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L'eutanasia come problema giuridico - Eusebi, Sintesi del corso di Criminologia

Criminiologia - Eusebi lLumsa

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 06/02/2011

maxisauro
maxisauro 🇮🇹

4.8

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L’eutanasia come problema giuridico
LUCIANO EUSEBI
Premessa.
Questo contributo tenterà di offrire un percorso sintetico su alcuni nodi
culturali che il tema dell’eutanasia propone, implicando opzioni, talora
evidenti, talora meno avvertite, nell’ambito della convivenza democratica:
attraverso simile percorso verranno offerti argomenti per la sostenibilità anche
in un contesto laico-pluralistico di quell’assetto delle regole giuridiche e dei
loro nessi con l’elaborazione bioetica che nella grande maggioranza degli paesi
continua a non prevedere come legittima l’eutanasia.
1. Opzioni (etico)giuridiche vs. autodeterminazione.
Il problema dell’eutanasia può essere visto o come tale da esigere una
riflessione che investe profili sostanziali – se la sua ammissibilità costituisca o
meno, dal punto di vista etico o da quello giuridico, un bene o come esito
necessitato di un’opzione previa che abbia condotto a negare la plausibilità
stessa di un approccio condiviso a ciò che è bene, in favore di una logica che a
quel punto, inevitabilmente, verrebbe ad avere come unico criterio guida dei
rapporti interpersonali il manifestarsi della volontà soggettiva.
È chiaro che nella seconda ottica la stessa discussione dell’eutanasia come
problema non avrebbe senso, risultando tale problema risolto a priori, senza
entrare nei suoi contenuti, sulla base di una preferenza radicalmente accordata
al principio di autodeterminazione: si tratterebbe, al più, di precisare i requisiti
di un incontro valido fra la volontà di chi richieda e quella di chi sia disposto a
praticare una condotta eutanasica.
Appare dunque opportuno non sovrapporre i due livelli di approccio or ora
descritti al problema dell’eutanasia: solo una volta acquisito che la bioetica e la
biogiuridica non costituiscano mere derivazioni di una prospettiva che ha per
suo unico parametro il riferimento a qualsivoglia espressione della volontà
individuale diverrà possibile discutere davvero circa la corrispondenza o meno
dell’eutanasia al rispetto dei diritti umani fondamentali, così da valutare i
motivi che hanno tradizionalmente orientato i sistemi giuridici a non
ammetterne la praticabilità.
Tra le ragioni opponibili a un pregiudiziale relativismo biogiuridico e le
ragioni spendibili a favore di una relazionalità fra medico e paziente non aperta
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L’eutanasia come problema giuridico

LUCIANO EUSEBI

Premessa. Questo contributo tenterà di offrire un percorso sintetico su alcuni nodi culturali che il tema dell’eutanasia propone, implicando opzioni, talora evidenti, talora meno avvertite, nell’ambito della convivenza democratica: attraverso simile percorso verranno offerti argomenti per la sostenibilità anche in un contesto laico-pluralistico di quell’assetto delle regole giuridiche e dei loro nessi con l’elaborazione bioetica che nella grande maggioranza degli paesi continua a non prevedere come legittima l’eutanasia.

  1. Opzioni (etico)giuridiche vs. autodeterminazione. Il problema dell’eutanasia può essere visto o come tale da esigere una riflessione che investe profili sostanziali – se la sua ammissibilità costituisca o meno, dal punto di vista etico o da quello giuridico, un bene – o come esito necessitato di un’opzione previa che abbia condotto a negare la plausibilità stessa di un approccio condiviso a ciò che è bene , in favore di una logica che a quel punto, inevitabilmente, verrebbe ad avere come unico criterio guida dei rapporti interpersonali il manifestarsi della volontà soggettiva. È chiaro che nella seconda ottica la stessa discussione dell’eutanasia come problema non avrebbe senso, risultando tale problema risolto a priori, senza entrare nei suoi contenuti, sulla base di una preferenza radicalmente accordata al principio di autodeterminazione: si tratterebbe, al più, di precisare i requisiti di un incontro valido fra la volontà di chi richieda e quella di chi sia disposto a praticare una condotta eutanasica. Appare dunque opportuno non sovrapporre i due livelli di approccio or ora descritti al problema dell’eutanasia: solo una volta acquisito che la bioetica e la biogiuridica non costituiscano mere derivazioni di una prospettiva che ha per suo unico parametro il riferimento a qualsivoglia espressione della volontà individuale diverrà possibile discutere davvero circa la corrispondenza o meno dell’eutanasia al rispetto dei diritti umani fondamentali, così da valutare i motivi che hanno tradizionalmente orientato i sistemi giuridici a non ammetterne la praticabilità. Tra le ragioni opponibili a un pregiudiziale relativismo biogiuridico e le ragioni spendibili a favore di una relazionalità fra medico e paziente non aperta

