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Diritto Romano: Fondamenti e Principi, Sintesi del corso di Diritto Romano

riassunto lezioni istituzioni di diritto romano completo

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 22/04/2020

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
La società umana: comunità di esseri umani con una convenzione sociale.
Lo Stato: particolare società umana dotata di autoritarietà e strumenti di imposizione.
La struttura dello Stato: 1) Popolo (cittadini, sudditi). 2) Governo (potestà legislativa, esecutiva,
giurisdizionale). 3) Territorio
Ordinamento giuridico -> Norme giuridiche dotate del carattere della Generalità e dell'Astrattezza e
possono essere direttive e sanzionatorie.
Ora (nostri tempi) parliamo di Interpretazione del diritto: la norma è sottoposta ad una analisi
Il risultato di questa analisi può essere: dichiarativo, estensivo, restrittivo.
Le fonti delle norme giuridiche sono: 1) La Costituzione Politica 2) Leggi Formali 3) Consuetudine
Rapporti giuridici: relazione che scaturiscono nella propria sfera giuridica. 1) Assoluti 2) Relativi
3) assoluti in senso improprio Fatti giuridici -> (volontari, involontari) Atti giuridici -> (leciti, illeciti)
Comunione: più soggetti contitolari dello stesso diritto (indifferenziata, organizzata, solidaristica)
Capacità giuridica e Capacità d'agire (astratta e in concreto) :presupposti per negozi giuridici
nell'antica Roma. Requisiti per la capacità d'agire: pubertà ( 14 anni uomini, 12 anni donne)
Mera Capacità d'agire: riconosciuti ai filii familiarum e ai servi per
Negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s'intende produrre un effetto giuridico.
Elementi essenziali del neg. giur(forma, causa, volontà) ed accidentali (condizione,termine e modo)
L'interpretazione del neg. giuridico nella giurisprudenza classica fu secondo la forma, nella
giurisprudenza post-classica secondo la volontà. Secondo i criteri ermeneutici in età post-classica nel
dubbio l'interpretazione in generale si tende ad una soluzione favorevole a tutti.
Invalidità del negozio giuridico: Nullità, annullabilità -> iniziale, sopravvenuta, totale, parziale.
Rimedi all'invalidità del negozio giuridico: sanatoria, convalescenza, conversione, ratifica.
L'esperienza giuridica romana è lunga 13 secoli (753 a.C. anno fondazione di Roma, al 565 d.C.
morte di Giustiniano).Il diritto Romano fu l'unico diritto dell'antichità ad essere oggetto di riflessioni.
ETA' ARCAICA: (753-367 a.C. compromesso patrizi e plebei in cui i Plebei ottennero uno dei due
posti di console). FAS-NEFAS prime fonti del diritto secondo la volontà degli dei, solo
successivamente con le prime civitas si espansero gli IUS secondo la volontà degli uomini.
Ricordiamo lo IUS QUIRITIUM: diritto delle persone che vivono nelle curie, composti quasi del tutto
da antichisime costumanze chiamate i Mores Maiorum. Fu integrato dai FODERA cioè accordi
internazionali tra Roma e gli altri popoli (equi-non equi). Altra integrazione furone le LEGIS REGIAE
cioè leggi pronunciate dal Re innanzi ai comizi curiati. Ricordiamo ancora i RESPONSA PONTIFICALI
cioè l'interpretazione delle leggi da parte di un gruppo di sacerdoti. Infine ricordiamo le XII TAVOLE
cioè le norme sul processo, di diritto privato, di famiglia, criminale ecc. istituite con una
magistratura straordinaria del 451 a.C. dei romani.
In definitiva LO IUS CIVILE VETUS (diritto di età arcaica) fu composto da: IUS QUIRITIUM + FODERA +
LEGIS REGIAE + RESPONSA PONTIFICALI + XII TAVOLE
ETA' PRECLASSICA (367 a.C.-27 a. C. inizio del Principato di Augusto, fine sostanziale dell'età
Repubblicana). Ad integrare il diritto di età arcaica ci fu lo IUS HONORARIUM cioè il diritto
derivamente dall' honos dei magistrati, fonte di questo diritto è l'Editto del Pretore cioè un
programma giurisdizionale pubblicato dai magistrati al loro primo anno di carica e durava un anno.
IUS GENTIUM: complesso di norme comune a tutti i popoli del mediterraneo per favorire i rapporti
commerciali, secondo Gaio tutti i popoli era tenuti a rispettare questo diritto. Da questo diritto
desumiamo la Concezione tricotomica di Ulpiano (ius civile= diritto di nazione, ius gentium= diritto
comune, ius naturale) che fu accolta anche nella compilazione giustinianea.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

La società umana: comunità di esseri umani con una convenzione sociale.

Lo Stato: particolare società umana dotata di autoritarietà e strumenti di imposizione.

La struttura dello Stato: 1) Popolo (cittadini, sudditi). 2) Governo (potestà legislativa, esecutiva,

giurisdizionale). 3) Territorio

Ordinamento giuridico -> Norme giuridiche dotate del carattere della Generalità e dell'Astrattezza e

possono essere direttive e sanzionatorie.

Ora (nostri tempi) parliamo di Interpretazione del diritto: la norma è sottoposta ad una analisi

Il risultato di questa analisi può essere: dichiarativo, estensivo, restrittivo.

