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La Superiorità Costituzionale: Perchè la Costituzione Italiana è Rigida, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Il concetto di superiorità costituzionale in Italia e perché la Costituzione è rigida. sulla necessità di procedure aggravate per modificare la Costituzione, il ruolo della Corte Costituzionale e l'antifascismo come fondamento della Costituzione.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 16/05/2022

Chiara_0500
Chiara_0500 🇮🇹

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LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il 2 giugno del 1946 il popolo italiano ha votato con il Referendum per la Repubblica !
Nel 1946 oltre che al Referendum istituzionale si è tenuta l’elezione per la nuova assemblea
costituente!
Dal 1946 fino a dicembre del 1947 l’assemblea costituente portò a termine il compito di scrivere
una nuova costituzione!
Fino al 1 gennaio 1948 la nostra costituzione era lo Statuto Albertino, in vita 100 anni, in cui il
contenuto è stato svuotato durante lo stato totalitario !
COSTITUZIONE VS STATUTO ALBERTINO
La nostra costituzione presenta caratteristiche completamente diverse dallo Statuto Albertino !
La carta costituzionale non è una concessione del sovrano alla comunità ma è frutto di un vero e
proprio potere costituente, che nasce dal basso , rispetto all’esperienza fascista !
Una carta costituzionale votata ( il referendum del 2 giugno 1946 e l’elezione dell’assemblea
costituente non aveva nulla a che fare con i plebisciti del Regno d’Italia )!
La costituzione è una carta costituzionale lunga a dierenza dello Statuto Albertino !
Lo Statuto Albertino è breve, nemmeno 10 articoli dedicati alle libertà !
La costituzione ha 139 articoli più le disposizioni finali e transitorie !
E’ lunga non per i 139 articoli ma perché ha un catalogo al suo interno di diritti fondamentali che
non si limitano a riprendere le libertà negative ma anche la costituzionalizzazione dei diritti sociali,
in un ottica diversa dall’età liberale ( diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute, alla previdenza
sociale ) !
La costituzione è RIGIDA perché si impone nell’ordinamento giuridico italiano come norma
superiore
La rigidità ha a che fare con la supremazia, con la superiorità della norma costituzionale
rispetto alle altre norme !
Ogni costituzione potrebbe essere naturalmente rigida, paradossalmente anche lo Statuto
Albertino veniva percepito cosi. Il problema era che il concetto di superiorità della norma
costituzionale non era stato salvaguardato, blindato con altre procedure !
Il fatto che la nostra costituzione non possa essere modificata con una legge ordinaria del
parlamento e le leggi vengono adottate a maggioranza relativa all’interno delle assemblee è la
conferma della naturale superiorità della norma costituzionale rispetto alle altre norme !
La costituzione fissando i principi basilari della nostra comunità deve essere protetta dalle
maggioranze parlamentari che si formano nell’arco della storia !
Non è suciente che ci sia un 50+1 qualsiasi per modificare la nostra costituzione ma è
necessario che siano rispettate determinate procedute aggravate descritte all’art.138 !
Quindi la nostra costituzione è rigida perché si impone nell’ordinamento giuridico italiano
come NORMA SUPERIORE !
I padri e le madri costituenti sapevano del triste destino dello Statuto Albertino, facilmente
modificabile con una semplice legge da parte delle maggioranze parlamentari che sopportavano
Mussolini !
Il procedimento di modifica della nostra costituzione è descritto all’art.138!
La nostra costituzione è rigida anche perché :!
-per modificare la costituzione bisogna mettere in campo tutta una serie di meccanismi aggravati (
maggioranze parlamentari raggiunte in parlamento, rispettare la tempistica descritta nell’art.138,
sottoporre un quesito referendario al popolo) nell’ottica di garantire che anche la modifica
costituzionale rispetti l’intera comunità !
-ciò che blinda la superiorità della norma costituzionale rispetto alle altre norme è il ruolo della
Corte Costituzionale, che ha il compito principale di garantire che tutto l’ordinamento giuridico
rispetti il dettato costituzionale; ha il ruolo di imporre la rigidità costituzionale rispetto a tutte
le altre norme
La legge deve rispettare le disposizioni costituzionali
Diceva Calamandrei “La nostra costituzione è un programma “ a dierenza dello Statuto Albertino
che fotografa il presente, la nostra costituzione ha in se un progetto di società completamente
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LA COSTITUZIONE ITALIANA