a esiti eutanasici sussistono nondimeno, come ben può comprendersi, elementi di continuità. In effetti si manifesta oggi in crisi, per molti versi, la pertinenza stessa del dibattito in materia bioetica, poiché tale dibattito tiene sì conto del pluralismo esistente in fatto di sensibilità ed esperienze culturali, ma presuppone del pari la condivisione dell’impegno a ricercare insieme, pur con fatica, quella che potremmo definire un’oggettività del bene da perseguirsi in ciascuna situazione: salvo poi stabilire quanto dei criteri comportamentali espressi attraverso regole etiche più o meno formalizzate debba divenire contenuto di vere e proprie norme giuridiche. Radicalizzare il rimando al volere come unico riferimento decisivo nella prassi sanitaria corrisponde, invece, a un altro modello della relazionalità intersoggettiva: a un modello il quale ritenga per principio incongruo l’intento stesso di definire qualcosa da condividere per il suo valore intrinseco e pertanto a priori inutile discutere di norme, etiche o giuridiche, cui sia da ritenersi doveroso orientare le decisioni nel caso concreto^1. Ciò in quanto ove entri in gioco una scelta che rilevi sotto il profilo etico potrebbero recepirsi soltanto mere manifestazioni della volontà individuale, secondo una visione rigidamente soggettivistica: col problema ben noto di reperire un fondamento, inevitabilmente molto debole, che consenta di vietare condotte dannose, in via immediata, dei diritti altrui (ma spesso, in quest’ottica, solo dei diritti di chi abbia un effettivo potere contrattuale). A tal proposito va posto in evidenza che simile modello non coincide per nulla con quello di società democratica sorto più di due secoli orsono in epoca illuministica, non a caso incentrato sulle dichiarazioni dei diritti dell’uomo. Nella visione dell’Illuminismo la valorizzazione della democrazia e della laicità non implicava affatto indifferenza verso dimensioni etiche socialmente condivise: implicava, piuttosto, che non vi fosse un’autorità precostituita abilitata a definire da sola regole e valori vincolanti, secondo il convincimento che alla definizione degli stessi – in particolare dei principi costituzionali – si potesse e si dovesse giungere attraverso l’apporto di tutti i cittadini. In una simile visione della democrazia, dunque, la società è tenuta a ricercare ambiti di consenso (tendenzialmente unanime rispetto alle norme delle costituzioni, maggioritario rispetto alle norme ordinarie) in base ai quali organizzare i comportamenti socialmente significativi. Ovviamente, poi, la coscienza di ciascun individuo sarà sempre chiamata a interrogarsi al di là del livello di convergenza normativa che si sia realizzato sul piano sociale. (^1) Si consenta il rinvio a L. Eusebi, L’autonomia delle decisioni mediche: un mito della modernità? , in L’Arco di Giano , 25, 2000, pp. 11-23; v. altresì, anche su altri profili del presente contributo, Id., Il diritto penale di fronte alla malattia , in “Medicina e Morale”, 2001, 5, pp. 905-928; Tra indisponibilità della vita e miti di radicale disponibilità della medicina , in C. Viafora (a cura di), Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia , Fondazione Lanza - Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1996, pp. 233-

