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Condotta Antisindacale: Analisi Giuridica e Casi Pratici, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Sindacale

ricerca per domanda a scelta esame diritto sindacale

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2013/2014

Caricato il 01/09/2014

killian75
killian75 🇮🇹

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Approfondimento in tema di:
condotta antisindacale
La norma
Lo Statuto dei lavoratori, al titolo IV art. 28,sancisce la “repressione della condotta antisindacale”
disponendo:
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale”.
Gli interessi tutelati
Come ha avuto modo di rilevare la dottrina, l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori rappresenta il fulcro su cui
poggia la maggior parte del sistema di tutele e garanzie in ambito sindacale introdotto dallo Statuto dei
lavoratori, costituendo lo strumentoche rende “effettivo” il principio di libertà sindacale tenendo in
considerazione tutte le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro.
L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori realizza quindi in modo ampio e con la massima effettività la protezione
della libertà sindacale, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero.
La condotta
La condotta antisindacale si configura in un comportamento lesivo della libertà sindacale, dell'attività
sindacale o del diritto di sciopero.
Il comportamento sanzionato (antisindacale) viene individuato dalla norma non in base alla sua struttura,
cioè all’atto o all’insieme degli atti che costituiscono attività antisindacale, bensì in base alla sua idoneità a
ledere gli interessi tutelati, impedendo o limitando “l'esercizio dellalibertà e della attività sindacale”, oltre
che il diritto di sciopero, ossia ogni diritto sindacato espressamente riconosciuto dai contratti collettivi, dalla
legge o dalla Costituzione.
La definizione fornita dal legislatore è volutamente molto generica, in quanto l’autonomia, la liberà sindacale
e il diritto di sciopero possono essere pregiudicati in una varietà di modi di impossibile schematizzazione,
dato che la linea di confine tra comportamenti legittimi e comportamenti lesivi è molto sottile.
L’attività sanzionata dalla norma è sia quella commissiva, come le intimidazioni e le minacce, sia omissiva,
come il rifiuto di promozione di lavoratori aderenti al sindacato. Affinché possa dirsi “antisindacale”,
occorre che il comportamento sia intenzionalmente volto a violare i diritti tutelati, ossia che il datore di
lavoro conosca e voglia porre in essere un comportamento antisindacale.
Dottrina e giurisprudenza hanno inoltre rilevato che si può essere in presenza di due tipi di condotta
antisindacale: monoffensiva o plurioffensiva.
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Approfondimento in tema di:

condotta antisindacale

La norma Lo Statuto dei lavoratori, al titolo IV art. 28,sancisce la “repressione della condotta antisindacale” disponendo: “ Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale ”.

Gli interessi tutelati Come ha avuto modo di rilevare la dottrina, l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori rappresenta il fulcro su cui poggia la maggior parte del sistema di tutele e garanzie in ambito sindacale introdotto dallo Statuto dei lavoratori, costituendo lo strumentoche rende “effettivo” il principio di libertà sindacale tenendo in considerazione tutte le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro. L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori realizza quindi in modo ampio e con la massima effettività la protezione della libertà sindacale, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero.

La condotta La condotta antisindacale si configura in un comportamento lesivo della libertà sindacale, dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. Il comportamento sanzionato (antisindacale) viene individuato dalla norma non in base alla sua struttura, cioè all’atto o all’insieme degli atti che costituiscono attività antisindacale, bensì in base alla sua idoneità a ledere gli interessi tutelati, impedendo o limitando “ l'esercizio dellalibertà e della attività sindacale ”, oltre che il diritto di sciopero, ossia ogni diritto sindacato espressamente riconosciuto dai contratti collettivi, dalla legge o dalla Costituzione. La definizione fornita dal legislatore è volutamente molto generica, in quanto l’autonomia, la liberà sindacale e il diritto di sciopero possono essere pregiudicati in una varietà di modi di impossibile schematizzazione, dato che la linea di confine tra comportamenti legittimi e comportamenti lesivi è molto sottile. L’attività sanzionata dalla norma è sia quella commissiva, come le intimidazioni e le minacce, sia omissiva, come il rifiuto di promozione di lavoratori aderenti al sindacato. Affinché possa dirsi “antisindacale”, occorre che il comportamento sia intenzionalmente volto a violare i diritti tutelati, ossia che il datore di lavoro conosca e voglia porre in essere un comportamento antisindacale. Dottrina e giurisprudenza hanno inoltre rilevato che si può essere in presenza di due tipi di condotta antisindacale: monoffensiva o plurioffensiva.