Il 2 giugno del 1946 il popolo italiano ha votato con il Referendum per la Repubblica Nel 1946 oltre che al Referendum istituzionale si è tenuta l’elezione per la nuova assemblea costituente Dal 1946 fino a dicembre del 1947 l’assemblea costituente portò a termine il compito di scrivere una nuova costituzione Fino al 1 gennaio 1948 la nostra costituzione era lo Statuto Albertino, in vita 100 anni, in cui il contenuto è stato svuotato durante lo stato totalitario COSTITUZIONE VS STATUTO ALBERTINO La nostra costituzione presenta caratteristiche completamente diverse dallo Statuto Albertino La carta costituzionale non è una concessione del sovrano alla comunità ma è frutto di un vero e proprio potere costituente, che nasce dal basso , rispetto all’esperienza fascista Una carta costituzionale votata ( il referendum del 2 giugno 1946 e l’elezione dell’assemblea costituente non aveva nulla a che fare con i plebisciti del Regno d’Italia ) La costituzione è una carta costituzionale lunga a differenza dello Statuto Albertino Lo Statuto Albertino è breve, nemmeno 10 articoli dedicati alle libertà La costituzione ha 139 articoli più le disposizioni finali e transitorie E’ lunga non per i 139 articoli ma perché ha un catalogo al suo interno di diritti fondamentali che non si limitano a riprendere le libertà negative ma anche la costituzionalizzazione dei diritti sociali, in un ottica diversa dall’età liberale ( diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute, alla previdenza sociale ) La costituzione è RIGIDA perché si impone nell’ordinamento giuridico italiano come norma superiore La rigidità ha a che fare con la supremazia, con la superiorità della norma costituzionale rispetto alle altre norme Ogni costituzione potrebbe essere naturalmente rigida, paradossalmente anche lo Statuto Albertino veniva percepito cosi. Il problema era che il concetto di superiorità della norma costituzionale non era stato salvaguardato, blindato con altre procedure Il fatto che la nostra costituzione non possa essere modificata con una legge ordinaria del parlamento e le leggi vengono adottate a maggioranza relativa all’interno delle assemblee è la conferma della naturale superiorità della norma costituzionale rispetto alle altre norme La costituzione fissando i principi basilari della nostra comunità deve essere protetta dalle maggioranze parlamentari che si formano nell’arco della storia Non è sufficiente che ci sia un 50+1 qualsiasi per modificare la nostra costituzione ma è necessario che siano rispettate determinate procedute aggravate descritte all’ art. Quindi la nostra costituzione è rigida perché si impone nell’ordinamento giuridico italiano come NORMA SUPERIORE I padri e le madri costituenti sapevano del triste destino dello Statuto Albertino, facilmente modificabile con una semplice legge da parte delle maggioranze parlamentari che sopportavano Mussolini Il procedimento di modifica della nostra costituzione è descritto all’art. La nostra costituzione è rigida anche perché : -per modificare la costituzione bisogna mettere in campo tutta una serie di meccanismi aggravati ( maggioranze parlamentari raggiunte in parlamento, rispettare la tempistica descritta nell’art.138, sottoporre un quesito referendario al popolo) nell’ottica di garantire che anche la modifica costituzionale rispetti l’intera comunità -ciò che blinda la superiorità della norma costituzionale rispetto alle altre norme è il ruolo della Corte Costituzionale , che ha il compito principale di garantire che tutto l’ordinamento giuridico rispetti il dettato costituzionale; ha il ruolo di imporre la rigidità costituzionale rispetto a tutte le altre norme La legge deve rispettare le disposizioni costituzionali Diceva Calamandrei “La nostra costituzione è un programma “ a differenza dello Statuto Albertino che fotografa il presente, la nostra costituzione ha in se un progetto di società completamente

diversa rispetto a quella che i padri e le madri costituenti stavano vivendo, la costituzione guarda al futuro, delinea un nuovo modello di società da costruire, è una polemica nei confronti del presente La costituzione è soprattutto una cesura rispetto al passato, è un compromesso ( per la stesura delle libertà economiche c’è stato un compromesso tra partito comunista, socialista e la democrazia cristiana ) Nei principi fondamentali della nostra comunità c’è stata soprattutto una condivisione di vedute Chi sedeva in assemblea costituente condivideva l’antifascismo La costituzione è ANTIFASCISTA -Qual è l’aspetto che più di tutti ci dice che la costituzione è antifascista?

