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La disciplina della decadenza nel rapporto di lavoro, Dispense di Diritto del Lavoro

Riassunto parte speciale di diritto del lavoro Unipg. Testo: La disciplina della decadenza nel rapporto di lavoro.

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 08/01/2026

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LA DISCIPLINA DELLA DECADENZA NEI RAPPORTI DI LAVORO
Premessa
La decadenza e la prescrizione sono due istituti giuridici che regolano il tempo entro cui si può far valere un
diritto.
La prescrizione ha lo scopo di garantire stabilità alla situazione di fatto, impedendo che un diritto rimanga
indefinitamente esercitabile. Dopo un certo periodo, se il diritto non viene fatto valere, si estingue. Tuttavia,
la prescrizione può essere interrotta o sospesa, il che significa che il conteggio del tempo può ricominciare
o essere fermato temporaneamente.
- art. 2936: può essere stabilita solo dalla legge
- art. 2934: non riguarda i diritti indisponibili
- art. 2938: il giudice non può rilevarla d’ufficio
- art. 2945: se interrotta, ricomincia a decorrere
La decadenza, invece, stabilisce un termine perentorio, oltre il quale il diritto non può più essere esercitato.
Serve a dare certezza ai rapporti giuridici in situazioni incerte. Diversamente dalla prescrizione, la decadenza
non può essere interrotta, salvo rare eccezioni.
- art. 2964: non si applicano le regole di interruzione della prescrizione
- art. 2965-66-68: può derivare da un accordo, ma con limiti
- art. 2967: il diritto che impedisce la decadenza resta comunque soggetto a prescrizione. Nel diritto
del lavoro, la decadenza è particolarmente importante perché aiuta a bilanciare gli interessi delle
parti, garantendo certezza nei rapporti giuridici tra lavoratori e datori di lavoro.
Capitolo 1 - L’impugnazione delle rinunzie e delle transizioni
1. Le rinunzie e le transazioni soggette al termine di decadenza
Art. 2964 c.c. - disciplina generale della decadenza.
Art. 2113 c.c. - introduce un regime speciale dedicato all'impugnazione delle rinunce delle transazioni aventi
ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro, che derivano da norme inderogabili di legge o da contratti
collettivi → stabilisce che che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da
norme inderogabili sono considerate nulle se non impugnate entro il termine di decadenza di sei mesi. Il
termine decorre:
durante il rapporto di lavoro: dal giorno in cui la rinuncia o la transazione è stata formalizzata;
alla cessazione del rapporto di lavoro: dalla data di cessazione del rapporto.
La ratio della norma è quella di proteggere i lavoratori da eventuali rinunce o accordi che potrebbero
compromettere i loro diritti, considerata la posizione di potenziale debolezza che essi ricoprono rispetto al
datore di lavoro.
Rinuncia = atto unilaterale in cui il lavoratore decide volontariamente di rinunciare a un diritto. /
Transazione = accordo tra due parti in cui entrambe fanno concessioni reciproche per risolvere una
controversia (art. 1965 c.c). Nel contesto del lavoro, la transazione si riferisce a un accordo in cui il lavoratore
accetta di rinunciare a determinati diritti in cambio di altre concessioni da parte del datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza, affinché una rinuncia o una transazione sia valida, devono sussistere alcuni
requisiti:
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LA DISCIPLINA DELLA DECADENZA NEI RAPPORTI DI LAVORO

Premessa La decadenza e la prescrizione sono due istituti giuridici che regolano il tempo entro cui si può far valere un diritto. La prescrizione ha lo scopo di garantire stabilità alla situazione di fatto, impedendo che un diritto rimanga indefinitamente esercitabile. Dopo un certo periodo, se il diritto non viene fatto valere, si estingue. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta o sospesa, il che significa che il conteggio del tempo può ricominciare o essere fermato temporaneamente.

