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dirigenti di prima fascia, dirigenti di seconda fascia, distinzione tra politica e amministrazione, incarichi
Tipologia: Sintesi del corso
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La dirigenza pubblica italiana, regolata da disposizioni legislative, è il gruppo di persone che, in virtù di un incarico, assume la responsabilità di gestire e dirigere l'attività amministrativa di un ente pubblico, compresa la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Questa figura è responsabile dell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e dell'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Distinzione tra politica e amministrazione Alla base dell’ordinamento della Dirigenza pubblica negli ultimi decenni c’è il principio di distinzione funzionale tra politica e amministrazione, enunciato nell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001. Secondo tale principio gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Essi adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano che i risultati dell’attività amministrativa e della gestione siano rispondenti agli indirizzi impartiti. Articolazione In ogni Amministrazione dello Stato, anche a ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei Dirigenti i quali possono essere di prima e di seconda fascia. I Dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso un concorso e transitano nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione in Uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di almeno cinque anni. I Dirigenti generali (di prima fascia) I Dirigenti generali dirigono gli altri Dirigenti e hanno, tra gli altri, i seguenti compiti principali: formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza; curano l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal Ministro;
attribuiscono ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; dirigono, coordinano e controllano l’attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro I Dirigenti di seconda fascia invece formulano proposte ed esprimono pareri ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali generali; curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ricevuti in assegnazione dai Dirigenti degli Uffici dirigenziali generali; svolgono tutti gli altri compiti per i quali sono stati delegati dai Dirigenti degli Uffici dirigenziali generali; dirigono, coordinano e controllano l’attività degli Uffici che da essi dipendono; concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’Ufficio cui sono preposti; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri Uffici; effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri Uffici. Accesso al ruolo di Dirigente pubblico Il sistema di reclutamento dei Dirigenti pubblici è disciplinato principalmente dall’art. 28 del Testo unico in materia di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001). Tale articolo prescrive che l’accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia nelle Amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli Enti pubblici non economici avvenga per concorso indetto dalle singole Amministrazioni oppure per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Il rapporto tra Dirigenti scelti con concorso da parte delle singole Amministrazioni e Dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della SNA è stato portato al 50%.
Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del Dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi. Per gli incarichi di Uffici dirigenziali di livello generale il trattamento economico fondamentale è stabilito con Contratto individuale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai Contratti Collettivi per le Aree dirigenziali. E’ poi determinato il trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico e ai risultati conseguiti. Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica è stato introdotto dal 1° maggio 2014 un limite massimo retributivo per tutto il personale pubblico fissato in 240. euro, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Gli incarichi dirigenziali La recente normativa sulla Dirigenza pubblica ha separato la qualifica dirigenziale dall’incarico dirigenziale. La qualifica dirigenziale è ora unica (sebbene articolata in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale. L’incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico Ufficio al quale il Dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un provvedimento amministrativo, quindi non per concorso ma a discrezione della Politica o della Dirigenza superiore. In particolare, il conferimento è deciso dall’organo politico o dal Dirigente di livello superiore con ampia discrezionalità. Le modalità di attribuzione degli incarichi L’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (il Testo unico del pubblico impiego che costituisce una norma di principio cui anche le Amministrazioni diverse da quelle
statali debbono adeguarsi) stabilisce che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale “si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale.” Oggetto, durata, rinnovo, revoca dell’incarico All’atto del conferimento dell’incarico devono essere definiti l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice dell’Amministrazione. La durata dell’incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque non può essere inferiore a tre anni né può eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili e possono essere revocati sia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, come dettato dall’art. 21 del citato Testo unico 165/2001 sia per una riorganizzazione dell’Ente. In entrambi i casi, il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato all’interessato con un sufficiente anticipo, così da permettere una effettiva interlocuzione con l’Amministrazione. Incarichi a soggetti esterni all’amministrazione La legge prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche di dirigenza generale, a soggetti esterni all’Amministrazione secondo alcune condizioni: i soggetti devono avere una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria; questa specializzazione, funzionale agli obiettivi dell’Amministrazione, non deve essere disponibile nel personale dell’Amministrazione stessa. La formazione universitaria richiesta, inoltre, non può essere inferiore al possesso della Laurea specialistica o magistrale, ovvero del diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M n. 509/1999.
l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati. Lo “spoil system” Lo “spoils system ”è un istituto giuridico di derivazione statunitense, in applicazione del quale gli esecutivi che si avvicendano nel Governo o nell’amministrazione della cosa pubblica hanno il potere di nominare una parte del personale burocratico come di stretta estrazione fiduciaria. L’ordinamento giuridico italiano prevede una forma specifica di “spoils system” applicato agli incarichi dirigenziali apicali delle Amministrazioni statali, le cui attività sono strettamente connesse con gli indirizzi politico-amministrativi del Governo in carica. Gli incarichi apicali in argomento, infatti, cessano automaticamente, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia ottenuto dal Governo subentrante. Possono essere coinvolti nello “spoil system” gli incarichi di: Segretario generale di Ministeri; gli incarichi di Direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (come ad esempio i Capi Dipartimento dei Ministeri). Decadono poi anche tutti gli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici (Ministri, Sindaci, Presidenti di Regione) e, ove nominati, i Direttori generali degli Enti Locali.
