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riassunto completo del libro La spada e la bilancia
Tipologia: Sintesi del corso
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Caricato il 28/07/2015
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Fino alla Rivoluzione francese il governo della giustizia rimase il compito primario degli Stati europei, insieme all’imposizione dei tributi e alla chiamata alle armi, un esercizio del potere pubblico basato sulla iurisdictio : questo sistema corroborò l’immagine del sovrano quale garante dell’equilibrio “naturale” della società, immagine di origine medievale, quando l’essenza del potere politico consisteva nello ius dicere , cioè nel giudicare (da Giovanni di Salisbury). Secondo la tradizione aristotelico-tomistica, la giustizia era considerata tra le virtù cardinali quella suprema, (sopra alla temperanza, prudenza e fortezza), e così ancora per i teorici del governo comunale del XIII secolo, in un’immagine, diffusa nel tardo medioevo e nella prima età moderna, di giustizia quale virtù che meglio permetteva la conservazione della società, cioè della civitas , tramite il diritto. Questi teorici avevano messo in luce come anche la virtù dei cittadini e la buona costituzione politica fossero le basi della pace civile, obiettivo principale della politica: furono i secoli questi in cui alla tradizionale immagine della giustizia come bilancia, si aggiunse la spada, nel senso che la respublica rivendicava il diritto di punire per tutelare il bene comune attraverso la supremazia sul processo penale, la cui pratica pubblica si renderà evidente in Europa quasi un secolo dopo rispetto alle realtà italiane. Nel XIII secolo venne scritto un trattato da Henry Bracton, il De legibus et consuetudinibus Angliae , in cui il potere regio era diviso tra gubernaculum , l’azione politica discrezionale del sovrano sciolto dalle leggi, e iurisdictio , cioè il ruolo del re quale vicario di Dio in terra, che quindi disponeva del potere di “dire la legge”. Si stava quindi abbandonando culturalmente la tradizione dell’ordalia e della vendetta privata, verso l’immagine del re giudice, rappresentante della giustizia divina, che protegge gli innocenti, punisce i colpevoli, e ripara i torti; tra XIII e XIV secolo avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari, a partire dalle città dell’Italia centro-settentrionale, nel tentativo di superare la coesistenza di tre sfere giudiziarie (reale, signorile, ecclesiastica) e sgretolare le forme di giustizia negoziata e pattizia propria di molte comunità urbane. La supremazia del principe venne quindi di fatto tradotta nell’esercizio della giustizia su tutte le sue terre, almeno fino all’età dell’assolutismo, tramite una forte rete giurisdizionale sui poteri feudali come nel caso francese: il potere era insomma tenuto da colui che faceva giustizia penale e si faceva così garante dell’ordine, un principe che diveniva lui stesso fonte di diritto, e in grado di “amministrare giudicando”, ovvero di poter rendere l’esecuzione della giustizia il momento caratterizzante e decisivo della risoluzione dei conflitti tra i vari e variegati corpi della società. La giustizia era una virtù imperiale per gli Asburgo, come Carlo V, o per i Tudor, un impianto culturale che resse anche nella Francia del XVI secolo (con Michel de l’Hopital ad esempio), malgrado qui
Jean Bodin teorizzò il superamento della supremazia della giustizia, proponendo la trasformazione del re giudice in re legislatore; l’esercizio della giustizia penale come fondamento dell’ordine pubblico rimase così ancora nella cultura giuspubblicistica preilluminista, perdurante lungo tutta la storia dello Stato moderno, quando ci fu la necessità di creare delle reti giudiziarie penali solide e sempre più complesse. Col XVI secolo si assiste a forti percorsi politici di accentramento del potere monarchico e burocratico, che ampliarono la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione e depotenziarono la centralità di quest’ultima nel governo dello Stato, perseguendo una politica di “polizia”, intesa come nuova dimensione regolativa per il buon governo: nonostante tutto questo, ancora nel Settecento il sovrano manteneva intatto quel suo carattere di origine di ogni giurisdizione. In Francia , la centralizzazione giudiziaria andò di pari passo con quella della politica regia, sottomettendo nel tempo le autonomie delle città e dei signori, con il Parlamento di Parigi che assunse il ruolo di istituzione giudiziaria delegata più importante del regno insieme alla Cour des aides sempre di Parigi: quest’ultima, creta nel 1390 e ottenuti pieni poteri nel 1454, aveva giurisdizione per i contenziosi fiscali su tutto il regno. Dalla fine del XV secolo venne introdotta, all’interno del Parlamento di Parigi, una Grand’Chambre , con competenze penali e civili, affiancata da due Chambres des enquetes , una per le cause civili e l’altra per quelle criminali; si aggiunsero a queste camere eccezionali, si fissarono le competenze dei parlamenti, creando nuovi uffici nelle provincie, nel tentativo di superare la frammentazione giurisdizionale periferica: vennero eretti i parlamenti di Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Digione, Aix, Rouen, Rennes, e poi ancora Pau, Metz, Besancon, Douai, Nancy e i consigli sovrani di Artois, Roussilion, Alsazia e Corsica. A queste corti erano gerarchicamente subordinate le corti locali di prima istanza, una rete formata dai prévotés , collegati per la seconda istanza ai balivi e tribunali retti da capitani di giustizia; in generale, le sentenze dei parlamenti o tribunali potevano essere annullate dal Conseil du Roi in base al principio della “giustizia ritenuta”, cioè un ultimo grado che il sovrano conservava come sua stretta prerogativa. Nel 1771 ci fu il tentativo di riforma giudiziaria, visto come colpo di Stato, del cancelliere Maupéou, che trasformò o smembrò i parlamenti provinciali in consigli superiori per ridurre il loro ambito di giurisdizione, introdusse homines novi nell’amministrazione giudiziaria, e abolì le cariche venali, cioè quelle attribuite dietro denaro con diritto di trasmissione, che costituivano l’accesso alla nobiltà di