  • art. 2936: può essere stabilita solo dalla legge
  • art. 2934: non riguarda i diritti indisponibili
  • art. 2938: il giudice non può rilevarla d’ufficio
  • art. 2945: se interrotta, ricomincia a decorrere La decadenza, invece, stabilisce un termine perentorio, oltre il quale il diritto non può più essere esercitato. Serve a dare certezza ai rapporti giuridici in situazioni incerte. Diversamente dalla prescrizione, la decadenza non può essere interrotta, salvo rare eccezioni.
  • art. 2964: non si applicano le regole di interruzione della prescrizione
  • art. 2965- 66 - 68: può derivare da un accordo, ma con limiti
  • art. 2967: il diritto che impedisce la decadenza resta comunque soggetto a prescrizione. Nel diritto del lavoro, la decadenza è particolarmente importante perché aiuta a bilanciare gli interessi delle parti, garantendo certezza nei rapporti giuridici tra lavoratori e datori di lavoro. **Capitolo 1 - L’impugnazione delle rinunzie e delle transizioni
  1. Le rinunzie e le transazioni soggette al termine di decadenza** Art. 2964 c.c. - disciplina generale della decadenza. Art. 2113 c.c. - introduce un regime speciale dedicato all'impugnazione delle rinunce delle transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro , che derivano da norme inderogabili di legge o da contratti collettivi → stabilisce che che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili sono considerate nulle se non impugnate entro il termine di decadenza di sei mesi. Il termine decorre:
  • durante il rapporto di lavoro: dal giorno in cui la rinuncia o la transazione è stata formalizzata;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro: dalla data di cessazione del rapporto. La ratio della norma è quella di proteggere i lavoratori da eventuali rinunce o accordi che potrebbero compromettere i loro diritti, considerata la posizione di potenziale debolezza che essi ricoprono rispetto al datore di lavoro. Rinuncia = atto unilaterale in cui il lavoratore decide volontariamente di rinunciare a un diritto. / Transazione = accordo tra due parti in cui entrambe fanno concessioni reciproche per risolvere una controversia (art. 1965 c.c). Nel contesto del lavoro, la transazione si riferisce a un accordo in cui il lavoratore accetta di rinunciare a determinati diritti in cambio di altre concessioni da parte del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza, affinché una rinuncia o una transazione sia valida, devono sussistere alcuni requisiti:
  • espressione autentica della volontà del lavoratore : il lavoratore deve esprimere in modo consapevole la volontà di rinunciare ai propri diritti; questa volontà deve essere libera da vizi (errore, violenza o dolo).
  • piena consapevolezza dei diritti di cui il lavoratore dispone , i quali devono essere determinati o almeno determinabili. Sedi Protette > eccezione prevista per le rinunce e le transazioni effettuate nelle sedi protette (ad esempio, dinanzi a commissioni sindacali o in sede giudiziaria, come previsto dall'art. 2113, comma 4). In questi casi, il termine di decadenza non si applica, e l’accordo raggiunto è considerato più sicuro e vincolante, poiché avviene sotto la supervisione di un ente terzo. Impugnabilità e Annullabilità Secondo la maggior parte della dottrina, l’invalidità di una rinuncia o di una transazione ai sensi dell’art cc deve essere qualificata come annullabilità e non nullità assoluta. La differenza è rilevante poiché l’annullabilità prevede un termine di decadenza per poter essere impugnata, mentre la nullità è rilevabile in qualsiasi momento.
  • Annullabilità : il lavoratore ha sei mesi di tempo per contestare la rinuncia o la transazione.
  • Nullità : non ha limiti temporali, ma questa ipotesi è ritenuta inapplicabile per l’art. 2113 cc a causa dell’esistenza del termine di decadenza. 2. La decorrenza del termine di decadenza Art. 2113 c.c. - stabilisce un termine di decadenza di sei mesi per impugnare tali atti, ma la decorrenza di questo termine varia in base al momento in cui la rinuncia o la transazione è stata fatta. Esistono due regimi distinti per la decorrenza del termine di decadenza:
  1. durante il rapporto di lavoro: se la rinuncia o la transazione avviene mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso, il momento preciso in cui il termine di decadenza inizia a decorrere è legato alla cessazione del rapporto di lavoro. ▪ secondo l'opinione prevalente, la data di riferimento per determinare quando il termine inizia è la data di effettiva cessazione del rapporto, come collaborazione attiva del lavoratore → il termine decorre dal giorno in cui il lavoratore smette di lavorare in azienda. Questo perché il lavoratore, durante il rapporto di lavoro, potrebbe trovarsi in una condizione di subordinazione e timore nei confronti del datore di lavoro (il cosiddetto “ metus datoriale ”), che potrebbe impedirgli di prendere decisioni consapevoli e libere. ▪ una diversa interpretazione suggerisce che la decorrenza del termine debba iniziare dalla cessazione giuridica del rapporto, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia effettivamente smesso di lavorare. Questo potrebbe accadere, per esempio, se il lavoratore viene licenziato con un provvedimento nullo: secondo questa teoria, il termine di decadenza non inizia fino a quando il licenziamento viene legalmente confermato.
  2. dopo la cessazione del rapporto: se la rinuncia o la transazione avviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il termine di sei mesi decorre immediatamente dal momento in cui l'atto viene compiuto. Un caso particolare riguarda il licenziamento con diritto al preavviso : se il lavoratore continua a svolgere la sua attività durante il periodo di preavviso, il termine di decadenza inizia a decorrere al termine dell'ultimo giorno di lavoro; se, invece, il datore di lavoro decide di non far lavorare il dipendente durante il periodo di preavviso e paga l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118, comma 2 c.c.), il rapporto si considera estinto immediatamente e il termine di decadenza inizia da quel momento.
  • rinuncia alla decadenza da parte del datore di lavoro (art. 2 968 c.c.): il datore può rinunciare al termine di decadenza, a condizione che non si tratti di materie sottratte alla disponibilità delle parti. La stipulazione di un nuovo contratto a termine potrebbe, in teoria, costituire una forma di rinuncia tacita alla decadenza da parte del datore, o un riconoscimento implicito del diritto del lavoratore. Tuttavia, affinché questa rinuncia tacita o riconoscimento implicito sia valido, deve essere basato su fatti univoci che dimostrano chiaramente la volontà del datore di non avvalersi della decadenza. Problemi nell'Applicazione della Rinuncia Tacita La giurisprudenza richiede che, per configurare una rinuncia tacita o un riconoscimento implicito, il comportamento del datore deve essere incompatibile con la volontà di eccepire la decadenza. Nel caso della stipulazione di un nuovo contratto a termine, però, non è sempre chiaro se questo comportamento possa essere considerato univocamente come una rinuncia alla decadenza riguardante diritti relativi al precedente rapporto di lavoro. In conclusione, la questione della decorrenza del termine di decadenza nel caso di successione di contratti a termine rimane controversa. La teoria che posticipa la decorrenza alla fine dell’ultimo contratto è sostenuta da argomentazioni di tutela del lavoratore, ma la giurisprudenza è orientata verso una decorrenza più rigida e legata alla conclusione di ciascun contratto a termine. 3. L'impugnazione stragiudiziale e giudiziale L'impugnazione delle rinunce e delle transazioni relative ai diritti del lavoratore per impedire la decadenza può avvenire sia in via stragiudiziale che giudiziale.
  • Legittimità attiva : il lavoratore è l’unico soggetto legittimato a impugnare le rinunce o le transazioni sui propri diritti. Questo si collega alla natura giuridica di tali atti, che sono considerati annullabili (e non nulli), e quindi devono essere contestati direttamente dal lavoratore. I terzi (come avvocati o sindacati) possono agire per conto del lavoratore solo se muniti di una procura o potere di rappresentanza, che non deve necessariamente essere scritta, ma occorre l’adesione all’associazione sindacale.