Le fonti delle norme giuridiche sono: 1) La Costituzione Politica 2) Leggi Formali 3) Consuetudine

Rapporti giuridici: relazione che scaturiscono nella propria sfera giuridica. 1) Assoluti 2) Relativi

  1. assoluti in senso improprio Fatti giuridici -> (volontari, involontari) Atti giuridici -> (leciti, illeciti)

Comunione: più soggetti contitolari dello stesso diritto (indifferenziata, organizzata, solidaristica)

Capacità giuridica e Capacità d'agire (astratta e in concreto) : presupposti per negozi giuridici

nell'antica Roma. Requisiti per la capacità d'agire: pubertà ( 14 anni uomini, 12 anni donne)

Mera Capacità d'agire: riconosciuti ai filii familiarum e ai servi per

Negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s'intende produrre un effetto giuridico.

Elementi essenziali del neg. giur( forma, causa, volontà ) ed accidentali ( condizione,termine e modo )

L'interpretazione del neg. giuridico nella giurisprudenza classica fu secondo la forma, nella

giurisprudenza post-classica secondo la volontà. Secondo i criteri ermeneutici in età post-classica nel

dubbio l'interpretazione in generale si tende ad una soluzione favorevole a tutti.

Invalidità del negozio giuridico: Nullità, annullabilità -> iniziale, sopravvenuta, totale, parziale.

Rimedi all'invalidità del negozio giuridico: sanatoria, convalescenza, conversione, ratifica.

L'esperienza giuridica romana è lunga 13 secoli (753 a.C. anno fondazione di Roma, al 565 d.C.

morte di Giustiniano).Il diritto Romano fu l'unico diritto dell'antichità ad essere oggetto di riflessioni.

ETA' ARCAICA: (753-367 a.C. compromesso patrizi e plebei in cui i Plebei ottennero uno dei due

posti di console). FAS-NEFAS prime fonti del diritto secondo la volontà degli dei, solo

successivamente con le prime civitas si espansero gli IUS secondo la volontà degli uomini.

Ricordiamo lo IUS QUIRITIUM: diritto delle persone che vivono nelle curie, composti quasi del tutto

da antichisime costumanze chiamate i Mores Maiorum. Fu integrato dai FODERA cioè accordi

internazionali tra Roma e gli altri popoli (equi-non equi). Altra integrazione furone le LEGIS REGIAE

cioè leggi pronunciate dal Re innanzi ai comizi curiati. Ricordiamo ancora i RESPONSA PONTIFICALI

cioè l'interpretazione delle leggi da parte di un gruppo di sacerdoti. Infine ricordiamo le XII TAVOLE

cioè le norme sul processo, di diritto privato, di famiglia, criminale ecc. istituite con una

magistratura straordinaria del 451 a.C. dei romani.

In definitiva LO IUS CIVILE VETUS (diritto di età arcaica) fu composto da: IUS QUIRITIUM + FODERA +

LEGIS REGIAE + RESPONSA PONTIFICALI + XII TAVOLE

ETA' PRECLASSICA (367 a.C.-27 a. C. inizio del Principato di Augusto, fine sostanziale dell'età

Repubblicana). Ad integrare il diritto di età arcaica ci fu lo IUS HONORARIUM cioè il diritto

derivamente dall' honos dei magistrati, fonte di questo diritto è l'Editto del Pretore cioè un

programma giurisdizionale pubblicato dai magistrati al loro primo anno di carica e durava un anno.

IUS GENTIUM: complesso di norme comune a tutti i popoli del mediterraneo per favorire i rapporti

commerciali, secondo Gaio tutti i popoli era tenuti a rispettare questo diritto. Da questo diritto

desumiamo la Concezione tricotomica di Ulpiano (ius civile= diritto di nazione, ius gentium= diritto

comune, ius naturale) che fu accolta anche nella compilazione giustinianea.

In definitiva lo IUS CIVILE di età preclassica è costituito da: IUS HONORARIUM + IUS GENTIUM +

LEGES (deliberate dal popolo o proposte da un magistrato da approvare su tavoletta V si- A no) +

PLEBISCITA (deliberazione della Plebe nei Concili) + SENATUSCONSULTA (pareri consultivi del senato

ai magistrati) + GIURISPRUDENZA LAICA (diffusasi con la trasmissione del sapere in forma scritta

facendo decadere la giurisprudenza pontificale. Prime opere scritte: De usurpationibus, Tripertita).

ETA' CLASSICA: (27 a.C.-284 d.C. ascesa al trono di Diocleziano). Fonte per eccellenza dell'Età

classica furono le COSTITUZIONI IMPERIALI (atti normativi del principe) -> leges speciales e generales

LA GIURISPRUDENZA DEL I SECOLO d.C. è caratterizzata dalle scuole del diritto: Sabiniani, Proculiani.

LA GIURISPRUDENZA DEL II SECOLO d.C. è meno legata alle scuole di diritto e emergono due figure:

Salvo Giuliano (a cui l'imperatore Adriano affidò il compito di formulare un testo immodificabile

dell'Editto del Pretore) e Gaio a cui dobbiamo le Istitutiones (primo testo di diritto nelle scuole).

LA GIURISPRUDENZA DEL III SECOLO d.C. --> Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino.

In definitiva lo IUS ROMANORUM in età classica è composto: IUS VETUS (età arcaica) + IUS NOVUM

(costituzioni imperiali e leges) + GIURISPRUDENZA LAICA

ETA' POST-CLASSICA GIUSTINIANEA (284-565 d.C.) Fonti del diritto restano le COSTITUZIONI

IMPERIALI ( Cod. Gregoriano, Cod. Ermogeniano) al quale si aggiungono le COMPILAZIONI DI IURA

con la Legge delle Citazioni del 426 d.C. di Valentiniano III. Ricordiamo poi il Cod. Teodosiano, Lex

Romana Wisigotorum, Lex Romana Burgundiorum, Editto di Teodorico, Corpus Iuris Civilis.

