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Sintesi argomento 'Errore', diritto penale
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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L’ errore è uno stato mentale che consiste nella falsa rappresentazione della realtà naturalistica o di quella normativa. E’, in altri termini, una divergenza tra un determinato oggetto, quale realmente esso è, e la sua percezione o valutazione soggettiva. Dall’errore differisce l’ ignoranza , che si caratterizza in negativo in quanto mancata conoscenza di qualcosa. Se il primo presuppone necessariamente la seconda, non è invece vero il contrario posto che può aversi ignoranza senza errore (c.d. ignoranza pura). Ciò non toglie che, dal punto di vista del diritto penale, i due fenomeni sostanzialmente si equivalgano: tanto la mancanza assoluta di conoscenza di un elemento rilevante del fatto concreto, quanto l’erronea rappresentazione di esso possono, infatti, ugualmente sfociare nell’effetto di impedire a chi agisce di rendersi conto del significato della sua condotta. Diverso ancora è il dubbio , che parimenti si fonda su un difetto di conoscenza: esso suscita nella mente del soggetto un conflitto di giudizi, uno stato di incertezza che, fino a quando permane, impedisce il formarsi di quella convinzione soggettiva che è caratteristica dell’errore. Non è dunque possibile equiparare le due situazioni, e quando il dubbio verte su un presupposto della condotta oppure concerne il verificarsi dell’evento naturalistico, esso non esclude la sussistenza del dolo eventuale oppure, a seconda dei casi, di quello intenzionale: se Tizio, durante una sosta in autostrada, acquista da uno sconosciuto dall’aspetto trasandato un orologio di notevole valore per un prezzo molto conveniente dubitando della sua provenienza lecita, risponderà certamente del delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. Nel dubbio, l’unica cosa da fare sarebbe quella di astenersi dall’agire e con ciò non accettare la prospettiva di realizzare il fatto tipico. Certo, vi sono anche dei casi in cui il dubbio non è sufficiente per giustificare un’imputazione a titolo di dolo: si pensi alla fattispecie della calunnia (art. 368 c.p.), la cui integrazione richiede la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, non ravvisabile nel caso di dubbio. Similmente, in relazione al delitto di autocalunnia (art. 369 c.p.), è necessario che l’autore del fatto sappia non essere avvenuto il reato di cui incolpa se stesso. Tutto dipenderà, com’è ovvio, dal modo in cui sono tipizzate le singole figure di reato. L’errore di cui finora si è detto è il c.d. errore-motivo , che incide sulla componente rappresentativa, e di riflesso su quella volitiva, del dolo. Cosa ben diversa è il c.d. errore-inabilità , che entra in gioco nelle ipotesi di reato aberrante: Tizio, ad es., spara due colpi di pistola in direzione della vittima designata Caio ma, a causa della sua mira estremamente imprecisa, anziché colpire Caio, colpisce l’ignaro passante Sempronio che si trovava nelle vicinanze (c.d. aberratio ictus) oppure manda in frantumi la vetrina del negozio di fiori nel quale Caio stava per entrare (c.d. aberratio delicti). Qui, dunque, la causa della divergenza tra voluto e realizzato non è individuabile in un’errata rappresentazione della realtà – che invece viene esattamente percepita e valutata – ma in un momento successivo, che si colloca già nella fase esecutiva della deliberazione criminosa. In dottrina non manca chi distingue altresì tra un errore proprio e un errore improprio , a seconda che l’effetto cui la legge si riferisce dipenda o meno dalla falsa rappresentazione. Un tipico esempio di errore improprio sarebbe rappresentato dal c.d. reato putativo, che ricorre allorché taluno agisce nell’erronea supposizione di commettere un reato (art. 49, comma 1, c.p.). La non punibilità, in questo caso, non è una conseguenza dell’errore in cui è incorso l’agente bensì della mancanza di tipicità del fatto commesso.