La legge n. 241 del 1990, nota come "legge sul procedimento amministrativo", è un pilastro fondamentale del diritto amministrativo italiano. Stabilisce le regole generali per tutti i procedimenti amministrativi, garantendo efficienza, trasparenza e partecipazione dei cittadini. In sostanza, questa legge cerca di rendere più efficiente e trasparente il modo in cui la pubblica amministrazione prende decisioni e interagisce con i cittadini. Ecco alcuni punti chiave della legge 241/1990: Principi fondamentali: La legge sancisce principi chiave come economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Questi principi mirano a rendere l'attività amministrativa più efficiente e accessibile ai cittadini. Diritto di accesso ai documenti amministrativi: La legge garantisce a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, purché abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Questo diritto permette ai cittadini di conoscere l'attività amministrativa e di verificare la legittimità dei provvedimenti. Obbligo di conclusione del procedimento: La legge stabilisce l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro un termine ragionevole, generalmente 30 giorni. In caso di mancato rispetto di questo termine, è prevista una responsabilità risarcitoria. Partecipazione al procedimento: La legge prevede la possibilità per i soggetti interessati di intervenire nel procedimento amministrativo, offrendo la propria opinione e presentando eventuali osservazioni. Questo contribuisce a garantire che le decisioni siano più informate e che vengano considerate le diverse esigenze degli interessati. Risarcimento del danno: La legge stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Questo meccanismo contribuisce a garantire che le pubbliche amministrazioni siano responsabili per i ritardi o i danni causati ai cittadini. SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):
Il rapporto giuridico amministrativo è una relazione tra un soggetto privato e la Pubblica Amministrazione, regolata da norme giuridiche. È caratterizzato da un lato attivo (il potere amministrativo) e un lato passivo (l'interesse legittimo). Elaborazione: Rapporto giuridico: In generale, un rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti, definita e regolamentata dal diritto. In questo caso, il rapporto coinvolge la Pubblica Amministrazione (PA) e un soggetto privato, che può essere un cittadino, un'impresa o un ente. Potere amministrativo (lato attivo): Il potere amministrativo è la facoltà della PA di adottare atti amministrativi per perseguire interessi pubblici. Questi atti possono essere regolamenti, provvedimenti, autorizzazioni, ecc. e producono effetti giuridici. Interesse legittimo (lato passivo): L'interesse legittimo è la posizione giuridica del soggetto privato che si trova in una relazione con la PA, in quanto l'azione della PA incide sulla sua sfera giuridica. L'interesse legittimo è protetto dalla legge ed è tutelabile in giudizio. Differenza con il diritto soggettivo: L'interesse legittimo è diverso dal diritto soggettivo. Mentre il diritto soggettivo è una posizione giuridica attiva che il soggetto può far valere senza l'intermediazione della PA, l'interesse legittimo è una posizione giuridica che si configura in relazione al potere della PA. Rapporto procedimentale: Il rapporto giuridico amministrativo si instaura anche nel corso del procedimento amministrativo, ovvero il procedimento che la PA segue per adottare un atto. Durante il procedimento, il soggetto privato può esercitare i suoi diritti, come il diritto di accesso agli atti, di presentare osservazioni, ecc. Esempio: Un cittadino che presenta una domanda di permesso di costruire ha un interesse legittimo a che la PA esamini la domanda e adotti un provvedimento entro un termine ragionevole. La PA, invece, ha il potere di concedere o negare il permesso, sulla base dei principi di legalità e imparzialità.
In sintesi, il rapporto giuridico amministrativo è una relazione complessa, caratterizzata dall'interazione tra il potere della PA e l'interesse del privato, e regolata da una serie di norme giuridiche volte a garantire la tutela dei diritti e la correttezza del procedimento. Rapporto d'ufficio (o rapporto organico): Indica la relazione tra un funzionario e l'organo dell'amministrazione pubblica. In questo caso, il funzionario si identifica completamente con l'organo, agendo "in nome e per conto" dell'amministrazione, senza essere un soggetto a sé stante. Rapporto di servizio (o rapporto di lavoro): Si riferisce alla relazione giuridica tra l'ente pubblico e una persona fisica che presta servizio. Questo rapporto è solitamente regolato da un contratto di lavoro e può essere di natura professionale (dipendente pubblico) o onorario (es. consiglieri regionali). In sintesi, il rapporto d'ufficio è una relazione di immedesimazione, mentre il rapporto di servizio è una relazione giuridica tra due soggetti.