  • Nel modo di intendere il ruolo della persona rispetto al potere pubblico E’ scritto già agli Art.1-2-3 la centralità della persona umana ( Dosssetti e Moro hanno dato un grande contributo cristiano ) e la dignità della persona umana I primi 3 articoli tutelano la persona e dopo i principi fondamentali la costituzione tutela le libertà individuali, poi collettive, poi si occupa dell’organizzazione dello Stato, poi delle regione e degli enti locale e poi della Corte Costituzionale Prima viene la persona e il potere pubblico è al servizio della persona non nella ragion di stato come voleva il potere fascista Lo stato è al servizio della persona e non il contrario Art. 2 della costituzione in cui si afferma “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Gia in questo articolo emerge a chiare lettere l’intenzione dell’assemblea costituente che ha l’obiettivo di proteggere i diritti inviolabili dell’uomo. La Repubblica prende atto che l’uomo in quanto tale è portatore di diritti che devono essere riconosciuti e garantiti Già in queste parole è insita una logica espansionista dei diritti fondamentali dell’uomo La repubblica non può fare altro che riconoscere e garantire quei diritti Tutti i diritti dell’uomo che non trovano espressione nella costituzione sono insiti e riconosciuti come inviolabili ( diritto all’acqua..) perché dentro l’ordinamento c’è la persona non l’individuo ( un atomo, un modello astratto, ideale che interagisce con lo stato ) La nostra costituzione ha in mente una visione di persona La visione di società dell’assemblea costituente è aperta al pluralismo sociale, tutela anche i corpi intermedi ( famiglia, scuola, sindacati, partiti politici ) che prendono atto delle diverse sfumature dell’esperienza umana e individuano una società molto più complessa della società rispetto al periodo liberale Un altro aspetto che ci mostra l’antifascismo della nostra costituzione è l’ Art. I COMMA “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza , di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” La parola “razza” è presente perché si voleva lasciare un monito alle generazioni futuri, affinché si capisse che la carta costituzionale nasceva dalla cesura dell’ideologia che ha portato definire il 900 come secolo buio Quello che è successo non doveva ripetersi L’articolo 3 e in particolare la parola razza ha avuto delle proposte per ssere modificata perché non ha nessun fondamento ne in biologia, ne i storia… ma è stato voluta proprio per le generazioni future Ruini diceva: ” Questa parola maledetta deve essere scritta in costituzione nella consapevolezza che non esiste nessuna differenza per razza tra le persone “ II COMMA “ E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Un’altra parola presente è “sesso” perché nello Statuto Albertino si parlava di regnicoli di sesso maschile e le donne erano escluse dalla partecipazione politica Lina Merlin si era imposta di inserire nell’articolo 3 “ senza distinzione di sesso”

L’altra caratteristica che ci porta a dire che c’è una cesura rispetto al passato è l’attenzione ai corpi intermedi, la famiglia, la scuola, gli enti locali, territoriali diversi dallo Stato, nella logica democratica dell’assemblea costituente per cui più il potere è distribuito, più è controllato dai cittadini Quali sono gli articoli che più di tutti permettono di vedere nella costituzione un programma attuato e che deve attuarsi sono: -la dimensione sostanziale dell’uguaglianza -la corte costituzionale E’ dirompente il II comma dell’art.3 a cui all’immagine formale dell’uguaglianza ( tutti siamo uguali di fronte alla legge) si affinché l’immagine di un’uguaglianza di fatto: II COMMA “ E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” L’assemblea costituente aveva in mente l’idea di un uomo concreto e sapeva che non eravamo tutti uguali ( donne, uomini, ricchi, poveri ) e scrive una norma che blinda l’uguaglianza fromale: e’ compito, è dovere della repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono alle persone di esercitare i diritti inviolabili Ecco come si da concretezza all’uguaglianza Partendo dal fatto che tutti siamo diversi ma la diversità non deve tradursi in discriminazione giuridica Questo ci proietta verso una forma di stato costituzionale, pluralista dove una norma impone al legislatore di intervenire con misure concrete Per esempio Il diritto allo studio è un diritto inviolabile Come faccio a far si che tutti possano esercitare questo diritto? -obbligo di intervenire con le borse di studio per permettere a tutti di avere un sostegno economico e ai più poveri di non pagare le rette universitarie Quest’articolo 3 da il fondamento all’inviolabilità di tanti diritti sociali ( salute, studio..) E’ sufficiente leggere i primi 3 articoli della costituzione per avere un’idea del tipo di società che si voleva creare Viviamo in uno stato democratico, costituzionale e pluralististico 1.La forma di stato costituzionale implica l’esistenza di una forma costituzionale rigida che garantisca la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e il principio di separazione dei poteri 2.Stato democratico significa perché la decisione spetta alla maggioranza e perché ci sono degli strumenti delle minoranze di esercitare un controllo critico sull’operato della maggioranza Nel nostro contesto democratico esistono degli strumenti a tutela della minoranza ( referendum abrogativo, attivare il controllo della Corte Costituzionale, petizioni, proposta di legge popolare per modificare la decisione della maggioranza presa) altrimenti cadremmo nella tirannia della maggioranza

  1. Forma di stato sovranazionale e ci dovevamo assicurare una parte da protagonisti nel processo europeo l’art.10 e 11 testimoniano quest’apertura dove c’è spazio alle diversità culturali e religiose Se lo statuto Albertino prevedeva che la religione cattolica fosse religione di Stato , la costituzione del 1948 è laica ( anche se non abbiamo questa parola a differenza della Francia ) In Francia c’è un’indifferenza rispetto al sentimento religioso delle persone In Italia non esiste questo modello di laicità, è una laicità inclusiva, la nostra costituzione ritiene che il credo religioso di ciascuno di noi sia importante La regola è che il potere pubblico mantenga un equidistanza rispetto ai poteri pubblici Art.7 che disciplina i rapporti tra Italia e chiesa cattolica Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale Art. 8 dove si stabiliscono i rapporti tra stato e altre confessioni diversi da quella cattolica

Art.19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume Questa laicità è di tipo inclusiva, non è indifferente e il principio quantitativo( tutti siamo cattolici ) non va a mettere in dubbio la distanza tra il potere politico e la religione La forma di stato che si crea con la nuova costituzione riprende un percorso interrotto dall’esperienza autoritaria Questa costituzione non ha avuto vita facile e ha avuto una lenta attuazione, alcuni articoli non sono mai stati attuati, dovuti a tanti fattori: culturali, giuridici e politici -fattore culturale di adeguamento degli operatori del diritto ad un nuovo ordinamento giuridico Per esempio l’art 29 fa riferimento all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Avevamo un codice civile del 1942 che rifletteva un modello di famiglia patriarcale, dove si parlava di patria potestà, dove si giustificava lo ius corrigendi nei confronti dei minori e della moglie Oppure codice Rocco che prevedeva delle sanzioni per offesa alla religione di Stato, delle sanzioni più elevate per le offese al culto cattolico rispetto agli altri culti C’è stato bisogno di un intervento della corte costituzionale O dell’adulterio femminile, o l’interruzione di gravidanza, il delitto d’onore abrogato soltanto negli anni 80, tutte norme che non andavano d’accordo con le leggi costituzionali, ma gli operatori del diritto conoscevano quello Avevamo per esempio il testo unico di pubblica sicurezza degli anni 30 che rispondeva alla logica fascista L’attuazione della costituzione soprattutto in un primo momento fino agli anni 60-70 è stata complicata Gli operatori del diritto non ragionavano in termini di superiorità della norma costituzionale ma ragionavano in termini di una norma successiva che va ad abrogare la norma precedente Abrogare la norma precedente significa che questa cessa di avere efficacia per il futuro non per il passato o per il presente Oltre questo ci sono state.tante parti della costituzione non sono stati attuati per una precisa volontà politica :

  • la corte costituzionale prenderà funzione del 1956
  • Il consiglio superiore della Magistratura, organo importante che garantisce autonomia dei giudici attuato nel 1958
  • Referendum abrogativo 1970
  • Le regioni iniziano a prendere forma dal 1970 in poi perché i primi governi erano centristi, maggioranza parlamentare della DC Pci definito partito antisistema Attivare il referendum abrogative a discapito della maggioranza , o le regioni quando il PCI arrivava al 30% capite bene che per la dc non era il top In questo contesto un duplice problema: giuridico e politico Gli operatori giuridici dovevano prendere dimestichezza con il principio di superiorità costituzionale, con nuovi istituti e principi che dovevano formare la legislazione di una forma di stato repubblicana e democratica Gli operatori del diritto mettevano in discussione la percettività delle norme costituzionale e proiettavno sulla costituzione la distinzione tra: -norme programmatiche -norme precettive Per norme programmatiche intendiamo quelle norme che delineano dei principi, dei programmi che per essere attuate necessitano dell’intervento del legislatore Nel momento in cui venne formata la corte costituzionale la I sentenza del 1956 che riguardava la compatibilità di una norma del testo unico di pubblica sicurezza degli anni 30 con l’art.21 della costituzione ( la stampa non è soggetta a censura o autorizzazione ) La I sentenza impose il ruolo della Corte costituzione, disse agli operatori che la costituzione è norma superiore e qualsiasi legge deve essere dichiarata incostituzionale ed elusa dall’ordinamento giuridico a livello costituzionale non importa se la norma sia programmatica o precettiva