L’ art. 47, comma 1, c.p. dispone che “ l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente ”. E ciò perché esso esclude, al più presto, la configurabilità del dolo, al cui momento rappresentativo “sottrae” uno o più elementi costitutivi del fatto tipico. Taluno, ad es., durante una battuta di caccia esplode diversi colpi di arma da fuoco in direzione di un cespuglio dietro il quale s’intravede, nella penombra, una sagoma in movimento che sembra un cinghiale (e invece è un uomo); talaltro s’impossessa di una cosa mobile altrui credendola propria; talaltro, ancora, distrugge un antico manoscritto di notevole valore, appartenente al vicino di casa, convinto che sia cartastraccia; talaltro, infine, intrattiene rapporti sessuali con una persona ignorando che si tratta di un affine in linea retta. Ora, non vi è dubbio che, in ipotesi come queste, sussistano tutti gli estremi oggettivi di un fatto conforme a una figura legale di reato (quella prevista, rispettivamente, negli artt. 575, 624, 635 e 564 c.p.) e ciò che manca è la rappresentazione soggettiva di uno di tali elementi (l’uomo quale oggetto materiale della condotta tipica nell’omicidio, l’altruità della cosa nel furto e nel danneggiamento, la relazione di affinità in linea retta nell’incesto), e dunque il dolo del fatto: l’autore, in realtà, non vuole uccidere nessuno, non vuole impossessarsi di alcunché, non vuole distruggere alcuna cosa mobile altrui, non vuole commettere incesto. Egli vuole in realtà un fatto diverso da quello descritto nella disposizione incriminatrice che dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. Si può dire, in altri termini, che egli non sa ciò che fa, e chi non sa ciò che fa non agisce con dolo. Errore e dolo sono dunque stati psicologici alternativi e incompatibili, di cui l’uno rappresenta, per così dire, il riflesso negativo dell’altro: dove c’è errore sul fatto non può esservi dolo, perché l’erronea rappresentazione della realtà inibisce anche una volizione rilevante per l’elemento psicologico del reato. Perché si possa escludere il dolo, e dunque la punibilità, occorre che l’errore si focalizzi su uno degli elementi essenziali del fatto tipico, vale a dire su un aspetto della realtà fenomenica la cui mancanza porterebbe a escludere la conformità del fatto concreto al modello legale. Diversamente, non potrà che restare privo di effetto. Se Tizio s’impossessa della cosa mobile di Caio, credendola erroneamente di Sempronio, si deve escludere che egli possa invocare a sua discolpa l’art. 47, comma 1, c.p., dato che vuole comunque impossessarsi di una cosa mobile altrui – che questa sia di Caio o di Sempronio è, in effetti, del tutto indifferente ai fini della configurabilità del delitto di furto -; così come non fa alcuna differenza se Tizio, volendo uccidere Caio, uccide invece Sempronio, scambiato nell’oscurità per Caio – anche in questo caso Tizio vuole comunque cagionare la morte di un uomo e quindi vuole un fatto conforme alla fattispecie descritta nell’art. 575 c.p. L’errore sull’identità della persona offesa o dell’oggetto materiale del reato (error in persona ed error in obiecto) è dunque privo di rilevanza e non esclude il dolo, a meno che, beninteso, non si tratti di persone o di cose che assumono un diverso significato sul piano della valutazione giuridica e sempre fatta salva l’applicabilità – per quanto attiene al regime delle circostanze attenuanti o aggravanti – dell’art. 60 c.p. Vi sono, d’altra parte, nel nostro sistema penale, delle ipotesi particolari in cui l’ignoranza o l’errore, pur vertendo su uno degli elementi costitutivi del fatto tipico, non producono l’effetto di escludere il dolo. Potrebbero scusare soltanto se inevitabili e dunque incolpevoli. Dispone, in effetti, l’art. 609-sexies c.p. che, quando i delitti contro la libertà sessuale sono commessi in danno di un minore degli anni 18, e quando è
voluto e realizzato, pur lasciando sussistere il dolo, rende atipico il fatto commesso. Passando ora a un’altra questione: quale rilevanza va attribuita all’ errore del soggetto non imputabile , vale a dire incapace d’intendere e di volere? Secondo una diffusa e condivisibile opinione, bisogna distinguere tra due diverse ipotesi, che richiedono un trattamento giuridico differenziato: a) se l’errore non ha nulla a che fare con la causa che determina l’incapacità, se, cioè, si può ragionevolmente supporre che chiunque, trovandosi nella stessa situazione del non imputabile, sarebbe incorso nel medesimo errore, nulla quaestio: troveranno integrale applicazione le disposizioni dell’art. 47 c.p., sicché, se l’errore non può ritenersi determinato da colpa, l’incapace andrà prosciolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, mentre, in caso contrario, si dovrà procedere ai sensi dell’art. 222 c.p. (la sentenza di proscioglimento “perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile” dovrà essere comunicata all’autorità di pubblica sicurezza); b) qualora invece si tratti di un errore patologico o condizionato dovuto, cioè, allo stato d’incapacità d’intendere e di volere – bisognerà escludere la rilevanza dell’errore ex art. 47, commi 1 e 3, c.p., così come di quello previsto nell’art. 59, comma 4, c.p. Il fatto, in questo caso, è un chiaro sintomo della pericolosità del suo autore e sarebbe, pertanto, contrario a ogni logica ritenere che, ciò nonostante, non gli si possa applicare una misura di sicurezza.