Il pericolo, palese, è quello di un rapporto meramente negoziale fra il medico che offre sul mercato una prestazione e il cittadino che sceglie di usufruirne con tutti i possibili rischi, perdendosi il senso di una presa in carico – di una responsabilizzazione – da parte del medico rispetto allo stato complessivo del paziente. Ritenuto il bene del malato una mera nozione di ordine soggettivo e dunque un fattore del quale il medico nulla può dire, né può farsi carico, la prospettiva finisce per essere quella di un accordo ad oggetto molto circoscritto, avallata dal riferimento a un’espressione della libertà che il più delle volte, proprio per l’assenza di qualsiasi presa in carico, resta in effetti ampiamente disinformata. Un simile quadro orienta in modo inevitabile, al di là dell’intenzione dei soggetti coinvolti, alla presa di distanze fra medico e paziente, nel solco della medicina cautelativa : per il sanitario l’espressione formalmente corretta del consenso tenderà a costituire soltanto un’assicurazione nei confronti dei suddetti eventi avversi; per il malato una modalità di vigilanza anticipata su scelte altrimenti difficilmente sindacabili.

  1. L’art. 32, comma 2, della Costituzione. Nondimeno, e con specifico riguardo al dibattito sull’eutanasia, il recepimento di un rilievo incondizionato del principio di autodeterminazione secondo la sua versione negativa – rilievo che implicherebbe il diritto di rifiutare nell’ambito della relazione medica, con un fine di rinuncia alla tutela della propria vita e della propria integrità fisica, anche trattamenti i quali non implichino accanimento terapeutico – viene talora riferito, da alcuni anni, al testo stesso della Costituzione, e in particolare alla formula di cui all’art. 32, comma 2: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». In tal modo si cerca di eludere la vigenza delle norme del codice penale che vietano l’omicidio del consenziente (art. 589 c.p.) come pure l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), nonché della norma generale civilistica che non ammette la rilevanza del consenso circa gli atti di disposizione del proprio corpo implicanti una menomazione permanente dell’integrità fisica e a fortiori la perdita stessa della vita (art. 5 c.c.): norme da sempre intese, anche alla luce dell’art. 40, comma 2, c.p. (“ non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo ”) come tali da vietare la stessa eutanasia c.d. passiva, che verrebbe di fatto ammessa, più o meno esplicitamente, sulla base della menzionata lettura innovativa ad hoc del disposto costituzionale^2. (^2) Ovviamente, peraltro, il problema è di prevenzione, non di entità delle pene: per una lettura delle norme citate attenta a questo profilo cfr. L. Eusebi, Sul mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali , in “Rivista italiana di medicina legale”,

Ne deriverebbe una cesura radicale, senza intervento alcuno del legislatore, circa l’atteggiamento complessivo del diritto – per molti decenni indiscusso – in merito al problema dell’eutanasia, posto che quasi sempre l’intento di addivenire alla morte di un soggetto in condizioni precarie può essere ottenuto astenendosi da interventi necessari per la sua sopravvivenza (a parte il ben noto problema di come il confine fra condotte attive e omissive per quel che concerne l’interruzione di atti terapeutici risulti spesso tutt’altro che nitido). Il rimando all’art. 32, comma 2, della Costituzione cui si vorrebbero ancorare gli esiti poco sopra descritti viene per lo più presentato come espressivo di una verità autoevidente (seppure, dovrebbe ritenersi, rimasta a lungo incompresa) e quindi non bisognosa di essere motivata in modo più ampio: così che trattazioni complesse orientate nel senso da cui prendiamo le distanze dedicano non di rado alla radice giuridica del loro impianto teorico solo poche battute. Richiamata in modo sintetico, su questa via, l’opinione per la quale «anche quando porta alla morte, il consapevole rifiuto delle cure integra il contenuto di un diritto costituzionalmente garantito, che discende – si afferma – dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori», essa viene descritta come «il perno argomentativo su cui ruota» quella che si accredita come «la largamente ammessa liceità dell’eutanasia passiva»^3. Ciò rappresenta peraltro una forzatura del dato normativo, sia dal punto di vista esegetico, sia dal punto di vista storico-sistematico. La norma costituzionale, in realtà, non si occupa minimamente del caso in cui sia in gioco l’alternativa fra vita e morte nell’ambito della relazione fra medico (o altro soggetto che abbia obblighi di tutela) e paziente^4. Essa, piuttosto, attiene agli interventi che invadono la sfera di salvaguardia della salute, sfera che viene riservata, per l’appunto, al rapporto del malato col sanitario, salvo contraria disposizione di legge entro i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La riserva di legge espressa dalla norma citata evidenzia espressamente, per giunta, che ciò cui la Costituzione ha riguardo non sono affatto le consolidate disposizioni legali – tenute dunque per ferme – poste a tutela della vita^5 , bensì 1995, p. 737-738 (nota 10). (^3) In questi termini F. Giunta, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica , in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1997, p. 90 (corsivo nostro, fra lineette nel testo citato); analogamente, in termini molto stringati, p. es. S. Seminara, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia , in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1995, p. 693; G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione , Giuffrè, Milano, 1999, pp. 17-18; F. Viganò, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti , Giuffrè, Milano, 2000, pp. 452-453. (^4) Cfr. L. Eusebi, Sul mancato consenso, cit., pp. 734-735. (^5) Secondo F. D. Busnelli, Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario , Giappichelli, Torino, 2001, pp. 227-228, il principio di cui all’art. 32, comma 2, Cost.

