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L'informatica Giuridica: Storia, Ambiti e Diritti Fondamentali, Appunti di Informatica Giuridica

appunti presi a lezione di informatica giuridica (con cenni a reati informatici) e annessi seminari

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 05/02/2020

m.giiuliia
m.giiuliia 🇮🇹

4.3

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INFORMATICA GIURIDICA
18/09/2019
Frequentanti (rinviare l’acquisto)
- Manuale :
a. Giovanni Sartor “L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione – corso di
informatica giuridica”, Giappichelli, 2016
- Parte speciale , una tra:
1. Giovanni Pellerino e Serena Castrignanò “Evoluzione dell’idea di privacy alla luce della
nuova disciplina europea”, Pensa Multimedia, 2018
2. Francesco Buffa “Informatica ed internet nella giurisprudenza”, Key, 2018
Il dibattitto sull’oggetto della disciplina da parte degli studiosi non ha ancora portato a una definizione
univoca; quello che è certo è che già il nomen “informatica giuridica” dovrebbe darci alcune indicazioni
perché si tratta di due distinte discipline apparentemente molti distanti tra loro. Informatica e diritto sono
discipline distanti perché la prima appartiene alle cosiddette “scienze esatte”, il diritto invece rientra tra le
“scienze umane”, non è una “scienza esatta”.
Che cos’è l’informatica? Volendo dare una definizione riassuntiva possiamo dire che l’informatica è la
scienza del trattamento automatico dell’informazione. Il diritto, la scienza giuridica, invece è quella
disciplina che si occupa della regolamentazione dei rapporti tra gli individui all’interno di una società (diritto
privato) e dei rapporti tra questi individui ed una entità sovraordinata (diritto pubblico).
Queste due scienze così diverse tra loro vanno a costituire non tanto una disciplina autonoma, quanto una
inter-disciplina che nasce appunto dall’unione tra una scienza esatta e una scienza umana. L’informatica
giuridica cerca di coniugare due ambiti scientifici molto distanti tra loro.
ORIGINI DELL’INFORMATICA GIURIDICA
-Utilizzo scienze esatte all’interno del diritto prima dell’avvento dell’informatica
Non possiamo parlare di informatica giuridica prima che siano introdotti i computer, gli elaboratori
elettronici, quindi non prima della metà del XX secolo; però della possibilità di utilizzare le scienze esatte in
ambito giuridico erano consapevoli già i Romani (utilizzo che gli Stoici facevano della logica, che è una
scienza esatta, in ambito giuridico). Tuttavia, sarà soltanto molto più avanti, a partire da Galileo, che i
metodi scientifici verranno largamente utilizzati in ambito giuridico. Pensiamo agli studi portati avanti a
cavallo tra 600 e 700 da parte di Leibniz, era un filosofo ed anche un matematico, aveva una formazione
poliedrica e nei suoi studi si occupò largamente anche di diritto. Al tempo di Leibniz il problema principale
che attanagliava il diritto, l’ambito giuridico, era quello della certezza del diritto; era un’epoca in cui
prevaleva quello che conosciamo come “particolarismo giuridico”. Il problema di Leibniz era quello di
contribuire a fornire certezza al diritto, e quale miglior modo di quello di cercare di applicare scienze esatte
al diritto? Leibniz quindi sostenne che il diritto si dovrebbe costruire come un sistema di proposizioni che
connettono tra loro soggetti giuridici a predicati giuridici; da queste prime proposizioni che vengono
costruite, attraverso un metodo logico, dovrebbe farsi derivare altre proposizioni. Tutte proposizioni vere
incluse all’interno di questo sistema. L’obiettivo di Leibniz in questo modo era quello di far sì che una
conclusione di carattere giuridico potesse avere la stessa certezza di una conclusione di carattere
matematico, come un’espressione matematica ha una sua conclusione certa così doveva essere, secondo
Leibniz, la conclusione di una espressione giuridica.
Giurisprudenza dei concetti che si sviluppò a partire dalla Germania nel secolo IX, tra gli esponenti vi era in
particolare Puchta. Gli esponenti immaginavano di costruire il diritto come una piramide concettuale
all’interno della quale nella parte più alta vi sono i concetti giuridici di carattere più astrato e man mano a
scendere quelli più vicini alla materia giuridica, quindi al diritto in concreto. I concetti di carattere più
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INFORMATICA GIURIDICA

Frequentanti (rinviare l’acquisto)

  • Manuale: a. Giovanni Sartor “L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione – corso di informatica giuridica”, Giappichelli, 2016
  • Parte speciale, una tra:
    1. Giovanni Pellerino e Serena Castrignanò “Evoluzione dell’idea di privacy alla luce della nuova disciplina europea”, Pensa Multimedia, 2018
    2. Francesco Buffa “Informatica ed internet nella giurisprudenza”, Key, 2018 Il dibattitto sull’oggetto della disciplina da parte degli studiosi non ha ancora portato a una definizione univoca; quello che è certo è che già il nomen “informatica giuridica” dovrebbe darci alcune indicazioni perché si tratta di due distinte discipline apparentemente molti distanti tra loro. Informatica e diritto sono discipline distanti perché la prima appartiene alle cosiddette “scienze esatte”, il diritto invece rientra tra le “scienze umane”, non è una “scienza esatta”. Che cos’è l’informatica? Volendo dare una definizione riassuntiva possiamo dire che l’informatica è la scienza del trattamento automatico dell’informazione. Il diritto, la scienza giuridica, invece è quella disciplina che si occupa della regolamentazione dei rapporti tra gli individui all’interno di una società (diritto privato) e dei rapporti tra questi individui ed una entità sovraordinata (diritto pubblico). Queste due scienze così diverse tra loro vanno a costituire non tanto una disciplina autonoma, quanto una inter-disciplina che nasce appunto dall’unione tra una scienza esatta e una scienza umana. L’informatica giuridica cerca di coniugare due ambiti scientifici molto distanti tra loro. ORIGINI DELL’INFORMATICA GIURIDICA -Utilizzo scienze esatte all’interno del diritto prima dell’avvento dell’informatica Non possiamo parlare di informatica giuridica prima che siano introdotti i computer, gli elaboratori elettronici, quindi non prima della metà del XX secolo; però della possibilità di utilizzare le scienze esatte in ambito giuridico erano consapevoli già i Romani (utilizzo che gli Stoici facevano della logica, che è una scienza esatta, in ambito giuridico). Tuttavia, sarà soltanto molto più avanti, a partire da Galileo, che i metodi scientifici verranno largamente utilizzati in ambito giuridico. Pensiamo agli studi portati avanti a cavallo tra 600 e 700 da parte di Leibniz, era un filosofo ed anche un matematico, aveva una formazione poliedrica e nei suoi studi si occupò largamente anche di diritto. Al tempo di Leibniz il problema principale che attanagliava il diritto, l’ambito giuridico, era quello della certezza del diritto; era un’epoca in cui prevaleva quello che conosciamo come “particolarismo giuridico”. Il problema di Leibniz era quello di contribuire a fornire certezza al diritto, e quale miglior modo di quello di cercare di applicare scienze esatte al diritto? Leibniz quindi sostenne che il diritto si dovrebbe costruire come un sistema di proposizioni che connettono tra loro soggetti giuridici a predicati giuridici; da queste prime proposizioni che vengono costruite, attraverso un metodo logico, dovrebbe farsi derivare altre proposizioni. Tutte proposizioni vere incluse all’interno di questo sistema. L’obiettivo di Leibniz in questo modo era quello di far sì che una conclusione di carattere giuridico potesse avere la stessa certezza di una conclusione di carattere matematico, come un’espressione matematica ha una sua conclusione certa così doveva essere, secondo Leibniz, la conclusione di una espressione giuridica. Giurisprudenza dei concetti che si sviluppò a partire dalla Germania nel secolo IX, tra gli esponenti vi era in particolare Puchta. Gli esponenti immaginavano di costruire il diritto come una piramide concettuale all’interno della quale nella parte più alta vi sono i concetti giuridici di carattere più astrato e man mano a scendere quelli più vicini alla materia giuridica, quindi al diritto in concreto. I concetti di carattere più