  • In caso di decesso del lavoratore, i suoi eredi possono impugnare atti rinunciativi o transattivi conclusi dal lavoratore stesso, ma non possono impugnare transazioni che abbiano concluso loro stessi con il datore di lavoro del defunto. Impugnazione giudiziale Se il lavoratore sceglie la via giudiziale, per evitare la decadenza è necessario che l'atto di impugnazione venga notificato alla controparte. Questo perché l’atto ha natura recettizia , ovvero diventa valido solo quando il destinatario ne è a conoscenza. Il solo deposito del ricorso in tribunale non è sufficiente. Impugnazione stragiudiziale L’impugnazione stragiudiziale è stata introdotta dalla riforma del 1973 (l. 533/1973) e permette al lavoratore di contestare rinunce o transazioni senza ricorrere al giudice. Non sono richieste particolari formalità: qualsiasi atto scritto del lavoratore, che comunichi chiaramente la sua volontà, è sufficiente. Non è necessario che il lavoratore chieda esplicitamente l'annullamento dell’atto (es. la rinuncia), ma basta che comunichi la sua opposizione. Esistono due diverse interpretazioni sugli effetti dell’impugnazione stragiudiziale:
  • effetto caducatorio automatico : l’impugnazione stragiudiziale avrebbe l’effetto di annullare automaticamente la rinuncia o la transazione, rendendo inutile un successivo giudizio, che avrebbe solo funzione accertativa.
  • effetto sospensivo della decadenza : secondo la dottrina maggioritaria (e più condivisa), l’impugnazione stragiudiziale non annulla direttamente l’atto, ma ha solo l’effetto di impedire la decadenza. Per ottenere l'annullamento dell'atto, il lavoratore deve avviare un procedimento giudiziario entro il termine di prescrizione. In ogni caso la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Questo significa che, se il lavoratore non agisce per impugnare entro i termini stabiliti, il giudice non può intervenire di propria iniziativa. La decadenza deve essere eccepita dal datore di lavoro nel corso del giudizio > art. 416 e 437 c.p.c. 4. Disarmonie e armonie tra decadenza e prescrizione Il tema della decadenza e della prescrizione nel diritto del lavoro pone questioni complesse, data la somiglianza tra i due istituti e le loro implicazioni. Entrambi si basano sul fattore tempo e sull'inerzia del titolare del diritto, ma vi sono differenze fondamentali tra loro, soprattutto riguardo agli effetti e alle modalità di applicazione. Differenze tra decadenza e prescrizione:
  • decadenza = mancato esercizio, non di un diritto nel suo complesso, ma di un potere specifico entro un termine determinato, che porta alla perdita del diritto di agire. Non riguarda tutto il diritto in sé, ma solo la facoltà di esercitarlo in un momento preciso e predeterminato;
  • prescrizione = è l'inerzia protratta del titolare del diritto per un lungo periodo, che porta all'estinzione del diritto stesso. Non è legata al compimento di atti formali specifici: il titolare può interrompere la prescrizione anche senza seguire procedure precise, come accade per la decadenza. Dottrina - sottolinea che la decadenza comporta un effetto più immediato e rigido rispetto alla prescrizione, che può essere sospesa o interrotta per varie ragioni, mentre la decadenza non prevede queste flessibilità, salvo che non siano previste espressamente dalla legge. Nel contesto del diritto del lavoro:
  • la decadenza ex art. 2113 c.c. si applica ai casi di impugnazione delle rinunce e delle transazioni sui diritti del lavoratore;
  • la prescrizione si applica ai crediti retributivi (es. stipendi non pagati) e segue una logica temporale diversa. Sentenza della Corte Costituzionale n. 63/ La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 63/1966, ha affrontato il tema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi durante il rapporto di lavoro. La Corte ha stabilito che, per tutelare il lavoratore dalla pressione psicologica esercitata dal datore di lavoro, la prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo principio si basa sul fatto che, durante il rapporto, il lavoratore può essere soggetto a una condizione di soggezione psicologica che lo rende restio a far valere i suoi diritti per paura di ritorsioni. Successivamente, la giurisprudenza ha modificato l'applicazione di questo principio, distinguendo tra rapporti di lavoro "resistenti" (protetti dalla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo) e rapporti di lavoro "non resistenti" (dove la reintegrazione non è prevista). Secondo la Cassazione, solo i rapporti resistenti beneficiano della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto, mentre per quelli non resistenti la prescrizione inizia a decorrere durante il rapporto stesso. Recenti riforme del lavoro Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) + D.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act) > hanno modificato il sistema delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, introducendo una graduazione delle tutele e limitando la reintegrazione ai soli casi di licenziamenti nulli o discriminatori. Questo ha messo in discussione la
  • ha introdotto anche l’obbligo per il datore di lavoro di specificare i motivi del licenziamento direttamente nella lettera di licenziamento, per evitare che i lavoratori ricevano la motivazione solo successivamente. Le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 hanno cercato di dare maggiore certezza e velocità ai procedimenti legati ai licenziamenti, unificando la disciplina della decadenza per i licenziamenti individuali e collettivi in relazione ai termini di impugnazione. É stato inoltre chiarito che la normativa si applica anche ai licenziamenti nulli, come quelli discriminatori, o a forme speciali di licenziamento, come il superamento del periodo di comporto (ossia il licenziamento per malattia prolungata). Un altro aspetto rilevante è l’applicazione retroattiva della norma introdotta dal Collegato Lavoro. Secondo la giurisprudenza, le nuove regole sui termini di decadenza si applicano anche ai licenziamenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 183/2010, purché il termine di decadenza decorra dall'entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010). Questo principio è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno stabilito che quando una norma introduce un termine di decadenza prima non previsto, questa si applica anche alle situazioni pregresse. 2. Ambito di applicazione della disciplina dell'art. 6, Legge n. 604/ Art. 6 l. n. 604/1966 - stabilisce i termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento e si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel settore privato, inclusi quelli del pubblico impiego. Questo principio è sancito dal d. lgs 165/2001, che estende le disposizioni del rapporto di lavoro subordinato alle amministrazioni pubbliche (art. 2). La modifica introdotta dal Collegato Lavoro ha esteso ulteriormente l'ambito di applicazione della disciplina dell'art. 6, specificando che essa si applica non solo ai licenziamenti validi, ma anche a tutti i casi di invalidità o inefficacia del licenziamento. Questo include:
  • licenziamenti collettivi: prima della modifica del 2010, i licenziamenti collettivi potevano essere considerati invalidi per diversi motivi, come l’annullabilità o la nullità → l'art. 32 ha chiarito che tutte le forme di invalidità, comprese quelle dei licenziamenti collettivi, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6.
  • licenziamenti nulli: per esempio, i licenziamenti nulli per violazione di norme antidiscriminatorie rientrano senza dubbio sotto l’art. 6. In sintesi, qualsiasi tipo di licenziamento scritto, che sia inefficace o invalido, è soggetto al doppio termine di impugnazione. Art. 32, l. n. 183/2010 - ha esteso l'applicabilità del doppio termine di decadenza anche ai casi in cui sorgano controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro. In altre parole, quando è necessario determinare se un rapporto di lavoro è subordinato o meno (ad esempio nei casi di falsa autonomia o presunti collaboratori), la normativa sui licenziamenti illegittimi si applica.
  • Controversie sulla subordinazione: se la qualificazione del rapporto di lavoro è oggetto di contestazione, la decadenza per l’impugnazione del licenziamento scatterà solo dopo che il giudice avrà stabilito che il rapporto è effettivamente subordinato. Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) - sono state introdotte ulteriori modifiche per i licenziamenti collettivi, stabilendo che per l'impugnazione dei licenziamenti collettivi, si applicano le stesse regole di decadenza previste per i licenziamenti individuali, a prescindere dalla sanzione applicabile.
  • Licenziamenti collettivi illegittimi: in caso di licenziamenti collettivi dichiarati illegittimi per violazioni delle procedure di informazione e consultazione dei sindacati, si applica l'art. 6 della Legge n. 604/1966, anche se non si tratta di un’invalidità "classica" (come annullabilità o nullità).