Per quanto riguarda la tradizione romanistica nel diritto europeo ricordiamo il diritto Bizantino con i

Libri Basilicorum di Leone il Filosofo (riassunto in 60 libri del Corpus Iuris Civilis), e ricordiamo l'

Exabiblos (riassunto Libri Basilicorum in 6 libri) di Costantino Armenopulo (1345) che fu fonte del

diritto greco fino al 1941 anno di entrata in vigore del codice civile moderno.

LEZIONE A

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La persona nell'ordinamento giuridico romano è certamente l'essere umano considerato come:

-Sui iuris, -libero, -cittadino romano.

Lo status è la Condizione personale del soggetto, distinguiamo: Status familia, s. libertatis, s. civitatis

Il Caput è il grado di appartenenza all'interno di un determinato Status. Alcuni eventi determinano

la perdita del caput come la CAPITIS DEMINUTIO che può essere: minima (perdita della condizione di

sui iuris), media (perdita della cittadinanza), massima (perdita della libertà)

La persona dotata di capacità giuridica e capacità d'agire piena è: 1) APPARTENENTE ALLA SPECIE

UMANA (non appartiene alle divinità e non ad animali subumani), 2) ESISTENTE (deve esistere e

l'esistenza inizia con il Partus Perfectus. Per i sabiniani: primo segno di vita, proculiani: primo

piagnucolio), 3) LIBERA (non sottoposti alla Potestas di un terzo non membro della famiglia),

  1. CITTADINA (che partecipa alla vita politica Romana, nel 212 d.C. l'imperatore Caracalla concesse la

cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Si acquisiva con il giusto matrimonio o la nascita

da madre Romana. Si perdeva per prigionia,abbondono della patria, condanne penali),

⦁ appartenenza alla stessa comunità sociale ⦁ impossibilità tra già sposati

Il matrimonio poteva essere accompagnato oppure non accompagnato dalla Manu maritalis (era

l'insieme di facoltà del pater sulla figlia o sulle mogli dei figli).

La manus poteva essere trasferita al marito tamite: 1) cerimonia religiosa, 2) acquisto della donna,

  1. esercizio dei poteri domestici per un anno.

Quindi si poteva avere il matrimonio con mano (già spiegato) e matrimonio senza mano ( in cui la

donna non avrebbe perso il diritto all'eredità del proprio pater e per evitare l'usus, cioè l'esercizio

delle facoltà maritali per un anno, la giurisprudenza pontificale suggerì alla donna di tornare alla

casa paterna almeno 3 notti all'anno, questa situazione era detta Trinoctium)

La legislazione matrimoniale Augusta: suggeriva le età convenzionali entro le quali sposarsi (uomini

25-60 anni, donne 20-50 anni) per rafforzare le natalità venute meno con le guerre. Coloro che non

avevano contratto matrimonio venivano dichiarati celibi e andavano incontro a sanzioni.

Augusto, per rendere numerose le famiglie, garantì privilegi ai genitori di tre o più figli.

Il divorzio poteva essere tacito (per fatti incompatibili) oppure espresso (consenzuale o giusta causa)

Le seconde nozze nel caso di marito morto potevano essere fatte 10 mesi dopo con il Cristianesimo

e 12 mesi dopo in età Postclassica, per evitare l'incertezza sulla paternità di un concepito.

Il concubinato fu l'unione priva dei caratteri del giusto matrimonio, venivano sanzionate le unioni

tra parenti, le unioni con una vedova o con una nobile.

La dote era l'insieme dei beni che la famiglia della sposa conferisce allo sposo con il matrimonio. Nel

caso di scioglimento del matrimonio lo sposo poteva tenere la dote o parte di essa per il

mantenimento dei figli, per spese varie o per il comportamento della donna durante il matrimonio.

Il patrimonio personale della moglie e quindi i suoi beni venivano detti Beni Parafernali.

Il peculium era una modesta quantità di beni assegnati al filius familia (dandogli una mera c. d'agire)

LEZIONE B

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PROCESSO : lo strumento di accertamento della violazione di una norma e di attribuzione della

sanzione è il processo giurisdizionale. Lo stato, in caso di inosservanza, può predisporre in una

costrizione (anche fisica) del consosciato (esempio del campo prenotato di calcetto).

Il processo OGGI può essere: 1) COGNIZIONE, 2) ESECUZIONE, 3) CAUTELARE

Quindi c'è stato un passaggio alla tutela statale perchè nelle antiche civiltà si ricorreva

all' autotutela ad esempio nel caso di furto la famiglia che lo aveva subito poteva chiedere il bene

rubato alla famiglia dell'offensore o l'offensore stesso.

Parlando del processo civile romano, invece, distinguiamo tre procedure: 1) PER LEGIS ACTIONES,

2) PROCEDURA PER FORMULAS, 3) COGNITIO EXTRA ORDINEM.

PROCEDURA PER LEGIS ACTIONES : (VIII/VII sec a.C.-17 a.C.), la procedura più antica, dove le legis

actiones furono delle azioni giurisdizionali svolte attraverso riti processuali nel quale si

pronunciavano formule predefinite dette "certa verba", chi sbagliava nel pronunciarli perdeva la lite.

Le legis actiones furono 5 (3 dichiarative, 2 esecutive):

DI CHI ARATI VE: 1) AZIONE DI LEGGE PER SACRAMENTUM: davanti al giudice l'attore dichiarava di

poter sacrificare un certo numero di capi di bestiame o una somma di denaro purchè faccia lo stesso

la controparte che se si rifiutava perdeva la lite, se invece la controparte accettava il magistrato

passava la risoluzione del caso al giudice privato. Queste leggi venivano dette "IN REM" se le parti

contendevano un diritto assoluto esterno alla persona, dette "IN PERSONAM" per diritti relativi alla

persona. 2) AZIONE DI LEGGE PER RICHIESTA DI UN ARBITRO: introdotta dalle XII tavole a tutela dei

crediti derivanti da sponsio e a tutela del coerede nella divisione del patrimonio da altri coeredi.