toga. La sua riforma fu soppressa quando Luigi XVI salì al trono ed emanò il lit de justice del 1774, con cui ripristinò il Parlamento e quelli provinciali, ma intraprese una riforma generale della giustizia dopo i numerosi conflitti col Parlamento parigino: diminuì il ruolo dei parlamenti, limitando la durata dei processi e le relative spese, tentando inoltre, senza successo, di creare una “corte plenaria” con lo scopo di registrare le leggi del regno. Nel 1780 venne soppresso l’uso della tortura e nel 1788 anche il supplizio prima dell’esecuzione a morte, mentre l’Assemblea nazionale decise poi la riforma dell’ordinamento giudiziario a seguito anche della cessazione dei parlamenti. Con una legge del 1790 si separarono le funzioni giudiziarie da quelle amministrative, avviando il processo di affermazione costituzionale della separazione dei poteri (stabilito con la Costituzione del 1791). Il Sacro Romano Impero era considerato una “comunità di giustizia” basata su una Costituzione consuetudinaria volta a consolidare la pace, la libertà e i diritti dei soggetti, ma in esso non prese mai piede un percorso di accentramento delle istituzioni giudiziarie (forse per la mancanza di una capitale riconosciuta) paragonabile all’esperienza francese, almeno fino allo Stato prussiano con la fine dell’unità dell’Impero. Nei numerosi Stati esistevano Consigli di corte, cancellerie, una miriade di corti e tribunali locali, e quando Massimiliano I, durante la dieta di Worms del 1495, ripristinò
ecclesiastiche e dalla Corte dell’ammiragliato, tutte che non giudicavano secondo il common law , ma in base al diritto romano-canonico; le dinastie assolutiste determinarono il consolidamento di un sistema normativo denominato equity , contrapposto al common law , sulla scia di valori morali per un tipo di decisione non puramente tecnico. Il sistema capillare si basava sui tribunali locali come quelli dello sceriffo e di villaggio, e sui custodes pacis , che avevano compiti di polizia poi trasformati in cariche giudiziarie: dal XIV secolo i post dei giudici di pace vennero presi dai rappresentanti della gentry , la piccola nobiltà della contea, nominati dal re senza una formazione professionale specifica. Nel Cinquecento i giudici di pace ampliarono le loro competenze, mentre per quanto riguarda i gradi d’appello, se le Assizes erano delle corti tradizionali di giudici regi, le Quarter Sessions (riunioni a scadenza fissa dei giudici di pace della contea), già esistenti dal 1351, erano un obbligo per i giudici di pace scelti dal re: nelle loro competenze rientravano salari, prezzi, manutenzione dei ponti e delle strade, sorveglianza sugli approvvigionamenti, e alcune imposizioni fiscali. Fra Assizes e Quarters fino alla fine del Seicento non vi fu una netta separazione di funzioni, malgrado alle prime spettassero i casi più seri e impegnativi: nel 1747 venne abolita la maggior parte dei tribunali feudali, e infine con la Gloriosa Rivoluzione e con l’ Act of Settlement del 1701, il Parlamento soppresse le Corti di prerogativa, insieme alla liquidazione della giustizia rimasta nelle mani del sovrano, a vantaggio della centralità del Parlamento stesso anche in campo giudiziario. Nell’Europa moderna esisteva un ambito giudiziario collocato al di fuori dei tribunali e delle corti, detto “infragiudiziario”, molto presente nelle zone rurali, in un dialogo fra giustizia privata e ufficiale; gli arbitraggi erano parte della vita quotidiana e portavano a composizioni della disputa fra le parti, un modo di fare giustizia che sfuggiva alle istituzioni pubbliche e si appoggiava su valori consuetudinari, tradizioni e sul consenso sociale. Non si trattava di uno spazio giudiziario senza diritto, ma anzi l’infragiustizia svolgeva il ruolo di giustizia suppletiva, e ugualmente legittima rispetto a quella legale, anche se negoziata e comunitaria: una sfera che tutelava le mediazioni, le paci private, i patti, le rinunce e i perdoni, con lo scopo della riparazione dell’offesa sociale, in un contesto dominato dall’oralità. La soddisfazione della vindicta publica conteneva spesso la necessità di risarcire la parte offesa, ma la compensazione privata poteva arrivare a legittimare la faida, come nelle rivincite di sangue fiorentine o nella kinbut scozzese tra clan nel XVI secolo.
Nel XIII secolo le città italiane centro-settentrionali avevano strutture giudiziarie penali solide, come solida era la tradizionale cultura giuridica nella legislazione municipale: con l’inizio del secolo XV, insieme al rafforzamento dello Stato regionale e alla progressiva chiusura dei ceti oligarchici dirigenti, avvenne la stabilizzazione e la crescita del ruolo giudiziario centrale delle nuove magistrature collegiali cittadine, nella necessità di difesa dell’indipendenza contro i tentativi di egemonia scatenati dalle potenze europee durante le guerre d’Italia. La discesa in Italia di Luigi XII diede un impulso al riordinamento del Senato dello Stato di Milano nel 1499, con la soppressione del vertice dell’organizzazione istituzionale dell’ex dominio visconteo, costituito dai Consigli ducali: il Senato diventò la corte suprema dello Stato, su modello dei parlamenti francesi, mentre con Carlo V venne istituito il Consiglio di giustizia , formato da un collegio di giudici dotti in utroque iure come organo consultivo giuridico “specializzato” del principe. Sotto gli spagnoli erano i podestà cittadini ad esercitare la giustizia penale (senza però irrogare la pena capitale, che spettava al capitano di giustizia residente a Milano), anche nel contado; la concessione di giurisdizione da parte del sovrano ad un signore avveniva con la formula del merum et mixtum imperium , di stampo feudale, che trovò però