In conclusione, con l’introduzione del doppio termine di decadenza, qualsiasi licenziamento (individuale o collettivo, nullo o invalido) è soggetto:

  • impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni: il lavoratore deve comunicare l'impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento.
  • ricorso giudiziale entro 180 giorni (modificato dalla Legge n. 92/2012): dopo l’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso in tribunale entro 180 giorni (precedentemente 270 giorni) per far valere le sue ragioni. 2.1. Ipotesi particolari. Licenziamento del dirigente non connotato da invalidità o inefficacia (rinvio) In generale, la giurisprudenza ha stabilito che il doppio termine di decadenza previsto dall'art. 6, Legge n. 604/1966 si applica a tutti i casi di invalidità o inefficacia del licenziamento, anche per i dirigenti, come chiarito dal comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, quando si tratta di licenziamenti di dirigenti che non comportano invalidità o inefficacia, sorgono dei dubbi sull'applicabilità dei termini di decadenza. In particolare, si tratta di quei casi in cui vengono applicati rimedi di natura convenzionale come le indennità supplementari al preavviso in caso di licenziamento ingiustificato, ma che non determinano l'invalidità dell'atto di recesso.
  • alcune sentenze di merito hanno sostenuto che i termini di decadenza dell'art. 6 si applichino anche ai dirigenti, indipendentemente dalla contestazione dell'invalidità o inefficacia del licenziamento. In altre parole, anche in assenza di un difetto formale o sostanziale del licenziamento, il dirigente sarebbe tenuto a rispettare i termini di impugnazione previsti dalla legge.
  • al contrario, la giurisprudenza di legittimità ritiene che i termini di decadenza non si applichino ai dirigenti nei casi in cui non sia dedotta l'invalidità o inefficacia del licenziamento. In questi casi, il licenziamento dei dirigenti è soggetto a regole convenzionali, senza l'obbligo di impugnazione nei termini stretti previsti dall'art. 6. 2.2. Licenziamento orale e nuove frontiere dell'intimazione per iscritto del licenziamento: fax, sms, Whatsapp : in caso di licenziamento comunicato verbalmente/ non intimato in forma scritta la giurisprudenza applica le regole ordinarie della prescrizione, poiché manca un atto formale da cui far partire i termini di decadenza per l’impugnazione.
  • Se il licenziamento è verbale, la legge non considera valida la sua comunicazione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Questo significa che, fino a quando non viene inviata una comunicazione scritta, il lavoratore ha tempo illimitato per contestare il licenziamento, secondo le regole ordinarie della prescrizione. Lo stesso vale per i casi in cui il datore di lavoro non comunichi i motivi del licenziamento contestualmente all'intimazione: il lavoratore ha diritto a risarcimento e tutela indennitaria, senza che questo blocchi la decorrenza dei termini di impugnazione (art. 2, Legge n. 604/1966). Problema dell'effettiva ricezione del licenziamento da parte del lavoratore Con l'evoluzione tecnologica, sono emerse nuove modalità di comunicazione scritta, come fax, e-mail, SMS e WhatsApp, che sollevano problemi legati alla prova dell'effettiva ricezione del licenziamento da parte del lavoratore. Senza tale prova, i termini di decadenza non decorrono, e il lavoratore potrebbe impugnare il licenziamento anche dopo anni, secondo le normali regole di prescrizione. La giurisprudenza considera intimati per iscritti i licenziamenti comunicati per mezzo di: (purché si possa dimostrare che il lavoratore abbia effettivamente ricevuto la comunicazione)

3.1. I soggetti legittimati L'impugnazione del licenziamento o di un atto del datore di lavoro che pregiudichi il lavoratore deve essere effettuata entro determinati termini e da soggetti legittimati. Vediamo chi può effettuarla e con quali modalità, secondo la normativa e la giurisprudenza.