3) AZIONE DI LEGGE PER RICOMPENSAZIONE: le parti si davano appuntamento a 30 giorni davanti al

magistrato, in questi giorni si svolgevano 3 mercati nei quali il debitore poteva adempiere al proprio

creditore per evitare la condonna.

ESECUTI VE: 1) AZIONE DI LEGGE PER PRESA CORPORALE: l'attore portava davanti al Pretore la

persona che non aveva eseguito la sua prestazione, il persistere a non voler adempiere portava

l'attore a dichiarare di volersi impadronire del convenuto. A questo punto il magistrato pronunciava

l'Addictio cioè la consegna del debitore al suo creditore. L'unica opportunità del convenuto per non

adempiere era dimostrare attaverso il ''Vindex'' l'infondatezza delle ragioni del creditore; se

risultasse non essere dimostrato era condannato al doppio di quanto dovuto.

2) AZIONE DI LEGGE PER PIGNORIS CAPIONEM: lo svolgimento è tutt'ora sconosciuto.

Il creditore poteva impadronirsi di una cosa del debitore.

PROCEDURA PER FORMULAS : (IV sec. a.C.-342 d.C.) all'inizio serviva solo per risolvere le questioni

tra romani e stranieri infatti ha convissuto con le legis actiones fino al 17 a.C. quando Augusto

abrogò le legis actiones perchè erano odiate dai romani per la loro rigidità.

La procedura per formulas appartenente in origine allo Ius Honorarium, cioè derivante dai magistrati

dotati di ''iuridictio'' detti i Pretori. L'editto dei pretori contenne una serie di strumenti processuali

adatti alla risoluzione delle controversie tra privati, ricordiamo le Azioni Civili ( previste dall'antico

diritto civile) e le Actiones Honorarie (concesse dal pretore).

LE ACTIONES UTILES dei Pretori non contemplate dal diritto civile: 1) Azione a trasposizione di

soggetti, 2) Azioni fittizie: prevedeva la finzione di un requisito civilistico affinchè un convenuto eviti

di essere condannato, 3) Azioni create sulla falsariga di un'azione civilistica.

LA FORMULA: era una convenzione trilaterale tra magistrato, attore e convenuto con cui si

definivano i termini della controversia che sarebbe stata oggetto di giudizio da parte del g. privato.

La formula è strutturata in 4 parti: 1) Nomina del giudice privato da parte del magistrato,

2) Ragione alla tesi sostenuta dall'attore , 3) Ragione alla tesi sostenuta dal convenuto,

4) Il magistrato dava il potere di risolvere la lite al giudice privato.

In merito al Giudizio nel processo per Formulas ricordiamo: 1) L'Intentio (esprimeva la tesi

dell'attore attraverso tre punti: i litiganti, l'oggetto della pretesa e le ragioni della pretesa),

2) Condemnatio (invito del magistrato al giudice privato di condannare o assolvere il convenuto nei

termini previsti dall'Intentio, la Condemnatio poteva essere Certa se relativa ad una somma

predeterminata o Incerta)

Le clausole accidentali del processo per formulas: 1) assegnazione del bene nelle azioni divisorie

(adiudicatio), 2) limitazioni della condanna (taxatio), 3) limitazioni del pentito (prescriptio),

  1. specificazioni dei termini della controversia (demostrazio).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FORMULARE: si iniziava con la IUS VOCATIO cioè la chiamata in

giudizio dell'attore al convenuto che poteva guadagnare tempo presentando un Vindex (già

spiegato), poi si passa alla FASE IN IURE cioè la comparizione del convenuto, a cui partecipavano

entrambi le parti, e il convenuto poteva chiedere di eliminare l'azione contro di lui, in alcuni casi

l'attore poteva procedere ad un interrogatorio in iure del convenuto. Si passa poi alla REDAZIONE

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LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Il Patrimonio è l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad un soggetto. La morte, la perdita della libertà o della cittadinanza determinavano l’estinzione del patrimonio del soggetto che con la sua morte è stato eliminato dal complesso delle persone sui iuris. La dissoluzione del patrimonio nel sistema del I us Qui r i t i um prevedeva che i discendenti

maschi di primo grado prendessero il ruolo del padre. In et à pr ecl assi ca si affermò il

concetto di eredi previsti dalla legge, tra cui le donne per la prima volta. Ma il pater familias tramite

testamento aveva il potere di nominare gli eredi che voleva.

I n et à cl assi ca migliorò il sistema ereditario: si estese la successione, in mancanza di

testamento, anche agli altri soggetti; e si estese anche in caso di testamento a quei soggetti che il

testatore avesse tralasciato di nominare nel suo testamento.

Il i us ci vi l e novus, infine, nel quale il diritto romano conobbe tre tipi fondamentali di

successione : 1) la vocatio ex testamento: chiamata per testamento, 2) Vocatio ab intestato:

chiamata secondo l’ordine di legge , 3) Vocatio contra testamentum: chiamata contro il testamento

1) LA VOCATIO EX TESTAMENTO Basata sul testamento: esso è il negozio unilaterale, orale o scritto,

compiuto in presenza cd testimoni, mediante cui il de cuius determinava la sorte del suo patrimonio

dopo la morte. Potevano essere trasferiti diritti reali, crediti, debiti, ma non alcuni rapporti

intimamente legati alla persona (es. l'usufrutto, che si estingueva proprio con la morte

dell'usufruttuario). Nell'esperienza giuridica romana si possono individuare diverse forme di

testamento che catalogheremo in due grandi categorie: Testamenti Ordinari e Testamenti Speciali.

Testamenti ordinari: 1) la forma più antica, risalente ai mores maiorum. Il de cuius pubblicizzava la sua volontà davanti ai comizi curiati (antica assemblea dei cittadini) che avrebbe garantito, in caso di controversia, una molteplicità di testimoni. 2) Altra forma di testamento fatta davanti a cinque testimoni grazie al quale il de cuius, dopo aver ceduto in blocco il proprio patrimonio ad un amico, conseguiva da quest'utlimo attraverso promesse solenni l'impegno vincolante di ritrasferire i beni agli eredi istituiti alla sua morte. 3) Testamento civilistico irregolare (assenza di formalità della mancipatio). Per la sua validità erano sufficienti sette testimoni o sette sigilli. 4) Testamentum tripertitum (dell'età giustinianea, conteneva elementi del testamento civilistico e del testamento onorario; era realizzato in forma scritta alla presenza di sette testimoni e munito di sette sigilli. Forme testamentarie speciali: 1) Testamento previsto per i militari senza alcune forme dello ius civile per la poca conoscenza del diritto da parte dei militari. 2) Testamento riservato agli abitanti delle campagne. 3) ed infine la forma testamentaria dei tempi di epidemie. Il contenuto essenziale del testamento era l'istituzione di erere. Ad esso andava l'attribuzione di

tutto il patrimonio del de cuius, oppure in caso di coeredi, di una parte dello stesso. In mancanza di

uno o più coeredi le loro quote sa andate ad accrescere quelle dei superstiti.

La sostituzione dell'erede si distingueva in: sostituzione ordinaria (nomina di uno o più eredi

sostituti in caso il primo erede premorisse o non accettasse l'eredità) e sostituzione pupillare

(nomina di un altro erede maschio come sostituto di un figlio impubere).

La capacità di testare seguiva le regole generali della capacità giuridica e della capacità di agire,

tranne per coloro che erano vittime di capitis deminutio maxima, i cui testamenti erano nulli.

La revoca del testamento fu ritenuta sempre lecita fino al momento della morte del testatore. Per

lo ius civile il testamento poteva essere revocato mediante un nuovo e diverso (in senso contrario

testamento, a seguito del quale il precedente risultava infranto. Secondo il ius honorarium, il

testator poteva revocare il testamento distruggendo le tavole testamentarie. Mentre secondo il ius

novum il testatore poteva pubblicamente dichiarare di volerlo revocare o revocarlo.

La pubblicazione del testamento : esso veniva depositato dal testatore presso una persona di fiducia

o presso i sacerdoti addetti; morto il testatore si procedeva su loro iniziativa all'apertura del

testamento che consisteva nella rottura dei sigilli e nella lettura delle sue disposizioni.

LA VOCATIO AB INTESTATO Aveva luogo quando il de cuius fosse morto senza testamento. Al

defunto senza testamento di sesso maschile succedevano i suoi discendenti di primo grado, in

mancanza di eredi la sua eredità passava a fratelli o cugini (liberi di accettare o rifiutare). Il ius

novum ritoccò il sistema civilistico facendo divenire la successione dei figli alla madre e la

successione della madre ai figli.

LA VOCATIO CONTRA TESTAMENTUM avveniva nel caso in cui secondo il diritto privatto la preferenza andava a persone diverse da quelle istituite nel testamento. Avveniva nel caso in cui: 1) si ometteva dal testamento gli eredi propri, 2) l'omissione del figlio maschio, 3) divisioni non congrue tra i parenti stretti. Per la successione vanno distinti due momenti: 1) quello dell'apertura della successione, cioè alla morte del de cuius, 2) quello dell'acquisizione effettiva del patrimonio che avveniva in due ipotesi: I) la Delazio ad un erede, II) la Delazio ex testamento ad uno schiavo liberato; in entrambi i casi parliamo di eredi necessari in quanto costretti ad accettare l'eredità pur controvoglia. L'acquisizione del patrimonio, invece, mediante l'accettazione si verifica in mancanza di eredi necessari da parte di successori estranei alla famiglia oppure quando si trattasse di Bonorum Possessio. Gli eredi volontari potevano accettare o meno l'eredità, quindi l'accettazione del patrimonio ereditario avveniva in diversi modi: 1) CRETIO: dichiarazione solenne con 7 testimoni, 2) PRO EREDE GESTO: con un comportamento concreto da far capire la volontà di accettare da parte dell'erede, 3) TACITAMENTE 4) Secondo il diritto di pretendere il patrimonio del de cuius definito a Roma dalle magistrature "BONORUM POSSESSIO" e se ne possono distinguere 3 casi: I) secondo il testamento II) senza testamento III) nel caso di figli emancipati