molti ostacoli nel Senato, la cui azione era rivolta a sottrarre ai feudatari alcune funzioni in materia penale. Dalla metà del XVI secolo si avviò nel ducato dei Savoia la costruzione di un ampia giustizia penale, tramite i Nuovi Ordini emanati da Emanuele Filiberto nel 1560-61, allo scopo di procedere a un adeguamento degli statuti piemontesi ad una politica del diritto volta a privilegiare la legge comune sulle consuetudini locali. Per riorganizzare lo scheletro dell’amministrazione giudiziaria penale, vennero creati due tribunali supremi (il Senato di Chambéry e quello di Piemonte di Torino), a cui furono subordinati i prefetti provinciali e i giudici ordinari dei capoluoghi delle provincie; si consolidò nel tempo un iter processuale sempre sotto il controllo del prefetto nella sua veste di giudice di prima e seconda istanza, e poi, con le Costituzioni del 1770 di Carlo Emanuele III, furono attivati in ogni capoluogo uffici di prefettura, separati dalla giurisdizione ordinaria, e create delle nuove nelle provincie di Novara, Vigevano, Tortona e l’Oltrepò pavese. Nel 1786 furono creati i Consigli di giustizia di Alessandria e Novara, organi collegiali per le cause civili e penali di lieve entità. Con la conquista negli anni ’20-’30 del Quattrocento della terraferma veneta fino all’Adda, comprendente quindi le città di Bergamo, Brescia e Crema, la Repubblica di Venezia avviò un processo di consolidamento del potere politico tramite azioni diplomatiche con le comunità urbane soggette. Qui localmente la giustizia penale era amministrata da uno dei due rettori, il podestà, nobile veneziano che la Serenissima inviava nelle varie città con mandato biennale, e che disponeva di una corte pretoria formata da un numero variabile da uno a quattro assessori, in base all’importanza della città. La procedura processuale, posta in essere dal giudice del maleficio (uno degli assessori), rispettava la tradizione giuridica degli statuti cittadini, mentre il podestà agiva con rito delegato dalla magistratura centrale veneziana, il Consiglio dei Dieci. La procedura di questo Consiglio, detta Rito, aveva una variante, nella sua forma delegata, con cui il podestà poteva ricevere il mandato di irrogare pene severe e un maggiore potere di punire. Questo Consiglio, istituito nel Trecento, formato da dieci membri oltre al doge e sei consiglieri, assommava varie funzioni che andavano dalla giustizia criminale alla “polizia”, al controllo dell’attività legislativa, al buon costume, alle garanzie dei diritti dei sudditi, a competenze finanziarie; dalla metà del Cinquecento rafforzò la sua attività processuale inquisitoria e segreta, conquistando spazi istituzionali degli altri organi giudiziari dello Stato, il tutto ridimensionando l’altro grande tribunale veneziano, e cioè la Quarantìa Criminal : i Dieci avevano un potere di intervento giudiziario vastissimo su tutto il territorio dello Stato fino alla fine della Repubblica. Nella Repubblica genovese la giurisdizione penale centrale della Camera, o Collegio dei procuratori , era stata affiancata al Senato, o Collegio dei governatori , ma era in realtà la Signoria, con al centro il doge, che deteneva il potere sulla giustizia criminale, come prerogativa del principe. Fu creata una Rota criminale, formata da giudici forestieri e sottratta ai vincoli del governo, che insieme alle Corti dei capitani di alcune cittadine amministrava la giustizia nel territorio della Repubblica. Con le riforme del 1576 prese spazio il Minor Consiglio, che divenne il supremo tribunale d’appello per le sentenze degli altri organi nel quadro della soppressione completa della giurisdizione del penale dei Collegi, Camera e Senato. La Rota fu poi confermata solo per il civile, mentre nel penale restavano le funzioni della corte podestarile, una netta
mixtum imperium , poi ancora di più ridimensionata dall’azione di Ferrante I. Nel Cinquecento la rete delle istituzioni giudiziarie aveva al centro i grandi tribunali, che erano il Consiglio collaterale , istituito nel 1503, il Sacro Real Consiglio , la Gran Corte della Vicaria per il penale e civile, e la Real Camera della Sommaria , per le cause finanziarie e amministrative, oltre ai tribunali ecclesiastici. Gli aragonesi avevano poi impiantato nelle città le universitates , le Corti del capitano, che giudicavano secondo le consuetudini locali in prima istanza cause penali e civili; Ferrante I, figlio di Alfonso I d’Aragona, mise in atto una riforma della rete giudiziaria nelle provincie, che portò alla nascita delle Regie Udienze , presiedute da un preside con compiti anche di governatore politico militare, che soppiantarono le Corti dei capitani e avevano la potestà anche sui tribunali demaniali e baronali. Alla giustizia centrale, comunque, si contrapponeva di continuo la giurisdizione feudale, che venne combattuta da Carlo V con azioni di confisca delle terre, e proseguita dal viceré Pedro de Toledo. Dopo l’intervento di Filippo II, il sistema penale del Regno non subì ampie incrinature neanche durante il dominio della casa d’Austria nel Settecento. Nel Regno di Sicilia , la giustizia penale a inizio Quattrocento era esercitata dai baroni fuori dal controllo regio, configurandosi all’interno di una doppia giurisdizione, quella minore, amministrata dalle città demaniali secondo il diritto consuetudinario, e quella maggiore, gestita invece dal sovrano tramite giudici delegati che formavano i tribunali centrali, come quello d’appello, la Gran Corte. Il Parlamento siciliano, che riuniva i rappresentanti dei baroni delle grandi città, cercava fin dall’inizio del Cinquecento di rinvigorire la giustizia penale e civile dei capitani delle città, i quali procedevano spesso mettendo in pratica una ricomposizione negoziata del danno, tramite un patteggiamento tra le parti. Filippo II nel 1569 con una prammatica volta a svuotare il potere locale dei baroni, riformò le magistrature, dando stabilità ai presidenti dei tribunali. In Sardegna , sotto la dominazione spagnola nel Cinquecento la Reale Udienza divenne l’istituzione cardine dell’azione di governo del viceré, in qualità di tribunale d’appello che esercitava la funzione di seconda istanza alle sentenze pronunciate dal governatore, e cercava di imporre il diritto del regno sui diritti locali e consuetudinari. Verso la metà del Seicento, si approdò all’istituzione di una nuova Sala criminale della Reale Udienza, che potesse far fronte alla diffusione di azioni criminose nelle campagne; sorsero anche negli anni ’20-’ dello stesso secolo le università di Cagliari e Sassari, che iniziarono ad aderire alle strategie del potere monarchico e quindi inclini a uno sregolamento delle giurisdizioni feudali.
