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Istituzioni di diritto pubblico, Dispense di Diritto

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Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 02/11/2025

veronica-de-biasio
veronica-de-biasio 🇮🇹

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Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo e soggettivo
Il diri$o è una forma di organizzazione sociale e ordinamento giuridico. Ha due accezioni:
1. Diri$o in senso sogge3vo è una pretesa che un sogge9o può vantare nei confron> di
tu9e le altre persone e nei confron> dei poteri pubblici. In inglese corrisponde al
termine right (cioè pretesa).
2. Diri$o in senso ogge3voinsieme di norme giuridiche di un'organizzazione, di un sistema,
di un gruppo (come la famiglia o lo Stato). In inglese corrisponde al termine law (insieme di
regole).
Queste due accezioni sono interdipenden9 : i diriE soggeEvi esistono solo in quanto c'è
una norma, un diri$o ogge3vo che li riconosce ; il diri9o in senso oggeEvo è funzionale alla tutela
delle pretese delle persone.
DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO
Fa capo a un'organizzazione sociale, in quanto ogni formazione sociale si dà le sue regole ; le uniche
regole che sono obbligatorie/coerci9ve sono le norme giuridiche, la cui violazione porta ad
una sanzione. Lo Stato (ordinamento giuridico) garan>sce più di ogni altra organizzazione sociale
la coerci9vità delle regole. Le norme giuridiche dello Stato possono essere suddivise in due gruppi, che
al loro interno si suddividono in tan> rami più piccoli: DIRITTO PUBBLICO e DIRITTO PRIVATO.
Diri$o privato → è quell'insieme di norme che regolano i rappor9 tra i sogge3 dell'ordinamento
giuridico (ci9adini dello Stato). Vi sono diversi so9oinsiemi all'interno di questa macro-famiglia
(diri$o di famiglia, diri$o delle assicurazioni, diri$o civile ecc.).
Diri$o pubblicoinsieme di norme che regolano l'organizzazione dei poteri dello Stato e
i rappor9 fra lo Stato e i ci$adini. Al suo interno vi sono diversi so9oinsiemi (diri$o
internazionale cioè rappor> tra Sta>; diri$o penale che disciplina i casi di commissione di rea>:
sono interessa> lo Stato che accusa e la persona accusata, la viEma potrebbe intervenire nel
processo e per questo il diri9o penale rientra nel diri9o pubblico; diri$o processuale; diri$o
amministra9vo; diri$o cos9tuzionale; diri$o ecclesias9co).
Lo Stato
LO STATO
Lo Stato come lo conosciamo solo ora si è affermato solo di recente, a par>re dal XV secolo e ha preso
il nome di Stato moderno. Fino ad allora in Europa c'era un sistema che si basava sul diri$o privato,
il sistema feudale , che si basava su accordi tra il feudatario e i signoro3 a lui so9opos> (il feudatario
lasciava le terre e offriva protezione; i signoroE davano una parte dei prodoE col>va> e offrivano
supporto in caso di guerra → divisione in vassalli, valvassori e valvassini) e non c'era l'idea dello Stato
come organizzazione pubblica.
Nel 1400 si ha l'avvento dello Stato moderno : è formato da tre elemen>
TERRITORIO, POPOLO, SOVRANITÀ.
TERRITORIO → è lo spazio su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità, la sfera spaziale nella
quale si esplica l'efficacia delle norme giuridiche; è formato dalla parte di terraferma delimitata
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Diritto oggettivo e soggettivo

Diritto oggettivo e soggettivo

Il diri$o è una forma di organizzazione sociale e ordinamento giuridico. Ha due accezioni:

  1. Diri$o in senso sogge3vo → è una pretesa che un sogge9o può vantare nei confron> di tu9e le altre persone e nei confron> dei poteri pubblici. In inglese corrisponde al termine right (cioè pretesa).
  2. Diri$o in senso ogge3voinsieme di norme giuridiche di un'organizzazione, di un sistema, di un gruppo (come la famiglia o lo Stato ). In inglese corrisponde al termine law (insieme di regole). Queste due accezioni sono interdipenden9 : i diriE soggeEvi esistono solo in quanto c'è una norma , un diri$o ogge3vo che li riconosce ; il diri9o in senso oggeEvo è funzionale alla tutela delle pretese delle persone.

DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO

Fa capo a un' organizzazione sociale , in quanto ogni formazione sociale si dà le sue regole ; le uniche regole che sono obbligatorie/coerci9ve sono le norme giuridiche , la cui violazione porta ad una sanzione. Lo Stato (ordinamento giuridico) garan>sce più di ogni altra organizzazione sociale la coerci9vità delle regole. Le norme giuridiche dello Stato possono essere suddivise in due gruppi, che al loro interno si suddividono in tan> rami più piccoli: DIRITTO PUBBLICO e DIRITTO PRIVATO.

  • Diri$o privato → è quell'insieme di norme che regolano i rappor9 tra i sogge3 dell'ordinamento giuridico (ci9adini dello Stato). Vi sono diversi so9oinsiemi all'interno di questa macro-famiglia ( diri$o di famiglia , diri$o delle assicurazioni , diri$o civile ecc.).
  • Diri$o pubblico → insieme di norme che regolano l' organizzazione dei poteri dello Stato e i rappor9 fra lo Stato e i ci$adini. Al suo interno vi sono diversi so9oinsiemi ( diri$o internazionale cioè rappor> tra Sta>; diri$o penale che disciplina i casi di commissione di rea>: sono interessa> lo Stato che accusa e la persona accusata, la viEma potrebbe intervenire nel processo e per questo il diri9o penale rientra nel diri9o pubblico; diri$o processuale ; diri$o amministra9vo ; diri$o cos9tuzionale ; diri$o ecclesias9co ).

