito alle e ff ettive ragioni ed alle reali circostanze di fatto che inducono ad intraprendere la speci fi ca indagine bancaria, permettendo al soggetto investito del vaglio della richiesta di esercitarne il sindacato, sia di legittimità che di merito, e di esprimere un adeguato apprezzamento, anche in relazione alla prevedibile pro fi cuità ai fi ni degli esiti del controllo. L'autorizzazione, a sua volta, assolve al duplice ruolo di atto legittimante l'esecuzione degli accertamenti bancari e di atto di controllo della conseguente corretta utilizzazione: il predetto documento autorizzativo rappresenta, quindi, non già un mero atto dovuto ma, come detto, un atto di natura discrezionale, che può essere non concesso in tutti i casi in cui sia rilevata l'assenza delle condizioni motivanti il ricorso allo speci fi co strumento istruttorio. Nella richiesta di autorizzazione, è necessario, altresì, indicare gli estremi identi fi cativi del soggetto passivo dell'indagine (di cui si dirà più avanti), il periodo temporale cui gli accertamenti si riferiscono, gli istituti di credito e gli u ffi ci dell'Amministrazione postale cui si intende rivolgere la richiesta, indicando i motivi che giusti fi cano l'estensione degli accertamenti in parola all'intero territorio nazionale. Venendo ora alla individuazione dei soggetti passivi degli accertamenti dell'indagine bancaria, si ritiene opportuno ricordare come, anteriormente all'entrata in vigore della L. 413/1991, la platea dei contribuenti che poteva essere interessata da una indagine bancaria risultava assai ristretta e circoscritta, stante le tassative condizioni poste dagli ormai abrogati artt. 35 del D.P.R. 600/1973 e 51-bis del D.P.R. 633/1972, i quali limitavano il ricorso a tale tipologia di controllo a quei casi che evidenziavano la sussistenza di precisi

633/1972, come risultanti a seguito delle modi fi che introdotte dall'art.18 della citata L. 413/1991, norme che attribuiscono alla Guardia di Finanza ed agli U ffi ci fi nanziari il potere di richiedere alle banche, previa autorizzazione rispettivamente del Comandante di zona e del Direttore Regionale delle Entrate, copia dei conti intrattenuti dal cliente-contribuente. L'orientamento secondo il quale i vizi della procedura di ottenimento dei dati acquisiti presso le banche determina la inutilizzabilità dei relativi elementi nell'accertamento tributario deriva dal rispetto dei principi di legalità e di correttezza nell'agire della Pubblica Amministrazione, secondo i quali nessuna prova assunta in violazione delle norme di legge può essere utilizzata. Argomentando in tal senso, si è giunti ad a ff ermare come la tutela del principio di legalità coordinata con la salvaguardia, costituzionalmente riconosciuta, del risparmio e della riservatezza, possa spingersi, in questa circostanza, sino a porre in secondo piano il principio, anch'esso di rango costituzionale, di capacità contributiva che si mira ad assicurare e perseguire attraverso la corretta con fi gurazione della posizione reddituale del soggetto veri fi cato e l'individuazione delle maggiori imposte dovute, legittimando l'annullabilità del conseguente avviso di accertamento per violazione delle disposizioni regolanti la procedura dettata in materia. Si deve, tuttavia, evidenziare come, in dottrina, non vi sia concordanza di vedute in merito al fatto che la tutela degli interessi riconosciuti in capo al contribuente, e diversi rispetto a quello correlato all'esigenza di assicurare una giusta determinazione del carico impositivo, possa travolgere l'accertamento fondato su dati bancari raccolti attraverso procedure illegittime. Deve, infatti, registrarsi un secondo orientamento il quale colloca la tutela dei suddetti interessi al di fuori della vicenda tributaria, ritenendosi, nel caso di specie, che la stessa non possa intaccare l'accertamento tributario anche se fondato su prove illecitamente acquisite, fatta eccezione per i casi in cui il vizio non vada ad in fi ciare il merito dello stesso accertamento. Viene ad ogni modo rilevato come, pur ipotizzando la condivisione del primo indirizzo, l'annullabilità dell'atto fi nale dell'accertamento costituisca soltanto una forma di tutela di ff erita, non in grado di rimediare alla violazione delle prerogative della persona, da intendersi nella sua duplice posizione di soggetto passivo di imposta e di cittadino assistito costituzionalmente. Da quanto sopra evidenziato deriverebbe la necessità di prevedere una tutela immediata contro gli atti viziati posti in essere durante la fase di acquisizione dei dati bancari. La suddetta esigenza deve, tuttavia, confrontarsi con la quali fi cazione della attività di accertamento intesa come procedimento di tipo amministrativo a carattere provvedimentale, fi nalizzata, cioè, all'emanazione di un atto, l'avviso di accertamento, in grado di incidere unilateralmente nella sfera del destinatario. Non può, peraltro, non rilevarsi come tale atto possa, in realtà, non venire mai in essere, circostanza questa che ra ff orza le riserve già espresse in merito all'e ffi cacia della sola tutela di ff erita, fondata esclusivamente sulla impugnazione degli avvisi di accertamento.