Dagli inizi del Trecento, alla diffusa giustizia negoziata si affiancò la giustizia “egemonica d’apparato”, cioè il penale di stampo inquisitorio che condizionerà la storia europea fino alla Rivoluzione francese. Il sistema “accusatorio triadico” era basato sulle parti in causa e i loro rappresentanti, con il giudice che svolgeva il ruolo di mediatore e di ricomposizione delle parti, fra un attore (colui che chiamava a giudizio) e un convenuto che doveva difendersi: in parallelo a questo sistema, si innestò un modo diverso di procedere, che portava a un’istruzione inquisitiva condotta da un giudice “pubblico” e basata sulla denuncia, consolidatasi nella prima metà del XV secolo, ma già nata nel
1215 sotto Innocenzo III, quando il IV Concilio Lateranense introdusse nel procedimento accusatorio l’inquisizione e la denuncia. Si unì in seguito nel tempo il contributo dei giuristi, a partire da Alberto da Gandino e poi Nicolau Eymerich, che diede sostanza giuridica al sistema probatorio della tortura; un modo di procedere nel giudicare che si basava sul “fatto” e sulla funzione pubblica del processo tenuto dal giudice, riducendo al minimo il contradditorio e la trattativa, e il cui esito doveva essere la punizione del colpevole deviante, non certo la ricomposizione sociale della ferita causata dal delitto. I cardini di questo rito procedurale furono così la legge, l’azione, la prova e la pena, verso l’idea di una giustizia non distributiva e risarcitoria, ma repressiva e legata ad indirizzi politico-sociali, basata inoltre sulla denuncia e sull’irrogazione di pene di reclusione e corporali (a carattere pubblico e con dolore), ma anche sulla prova legale. Caratteristica era la varietà delle pene e la scarsa proporzione tra pena e reato, all’interno di un consolidamento normativo delle forme procedurali inquisitorie che prese piede nel XVI secolo, non solo in Francia e nel mondo tedesco, ma anche nel resto d’Europa. In Francia si era introdotto nella pratica giudiziaria, tra i secoli XIII e XIV, il ricorso all’ inquisiti o e alla tortura tramite le corti regie e i tribunali ecclesiastici, e si fissò con la dottrina a livello consuetudinario. Ma furono le due ordinanze di Blois e di Villers-Cotterets a costituire i provvedimenti di riforma più significativi del Cinquecento in tema di procedura penale. La prima, l’ Ordonnance emanata da Luigi XII nel 1498, determinò la procedura penale di Francia, introducendo elementi inquisitori, come il ricorso alla tortura e alla segretezza; questa disciplina venne potenziata e resa più severa da Francesco I con un’altra ordinanza del 1539, in cui il procedimento penale si componeva di una fase di istruzione e raccolta delle prove e di una di giudizio molto rapida, dove interveniva il procuratore regio o signorile. Il processo era condotto da un unico giudice con ampi poteri, anche di carattere inquisitorio (arresto e detenzione preventiva, oltre che tortura), per agevolare l’accusa, malgrado qualche limitata garanzia di cui disponeva l’accusato. L’ordinanza di Villers-Cotterets nacque come strumento per rendere più rapida l’amministrazione della giustizia penale francese, e fu la base in cui pese corpo la grande riforma della procedura seicentesca promulgata da Luigi XIV nel progetto di unificazione globale del diritto francese. Questa ordinanza infatti, affermava la procedura segreta e introdusse elementi punitivi violenti, basandosi su un’azione pubblica che partiva dalla denuncia di un privato, e proseguiva poi con un processo altamente formale e rituale, di fronte alla corte e al cancelliere ch dava lettura degli atti segreti; inoltre era previsto l’appello obbligatorio e si concedeva un solido ruolo di controllo ai Parlamenti, già molto potenti nel XVII secolo. Nell’ Impero tedesco , con la stabilizzazione del processo inquisitoriale, dove prevaleva la scrittura degli atti e il controllo dell’iter da parte di ufficiali pubblici, si sgretolò il processo accusatorio, diretto ed orale, verso una separazione degli organi giudiziari d’inchiesta (da un lato gli ufficiali locali, che seguivano la fase istruttoria on interrogatori e tortura, dall’altro i consiglieri giuristi che dovevano liberare sul caso). I modelli inquisitori si insinuarono nella prassi consuetudinaria germanica con una certa rapidità, appoggiandosi alle ordinanze imperiali e alle corti ecclesiastiche o alla dottrina romano-canonica, ormai diritto comune di tutti i paesi tedeschi; si fecero sempre più urgenti, durante la seconda metà del secolo XV, le esigenze di riordino della materia processuale, e con la revisione del diritto municipale della città di Worms nel 1498 si affermò l’introduzione del sistema inquisitorio nella procedura penale
pene: il quadro politico era quello dei profondi contrasti anche confessionali tra le città olandesi e Filippo II, e queste ordinanze finirono per fornire ulteriori motivazioni al vasto movimento insurrezionale che scuoteva queste terre. Furono poi sospese dopo la pace di gand del 1576, anche se per oltre due secoli continuarono ma rappresentare la normativa di riferimento per le corti fiamminghe e olandesi, nella procedura penale. In Inghilterra la fedeltà a modelli procedurali alternativi rispetto a quelli affermati nel continente, ostacolarono la ricezione del diritto romano, che rimase lo strumento del potere giudiziario nelle mani delle dinastie assolutiste Tudor e Stuart. Il common law , la grande raccolta normativa tradizionale inglese di sentenze e decisioni giudiziarie che prendeva origine dalla dominazione normanna e dalla sua contaminazione col diritto germanico e romano divenendo la base inglese, vide in età medievale l’affermarsi del modello stabilito da Enrico II Plantageneto delle riunioni periodiche di giudici di pace nelle contee, dette Assizes , a cominciare da quella di Clarendon (1164-66). Era una forma di processo penale gestita da giudici regi itineranti, col mandato di intervenire soprattutto sui crimini che violavano i diritti fiscali della corona, per poi estendersi anche sui delitti ordinari della contea, mentre con Edoardo II iniziò dal Trecento la costruzione di un effettivo monopolio sull’esercizio delle professioni legali presso le giurisdizioni centrali da parte di tecnici: un ceto unitario questo, un corpo di giudici centrali detto bench (il “banco” della giustizia), con una