  • lavoratore : normalmente, è il lavoratore stesso a dover sottoscrivere l'atto con cui manifesta la volontà di impugnare un provvedimento del datore di lavoro. Questo rappresenta la via più semplice e diretta per avviare la procedura.
  • associazione sindacale : la legge prevede espressamente che un'associazione sindacale possa impugnare il licenziamento o un altro provvedimento a nome del lavoratore, senza necessità di procura (né scritta né orale). La presunzione legale è che il sindacato rappresenti automaticamente gli interessi del lavoratore, garantendo così una maggiore tutela collettiva. Tuttavia, se successivamente il lavoratore impugna personalmente e tempestivamente l'atto, il termine di decadenza per l'avvio del ricorso giudiziario ( giorni) decorre dalla sua impugnazione autonoma.
  • rappresentante con procura : ciò accade spesso quando il lavoratore si affida a un avvocato o un procuratore legale; in questi casi, la procura deve essere rilasciata prima dell'atto di impugnazione.
  • rappresentante senza procura : se il rappresentante (ad esempio, un avvocato) impugna senza essere munito di procura scritta al momento dell'atto, è possibile ratificare successivamente l'impugnazione. La ratifica deve essere fatta per iscritto e comunicata al datore di lavoro prima della scadenza del termine stragiudiziale di impugnazione (60 giorni). In questo caso, non è necessaria la consegna della copia dell'atto al datore di lavoro, ma è sufficiente la comunicazione dell'impugnazione e della sua data certa.
  • richiesta del datore di lavoro: in base all’art1393 cc, se il datore di lavoro ha dubbi sulla validità della procura o sull’effettiva rappresentanza, può chiedere entro i 60 giorni dalla notifica dell'impugnazione e prima che il lavoratore intraprenda un'azione legale, al lavoratore di fornire prova della procura stessa. Se il lavoratore non risponde alla richiesta, il datore di lavoro potrebbe contestare la validità dell'impugnazione. 4. L'impugnazione giudiziale Dopo l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (cioè la contestazione formale rivolta al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966), il lavoratore ha 180 giorni di tempo per depositare il ricorso presso il giudice del lavoro (art. 6, comma 2, L. n. 604/1966). Secondo la giurisprudenza prevalente, il termine di 180 giorni decorre dalla data di effettiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento, non dalla scadenza dei 60 giorni previsti per l’impugnazione stessa: ciò vuol dire che se il lavoratore impugna il licenziamento prima del termine dei 60 giorni, il conto dei 180 giorni parte da quel momento.
  • pronuncia delle sezioni unite (2010): quando il lavoratore invia l’impugnazione stragiudiziale tramite posta, il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso parte dal momento della consegna all’ufficio postale, e non dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro. Questo principio è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che attraverso la consegna all'ufficio postale, il lavoratore assolve validamente l'onere posto a suo carico. Il lavoratore, nel presentare il ricorso giudiziale, ha l’obbligo di indicare:
  • quando ha ricevuto la comunicazione del licenziamento
  • quando ha impugnato il licenziamento

Inoltre ha l'onere di provare la ricezione da parte del datore. Se il datore di lavoro sostiene che i termini per impugnare siano scaduti, sarà il lavoratore a dover dimostrare di aver rispettato i termini; altrimenti il datore può formulare un'eccezione di decadenza entro il termine per il deposito della memoria di costituzione difensiva. Se il lavoratore deposita un ricorso con il rito sbagliato (es. usando il rito previsto dalla Riforma Fornero quando avrebbe dovuto utilizzare il rito ordinario previsto dall’art. 414 c.p.c.), ciò non comporta automaticamente la decadenza del diritto. Anche il ricorso con il rito errato impedisce la decadenza, poiché la pronuncia di inammissibilità non ha efficacia di giudicato esterno. Tuttavia, alcuni tribunali hanno ammesso la possibilità di una rimessione in termine per la proposizione di un nuovo ricorso, attenuando così le conseguenze dell'errore Fasi del giudizio di primo grado Sistema introdotto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) - il giudizio di primo grado si divide in due fasi:

  1. cognizione sommaria : una fase più rapida con un'istruttoria semplificata
  2. cognizione ordinaria : fase che si apre con l’opposizione da parte del datore di lavoro, che può sollevare nuove eccezioni Queste due fasi sono considerate parti dello stesso grado di giudizio e si pongono in rapporto di prosecuzione;
  • l’opposizione non è considerata un’impugnazione , ma semplicemente un proseguimento del procedimento. Nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato in seguito all’impugnazione giudiziale, egli ha il diritto di optare per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione. Questa scelta deve essere comunicata al datore di lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di reintegrazione, o dalla ricezione dell'invito a riprendere servizio. Se il lavoratore non manifesta la sua volontà entro tale termine, perde il diritto all’indennità sostitutiva e deve riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro. 5. Tentativo di conciliazione o arbitrato (rinvio) In alternativa al deposito del ricorso giudiziale, il lavoratore può comunicare al datore la richiesta di un tentativo di conciliazione o arbitrato , sempre entro 180 giorni previsti per il deposito del ricorso giudiziale. Questa richiesta sospende i termini di decadenza e consente di cercare una risoluzione stragiudiziale della controversia → la decadenza, quindi, non si verifica finché il tentativo di conciliazione o arbitrato non si conclude.
  • conciliazione : è un procedimento stragiudiziale in cui le parti, con l’aiuto di un terzo imparziale (conciliatore), cercano di trovare un accordo che risolva la controversia senza dover andare in tribunale;
  • arbitrato : è un procedimento simile, ma con la differenza che l’arbitro, invece di cercare un accordo tra le parti, emette una decisione vincolante per entrambe, come un giudice. Se il datore di lavoro rifiuta la richiesta di conciliazione o arbitrato, oppure se il tentativo non porta a un accordo, il termine per proporre il ricorso giudiziale riprende a decorrere dalla data di rifiuto o dalla conclusione del tentativo fallito. A partire da quel momento, il lavoratore ha 60 giorni per presentare il ricorso al giudice del lavoro, come stabilito dall’art. 6 della Legge n. 604/1966. Questa disposizione crea una sorta di sub procedimento speciale all'interno della procedura di impugnazione del licenziamento, dando al lavoratore uno strumento alternativo alla via giudiziale, che potrebbe risolvere la controversia in maniera più rapida e meno onerosa per entrambe le parti.