Si a ff erma, inoltre, che tutti gli atti della procedura di accertamento, compresi quelli relativi all'ottenimento dei dati e delle informazioni bancarie, hanno natura prodromica e non provvedimentale e sono esclusi dalla possibilità di essere impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie. È stata, più logicamente, anche ipotizzata la competenza del giudice amministrativo al fi ne di garantire una tutela immediata degli interessi eventualmente lesi, diversi da quelli di natura tributaria, ravvisando la presenza di una compressione di interessi legittimi del cittadino-contribuente e, pertanto, impugnabili, anche per motivi di trasparenza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente. A tal proposito - e come si avrà modo di approfondire nel prossimo paragrafo - si deve, tuttavia, evidenziare la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato questa tesi, argomentando nel senso della non autonoma rilevanza degli atti relativi alle indagini bancarie svolte ai fi ni fi scali, che possono così essere impugnati soltanto a seguito dell'emanazione dell'atto conclusivo dell'accertamento.

7.L'interesse del contribuente all’utilizzazione riservata e

corretta dei dati bancari

Le disposizioni dettate in materia di indagini bancarie prevedono speci fi che norme volte ad assicurare il rispetto della riservatezza delle notizie e dei dati bancari nella fase della loro utilizzazione e, quindi, in un momento successivo a quello della relativa, legittima acquisizione. Si fa riferimento alla disciplina prevista dall'art. 18, commi 4 e 5, della L. 413/1991, laddove si stabilisce che i soggetti che rilasciano le prescritte autorizzazioni per l'esecuzione dei controlli bancari "devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fi ni dell'accertamento dell'Iva o delle imposte sui redditi", prevedendo sanzioni per "chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a pro fi tto altrui o ad altrui danno". Ci troviamo, quindi, di fronte a norme che prevedono precisi obblighi e relative sanzioni in aggiunta a quanto già stabilito con riferimento al generale dovere dell'Amministrazione fi nanziaria al rispetto del segreto d'u ffi cio, sancito dagli artt. 68 del D.P.R. 600/1973 e 66 del D.P.R. 633/1972, relativo alle informazioni ovvero ai dati di cui la stessa venga a conoscenza nell'assolvimento delle proprie attribuzioni e nell'esercizio dei poteri ispettivi conferiti. Si tratta, indubbiamente, di una consistente misura di ra ff orzamento della tutela della riservatezza sulle notizie acquisite legittimamente da parte degli organi ispettivi, resa ancor più cogente dalla previsione di provvedimenti

riferimento soltanto agli u ffi ci fi nanziari, sussiste un preliminare obbligo di riservatezza anche nei confronti delle banche per quanto riguarda le modalità di trasmissione agli u ffi ci stessi di tali dati. A tal fi ne, si precisa che il responsabile della banca interessata, una volta predisposta la copia dei conti concernenti il contribuente, dovrà usare la massima cautela per evitare che della suddetta documentazione possano prenderne visione soggetti non autorizzati, provvedendo a trasmettere, in plico chiuso, i dati raccolti, indirizzandoli in forma riservata al titolare dell'u ffi cio richiedente". È solo il caso di evidenziare, da ultimo, come peraltro già accennato, che il quinto comma dell'art. 18 della legge in esame ha introdotto una fi gura di illecito amministrativo per punire, con la sanzione amministrativa da 1.000. (€ 516,46) a 10.000.000 di lire (€ 5.164,57), chiunque riveli, senza giusta causa, dati o notizie acquisiti a seguito delle indagini bancarie eseguite, ovvero li impieghi a pro fi tto proprio o ad altrui danno, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'u ffi cio). Con riferimento ai soggetti attivi dell'illecito amministrativo in argomento, appare evidente come la previsione legislativa si rivolga sia agli appartenenti all'Amministrazione fi nanziaria sia ai dipendenti delle aziende di credito o degli u ffi ci postali con riferimento, però, soltanto all'ipotesi di indebita rivelazione o utilizzazione di notizie ed informazioni oggetto di comunicazione alla stessa Amministrazione fi nanziaria, in base alla esaminata procedura di deroga al segreto bancario.

