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Appunti elaborati da me in persona sull'informatica e il diritto penale: Aterritorialità della criminalità informatica; I reati informatici: peculiarità; La Convenzione di Budapest del 2001; IL REATO INFORMATICO; La frode informatica; IL falso informatico; IL danneggiamento informatico; Sabotaggio informatico; Accesso non autorizzato; L’intercettazione non autorizzata ; Riproduzione non autorizzata di topografia; Riproduzione non autorizzata di un software informatico
Tipologia: Appunti
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Informatica e diritto penale L’informatica giuridica ha rilevanza per tutti i campi di applicazione del diritto. Anche per quello penale. Nel campo penale, a fronte della nascita di un fenomeno che è stato definito come ‘’criminalità informatica’’ si è preso atto della necessità di contrastare questo fenomeno con norme che fossero frutto dello studio sia del Diritto penale che dell’informatica giuridica. Ecco perché si parla di reati informatici come ambito importante soprattutto del diritto dell’internet in generale, il motivo di questa collocazione nasce da due esigenze particolari, innanzitutto la prima è far capire a tutti gli utenti che l’utilizzo del computer e delle reti telematiche è fonte di numerose implicazioni penali, in secondo luogo, evidenziare il fatto che lo studio giuridico che ha affrontato il rapporto fra l’informatica e il diritto è iniziato proprio dall’elaborazione di disposizioni penali. Dal primo punto di vista, quindi far capire agli utenti che possono esserci molte implicazioni penali, occorre sottolineare che l’avvicinamento quotidiano alle nuove tecnologie di comunicazione può comportare per ciascuno la possibilità di essere artefice o anche vittime di reati informatici, basta anche semplicemente copiare, o scaricare un file o una canzone da internet, tramite i programmi di file sharing. Dal secondo punto di vista,( cioè lo studio giuridico fra informatica e diritto è nato proprio con la elaborazione delle disposizioni penali), lo studio approfondito di quelli che vengono comunemente definiti computer crimes, significa confrontarsi con problematiche emerse nell’ambito del diritto e dell’informatica da tantissimi anni. Il boom di internet avvenuto a cavallo del 2000, è temporalmente già lontanissimo e successivo all’epoca in cui si è incominciato a parlare di reati informatici. I computer infatti hanno cominciato a diffondersi molto prima del lancio del web, e per questo alcune problematiche si sono verificate già diversi anni prima. I primi disegni di legge risalgono addirittura al 1984, che veniva proposto da Seppia, un parlamentare, e mirava a tipizzare una serie di fattispecie penali relative all’utilizzo di informazioni personali tramite sistemi informatici, la proposta prevedeva una sanzione pecuniaria e una pena detentiva. Un altro disegno di legge è del 1987, e fu il primo ad affrontare la materia dei reati informatici legati alla violazione delle norme sul diritto di autore. Infatti il progetto aspirava a inserire una protezione dei programmi per elaboratore all’interno della legge 633 del 41 che disciplina appunto la normativa del diritto di autore. In questo disegno di legge si iniziava già a parlare della necessita di graduare le sanzioni a seconda che l’autore avesse agito per finalità personali o commerciali. Un altro disegno di legge è quello del 1989, con questo disegno di legge si è voluto introdurre una corposa regolamentazione proprio dei reati relativi alla violazione del diritto d’autore. La lungimiranza di questo disegno di legge, gli sono valse la promozione, a diventare parte integrante del successivo decreto legislativo 518 del 1992, che ha inserito la disciplina del programma per elaboratore all’interno della normativa sul diritto d’autore. Abbiamo poi il disegno d legge 18 settembre 1990, all’indomani della raccomandazione del consiglio d’Europa del
contravvenzioni, la commissione aveva escluso questi ultimi, poiché le sanzioni che si sarebbero introdotte non avevano ne un carattere preventivo, cautelare, ne concernevano la disciplina di attività soggette a un potere amministrativo, che è formalmente uno dei requisiti tipici delle contravvenzioni.
Aterritorialità della criminalità informatica Un altro concetto fondamentale della normativa sulla criminalità informatica è la sua aterritorialità. Il fenomeno della criminalità informatica è, per sua stessa conformazione, un fenomeno che possiamo qualificare come aterritoriale. Un crimine informatico può, infatti, essere commesso sul territorio di uno Stato, ma avere riflessi ed effetti su quello di un altro Stato. La repressione di questo fenomeno, parimenti, deve avere un carattere aterritoriale. Molto più spesso che in passato, l’azione dei singoli delinquenti, come quella dei nuovi gruppi criminali che utilizzano lo strumento informatico come nuova forma di perpetrazione dei propri delitti, viola leggi penali di diverse giurisdizioni nazionali, facilitate in questo dalla interconnessione dei sistemi di comunicazione informatica e telematica a livello globale. Considerando che anche la criminalità organizzata si è ramificata in una dimensione transnazionale e che molti reati comuni vengo commessi sempre più attraverso piattaforme informatiche, che permettono la delocalizzazione degli effetti dannosi delle condotte, si comprende come sia necessario che la lotta per contrastare questo fenomeno assuma lo stesso carattere. In realtà, in una dimensione transnazionale, i provvedimenti normativi adottati all’interno di uno stato membro dell’UE, tendono a perdere la loro efficacia se non correttamente supportati da interventi non solo giuridici, ma a livello almeno comunitario. Il principale problema della regolamentazione del crimine informatico è appunto la sua aterritorialtà. E quindi si sono posti in ambito europeo diversi problemi su diversi livelli : a livello investigativo quindi, un ampio terreno da monitorare, a livello processuale, chi è competente a fare cosa, e a livello di diritto penale, a quale legge penale, di quale stato, bisogna fare riferimento.
Lezione 18B INFORMATICA E DIRITTO PENALE La Raccomandazione del consiglio d’Europa 89/ La presa di coscienza della necessità di una repressione del fenomeno criminale informatico che superi i confini dei singoli ordinamenti statali, si concretizzò nell’emanazione di atti volti alla creazione di un sistema sanzionatorio omogeneo fra i vari ordinamenti statali. Un primo esempio è costituito da questa Raccomandazione.
La Raccomandazione del consiglio d’Europa 89/1989 2 La Raccomandazione chiedeva agli Stati di afferire a due liste di reati: la prima minima e la seconda facoltativa. Nella prima sono contenute le tipologie di reato che gli ordinamenti giuridici statali avrebbero dovuto contenere. L’Italia ha aderito inserendo nel proprio ordinamento penale le figure di reato richieste.
I reati informatici: peculiarità Definizione di computercrime: Il computercrime è un termine utilizzato in maniera molto diffusa. Con questo termine si definiscono i cosiddetti reati informatici, che per la maggior parte degli operatori sono semplicisticamente quei reati collegati all’utilizzo di un computer. In realtà questa terminologia non è molto confacente alla realtà giuridica dei fenomeni a cui si riferiscono. In poche parole molto spesso si utilizzano definizioni errate solo perché vi è una certa superficialità nell’affrontare questo istituto. Si deve precisare che, riguardo alla nozione di computercrime, si deve subito notare che essa non definisce in maniera precisa quello che è il rapporto fra internet e il diritto penale. Infatti queste due realtà si incrociano in maniera del tutto singolare, esse definiscono due sfere di reati informatici: il primo gruppo è quello dei reati commessi su internet, il secondo gruppo è costituito dai reati commessi mediante internet. Ci si trova di fronte a due sfere di reati che possono essere commessi su internet. Nel primo gruppo, tali rati sono gli stessi che possono essere commessi nel mondo reale, come ad esempio la diffamazione che può essere commessa sia nel mondo reale che su internet. Il secondo gruppo, dei reati commessi mediante internet, cioè quei reati che si possono
La Convenzione di Budapest del 2001 2 La Convenzione si sofferma su alcuni temi principali: ‘’la tutela del dato informatico; l’abuso di apparecchiature informatiche; la falsificazione di documenti informatici; la repressione della pornografia on line; la tutela della proprietà industriale. Nel suo complesso la Convenzione mira all’adozione di strumenti adeguati, aggiornati ed efficaci per la repressione del fenomeno criminale informatico.
La legge 48/ In considerazione del contenuto dei documenti comunitari ricordati, in Italia si ebbe l’adozione della legge 48/2008. Questa, tra l’altro prevedeva di adottare pene più severe per i reati informatici, la responsabilità delle persone giuridiche, l’adozione di nuovi strumenti di indagine per le forze di polizia, e una maggiore tutela dei dati personali.
La legge 48/2008 2 E’ una legge divisa in 4 capi ed ha 14 articoli. Per quanto riguarda il capo primo, la ratifica di esecuzione in cui si afferma che viene ratificata questa convenzione di Budapest del 2001, si fa riferimento alla Convenzione, però si fa un attendo rilievo, poiché non viene ratificato l’art 1 della convenzione relativo alle definizioni tecniche. Questa omissione è stata consapevolmente voluta. La più importante questione si pone per la definizione di sistema informatico e o telematico. La convenzione parla espressamente di sistema informatico e non di sistema telematico. Definendo come sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate. Una o più delle quali in base ad un programma, che compiono l’elaborazione automatica dei dati. Quindi si rileva come sistema anche una singola apparecchiatura e si comprende anche il concetto di sistema telematico che potrebbe essere riferito d un gruppo di apparecchiature. Al contrario il legislatore italiano ha preferito continuare a non fornire una definizione positiva di sistema informatico, e pare una scelta dovuta alla necessita di non rischiare di incorrere nel rigido limite rappresentato dal principio di tassatività delle norme penali, per cui sarebbe più opportuno lasciare la definizione alla giurisprudenza che la adegui al concetto di sistema informatico. Un'altra norma che non è stata recepita è quella dell’art 10 comma 2 della convenzione, che prevede l’infrazione legata agli attentati alla proprietà intellettuale e ai delitti commessi deliberatamente a livello commerciale mediante sistemi informatici. La violazione del diritto d’autore va sanzionata penalmente, se tali atti sono commessi deliberatamente, su scala commerciale e attraverso l’utilizzo di un sistema informatico. Lo stato può anche riservarsi di non imporre sanzioni penali, se altri rimedi efficaci siano disponibili. Il capo secondo introduce modifiche al decreto legislativo 231 del 2001, che concerne la definizione di documento informatico, che viene con questa legga 48, sganciato(il documento informatico) dalla necessità di avere un supporto di tipo cartaceo, e quindi rinvia al codice sull’amministrazione digitale, cercando in qualche modo di equilibrare il sistema delle norme, fornendo un’unica definizione di documento informatico che si rifà appunto al decreto legislativo 82 del 2005, il codice sull’amministrazione digitale. Viene sostituito anche un articolo molto importante che è l’articolo 615 quinquies del codice penale, relativo alla diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o a interrompere un sistema informatico. Quindi un virus per esempio, e viene innanzitutto sanzionato non tanto la condotta che utilizza dei programmi informatici, ma anche l’utilizzo di apparecchiature e di dispositivi che vengono utilizzati per compiere un attacco di questo genere. Viene sostituito anche l’art 635 bis del codice penale sul danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, e vengono introdotti altri articoli che sono: quello del danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, utilizzati dallo stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e anche il danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità. Quindi si cerca di specificare che se questi sistemi che divengono vittima dell’attacco sono di pubblica utilità la sanzione è maggiore. Viene introdotta anche la frode informatica, del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. E ci sono ulteriori modifiche. E infine l’ultimo capo è quello relativo all’entrata in vigore della legge e le disposizioni transitorie.
Lezione 19 A I REATI INFORMATCI IL REATO INFORMATICO E’ stato definito dalla dottrina come ‘’attività criminale nella quale un sistema informatico o telematico è la sorgente, l’attrezzatura, l’obbiettivo o il luogo del crimine’’. In questa definizione si ritrova implicitamente la distinzione basilare tra i reati commessi in danno delle apparecchiature informatiche o telematiche, e quelli commessi attraverso l’uso di queste. Quindi si fa riferimento al concetto di reato informatico come concetto che utilizza la duplice veste di reato compiuto con l’uso di strumenti informatici, quindi mediante l’uso del computer, delle reti telematiche, oppure dei reati che sono stati compiuti non mediante l’utilizzo dello strumento ma sullo strumento telematico. La differenza è leggera ma sottolinea proprio la complessità della materia e la necessità di distinguere quei reati che si compiono solo mediante l’utilizzo del computer, quindi i reati specificatamente di tipo informatico e reati invece comuni che possono essere compiuti anche tramite lo strumento informatico, della telematica. Quindi per esempio reati comuni come: la diffamazione, possono essere compiuti anche in ambito informatico, e questo è un reto su reti telematiche, invece un reato di acceso abusivo ad un sistema informatico è un reato che viene realizzato mediante lo strumento informatico. E quindi questa è la differenza macroscopica fra le due tipologie di reati informatici.
La frode informatica La frode informatica fa riferimento ad un fenomeno molto noto, che è quello del fishing, ovvero quell’attività mediante la quale un criminale si accaparra delle credenziali per accedere magari al conto bancario online di un utente vittima, e compie degli altri delitti con queste credenziali. Dunque il fishing viene definito come furto di identità effettuato in danno di utenti del sistema di home banking in generale, tramite e-mail contraffatte nel mittente e tramite dei siti civetta bene architettati con l’obiettivo finale di dirottare i fondi degli utenti su carte prepagate o conti nella disponibilità degli associati. Questo reato è stato previsto con l’inserimento nel Codice penale dell’art 640 ter. Esso punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico a esso pertinenti, procura a se od altri un ingiusto profitto, con altrui danno. L’oggetto della tutela va analizzato come primo elemento fondamentale in una discussione relativa a questo reato. I generale bisogna capire se le fattispecie concernenti i reati informatici tutelino un bene giuridico unitario, inteso come un’intangibilità informatica, o anche come bene immateriale con carattere di diritto reale; ossia di inerenza del diritto al bene che ne rappresenta l’oggetto. Analizzando questo argomento sull’oggetto di tutela che viene evidenziato nella disciplina dei reati informatici, la dottrina ha sottolineato che il bene giuridico della libertà informatica in realtà è già penalmente tutelato dal diritto alla riservatezza intesa come libertà di esercitare un diritto di controllo su dati e informazioni contenuti in programmi o sistemi informatici. Nello specifico, l’art. 640 ter., nel fare un riferimento esplicito alla frode evidenzia un collegamento con la fattispecie della truffa, il cui oggetto di tutela è indubbiamente il patrimonio. Quindi considerato che vi è comunanza di eventi fra le fattispecie delittuose di truffa e frode informatica, e che la struttura dei due reati è similare, ciò suggerisce che il patrimonio è l’interesse tutelato in entrambe le fattispecie previste dall’art. 640 e dall’art. 640 ter.. Quindi messo in chiaro che l’oggetto della tutela è più nello specifico il patrimonio, passiamo alle condotte nelle quali si può articolare questo reato. Le condotte sono : l’alterazione del funzionamento del programma informatico o telematico e l’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Esistono due condotte alternative, la prima di alterazione e la seconda è una condotta di intervento senza diritto su dati, informazioni, etc. La condotta di alterazione investe la modalità di funzionamento del sistema informatico o telematico, come per esempio accadrebbe con un’alterazione della modalità di Login di un determinato sito web. In particolare va precisato che l’intervento manipolativo può essere tale da modificare gli scopi cui il sistema informatico è destinato, ma il reato ricorre anche quando pur nel rispetto della destinazione del sistema, vengano manipolate i contenuti dello stesso. La condotta invece di intervento abusivo rivolto dati, informazioni o programmi, è un altro tipo di condotta che deve avvenire senza diritto, secondo la dizione della norma e dunque non solo in assenza del necessario
possono dirsi i supporti ma i dati o le informazioni che essi contengono. Riguardo all’art 491 bis. Sul falso informatico. Occorre fare riferimento alla disciplina prevista dal CAPO III, quindi sulla falsità; che prevede pene di entità diverse a seconda della gravità e dell’oggetto della violazione. La falsità viene divisa in falsità materiale e ideologica. Analizzando il Capo III del codice penale, sembrano ipotizzarsi, per quanto riguarda la falsità materiale, più ipotesi di reato informatico, e forse anche commessi attraverso sistemi informatici. Cosi come la falsità materiale in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale, articoli 476 in combinazione con l’art. 491 bis, o da privato, la combinazione di articoli 476, 482 e 491 bis., sempre però che sia stato informaticamente formato in tutto o in parte un atto falso o alterato nella sua rappresentazione, un atto vero o un atto destinato a far fede fino a querela di falso. Se la contraffazione riguarda specificamente certificati o autorizzazioni amministrative o l’apparente adempimento di condizioni richieste per la loro validità, sembra possibile la prospettazione invece degli articoli 477 e 491 bis. Per quanto riguarda invece la falsità ideologica, è un po’ più complessa, poiché oggetto della falsificazione non è l’atto nella sua materialità ma la circostanza che il pubblico ufficiale o il privato attesti falsamente che il fatto sia stato compiuto da lui o in sua presenza, o attesti per esempio come, a lui, ricevute dichiarazioni che non sono state effettivamente mai rese; o fatti per i quali l’atto è destinato a provare la verità. In questo caso non rileva concretamente il fatto che il reato sia stato compiuto mediante l’uso di sistemi informatici, quanto piuttosto che sia stata realizzata una condotta attiva o omissiva che non rappresenta effettivamente la realtà, e quindi ne altera una oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari effetti giuridici a carattere formale o sostanziale.
IL danneggiamento informatico Per il tramite dell’art. 9 della legge 547 del 1993 il legislatore italiano ha inserito una norma per la repressione di questo crimine. ‘’Tale disposizione è contenuta nell’art. 635 bis che è stato inserito nel Capo I (Delitti contro il patrimonio), dopo l’art 635, che regola i casi di danneggiamento in generale.
Il danneggiamento informatico 2 L’oggetto di questo reato è proprio il danneggiamento, l’alterazione di un software, che è l’obbiettivo del criminale ma ovviamente devono rimanere ferme innanzitutto, tutte le componenti hardware, quindi riguarda un attacco di distruzione diretto a un software oppure, a un sistema telematico, quindi non proprio alla materialità del computer o della rete. Di conseguenza anche dei dati immessi o le informazioni presenti in questo sistema informatico. Riguardo invece al secondo comma dell’art 635 bis, vi sono delle aggravanti, quindi se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Questa è la classica condotta di chi ha la titolarità di una determinata qualifica professionale, nel settore informatico, e entra in un determinato software per cercare di danneggiarlo. Quindi questa è una condotta maggiormente lesiva perché ci si affida alla fiducia di questo informatico che invece utilizza la sua attività lavorativa per danneggiare un software altrui. La previsione di cui all’art. 635 bis trova applicazione salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ciò si riferisce all’art 420 codice penale. Questo articolo 420 è stato completamente sostituito dalla legge 547 del 93 proprio sui reati informatici. E nella sua nuova formulazione sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere, sistemi informatici o telematici, di pubblica utilità. Si deve trattare dunque di sistemi, dati, e altre risorse appartenenti a soggetti pubblici o privati che però abbiano complessità e rilevanza tali da far si che un attentato agli stessi sia fonte di immediato pericolo per l’ordine pubblico o per gli interessi socio-economici della collettività. Nel terzo comma di questo articolo è contenuta la previsione della fattispecie aggravata, unica per entrambe le ipotesi dei precedenti commi, e concernente sia il caso che dall’attentato derivi la distruzione o il danneggiamento o l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto, sia che le stesse conseguenze si producano rispetto ai sistemi informatici o telematici, ovvero ai dati, alle informazioni o ai programmi in esso contenuti.
Lezione 19C I REATI INFORMATICI Sabotaggio informatico
Anche questo è un reato previsto nella lista minima. Per il contrasto a questo reato il legislatore ha previsto una tutela implicita. Si è avvalso di quanto era già previsto per il reato di danneggiamento, modificando quanto era previsto per il danneggiamento di impianti e infrastrutture di pubblica utilià.
Sabotaggio informatico 2 Infatti la dicitura dell’art in questione, è la dicitura dell’art. 420, che è stato modificato opportunamente dal legislatore per agire anche a tutela dei sistemi informatici a pubblica utilità, cioè l’art 420; attentato a impianti di pubblica utilità chiarisce: chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere gli impianti di pubblica utilità è punito,salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o a distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati informazioni o programmi in esso contenuti o a esso pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto del sistema dei dati, delle informazioni o dei programmi, ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Quindi si è operato una distinzione, si è punito sia il danneggiamento singolo, quindi il sabotaggio degli impianti di pubblica utilità, sia il fatto che oltre al danneggiamento ci si trovi anche di fronte alla distruzione dei dati veicolati attraverso quegli impianti. Le pene ovviamente sono diverse nell’uno e nell’altro caso, però in questo modo il legislatore ha voluto ampliare innanzitutto la sfera di questo articolo che è stato modificato, non è stato aggiunto un nuovo articolo in merito all’attentato di impianti di pubblica utilità, ma è stato opportunamente redatto per prevedere non solo il singolo episodio di danneggiamento, ma anche quello che comporta il danneggiamento, cioè la distruzione dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti, perché quello è lo scopo di chi vuole sabotare un determinato sistema informatico.
Accesso non autorizzato L’accesso non autorizzato è considerato come un illecito penale inserito nella lista minima della Raccomandazione europea. Il legislatore italiano ha recepito pienamente quanto indicato a livello comunitario e ha inserito nel Codice penale tre nuovi articoli per la repressione di tale reato. Gli articoli sono: il 615 ter, il 615 quater, e il 615 quinquies. Con l’introduzione dell’art 615 ter in particolare, viene inserito il principio di domicilio elettronico, ovvero di uno spazio non limitato dalla fisicità, ma in qualche modo riconducibile a un sistema informatico o telematico. E quindi l’accesso abusivo si produce in caso di accesso non autorizzato in un sistema protetto da misure di sicurezza, se ne deduce che non vi sia violazione se l’accesso avviene in un sistema non adeguatamente protetto. L’acceso è abusivo se viola la volonta espressa o tacita di negarlo, per cui anche in caso di mancanza di rilevanti protezioni si evince l’intenzione di non rendere pubblico l’ingresso. Quindi l’intrusione può essere di tipo punibile.
Lezione 20 A I Reati informatici 2 La frode informatica del certificatore di firma elettronica Sempre la legge 48/2008, ha inserito nel Codice penale l’art. 640 quinquies, che recita: ‘’Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro’’.
La frode informatica del certificatore di firma elettronica 2 Tale fattispecie è stata normata in maniera specifica in quanto non rientrava nel reato di frode informatica previsto dall’art 640 ter. La scelta del legislatore ad agire in tal senso è stata imposta dai diversi presupposti sui quali poggiano le due figure di reato che sono state prese in esame. In relazione al suo oggetto giuridico questo articolo rientra nel novero dei delitti contro il patrimonio, sebbene alcuni ritengono impropria questa collocazione, proprio perché mancano i requisiti tipici dell’azione fraudolenta in senso tecnico. Infatti la
con qualsivoglia mezzo di informazione,il contenuto di comunicazioni oconversazionii defintite in maniera riservata. Per quanto riguarda l’art 617 quinquies, quindi l’installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, la norma sanziona la semplice predisposizione di apparecchiature, atte a intercettare o impedire comunicazioni informatiche. Quindi non è necessario che si verifiche l’evento. Infine per quanto riguarda l‘art 617 sexies, la norma punisce il comportamento di chi con dolo specifico falsifica, altera o sopprime il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche, ma al fine della configurabilità di questo reato è necessaro non solo che l’agente ponga in essere queste condotte, ma che faccia un uso illegittimo delle comunicazioni ovvero consenta che altri soggetti ne facciano l’uso illegittimo.
Lezione 20C I REATI INFORMATICI 2 Riproduzione non autorizzata di topografia Su questa previsione contenuta nella Raccomandazione del 1989, l’Italia non è intervenuta. Ciò perché nel nostro ordinamento era già stata emanata una legge a tutela delle topografie. La legge in questione è la n. 70/1989. In essa sono presenti due articoli che puniscono la riproduzione non autorizzata e l’utilizzo. La tutela apportata è qui di tipo civile e non penale. La legge 79 del 1989 prescrive norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Per prodotti a semiconduttori si intende ogni prodotto finito o intermedio consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore, il quale contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale e prestabilito. Questo prodotto è destinato a svolgere esclusivamente insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica. Per topografia si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori, in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. In poche parole qui su fa riferimento alla protezione di quello che è chiamato il firmwere, cioè quella via di mezzo tra software e hardware. Cioè i firmware è un programma che pilota un apparecchio, che può essere un modem, un ricevitore satellitare, un lettore dvd, una lavatrice per esempio; e che viene eseguito da un processore dedicato che si trova all’interno dell’apparecchio stesso. Dunque ogni volta che noi schiacciamo il tasto per l’attivazione di una macchina, un apparecchio, un elettrodomestico, sappiamo che stiamo attivando un prodotto a semiconduttori che viene disciplinato da questa legge; e che tutela ovviamente il produttore di questi strumenti, che ci permettono l’utilizzo degli apparecchi.
Riproduzione non autorizzata di un software informatico E’ un comportamento lesivo del diritto d’autore. Infatti è stato incardinato non nel codice penale ma nella legge 633 del 1941, con questo decreto legislativo 518 del 1992, che ha recepito la direttiva comunitaria 250 del 1991, i programmi per elaboratore vengono anche tutelati proprio da un punto di vista penalistico, infatti è stato introdotto l’art 171 bis. Ed è stato introdotto questo articolo proprio per sanzionare i comportamenti atti a duplicare programmi elettronici e quelli volti alla distribuzione degli stessi. L’art 171 bis recita: chiunque abusivamente duplica per trarne profitto programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla reclusione da 6 mesi ai tre anni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo, inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Cioè non solo si applica questa normativa a chi duplica un programma, ma anche a chi utilizza qualsiasi strumento atto ad eludere dei dispositivi di protezione per evitare proprio la riproduzione del programma stesso. Al secondo comma si fa riferimento alla banca di dati. Con l’introduzione di quest’articolo si è ulteriormente dato un compiuto inquadramento della fattispecie penalistica che riguarda le violazioni del diritto d’autore.