volontari che non ne possano trarre beneficio, o ancora prelievi di organi da avviare al mercato clandestino, e così via_._ Ancora una volta emerge dunque l’alternativa di fondo, che la Costituzione non risolve in alcun modo nella prima ottica, fra una nozione giuridica del consenso intesa come riflesso di un radicale agnosticismo giuridico su ciò che costituisca bene per un determinato individuo ovvero come fattore inteso a ricercare il miglior possibile perseguimento di quel bene. Voler anzi reperire l’avallo del suddetto agnosticismo in un testo costituzionale che ha rappresentato uno fra gli sforzi più interessanti del ventesimo secolo intesi a fissare convergenze di principio fra diverse tradizioni storico-culturali risulta già di per sé, a una lettura che non voglia essere formalistica, alquanto contraddittorio. D’altra parte i Costituenti stessi non ebbero alcuna intenzione di innovare, col secondo comma del cit. art. 32, rispetto agli equilibri consolidatisi nell’ordinamento giuridico circa il ruolo del consenso nei confronti dell’attività medica: «il secondo comma viene trattato in modo assai sbrigativo vuoi dagli assertori della opportunità di introdurlo, vuoi dai suoi oppositori, e viene discusso avendo chiaramente come riferimento ipotesi assai limitate, e per lo più ipotetiche [ sic ], di trattamento obbligatorio»^7. Nell’ambito della discussione incise soprattutto l’acquisita consapevolezza delle sperimentazioni coatte poste in essere nei campi di sterminio. E la problematica stessa degli atti di disposizione del proprio corpo fu «scarsamente presente»^8. Una significativa conferma della non praticabilità di argomentazioni riferite a norme di rango costituzionale onde sostenere il venir meno del principio che considera il bene vita indisponibile si evince dalla sentenza 29-4-2002 ( Pretty v. The United Kingdom ) della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale esclude che l’art. 2 della Convenzione, secondo cui «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»^9 , possa essere interpretato «come tale da conferire il diritto diametralmente opposto, cioè quello di morire» e, inoltre, che possa «creare un diritto all’autodeterminazione, dando titolo a un individuo per scegliere la morte piuttosto che la vita» (n. 39): con ciò evidenziando che la tutela della vita non è da intendersi, nella Convenzione, come riflesso dell’intento di tutelare la volontà di vivere dell’individuo, bensì come salvaguardia della vita in quanto tale di ciascun essere umano. Esito, quest’ultimo, idoneo altresì a ribadire che il consenso nell’attività medica dev’essere concepito effettivamente come strumento volto a garantire al (^7) Così D. Vincenzi Amato, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione. Rapporti etico-sociali , Bologna-Roma, 1976, p. 168. (^8) Così R. Romboli, La libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali , in L. Stortoni (a cura di), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia , L’Editore, Trento, 1992, p. 15. (^9) Si esprime in questi termini la traduzione italiana curata dal Consiglio d’Europa del testo ufficiale della Convenzione, in lingua francese e inglese (la stesura inglese usa l’espressione «everyone’s right to life» ).