Lo Stato

LO STATO

Lo Stato come lo conosciamo solo ora si è affermato solo di recente, a par>re dal XV secolo e ha preso il nome di Stato moderno. Fino ad allora in Europa c'era un sistema che si basava sul diri$o privato , il sistema feudale , che si basava su accordi tra il feudatario e i signoro3 a lui so9opos> (il feudatario lasciava le terre e offriva protezione; i signoroE davano una parte dei prodoE col>va> e offrivano supporto in caso di guerra → divisione in vassalli, valvassori e valvassini) e non c'era l'idea dello Stato come organizzazione pubblica. Nel 1400 si ha l'avvento dello Stato moderno : è formato da tre elemen> → TERRITORIO , POPOLO , SOVRANITÀ.

  • TERRITORIO → è lo spazio su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità , la sfera spaziale nella quale si esplica l'efficacia delle norme giuridiche ; è formato dalla parte di terraferma delimitata

dai confini dello Stato (stabili> dagli elemen> naturali, dalle decisioni postbelliche o traccia> a tavolino durante il colonialismo) , dalla fascia di mare cos9ero nel limite determinato dalle leggi e dagli accordi internazionali e dalla pia$aforma con9nentale. Rientrano nel territorio anche lo spazio atmosferico sovrastante e, solo nei casi previs> dalla legge, navi e aeromobili.

  • POPOLOinsieme delle persone che vivono sul territorio di uno Stato , del quale sono chiama> a rispe9arne le norme giuridiche. Parzialmente sovrapposto al conce9o di popolo è il conce$o di ci$adinanza , preroga>va dei ci9adini di uno Stato (non tu9o il popolo ha la ci9adinanza italiana).
  • SOVRANITÀ → è proprio solo degli Sta9 , a differenza del popolo e del territorio che sono elemen> cos>tu>vi anche di altri en> e realtà: solo lo Stato è sovrano! Può essere intesa in una duplice accezione: esterna e interna. o ESTERNA → è ricondo9a alla nozione di originarietà e indipendenza. Fa riferimento al rapporto del nostro Stato con quello che c'è all'esterno (quindi ordinamen> nazionali e sovranazionali): lo Stato prende decisioni indipendentemente da cui che fanno gli altri Sta> e non deriva da altri Sta9 o organizzazioni internazionali. Negli ul>mi anni ha subito delle limitazioni : l'Italia ha deciso di lasciare parte della propria sovranità a organizzazioni formate da più sta> che prendono decisioni al suo posto ; non si tra9a dunque di una sovranità esterna assoluta perché ci sono decisioni assunte dall' Unione Europea (come la poli>ca monetaria), dalla Nato , dall' ONU , dal Consiglio d'Europa ecc. : questo è possibile grazie all' ar9colo 11 della Cos9tuzione , che autorizza l'Italia a cedere una parte della propria sovranità a en> internazionali. o INTERNA → è ricondo9a alla nozione di supremazia e di esercizio del potere all’interno dello Stato ; è la capacità di porre dei comandi giuridici vincolan9 nei confron> di tuE i soggeE dell'ordinamento. Lo Stato esercita quindi il potere sul suo popolo e sul suo territorio, sulle organizzazioni e formazioni sociali e sugli ordinamen9 giuridici infrastatali (Regioni e Comuni). I tre elemen> cos>tu>vi dello Stato possono combinarsi tra loro in modi diversi e, a seconda di come si combinano, possono dare vita a diversi modelli organizza9vi che dipendono dalla loro combinazione:
  • Sovranità/territorio → si può dare molto, poco o zero potere ai territori. La distribuzione del potere sul territorio può dare vita a due diversi macro-modelli, cioè lo STATO UNITARIO e lo STATO FEDERALE. o Stato unitario → la sovranità spe9a solo allo Stato centrale , non è distribuita sul territorio. Tu9avia, si possono avere delle forme di decentramento ( Sta9 decentra9 ): alcuni Paesi lasciano spazio decisionale al territorio (Regioni, Cantoni ecc.) e un esempio è l'Italia, in cui si parla di Stato regionale (un so9o>po di Stato decentrato) in quanto alle Regioni è riconosciuta la potestà legisla9va , pur rimanendo uno Stato unitario (art. 5: "La Repubblica, una e indivisibile"). o Stato federale → la sovranità è distribuita sul territorio , condivisa dallo Stato centrale ( Federazione ) e dagli en> territoriali che lo compongono ( Sta9 membri ) : un esempio sono gli Sta> Uni> compos> da States, in cui il diri9o penale non è lo stesso ovunque (in alcuni la pena di morte è ancora in vigore).
  • Sovranità/popolo → in base a quanto potere viene dato al popolo, ci sono due macro-modelli, ulteriormente suddivisi al loro interno: lo STATO AUTORITARIO e lo STATO DEMOCRATICO.