Rispettivamente, si individua una condotta monoffensiva nel caso di un comportamento che violi i diritti riconosciuti in via diretta ed esclusiva al sindacato, come per esempio nel caso della violazione del diritto di informazione spettante al sindacato. La condotta antisindacale è invece plurioffensiva nel caso in cui il comportamento antisindacale sia idoneo a ledere non solamente un diritto spettante al sindacato ma simultaneamente anche un diritto individuale, a condizione che sia riconosciuto da determinate norme e legato ad interessi collettivi, ovvero quando vengano colpiti i diritti di uno o più singoli lavoratori nell’esercizio di determinati diritti sindacali. In questo senso, è plurioffensiva la condotta antisindacale che si attui mediante un licenziamento o un trasferimento per motivi antisindacali. Vista la generica definizione fornita dalla norma e l’ampiezza delle possibili ipotesi di condotta, commissiva o omissiva, antisindacale, sarà compito dell’autorità giudiziaria determinare caso per caso se sussistono violazioni datoriali dei diritti tutelati.

I soggetti che possono porre in essere la condotta antisindacale La condotta antisindacale (lesiva della libertà sindacale, dell'attività sindacale o del diritto di sciopero) può essere attuata tanto dal datore di lavoro, tanto da soggetti che, all'interno dell'impresa, esercitano i poteri dell'imprenditore, come i dirigenti, i capi reparto ecc. La disciplina di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori si applica sia al datore di lavoro pubblico sia privato e indipendente dal numero dei dipendenti occupati.

Il procedimento ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori Analizzando l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori possiamo evidenziare che nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere una condotta antisindacale, il sindacato può denunciare tale comportamento al giudice del lavoro; nel caso in cui quest’ultimo accerti che vi sia effettivamente la lesione di diritti sindacali, potrà ordinare al datore di cessare il comportamento antisindacale e di rimuovere gli effetti dello stesso. L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori è di grande importanza, in quanto offre al sindacato un procedimento speciale, rapido ed efficace, rispetto a quello ordinario. La competenza a conosce il procedimento indicato dell’art 28 dello Statuto dei lavoratori spetta al tribunale in composizione monocratica del luogo dove è stato commesso l’illecito antisindacale. La norma stessa identifica due fasi processuali, la prima sommaria e la successiva eventuale fase di opposizione. A seguito del ricorso presentato dell’associazione sindacale, il giudice nei due giorni successivi deve decidere in merito previa convocazione delle parti e assunte le sommarie informazioni; qualora ritenga che sussista la violazione denunciata, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti. Il datore può opporsi al decreto entro 15 giorni dalla sua comunicazione, innanzi al medesimo tribunale. La fase di opposizione, oltre al fatto di essere eventuale, non sospende l’efficacia del decreto emesso in prima istanza, che non può essere revocato fino a sentenza definitiva su ricorso della parte soccombente d’innanzi al giudice del lavoro ma con procedura ordinaria.

È utile tenere presente che sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità dell’art 28 dello Statuto dei lavoratori; i dubbi sono stati risolti dalla Corte Costituzionale con varie sentenze, dichiarando l’art 28 conforme ai principi costituzionali, anche con riferimento alle disposizioni degli artt. 24, 39 e 3 della Costituzione.

Alcune decisioni su comportamenti antisindacali determinati dalla rottura dell’unità sindacale CGIL- CISl-UIL Procediamo ora con l’analisi di alcune sentenze dei tribunali nazionali in merito ad alcuni comportamentidenunciati da FIOM-CGIL come antisindacali e riconducibili al pluralismo contrattuale che si è venuto a determinare con la rottura dell’unità delle tre principali organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-

  1. dai primi mesi del 2012 è accaduto che le nomine dei dirigenti della RSA FIOM-CIGL presso unità produttive di società del gruppo FIAT e FIAT Industrial (nel caso di Bologna la MAGNETI MARELLI, nel caso di Lecce la CNH Italia, entrambe del Gruppo FIAT, mentre erano congiuntamente chiamate in causa le società Case New Holland Italia, la Maserati e la Ferrari, Gruppo FIAT, nel caso di Modena) non fossero ritenute efficaci dal datore di lavoro, perché: a) la FIOM-CIGL non risulta essere una associazione sindacale “firmataria” degli accordi collettivi applicati all’unità produttiva; b) i datori di lavoro avevano esercitato il recesso dai precedenti contratti collettivi (firmati anche da FIOM- CGIL) che venivano applicati alle unità produttive prima dell’uscita delle società del gruppo GIAT da Federmeccanica.

A fronte di questi fatti, il Giudice di Bologna rilegge la sentenza della Corte Costituzione n. 492/1995 nel senso di ritenere che i diritti ad attività sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori debbano essere riconosciute alle oo.ss “maggiormente rappresentative”, ossia a quelle che esercitano “effettivamente” l’azione sindacale partecipando effettivamente al processo di formazione del contratto di lavoro, benché formalmente decidano di non sottoscriverlo. Rileva inoltre che in conformità alla citata sentenza della Corte Costituzione n. 492/1995: “fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato, ha una grade rilevanza”. Sulla base di questi rilievi ordina il riconoscimento delle nomine di FIOM-CGIL quali RSA e dei diritti conseguenti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori. È un decreto immediatamente esecutivo ex art 28

Sostanzialmente i medesimi fatti portano viceversa il Giudice di Lecce a ritenere che, mentre non aveva pertinenza nel caso di specie l’eventuale ultrattività del precedente CCNL sottoscritto anche da FIOM-CGIL perché la FIOM-CGIL non era comunque rappresentata nell’RSU dell’unità produttiva di Lecce, il Giudice non possa autonomamente eludere il tenore letterale dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede, ai fini delle nomine delle RSA, che le oo.ss. siano “firmatarie” di contratti applicati all’unità produttiva in questione, perché solo in questo modo si testimonia che le relazioni tra datore di lavoro e sindacato si fondano sul “reciproco riconoscimento”. È un decreto immediatamente esecutivo ex art 28

Da ultimo, il Tribunale di Modena ha ritenuto che il Giudice ordinario non può “forzare” il disposto espresso dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, richiamato nel CCSL sottoscritto dal Gruppo FIAT e applicato alle unità produttore del gruppo dall’inizio del 2012, che fa espressamente riferimento alla necessità, ai fine della costituzione delle RSA, che le associazioni sindacali siano “firmatarie” di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. D’altra parte ha altresì ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 244/1996, che aveva già valutato la costituzionalità del citato art. 19 dello Statuto dei lavoratori alla luce degli artt. 3 e 39 della Costituzione, fosse stata emanata sulla base dell’unità dell’azione delle diverse organizzazioni sindacali che contraddistingueva il periodo in cui il Giudice costituzionale si era pronunciato, mentre lo scenario attuale è “caratterizzato dalla rottura dell’unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative” e “dalla conclusione di contratti collettivi c.d separati”. Dalle modifiche storiche intercorse, il Giudice rileva che “Nell’attuale condizione di rottura dell’unità sindacale, il criterio selettivo di cui all’articolo 19, impreniato sul dato formale della sottoscrizione del contratto applicato e sganciato con qualsiasi raccordo con la misura del consenso dei rappresentati, mostra tutti i suoi limiti in termini di irragionevolezza e miopia”. Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Modena ha deciso di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione nella pare in cui consente la costituzione delle RSA alle sole associazioni firmatarie di un contratto collettivo applicato all’unità produttiva, prescindendo dalla misurazione dell’effettività della rappresentatività e dell’accesso alla partecipazione al negoziato. È un decreto immediatamente esecutivo ex art 28

Tribunale di Trieste, decreto 25.6.

Nella più recente pronuncia esaminata, il Giudice era stato chiamato a pronunciarsi circa l’antisindacalità del comportamento della Wartsila per aver negato alla FIOM-CGIL il diritto di assemblea. Nel caso di specie l’accordo interconfederale del 1993 attribuiva tale diritto alle oo.ss che avessero stipulato un CCNL applicato all’unità produttiva, oltre che alle RSU o RSA ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dei lavoratori, mentre la FIOM-CGIL, presente nella RSU ma in minoranza, pur avendo partecipato all’ultima negoziazione del CCNL applicato alla Wartsila non lo aveva poi sottoscritto. La Wartsila continua per altro ad aderire a Federmeccanica ed ad applicare i CCNL del settore; conseguentemente il Giudice non ha ritenuto pertinenti i rilievi di FIOM-CGIL nei precedenti giudizi, anche qui richiamati, contro le società del Gruppo Fiat. Inoltre, ha ritenuto che non sia possibile applicare ai soli aderenti alla FIOM-CGIL il precedente CCNL da questa sottoscritto e agli altri dipendenti il nuovo CCNL sottoscritto dalle restanti sigle sindacali, con la conseguenza che il diniego del datore di lavoro all’assemblea non è stato ritenuto costituire comportamento antisindacale. È un decreto immediatamente esecutivo ex art 28