stessa cultura giuridica autoctona e non romanistica, ma non venne mai istituita una struttura gerarchica di giudici togati e professionisti, e così venne sempre rivendicata una forte avversione all’introduzione dell’appello. Per questa avversione culturale verso il sistema d’appello continentale si rafforzò il modello delle Assizes , per cui i giudici di pace attraversavano due volte l’anno le contee, fermandosi nelle città dei circuiti giudiziari, di modo che il giudizio si configurasse sul luogo del delitto; durante queste sessioni, di fronte alla corte ogni accusato doveva dichiararsi colpevole o innocente, e nel caso di rifiuto della colpevolezza veniva attivato un processo orale pubblico senza difesa legale ma con possibilità di contradditorio, e dove il processo era gestito dalla grand jury. Solo nel XVI secolo il modo di procedere subì dei cambiamenti sistematici a partire dai Marion Statutes del 1554-55, sotto Maria Tudor, una serie di provvedimenti allo scopo di disciplinare l’attività istruttoria dei giudici di pace, ai quali fu imposto l’obbligo di verbalizzare gli atti giudiziari, e di ampliare l’attività di investigazione, repressione e controllo sugli individui: i giudici di pace, da custodes della contea, divennero magistrati veri e propri e titolari dell’inchiesta e del giudizio, anche se mai togati come sul continente. Si introdusse inoltre la scrittura, mentre per quanto riguarda la tortura, essa, introdotta dai Tudor, fu applicata dal Consiglio Privato nella “stanza della tortura” all’interno della Torre di Londra, oppure ordinata dal re, ma in generale essa venne praticata in misura minore rispetto al resto d’Europa e iniziò a declinare già nei primi decenni del Seicento: nel frattempo stava divenendo sempre più rilevante la Camera Stellata, il tribunale inquisitoriale che arrivò a sostituire il Parlamento, negli anni dello scioglimento imposto da Carlo I tra 1628 e 1640, come strumento politico contro gli avversari del sovrano. Istituita nel 1487 da Enrico VII per intervenire sull’ordine pubblico, la Star Chamber agiva con l’uso della tortura e i processi potevano essere pubblici, e poi divenne sotto Carlo I un tribunale inquisitoriale con finalità di repressione dell’opposizione politica. Dopo la parentesi del Protettorato di Cromwell e il ritorno degli Stuart, nel 1679 venne
varato dal Parlamento l’ Habeas corpus Act , che fu una legge di salvaguardia della liberty of the subject , affermando il diritto a contestare la legittimità dell’arresto e a ottenere il rilascio su cauzione, nel caso che l’imprigionamento fosse giudicato illegittimo; questo atto assicurava ad ogni detenuto la possibilità di ottenere, da qualsiasi giudice o corte londinese di Westminster, il writ (parola usata di solito per gli ordini emanati dal re) di Habeas corpus , e cioè l’ordine di annullamento dello stato di “fermo”, entro teoricamente sei ore. L’Italia, attraversata dalla divisione politica antica e dalla relativa debolezza degli apparati pubblici, vedeva un’accentuata autonomia del ceto giudiziario- forense e la diffusa presenza di una tradizionale legislazione statutario- municipale, la quale fissò tra XII e XV secolo una rete di microsistemi procedurali, basati sul modulo inquisitorio. Questo modulo si costituiva di due parti, una inquisitio generalis , cioè la fase istruttoria condotta dai notai su mandato del giudice, e la inquisitio specialis , in cui si avviava l’interrogatorio dell’imputato e dei testimoni. Fra gli esempi di ordinamenti inquisitori in Italia ci furono le Nuove Costituzioni dello Stato di Milano del 1541, rimaste in vigore fino alla fine del XVIII secolo, che prevedevano l’ordinarietà del procedimento ex officio e il ruolo cardine attribuito al Senato; la segretezza era in secondo piano, mentre molta insistenza venne posta sulle regole relative all’assunzione della prova testimoniale, senza però normare rigidamente la tortura, e stabilendo inoltre qualche freno “garantista” contro gli abusi della prassi giudiziaria. Nel ducato dei Savoia , la promulgazione dei Novi Ordini del 1565, manteneva sullo sfondo il modello francese, a partire dalla scelta di usare la lingua volgare negli atti processuali e nella documentazione notarile; questa riforma attivò un ufficio fiscale in ogni corte giudiziaria, con anche qui l’azione inquisitoria che prendeva le mosse ex officio dal giudice istruttore, rapidamente e con segretezza, volto al conseguimento della prova “regina”, cioè la confessione, anche tramite la tortura: la sentenza era qui appellabile al Senato, che aveva un ruolo di giurisdizione di ultima istanza e di unico grado di giudizio per i reati di grave entità. Lo Stato veneto si discosta invece da questi modelli procedurali per il fatto che le procedure penali si fondavano più sulla forza egemonica della prassi giudiziaria dei tribunali, che sulla tradizione inquisitoriale romano-canonica degli statuti delle grandi città della terraferma. Dalla seconda metà del Cinquecento la massima autorità in campo penale, il Consiglio dei Dieci, aumentò le deleghe dei processi con il proprio Rito ai rettori delle grandi città, cioè al podestà e al capitano cittadini: essi potevano così scegliere la forma procedurale, se quella ordinaria o quella servatis servandis , per irrogare pene più severe. Il Rito era imbevuto ideologicamente dei principi giuridici espressi dal diritto statutario trecentesco di Venezia, e i processi delegati riguardavano di solito crimini contro lo Stato, omicidio, sodomia, porto d’armi da fuoco, contraffazione di monete, e cause criminali in cui erano imputati ecclesiastici, patrizi, ufficiali, ministri; il Rito si fondava sulla segretezza dell’intera fase istruttoria, seguita dal magistrato nella persona del giudice del Maleficio se condotto nelle città dello Stato, e prevedeva l’estorsione della confessione e la tortura. Nella società veneta c’era un’abitudine alla denuncia, per il guadagno dell’istituto della taglia che stimolava i delatori, a cui si aggiungeva la pratica della calunnia: nell’iter procedurale vi era uno stretto rapporto tra inquisitore e testimone per l’accertamento delle prove di colpevolezza dell’imputato, da cui il fatto che il sistema penale veneziano era visto come ricerca di semplificazione, sinonimo di rapidità, nel connubio tra la parola dei testimoni e la giustizia del Principe.
che ampliarono il banditismo e la criminalità organizzata: il crimine non era più solo legato ad elementi marginali della società, ma era divenuto parte integrante e profonda della popolazione europea. A inizio Cinquecento la pratica degli arbitraggi, dei giuramenti e dei trattati di pace tra le parti in causa si sgretolò, in parallelo col rafforzarsi dell’azione giudiziaria delle autorità pubbliche statali, e quindi con la crescita della pressione penale (con i suoi apparati repressivi) e con l’assestamento del potere politico. Il tasso di violenza era al tempo decisamente più elevato nell’Europa meridionale, con differenze tra le zone rurali e i contesti urbani, mentre nelle regioni nordiche di fine Quattrocento il numero degli atti criminosi, era di 20/22 casi annuali su 100.000 abitanti, decrescendo fino al numero di 5 o 6 alla fine del Settecento; l’andamento del tasso di omicidi si riduce nel primo Seicento (tranne i paesi scandinavi, unica eccezione in tutta Europa), con una decrescita costante. La violenza era il linguaggio sociale che saldava i legami personali e di dipendenza tra le famiglie e gli individui, così che gli stessi atti violenti erano percepiti dalla famiglia della vittima sulla base di concezioni quali l’onore e la vergogna, o anche la gerarchia sociale: le tre grandi tipologie di atti violenti in età moderna sono quella fisica (percosse, aggressioni, omicidi), quella verbale (insulti, bestemmie, minacce, calunnie) e quella sessuale, reato di frequente non denunciato alle autorità pubbliche, per motivi di diffidenza verso la giustizia o per la ferita provocata nelle relazioni famigliari. Era una società in cui dominava l’immagine maschile patriarcale sulle donne e sui figli, al punto che la violenza domestica, nei casi di insulti, botte, o intimidazioni, era molto diffusa e poco denunciata o intercettata dalla giustizia: inoltre era sopportata, per non dire favorita e incoraggiata, la violenza dei bambini e ragazzi verso elementi deboli della società, tipica delle realtà urbane, col pretesto che queste azioni dei fanciulli fossero un chiaro segno dell’intervento pacificatorio della giustizia divina. Malgrado la diffusione del sistema inquisitorio, le procedure ricompositive informali e mediatorio-negoziali erano diffuse e praticate, così che spesso l’atto punitivo pubblico diveniva il risultato di un processo di iterazione tra tribunale, parti in causa e realtà sociale circostante; i conflitti risolti dai sistemi giudiziari rappresentavano una bassa percentuale rispetto al totale delle denunce, nell’Impero tedesco, in Francia, Portogallo, ma anche in Italia: una discrasia fra la quantità dei casi sottoposti alla giustizia e quelli sui quali si giudicava tramite le procedure. La giustizia poteva poi essere strumentalizzata, come quando veniva coinvolto un tribunale per alzare il grado del conflitto, spingendo così l’avversario ad uscire allo scoperto e risolvere la causa a livello extragiudiziario, con un accordo fuori dalle aule del tribunale: la conciliazione rimaneva infatti molto usata nelle grandi città e nelle aree rurali, anche per un’inclinazione profonda delle popolazioni verso la soluzione privata dei conflitti, per la paura della severità di alcuni tribunali o la loro imprevedibilità. Grande spazio rivestiva comunque la denuncia o querela, cioè l’atto con cui si poteva dare luogo ad un procedimento pur restando anonimi, come a Venezia: la stragrande maggioranza delle querele era portata avanti da uomini (3 su 4), mentre le donne comparivano di solito in qualità di accusate nei processi per maltrattamento e violenza carnale in ambito domestico e matrimoniale; lo stupro divenne delitto sessuale verso la metà del Seicento in Inghilterra, mentre prima era equiparato giuridicamente al furto in difesa della proprietà maschile. In generale, il penale pubblico di antico regime tentò costantemente di trasformare azioni eccessive e manifeste, violente e crudeli, con una forte carica simbolica e rituale, in delitti da giudicare: solo una
sentenza repressiva poteva agire in maniera severa sui rapporti sociali, sulla devianza, sul controllo e disciplinamento della società, e dove l’uso della pena esemplare (bando, patibolo, mutilazione, percosse) era lo strumento dell’agire giudiziario, con un crescendo negli ultimi decenni del Cinquecento. Si andavano a rafforzare le indagini sulle circostanze del delitto, le attenuanti o le aggravanti, i motivi del crimine, il ceto dei protagonisti, le conseguenze del fatto, ecc., il tutto perché determinava la natura del crimine; il furto, il reato più diffuso in Europa, era considerato grave, ma nel tempo venne progressivamente decriminalizzato, in sintonia con i cambiamenti della società: l’andamento della criminalità subì una trasformazione in senso repressivo dai primi decenni del XVI secolo fino agli inizi del XVIII, mentre a cavallo della metà del Settecento abbiamo i segni del passaggio dalla punizione della violenza al perseguimento soprattutto dei furti. Per quanto riguarda la criminalità organizzata di età moderna, ovvero il banditismo, fatto di rapinatori di strada, fuorilegge, contrabbandieri, ex soldati, ma anche azioni violente nelle comunità rurali e contrasti militari con le milizie pubbliche, fu un fenomeno complesso e problematico soprattutto nel XVI secolo: il suo sviluppo viene posto speso in parallelo con lo squilibrio tra le risorse e l’incremento demografico, con l’alterazione dei rapporti sociali per il forte aumento dei prezzi e con i tentativi di controllo del territorio da parte delle strutture pubbliche, che modificano il loro rapporto coi sudditi. Ma ancora, con l’impoverimento generale della popolazione delle campagne, che incrementò un’attività criminosa legata alle rapine e ai furti, motivo per cui il banditismo è visto come elemento “parapolitico” di rilevanti dimensioni, che coinvolse trasversalmente i ceti sociali, e si radicò a tal punto in certi casi da contrastare efficacemente il potere pubblico, imponendo un ordine sociale nel territorio da esso controllato: il “fuoriuscitismo” era praticato dai ceti più elevati della società locale, tramite una rete relazionale che forniva truppe per il potere d’azione in una certa sfera, come nel caso della “guerriglia tribale” del banditismo genovese, che trovò la sua forza nelle rivalità aristocratiche, nelle faide famigliari e delle fazioni, ma anche nello Stato di Milano, nello Stato veneto o in quello della Chiesa. Il banditismo trovò forza e sviluppo in quei momenti di crisi sociale, come i crolli demografici, e nella struttura del lignaggio, cioè nella rete famigliare ramificata, che prevedeva una conflittualità estesa il cui fine era l’affermazione del prestigio e del potere politico- economico. Nel Regno di Napoli esisteva un banditismo legato ai moti antifeudali, uno endemico come forma di resistenza al potere pubblico, e uno sommerso, all’interno di azioni diffuse intimidatorie dei gruppi armati e dei fuorilegge alle dipendenze dei baroni, che seminavano terrore nelle comunità e si scontravano con i rappresentanti della giustizia. Lo stesso accadeva nei territori più interni della Sardegna, coinvolgendo le zone rurali, e anche in Francia si ebbe un banditismo guidato dalla nobiltà e dai signori feudali, nelle zone centrali del regno e nel sud, legato in particolare al contrabbando del sale o a eventi bellici, che portavano molti soldati riottosi alla macchia; nella penisola iberica era molto diffuso nelle zone di montagna della Catalogna e dell’Andalusia, ma anche presso Valencia, Murica e le isole Baleari, con la presenza di bande armate dette cuadrillas , formate da secondogeniti di famiglie benestanti, contadini, braccianti e sacerdoti; esistevano gruppi equipaggiati da signori-banditi, che ingaggiavano lotte estese con le autorità o faide private e godevano speso di impunità grazie a legami con la magistratura dei tribunali: erano i bandos , cioè lignaggi fondati su alleanze familiari allargate
vari reati il procedimento rapido, da svolgersi sul luogo del delitto, oppure allo stesso modo nelle Costituzioni piemontesi , ma solo per i reati atroci.
La documentazione archivistica dei processi penali restituisce il funzionamento della giustizia, e non tanto la criminalità diffusa in una società. La sentenza era una punizione, inflitta sul corpo e sulla “morale”, che, nei casi di omicidio volontario, lesa maestà, rapina, incendio, avvelenamento, sodomia, eresia e magia, era la pena di morte , che poteva essere aggravata da ulteriori punizioni prima e dopo la morte per decapitazione o impiccagione. Nel corso dell’età moderna la pena capitale diventerà minoritaria rispetto a quella del bando , per la chiara difficoltà di una sua estensione massiccia: altro modo di punire era la relegazione , una pena severa che restringeva la libertà di azione e movimento, come il confinamento in una città per un certo periodo di tempo o la reclusione in un istituto assistenziale, divenendo poi la carcerazione dai primi decenni del Settecento. Il venir meno dell’esecuzione pubblica nella seconda metà del Seicento, insieme al calo della mutilazione e della tortura, portò alla riduzione del macabro rituale pubblico della sofferenza sul patibolo, alla privatizzazione della punizione, e alla lenta crescita dei metodi sanzionatori della detenzione. In Francia , dalla metà del XVI alla metà del XVIII secolo, avviene una progressiva trasformazione della criminalità contro le presone in criminalità contro i beni e la scomparsa dei delitti contro la morale: in questi secoli fu la giustizia “prevotale” locale delle provincie ad essere incaricata di contenere i problemi delle fasce marginali e di infliggere il più alto tasso di sentenze di morte e condanne alle galere. Nel primo Cinquecento le guerre di religione e i saccheggi acutizzarono l’insicurezza nelle campagne e lo svilupparsi della delinquenza e del banditismo, così che furono proprio le corti locali ad essere i luoghi di tortura e di supplizio giudiziario, all’interno di un andamento repressivo generale, che però andò limitandosi con l’inizio del Seicento, a seguito dell’imposizione di limitazioni alla procedura violenta. Si ricorreva sempre nei casi di pena capitale o corporale al tribunale d’appello del Parlamento di Parigi (forse la corte secolare più importante d’Europa), anche se questo tipo di sentenze iniziarono ad attenuarsi drasticamente dalla metà del XVII secolo, fino all’abolizione della tortura nel 1788; in realtà, il sistema penale francese era caratterizzato da una severità apparente e decisamente temperata dalle frequenti assoluzioni, un fatto che potrebbe spiegarsi con la ricorrente assenza del carico probatorio, e con la diffusa concessione della grazia, il tutto con l’intento di temperare la severità della repressione. Nei decenni centrali del Settecento i delinquenti iniziarono ad essere considerati non più uomini spinti dalle passioni, frustrati socialmente o occasionali, ma divennero i recidivi, i ladri per abitudine, cioè i delinquenti-tipo. Nell’ Impero tedesco emerge che i crimini maggiormente perseguiti erano quelli per aggressione e ferite inferte alla persona, seguiti dai reati contro l’autorità e l’ordine pubblico, e infine gli atti criminosi contro la proprietà, anche se la metà degli accusati veniva prosciolta; dalla fine della guerra dei Trent’anni sembra che la violenza estrema stesse rapidamente riducendosi, insieme alle pubbliche esecuzioni, la tortura e le pene mutilanti, mentre aumentarono i crimini contro la moralità. Nel Settecento la forca e il patibolo divennero eventi piuttosto rari, anche se non scomparvero del tutto, come per i casi di
infanticidio (a differenza di altre realtà europee), contraffazione di moneta e rapine: la pena capitale venne sostituita nel tempo con il bando, la galera o l’arruolamento coatto nell’esercito, mentre aumentarono nel XVIII secolo le denunce per reati di “fornicazione”, tra cui l’adulterio e la prostituzione, malgrado i crimini più diffusi restassero gli attacchi all’ordine pubblico, le aggressioni e le violenze verbali. Tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, l’esercizio della giustizia penale pubblica dimostra una natura altamente repressiva verso la criminalità organizzata e la delinquenza coinvolta in aggressioni, furti e omicidi, anche negli Stati della penisola italiana, dove molto diffuso era il bando e le pene corporali mutilanti e infamanti; fino al Settecento si mantennero le punizioni severe e letali, tra cui la pena capitale, ma si applicarono sempre meno. Nello Stato di Venezia era stata varata dai Dieci una grande inchiesta volta a conoscere l’attività penale delle corti delle città della terraferma, da cui emerge che le pene più applicate erano nell’ordine il bando, il remo, la relegazione, la carcerazione e infine la pena capitale: benché il tentativo di normalizzare la violenza si tradusse in un’azione legale brutale (proporzionale all’offesa procurata dal reato), di solito la concessione del rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci spesso si accordava per sostenere gli equilibri sociali divenuti fragili. Questa giustizia punitiva veneziana, poi attenuatasi dalla metà del XVII secolo, aveva lo scopo di ridefinire i valori della società, e lo stesso avveniva nello Stato fiorentino , dove dallo stesso torno di tempo la pena sembrò rivolgersi a forme e metodi più rapidi e indolori, malgrado continuasse la pratica del rogo per reati come la sodomia, stregoneria ed eresia, la mutilazione del corpo per furti o falsificazioni, il taglio della lingua per la bestemmia, ecc. Nel Settecento ci si rivolse soprattutto al carcere, l’esilio e il confino, anche dopo l’introduzione nel 1786 della Leopoldina, che abolì per la prima volta nella storia europea la pena capitale: una situazione simile sembra caratterizzare il Regno di Napoli, e in particolare la Reale Udienza di Salerno, e il Regno di Sardegna, dove anche qui la giustizia penale irrogava, per i reati più frequenti quali i furti, pene carcerarie e la galera. Nel regno spagnolo castigliano si passa da una fase determinata da un vigoroso uso della giustizia, contestuale all’incremento delle istituzioni, a una frattura tra la giustizia regia e la società, per il conflitto costante tra gli interessi della monarchia e quelli delle città: avviene infatti un aumento sostenuto delle cause penali, per la conflittualità sociale dovuta alla crescita demografica ed economica, insieme alla politica monarchica volta a corrodere i contrasti feudali con la forza dei tribunali. Con Filippo II la giustizia si trasformò in un braccio efficace del governo, ma solo una ristretta parte di queste cause approdò alla sentenza finale: nel tribunale castigliano della Sala de alcades de casa y corte , i delitti contro la persona e la proprietà erano ancora quelli più diffusi, seguiti poi dai delitti di ordine pubblico (aggressioni come stupri e rapimenti, violenze pubbliche), un andamento riscontrabile anche nell’Estremadura. Fino agli anni ’70 del Settecento aumentò, per la ristrettezza economica, il dato sulle violenze coniugali, mentre fra le pene più diffuse vi era la relegazione del condannato in altre città del Regno, senza una grande ed efficace applicazione del bando: il motivo di questo era forse la crescita di una certa permissività, tramite l’utilizzo degli avvertimenti “paternalistici” preventivi e la parallela crescita delle pene abituali, rispetto all’imposizione della pena corporale, che esercitava violenza senza incidere sul reato del reo.
affacciavano sul Mediterraneo: il primo caso di ricorso massiccio ai condannati per la formazione delle ciurme delle galere risalirebbe all’armatore francese Jacques Coeur negli anni ‘4 del Quattrocento, quando egli ottenne dal re di Francia il privilegio per l’organizzazione di tale servizio. Nella monarchia spagnola essa fu una pena sostitutiva di quella corporale contro ladri, blasfemi, bigami, disertori ed evasi, ma anche zingari e vagabondi, e lo stesso nello Stato pontificio. La relegazione nelle galere militari non indicava solo l’imbarco del condannato in qualità di rematore, ma poteva tradursi pure in lavori forzati presso gli arsenali delle marine militari: la sua durata variava da alcuni mesi ad anni interi, oppure poteva addirittura essere a vita, divenendo sostitutiva della pena capitale e molto diffusa nei tribunali fino all’inizio del Seicento. A Venezia, i forzati al remo comparvero nelle ciurme della flotta, puniti di solito per furto (ma anche omicidio, stupro, bestemmia, eresia, vagabondaggio, sacrilegio, ecc.) e con una lunghezza minima di 2-3 anni: nel Seicento questa pena rispondeva bene alla logica della repressione giudiziaria, tranne che nelle Provincie Unite e nel Portogallo, dove non era applicata. In Francia sotto Colbert, ministro di Luigi XIV, la pena al remo fu uno strumento di raccolta e fornitura dei marinai, che andavano a ingrossare la flotta francese di base a Marsiglia, formata anche da miserabili, vagabondi, disertori: il trasferimento verso la città portuale di tutti costoro, rastrellati da tutto il Regno, era organizzato da un sistema di convogli a piedi denominati “catene”, che tenevano impegnati questi uomini ai ferri per quasi un anno, nelle più brutali condizioni. Con i primi decenni del Settecento, la pena al remo si trasformò in carcerazione, impiegando i condannati a terra negli arsenali o nei “bagni penali” della Marina; in tutta Europa, quando il numero dei condannati superò quello del contingente sufficiente al funzionamento delle navi militari, la pena divenne definitivamente il confino o i lavori forzati. I tribunali penali locali, centrali, feudali, signorili, disponevano quasi sempre di un carcere nello stesso edificio che ospitava le aule giudiziarie, e salvo eccezioni, la giustizia di età moderna non irrogava pene al carcere (questo era il caso dell’Inghilterra, della Repubblica olandese, della Francia e dei territori tedeschi fino al primo Settecento, quando diminuì il ricorso la pena al remo o la deportazione in America): in questi secoli non esistevano sistemi penitenziari, non erano neppure pensati, almeno prima di Beccaria e di Bentham. Con l’aumento della presenza dei reclusi per furto e quindi di un certo tipo di criminalità, nei luoghi detentivi in via di costruzione, le autorità sono spinte a prolungare la durata delle pene alla reclusione; nel XVIII secolo i luoghi di reclusione avevano un carattere “multifunzionale”, in quanto non solo spazi di detenzione, ma anche case di lavoro, ricoveri per anziani, case per i fanciulli, ospedali: il carcere quasi mai era una pena definitiva, ma durava fino alla decisione ultima del giudice, cioè era preventiva e di custodia, ma in essi avveniva però la tortura e il supplizio dei reclusi. Spesso il carcere (dove l’affitto del letto aveva un prezzo per i carcerati) era gestito da un appaltatore, e autonomo dal tribunale: a Milano c’erano le prigioni podestarili situate nel Broletto e quelle del capitano di giustizia, oltre ai conventi e luoghi dell’Ospedale maggiore, aree per tradizione luoghi di accoglienza delle fasce marginali della popolazione (per pazzi, epilettici o malati). Nella Milano spagnola l’assistenza ai carcerati era sostenuta dalla Compagnia dei Protettori e poi anche dalla Confraternita della Croce e della Pietà, che svolgevano un ruolo di sostegno sanitario e umano, viste le pessime condizioni igieniche. A Venezia, le carceri erano in una parte di Palazzo ducale e qualche cella a Rialto,
e anche qui operavano alcune confraternite; a Firenze esistevano le Stinche, gestite da un magistrato di nomina comunale, e il Bargello; a Napoli invece, il luogo di reclusione solito era il carcere della Gran Corte della Vicaria, ma ogni tribunale delle Udienze aveva dei locali predisposti, oltre alle diffuse carceri baronali. Nel nord Europa, durante la seconda metà del Seicento si assiste alla nascita di luoghi di reclusione “privati”, a partire dall’Inghilterra, anche se poi fu il Penitentiary Act del 1779 a dare un impulso politico-sociale allo sviluppo del sistema carcerario inglese. Nelle Provincie Unite avvenne la trasformazione dei luoghi di reclusione delle istituzioni assistenziali a istituzioni carcerarie vere e proprie, più o meno lo stesso percorso dei Paesi Bassi meridionali: le carceri si diffusero su tutto il territorio quando le autorità di Amsterdam promulgarono delle ordinanze che concedevano ai cittadini l’erezione di prigioni “private”, usate per il ricovero della marginalità. Nel regno francese le carceri erano appaltate, già nel Seicento, ma solo a inizio del XVIII secolo da Parigi si avviò la trasformazione dei grandi istituti e centri di ricovero della marginalità in luoghi di detenzione severa per i giovani delinquenti, puniti per furto in particolare: fino agli anni ’80 del Settecento la popolazione carceraria francese fu di gran lunga inferiore a quella condannata alla pena del remo, ma alla fine del secolo, questo rapporto si invertì rapidamente. Emerge in generale l’idea di un carcere inteso quale luogo di custodia e di sosta in attesa di giudizio, dove si praticava la tortura e dove si moriva di consunzione o per le botte ricevute: ma in esso si diffondevano anche idee di espiazione della pena o di rieducazione, fino a quando cambiò il modo di punire in parallelo con la crescita delle istituzioni detentive a metà Settecento.