o Principio di legalità → ogni a9o dei pubblici poteri e ogni limitazione dei diriE dei ci9adini devono essere previs9 in una norma giuridica. La norma giuridica più importante per questo >po di Stato era la legge , che doveva avere tre cara9eris>che: § generalità, astra$ezza e approvazione di un organo rappresenta9vo. § Generalità → deve essere applicabile a tu9e le persone che si trovavano nella situazione contemplata da quella legge. § Astra$ezza → una legge è astra9a quando può essere applicata ripetutamente nel tempo (è susceEbile di applicazioni ripetute nel tempo). § Approvazione di un organo rappresenta9vo → è garan>ta se è scri9a dai suoi stessi des>natari, dunque dai rappresentan> del popolo. o Con lo stato liberale si afferma il principio della rappresentanza → i soggeE des>natari delle decisioni devono partecipare all'assunzione di queste decisioni ; il conce9o di rappresentanza del 1800 tu9avia è diverso da quello a9uale: l'organo rappresenta>vo del popolo nel 1861 in Italia veniva ele9o dal 2% della popolazione perché erano esclusi le donne, i bambini e chi non raggiungeva un reddito minimo (a meno che non lavorassero al servizio dello Stato). Questa forma di Stato inizia a dare segni di cedimento nei primi anni del Ventesimo secolo.

  1. STATO CONTEMPORANEO O DI DEMOCRAZIA PLURALISTA → nacque a par>re dalla prima metà del XX secolo , grazie all' estensione del diri$o di voto a un numero maggiore di persone che esprimono interessi anche molto diversi tra di loro (non solo più i ricchi ma tu9o il popolo!). Il Parlamento non rappresenta più gli interessi di un'unica classe sociale ma di diverse classi sociali e si affermano alcuni par>> poli>ci che guardano proprio alle masse popolari. Finalità → mira a cercare di garan>re l' unità nella pluralità di interessi diversi , garantendo i diri3 di tu3 i ci$adini in modo più ampio rispe9o allo stato liberale di diri9o. Le sue cara9eris>che sono: o Stato pluralista → al suo interno esistono e sono poli>camente aEvi soggeE molto diversi tra loro : le differenze tra le esigenze non riguardano solo le classi sociali, ma anche il sesso, la lingua, la razza, la religione. o Stato democra9co → il potere spe$a al popolo e i governa> partecipano all'assunzione delle decisioni sopra9u9o in modo indire9o, partecipando alla scelta dei governan>. Lo stato democra>co presenta a sua volta delle cara9eris>che:
  2. Principio di maggioranza.
  3. Tutela delle minoranze.
  4. Controllo delle minoranze sulle decisioni della maggioranza , quindi gruppi poli>ci diversi devono poter concorrere liberamente per il governo del paese.
  5. Garanzia di elezioni libere, periodiche , in cui ci si può liberamente esprimere e in cui tu3 i par99 poli9ci possano farsi conoscere e avere accesso agli strumen> di informazione. o Stato cos9tuzionale → è uno Stato che vuole una Cos9tuzione come fonte più importante di tu$e le altre e questa Cos>tuzione deve essere rigida , modificabile solo a9raverso un procedimento apposito ; deve inoltre esserci un organo che ne tutela il rispe$o (cioè la Corte cos9tuzionale ).

o Stato sociale → è uno Stato che non sos>ene solo l'uguaglianza formale ma anche l’ uguaglianza sostanziale , togliendo gli ostacoli che rendono la situazione di alcune persone peggiore di quella degli altri (ar>colo 3). Questo implica un intervento a3vo dello Stato per garan>re non solo i diri3 di libertà ma anche quelli sociali ( istruzione, salute, assistenza sociale )

Tappe che hanno portato alla nostra Costituzione

Le fasi principali che hanno condo9o alla stesura e all'entrata in vigore della Cos>tuzione italiana sono:

  • 25 luglio 1943 → Il Re Vi$orio Emanuele II depone Mussolini e nomina Badoglio a capo del Governo : si sopprimono gli organi propri del fascismo e vengono inde9e le prime elezioni libere. L'obieEvo di Badoglio è di ripris>nare lo Stato precedente, cioè la monarchia dei Savoia.
  • 8 se$embre 1943 → Viene firmato l' armis9zio. Il Comitato di Liberazione Nazionale ( CLN ) si oppone al tenta>vo di Badoglio e chiede un nuovo processo cos9tuente , cioè uno Stato nuovo.
  • Aprile 1944 → Badoglio e il CLN firmano il pa$o di tregua is9tuzionale , si accordano per uscire dalla guerra e rimandano a dopo ogni decisione sull'ordinamento futuro del paese. Il Re nomina proprio luogotenente il figlio.
  • Giugno 1944Primo governo CLN.
  • 1945Liberazione dell'Italia , prime ro9ure fra forze CLN.
  • 1946Prime elezioni comunali libere ; il Re abdica lasciando il figlio al posto suo nella speranza di mantenere la monarchia.
  • 2 GIUGNO 1946Elezioni dell’Assemblea cos9tuente + referendum per scegliere tra monarchia o repubblica. La nuova Assemblea cos9tuente inizia a scrivere la Cos>tuzione:
  • Era formata da 556 membri ; la maggioranza rela>va era Democrazia Cris9ana (207), Par9to Socialista (115), Par9to Comunista Italiano (106) → tradizione marxista e ca$olica , che si rifle9e proprio nei primi ar>coli della Cos>tuzione.
  • L'Assemblea si blocca su alcuni pun> e intanto doveva fungere da Parlamento, quindi nel marzo 1947 sceglie 75 persone che vanno a cos>tuire una commissione, la quale tra marzo e dicembre scrive la Cos>tuzione.
  • A9raverso una maggioranza al9ssima, oltre il 90% , l'Assemblea Cos>tuente approva la Cos>tuzione (nonostante ci fossero molte ideologie diverse; i par>> votarono so9o un velo di ignoranza , senza sapere se le disposizioni li avrebbero avvantaggia> o svantaggia>).
  • La nostra Cos>tuzione prevede una forma di Stato contemporaneo. La Cos>tuzione entra in vigore il 1 gennaio 1948. VEDI PRIMI 12 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.

