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L'articolo 22 del codice tributario italiano che regola l'ipoteca e il sequestro conservativo. L'autore descrive come, in base a determinati eventi, l'ufficio o l'ente possa richiedere all'autorità tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo. Inoltre, il documento menziona una modifica del 2018 che consente al comandante provinciale della guardia di finanza di eseguire la stessa richiesta. Tuttavia, l'autorizzazione deve ancora essere concessa dal giudice.
Tipologia: Appunti
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L’articolo 22 disciplina l’ipoteca e il sequestro conservativo e prevede che in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. Inoltre, questa norma è stata modificata nel 2018 ed è stato inserito il comma 1-bis che consente anche al comandante provinciale della Guardia di Finanza, in base ai processi verbali di contestazione, che sono appunto redatti dalla Guardia di Finanza, di compiere la stessa richiesta nei confronti del Presidente della Commissione, ma questa autorizzazione deve essere chiesta e data dal giudice quindi è un’anticipazione della fase giurisdizionale.