Prima dell'introduzione della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”), il regime della decadenza per i licenziamenti era più limitato: la Legge n. 604/1966, all'art. 6, prevedeva un termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento, ma questo termine si applicava solo a due casi specifici:

  • licenziamenti ingiustificati : cioè quando il datore di lavoro non aveva un giustificato – motivo soggettivo o oggettivo per il recesso;
  • licenziamenti discriminatori : cioè quando il lavoratore era licenziato per motivi legati a discriminazioni basate su sesso, religione, razza, orientamento politico o sindacale. 2. L’estensione della decadenza all’impugnazione di tutti i licenziamenti invalidi Il Collegato Lavoro del 2010 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni in materia di decadenza si applicano a tutti i casi di invalidità del licenziamento. L’art. 32 ha previsto l’estensione dei termini di decadenza anche all’impugnazione entro 60 giorni dalla comunicazioni scritta di
  • licenziamenti nulli: § licenziamento intimato per motivi illeciti/ in frode alla legge; § licenziamento per causa di matrimonio; § licenziamento della lavoratrice madre/ lavoratore inabile; § licenziamento per presupposto raggiungimento dell’età pensionabile, quando non ci sono i presupposti legali per il recesso; § licenziamenti annullabili
  • licenziamenti contrari a norme imperative: ovvero a quelle disposizioni di legge che non possono essere derogate. § trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time (o viceversa) senza il consenso del lavoratore, § sanzioni in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, § licenziamento durante il periodo di comporto
  • licenziamenti annullabili: quelli che, pur essendo invalidi, non sono considerati nulli in senso assoluto, ma soggetti a una tutela inferiore. § licenziamento di un lavoratore disabile, quando il numero di lavoratori occupati scende al di sotto della quota di riserva prevista dalla legge. 3. L’estensione del campo di applicazione soggettivo: dubbi interpretativi Nonostante l’estensione del termine di decadenza a tutti i licenziamenti invalidi, esistono ancora alcuni margini di incertezza riguardo l’applicazione pratica della norma:
  • oggettivo : in alcuni casi, come i licenziamenti orali (quelli non formalizzati per iscritto), potrebbe essere difficile determinare se siano soggetti a decadenza, data la mancanza di una comunicazione formale che faccia decorrere il termine. L'art. 6 della Legge n. 604/1966 stabilisce che il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento decorre dalla comunicazione scritta del licenziamento stesso. Pertanto, la decadenza non si applica nel caso di un licenziamento orale, in quanto la legge presuppone che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto. Senza la comunicazione scritta, non si può far decorrere il termine di decadenza. Nonostante questo, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità di includere i licenziamenti orali nella categoria dei licenziamenti invalidi.

Alcuni studiosi sostengono che il licenziamento orale, essendo nullo (perché non conforme alla forma scritta richiesta), potrebbe essere considerato un licenziamento invalido, e quindi soggetto ai termini di decadenza previsti dall'art. 32. Tuttavia, una parte prevalente della dottrina ritiene che, nonostante il licenziamento orale sia effettivamente nullo , non sia possibile applicare la decadenza nei suoi confronti, per:

  • mancanza di menzione esplicita: l'art. 6 della Legge n. 604/1966 non include i licenziamenti orali tra le situazioni in cui il termine di decadenza può decorrere senza un atto scritto
  • presunzione di forma scritta: il fatto che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto è considerato un vincolo formale essenziale; pertanto, senza un atto scritto, non si può applicare il regime della decadenza
  • soggettivo : non è sempre chiaro come la norma si applichi a determinate categorie di lavoratori e tipologie di licenziamento, che potrebbero non rientrare espressamente nella legge sui licenziamenti individuali. La Legge n. 604/1966 si applica solo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e riguarda esclusivamente operai, impiegati e quadri; non si applica invece ai dirigenti o ai lavoratori a termine, e si attiva solo una volta che il rapporto di lavoro diventa definitivo (escludendo quindi i lavoratori in prova). L'art. 10 della stessa legge limita l'applicazione della disciplina a queste categorie specifiche. Pertanto, ci si chiede se l’art. 32 della Legge n. 183/2010, che estende i termini di decadenza, valga anche per il licenziamento di lavoratori che non rientrano nelle categorie protette dall’art. 10 della Legge n. 604/1966, come dirigenti e lavoratori a termine. La dottrina si divide su questo punto:
  • un'interpretazione restrittiva sostiene che l'art. 10 della Legge n. 604/1966 è una norma speciale e, pertanto, non può essere abrogata da una norma generale successiva come l'art. 32 della Legge n. 183/2010 → i licenziamenti di lavoratori estranei alla L. 604 / 1966 non sarebbero soggetti ai termini di decadenza
  • un'interpretazione estensiva ritiene invece che l'art. 32 operi come una norma generale, che non è limitata dall'ambito applicativo dell'art. 10 della Legge n. 604/1966 → i termini di decadenza si applicano a tutti i licenziamenti invalidi, inclusi quelli di categorie di lavoratori non coperte dalla Legge n. 604. Prevale la seconda interpretazione. 3.1. Il licenziamento "ingiustificato" del dirigente Quando un dirigente viene licenziato senza una giusta causa, il licenziamento non è considerato " invalido " (cioè non è giuridicamente inefficace). Questo significa che il dirigente non può impugnare il licenziamento entro i termini previsti per i licenziamenti nulli o annullabili. Significato tecnico di invalidità = un atto è considerato invalido quando non può produrre effetti giuridici a causa di una violazione normativa. Se un dirigente viene licenziato senza giusta causa, l'unico rimedio è economico, come un'indennità risarcitoria. Pertanto, se un licenziamento del dirigente è ingiustificato, esso rimane valido, ma determina semplicemente l'estinzione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro potrebbe dover pagare una compensazione. Dunque estendere i termini di impugnazione anche ai licenziamenti ingiustificati sarebbe illogico, perché la legge distingue tra " validità " e “ giustificatezza ”, se il legislatore avesse voluto includere anche questi licenziamenti, lo avrebbe scritto chiaramente. La giurisprudenza, inclusa quella della Corte Suprema, ha confermato che i dirigenti licenziati ingiustificatamente non rientrano nelle regole di impugnazione previste
  • Se il patto di prova è nullo (cioè non valido per vizi formali o sostanziali), il lavoratore viene considerato assunto normalmente, e quindi si applicano le regole sui licenziamenti standard, compresi i termini per l’impugnazione. 4. L'estensione della decadenza ai licenziamenti invalidi e la tutela del contraente forte L'art. 32 della Legge n. 183/2010 amplia l'applicazione dei termini di decadenza per impugnare i licenziamenti invalidi, andando oltre la Legge n. 604/1966. Tuttavia, questa estensione vale solo per i licenziamenti invalidi (nulli o annullabili) e non per i licenziamenti validi ma illeciti. Per i casi non espressamente menzionati, si fa riferimento al termine di prescrizione. **Capitolo 4 - La decadenza in caso di contestata qualificazione del rapporto di lavoro
  1. Gli orientamenti giurisprudenziali prima del Collegato Lavoro** Prima della Legge n. 183/2010 il termine per impugnare il licenziamento si applicava solo ai lavoratori subordinati riconosciuti formalmente. La giurisprudenza precedente escludeva dal regime della decadenza le situazioni in cui il licenziamento era ritenuto illegittimo a causa della riqualificazione del rapporto di lavoro: se un lavoratore autonomo voleva dimostrare che il suo rapporto era in realtà subordinato, non era soggetto a questi termini di decadenza. La Legge n. 183/2010 ha esteso la decadenza anche ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. In particolare, la norma ora stabilisce che il regime della decadenza non si applica solo ai rapporti di lavoro formalmente subordinati, ma anche ai casi in cui il lavoratore voglia far valere in giudizio una riqualificazione del rapporto come subordinato. Questo significa che, se un lavoratore inizialmente qualificato come autonomo viene licenziato e intende dimostrare in giudizio che il suo rapporto di lavoro era in realtà subordinato, deve comunque rispettare i termini di decadenza per impugnare il licenziamento. 2. La ratio dell’art. 32 comma 3 l. 183/2010: la certezza dei rapporti giuridici L’obietto principale della riforma è stato quello di evitare che i lavoratori aspettassero anni prima di contestare il licenziamento → comportamento dilatorio ritenuto abusivo dalla Corte di cassazione perché contrario ai principi di correttezza e buona fede. La riforma è stata accolta positivamente da chi ritiene che porti maggiore certezza del diritto e riduca le cause tardive. Tuttavia, è stata anche criticata perché potrebbe svantaggiare i lavoratori, che potrebbero non avere abbastanza tempo per rendersi conto di eventuali irregolarità e far valere i propri diritti. 3. Il campo di applicazione Secondo l'art. 32 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), il regime di decadenza si applica:
  • anche nei casi in cui un recesso che inizialmente non si configura come licenziamento venga successivamente riqualificato come tale, ma solo se il licenziamento è stato comunicato per iscritto perché:
  • art. 6 della Legge n. 604/1966: i termini per impugnare il licenziamento decorrono dal momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione scritta del recesso
  • un licenziamento comunicato in forma orale non permette di determinare con esattezza il dies a quo, ossia il giorno da cui far decorrere i termini di impugnazione;
  • non si applica ai contratti a tempo determinato che terminano naturalmente dopo la scadenza del termine concordato tra le parti;
  • include anche quei casi in cui la qualificazione del rapporto di lavoro è incerta e necessità di una riqualificazione giudiziale. Questo si verifica, ad esempio, nei casi in cui il rapporto non è chiaramente subordinato, ma potrebbe essere interpretato come tale da un giudice. Tra i contratti che possono essere riqualificati in rapporti di lavoro subordinato vi sono: contratti d’opera, contratti d’opera intellettuale, contratti tipici del Libro IV del cc come il mandato o la spedizione. 3.1. Il perimetro delle questioni relative alla qualificazione
  • casi particolari e incerti:
  • la legge non chiarisce se i termini di decadenza per impugnare un licenziamento si applichino anche nei casi in cui un rapporto di lavoro autonomo venga riqualificato come collaborazione coordinata e continuativa: in assenza di una norma specifica, si potrebbe ritenere che in questi casi il lavoratore non debba rispettare i termini rigidi previsti per i licenziamenti.
  • soci d’opera: se la loro esclusione dalla società viene riqualificata come licenziamento, allora dovrebbero rispettare i termini per impugnarlo.
  • si discute anche sull’applicazione della norma ai lavoratori irregolari, ossia coloro che non hanno un contratto formale e per i quali è difficile applicare i termini di decadenza perché il recesso non avviene con atti ufficiali.
  • infine, vi sono dubbi sull’applicabilità della norma a lavori “speciali” come il lavoro domestico e quello sportivo: questi contratti seguono regole diverse rispetto alla legge sui licenziamenti. Tuttavia, se un giudice riconoscesse che si tratta di veri rapporti di lavoro subordinato, allora si applicherebbero i termini di impugnazione previsti dalla legge sui licenziamenti. **Capitolo 5 - L’impugnazione del recesso del committente
  1. L’art. 32 comma 3 lett. b l. 183/2010 e il recesso dai rapporti di collaborazione** L’art. 32 della Legge n. 183/2010 ha stabilito che le regole sui termini di impugnazione dei licenziamenti si applicano anche al recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i contratti a progetto). Nel diritto del lavoro, non esiste una disciplina specifica sul recesso del committente nei contratti di lavoro autonomo come avviene per i licenziamenti del lavoro subordinato. Tuttavia, alcune norme regolano particolari contratti affini a quello di collaborazione coordinata e continuativa, come
  • il mandato : causa di estinzione = revoca del mandante
  • il contratto d’agenzia : il recesso è libero per ciascuna parte con preavviso (termine minimo di durata del contratto 1 anno)
  • contratto d’opera : il committente può recedere unilateralmente anche ad opera iniziata, ma deve rimborsare le spese sostenute e il mancato guadagno del prestatore.
  • contratto d’opera intellettuale : il cliente può recedere senza giusta causa, ma deve pagare le spese sostenute e il compenso per il lavoro svolto, senza essere tenuto a risarcire il mancato guadagno. A differenza dei lavoratori subordinati, i collaboratori non hanno una disciplina specifica sul recesso. Tuttavia, ci sono alcune regole generali:
  • se il contratto ha una durata determinata, il recesso è possibile solo per giusta causa.
  • un primo orientamento sostiene che, una volta scaduto il termine per impugnare il licenziamento o il recesso, si perde anche il diritto di richiedere risarcimenti per inadempimento contrattuale
  • un secondo orientamento: anche se il termine per contestare il recesso è scaduto, il collaboratore può comunque chiedere risarcimenti per danni futuri, come la perdita di guadagni previsti. Mentre il licenziamento di un lavoratore subordinato richiede sempre la forma scritta, per il recesso di un committente non esiste un obbligo generale di comunicazione scritta.
  • se il recesso è orale, è difficile provare quando è avvenuto, quindi non è chiaro da quando parte il termine per contestarlo.
  • se il recesso è scritto, è più sicuro e adatto a far scattare il termine di 60 giorni per l’impugnazione, perché il collaboratore ha un documento che certifica la data esatta in cui è stato comunicato. Decadenza e invalidità 2.3. Decadenza e invalidità Nel caso del recesso del committente da un contratto di collaborazione, la decadenza si applica all'impugnazione del recesso per ottenere un risarcimento, ma non si parla di invalidità (come per il licenziamento). Se un collaboratore ritiene che il recesso sia invalido, non può applicare le regole della decadenza. Può però intraprendere altre azioni legali. Se il collaboratore pensa che il recesso sia invalido, può chiedere:
  • nullità : se il recesso è viziato da gravi violazioni legali, l'azione di nullità può essere intrapresa in qualsiasi momento (senza limiti di tempo) – imprescrittibilità;
  • annullabilità : se ci sono errori o inganni nel recesso, l'azione di annullamento può essere fatta entro 5 anni - prescrizione quinquennale. 2.3. Decadenza ed accertamento della natura del rapporto La decadenza (che impone termini di impugnazione per il licenziamento) non si applica quando si tratta di accertare la natura subordinata di un contratto di collaborazione. Se un collaboratore ritiene che il suo contratto di collaborazione fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, la cessazione del rapporto non è vista come un semplice recesso del committente, ma come un vero e proprio licenziamento illegittimo, e il collaboratore può impugnare la cessazione del rapporto. Tuttavia, questa azione non segue le regole della decadenza per il licenziamento, poiché non c'è un atto formale di licenziamento da poter impugnare. Il collaboratore può contestare la sua qualificazione come collaboratore senza vincoli di tempo. 3. Il termine della decadenza L'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni. Questo termine di decadenza per impugnare il recesso del committente non inizia quando il contratto di collaborazione termina naturalmente, ad esempio, alla scadenza di un contratto a termine. In questo caso, non c'è un vero e proprio "recesso", ma semplicemente la cessazione del rapporto per scadenza del termine concordato. La Legge n. 183/2010 ha specificato che la decadenza si applica solo in caso di recesso anticipato da parte del committente, non alla cessazione naturale del contratto. Quindi:
  • nei contratti a termine, il contratto termina senza necessità di recesso, e quindi non si applica la decadenza.
  • nei contratti a tempo indeterminato, la decadenza si applica solo se il committente recede esplicitamente dal contratto.

Il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il recesso inizia quando il collaboratore viene a conoscenza dell'atto di recesso. Questo avviene quando il collaboratore ha una concreta possibilità di conoscere il recesso, cioè quando l'atto entra nella sua " sfera di conoscibilità ”. Questo vale sia per il recesso da un contratto a termine (prima della scadenza) che per il recesso con preavviso in un contratto a tempo indeterminato.

4. La (im)possibile estensione della decadenza al contratto di agenzia Il contratto di agenzia non è automaticamente soggetto al regime di decadenza previsto dall'art. 32 della Legge n. 183/2010. La giurisprudenza ha chiarito che tale norma si applica solo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), come le collaborazioni a progetto, ma non ai contratti di agenzia. Eccezione : se un contratto di agenzia è strutturato in modo simile a una collaborazione coordinata e continuativa, cioè se l'agente lavora in modo autonomo ma con caratteristiche simili a quelle di una collaborazione, allora potrebbe essere soggetto alla disciplina della collaborazione e quindi anche alla decadenza di 60 giorni per l’impugnazione, come previsto dalla Legge n. 183/2010. In questo caso, si applicano sia le norme specifiche per il contratto di agenzia (art 1742 ss cc) sia quelle relative alla collaborazione coordinata e continuativa, con la possibilità di impugnare il recesso entro 60 giorni. **Capitolo 6 - L’impugnazione del contratto a termine

  1. Certezza del diritto e pluralità di regimi: premessa** Il contratto a tempo determinato è stato soggetto a molte modifiche legislative. Queste modifiche riguardano principalmente il regime di acausalità (cioè i casi in cui non è necessario giustificare il contratto con una motivazione) e la gestione legale del contratto. Tra gli interventi più recenti, si segnala il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modifiche nella Legge 3 luglio 2023, n. 85. Anche il regime di impugnazione del contratto a tempo determinato ha visto significative trasformazioni. La Legge n. 183/2010 ha esteso le norme sull’impugnazione del licenziamento anche ad altre fattispecie, tra cui i contratti a termine. Questi cambiamenti hanno interessato sia i termini di decadenza per l’impugnazione sia il momento in cui questi termini iniziano a decorrere (dies a quo). 2. L’evoluzione normativa del regime di decadenza per i contratti a termine: dal Collegato Lavoro al dl. 87/ La Legge n. 183/2010 ha introdotto per i contratti a tempo determinato un regime di decadenza, che prevede: - un termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale (contesta informalmente il contratto); - un termine di 270 giorni per depositare il ricorso in tribunale. La riforma Fornero del 2012 ha modificato questi termini, raddoppiando a 120 giorni il termine per l’impugnazione stragiudiziale e riducendo il termine per il deposito del ricorso a 180 giorni. La riforma del 2012 ha anche ampliato i termini per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, portandoli a: 60 giorni per contratti brevi (inferiori a 6 mesi) e 90 giorni per contratti più lunghi. Successivamente, il Decreto-legge n. 76/2013 ha ripristinato intervalli di 10 e 20 giorni, permettendo al lavoratore di decidere con maggiore tranquillità se contestare il contratto. La normativa sui contratti a tempo determinato è stata nuovamente modificata dal D.L. n. 87/2018 ( Decreto Dignità ), che ha introdotto nuovi termini: