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La diffamazione online, Tesi di laurea di Diritto Penale

Questo elaborato si propone di indagare i profili giuridici e normativi legati alla diffamazione online, con l’obiettivo di analizzare le risposte del nostro ordinamento e le interpretazioni della giurisprudenza in merito. Partendo dal tema della diffamazione in generale, si delineeranno i principali aspetti normativi e giurisprudenziali per comprendere le basi della tutela dell’onore e della reputazione, esaminando poi le principali difficoltà che sorgono nel trasferire questi principi in un contesto digitale, dove la comunicazione non è più limitata dal tempo e dallo spazio, e dove il rischio di lesione dell’onore e della reputazione è amplificato dalla natura permanente e accessibile del contenuto online, focalizzandosi su come la giurisprudenza e la dottrina abbiano affrontato le peculiarità di questo fenomeno nel tentativo di adattare le norme esistenti a un contesto digitale.

Tipologia: Tesi di laurea

2023/2024

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Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in Giurisprudenza
________________________________________________________
Tesi di laurea
in
Diritto Penale
LA DIFFAMAZIONE ONLINE: PROFILI LEGISLATIVI, EVOLUZIONI
GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Laureanda Relatore
Lisa Corona Ch.ma Prof.ssa. Francesca Rocchi
_________________________________________________________________
Anno Accademico 2023/2024 MATR. 76665
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Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea in Giurisprudenza


Tesi di laurea in Diritto Penale LA DIFFAMAZIONE ONLINE : PROFILI LEGISLATIVI, EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA Laureanda Relatore Lisa Corona Ch.ma Prof.ssa. Francesca Rocchi


Anno Accademico 2023/2024 MATR. 76665

INDICE

CAPITOLO I

 - INTRODUZIONE 
    1. La libertà di manifestazione del pensiero La diffamazione tra diritto e tutela dell'onore
    • 1.1 L’importanza dei limiti impliciti all’Art 21 Cost
    • 1.2 Il diritto ad essere informati
    • 1.3 La Dichiarazione dei diritti in internet
    1. Il quadro legislativo della diffamazione
    • 2.1 Definizione e profili generali.........................................................................
    • 2.2 L’evoluzione dell'onore come bene giuridico tutelato
      • 2.2.1 Le diverse concezioni sull'onore
    • 2.3 I requisiti strutturali: l’assenza della vittima
    • 2.4 La comunicazione a più persone
    • 2.5 L’offesa all’altrui reputazione
    • 2.6 La diffamazione come reato comune e la tutela dei soggetti passivi
    • generico 2.7 L'elemento soggettivo: dall' animus diffamandi alla rilevanza del dolo
    • 2.8 il tempus commissi delicti e il locus commissi delicti
    • 2.9 Ipotesi di concorso di più persone................................................................
    • 2.10 La configurabilità del tentativo..................................................................
    1. Le circostanze aggravanti speciali: profili generali
    • 3.1. L’attribuzione di un fatto determinato
    • pubblicità, ovvero in atto pubblico 3.2 Offesa arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
      • dalla legge del 1948 all’attuale estensione del concetto di stampa 3.2.1 L'evoluzione della nozione di stampa nella giurisprudenza italiana:

3.3 Offesa arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un Autorità costituita in collegio .............. 41

4. Cause di giustificazione comuni................................................................... 42 4.1 Diritto di cronaca ........................................................................................... 43 4.1.1 La cronaca giudiziaria e le restrizioni imposte dalla “Legge Bavaglio” ................................................................................................... 48 **4.2 Diritto di critica .............................................................................................. 49

  1. Cause speciali di non punibilità ................................................................... 51** 5.1 Exceptio veritatis ............................................................................................. 52 5.2 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative ...................................................................................................... 54 5.3 La provocazione .............................................................................................. 56

CAPITOLO II

La diffamazione nell'era digitale

1. La rivoluzione di internet ............................................................................ 59 1.1 Il difficile rapporto tra diritto e internet .................................................... 61 **1.2 Sfide normative nella tutela dell'onore nell'era digitale .......................... 63

  1. La diffamazione attraverso piattaforme** online ......................................... 64 2.1 Le differenze strutturali ed ontologiche con l’editoria tradizionale ...... 65 2.2 L’applicabilità della diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. co.3 ......... 66 2.2.1 La natura della posta elettronica: comunicazione privata o mezzo di pubblicità?................................................................................................. 69 2.2.2 La diffamazione nelle chat di gruppo .............................................. 70 2.2.3 La responsabilità dell’amministratore di un gruppo facebook per i commenti offensivi pubblicati da altri utenti ........................................... 71 2.3 Il momento consumativo della diffamazione nel cyberspace: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ...................................................... 72 **2.4 la globalità di internet: problemi di giurisdizione e competenza............ 74
  2. Il ruolo dei** providers .................................................................................... 75

INTRODUZIONE

L’avvento di internet e la sua capillare diffusione hanno trasformato in maniera radicale il modo in cui comunichiamo, con effetti significativi sul diritto penale e, più in particolare, sul reato di diffamazione. Nel contesto offline , tale reato trova applicazione su mezzi tradizionali come la stampa, la televisione, e la radio, con regolamentazioni già ampiamente consolidate e interpretate dalla giurisprudenza. Tuttavia, la possibilità di offendere l’onore e la reputazione altrui tramite contenuti digitali ha ampliato la portata e l’impatto del reato di diffamazione, rendendo necessaria una riflessione critica sul bilanciamento tra tutela dell’integrità personale e libertà di espressione. Con la possibilità di condividere contenuti a livello globale e di raggiungere una platea indeterminata di destinatari, la diffamazione online rappresenta ancora oggi una delle sfide più complesse e attuali per il nostro ordinamento giuridico. Questo elaborato si propone di indagare i profili giuridici e normativi legati alla diffamazione online , con l’obiettivo di analizzare le risposte del nostro ordinamento e le interpretazioni della giurisprudenza in merito. Partendo dal tema della diffamazione in generale, si delineeranno i principali aspetti normativi e giurisprudenziali per comprendere le basi della tutela dell’onore e della reputazione, esaminando poi le principali difficoltà che sorgono nel trasferire questi principi in un contesto digitale, dove la comunicazione non è più limitata dal tempo e dallo spazio, e dove il rischio di lesione dell’onore e della reputazione è amplificato dalla natura permanente e accessibile del contenuto online, focalizzandosi su come la giurisprudenza e la dottrina abbiano affrontato le peculiarità di questo fenomeno nel tentativo di adattare le norme esistenti a un contesto digitale. Parte della riflessione è il necessario bilanciamento tra la tutela dell’onore e della reputazione e il diritto alla libertà di espressione, un diritto fondamentale garantito dall’articolo 21 della Costituzione Italiana, che consente a ciascuno di esprimere il proprio pensiero senza censure. Tuttavia, l’esercizio della libertà di espressione, come sancito anche in ambito europeo dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (articolo 10 CEDU),

trova dei limiti necessari laddove entri in conflitto con altri diritti, come il diritto all’onore e alla reputazione, che anch’essi meritano una protezione adeguata. Il tema richiede un’attenta riflessione, poiché le stesse libertà che garantiscono il diritto di manifestare il proprio pensiero possono facilmente diventare lo strumento per lesioni indebite della reputazione altrui, soprattutto in un contesto come quello digitale, in cui i contenuti offensivi raggiungono un pubblico ampio e sono spesso difficili da rimuovere. Le riflessioni si ampliano ulteriormente in relazione alla figura e alle responsabilità che ricadono sui provider di servizi digitali, che si trovano a ospitare contenuti generati dagli utenti senza poter sempre materialmente esercitare un controllo preventivo. Il Digital Services Act, recentemente introdotto dall’Unione Europea, rappresenta un importante tentativo di disciplinare questa materia, imponendo obblighi specifici ai provider di servizi per rimuovere contenuti illeciti e per tutelare la libertà di espressione dei singoli utenti. Infine, mi soffermerò sulle proposte di riforma della normativa italiana in materia di diffamazione, discutendo le ipotesi di depenalizzazione del reato e la possibile introduzione di sanzioni amministrative, che potrebbero rappresentare un’alternativa alle pene detentive, pur mantenendo la necessaria funzione deterrente. L’obiettivo è di andare ad esplorare le potenzialità di una normativa moderna che sia capace di bilanciare la libertà di espressione con l’esigenza di tutelare l’onore e la reputazione nel contesto online. Questa tesi si propone dunque di offrire un quadro complessivo delle problematiche e delle soluzioni giuridiche legate alla diffamazione, con particolare attenzione alle sfide del cyberspazio , al fine di suggerire possibili linee di sviluppo per una normativa più efficace e adeguata alle nuove dinamiche comunicative digitali.

rispetto alle notevoli estrinsecazioni della persona^1. Inoltre, a definire al meglio l’ambito di operatività dei delitti contro l’onore, tra cui quello di diffamazione, contribuiscono certamente le ampie facoltà derivanti dal riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Tale libertà, sancita dall’articolo 21 Cost. è certamente uno dei capisaldi nel sistema di diritti e libertà garantiti nel nostro ordinamento giuridico. La libertà di manifestazione del pensiero esisteva anche anteriormente all’av- vento delle prime costituzioni. I sudditi dell’ ancien régime non vivevano in catene, o, in altri termini, non erano materialmente privati delle proprie libertà. La libertà di cui fruivano, tuttavia, era una libertà effettuale. La quale non formava oggetto di un diritto tutelato nei confronti dello Stato^2. Essa, quindi, non tutelava i singoli nei confronti del potere sovrano, il quale, a proprio capriccio, poteva farla cessare mediante un semplice ordine^3. Con l’avvento delle prime Costituzioni, le libertà assursero al rango di diritti: configurandosi come limiti all’azione del potere sovrano^4. L’inclusione della libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione Italiana del 1948 è sicuramente un diretto risultato delle limitazioni vissute durante il periodo fascista, nel quale si era imposta una rigida censura soprattutto in ambito di stampa e si erano limitate severamente le libertà di espressione. A tal proposito sono state numerose le pronunce della Corte Costituzionale tra gli anni sessanta e settanta che hanno reso l’articolo 21 e le garanzie in esso contenute di primaria importanza per il nostro ordinamento. Non a caso, la Corte arrivò a dichiarare nel 1968 che la manifestazione di pensiero fosse un «diritto coessenziale al regime di libertà garantito dalla Cos- tituzione» e nel 1969 la Consulta ha qualificato la libertà di espressione come «pietra angolare dell’ordine democratico»^5. Questo articolo rappresenta quindi un simbolo di opposizione e di protezione (^1) M. CIANCIMINO, La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network, Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), fasc.1/2022,

(^2) A. D’ATENA, Lezioni di diritto Costituzionale, 4. Ed., Torino, 2018, 6. (^3) A. D’ATENA, op. cit. 7. (^4) Ibidem. (^5) G. BARBETTI, Libertà di espressione nella Costituzione: introduzione all’articolo 21, riv. giur. Ius in Itinere , 29 aprile 2021 , 3 ss.

contro tutti gli abusi e le restrizioni di quel periodo storico, garantendo ufficial- mente che in Italia ogni individuo possa esprimere liberamente la propria opinione e le proprie idee. In particolare, l’art. 21 della nostra Costituzione, stabilendo che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», tutela tale diritto in misura molto ampia, prevedendo altresì che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Tale libertà è stata inquadrata tra i diritti assoluti e cd. “non funzionali” per la ragione che, da una parte, essa viene garantita al singolo in quanto tale, dall’altra per il fatto che la tutela accordata prescinde dai contenuti della manifestazione del pensiero, essendo motivata dalla necessità di salvaguardare la possibilità di espri- mere pubblicamente le proprie opinioni^6. La tutela costituzionale offerta dall’art 21 Cost. è, come anticipato, molto am- pia, anche in quanto rientra nei diritti relativi ai rapporti civili ed in particolare fra quelli espressamente accordati a tutti, ossia senza alcuna limitazione in base alla cittadinanza, a differenza di quanto accade, ad esempio, per le libertà di circola- zione, riunione, associazione. Pertanto, ne sono titolari anche gli stranieri e perfino le persone giuridiche^7. Lo stesso articolo 21 Cost., inoltre, proclama che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, sulla scia di legittime preoccupazioni di evi- tare il ritorno a gravi misure limitative della libertà di stampa attuate durante il re- gime fascista. Per tale ragione, viene altresì stabilito ai commi successivi che eventuali deroghe alla libertà di stampa debbano essere previste per legge e decise con atto motivato dell’autorità giudiziaria: ciò significa che, in tale materia, è prevista una duplice riserva, di legge e di giurisdizione^8. Il quarto comma prevede delle deroghe tale principio, permettendo alla polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, di poter procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato richie- dendo la convalida dell’autorità giudiziaria. (^6) G. ROLLA, La tutela costituzionale dei diritti, Milano , 2018, 67 ss. (^7) Ibidem. (^8) E. LAMARQUE, La tutela costituzionale della libertà di stampa , in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G.E. VIGEVANI, P. VIVIANI SHLEIN, Percorsi di diritto dell’informazione , Torino, 2011, 14.

della Costituzione»^11. Orbene, si evince come limiti inespressi alla libera manifestazione del pensi- ero, derivino automaticamente dalla statuizione di altri principi costituzionali e come l’operazione di bilanciamento fra essi rappresenti l’esercizio di un potere dis- crezionale lasciato al giudice, che deve stabilire quale principio prevalga nel caso concreto^12. Questi limiti impliciti possono dunque essere solo quelli che si desumono direttamente dalla Costituzione e sono finalizzati alla protezione di altri beni costituzionali. Inoltre, è precluso al legislatore introdurre limiti ulteriori che siano individuati in modo discrezionale. Questo principio assicura che la legislazione rimanga allineata con i valori fondamentali della nostra giurisprudenza, evitando interpretazioni arbitrarie che possano compromettere diritti già garantiti. Sul tema, di particolare rilevanza è la sentenza del TAR Friuli-Venezia Giu- lia, Trieste, Sez. I, n. 580/2013, in cui il giudice amministrativo ha ribadito che:

  1. Come ogni libertà, anche quella di parola e di opinione deve sempre coniugarsi con la responsabilità, per cui la libertà di espressione va esercitata nei limiti di legge e non può mai travalicare i confini del rispetto per le opinioni diverse dalla propria, per i cittadini e per le istituzioni;
  2. In nessun Paese democratico è consentito utilizzare la libertà di parola per incitare alla commissione di reati […];
  3. Ferme restando le libertà fondamentali, uno Stato democratico e sov- rano non è certo un ente imbelle, per cui ha il diritto e il dovere di reagire, nelle forme di legge, ma anche con tutta la forza della legge, ogni qual volta vengano messi in discussione i principi basilari su cui si fonda ovvero ove sia in pericolo la stessa salus rei publicae;^13 (^11) T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26/06/2012, n.1300. (^12) C. Cost., 16 marzo 1962, n. 19, in www.giurcost.org. « la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione». (^13) TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, n. 580/2013,

Secondo la giurisprudenza il giudice, nel procedere al bilanciamento tra i val- ori di rilevanza costituzionale, è tenuto a considerare che il diritto alla libera mani- festazione del pensiero non può mai essere ritenuto equivalente o addirittura prev- alente sul fondamentale diritto al rispetto della dignità personale degli individui e all’uguaglianza^14. In particolare, nell'articolo 3 della Costituzione si statuisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Ciò implica che manifestazioni del pensiero di carattere ingiurioso o diffamatorio nei confronti di altre persone, che potrebbero compromettere la dignità sociale dell'ingiuriato e del diffamato, sono sanzionate dalle leggi ordinarie. In particolare, questo è previsto dagli articoli 594 (abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7) e 595 del Codice penale^15.

1. 2 Il diritto ad essere informati L'ampia tutela garantita, sia da fonti interne che sovranazionali, alla libertà di espressione ha spinto gli interpreti a riflettere sull'esistenza di un diritto speculare: il diritto di essere informati. Si comincia, infatti, a vedere questa libertà in una dimensione partecipativa, promuovendo l'idea di un processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica^16. La libertà di espressione andrebbe quindi intesa come libertà di ricevere in- formazioni e idee tramite qualsiasi mezzo. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo all’art. 19 prevede espres- samente «il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere». (^14) Cass. Civ., Sez. III, 16/08/2023, n. 24686. (^15) cfr. G. BARBETTI, op. cit , riv. giur. Ius in Itinere, 29 aprile 2021. (^16) G.E. VIGEVANI, Informazione e democrazia , in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G.E. VIGEVANI, P. VIVIANI SHLEIN, op. cit ., 4.

all’informazione, «anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, il quale, in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero ac- cesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»^20.

1. 3 La Dichiarazione dei diritti in internet Prima nel suo genere, la Dichiarazione dei diritti in Internet costituisce un nuovo testo elaborato da una Commissione di studio incaricata di definire principi riguardanti diritti e doveri relativi a internet. I lavori della Commissione sono iniziati il 28 luglio 2014 e vi hanno partecipato deputati attivi nei temi dell'innovazione tecnologica e dei diritti fondamentali, studiosi ed esperti del settore, oltre a rappresentanti di associazioni. Questa iniziativa muove dalla crescente consapevolezza che considerare internet come uno dei vari media è riduttivo e improprio. Infatti, Internet è molto di più: è una dimensione che, oltre ad essere essenziale per il presente e il futuro delle nostre società, si è rapidamente trasformata in un immenso spazio di libertà, crescita, scambio e conoscenza. La Dichiarazione si propone, quindi, di delineare un quadro normativo che tuteli e promuova questi valori fondamentali. La Commissione, nella seduta del 28 luglio 2015, ha approvato il testo della Carta, che si compone di un preambolo e di 14 articoli. Per quanto riguarda i reati di opinione, il riferimento fondamentale è al diritto alla dignità della persona e alle misure di contrasto ai comportamenti che incitano all’odio e alla violenza, come chiarito nell’articolo 13, comma 2, predisposto a tal fine. Il bene della sicurezza deve quindi riferirsi sia all'integrità delle infrastrutture digitali sia all'interesse di protezione delle singole persone, garantendo che ogni individuo possa operare in un ambiente online privo di minacce. In questo modo, la Carta non solo tutela i diritti individuali, ma mira anche a creare un ambiente digitale più sicuro e rispettoso per tutti, promuovendo una (^20) C. Cost., 9 giugno 1972, n. 105, in www.giurcost.org.

cultura di dialogo e rispetto reciproco. La libertà di espressione del pensiero va in ogni caso garantita, come allo stesso modo va garantita la tutela della dignità della persona da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

2. Il quadro legislativo della diffamazione Il quadro legislativo sulla diffamazione è volto a tutelare il diritto all'onore e alla reputazione delle persone, bilanciandolo con la libertà di espressione e di stampa. In Italia, la diffamazione è disciplinata principalmente dall'articolo 595 del Codice penale e dalla Legge sulla stampa del 1948. Negli ultimi anni, l'evoluzione delle tecnologie digitali ha sollevato nuove sfide, spingendo verso riforme per adeguare le leggi alle peculiarità della comunicazione online e garantire una protezione equilibrata dei diritti fondamentali. 2.1 Definizione e profili generali Nel contesto dei reati contro la persona, il nostro ordinamento prevede il reato di diffamazione, regolato dall'Articolo 595 del Codice penale. Questo reato rappresenta una violazione della reputazione di un individuo, in quanto consiste nell'offendere l'onore o il decoro di una persona attraverso dichiarazioni false o lesive, diffuse a terzi. La diffamazione è un reato che può avere gravi conseguenze per la vittima, compromettendo non solo la sua immagine pubblica, ma anche le sue relazioni sociali e professionali. Ai sensi di quanto prescritto dall’Art. 595 del Codice penale.:

comunicazioni digitali. La flessibilità di questi mezzi rende particolarmente importante la tutela della dignità individuale, poiché le affermazioni lesive possono diffondersi rapidamente e avere un impatto duraturo sulla vita e sull'immagine della vittima. La norma contiene poi nei commi successivi la previsione di circostanze ag- gravanti, tra queste particolare importanza riveste quella che si commette con il mezzo della stampa, prevista da una speciale disposizione contenuta nel testo di legge sulla stampa del 1948 e punita assai più gravemente per la diffusività dei suoi effetti sul soggetto passivo del reato^23. 2. 2 L’evoluzione dell'onore come bene giuridico tutelato L’onore rappresenta uno dei beni della persona che ha rivestito da sempre grande importanza, suscitando notevole interesse tra gli studiosi di diritto penale, e non solo, potendo quindi essere considerato uno dei beni giuridici più tradizionali^24 , particolarmente tutelato sin dalle civiltà più antiche. Nonostante abbia appassionato giuristi, storici e sociologi, il concetto di onore risulta caratterizzato per la sua indeterminatezza che rende arduo darne una definizione unitaria e pacifica. Questo concetto comprende le condizioni che influenzano il valore sociale di un individuo, incluse doti morali (come onestà e lealtà), doti intellettuali (quali intelligenza, istruzione e educazione) e doti fisiche (come salute e prestanza). Nonostante si tratti di un bene giuridico di lunghissima tradizione legislativa, tuttavia, esso si è sempre distinto per la sua inafferrabilità e indeterminatezza: tale aspetto ha la conseguenza di rendere i reati che puniscono la lesione di tale bene giuridico “deboli e incerti”^25 , in definitiva, dunque, indeterminati. Ciononostante, si ritiene comunque necessario tentare di ricostruire il significato della nozione di onore, operazione indispensabile al fine di individuare il campo applicativo dei delitti previsti a sua tutela: quest’ultimo, infatti, è (^23) G. FIANDACA, E. MUSCO, loc. cit. (^24) A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale , Padova, 1989, 177, l’onore è «il bene forse più tradizionale, certamente il più antico (tra i diritti della personalità)». (^25) A. TESAURO, La diffamazione come reato debole e incerto , Torino, 2005.

strettamente connesso alla ricostruzione del bene giuridico protetto^26. L’onore, in questo contesto, è un concetto normativo che deriva da valori socioculturali rintracciabili sia nell’ordinamento giuridico che in quello extragiuridico. L'onore si configura come un elemento fondamentale della dignità umana, meritevole di protezione giuridica, ricevendo sia una tutela sia inibitoria (diretta a far cessare la condotta lesiva posta in essere da terzi), sia risarcitoria (volta al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente subite dal soggetto leso)^27. Nell’antica Roma, la tutela dell’onore era contemplata dalla previsione dell’ iniuria , originariamente intesa come lesione dell’integrità fisica e poi estesa alle offese all’integrità morale già con la legge delle XII Tavole, con la quale tale delictum venne ampliato, fino a ricomprendervi pressoché ogni lesione della per- sonalità umana, in particolare quelle all’onore a alla reputazione^28. Come noto, in età repubblicana i reati si dividevano in due categorie: i delicta (delitti privati), perseguiti dalla vittima con le forme del processo civile, che si con- cludeva con il pagamento di una somma di denaro in favore dell’offeso, e i crimina (reati pubblici), puniti dall’autorità nelle forme del processo pubblico e con l’ap- plicazione di una pena pubblica (pena corporale o multa)^29. Le offese alla reputazione in un primo momento rientravano senz’altro fra i delicta. Successivamente, però, in particolare con la Lex Cornelia de iniuriis , prom- ulgata da Silla nell’81 a.C., alcune forme di iniuria iniziarono ad essere ricomprese nella repressione pubblica, tendenza che è poi proseguita in età imperiale, quando tutte le offese contro l’onore, compresi gli scritti diffamatori, furono sottoposte alle pene pubbliche, assumendo una centralità maggiore perfino rispetto alle lesioni fisiche^30. In seguito, anche il diritto giustinianeo proseguì nella tendenza di reprimere qualunque violazione dell’onore, riconoscendo all’essere umano una “dignità im- mune da difetti” e valorizzando la dimensione di existimatio degli individui^31. (^26) E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974, 55. (^27) TRECCANI, Onore. Diritto civile, enciclopedia online. (^28) G. CRIFO’, Diffamazione e ingiuria. Diritto romano , in Enc. Dir ., Milano, 1964, 470 ss. (^29) B. SANTALUCIA, La giustizia penale in Roma antica, Bologna, 2013, 9 ss. (^30) G. CRIFO’, op. cit., 473 (^31) F. CARDINI, Onore , Bologna, 2016, 29.