L a rappresentanza

LA RAPPRESENTANZA

L'Italia è uno Stato democra9co : il potere è nelle mani del popolo , che lo esercita in forma dire$a e indire$a.

  • Proporzionale → ad ogni forza poli>ca viene assegnato un numero di seggi proporzionale al numero di vo> o9enuto (ad esempio se A ha o9enuto il 35% dei vo>, o9errà il 35% dei seggi; se B ha o9enuto il 30% dei vo>, o9errà il 30% dei seggi e così via). o Vantaggi : rispecchia più fedelmente la volontà degli ele$ori. o Svantaggio : grande frammentazione , non si riesce a prendere facilmente una decisione.
  • Maggioritario → prevede che il territorio venga diviso in unità/circoscrizioni e i seggi vanno tu3 al par9to che ha preso più vo9 in quella stessa unità (ad esempio se A ha o9enuto 80% dei vo> in una circoscrizione che ha 2 seggi in palio, o9errà 2 seggi; B e C, che hanno o9enuto il 12% e il 6% non riceveranno seggi). o Vantaggi : favorisce l'assunzione delle decisioni. o Svantaggio : garan>sce meno una rappresentanza fedele dell’ele9orato. Negli anni sono sta> elabora> due is9tu9 corre3vi al sistema proporzionale per avvicinarlo a quello maggioritario:
  • Clausola o soglia di sbarramento : correEvo del proporzionale che prevede che i par>> che non raggiungono un livello minimo di vo> non entrino nel Parlamento.
  • Premio di maggioranza : quota di seggi in più che si danno al par>to che ha preso più vo>, in modo da diminuire le frammentazioni. In Italia il sistema ele9orale è deciso dalla legge , non dalla Cos>tuzione. I sistemi ele9orali in Italia sono sta>:
  • 1948 - 1993sistema ele$orale proporzionale.
  • 1993 - 2005sistema misto (75% maggioritario e 25% proporzionale) ( Ma$arellum ).
  • 2005 - 2014proporzionale con una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza molto alto ; nel 2014 è stata dichiarata una legge in parte incos9tuzionale perché andava contro l'uguaglianza del voto (chiamato Porcellum ).
  • 2015 → legge ele9orale non applicata da Renzi, Italicum.
  • A$ualmente → il Rosatellum , usato per eleggere i membri della Camera e del Senato in Italia. o È un sistema "misto" perché combina il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. o 37% dei seggi : assegna> con un sistema maggioritario , in collegi uninominali (vince quello che oEene più vo>). o 61% dei seggi : assegna> con un sistema proporzionale , in collegi plurinominali (distribui> tra i par>> in base alla percentuale di vo> o9enuta). o 2% dei seggi : riserva> agli italiani che vivono all'estero. 4. ELETTORATO PASSIVO È la capacità di poter essere votato e presuppone tre requisi>:
  • Possedere l' ele$orato a3vo.
  • Età (in Comune e in Regione 18 anni , nel Parlamento 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato : regolato dall'ar>colo 56 e 58 della Cos>tuzione).
  • Assenza di cause osta9ve → condizioni che impediscono o limitano l'ele9orato passivo: o Incandidabilità : impedisce di candidarsi e sca9a se si è condanna> per alcuni rea>.

o Ineleggibilità : impedisce di essere eleE e colpisce delle persone che per il lavoro che svolgono potrebbero condizionare la libertà di voto (ad esempio giudici, prefeE, capi della polizia). o Incompa9bilità : quando si ricoprono contemporaneamente due cariche incompa>bili tra loro (ad esempio Parlamentare e Parlamentare europeo) perché non si potrebbero fare bene entrambe e potrebbero portare la persona a trovarsi in una situazione di confli$o di interessi.

Il Plamento

IL PARLAMENTO

Il Parlamento fa parte, insieme al Governo e, in parte, al Presidente della Repubblica (il quale fa parte anche del circuito delle garanzie), del circuito della decisione poli9ca (incaricato di determinare e perseguire l’ indirizzo poli9co , cioè quell’insieme di programmi e obieEvi che lo Stato si prefigge di realizzare ).

Il Parlamento: storia

Il termine deriva dal francese "parlement" , cioè parlare in un luogo poli>co in cui si assumono decisioni rilevan> per la poli>ca. Durante il Medioevo c'erano dei gruppi di nobili/ecclesias9ci che il Re consultava per ques>oni importan>; tu9avia, il potere di de9are le regole era proprio solo del Sovrano. L'a9uale Parlamento nasce in Inghilterra nel XVII secolo e successivamente si è diffuso in Europa e nel resto del mondo con alcune varian>:

  • La principale variante concerne il numero delle camere → la maggior parte è composta da 2 camere , ma negli Sta> piccoli può esserci anche una sola camera (Croazia) o dei parlamen> compos> da 3 camere in via eccezionale (Jugoslavia nel periodo socialista).
  • La seconda variante concerne le funzioni → alle 2 camere possono essere a9ribuite funzioni iden9che ( bicameralismo perfe$o ) o funzioni differenziate.