All’ errore sul fatto fa da pendant l’ errore sul precetto , che ricade, come vedremo, nella sfera di applicazione dell’art. 5 c.p. e che non esclude mai il dolo, benché, se inevitabile (e quindi scusabile), faccia venir meno uno dei presupposti su cui si fonda il rimprovero di colpevolezza. Il criterio differenziale è dato dalla diversità dell’oggetto finale su cui viene a cadere l’errore: il fatto che costituisce reato, nell’un caso, la sua qualificazione in termini di illiceità penale, nell’altro. nel primo, l’autore vuole un fatto diverso da quello tipizzato nella fattispecie legale; nel secondo, egli vuole proprio quel fatto ma lo considera – e in ciò consiste, per l’appunto, l’errore – penalmente lecito ovvero ne ignora la contrarietà a una norma incriminatrice. Così è, ad es., nel caso in cui un testimone, deponendo innanzi all’autorità giudiziaria, “afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato”, senza sapere che tali condotte integrano gli estremi del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Delle due questioni, l’una è pregiudiziale rispetto all’altra: se, a seguito di un errore sul fatto, dovrà escludersi la sussistenza del dolo, non ci sarà neppure bisogno d’interrogarsi circa la sussistenza – e l’eventuale scusabilità
procedere d’ufficio” (art. 365 c.p.). Se è vero, d’altra parte, che l’errore sul precetto è sempre un errore di diritto non è parimenti vero il contrario perché l’errore di diritto, quando si appunta su una norma extrapenale, può benissimo convertirsi in un errore sul fatto ed escludere il dolo (art. 47, comma 3, c.p.). L’errore di fatto è, perlopiù, un errore di percezione. Il che appare evidente nelle ipotesi, prima considerate, dell’errore che cade sull’oggetto materiale dell’omicidio, del furto o del danneggiamento. Può essere anche un errore di valutazione? Cosa succede, ad es., nell’ipotesi in cui l’autore percepisca esattamente un dato della realtà naturalistica ma non lo ritenga sussumibile nell’elemento descrittivo della fattispecie incriminatrice? Tizio, ad es., ritiene che non sia “uomo” il neonato con gravi malformazioni agli arti inferiori e ne cagiona volontariamente la morte: potrà difendersi fondatamente adducendo una tale circostanza? Qui siamo di fronte, in realtà, a un errore c.d. di sussunzione, che verte sull’ampiezza dell’elemento descrittivo e quindi sulla portata della norma incriminatrice, e cioè a un errore sul precetto che, in quanto tale, non ricade nell’ambito di disciplina dell’art. 47 c.p. ma è attratto nella sfera di applicazione dell’art. 5 c.p. (un tipo di errore sul precetto, per giunta, che sarà molto difficile considerare inevitabile e quindi scusabile). Potrebbe reputarsi un errore di valutazione quello di chi non comprenda il significato socioculturale del proprio comportamento – ignori, ad es., l’attitudine offensiva dell’altrui reputazione di una certa espressione verbale (obiettivamente diffamatoria), che lui stesso utilizza comunicando con più persone. Si tratta, in definitiva, dell’errore su un parametro extragiuridico di valutazione richiamato nella fattispecie di diffamazione (art. 595 c.p.), che, a seconda dei diversi punti di vista, troverà la propria disciplina nel comma 1 oppure nel comma 3 dell’art. 47 c.p. L’errore di diritto, per converso, è, almeno di regola, un errore di interpretazione, sempre che non s’identifichi tout court con l’ignoranza della norma incriminatrice. Per concludere: la distinzione più rilevante, dal punto di vista della disciplina giuridica, è quella tra errore sul precetto ed errore sul fatto. questo, a differenza di quello, esclude il dolo e può essere, a sua volta, sia di fatto sia di diritto: a) all’errore di fatto sul fatto è dedicato l’art. 47, comma 1, c.p.; b) l’errore di diritto sul fatto è invece preso in considerazione dall’art. 47, comma 3, c.p. La rubrica dell’art. 47, che si riferisce solo all’errore di fatto, non appare dunque appropriata, dal momento che non rispecchia il contenuto reale della disciplina risultante dal disposto combinato dei due commi appena richiamati.
