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Riassunto parte speciale di diritto del lavoro Unipg. Testo: La disciplina della decadenza nel rapporto di lavoro.
Tipologia: Dispense
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Premessa La decadenza e la prescrizione sono due istituti giuridici che regolano il tempo entro cui si può far valere un diritto. La prescrizione ha lo scopo di garantire stabilità alla situazione di fatto, impedendo che un diritto rimanga indefinitamente esercitabile. Dopo un certo periodo, se il diritto non viene fatto valere, si estingue. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta o sospesa, il che significa che il conteggio del tempo può ricominciare o essere fermato temporaneamente.
In conclusione, con l’introduzione del doppio termine di decadenza, qualsiasi licenziamento (individuale o collettivo, nullo o invalido) è soggetto:
3.1. I soggetti legittimati L'impugnazione del licenziamento o di un atto del datore di lavoro che pregiudichi il lavoratore deve essere effettuata entro determinati termini e da soggetti legittimati. Vediamo chi può effettuarla e con quali modalità, secondo la normativa e la giurisprudenza.
Inoltre ha l'onere di provare la ricezione da parte del datore. Se il datore di lavoro sostiene che i termini per impugnare siano scaduti, sarà il lavoratore a dover dimostrare di aver rispettato i termini; altrimenti il datore può formulare un'eccezione di decadenza entro il termine per il deposito della memoria di costituzione difensiva. Se il lavoratore deposita un ricorso con il rito sbagliato (es. usando il rito previsto dalla Riforma Fornero quando avrebbe dovuto utilizzare il rito ordinario previsto dall’art. 414 c.p.c.), ciò non comporta automaticamente la decadenza del diritto. Anche il ricorso con il rito errato impedisce la decadenza, poiché la pronuncia di inammissibilità non ha efficacia di giudicato esterno. Tuttavia, alcuni tribunali hanno ammesso la possibilità di una rimessione in termine per la proposizione di un nuovo ricorso, attenuando così le conseguenze dell'errore Fasi del giudizio di primo grado Sistema introdotto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) - il giudizio di primo grado si divide in due fasi:
Prima dell'introduzione della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”), il regime della decadenza per i licenziamenti era più limitato: la Legge n. 604/1966, all'art. 6, prevedeva un termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento, ma questo termine si applicava solo a due casi specifici:
Alcuni studiosi sostengono che il licenziamento orale, essendo nullo (perché non conforme alla forma scritta richiesta), potrebbe essere considerato un licenziamento invalido, e quindi soggetto ai termini di decadenza previsti dall'art. 32. Tuttavia, una parte prevalente della dottrina ritiene che, nonostante il licenziamento orale sia effettivamente nullo , non sia possibile applicare la decadenza nei suoi confronti, per:
Il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il recesso inizia quando il collaboratore viene a conoscenza dell'atto di recesso. Questo avviene quando il collaboratore ha una concreta possibilità di conoscere il recesso, cioè quando l'atto entra nella sua " sfera di conoscibilità ”. Questo vale sia per il recesso da un contratto a termine (prima della scadenza) che per il recesso con preavviso in un contratto a tempo indeterminato.
4. La (im)possibile estensione della decadenza al contratto di agenzia Il contratto di agenzia non è automaticamente soggetto al regime di decadenza previsto dall'art. 32 della Legge n. 183/2010. La giurisprudenza ha chiarito che tale norma si applica solo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), come le collaborazioni a progetto, ma non ai contratti di agenzia. Eccezione : se un contratto di agenzia è strutturato in modo simile a una collaborazione coordinata e continuativa, cioè se l'agente lavora in modo autonomo ma con caratteristiche simili a quelle di una collaborazione, allora potrebbe essere soggetto alla disciplina della collaborazione e quindi anche alla decadenza di 60 giorni per l’impugnazione, come previsto dalla Legge n. 183/2010. In questo caso, si applicano sia le norme specifiche per il contratto di agenzia (art 1742 ss cc) sia quelle relative alla collaborazione coordinata e continuativa, con la possibilità di impugnare il recesso entro 60 giorni. **Capitolo 6 - L’impugnazione del contratto a termine