elevato generano quelli via via di carattere più materiale, questo avviene attraverso procedimenti di natura logica, in questo caso una logica deduttiva (si deducono concetti da concetti). Nella prima parte del 900, quando uno dei più grandi teorici del diritto, Kelsen, elabora la sua Dottrina pura del diritto all’interno della quale descrive l’ordinamento giuridico attraverso una costruzione a gradi: le norme di grado più elevato generano le norme di carattere meno elevato, le norme di grado inferiore; al vertice lui presuppone l’esistenza della norma fondamentale (Grundnorm). -Avvento macchine elettroniche (pc) XX secolo, avvento dei computer che conferisce nuovo vigore alle tendenze logico formali nell’ambito del diritto. Il calcolatore elettronico è una macchina in grado di elaborare, di processare, di eseguire algoritmi: una serie di istruzioni attraverso cui diventa possibile risolvere specifici problemi. Gli algoritmi utilizzano un linguaggio comprensibile dalla macchina elettronica. Le macchine elettroniche utilizzano un linguaggio binario; invece il diritto utilizza un linguaggio umano. I problemi più grossi sorgono nel momento in cui bisogna tradurre il diritto i un linguaggio comprensibile per la machina. Nel 1946 un giurista manager americano che si chiamava Lee Loevinger che per la prima volta propose di utilizzare i vantaggi offerti dalle machine elettroniche per studiare e risolvere problemi di natura giuridica. Siamo ancora nel 1946, non esiste il PC, le macchine sono ancora nella disponibilità di poche istituzioni e privati, negli Stati Uniti. Quella che poi diventerà una vera e propria scienza all’inizio prese il nome di “Giurimetria”, con tale nome si indicava l’investigazione scientifica dei problemi legali. La pubblicazione principale di Lee Loevinger è del 1949 e l’articolo si intitolava “Giurimetrix”. Questa disciplina inizialmente non si occupava di tutti gli ambiti del diritto, ma si soffermava essenzialmente su tre aree principali del dominio giuridico:

  1. Archiviazione e reperimento elettronico di informazioni giuridiche: si fa riferimento alle banche dati che fino a quel momento potevano essere solo di tipo cartaceo
  2. Previsioni delle decisioni giuridiche: l’ambizione è quella di riuscire a prevedere una decisione di tipo giuridico, di un giudice, attraverso l’utilizzo delle macchine; questo era tanto più importante in un sistema di tipo anglosassone basato sul common law, sul precedente (in un sistema europeo basato sul civil law sarà più importante la banca dati di tipo normativo)
  3. Formalizzazione del diritto mediante l’utilizzo della logica simbolica: la prima cosa che bisogna fare è tradurre il linguaggio giuridico in un linguaggio comprensibile dalla macchina; per far questo a monte, prima che il linguaggio giuridico sia trasformato in un linguaggio binario, occorre che il linguaggio giuridico sia tradotto in un linguaggio che utilizzi la logica simbolica e poi per stadi si arriverà ad un linguaggio traducibile in quello binario. La terza area si doveva occupare d trasformare il linguaggio giuridico in un linguaggio più tecnico attraverso l’utilizzo della logica simbolica. Questo accadeva negli anni 40 negli Stati Uniti, solo qui si utilizzano i primi computer. Anni 50 e 60 negli Stati Uniti: negli Stati uniti si afferma un filone di studi che va sotto il nome di “realismo giuridico”: secondo questa corrente di pensiero la scienza giuridica si doveva occupare esclusivamente dello studio del comportamento giudiziale, cioè di come i giudici decidono all’interno dei tribunali, all’interno delle corti, perché per questi teorici l’unico vero diritto è quello vissuto, quello effettivamente applicato all’interno delle corti, dei tribunali. Anche nell’ambito dell’informatica giuridica si approfondiscono quegli studi di carattere behavioristico previsionale (riguarda e previsioni del comportamento giudiziale). L’informatica giuridica vuole supportare più in generale quel filone scientifico che va sotto il nome di realismo giuridico. Negli anni 60 del secolo scorso le macchine elettroniche iniziano a diffondersi anche in Europa e quindi parallelamente anche da noi comincia a crearsi un humus culturale relativo alla possibilità di utilizzare i calcolatori nell’area giuridica ovviamente con quelle che sono le peculiarità del diritto europeo continentale, sistema giuridico basato sulla legge scritta, sistema di civil law.
  1. informatica giuridica documentaria o informativa che si occupa della informatizzazione della documentazione giuridica (banche dati, archivi elettronici);
  2. informatica giuridica cognitiva che si occupa della informatizzazione dei sistemi e dei processi cognitivi in ambito giuridico (sistemi cognitivi);
  3. informatica giuridica gestionale che si occupa della informatizzazione dell’ufficio legale;
  4. informatica giuridica redazionale che si occupa della informatizzazione della stesura di testi giuridici;
  5. informatica giuridica didattica che si occupa della informatizzazione della didattica giuridica (di come l’informatica può supportare un docente in aula che deve spiegare diritto o anche attraverso processi di learning un docente può spiegare diritto a distanza). INFORMATICA GIURIDICA DOCUMENTARIA O INFORMATIVA -Banche dati giuridiche L’informatica giuridica documentaria o informativa consiste nella progettazione e nell’utilizzo di sistemi informativi (banche dati) che siano in grado di permettere: a. di immagazzinare b. di reperire c. di fornire informazioni di carattere giuridico. In definitiva i sistemi informativi non sono altro che degli archivi elettronici di documenti che facilitano il recupero delle informazioni. Queste informazioni nelle banche dati/archivi elettronici sono contenute all’interno di documenti. Che cos’è un documento? Un documento è qualsiasi oggetto o supporto che contenga dati. Che cos’è un archivio? Un archivio è un insieme di documenti. Non basta dire soltanto ciò, bisogna aggiungere un quid pluris: è una raccolta di documenti ordinati al suo interno secondo un determinato criterio logico (ad esempio criterio cronologico). -Caratteri dei sistemi informativi Tutti i sistemi informativi sono dotati di 6 caratteri fondamentali: i. isomorfismo : viene dal greco e significa letteralmente “forma uguale”, può essere definito come quella proprietà dei sistemi informativi che corrisponde al fatto che i dati forniti dalla macchina in risposta alle richieste dell’utente (output) sono uguali/identici a quelli inseriti nella macchina medesima da parte del programmatore (input). È il carattere più importante che caratterizza e differenzia questi sistemi dai sistemi cognitivi, caratterizzati invece dell’eteromorfismo perché l’output non è più uguale all’input. I sistemi cognitivi hanno l’ambizione di fornire conoscenze ulteriori rispetto alle informazioni inserite dal programmatore. La machina, nei sistemi informativi, funziona semplicemente da tramite e quindi non crea ulteriori informazioni. ii. corrispondenza morfologica tra dati ricercati (dall’utente) e dati registrati (dal programmatore) : i sistemi informativi, che riconoscono le informazioni sulla base della loro apparenza esterna, forniscono all’utente quei dati/quelle informazioni che sono conformi dal punto di vista esteriore a quelli richiesti; non riconoscono i significati delle parole per questo si parla di semplice apparenza esterna. Restituiscono, dunque, le informazioni che solo dal punto di vista meramente formale corrispondono a quelle richieste. iii. indicizzazione : le informazioni presenti nel sistema sono rappresentate e organizzate attorno a determinati elementi che chiamiamo “indici”. Gli indici sono le chiavi di ricerca che rendono possibile il reperimento delle informazioni all’interno della banca dati. Questa indicizzazione può essere:
  • parziale : riguarda solo una parte dei contenuti dei documenti che sono presenti all’interno dell’archivio;
  • totale : riguarda all’intero contenuto dei documenti che sono presenti all’interno dell’archivio. iv. combinabilità dei dati di ricerca : possibilità di effettuare all’interno della banca dati delle ricerche composte, non soltanto delle ricerche semplici; ricercare contemporaneamente con la medesima operazione non una bensì più informazioni presenti nell’archivio. È possibile combinare più termini di ricerca attraverso gli operatori logici, i più importanti sono “and, or, not”. v. flessibilità dei dati di ricerca : possibilità che nelle banche dati elettroniche le informazioni possano essere ricercate non soltanto in forma integrale ma anche parziale o tronca. vi. flessibilità dei documenti di ricerca : possibilità di ricercare le informazioni non in tutto il documento ma soltanto in una sezione del documento, cioè in una sua parte. La ricerca può essere effettuata in diverse parti del documento e questo consente di effettuare una ricerca più mirata. 20/09/ I primi sistemi che si sono affermati sono i sistemi informativi adialogici (non dialoganti). Questi sistemi avevano tutti i sei caratteri, furono realizzati nel periodo della cosiddetta informatica classica basata sul modello calcolatore terminale. I calcolatori erano collegati attraverso linee dedicate o linee telefoniche ai terminali in remoto, le operazioni eseguibili non erano dialogiche, si operava per istruzioni e risposte. Amichevolezza: facilità di dialogo con lo strumento elettronico. Prima esistevano solo i linguaggi che le macchine potevano comprendere ed erano costituiti da delle stringhe con dei simboli, quindi per chiedere informazioni alla macchina dovevo darle delle precise istruzioni nel suo stesso linguaggio. Le prime banche date si diffondono negli Stati Uniti intorno agli anni 60 ma sono utilizzate solo da pochi eletti. Nonostante gli ostacoli, i primi esperimenti che si fecero negli Stati Uniti negli anni 60 ebbero un grande successo perché subito si compresero quelli che erano i vantaggi che provenivano dall’utilizzo di questa banche dati elettroniche. I vantaggi importanti che si potevano avere:
  1. economia di spazio: vi era un solo computer grande che consentiva a tanti utenti di collegarsi;
  2. estrema rapidità nella ricerca;
  3. possibilità di ottenere le informazioni da località remote: si rivela un vantaggio se si effettua un paragone, pensiamo al normale avvocato di provincia che non aveva le possibilità economiche di dotarsi di una biblioteca che doveva spostarsi fisicamente; in questo modo aveva la possibilità di collegarsi in remoto e avere nel suo studio le informazioni di cui necessitava;
  4. possibilità di effettuare ricerche il più mirate possibili: innalzare moltissimo il livello di efficacia della ricerca, valeva sia per chi aveva la possibilità di avere una ricca biblioteca sia per chi aveva una biblioteca discreta. Il vantaggio riguarda l’efficacia. Specie in un’epoca che già nella seconda metà del 900 vedeva una forte inflazione di norme, sentenze, dottrine, laddove nessuno riesce a dominare tutto l’ambito giuridico, la possibilità di utilizzare questi strumenti di ricerca agevola enormemente il lavoro del giurista. Le cose cambiano a partire dagli anni 70 del secolo scorso, quando iniziano ad essere realizzati i primi sistemi dialogici che si caratterizzavano per un alto grado di non amichevolezza (difficoltà di linguaggio). Anche se ancora le richieste dovevano essere formulate alla macchina in maniera analitica e le istruzioni dovevano essere fornite alla macchina nel linguaggio da essa comprensibile, la possibilità di instaurare un dialogo è un grosso passo in avanti. In Italia, nel 1973, nasce la prima e quella che poi sarà la più importate banca dati giuridica del nostro paese che si chiama ITALGIURE. Questa nasce nel momento in cui si realizzano i sistemi dialogici. Successivamente vi furono i sistemi informativi ipertestuali, la loro caratteristica era quella di far ragionare la macchina secondo principi di associazione concettuale: alla indicizzazione si aggiunge la ricerca ipertestuale che è una ricerca per associazione concettuale.

-Argomentazione giuridica Nella costruzione di un discorso giuridico si possono distinguere 5 momenti fondamentali della retorica, che si può definire come “arte del dire”. Riprendendo e ampliando le teorie di un classico che è ancora molto attuale, Aristotele, possiamo distinguere 5 fasi nella predisposizione di un’orazione; queste 5 fasi sono:

  1. inventio: a cui si riferisce la Topica giuridica, riguarda l’arte di rinvenire i luoghi argomentativi, cioè le argomentazioni che saranno poste alla base dell’orazione, cioè del discorso giuridico. Ricercare idee che siano, in ambito giuridico, vere o almeno verosimili, cioè che siano convincenti. Quasi mai la verità del mondo reale corrisponde alla verità del mondo processuale. La scelta dei luoghi argomentativi è fondamentale. Una volta che il giurista avrà selezionato le argomentazioni su cui intende soffermarsi nel discorso giuridico si passa alla seconda fase.
  2. dispositio: si può tradurre come “disposizione”. I luoghi argomentativi devono essere ordinati, dovranno essere disposti secondo un determinato criterio, distribuiti efficacemente. L’ordine assume un’importanza fondamentale.
  3. elocutio: capacità dell’oratore, del giurista, di dare una opportuna forma linguistica al discorso, individuano le parole più adatte per esprimere i concetti che ha precedentemente individuato. La parola diventa elemento di espressione fondamentale; se non è in grado di comunicare all’interlocutore i luoghi argomentativi (pur essendo i più appropriati ed essendo stati ordinati nel miglior modo) questi non potranno essere sufficientemente efficaci. La parola che seduce, che conduce a sé l’interlocutore.
  4. memoria: l’oratore, il giurista, dovrà opportunamente memorizzare. Non è soltanto memoria del discorso che il giurista ha preparato, ma deve essere, nella dibattito davanti al giudice, anche memoria di quello che la parte avversa ha detto per poterlo controbattere.
  5. pronuntiatio: entra in gioco la capacità (si potrebbe dire anche arte perché ciascuna di queste fasi rappresenta un’arte diversa) di pronunciare il discorso giuridico nella maniera più accattivante, capacità di regolare il tono di voce, di sottolineare con opportuna gestualità i momenti essenziali del discorso. Si può definire anche “arte scenica” perché il retore in qualche modo deve essere anche un attore, deve avere la capacità di esprimere in maniera seducente il suo discorso. L’eccellenza si raggiunge quando tutte le cinque fasi sono impersonate/raggiungiamo la massima capacità impersonata in un unico soggetto, e questo è molto raro. Noi per la prima fase abbiamo un aiuto che proviene dalle banche dati. 25/09/ BIG DATA Tema società A partire dagli anni 90 del secolo scorso lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha avuto un impatto notevole all’interno della società influenzando il progresso sociale, il progresso economico e il progresso culturale. Oggi noi non riusciremmo ad immaginare una descrizione della società contemporanea senza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, conosciute come ICT (information and comunication tecnology). Dal punto di vista economico questi sviluppi hanno consentito di descrivere l’economia moderna come economia digitale; ci fa capire quanta importanza hanno le nuove tecnologie (new economy: economia digitale). Altri hanno preferito usare la dizione “economia dell’informazione” per sottolineare che l’età moderna è l’età dell’informazione. Si sta determinando una forma di nuovo capitalismo che si può definire capitalismo informazionale perché i modelli seguiti dalle imprese sono incentrati principalmente sull’utilizzo dell’innovazione tecnologica, sullo scambio di dati e informazioni.

I dati anche dal punto di vista giuridico sono beni intangibili, non sono beni materiali. Questo porterà ad una serie di problematiche, prima fra tutte quella della titolarità di questi beni proprio perché non sono fisici. Il controllo di queste informazioni diventa una nuova forma di potere economico ma anche di potere politico. Sempre più stiamo assistendo dal punto di vista economico in questa nuova forma di capitalismo al graduale spostamento dalla vendita di beni materiali prodotti dalle industrie manufatturiere alla vendita di servizi, di accesso ai servizi che sono collegati ai beni di cui detto sopra. A partire dal secondo decennio del 2000 e quindi il decennio che oggi stiamo vivendo l’economia dell’informazione ha raggiunto uno stadio ancora più evoluto proprio grazie all’introduzione e alla diffusione delle tecnologie dei big data. Oggi è possibile procedere alla datizzazione (trasformazione in dati) di tutta la realtà e il numero di dati che vengono prodotti ogni giorno nel mondo ha superato la dimensione dei milioni di miliardi di byte. I dati sono al centro della società (si parla di società o economia dell’informazione); se questo è vero il diritto non può ignorare questa nuova dimensione. Non esiste una definizione di big data unanimemente riconosciuta; con big data si indica una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o di conoscenza. Questi dati si sono enormemente moltiplicati nel numero, nella velocità con cui possono essere replicati e distribuiti, e nella varietà. Periodo dell’IOT (internet of things): le cose indipendentemente dall’intervento umano producono dati da sè. Se la quantità di dati disponibili può essere qualificata in miliardi di miliardi di dati, il problema è orientarsi all’interno della quantità infinita di dati ed estrarre valore e conoscenza da questi dati. Altrimenti il rischio è quello della confusione che porta paradossalmente alla minor conoscenza. L’importanza di algoritmi e di programmi che si occupino di analizzare la marea di dati e di estrarne conoscenza. L’enorme incremento dei dati anche a quella che si chiama Legge di Moore: molto conosciuta, molto semplicemente questa legge dimostra che ogni 18 mesi raddoppia la potenza dei calcolatori. Proprio la moltiplicazione della velocità si è accompagnata alla moltiplicazione della capacità di elaborare dati. Per trarre il massimo valori dai big data occorrono entrambe le componenti: 1.Accessibilità di questi dati: l’accessibilità a queste grandi masse di dati non è distribuita in maniera uniforme tra tutti i cittadini, l’accesso ai big data è limitato a pochi soggetti, generalmente in virtù del ruolo che questi rivestono nella generazione dei flussi di dati. I più grandi detentori di dati massivi sono le P.A., le grandi compagnie/imprese e al loro interno particolari tipologie di multinazionali/grandi imprese (tra le più note quelle che controllano social network). Internet providers: coloro che gestiscono i flussi di informazioni. Il dato grezzo non è in grado di offrire previsioni; se opportunamente interpretati possono essere fondamentali nella previsione di accadimenti futuri. 2.Conoscenza che si può trarre da questi dati: non è una capacità che si improvvisa, si costruiscono dei programmi che siano in grado di studiare questi dati, di analizzarli e di trarne valore (cioè la conoscenza). Di fronte all’overdose informativa occorre specificare, approfondire la capacità di orientarsi attraverso algoritmi, programmi, intelligenze artificiali. Paragrafi 1,2,4 articolo di Zeno-Zencovich

_1. Il concetto di proprietà è compatibile con un bene immateriale come il dato?

  1. Il diritto si è occupato della responsabilità per danni conseguenti alla elaborazione di algoritmi?_ Il concetto di proprietà non è compatibile con un bene immateriale come il dato perché il concetto di proprietà in generale mal si adatta ai beni immateriali. In alternativa al concetto di proprietà viene proposto il concetto di titolarità. Anche sotto il profilo della titolarità, però, troviamo delle difficoltà per alcune

Fino a che punto questo è consentito? Qui la questione non è tanto la privacy ma il tipo di elaborazioni che vengono fatte e le conseguenze che ne vengono tratte, sia positive che negative. Questo tema apre un punto delicato: qui abbiamo a che fare con una forma particolare di elaborazione del passato. Quando parliamo di algoritmi stiamo facendo riferimento ad un modo particolare di osservare la realtà e di ridurla in uno stato maneggevole, ridurla in dati in modo tale da confrontarli tra loro e vedere cosa ne viene fuori. L'invenzione di questo strumenti è stata tra le invenzioni più dirompenti della modernità, qualcosa di veramente importante, perché fece in modo che la società si rendesse conto che il passato che ricordava non era quello reale: cioè la società si rende conto che non era quella che pensava di essere; la realtà era diversa da quella che si pensava di vivere. Quando si riuscì a mettere insieme tutti i dati ci si rese conto che tutto quello che avevano davanti non aveva nulla a che fare con la realtà. Un altro modo di elaborare il passato è il diritto, qualcosa che è stato fissato e che vale per qualunque futura azione. Che tipo di passato è quello di propongono le elaborazioni di dati? La nostra memoria di basa su un continuo confronto tra quello che vogliamo fare e quello che immaginiamo di fare. Siamo dinanzi ad un continuo controllo di coerenza tra ciò che si ricorda e ciò che si vorrebbe fare in futuro. Gli algoritmi sono costruiti in modo totalmente sbilanciato rispetto al futuro. Questo è il motivo per cui ci si sta accorgendo che gran parte di questi dati hanno poco senso per gli osservatori. 03/10/ Tema a cavallo tra l’informatica giuridica e la sociologia del diritto. Tema che comporta in parti importanti non tanto a livello giuridico quanto a livello sociale. Avere la possibilità di detenere e di estrarre conoscenza da grandi masse di dati, da big data, rappresenta un vantaggio competitivo per chi ha questa possibilità rispetto a chi non la ha. Un movimento politico che riesce ad estrarre dai big data valutazioni sugli elettori avrà vantaggi rispetto a chi non ha la possibilità di farlo. Le nazioni riescono a trarre conoscenza da big data che altre nazioni non hanno, accumulano vantaggi competitivi. C’è una guerra in atto da parte degli Usa per cercare di contenere la diffusione del 5G cinese, perché si ha il timore che attraverso il controllo rete la Cina possa avere vantaggi competitivi. Il problema non è la singola azienda, ma essa collegata con il paese di appartenenza, che potrebbe sfruttare il tutto a suo vantaggio. Potere è anche determinazione di disuguaglianza, di divari tra coloro che hanno accesso a determinato informazioni rispetto a coloro che non hanno questa possibilità. Vi sono nuove forme di disuguaglianze che si stratificano sulle già esistenti forme di disuguaglianza. Il divario digitale Traduzione di una locuzione americana “Digital divided”. Indica una nuova forma di disuguaglianza che riguarda in generale l’accesso e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nella società contemporanea l’informazione sta assumendo una importanza sempre più rilevante. La stessa società si auto-descrive come società dell’informazione. Il secolo che stiamo vivendo è il secolo XXI° ed è il secolo delle reti e delle informazioni. l’idea che si possa realizzare una vera e propria rivoluzione digitale nasce a metà degli anni ’90 (1995) quando Windows inizia a distribuire Internet Explorer (possibilità data a tutti per scambiare, acquisire e pubblicare informazioni). Rappresenta senz’altro una evoluzione per la società aver moltiplicato le possibilità e le opportunità di comunicazione per tutti i privati cittadini. La Primavera araba non si sarebbe potuta realizzare se non ci fossero stati i social network. Le informazioni non possono viaggiare attraverso i media tradizionali, internet per questo rappresenta un mezzo per favorire la democrazia. Esiste il lato oscuro della luna, cioè un rovescio della luna: cosa succede a chi non ha accesso o ha un accesso limitato?

Accade che disuguaglianza/differenza all’interno della società anziché restringersi, si amplificano. Abbiamo il dovere in ambito accademico nel momento in cui affrontiamo queste problematiche di fare una fotografia di non buttare la polvere sotto al tappeto ma di renderci conto e di poter osservare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature. Quando nasce il concetto di divario digitale? La prima definizione probabilmente è del 1999, in un rapporto di un ente statunitense che è la National Telecomunication and information administration (amministrazione nazionale delle telecomunicazioni e dell’informazioni). Il digital divided venne definito come il divario tra coloro che hanno accesso alle nuove tecnologie e coloro che invece non lo hanno. Inizialmente veniva misurato soltanto tra chi aveva e chi non aveva accesso. Nel corso del tempo si è capito che il problema non è solo l’accesso alle nuove tecnologie, ma il problema è la capacità di utilizzo. A proposito del digital divided si fronteggiano due teorie:

  • Teoria cosiddetta della NORMALIZZAZIONE: il divario digitale sarebbe un fenomeno transitorio destinato ad essere riassorbito con il tempo; riguarda soprattutto l’accesso alla tecnologia e quindi facendo un’analisi empirica di quello che è avvenuto nel passato, la forbice/le differenze con il passare del tempo dovrebbe/ro restringersi per una serie di ragioni: con il passare del tempo la tecnologia costa di meno, etc. Oggi noi dovremmo assistere a una riduzione del divario.
  • Teoria della STRATIFICAZIONE: il divario digitale va ad aggiungersi e quindi a sedimentarsi su altre disuguaglianze che già esistono all’interno della società, e non può intendersi soltanto l’accesso a queste tecnologie ma deve intendersi anche come possibilità di trarre profitto da queste tecnologie. Accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione non può significare soltanto avere la disponibilità fisica e la possibilità di collegarsi a internet, ma significa avere gli strumenti per trarre migliore profitto dalla tecnologia che si ha a disposizione. La questione è molto più complessa vista da questo punto di vista e nel momento in cui viene analizzata seriamente è possibile comprendere i fattori che condizionano le diverse modalità di accesso. Queste disuguaglianze determinano vantaggi competitivi di alcune categorie di soggetti/di alcuni Stati rispetto ad altri. Sono stati individuati tre tipi di divario digitale:
  1. Divario globale : si riferisce alle disuguaglianze rilevabili tra singoli stati con riferimento alle capacità di accesso e di utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazioni e della comunicazione;
  2. Divario sociale : indica le disuguaglianze esistenti all’interno di un singolo paese, tra individui o categorie di individui;
  3. Divario democratico : misura invece la partecipazione alla vita politica e sociale in base all’utilizzo che si fa di queste nuove tecnologie. Sono stati elaborati alcuni indicatori per individuare i diversi gradi di capacità di accesso alla rete: a. mezzi tecnici a disposizione per accedere alla rete b. competenza o capacità digitale c. sostegno di reti sociali: far parte di reti sociali con un uso più contenuto d. autonomia d’uso: possibilità di accedere alla rete in maniera singola, non controllata da altri, senza dover condividere lo strumento e. varietà di uso: accedere alle nuove tecnologie e utilizzarle per una pluralità di usi. Indicatore che sta perdendo importanza perché coloro che accedono alla rete ormai lo fanno non solo per una cosa ma per una pluralità di usi. DIVARIO GLOBALE Quali fattori influenzano/determinano questo divario globale?

Divario sociale e globale si studiano in parallelo essendo la stessa cosa, uno a livello macro e l’altro a livello micro; il divario democratico è qualcosa di leggermente diverso. DIVARIO DEMOCRATICO Si fa riferimento a diversi fattori per spiegare cos’è. Possibilità di misurare quanto l’utilizzo di queste nuove tecnologie incida sul livello di democrazia di un Paese; significa anche studiare quanto il tipo di regime che governa un Paese possa influenzare le capacità di accesso e di utilizzo delle nuove tecnologie. Normalmente quei paesi in cui è diffusa una mentalità aperta/cosmopolita, viene incentivato l’utilizzo libero della rete e delle nuove tecnologie; mentre nei regimi di tipo più o meno totalitario in cui si tende a controllare la comunicazione dei cittadini/residenti, è più difficile utilizzare in maniera “libera” le nuove tecnologie e la rete in particolare. Questi regimi vedono la rete come un pericolo perché nei regimi totalitari la comunicazione deve essere controllata per mantenere un livello di consenso, e dunque di legittimazione, minimale; sulla rete può viaggiare la comunicazione veicolata da movimenti di protesta che non passerebbe mai attraverso i canali ufficiali. La rete favorisce la comunicazione della democrazia perché democratizza la comunicazione. Se il controllo della comunicazione poteva essere pervasivo in una fase iniziale, anche nei regimi totalitari si è compreso che non si può bloccare l’evoluzione della rete perché significherebbe bloccare l’evoluzione dell’economia (l’economia viaggia di pari passo con la rete). La forza delle rete nel corso del tempo è diventata così intensa che un suo controllo oggi diventa sempre più difficile. Si spera che nel corso del tempo il divario democratico che ancora esiste possa andare a ridursi; la speranza ulteriore è che la diffusione della rete possa favorire la democratizzazione dei regimi totalitari. 04/10/ L’informatica giuridica può essere considerata una inter-disciplina. Nasce dal connubio tra due scienze molto distanti tra loro: informatica (scienza esatta) e diritto (scienza umana). In questo senso la intendiamo una inter-disciplina che ha al suo interno 5 discipline:

  • informatica giuridica documentale o informativa
  • informatica giuridica cognitiva
  • informatica giuridica gestionale
  • informativa giuridica redazionale
  • informatica giuridica didattica Sono dei sistemi isomorfi: la conoscenza in entrata (input) è uguale alla conoscenza in uscita (output). La macchina (elaboratore elettronica) non svolge un’attività autonoma, si limita a immagazzinare e facilitare il reperimento delle informazioni inserite. SISTEMI COGNITIVI (INFORMATICA GIURIDICA COGNITIVA – II DISCIPLINA) A differenza di quella informatica, la informatica giuridica cognitiva ha come obiettivo l’informatizzazione dei processi conoscitivi e dei processi di ragionamento in ambito giuridico. Informatica cognitiva non nasce soltanto per il diritto, è una disciplina che si è sviluppata a partire dalla metà degli anni 50. Mentre l’informatica informativa raccoglie, organizza e ricerca informazioni; quella cognitiva raccoglie, organizza ed elabora conoscenze (l’oggetto non è più l’informazione ma diventa la conoscenza). Mentre nei sistemi informativi la conoscenza in entrata è uguale alla conoscenza in uscita, nei sistemi cognitivi la conoscenza in entrata differisce dalla conoscenza in uscita cioè l’input è diverso dall’output. Per questo si definiscono come sistemi eteromorfi. L’obiettivo dei sistemi cognitivi è quello di creare nuova conoscenza, una conoscenza additiva, non la mera riproduzione delle informazioni che sono state immesse dal programmatore. Ma rispetto alle informazioni immesse la macchina deve essere in grado di creare nuova conoscenza. In definitiva l’obiettivo è quello di creare macchine intelligenti, creare intelligenze artificiali.

Quando nasce l’idea di costruire delle macchine intelligenti o sistemi cognitivi, cioè in grado di pensare? Secondo la maggior parte degli studiosi questa idea nacque in un convegno che si tenne in Canada nel 1956, convegno in cui si riunirono studiosi di varie discipline: psicologi, informativi, filosofi della mente, neurologi, etc. i quali formalizzarono l’idea di base di questo settore del sapere. L’idea di base è quella di costruire delle macchine che, se pur diverse nella loro struttura dal cervello umano, sia in grado di avere un comportamento intelligente indistinguibile da un comportamento umano. L’idea non è quella di costruire un cervello, ma di costruire una macchina che sia in grado di simulare il comportamento intelligente del cervello umano, perciò si parla di intelligenza artificiale. Questo livello di intelligenza è stato concepito secondo due idee differenti:

  1. idea di intelligenza intesa in senso forte : secondo gli studiosi occorre costruire delle macchine che siano in grado di riprodurre fedelmente i meccanismi di funzionamento del cervello umano. Per farlo bisognerebbe conoscere esattamente come funziona il cervello umano, con le conoscenze di oggi non si sa come funziona. Non si può operare una distinzione tra mente e cervello, la mente può funzionare soltanto come il cervello umano.
  2. idea di intelligenza in senso debole : con le conoscenze attuali è più facile seguire questa idea. L’obiettivo è quello di realizzare delle macchine capaci di svolgere comportamenti intelligenti ma senza che sia necessario che per svolgere questi comportamenti replichino il funzionamento del cervello umano. Si può tracciare una distinzione tra mente e cervello e quindi possono esistere delle menti che ragionano diversamente dal cervello umano, delle menti artificiali. Delle menti che simulino la mente umana non riproducendo i funzionamenti del cervello umano, macchine capaci delle stesse prestazioni dell’uomo per mezzo di meccanismi interni differenti. Come si arriva alla costruzione di un sistema cognitivo? Bisogna programmare la macchina in maniera opportuna e queste macchine non comprendono il linguaggio umano, almeno oggi non sono ancora in grado di comprendere il nostro linguaggio, per programmarle in modo da far sì che ragionino come un amente occorre rappresentare il funzionamento del cervello umano affinchè questo funzionamento sia in qualche modo replicato dalla macchina. E come si fa a rappresentare il funzionamento della mente umana? Lo si deve fare, si dice, ad un livello di analisi separato che possiamo chiamare “livello della rappresentazione”. A questo livello della rappresentazione l’attività cognitiva umana risulta descritta in termini di singoli, di immagini, di schemi eliminando da questo livello di rappresentazione tutto quello che è abbiente alla mente, come un sistema chiuso. Il livello di analisi e di rappresentazione deve rappresentare soltanto il funzionamento della mente. In effetti le macchine non sono condizionabili emotivamente, prescindono dal contesto e dal luogo in cui si trovano. Nelle tappe per arrivare alla costruzione di una mente artificiale che simuli un comportamento umano occorre poter rappresentare con schemi e simboli il ragionamento umano. Una tappa fondamentale in questa direzione è il 1980: gli scienziati Umberto Maturana e Francesco Varela pubblicano un saggio fondamentale “ Autopoiesi e cognizione ”. L’autopoiesi di un sistema non è altro che la sua auto riproduzione. Il testo pubblicato era dedicato ai sistemi biologici, ma il loro metodo scientifico è stato replicato e utilizzato anche in altre scienze, al di fuori della biologia. Un idea fondamentale alla base di questo testo è che ogni sistema vivente è un sistema autopoietico, cioè un sistema che riproduce gli elementi che lo compongono a partire da se stessi. In sostanza, ogni sistema biologico si autoriproduce. Nessuna delle sue trasformazioni può essere spiegata con gli stimoli che provengono dall’ambiente. Tutte le trasformazioni, quindi, avvengono in base all’organizzazione di ciascun sistema e per i sistemi biologici con lo scopo della sua conservazione. I sistemi viventi non subiscono trasformazioni che derivano da perturbazioni esterne, si tratta di sistemi chiusi il cui comportamento è spiegabile soltanto in base alla loro storia interna.