Il Parlamento in Italia

In Italia la Cos9tuzione del 1948 ha optato per un sistema bicamerale , cioè composto da 2 Camere, ma prevedendo, a differenza della maggioranza dei sistemi bicamerali, un bicameralismo paritario o perfe$o , in cui cioè le 2 Camere esercitano le stesse funzioni. Il Senato della Repubblica ha sede a Palazzo Madama, a Roma ; la Camera dei deputa9 ha sede a Palazzo Montecitorio, a Roma. Le differenze tra le due camere sono tre:

  • Numero dei componen9630 nella Camera dei deputa> e 315 + Senatori a vita al Senato (dalle prossime elezioni 400 Camera e 200 Senato + al massimo 5 Senatori a vita ).
  • Età dell'ele$orato a3vo e passivo → nella Camera dei deputa> ele9orato aEvo 18 anni ele9orato passivo 25 anni ; nel Senato ele9orato aEvo 25 anni , ele9orato passivo 40 anni.
  • Circoscrizione ele$orale → cioè il territorio su cui vengono conta> i vo> ; a livello della Camera la circoscrizione è nazionale , a livello del Senato è regionale.

o Dirigere i lavori della camera. o Fissare il calendario. o Presiedere le riunioni. o Il presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune ; il Presidente del Senato sos9tuisce il Presidente della Repubblica in caso di impedimento temporaneo. o I due Presiden> sono aiuta> dall' ufficio di presidenza , che ha compi> amministra9vi ed organizza9vi ed è composto da: § Alcuni Deputa>/Senatori che fanno da vicepresiden. § Questori che si occupano del bilancio della Camera e curano gli aspeE finanziari. § Segretari , che assistono i Presiden> durante i lavori della Camera.

  • Commissioniorgani collegiali di lavoro del parlamento , forma> da un gruppo di deputa>/senatori e compos> in modo proporzionale alla composizione della Camera o del Senato. o Possono essere: § Monocamerali : interne ad una Camera. § Bicamerali : composte da componen> di entrambe le camere (ipotesi minoritaria). § Permanen9 : hanno una competenza su una certa materia e si formano all'inizio della legislatura, rimanendo in carica per tuE e 5 gli anni della durata del Parlamento. § Speciali : commissioni is>tuite ad hoc , per un preciso scopo (indagine ad esempio), sciolte non appena portano a termine il loro compito. o Svolgono tre >pi di funzioni: § Legisla9va → esaminano le proposte di legge e scrivono il testo della legge (in par>colare le Commissioni mono camerali permanen>). § Di indirizzo, vigilanza e controllo → possono consigliare e indirizzare il Governo (ad esempio la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza). § Di inchiesta → possono svolgere indagini come se fossero dei giudici quando viene no>ficato un episodio, un sospe9o di reato e via dicendo (in par>colare le Commissioni speciali).
  • Giunte → organi collegiali compos> in modo proporzionale al Senato o alla Camera. o Alla Camera ce ne sono 3 , al Senato 2 : § Per il regolamento → approvato dalla stessa Camera con la maggioranza assoluta dei componen>. § Per le elezioni → si occupa dei Deputa>/Senatori e verifica l'assenza di cause osta>ve.

§ Per le autorizzazioni → si pronuncia sulle immunità funzionali. § Al Senato ce ne sono 2, unite in un' unica giunta che si occupa delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere.

  • Gruppi → non sono organi di lavoro, non rifle9ono la composizione della Camera ma determinano l' appartenenza poli9ca dei componen> e sono la proiezione dei par all'interno del Parlamento. o Ogni Deputato e ogni Senatore deve per forza appartenere a un gruppo e non si può stare fuori dai gruppi (c'è ovviamente libertà di scelta) : chi non si riconosce in nessun gruppo, è costre9o ad iscriversi al gruppo misto , in quanto ricevono dei finanziamen> pubblici e dunque c'è un limite di numero di gruppi concessi. o Ogni gruppo al suo interno elegge un capo e i capigruppo insieme formano un gruppo che si chiama la conferenza dei capigruppo , che aiuta il Presidente della Camera o del Senato a decidere l'ordine del giorno, il calendario, ecc.. o Il Parlamentare ha la possibilità di cambiare gruppo in quanto non ha il vincolo di mandato, è libero di agire secondo la propria coscienza: questo fenomeno si chiama transfughismo ed è sintomo di una certa instabilità quando si verifica frequentemente.

Funzioni del Parlamento

  1. Funzione norma9vaapprovazione delle leggi e degli altri aE norma>vi.
  2. Di indirizzoguida il Governo nelle scelte.
  3. Di informazione e controllo → sopra9u9o nei confron> del Governo.

Modalità di funzionamento

  • Dura in carica 5 anni, se non interviene niente di eccezionale: questo periodo viene chiamato legislatura.
  • Pu essere sciolto prima che siano trascorsi i 5 anni e a deciderlo è il Presidente della Repubblica (tranne che negli ul>mi 6 mesi del suo mandato: dal momento che il Presidente è ele9o dal Parlamento, bisogna evitare che egli a9ui uno scioglimento strategico per essere riele9o).
  • La Cos>tuzione prevede 2 riunioni obbligatorie (ordinarie) all'anno del Parlamento: un giorno non fes>vo di febbraio e di o9obre.
  • Le riunioni straordinarie sono su inizia>va del Presidente della propria Camera, del Presidente della Repubblica o di 1/3 dei componen9 della Camera : di fa9o sono quasi sempre in riunione.
  • Le sedute del Parlamento, se non diversamente stabilito in base all'ogge9o di discussione, sono pubbliche.

