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Chiusura del Processo: Modi di Estinzione senza Decisione, Appunti di Diritto Processuale Civile

I vari modi in cui un processo giudiziario può essere chiuso senza una decisione di merito o di rito. Verranno esaminate le conciliazioni giudiziali, la cessazione della materia del contendere, la rinuncia all'azione, la rinuncia al diritto, l'estinzione del processo e le ipotesi di inattività delle parti. Saranno inoltre discusse le conseguenze dell'estinzione del processo e le prove che sopravvivono a questa situazione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/10/2021

MartinaM18
MartinaM18 🇮🇹

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LEZIONE 27/04/2021
CHIUSURA DEL PROCESSO
IPOTESI DI CHIUSURA DEL PROCESSO SENZA DECISIONE NE’ SULLA DOMANDA DI MERITO O SU
QUESTIONI DI RITO
Il processo si chiude per una vicenda “anomala”
Ci sono diversi modi in cui si può chiudere il processo senza che si abbia una decisione di merito o di rito.
In particolare:
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: il tentativo di conciliazione è un’attività che il giudice compie anche in
altri momenti del processo. EX. art. 185bis c.p.c., però se le parti non ottemperano alla proposta del
giudice, le conseguenze sono condanna al pagamento delle spese etc, insomma il giudice nella sent
tiene conto del comportamento poco collaborativo delle parti.
Sono ipotesi diverse dalla conciliazione stragiudiziale o dalla mediazione.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE in caso di adempimento, transazione oppure di
morte del coniuge nel giudizio di separazione, quindi il giudice dichiara cessata la materia del
contendere con sentenza (=solo sentenza perché solo così il convenuto è tutelato).
RINUNCIA ALL’AZIONE deve essere espressamente formulata dalla parte o dal procuratore, in
forza di procura speciale, quindi la parte potrà più agire in giudizio per far valere il diritto.
RINUNCIA AL DIRITTO la parte rinuncia completamente al diritto e quindi anche alla possibilità
di far valere in un altro momento quel diritto. La rinuncia espressa al diritto implica la pronuncia del
giudice dichiarativa della rinuncia al diritto.
ESTINZIONE DEL PROCESSO FORMA ANOMALA DI CHIUSURA DEL PROCESSO. Ad oggi si rileva
che il 50/60% dei processi si chiude con l’estinzione.
ESTINZIONE DEL PROCESSO
L’istituto dell’estinzione del processo è stato introdotto nel 1940 perché in precedenza l’istituto era quello
della perenzione se le parti non avessero compiuto atti processuali per un periodo di 3 anni, il processo
era perento. Istituto che sopravvive nel processo amministrativo.
FORME E TERMINI DIVERSI DA QUELLI PREDETERMINATI DAL LEGISLATORE PER LA RIMESSIONE DELLA
CAUSA IN DECISIONE – ANCHE IN RITO (ART. 187 ss c.p.c).
L'ESTINZIONE PUÒ AVERSI PER:
RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO art.306 cpc è un qualcosa di diverso rispetto alla rinuncia
all’azione (preclude ogni attività giurisdizionale a prescindere dall’accettazione dell’altra parte) e
alla rinuncia al diritto (si potrebbe pensare ad un’ipotesi di cessazione della materia del
contendere).
La pendenza della lite persiste perché entrambe le parti perseguono nella richiesta di tutela (per un
verso il processo prosegue nonostante la contumacia di una delle parti, per l’altro si arresta se
cessa l’esercizio del potere di impulso alle stesse attribuito).
ART. 306 c.p.c. – il processo si chiude in qualsiasi momento se le parti costituite dichiarano di non
aver
PERFEZIONAMENTO DELLA FATTISPECIE ESTINTIVA:
La rinuncia agli atti del giudizio è una DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DELL’ATTORE FATTA DALLA
PARTE PERSONALMENTE O DA UN PROCURATORE SPECIALE.
QUESTA RINUNCIA PUO’ ESSERE FATTA VERBALMENTE ALL’UDIENZA OPPURE ATTRAVERSO UN
ATTO SOTTOSCRITTO E NOTIFICATO ALLE ALTRE PARTI.
La RINUNCIA DEVE ESSERE ACCETTATA DALLE ALTRE PARTI COSTITUITE, CHE POTREBBERO ESSERE
INTERESSATE ALLA PROSECUZIONE E’ importante che la parte si sia costituita. L'accettazione non
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LEZIONE 27/04/