malato una tutela migliore, piuttosto che come presidio attraverso cui poter rinunciare a un diritto costituzionale quale il diritto alla vita. Se dunque la Costituzione non può sancire un processo volto a relativizzare la portata della posizione medica di garanzia attraverso modalità puramente tecnico-interpretative, emerge l’esigenza che non ci si sottragga quando vengano proposti mutamenti di fondo nel rapporto del diritto verso la malattia a un ampio confronto culturale. Del resto, uno sguardo all’attività medica concreta mostra che il problema, dal punto di vista statistico, non è, oggi, quello dell’effettuazione di trattamenti sanitari contrari alla volontà del malato, quanto piuttosto quello del disimpegno verso il malato non interessante dal punto di vista scientifico o non più guaribile. Ne deriva il rischio che per affermare sul piano teorico un concetto – quello di incondizionata autodeterminazione – ideologicamente (ma erroneamente) percepito come espressione di laicità e di compiuta democrazia pluralista si finisce per favorire il modello di una medicina contrattualistica, scarsamente proclive a offrire comunque il meglio possibile in ogni situazione e ripiegata in un’ottica difensiva: in altre parole, per aprire larghe falle nell’approccio solidaristico al problema della malattia.

  1. Accanimento terapeutico, standard terapeutici, abbandono terapeutico. Dunque il rischio reale, nonostante le discussioni in voga, non pare sia quello dell’indebito accanimento, bensì quello dell’ abbandono terapeutico. E in effetti può facilmente constatarsi, ove solo si abbia qualche consuetudine con i reparti per acuti, che i pazienti desiderano di norma il massimo dell’impegno medico e temono che non si rendano loro accessibili presidi potenzialmente efficaci. Temono di non poter usufruire, ad esempio, di un promettente protocollo sperimentale (spesso hanno ben chiaro che l’unica chance è legata a una strada tuttora in sperimentazione, ma già sufficientemente attendibile), come pure di dover udire parole troppo gentili, motivate con l’intento di offrir loro, finalmente, una tregua dalle terapie, ma implicanti, lo sanno, il venir meno del rapporto sul quale finora avevano fatto conto. Non temono che il medico voglia fare troppo. Quando percepiscono l’assenza di ulteriori presidi per contrastare la malattia sono perfino capaci di accettarlo: ma non accettano che il loro statuto di pazienti e di interlocutori dell’attività medica, per ciò solo, decada, così che della loro condizione, se si vuole della loro qualità di vita, nessuno si interessi più seriamente. La loro percezione di vivibilità delle condizioni esistenziali in cui si trovano è normalmente molto diversa, poi, rispetto a quella che ad esse viene attribuita dal sano.

In un contesto sociale segnato da un forte sviluppo delle prospettive di cura efficace anche nei confronti di situazioni solo pochi anni orsono irrimediabili, specie con riguardo a milioni di anziani e a persone ormai non più in grado di assumere ruoli economicamente produttivi, potrebbe essere forte la tentazione a lasciar credere che, superato un certo standard d’intervento, quanto venga ulteriormente intrapreso sia sempre e comunque da reputarsi contro il bene del malato, in tal modo legittimando l’ abbandono terapeutico. In altre parole, il rischio è che il dibattito sull’eutanasia e l’enfasi sul rifiuto di un accanimento terapeutico concepito secondo confini assai incerti, di fatto coincidente con ciò che supera uno standard predefinito ed astratto di cura, finiscano per rappresentare l’alibi onde far crescere tra i cittadini, per ragioni essenzialmente economiche, la disponibilità a limitare l’impegno ordinario dei servizi sanitari verso i malati in situazioni di patologia avanzata o di cronicità. Quell’ abbandono terapeutico di situazioni ancora validamente gestibili, ma non più recuperabili a una vita attiva dal punto di vista economico, nei cui confronti, se proposto in via diretta, agirebbero tuttora nella nostra società antidoti culturali importanti, potrebbe in tal senso divenire accettabile per il sentire comune se presentato nella forma della rinuncia a procrastinare condizioni di disagio e di precarietà.