Beneficia heredis: la successione determinava la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede. Per salvaguardare i creditori del de cuius e dell’erede furono introdotte limitazioni alla confusione. LA COLLATIO: istituto creato ove vi fossero più successori. E' un istituto che può essere: ⦁ COLLATIO BONORUM: obbligava coeredi a conferire alla massa ereditaria tutti i beni ricevuti dal defunto, prima di procedere per la divisone ⦁ COLLATIO DOTIS: la figlia che avesse ricevuto la dote dal padre era tenuta a conferire la stessa alla massa ereditaria. ⦁ COLLATIO EMANCIPATI: i figli emancipati erano tenuti a conferire gli acquisti fatti dopo l'emancipazione alla massa ereditaria. La successio in singulas res- Il legato è un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario. In altre parole il legatario è un soggetto che è stato beneficiato dal testatore, una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dall'attribuzione ricevuta, cosa che non sempre accade per l'erede. Furono 4 i tipi di legato: 1) LEGATO PER RIVENDICAZIONE (vindicationem): cioè il trasferimento ipso iure di un bene di proprietà del testatore in capo al legatario. Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vendicatio per ottenere la cosa che gli spetta. 2) LEGATO PER IMPOSIZIONE DI OBBLIGO (per damnationem): costituito da un debito a carico degli eredi in favore del lagatario. 3) LEGATO DI PERMESSO (legatum sinedi modo): l'erede doveva permettere al legatario di impossessarsi di un bene dell'asse ereditario. 4) LEGATO PER PRECEZIONEM: il coerede poteva impossessarsi del bene destinato al legatario. I primi due punti furono legati a effetti reali, il terzo e quarto punto erano legati a effetti obbligatori.

Ognuno ebbe diritto sulla cosa e il potere di opposizione verso atti di disposizione altrui. Con la Communio ricordiamo i CONSORZI: non sappiamo quanti ne siano esistiti ma Gaio ce ne ricorda 2:

  1. CONSORZIO FRATERNO: patrimonio familiare ereditato tra fratelli alla morte del padre e gestito in comune (non diviso), 2) CONSORZIO IMITATIVO: l'esercizio mediante il quale coloro che per un qualsiasi motivo volevano mettere insieme un patrimonio comune. VICENDE DELLA COMMUNIO: I) ciascuno libero di disporre della propria quota. II) oneri e utili commisurati in base alla quota. III) diritto di accrescimento delle quote altrui nel caso di abbandono della quota. DIVISIONE DELLA COMMUNIO: 1) Contrattuale (accordo tra le parti), 2) Giudiziale (in caso di disaccordo)

DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (letteralmente Dominio secondo il diritto dei Quiriti): indicava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una Res a un individuo. E' il più antico diritto di proprietà e veniva riconosciuto solo ai cittadini romani: deriva dal mancipium. Oggetto del Dominium potevano essere tutte le cose commerciabili, sia mancipi che nec mancipi, sia mobili che immobili (con limitazioni al dominium immobiliare: il Limes cioè lo spazio libero di 5 piedi tra due fondi confinanti e l'Ambitus (spazio di due piedi e mezzo tra un edificio e un altro). LE VICENDE DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM: per vicende s'intendono il complesso di atti giuridici che portavano ad una modificazione, nascita o estinzione del diritto di dominium su di un bene. Possiamo così classificare: I) Fatti costitutivi o estintivi II) Fatti traslativi Fatti costitutivi o estintivi: 1) Incremento fluviale: incremento del territorio dovuto ad esempio dal ritirarsi dal fiume. 2) Fruttificazione: ad esempio il proprietario di un albero di mele avrebbe acquistato il Dominium sulle singole mele al momento della raccolta. 3) Confusione: perdita di identità di cose a causa della commistione. 4) Accensione: aggregazione di una cosa accessoria ad un'altra principale (es. semina, piantagione, edificazione). Secondo la valutazione economica il proprietario della cosa principale acquista il dominium sulla cosa accessoria ( es.saldatura, tessitura, tintura, pittura). 5) Specificazione: nel caso in cui il dominus di un materiale avesse incaricato un soggetto di trasformarla in un bene diverso (ad esempio un lingotto d'oro trasformato in un bracciale). 6) Occupazione: impossessarsi di una cosa di nessuno e la volontà di diventarne il proprietario. 7) Assegnazione giudiziale: nelle azioni divisorie. 8) Usucapione: acquisto del dominium su di una Res di proprietà altrui. I tempi per l'usucapione erano 1 anno per le cose mobili, 2 anni per le cose immobili, poi portate a 3 anni e 10 anni da Giustiniano. ATTI TRASLATIVI DEL DOMINIUM: 1) Mancipatio: negozio di trasferimento riguardante le Res mancipi che si svolgeva alla presenza di 5 testimoni 2) In iure cessio: azione di rivendica del dominium su una res 3) Traditio: era la consegna volontaria di una cosa, accompagnata da una giusta ragione. LA TUTELA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM: cioè i mezzi processuali intesi a difendere il diritto di proprietà: azione di rivendica, azione di regolamento dei confini e di allontanemento delle acque piovane, cauzione di danno temuto, azioni negatorie di servitù e usufrutto.

[ AZIONE DI RIVENDICA (rei vendicatio): azione di accertamento del Dominium con condanna al

pagamento del controvalore del bene (legis actiones e processo per formulas) o alla restituzione (cognitio extra ordinem). In tribunale i due contendenti rivendicano il bene; si sfidano al sacramentum (scommessa). Il magistrato affida a uno dei due il possesso provvisorio e il giudice decide chi vince la scommessa e quindi decide chi è il proprietario(azione di legge per sacramentum in rem). Si poteva agire anche per stipulazione per evitare di pagare il sacramentum, c'era chi rivendica e chi prometteva; il giudice decide se la promessa deve essere mantenuta e quindi il

proprietario (agere per sponsionem) ]

⦁ Azioni negatorie di servitù e usufrutto: dove all'attore basta provare di essere proprietario, ⦁ Cauzione di danno temuto: versare una somma a titolo di penale in caso di danni.

IN BONIS HABERE : il pretore tutelò la posizione del possessore in attesa di acquisto del dominium a titolo originario tramite usucapione. Si distinguono 3 casi: 1) Res mancipi ricevuta con semplice traditio 2) cosa acquistata dal non proprietario 3) possesso ottenuto con provvedimento ufficiale.

POSSESSIO VEL USUFRUCT: costituì un rapporto affine al Dominium ex Iure Quiritium dei fondi provinciali. Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della Penisola Italica.

DOMINIUM IN ETA' POST-CLASSICA: le fonti di età post-classica spesso confusero i termini Dominium e Possesso a causa dell'introduzione di istituti di origine greca nell'ordinamento giuridico romano come l' Enfiteusi. Inoltre in età postclassica si ammise l'usucapione su tutte le cose anche quelle rubate e se non fosse stato interrotto per almeno 30 anni.

DOMINIUM GIUSTINIANEO (DOMINIO UNIFICATO): con la compilazione giustinianea si arrivò ad una concezione di proprietà unica ed indistinta ed era prevista nessuna distinzione tra res mancipi e nec mancipi. Il dominium unitario fu alla base del diritto di proprietà contenuto nei codici civile moderni. Con il dominio unificato la Traditio sostituì progressivamente la Mancipatio e la Iure Cessio. Modi di acquisto del dominio in età postclassica: - possesso ininterrotto e in buona fede, per cosa mobile usucapio per 3 anni; per cosa immobile 10 anni se proprietario e usucapiente avessero dimorato nello stesso luogo, 20 anni se proprietario e usucapiente avessero dimorato in luoghi diversi.

LEZIONE F









IUS IN RE ALIENA: diitto su cosa altrui, fu un rapporto assoluto in senso improprio: ha origine come rapporto relativo, ma è tutelato dall'ordinamento come un rapporto assoluto.

Servitù prediali: furono le prime figure del diritto su cosa altrui a trovare riconoscimento, costituiscono i diritti riconosciuti al proprietario di un fondo rustico (dominante) su un fondo vicino (servente) per un'utilità costituita dal vantaggio che ne derivava al proprio fondo. Principi generali delle servitù prediali: 1) Proprietari diversi dei fondi. 2) Utilità: costituita dal vantaggio per il fondo dominante. 3) Possibilità. 4) Doveva durare in perpetuo (Perpetuità). 5) Indivisibilità Tipi di servitù prediali:

  1. Servitù mancipi (passaggio a piedi, su strada, passaggio con bestiame, passaggio di acqua) e nec mancipi (le altre)
  2. Servitù in solo (utilizzo esclusivo del suolo) e Servitù in superficie ( utilizzo anche del sottosulo come ad esempio per le fondamenta di un edificio)
  3. Servitù rusticae (destinate all'agricoltura)
  4. Servitù urbane (relative ai fondi urbani)
  5. Servitù pretorie (identificate dal Pretore)
  6. Servitù provinciali
  7. Servitù anomale (cioè irregolari, come il diritto di sopraelevare, il diritto di oscurare, diritto di non scaricare le acque) Modi di costituzione delle servitù prediali: -mancipatio, -in iure cessio, -assegnazione da parte del giudice in caso di giudizi divisori, -usucapione (fino al I sec. a.C.), -quasi traditio (età postclassica). Modi di estinzione delle servitù prediali: -remissione (rinuncia del proprietario del fondo dominante), -non usus (non utilizzato per due anni, poi 10, poi 20 in età postclassica), -mutazione del fondo, -confusione (acquisto del fondo servente da parte del proprietario del fondo dominante).

sponsio e poi si regolamentò il sistema della vendetta privata. C) In età Preclassica la giurisprudenza provvide a categorizzare i tipi di obbligazioni, quindi le specie diverse dei rapporti relativi nati dall'ordinamento: 1) obbligaziones contracte, cioè costituite insieme tra le parti. E a loro volta vennero distinte quelle fatte verbalmente ( verbis contracte), con forme scritte (litteris contracte), e quelle derivanti da attività materiali ( re contracte). 2) Per quanto riguarda le obbligazioni di responsabilità, i casi di responsabilità secondaria (cioè per inadempimento di un debito) furono considerati complementari rispetto alle regole delle obbligazioni contracte, mentre i casi di responsabilitò primaria furono connessi ai tre tipici delicta (l'inuria, il furtum e il damnum iniura datum). D) Con lo Ius civile novum (costituzioni imperiali e leges) ci fu l'introduzione dei contratti: emptio- venditio, locatio-conductio, societas e mandatum. E) Lo Ius honorarium portò una maggiore protezione con le obbligazioni civilistiche, ci furono novità in tema di delitti con la rapina e ci fu il riconoscimento delle obbligazioni onorarie. TIPI DI OBBLIGAZIONI: Innanzitutto partiamo da due categorie anomale:

⦁ Le obbligazioni onorarie (o pretorie), erano quei rapporti relativi in cui il debitore è tenuto alla prestazione in virtù di un’azione concessa dal magistrato al creditore. ⦁ Le obbligazioni naturali: dove c'era un adempimento spontaneo basato su convenzioni di natura morale o sociale, l'adempimento spontaneo avrebbe determinato l'irrepetibilità del pagamento. [Fattispecie probabili di obbligazioni naturali fuorono ad esempio quelle relative ai servi, infatti il sistema romano li riteneva incapaci di agire e quindi non potevano essere soggetti attivi ne passivi, li si ritenne pertanto debitori naturali]. I SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI: essendo l’obbligazione un rapporto relativo, essa intercorre tra almeno due soggetti ben determinati: un soggetto attivo (creditore) e un soggetto passivo (obbligato o debitore). Era ovviamente possibile l’ipotesi di una pluralità di soggetti all’interno della posizione attiva o passiva. Dobbiamo quindi distinguere: ⦁ Obbligazioni parziarie: l’obbligazione era ripartita in tante obbligazioni (pro parte) quanti erano i soggetti attivi e passivi e di conseguenza la prestazione spettava a ciascun creditore ed era dovuta da ciascun debitore solo nella sua porzione. ⦁ Obbligazioni cumulative: erano quelle in cui la prestazione era dovuta per intero (in solidum) da ciascun condebitore al creditore (cumulatività passiva) oppure dal debitore a ciascun concreditore (cumulatività attiva). ⦁ Obbligazioni solidali: erano quelle in cui la prestazione era dovuta per l’intero (in solidum) ma una volta soltanto, dal primo dei condebitori cui fosse richiesta dal creditore (solidarietà passiva), oppure verso il primo dei creditori che la chiedesse al debitore (solidarietà attiva). La solidarietà era generalmente prevista dalla volontà delle parti. Se il creditore non pretendeva che esso fosse fatto integralmente, l’obbligazione veniva adempiuta secondo le regole della parziarietà e una volta che questo fosse successo l’obbligazione era estinta. ⦁ Vanno distinte anche le obbligazioni a soggetto indeterminato dove l'individuazione di creditore o debitore sarebbe avvenuta in un secondo momento rispetto alla genesi del rapporto. L'OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI: oggetto delle obbligazioni era inizialmente il soggetto passivo tenuto a svolgere una determinata "Prestazione" e successivamente si qualificò in quest'ultima l'oggetto dell'obbligazione. La Prestazione poteva consistere in un dare o in un fare, per quanto riguarda le obbligazioni negative consisteva in un non fare. Caratteristiche della Prestazione furono: 1) determinatezza, 2) possibilità del suo svolgimento,

  1. liceità giuridica e morale, 4) possibile valutazione economica. Con riguardo alla Prestazione possiamo distinguere:

⦁ Obbligazioni generiche: avevano ad oggetto una cosa generica (grano, denaro, cotone). ⦁ Obbligazioni alternative: il debitore sceglieva una prestazione da svolgere, tra due o più prestazioni possibili. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, la scelta si sarebbe concentrata su quella possibile; nel caso entrambe le prestazioni risultassero impossibili il creditore poteva esercitare l'azione di dolo al fine di ottenere il valore medio delle due prestazioni. ⦁ Obbligazioni facoltative: quelle in cui era presente una sola prestazione, ma il debitore può sostituirla con una diversa, se l’obbligazione principale diventava impossibile per causa a lui non imputabile, l’obbligazione si considerava estinta.

MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE:

  1. ADEMPIMENTO: cioè l'eseguire la prestrazione da parte del debitore nei confronti del creditore. Poteva essere esatta (esecuzione della prestazione nel tempo e nel luogo previsto e la piena soddisfazione del creditore) e poteva essere parziale (ammissibile solo con il consenso del creditore) Era ammissibile l'esecuzione della prestazione da parte di un terzo al posto del debitore ma non era possibile l'esecuzione della prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal creditore (salvo ratifica in forma scritto del creditore).
  2. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE: l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile
  3. REMISSIONE: con la remissione del debito il creditore rinunzia in tutto in parte al suo credito nei confronti del debitore. La comunicazione al debitore della remissione fa estinguere l'obbligazione salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
  4. PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO: il debitore intende liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. In tal caso l'obbligazione originaria si estingue se vi è il consenso del creditore e la diversa prestazione viene effettivamente eseguita.
  5. CONFUSIONE: la confusione si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore. Es.: Tizio succedeva mortis causa al suo creditore Caio.
  6. COMPENSAZIONE: la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.
  7. CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE: il creditore, in assenza di adempimento esatto, otteneva la prestazione per titolo diverso. Es: Tizio era legatario di una cosa altrui, ma la acquistava dal proprietario per donazione. L’obbligazione era estinta (c.c. lucrativo). Se Tizio avesse acquistato la cosa mediante compravendita, l’obbligazione non si sarebbe estinta (c.c.oneroso) e l’erede sarebbe stato tenuto al pagamento del controvalore (aestimatio) FATTI MODIFICATIVI DELLE OBBLIGAZIONI:
  8. NOVAZIONE: si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
  9. DELEGAZIONE: era un negozio unilaterale, espresso o tacito,con cui un soggetto designa un altro quale proprio sostituto: a) nella posizione di creditore (delegazione di credito o novativa attiva), b) in quella di debitore (delegazione di debito), c) in quella di accipiente del pagamento (delegazione di pagamento attiva); d) in qualità di solvente (delegazione di pagamento passiva). Nella Delegazione ricorre un rapporto trilaterale: vi è un soggetto (delegante) che incarica un altro soggetto (delegato) di eseguire (dandi) o promettere mediante stipulazione (promittendi) una prestazione a favore di un terzo (delegatario).
  10. CESSIONE DEL CREDITO: Modificazione del soggetto attivo. è il contratto con il quale il creditore trasferisce il suo credito ad un altro soggetto che diverrà nuovo creditore. Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito sostituendosi un nuovo creditore a quello originario. Come regola generale possiamo sostenere che il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato passivo dell'obbligazione, cioè del debitore. In altre parole è quasi sempre possibile che un nuovo creditore si sostituisca al vecchio senza che il debitore possa opporsi a questo sostituzione. Al contrario, per aversi sostituzione del soggetto passivo dell'obbligazione, del debitore, sarà quasi sempre necessario il consenso del creditore che, ovviamente, potrebbe ricevere un danno da questa sostituzione. In età postclassica ci fu il divieto di cessione di crediti litigiosi.
  11. CESSIONE DEL DEBITO: la cessione della situazione di debitore, fu riconosciuta in età postclassica e realizzata mediante "Expromissio" cioè la sostituzione nella posizione del debitore.







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