Modalità di decisione

  • Ogni riunione è valida se è presente il 50% dei suoi componen9 ( quorum stru$urale ).
  • Se la Cos>tuzione non richiede una maggioranza par>colare, per votare in Camera e in Senato è sufficiente la maggioranza semplicemetà + 1 dei presen9 , cioè il quorum funzionale.
  • Talvolta la Cos>tuzione richiede delle maggioranze più alte nei casi in cui le decisioni debbano godere di un consenso più alto:

nominare (sempre a voce, non c'è stato nulla di scri9o) come Presidente del Consiglio dei ministri , che acce$a l'incarico con riserva , per valutare se potrà avere l'appoggio della maggioranza dei parlamentari.

  1. A questo punto la figura scelta scioglie la riserva e acce$a l'incarico.
  2. Il PdR nomina per iscri$o il Presidente del Consiglio dei ministri da lui scelto e, su proposta di quest'ul>mo, tu3 i nuovi Ministri.
  3. Il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica: avviene la campanella , il passaggio tra il vecchio e il nuovo Governo → momento in cui il nuovo Governo entra in carica (quindi non durante la nomina e nemmeno durante la fiducia).
  4. Il governo a questo punto deve avere la fiducia del Parlamento , in quanto organo rappresenta>vo dei ci9adini che non sono intervenu> nella formazione del Governo: secondo la Cos>tuzione, entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve andare in Parlamento presentando se stesso e il programma per chiedere la fiducia; alcuni Deputa> o Senatori propongono la mozione di fiducia , che viene poi votata da tuE → avviene separatamente prima da una camera poi dall'altra (per il bicameralismo perfe$o ), con voto palese (ogni Deputato deve assumersi la responsabilità davan> a tuE) a maggioranza semplice , quindi metà+1 dei presen>. La fiducia può anche essere persa durante la legislatura, questo per la funzione di controllo che il Parlamento esercita sul Governo; gli is>tu> che possono far perdere la fiducia sono:
  • Mozione di sfiducia → si toglie la fiducia al Governo e deve essere approvata dalla Camera; deve essere avanzata da almeno 1/10 dei componen9 della Camera e non può essere votata prima dei tre giorni da quando è stata proposta (bisognava dare modo a tuE di essere presen> per votare una ques>one così importante; nei tre giorni si può anche trovare un accordo).
  • Ques9one di fiducia → il Governo , quando ri>ene par>colarmente importante che il Parlamento approvi un proge9o di legge, può porre la ques>one di fiducia, chiedendo l'approvazione di una legge senza modifica : qualora la proposta non dovesse essere approvata, il Governo si dime9e. Entrambe sono votate con le stesse modalità della mozione di fiducia. Se anche una sola Camera vota la sfiducia, il Governo deve necessariamente dime9ersi (perché viene meno il bicameralismo perfe9o). Riassuntozzo: AVVIO CONSULTAZIONI → (preincarico/mandato esplora>vo) → ACCETTAZIONE INCARICO CON RISERVANOMINAGIURAMENTO (entra in carica) → MOZIONE DI FIDUCIA.

Composizione

Il Governo è formato da:

  • Organi necessari (previs> dalla Cos>tuzione): o Presidente del Consiglio dei ministridirige la poli9ca di tu$o il Governo e ne è responsabile, coordina l'aEvità degli altri Ministri. o Ministri → hanno una competenza per materia; ogni Ministro è a capo di un Ministero/Dicastero , che a propria volta è preposto a un ramo della pubblica amministrazione. Si tra9a di ministri con portafoglio , a capo di un Ministero a cui è dedicato una parte del bilancio dello Stato; ogni Ministro risponde degli aE del suo Ministero.

o Consiglio dei ministriorgano collegiale composto da Presidente del Consiglio e Ministri; delibera su tu9e le ques>oni che richiedono l'intervento del Governo come collegio. Ha sede a Roma, al Palazzo Chigi.

  • Organi non necessari (non previs> dalla Cos>tuzione ma previs> successivamente dalle leggi): o Ministri senza portafoglio → sono Ministri che non sono a capo di un Ministero , a cui sono assegna> dei compi> e delle competenze specifiche; si appoggiano alla Presidenza del Consiglio dei ministri (ricevendo risorse finanziarie e personali). Un esempio è il Ministro per i rappor> con il Parlamento. o So$osegretaricollaboratori che aiutano il Ministro, il quale assegna loro dei compi> specifici (una volta i Ministri erano deE Segretari di Stato, quindi i collaboratori li hanno chiama> so9osegretari). o Viceministri10 so$osegretari al massimo a cui viene affidata questa qualifica aggiun>va; a loro viene affidata la ges>one di una parte di Ministero. o Vicepresidente del Consiglio → uno dei Ministri a cui si a9ribuisce dell’incarico di vicepresidente, solitamente proviene da un par>to diverso da quello del Presidente del Consiglio. Nel governo precedente erano Salvini e Di Maio. o Comita9 interministerialigruppi di due o più Ministri che devono risolvere ques>oni comuni ai loro Ministeri.

Funzioni

Il Governo ha due compi> principali:

  • Titolarità del potere esecu9vodà a$uazione alle leggi e si occupa delle funzioni amministra9ve ; queste funzioni vengono preposte alla Pubblica Amministrazione: in par>colare ogni ramo della Pubblica Amministrazione fa capo al Ministro competente in quella materia.
  • Indirizzo poli9co → il Governo deve decidere le finalità e gli obie3vi che lo Stato vuole perseguire e le linee generali, gli strumen> a9raverso cui può farlo. In questo compito è aiutato in parte dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica (ad esempio per l'accoglienza dei migran>, la spesa delle risorse). Assume delle decisioni in tuE i se9ori, alcune sono strategiche: economia, poli9ca estera e militare, rappor9 con UE, ges9one delle situazioni di emergenza. Uno degli strumen> di cui il Governo ha necessità per portare avan> le decisioni sono le leggi : la Cos>tuzione gli riconosce il diri9o di proporre leggi e la facoltà di approvare lui stesso degli a3 norma9vi. Vedi ar9coli 92, 93, 94, 95.

Il Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Prima di diventare una Repubblica, c'era il Re, non un Presidente. Nel 1946 c'è stato un Presidente provvisorio ( Enrico de Nicola ).

Atti Presidenziali

Gli studiosi hanno suddiviso gli aE del Presidente della Repubblica in tre categorie, basandosi sulla volontà prevalente dell’a9o:

  • A3 formalmente e sostanzialmente presidenziali → rifle9ono la volontà prevalente del Presidente della Repubblica : o Nomina di 5 Senatori a vita. o Nomina 5 giudici cos9tuzionali (quindi 1/3). o Rinvio delle leggi. o Messaggi alle Camere. o Esternazioni a9piche. o Convocazione straordinaria delle Camere. o Potere di grazia : può rime9ere in libertà una persona detenuta.
  • A3 formalmente presidenziali e sostanzialmente governa9vi → l'a9o è del Presidente ma rifle9e prevalentemente la volontà o del Governo o del Parlamento : o Indizione di elezioni e referendum. o Poteri connessi all'a3vità norma9va : § Autorizza il Governo a presentare i disegni di legge al Parlamento. § Promulgazione delle leggi. § Emana a3 con forza di legge e regolamen. o Nomina dei funzionari dello Stato e conferimento onorificenze. o Poteri rela9vi ai rappor9 con gli altri Sta9 : § Ricevere diploma>ci di altri Paesi. § Ra9ficare tra$a9 internazionali. o Poteri che riguardano la difesa e la guerra : § A capo del consiglio supremo di difesa. § A capo delle forze armate. § Può dichiarare guerra.
  • A3 mis9 o complessi → rifle9e la volontà congiunta del Presidente della Repubblica e di un altro sogge9o, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri. o Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. o Scioglimento an9cipato delle Camere , ma non negli ul>mi 6 mesi del suo mandato!. Vedi ar9coli a 83 a 91.

Le fonti del diritto: antinomie e Costituzione

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fon9 del diri$o si dividono in:

  • Fon9 di cognizione : suppor9 cartacei o non che servono a far conoscere una fonte di produzione (ad esempio la gazze$a ufficiale , www.norma3va.it ).
  • Fon9 di produzione : comunemente chiamate leggi , sono a3 o fa3 autorizza> dall'ordinamento a produrre delle norme giuridicamente vincolan9 , il cui mancato rispe9o viene sanzionato (ad esempio la legge). Nello Stato moderno, il principale produ$ore delle fon9 era lo Stato stesso fino ad alcuni decenni fa; oggi la situazione è più complessa, sono intervenu> altri produ$ori di diri9o sia all'interno sia all'esterno dello Stato:
  • All'interno : Regioni, Comuni, università ecc..
  • All'esterno : ONU, UE, organizzazioni internazionali , ecc..

Fonti di Produzione Nazionali

Sono organizzate secondo uno schema gerarchico , quindi non tu9e le fon> hanno lo stesso peso.

  1. Al ver>ce troviamo la COSTITUZIONE → discende da un processo cos9tuente che ha portato alla fondazione di un nuovo Stato. o Sullo stesso piano, anche se leggermente al di so9o, ci sono le LEGGI COSTITUZIONALI , cioè leggi che hanno la stessa forza della Cos9tuzione. Possono cambiare la cos>tuzione ma non tu9a.
  2. So9o la Cos>tuzione ci sono le FONTI PRIMARIEleggi dello Stato , leggi delle Regioni , a con forza di legge dello Stato , referendum abroga9vo. Sono chiamate fon> primarie perché derivano il loro nome dallo Stato liberale, quando la legge del Parlamento era la fonte di livello più elevato.
  3. So9o le fon> primarie ci sono le FONTI SECONDARIEregolamen9 , che possono essere approva> non solo dallo Stato , ma anche dalle Regioni , Province , Ci$à metropolitane , Comuni. Ci sono inoltre anche i regolamen9 dell'Unione Europea : hanno almeno la stessa forza della legge, se non superiore.
  4. Sull'ul>mo gradino ci sono le CONSUETUDINIcomportamen9 ripetu9 nel tempo con la convinzione che siano obbligatori ( non è una fonte scri$a ). Definite anche usi. Al giorno d'oggi ci sono poche consuetudini, poiché sono intervenute leggi o regolamen>; nel mondo dell’agricoltura , tu9avia, ci sono abitudini regolate dalle consuetudini. Può essere sanzionata e adoperata da un giudice.