  1. Libertà del cittadino e uso delle risorse in medicina. Non è probabilmente fuor di luogo, d’altra parte, segnalare come l’interesse per il tema dell’eutanasia, presentato sotto l’egida di una promozione (invero solo apparente) della libertà, si accompagni, oggi, a una parallela enfatizzazione della libertà onde giustificare indirizzi tesi a ridurre l’impegno collettivo per quel che concerne la tutela della salute di tutti i cittadini. C’è in effetti una pressione molto forte su questi ultimi e sulle famiglie a trasferire risorse dalla gestione comunitaria a quella personale, che si traduce in consumo o in investimento finanziario. E simile tendenza è quasi sempre segnata dal rimando alla nozione di libertà: avrai maggiore libertà se sarai gestore diretto di una quota più consistente della ricchezza che concorri a produrre. Ciò implica, rispetto al nostro tema, la spinta a mettere sul mercato risorse, se così si può dire, immobilizzate per fini di gestione sociale del rischio salute, riconducendo in maniera più o meno accentuata tale rischio alla gestione del singolo; non senza che si lasci diffondere il convincimento suggestivo secondo cui ciascun singolo individuo sarebbe il soggetto più idoneo a valutare, escluse anticipata allo stato del soggetto vegetativo permanente – fine che avverrebbe attraverso un penoso percorso di morte per sete, col prevedibile passaggio alla richiesta di eutanasia attiva – risponde più che ad altro a una difficoltà nostra verso la sua condizione.

intromissioni esterne, quali siano le esigenze di tutela a lui davvero necessarie e le modalità più adeguate, fra quelle offerte dal mercato, per soddisfarle. Forse il cittadino medio tende a non comprendere quale perdita di libertà possa invece celarsi in un’ottica consimile. Il che, beninteso, non implica affatto negare il bisogno di razionalizzazione del sistema sanitario. Abbiamo davvero considerato a sufficienza – salvo trovarci fra i pochissimi che possono contare su loro risorse individuali per affrontare ogni bisogno – quale grande conquista di libertà sia insita nel poter far conto sull’amministrazione comunitaria dei rischi concernenti la salute, ma anche delle esigenze fondamentali relative all’istruzione dei figli o al sostentamento in età avanzata? La libertà che ne deriva è formidabile (sebbene la suddivisione degli oneri incida sull’immediato potere personale d’acquisto), perché quando il cittadino sa che l’impegno economico connesso a evenienze esistenziali cardine viene assunto dall’intera compagine sociale, tutte le altre sue scelte, anche quelle a loro volta economiche, possono essere più serene e dunque più libere. Perfino la scelta, per esempio, di destinare parte delle risorse personali a fini umanitari potrà essere ben più tranquilla se, comunque, i grandi rischi e alcune esigenze basilari della vita sono coperti in senso solidaristico. Se invece il cittadino sa che nella risposta a simili sfide potrà contare solo sulle sue risorse e sulla sua capacità di gestirle (dunque, di selezionare circa la soddisfazione degli stessi bisogni fondamentali e di essere buon profeta nella scelta fra livelli diversi delle coperture assicurative) è inevitabile che venga a trovarsi in una situazione di precarietà, cui spesso si reagisce o secondo stili di vita per così dire cautelativi, nell’ambito dei quali il massimo bene diviene l’accumulo delle ricchezze, o secondo la logica dissipativa del consumismo coltivato fino a quando le cose vanno bene , in antitesi con qualsiasi progetto serio riferito al futuro. Ciò comporta una forte contrazione della libertà sostanziale, manifestando l’esigenza di analisi molto attente sull’intera problematica. Di certo una visione meramente economicistica potrebbe vedere con favore l’idea che entità significative di ricchezza vengano dirottate sul consumo, e comunque su modalità di utilizzazione e riutilizzazione delle risorse ben più rapide rispetto alla loro destinazione per fini di tutela pubblica della salute. Ma un simile trend rischia di non essere affatto funzionale al bene effettivo e alla stessa libertà dei consociati: continuiamo ad aver bisogno, in effetti, di un corretto equilibrio fra risorse socialmente destinate alla salvaguardia dei diritti fondamentali di ogni uomo e risorse che possiamo affidare senza particolari remore a una pura gestione individuale, evitando che il primo dei due ambiti sia gravato da una sorta di riserva mentale che lo ricollega in modo semplicistico a visioni illiberali del rapporto fra pubblici poteri e cittadino^12. (^12) Sull’intera problematica cfr. C. Bresciani (a cura di), Etica, risorse economiche e sanità , Giuffrè, Milano, 1998.