“ Nondimeno – prosegue ancora l’art. 47, comma 1, c.p. – se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ”. Potrà dunque residuare, nonostante l’errore, una responsabilità colposa per il fatto commesso, sempre che ricorrano le due condizioni esplicitate dalla norma in questione. Non si tratta di una colpa impropria o sui generis, ma di una vera e propria colpa, di cui ricorrono, a ben vedere, tutti i requisiti: a) da un lato, infatti, manca, a motivo dell’errore, la volontà di realizzare il fatto tipico; b) dall’altro, vi è però la violazione di una regola di diligenza (eventualmente) rimproverabile all’autore, che gli ha impedito di rendersi conto di un aspetto rilevante della realtà
atteggiamento di pervicace ostracismo nei confronti di questa previsione normativa, che si è tradotto nella sua sistematica disapplicazione. La premessa argomentativa dalla quale si prendono le mosse è che occorre distinguere tra leggi extrapenali integratrici e leggi extrapenali non integratrici della norma penale: non integratrici sarebbero soltanto quelle leggi destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporate in una norma penale o da questa non richiamate, neppure implicitamente. Posta una premessa siffatta, la conclusione parrebbe inevitabile: qualsivoglia norma, comunque richiamata nella fattispecie legale, dovrà considerarsi parte integrante del precetto e l’errore che verta su di essa non potrà che essere sottoposto alla disciplina prevista dall’art. 5 c.p., così come modificato a seguito della sent. n° 364/1988 della Corte costituzionale. Argomentando in questo modo si è giunti in pratica a considerare come non scritta nel codice la disposizione di cui all’art. 47, comma
probabile condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta e, rispettivamente, di bancarotta semplice – di avere ritenuto, a motivo dell’ignoranza o di un’erronea interpretazione degli artt. 2082 e 2195 c.c., di non essere un imprenditore commerciale. A proposito degli elementi normativi di fattispecie (ad es., “altruità”) e delle norme extrapenali da questi richiamate, occorre invece distinguere. Può darsi che l’errore cada direttamente sull’ampiezza e sul significato dell’elemento normativo. Questo tipo di errore, a sua volta, si traduce immancabilmente in un errore sull’ampiezza e sul significato del precetto e, in quanto tale, potrà assumere rilevanza soltanto nell’ottica dell’art. 5 c.p. (non esclude il dolo ma, se inevitabile, fa venir meno la possibilità di un rimprovero di colpevolezza). Può darsi, invece, che l’errore abbia a oggetto le norme extrapenali richiamate(ad es., quelle che disciplinano la proprietà), le quali, in realtà, nulla aggiungono alla descrizione della fattispecie astratta – e, pertanto, non svolgono alcuna funzione integratrice del precetto, che è già di per sé compiuto e definito in ogni sua parte – ma si limitano a specificare il formale criterio di applicazione del concetto normativo nelle concrete situazioni. A farci comprendere, in altre parole, se una data cosa sia da considerare propria o altrui, se un certo matrimonio produca o meno effetti civili, se il fatto di cui si è venuti a conoscenza presenti, oppure no, i caratteri di un delitto procedibile di ufficio. L’ignoranza o l’errata interpretazione di queste norme risulta del tutto compatibile con la conoscenza del precetto penale: e l’errore consisterà nel non aver ritenuto applicabile, in una data situazione, la qualificazione espressa dal concetto normativo. Prendiamo il caso di scuola dell’errore che verta sull’altruità della cosa, che è elemento essenziale di diverse fattispecie poste a tutela del patrimonio. Ciascun individuo, sol che abbia appreso le regole più elementari del vivere sociale, sa quando una certa cosa gli appartiene e quando, invece, appartiene ad altri e sa anche che non è lecito impossessarsi o appropriarsi delle cose altrui: quello di “altruità”, se vogliamo, è un concetto, prima ancor che giuridico, socioculturale. Ed è senza dubbio sul precetto l’errore di chi gli attribuisca un significato diverso e meno ampio di quello che gli è proprio, ritenendo, poniamo, che non siano altrui le cose possedute a titolo di usufrutto (art. 982 c.c.). Si può, d’altra parte, benissimo ritenere – per ignoranza o per errata interpretazione delle norme che disciplinano i modi di acquisto della proprietà – che una certa cosa mobile non sia ancora passata in proprietà di una terza persona e non sia, pertanto, divenuta “cosa altrui”. In un’ipotesi del genere, l’errore che verta sulla norma extrapenale richiamata dall’elemento normativo ricade nella sfera di applicazione dell’art. 4, comma 3, c.p., in quanto, effettivamente, esso determina un errore su un elemento essenziale del fatto che costituisce reato. In conclusione occorre distinguere tra l’errore che riguarda l’ampiezza e il significato degli elementi normativi di fattispecie dell’errore che ha ad oggetto le norme extrapenali richiamate, che non integrano il precetto penale ma specificano soltanto i criteri di applicazione delle qualifiche normative: a) il primo è e resta un errore sul precetto, che non esclude la configurabilità del dolo e può escludere, tutt’al più, la colpevolezza per il fatto doloso; b) il secondo, invece, si risolve in un errore sul fatto che costituisce reato, con tutto quel che ne consegue sul versante della disciplina applicabile. Ciò posto, si deve allora ritenere che l’errore su norma extrapenale richiamata da un elemento normativo – quando questa non abbia una funzione integratrice del precetto penale – escluda sempre il dolo e, dunque, la punibilità per il fatto commesso. Possono anche esservi, d’altra parte,
come nell’altro, ciò che viene a mancare a seguito dell’errore di diritto è il dolo del fatto tipico. Si pensi al caso in cui taluno acquisti una videocassetta sulla quale è stata illecitamente riprodotta una certa opera cinematografica, supponendo erroneamente che ciò costituisca non un fatto penalmente rilevante bensì soltanto una trasgressione amministrativa. Il soggetto, in tal caso, non si rappresenta uno degli elementi essenziali della ricettazione (provenienza delittuosa): dovrà, pertanto, trovare applicazione la disciplina dettata nell’art. 47, comma 3, c.p. La locuzione “legge diversa dalla legge penale” va intesa, dunque, in chiave estensiva, in quanto riferibile anche alle norme stricto sensu penali diverse dalla norma incriminatrice che si tratta di applicare nel caso concreto. Come visto, l’errore su norma extrapenale, quando si risolve in un errore sul fatto che costituisce reato, esclude la punibilità in quanto esclude il dolo. Potrebbe, cionondimeno, ipotizzarsi una residua responsabilità colposa qualora l’errore sia determinato da colpa e sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo? L’interrogativo si pone perché nell’ultimo cpv. dell’art. 47 c.p., non viene riportata la proposizione finale del comma 1. Poiché, tuttavia, quest’ultima disposizione detta una disciplina generale in tema di errore sul fatto, essa potrà comunque trovare diretta applicazione – per quanto non espressamente disciplinato dal comma 3 – anche nelle ipotesi in cui tale errore sia determinato da un errore su legge extrapenale.