Antinomie tra Fonti

Capita di trovare un contrasto tra due o più fon9 : in questo caso si parla di an9nomia. Quando succede, la prima cosa da fare è provare a risolvere quest'an>nomia con l' interpretazione. Se il contrasto rimane palese, bisogna ricorrere a uno dei criteri che ci offre il nostro ordinamento giuridico; criteri di soluzione delle an9nomie fra le fon>:

  1. GERARCHICO → l'effe9o è l' annullamento.
  1. Parte secondaordinamento della Repubblica , cioè l' organizzazione dello Stato.
  • La parte prima e la parte seconda si suddividono in Titoli , alcuni Titoli si suddividono ulteriormente in Sezioni.
  • Ci sono 139 ar9coli. Ogni volta che in un ar>colo si va a capo, inizia un nuovo comma.
  • Il testo degli ar>coli è dato da disposizioni , cioè formule linguis>che dalle quali si ricava un significato che è de$o norma.
  • La nostra Cos>tuzione è rigida :
    1. È previsto un procedimento più aggravato rispe9o a quello usato per le leggi normali per modificarla → con questo procedimento si approvano le leggi cos9tuzionali.
    2. C'è un apposito organo che garan>sce il rispe9o della Cos>tuzione, la Corte cos9tuzionale. Le leggi costituzionali Sono approvate dal Parlamento e si dividono in:
  • Leggi cos9tuzionali → contengono disposizioni che si collocano quasi allo stesso livello della Cos>tuzione, ma non vanno ad incidere sul suo testo, contengono una loro disciplina.
  • Leggi di revisione cos9tuzionalemodificano il testo della Cos9tuzione.
  • In entrambi i casi il procedimento di approvazione è lo stesso. Procedimento di approvazione → il procedimento è più aggravato.
  • Primo aggravio : le due Camere devono approvare la legge cos>tuzionale due volte , con un intervallo di tre mesi tra la prima e seconda approvazione (dopo una prima approvazione la legge non va al Presidente della Repubblica ma torna alla Camera e al Senato ).
  • Secondo aggravio : nella seconda approvazione, le due Camere devono approvare questa legge con una maggioranza o assoluta o qualificata dei 2/.
  • Se nella seconda votazione si approva la legge con maggioranza assoluta , la legge viene pubblicata sulla gazze$a ufficiale momentaneamente (a fini no>ziali) e dalla pubblicazione decorre un termine di tre mesi entro il quale alcuni soggeE che ne hanno il diri9o ( 1/5 dei membri di una camera , 500.000 ele$ori o 5 consigli regionali ) possono chiedere il referendum conferma9vo. o Se il referendum cos9tuzionale non viene chiesto → la legge viene promulgata, pubblicata ed entra in vigore. o Se viene chiesto il referendum cos9tuzionale → i ci9adini vanno a votare; se vince il , la legge cos9tuzionale si considera approvata, viene pubblicata in gazze9a ufficiale ed entra in vigore ; se vince il no , il procedimento termina senza esito e la legge non viene approvata. È valido indipendentemente dal numero di persone che va a votare!.
  • Se nella seconda votazione le due Camere approvano la legge con una maggioranza qualificata dei 2/3 , la legge viene inviata al presidente della repubblica, subito promulgata, pubblicata ed entra in vigore: in questo caso non può essere richiesto il referendum cos9tuzionale. Possono essere modificate tu9e le disposizioni della Cos>tuzione con due limi9 :
  • Limite espresso dalla Cos>tuzione → la forma repubblicana dello Stato ( art 139 ).
  • Limite non espresso , esplicitato dalla Corte cos9tuzionale → i principi supremi dello Stato , che cos>tuiscono le sue fondamenta ( primi 12 ar9coli ).
  • Questo è il mo>vo per cui le leggi cos>tuzionali sono quasi al livello della Cos>tuzione: non possono modificare tu9e le par>.

Le fonti del diritto: fonti primie - la legge

LE FONTI PRIMARIE

Si chiamano fon9 primarie in quanto al tempo dello Stato Liberale di diri$o la legge del Parlamento era la fonte di rango più elevato. Le fon> primarie comprendono: le leggi , gli a3 con forza di legge del Governo , le leggi delle Regioni , il referendum abroga9vo. La Legge Quella che chiamiamo comunemente legge in realtà è la legge formale ordinaria :

  • Formale perché ha la forma della legge ed è approvata dal Parlamento secondo il procedimento previsto dalla Cos9tuzione.
  • Ordinaria perché ha il valore/rango delle fon9 primarie. Viene approvata con un procedimento che segue 3 fasi : 1. Fase dell'inizia9va Parte da una proposta di qualcuno. Può essere proposta da:
  • Governo → porta avan> l' indirizzo poli9co e per a9uare il programma ha bisogno di apposite leggi. La proposta si chiama disegno di legge, DDL , e per alcune materie è una preroga9va riservata.
  • Parlamentari → anche uno solo. Ma solitamente cercano di proporre in gruppo.
  • Popolo50.000 ele$ori.
  • CNELConsiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro : è un organo di consulenza del Governo sulle ques>oni di >po economico e sociale, ma di fa9o la sua presenza non ha avuto un grande significato.
  • Consigli regionali e Comuni → dai Comuni solo per quanto riguarda la modifica delle circoscrizioni. 2. Fase cos9tu9va È la fase in cui la legge viene scri$a. Da chiunque l'inizia>va provenga, viene indirizzata a una delle due Camere e all'interno della Camera si apre la fase cos9tu9va , in cui la legge viene discussa e scri9a. Questa fase deve avvenire in entrambe le Camere e si può svolgere in tre modi diversi (la diversità è determinata dal ruolo che ricopre la commissione):