Ciò impone di considerare un aspetto non di rado trascurato, eppure della massima importanza: vale a dire il fatto che la norma giuridica, essendo strumento di motivazione dei comportamenti, assume – tanto più nella società pluralista – una funzione fondamentale di indirizzo rispetto alla prassi, che va oltre il suo stesso contenuto precettivo immediato. In quest’ottica, il venir meno del principio di non disponibilità della vita finirebbe assai fondatamente per avere quale conseguenza pratica il parallelo venir meno dell’impegno a favore del paziente – sul piano psicologico e, se del caso, in termini di medicina palliativa – non appena emerga una caduta di tensione nel medesimo verso le cure, cioè nel momento del suo massimo bisogno : comporterebbe, in altre parole, la preclusione di quello stesso approccio solidaristico alla sofferenza che, ove messo in opera, fa ordinariamente cadere, come poco sopra si evidenziava, il rifiuto esternato delle terapie. Costo di una formalizzazione assolutizzante del principio di autonomia risulterebbe pertanto la scomparsa dell’indicazione, di fatto veicolata rispetto all’ambiente sanitario dal principio di indisponibilità della vita, a farsi carico del malato in difficoltà, il che rappresenterebbe una perdita evidente dei suoi livelli di tutela sostanziale. Se l’obbligo cardine, per il medico, non è la tutela del malato, ma la presa d’atto della sua volontà, viene a mancare, del pari, qualsiasi indicazione che abbia per il medico stesso rilievo giuridico intesa a orientare ex ante il malato verso un atteggiamento positivo circa la salvaguardia della sua salute e circa le cure a tal fine necessarie. D’altra parte, non si è forse adeguatamente riflettuto sui prevedibili esiti concreti di tesi estreme come quella che, in nome di una salvaguardia esasperata dell’autonomia individuale, vorrebbe non solo escludere qualsiasi obbligo del medico rispetto al malato che dichiari di voler morire, ma anche considerare non applicabile, in tal caso, la causa di giustificazione generale dello stato di necessità , prevista dall’art. 54 c.p., con riguardo all’ipotesi in cui il medico abbia comunque agito per salvare la vita di quel malato o per evitargli un danno grave. Il dissolversi dell’ambito di salvaguardia garantito attraverso la norma suddetta al mondo sanitario implicherebbe un mutamento radicale nella percezione del rischio rilevante da parte del medico: non più quello di perdere un paziente, ma quello di fare qualcosa che non sia stato rigorosamente contrattato con il medesimo. Il primo rischio sarebbe percepito sempre più come tollerabile, almeno in tutti i casi nei quali l’obbligo di agire in un dato modo non sia stato formalmente assunto; mentre il secondo sarebbe percepito sempre più come foriero di conseguenze sfavorevoli effettive.

  1. Tutela solidaristica del malato vs. colpevolizzazione.

Un altro effetto assai insidioso degli indirizzi che tendono a predefinire limiti massimi standardizzati dell’attività terapeutica, trasformando le linee guida da strumento per uniformare verso l’alto i livelli di cura a strumento per evitare a priori impegni troppo dispendiosi (o non scientificamente interessanti) nel caso concreto, è costituito dall’implicita dissuasione a proseguire nelle cure del soggetto che venga a trovarsi in condizioni tali da poter beneficiare – sempre che riesca a esserne edotto – di livelli dell’intervento medico eccedenti gli standard summenzionati. Esito, quest’ultimo, cui s’accompagna l’altrettanto implicita colpevolizzazione del paziente medesimo nel caso in cui esiga ed eventualmente ottenga cure ulteriori: ciò che verrebbe a essere additato come egoistica richiesta di (supposto) accanimento, gravosa per il contesto familiare, dispendiosa per la comunità civile e comunque non in linea – curioso recupero in malam parte di una prospettiva esattamente opposta all’approccio soggettivistico – con quanto sarebbe da ritenersi conforme al bene personale. Simili problemi divengono particolarmente acuti nel caso in cui, ammessa l’eutanasia, risulta necessario definire criteri oggettivi in presenza dei quali la disponibilità soggettiva alla medesima sia considerata rilevante sotto il profilo giuridico. Lo evidenziavano già anni orsono, rispetto alla prassi di ammissibilità a certe condizioni dell’intervento eutanasico instauratasi nel loro paese, gli psicologi olandesi: sebbene lo Stato avrebbe ovviamente garantito anche per il futuro la tutela sanitaria di coloro i quali, presenti i requisiti di cui sopra, non intendessero rinunciare alle cure, ciò, per così dire, non si sarebbe potuto più ritenere come la normalità, bensì pur sempre come l’effetto di una precisa scelta individuale, sulla base di un’alternativa prospettata dalla legge^15. Il che implica l’instaurarsi inevitabile di un interrogativo dirompente nella psicologia dei soggetti più deboli della società, quello secondo cui forse la società stessa si attenderebbe, rispetto alla prosecuzione delle cure, una scelta diversa (la quale potrebbe essere suggestivamente presentata, secondo ciò che poco sopra si diceva, come scelta solidaristica al contrario , in quanto implicante la rinuncia a beneficiare dell’impiego di risorse ingenti: e ciò tanto più nella misura in cui si affermasse l’idea anch’essa già richiamata che tutto sommato continuare a sostenere certi tipi di malati costituirebbe, comunque , accanimento). Ne deriva altresì il rischio da tempo evidenziato che il requisito soggettivo ceda a quello oggettivo, conducendo di fatto, una volta che sussistano i requisiti consideranti rilevanti dalla legge, all’eutanasia non volontaria^16_._ (^15) V. riferimenti alla nota 16. (^16) Lo evidenza con forza, per esempio, il governo inglese negli atti del procedimento, citato nel testo, Pretty v. United Kingdom presso la Corte europea dei diritti dell’uomo: «La materia è stata accuratamente considerata nel corso degli anni dalla Commissione

propria e in quella altrui, come valore incondizionato»^17 che identifica, dal punto di vista giuridico, lo sforzo di attribuire un fondamento sostanziale all’affermazione dei diritti dell’uomo. Sulla base di questi rilievi, sussistono molteplici ragioni perché la nostra società, nella ricchezza del suo pluralismo, continui a impegnarsi onde definire linee di comportamento fondamentali, sui grandi temi di rilievo etico e dunque anche con riguardo all’attività medica, che possano essere condivise. E, in quest’ottica, il principio stesso di indisponibilità della vita mantiene ragioni molto forti onde continuare a caratterizzare l’ordinamento giuridico dello Stato laico e democratico, configurandosi ai nostri fini quale presidio di risposte solidaristiche ai bisogni dell’individuo sofferente. Non sembrano in particolare opportune modifiche legislative che incidano sul quadro dei principi giuridici vigenti, dato che tali modifiche – al di là dei contenuti letterali e dei fini specifici con cui se ne giustifichi l’introduzione – sarebbero assai difficilmente dominabili quanto ai loro esiti indiretti^18 : piuttosto, intorno all’equilibrio fra rinuncia all’accanimento terapeutico correttamente inteso e indisponibilità del bene vita pare potersi costruire, con l’aiuto dell’elaborazione bioetica, la migliore valorizzazione possibile di fronte alla malattia, in senso solidaristico, della dignità di ciascun essere umano. (^17) Così, e ampiamente sull’intera problematica, M. Reichlin, L’etica e la buona morte , Edizioni di Comunità, Torino, 2002, in part. pp. 181-188; si veda anche F. D. Busnelli, op. cit. , in part. p. 293; un pur succinto percorso filosofico, riferito alla non padronanza dell’essere umano sulla vita e in particolare sul suo inizio, è proposto anche da L. Ciccone nella relazione svolta al convegno Scegliere per se stessi, scegliere per gli altri: problemi etici e giuridici nelle decisioni di fine vita tenutosi il 22 febbraio 2002 a Milano per iniziativa della Fondazione Floriani (p. 4 del dattiloscritto). (^18) Cfr., a questo proposito, le Conclusioni di cui in M. Reichlin, ivi , pp. 226-227.