Può anche darsi che l’errore sia l’effetto di un inganno perpetrato nei confronti di chi tiene la condotta vietata dalla norma incriminatrice. Per questa eventualità, provvede l’art. 48 c.p., ai sensi del quale “ le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo ”. a) Da un lato, si esclude, dunque, la punibilità del deceptus (colui che subisce l’inganno); ma, sotto questo profilo, la norma può davvero ritenersi superflua in quanto l’art. 47 c.p. avrebbe trovato applicazione anche in mancanza di un esplicito richiamo. b) Dall’altro, si afferma la responsabilità del decipiens (colui che inganna), il quale agisce con dolo in quanto si rappresenta e vuole il fatto materialmente commesso dal primo. L’inganno può consistere in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto. E’ appena il caso di rilevare che, ai fini della punibilità del decipiens, è necessario che il deceptus commetta un fatto oggettivamente conforme a una fattispecie tipica, perlomeno nella forma del tentativo. Dato che, come si è detto, la norma in questione richiede l’induzione in errore tramite l’inganno e, quale conseguenza di ciò, la commissione del reato, resta fuori dal suo ambito di applicazione l’ipotesi del mancato impedimento di un errore altrui: taluno, ad es., si accorge per caso che un’infermiera, per errore, sta somministrando a un malato, in luogo del farmaco prescritto dal medico, un potentissimo veleno e volontariamente si astiene dall’intervenire per segnalare il grave errore; costui, evidentemente, non potrà rispondere di omicidio doloso, a meno che, beninteso, egli non abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento, rivestendo una posizione di garanzia nei confronti del bene posto in pericolo. Diversa sarebbe la conclusione nel caso di sfruttamento doloso di un preesistente errore altrui: A, compagno di caccia di B, si avvede che
questi, per errore di percezione, ha scambiato per un animale selvatico l’altro compagno C, che nel frattempo si è appostato dietro un cespuglio, e lo esorta a sparare senza esitazione per non perdere l’occasione propizia. In questo caso troveranno applicazione le regole sul concorso di persone nel reato e A dovrà rispondere a titolo di concorso morale nel fatto commesso da B (che invece non è responsabile per mancanza di dolo). Qualora nel comportamento di colui che subisce l’inganno siano ravvisabili gli estremi della colpa – se, in altri termini, questi avrebbe potuto evitare l’errore se si fosse attenuto alle regole cautelari da osservare nel caso concreto -, nei suoi confronti potrà configurarsi una responsabilità colposa per il fatto commesso, ai sensi dell’art. 47, comma , 2° parte, c.p., ferma restando, ovviamente, la responsabilità dolosa, per il medesimo fatto, dell’autore dell’inganno: dal momento che l’art. 48 c.p. richiama tutte indistintamente “le disposizioni dell’articolo precedente”, questo troverà integrale applicazione anche nell’ipotesi di errore determinato dall’altrui inganno. Per la stessa ragione, potrà eventualmente ammettersi, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p., la responsabilità del deceptus per un reato diverso, di cui egli abbia il dolo. Un’infermiera, ad es., induce il medico che ha in cura un malato terminale a interrompere la terapia che lo tiene in vita, affermando falsamente – facendogli leggere, magari, una dichiarazione contraffatta – che lo stesso malato, poco prima di perdere coscienza, ha manifestato la volontà di lasciarsi morire: l’infermiera dovrà rispondere di omicidio doloso comune mentre il medico di omicidio del consenziente. Si deve escludere, infine, che l’art. 48 c.p. possa estendersi analogicamente anche alle ipotesi di errore sul precetto determinato dall’altrui inganno. Non vi sarebbe spazio, infatti, per un procedimento di tipo analogico – che rispetto al decipiens sarebbe peraltro in malam partem e dunque inammissibile – posto che, nei confronti del deceptus, troverà comunque applicazione la disciplina dettata dall’art. 5 c.p. mentre il decipiens potrà rispondere comunque a titolo di concorso nel reato ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.