8. L'estensione ai terzi dell'indagine bancaria e la loro tutela

Come noto, gli ormai abrogati artt. 35 del D.P.R. 600/1973 e 51-bis del D.P.R. 633/1972 prevedevano, in modo espresso, la possibilità di estendere gli accertamenti bancari "ai conti intestati al coniuge non legalmente ed e ff ettivamente separato ed ai minori conviventi" ovvero, nella ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società esercente attività commerciale o agricola, "ai conti dei soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi d'imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate". La previsione del Legislatore mirava chiaramente a perseguire, attraverso lo strumento delle indagini bancarie, quei casi di interposizione personale che, mancando una speci fi ca previsione normativa, non si sarebbe potuto contrastare, stante la loro estraneità rispetto ai presupposti che autorizzavano le deroghe al segreto vantato dal sistema bancario. Attualmente, venuti meno i presupposti legittimanti gli accertamenti in banca, questi ultimi potranno indirizzarsi nei confronti di tutti i soggetti passivi di imposta, permettendo l'estensione a terzi di un'indagine bancaria originariamente rivolta ad uno speci fi co soggetto, a condizione che siano, comunque, rispettate le garanzie previste dalla legge sotto l'aspetto autorizzativo.

Qualora, tuttavia, il soggetto terzo non possa quali fi carsi come "contribuente", si ritiene che l'indagine bancaria possa estendersi a quest'ultimo nei casi in cui sussistano sospetti fondati di interposizione personale. In tal senso, si pone l'orientamento secondo il quale, in presenza di signi fi cativi collegamenti con il soggetto controllato, anche il terzo, ancorché non quali fi cabile quale contribuente palese, può essere sottoposto, ricorrendone gli altri presupposti di utilità ed opportunità, ad accertamenti della specie. Ove, invece, il terzo risulti identi fi cabile come "contribuente", gli accertamenti bancari possono essere allo stesso estesi, almeno nella fase iniziale della richiesta, alle banche della copia dei conti, come si trattasse di una indagine del tutto indipendente, da motivare sulla base di giusti fi cazioni di connessione soggettiva riscontrata con altra indagine bancaria. Relativamente, in fi ne, alla imputabilità delle emergenze bancarie, l'u ffi cio avrà il delicato compito di stabilire, a seguito dell'esame e del riscontro della documentazione pervenuta dalle banche interessate, se ricondurre le predette risultanze in capo al titolare giuridico ed apparente dei conti (l'intestatario) ovvero ad altri soggetti, ricorrendo la sussistenza di elementi tali da provarne la di ff erente titolarità di fatto. Resta, per ultimo, da accennare al problema della tutela dei soggetti terzi nella fase di acquisizione dei rapporti bancari relativi al contribuente, nei quali essi risultino avere un ruolo di cointeressati. A tal proposito, sarà utile richiamare il contenuto della Circolare del Ministero delle Finanze n. 116/E del 10 maggio 1996; in essa viene precisato che "la richiesta della copia dei conti e la relativa speci fi cazione dei rapporti inerenti o connessi deve riferirsi unicamente alle informazioni relative al contribuente speci fi camente indicato nella richiesta, dovendosi pertanto escludere che la banca possa essere chiamata, in una prima fase, a fornire dati o informazioni su altri soggetti, qualunque sia la relazione da questi intrattenuta con il contribuente sottoposto ad accertamento". Diversamente, si prevede nel caso in cui l'organo ispettivo ritenga di procedere all'acquisizione di più approfonditi elementi; in tal caso, infatti, come si ha modo di rilevare dalla predetta circolare "i dati relativi al terzo non ricevono particolare tutela in occasione della richiesta mediante questionario di ulteriori dati, notizie e documenti di carattere speci fi co relativi ai conti, ovvero in occasione di eventuali accessi eseguiti presso la banca". Analogamente, ricorrendo l'ipotesi di conti cointestati, lo stesso Ministero delle Finanze, uniformandosi all'orientamento espresso dal Ministero del Tesoro, precisa, nella circolare sopra richiamata, che nella fase di trasmissione all'organo ispettivo richiedente della copia dei conti da parte della banca, questa deve astenersi dal comunicare il nominativo dei soggetti risultanti cointestatari dei conti intrattenuti dal contribuente. Caratterizzato da maggiore complessità si pone, invece, il problema relativo alla segnalazione di conti formalmente intestati a terzi, ma dei quali il contribuente sia in grado di disporne in base ad idonea delega rilasciata dal

Indice:

  1. Indagini bancarie: disciplina giuridica pag. 1
  2. Il segreto bancario in Italia pag. 2
  3. Deroghe fi scali pag. 4 4 .L'intervento della Corte Cost. e la tutela della riservatezza pag. 6 5.L'autorizzazione alla richiesta della copia dei conti ed i soggetti passivi dell'indagine bancaria pag. 8
  4. La tutela del contribuente nel corso degli accertamenti bancari pag. 10
  5. L’interesse del contribuente all’autorizzazione riservata e correta pag. 12
  6. L’estensione ai terzi dell’indagine bancaria e la loro tutela pag. 15 . Indice pag. 18 . Bibliogra fi a Pag. 19

Bibliogra fi a:

  1. Lineamenti di Diritto Tributario Giu ff rè Editore Milano
  2. Codice Tributario Marino 2007
  3. www.il commercialista telematico.it