CHIUSURA DEL PROCESSO

IPOTESI DI CHIUSURA DEL PROCESSO SENZA DECISIONE NE’ SULLA DOMANDA DI MERITO O SU

QUESTIONI DI RITO

Il processo si chiude per una vicenda “anomala” Ci sono diversi modi in cui si può chiudere il processo senza che si abbia una decisione di merito o di rito. In particolare:  CONCILIAZIONE GIUDIZIALE : il tentativo di conciliazione è un’attività che il giudice compie anche in altri momenti del processo. EX. art. 185bis c.p.c., però se le parti non ottemperano alla proposta del giudice, le conseguenze sono condanna al pagamento delle spese etc, insomma il giudice nella sent tiene conto del comportamento poco collaborativo delle parti. Sono ipotesi diverse dalla conciliazione stragiudiziale o dalla mediazione.  CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE  in caso di adempimento, transazione oppure di morte del coniuge nel giudizio di separazione, quindi il giudice dichiara cessata la materia del contendere con sentenza (=solo sentenza perché solo così il convenuto è tutelato).  RINUNCIA ALL’AZIONE  deve essere espressamente formulata dalla parte o dal procuratore, in forza di procura speciale, quindi la parte potrà più agire in giudizio per far valere il diritto.  RINUNCIA AL DIRITTO  la parte rinuncia completamente al diritto e quindi anche alla possibilità di far valere in un altro momento quel diritto. La rinuncia espressa al diritto implica la pronuncia del giudice dichiarativa della rinuncia al diritto.  ESTINZIONE DEL PROCESSO  FORMA ANOMALA DI CHIUSURA DEL PROCESSO. Ad oggi si rileva che il 50/60% dei processi si chiude con l’estinzione. ESTINZIONE DEL PROCESSO L’istituto dell’estinzione del processo è stato introdotto nel 1940 perché in precedenza l’istituto era quello della perenzione  se le parti non avessero compiuto atti processuali per un periodo di 3 anni, il processo era perento. Istituto che sopravvive nel processo amministrativo. FORME E TERMINI DIVERSI DA QUELLI PREDETERMINATI DAL LEGISLATORE PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA IN DECISIONE – ANCHE IN RITO (ART. 187 ss c.p.c). L'ESTINZIONE PUÒ AVERSI PER:RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO  art.306 cpc  è un qualcosa di diverso rispetto alla rinuncia all’azione (preclude ogni attività giurisdizionale a prescindere dall’accettazione dell’altra parte) e alla rinuncia al diritto (si potrebbe pensare ad un’ipotesi di cessazione della materia del contendere). La pendenza della lite persiste perché entrambe le parti perseguono nella richiesta di tutela (per un verso il processo prosegue nonostante la contumacia di una delle parti, per l’altro si arresta se cessa l’esercizio del potere di impulso alle stesse attribuito). ART. 306 c.p.c. – il processo si chiude in qualsiasi momento se le parti costituite dichiarano di non aver PERFEZIONAMENTO DELLA FATTISPECIE ESTINTIVA: La rinuncia agli atti del giudizio è una DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DELL’ATTORE FATTA DALLA PARTE PERSONALMENTE O DA UN PROCURATORE SPECIALE. QUESTA RINUNCIA PUO’ ESSERE FATTA VERBALMENTE ALL’UDIENZA OPPURE ATTRAVERSO UN ATTO SOTTOSCRITTO E NOTIFICATO ALLE ALTRE PARTI. La RINUNCIA DEVE ESSERE ACCETTATA DALLE ALTRE PARTI COSTITUITE, CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE ALLA PROSECUZIONE  E’ importante che la parte si sia costituita. L'accettazione non

è richiesta da parte del contumace né da parte del convenuto che abbia già palesato di non avere interesse ad una pronuncia di merito (es. eccependo un difetto di competenza o giurisdizione). NORMALMENTE LE SPESE SONO A CARICO DEL RINUNCIANTE, SALVO DIVERSO ACCORDO. IL GIUDICE DICHIARA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO E LIQUIDA LE SPESE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE ma, SE SORGONO CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLA RINUNCIA O DELL'ACCETTAZIONE, SI PRONUNCIA CON SENTENZA. IL GIUDICE SI PRONUNCIA CON ORDINANZA O CON SENTENZA A SECONDA DEL MOMENTO IN CUI INTERVIENE L’ESTINZIONE. Se il giudice è monocratico ma non si tratta di ipotesi dicotomia istruttoria, il giudice, se si tratta di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica, dichiarerà l’estinzione con sentenza perché non ci sarà spazio per la decisione collegiale. E’ possibile anche la rinuncia agli atti del giudizio di appello e di Cassazione.  PER INATTIVITÀ DELLE PARTI  art.307-310 cpc  le ipotesi di inattività delle parti sono molteplici in particolare bisogna distinguere tra:  IPOTESI CHE HANNO COME CONSEGUENZA L'ESTINZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO (cancellazione causa dal ruolo) Il processo si estingue immediatamente:  se DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE NESSUNA DELLE PARTI SI È COSTITUITA NEL TERMINE STABILITO. In passato questa situazione comportava la cancellazione della causa dal ruolo e se nessuno riassumeva il processo entro 1 anno questo si estingueva.  se NESSUNA DELLE PARTI COMPARE ALLA PRIMA UDIENZA ALLORA IL GIUDICE FISSA UNA NUOVA UDIENZA E ANCHE A QUESTA NESSUNA DELLE PARTI COMPARE  in caso di MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI A DUE UDIENZE CONSECUTIVE. Questa è una delle ipotesi più frequenti perché deriva dal fatto che le parti si sono messe d’accordo fuori dal processo, sottoscrivendo un atto di transazione non pubblicizzato e decidono di non comparire in udienza.  Se L’ATTORE COSTITUITO NON COMPARE ALLA PRIMA UDIENZA E IL CONVENUTO NON CHIEDE DI PROSEGUIRE IN SUA ASSENZA. IL GIUDICE FISSA UNA NUOVA UDIENZA E L’ATTORE NON COMPARE NEANCHE A QUESTA E IL CONVENUTO NON CHIEDE DI PROCEDERE IN SUA ASSENZA.  L’ATTORE È CONTUMACE E IL CONVENUTO NON CHIEDE DI PROSEGUIRE. Ipotesi di scuola ma assurda in realtà  IPOTESI IN CUI IL GIUDICE PRIMA CANCELLA LA CAUSA DAL RUOLO E SE IL PROCESSO NON VIENE RIASSUNTO NEL TERMINE DI 3 MESI SI AVRA’ L’ ESTINZIONE. Questo vale per le situazioni meno gravi (es: il giudice ordina la chiamata di un terzo in causa ma nessuna delle parti ottempera all’ordine del giudice) SE IL PROCESSO VIENE RIASSUNTO E SI VERIFICA NUOVAMENTE UNA IPOTESI IN CUI IL GIUDICE CANCELLA LA CAUSA DAL RUOLO  IL PROCESSO SI ESTINGUE IMMEDIATAMENTE INATTIVITA’ SEMPLICE  MERA INATTIVITA’ Le parti sono rimaste inerti ed è inutilmente decorso il termine perentorio stabilito dalla legge per il compimento di una determinata attività processuale INATTIVITA’ QAULIFICATA  LE PARTI NON SI SONO COSTITUITE PER SANARE UN VIZIO Estinzione qualificata  IL PROCESSO SI ESTINGUE ANCHE SE LE PARTI NEL TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALLA LEGGE O FISSATO DAL GIUDICE NON PROVVEDONO:  A RINNOVARE O INTEGRARE LA CITAZIONE,  RINNOVARE LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE,  NON INTEGRANO IL CONTRADDITTORIO IN CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO PRETERMESSO

definitive sentenze di condanna generica. Vengono meno le sentenze di rito  LE PRONUNCE CHE REGOLANO LA COMPETENZA rese dalla Cassazione, in caso di regolamento di competenza. Sopravvivono all’estinzione del processo anche:  I PROVVEDIMENTI DELLA CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE E SUL PRINCIPIO DI DIRITTO  PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA  PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI NELL’INTERESSE DELLA PROLE. PROVVEDIMENTI RESI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.  PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI dal 2005. Co.3  LE PROVE RACCOLTE SONO VALUTATE DAL GIUDICE COME ARGOMENTI DI PROVA E QUESTO VALE PER LE PROVE COSTITUENDE. Per le prove precostituite, si applicano le regole tradizionali quindi se in un altro processo viene riproposto l’atto pubblico proposto nel processo estinto, questo non degrada ma è sempre prova precostituita. Co.4  LE SPESE DEL PROCESSO ESTINTO STANNO A CARICO DELLE PARTI CHE LE HANNO ANTICIPATE. Tuttavia se la questione dell’estinzione è controversa si applica la regola della soccombenza.