Cercare di capire qual è la struttura di un sistema cognitivo e come funziona Un sistema cognitivo a grandi linee è costituito da due moduli:

  1. base di conoscenza: si ha la rappresentazione della conoscenza
  2. motore di inferenza: detta le regole d’uso di questa conoscenza (le inferenze sono delle operazioni logiche) se questi sono essenzialmente in linea generale i due moduli, a loro volta possono essere declinati a livello di struttura di base del sistema cognitivo in quattro componenti: a. la prima si può indicare come individuazione della base di conoscenza: componente essenzialmente umana, non vi è un intervento della macchina b. rappresentazione della base di conoscenza, componente umana e artificiale, con questa componente la conoscenza individuata viene rappresentata in modo formalizzato c. motore di inferenza, componente umana e artificiale attraverso la quale si utilizza la conoscenza formalizzata d. interfaccia, componente più semplice e consente il dialogo tra sistema e utente INDIVIDUAZIONE DELLA BASE DI CONOSCENZA È una componente essenzialmente umana, è il programmatore che stabilisce l’ambito di conoscenza (giuridica, nel nostro caso) che deve essere preso in considerazione. Ci sono sistemi che lavorano solo sulle norme vigenti e si chiamano sistemi basati su regole. Ci sono sistemi che utilizzano soltanto decisione giurisdizionali e sono i sistemi basati su casi. Ci sono sistemi che utilizzano sia norme giuridiche sia precedenti giurisprudenziali e sono i sistemi misti. La scelta sarà condizionata soprattutto dal tipo di sistema giuridico in cui è chiamato ad operare il sistema cognitivo. Se si è in un sistema di civil law saranno privilegiati i sistemi basati su regole. Se il sistema operativo opererà in un sistema di common law, sarà preferibile pensare a un sistema basato sul precedente giudiziario. Chi va a costruire questo sistema cognitivo deve individuare la base di conoscenza. La prima componente di un sistema cognitivo riguarda la scelta del dominio, non vi è la possibilità di programmare il sistema cognitivo affinché operi su tutta la conoscenza del diritto. RAPPRESENTAZIONE DELLA BASE DI CONOSCENZA La macchina non è in grado di comprendere il linguaggio umano, è importante la struttura del linguaggio e la macchina comprende soltanto un linguaggio di tipo binario; è necessario che la conoscenza individuata sia tradotta, sia formalizzata, sia rappresentata in un linguaggio comprensibile dalla macchina. È una operazione molto complessa, la maggiore complessità della costruzione del sistema cognitivo in ambito giuridico risiede in questa fase. Richiede almeno tre livelli di formalizzazione:
  3. livello analitico: occorre che il linguaggio giuridico venga ridotto in proposizioni semplici, in proposizioni elementari che abbiano un significato univoco, proposizioni che siano suscettibili di essere vere o false. Una volta che vengono, attraverso il primo livello, create queste proposizioni si passa la livello successivo
  4. livello sintetico combinatorio: queste proposizioni devono essere combinate tra loro, non possono rimanere isolate l’una dall’altra; la combinazione si realizza attraverso connettori logici di significato univoco. Abbiamo “ and, or, not ” che hanno n ruolo completamente diverso rispetto al ruolo assunto nei sistemi informativi: hanno il ruolo di combinare insieme le proposizioni realizzate nel livello analitico
  5. livello sintetico deduttivo: vengono costituite delle inferenze, relazioni logiche tra le proposizioni o tra gruppi di proposizioni. Nell’ambito del diritto viene utilizzata l’implicazione logica di tipo

condizionale “ se…allora… ”. Può essere costituita da una serie di premesse e una sola conseguenza. Queste inferenze vengono definite anche regole di produzione. ci sono tre premesse e sempre, solo, soltanto una conclusione. SE Mario è maggiorenne (I premessa, I proposizione elementare) o ha l’autorizzazione del Tribunale e non è coniugato ALLORA Mario può contrarre matrimonio. Le regole di produzione sono in livello di riduzione necessario per rappresentare una conoscenza giuridica in forma algoritmica, nell’unica forma comprensibile dalla macchina. La regola di produzione deve essere trasformata in un algoritmo con il quale si programma il sistema cognitivo. La possibilità di rappresentare la conoscenza in suddetto modo incontra dei limiti. Il limite più importante riguarda il fatto che non tutta la conoscenza giuridica può essere rappresentata secondo lo schema condizionale “se…allora…”. Secondo questa formula possono essere rappresentate le regole di condotta, le norma prescrittive ( quelle che prescrivono un comportamento); ma il diritto non è tutto prescrittivo. Esistono altri tipi di norme, ad esempio quelle organizzative, di struttura, quelle che costituiscono un ente, etc.., queste tipo di norme non possono essere riprodotte dai sistemi esperti. Il sistema esperto non può coprire tutti gli ambiti del diritto. Vi è un altro limite importante: quello che il sistema cognitivo può fare è controllare la correttezza del ragionamento (quindi se il ragionamento logico è stato svolto correttamente, corretta sarà anche la conclusione). Non è in grado di valutare la correttezza delle premesse, la veridicità delle premesse. Se si dice al sistema “Mario ha la maggiore età”, ma in realtà è minorenne, la macchina non può verificare questa circostanza. Se le premesse sono false anche la conclusione sarà falsa, senza che per questo il sistema possa rendersene conto. Il sistema può valutare la correttezza del ragionamento logico per arrivare a una conclusione; ma se la premessa non è vera sarà falsa anche la conclusione senza che il sistema se ne renda conto. Se le premesse saranno ambigue, non potrà essere certa la conclusione. Possiamo affermare con certezza che la conclusione sia vera solo se siamo certi della veridicità delle premesse. MOTORE DI INFERENZA Una volta che la conoscenza individuata sia stata anche rappresentata attraverso le regole di produzione, è necessario elaborare un criterio, che deve essere necessariamente logico, per percorrere queste regole di produzione: bisogna dare un ordine di verifica alle regole. Si può fare in due modi:

  • metodo in avanti o guidato dall’antecedente: si può partire dalle premesse per arrivare alla conclusione
  • metodo indietro o guidato dal conseguente: si può partire dalla conclusione per verificare le premesse

supportare l’utente nella scrittura di un testo; si riferiscono a qualsiasi tipo di testo. I sistemi redazionali di tipo giuridico si riferiscono soltanto a testi di natura giuridica ma sono editor di testo integrati da funzioni specifiche. Sono dei sistemi che supportano la redazione di atti giuridici, ma non sono dei semplici editor di testi, sono un quid pluris perché integrati da funzioni specifiche. Tutti gli atti giuridici presentano due componenti fisse:

  • componente linguistica
  • componente strutturale: a. struttura formale: esempio  struttura formale di una legge: titolo, capi, articoli, commi b. struttura funzionale: riguarda le componenti di contenuto che devono essere inserite all’interno di un atto giuridico (una legge deve contenere una parte definitoria, una parte sostanziale, una parte procedurale, una parte transitoria, una parte sanzionatoria). Per cui si può distinguere tra:
  1. una funzione linguistica : agisce sulla correttezza ortografica, sullo stile, sulla sintassi del testo
  2. una funzione strutturale : agisce sia sulla struttura formale, sia sulla struttura funzionale INTERNET Cercando di capire come il diritto/il sistema giuridico affronta un tema come quello delle problematiche che scaturiscono dalle nuove tecnologie (in particolare da internet). Governance internet - qual è l’autorità sovranazionale, se esiste, che emana le regole che disciplinano internet? Rispetto alle nuove tecnologie il diritto come si pone? Carta dei diritti di internet L’ultimo decennio del secolo scorso si è caratterizzato per un ritorno ai diritti fondamentali. Come è noto, fu Norberto Bobbio (filosofo del 900 di diritto) ad inaugurare una stagione che egli stesso definii come “età dei diritti”; c’è un testo di Bobbio che si intitola proprio “età dei diritti”. Diritti fondamentali dell’uomo I diritti dell’uomo non nascono alla fine del 900; alla fine del 900 questo tema torna prepotentemente alla ribalta. In Italia fu proprio Norberto Bobbio a riportarlo alla ribalta. Nel 900 si chiudeva il secolo segnato da due guerre mondiali, e si chiudeva con il crollo dei regimi comunisti dell’est Europa aprendo così nuovi spazi alla democrazia. In questo contesto diventava cruciale la questione dei diritti dell’uomo. Per Bobbio il tema forte era quello di rendere effettivi questi diritti e di tutelarli perché molto spesso venivano messi in secondo piano dalle costituzioni contemporanee. Successivamente questi diritti vennero dichiarati in tantissime norme di carattere subnazionale come le carte fondamentali (diritti del bambino, delle donne, etc.). Il problema per Bobbio era che questi diritti dovessero essere effettivamente tutelati in concreto, perché di fronte a un riconoscimento sempre più ampio di questi diritti dal punto di vista della titolarità formale, corrisponde una effettività decrescente del loro godimento. Non devono essere intesi nel senso di diritti connaturati alla natura dell’uomo, dunque diritti eterni; in realtà sono diritti storici nel senso che sono nati nel corso della storia grazie alle lotte dei popoli contro i dogmatismi, le religioni, gli autoritarismi nazionali. Possono distinguersi, proprio nel corso della lotta di conquista, 4 generazioni di diritti:
  3. prima generazione in cui si sono affermati i diritti individuali , cioè le libertà illuministiche dove a combattere fu soprattutto la classe borghese (rivoluzione francese, americana, nelle dichiarazione di Versailles vengono affermati diritti come quello di parola, di stampa, di riunione). Definite anche come libertà nello stato, sono i primi diritti fondamentali che si sono conquistati.
  1. Seconda generazione, i cosiddetti diritti sociali , per essere garantiti hanno bisogno di un intervento attivo da parte dello stato: lo stato deve creare le condizioni affinché questi diritti possano essere riconosciuti. Si chiamano quindi libertà per mezzo dello stato (diritto al lavoro, diritti sindacali, principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale).
  2. Terza generazione di diritti, riconoscimento non più soltanto al singolo individuo, ma a gruppi di individui, ai cittadini del mondo (diritto alla salute, all’ambiente, alla pace). Sono diritti che non vengono garantiti all’individuo preso singolarmente, ma a gruppi di individui, all’intera collettività.
  3. Gli ultimi ad essere riconosciuti sono quei diritti che si affermano a seguito dello sviluppo e della diffusione delle nuove tecnologie, in particolare dell’informatica e delle telecomunicazioni (diritto alla privacy, accesso alle nuove tecnologie, alla sicurezza che deriva dall’introduzione delle nuove tecnologie). Come si pone il sistema giuridico rispetto ai diritti di nuova generazione? L’avvento di internet può essere paragonato a quello che accade nel corso dell’800 nella Rivoluzione Industriale; quella che si è realizzata è una rivoluzione di tipo tecnologico. In una fase iniziale il diritto ha completamente ignorato il fenomeno. Successivamente si è reso conto che le problematiche ch scaturivano da questa rivoluzione tecnologica erano tante e tali da non poter essere ignorate dal diritto (reati informatici, commercio elettronico, risvolti in tema di privacy che derivano dall’utilizzo della rete e delle nuove tecnologie). Ha iniziato a inseguire le novità che si verificavano all’interno del cyber spazio. Il diritto ancora non riesce a stare al passo della successione di queste novità; tenta in qualche modo di addomesticare queste novità ma spesso non ci riesce perché, innanzitutto, ancora non è stato in grado di elaborare nuovi istituti/strumenti giuridici per trattare queste problematiche. Il diritto continua ad utilizzare uno strumentario che proviene dal passato e che probabilmente non è sufficiente per affrontare questi nuovi problemi. È possibile pensare che l’avvento di queste nuove tecnologie abbia dato inizio ad un processo di disgregazione delle fondamenta stesse del sistema giuridico contemporaneo. Il diritto dell’informatica viene indicato all’interno di quelli che si chiamano “nuovi diritti” e sotto la veste/l’indicazione della voce “diritto dell’informatica” si inseriscono tanti istituti, che vanno a toccare ambiti diversi del diritto. Se parliamo di commercio elettronico è sicuramente un tema che rientra nel tema del diritto dell’informatica, ma è un tema anche di diritto privato. Reati informatici: tema di diritto dell’informatica ma anche di diritto penale. Processo telematico: diritto dell’informatica ma anche procedura civile. Etc. Il diritto dell’informatica può essere osservato come una disciplina autonoma, ma in realtà tocca altre discipline dell’ambito giuridico. È vero che possiamo individuare un nuovo diritto, un nuovo ambito del sistema che convenzionalmente in Italia viene definito “Diritto dell’informatica” che affronta i nuovi problemi che derivano dall’utilizzo delle nuove tecnologie; ma nonostante questo non ci si può nascondere il fatto che molto spesso il diritto contemporaneo non riesce a stare al passo dell’innovazione tecnologica. Ci sono questioni che il diritto si porta appresso, la prima tra tutte è : a. governance di internet: internet è uno spazio libero non regolamentato perché essendo un fenomeno globale, ammesso che un paese decida di regolamentarlo, diventa inadeguata ed insufficiente perchè occorrerebbe una regolamentazione di livello planetario; ma comunque non c’è un’autorità in grado di emanare norme che regolamentino internet. Soprattutto non c’è una volontà condivisa sul regolamento. Disgregazione delle fondamenta: oggi si sta iniziando a diffondere un nuovo modo id pensare su come affrontare questi problemi. Possiamo provare a tracciare un parallelismo con quanto è avvenuto nel lontano passato: con quanto avvenne quasi un millennio fa con riferimento al diritto dei naviganti per mare. Agli albori del secondo millennio possiamo osservare che ci fu un rifiorire delle attività commerciali, una vera e propria rivoluzione commerciale, dopo gli anni bui che erano seguiti alla caduta dell’Impero Romano e furono stimolati i traffici marittimi all’interno del bacino del Mediterraneo. Le cause furono molteplici: