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La Spada e la Bilancia - Tedoldi, Sintesi del corso di Storia Delle Istituzioni Politiche

Riassunto del libro "La spada e la bilancia" di Tedoldi

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018
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RIASSUNTO – LA SPADA E LA BILANCIA – L.TEDOLDI
Capitolo 1 – Corti, tribunali penali e giudici negli stati europei d’antico regime
Fino alla Rivoluzione Francese, il governo della giustizia fu il compito principale degli Stati
Europei, insieme all’imposizione dei tributi e alla convocazione alle armi. Questo compito
era basato sulla iurisdictio > l’essenza del potere politico consisteva nello ius dicere,
giudicare (Giovanni di Salisbury).
Per la tradizione aristotelico-tolemista, la giustizia era la virtù cardinale suprema, e così
per i teorici del governo comunale del XIII secolo > giustizia come virtù che permette la
conservazione della civitas tramite il diritto. Tali teorici avevano rilevato come la virtù dei
cittadini e la buona costituzione politica fossero alla base della pace civile, obiettivo
principale della politica. Alla tradizionale immagine della giustizia come bilancia, si
aggiunse la spada: la respublica rivendicava il diritto di punire per tutelare il bene comune
attraverso la supremazia sul processo penale. Nel XIII secolo Henry Bracton scrisse il De
legibus et consuetudinibus Angliae il potere regio era diviso tra:
Gubernaculum, l’azione politica discrezionale del sovrano sciolto dalle leggi;
Iurisdictio, il ruolo del re quale vicario di Dio in terra che quindi disponeva del potere
di “dire la legge”.
Si stavano accantonando la tradizione dell’ordalia e della vendetta privata a favore
dell’immagine del re giudice inteso come il rappresentante della giustizia divina. Tra XIII e
XIV secolo avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari, a partire dalle città dell’Italia
centro-settentrionale, nel tentativo di superare la coesistenza di tre sfere giudiziarie (reale,
signorile ed ecclesiastica). La supremazia del principe venne tradotta nell’esercizio della
giustizia su tutte le terre tramite una rete giurisdizionale sui poteri feudali. Il potere era
detenuto da colui che faceva giustizia penale e si faceva così garante dell’ordine, un
principe che diveniva lui stesso fonte del diritto, e in grado di amministrare giudicando. La
giustizia era una virtù penale per gli Asburgo, come Carlo V, o per i Tudor, un impianto
culturale che resse anche nella Francia del XVI secolo. L’esercizio della giustizia penale
come fondamento dell’ordine pubblico rimase ancora nella cultura giuspubblicistica pre-
illuminista, consolidandosi durante l’epoca dello Stato moderno. Nel XVI secolo si assiste
a forti percorsi politici di accentramento del potere monarchico e burocratico, che
ampliarono la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione. Ciò nonostante, nel
Settecento il sovrano manteneva intatto quel suo carattere di origine di ogni giurisdizione.
Il regno francese
In Francia la centralizzazione giudiziaria è in sincronia con la politica regia; il parlamento di
Parigi assume il ruolo di istituzione giudiziaria delegata più importante del regno. Viene
creata la Cour des aides istituita nel 1390 e ottiene pieni poteri nel 1454, aveva
giurisdizione per i contenziosi fiscali su tutto il regno. Introdotta nel XV secolo, all’interno
del Parlamento di Parigi, una Grand’Chambre, con competenze penali e civili, affiancata
da due Chambres des enquetes, una per le cause civili l’altra per quelle criminali. Si
stabiliscono le competenze dei parlamenti, creando nuovi uffici nelle provincie. Vengono
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RIASSUNTO – LA SPADA E LA BILANCIA – L.TEDOLDI

Capitolo 1 – Corti, tribunali penali e giudici negli stati europei d’antico regime

Fino alla Rivoluzione Francese, il governo della giustizia fu il compito principale degli Stati Europei, insieme all’imposizione dei tributi e alla convocazione alle armi. Questo compito era basato sulla iurisdictio > l’essenza del potere politico consisteva nello ius dicere, giudicare (Giovanni di Salisbury).

Per la tradizione aristotelico-tolemista, la giustizia era la virtù cardinale suprema, e così per i teorici del governo comunale del XIII secolo > giustizia come virtù che permette la conservazione della civitas tramite il diritto. Tali teorici avevano rilevato come la virtù dei cittadini e la buona costituzione politica fossero alla base della pace civile, obiettivo principale della politica. Alla tradizionale immagine della giustizia come bilancia, si aggiunse la spada: la respublica rivendicava il diritto di punire per tutelare il bene comune attraverso la supremazia sul processo penale. Nel XIII secolo Henry Bracton scrisse il De legibus et consuetudinibus Angliae il potere regio era diviso tra:

  • Gubernaculum, l’azione politica discrezionale del sovrano sciolto dalle leggi;
  • Iurisdictio, il ruolo del re quale vicario di Dio in terra che quindi disponeva del potere di “dire la legge”.

Si stavano accantonando la tradizione dell’ordalia e della vendetta privata a favore dell’immagine del re giudice inteso come il rappresentante della giustizia divina. Tra XIII e XIV secolo avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari, a partire dalle città dell’Italia centro-settentrionale, nel tentativo di superare la coesistenza di tre sfere giudiziarie (reale, signorile ed ecclesiastica). La supremazia del principe venne tradotta nell’esercizio della giustizia su tutte le terre tramite una rete giurisdizionale sui poteri feudali. Il potere era detenuto da colui che faceva giustizia penale e si faceva così garante dell’ordine, un principe che diveniva lui stesso fonte del diritto, e in grado di amministrare giudicando. La giustizia era una virtù penale per gli Asburgo, come Carlo V, o per i Tudor, un impianto culturale che resse anche nella Francia del XVI secolo. L’esercizio della giustizia penale come fondamento dell’ordine pubblico rimase ancora nella cultura giuspubblicistica pre- illuminista, consolidandosi durante l’epoca dello Stato moderno. Nel XVI secolo si assiste a forti percorsi politici di accentramento del potere monarchico e burocratico, che ampliarono la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione. Ciò nonostante, nel Settecento il sovrano manteneva intatto quel suo carattere di origine di ogni giurisdizione.

Il regno francese

In Francia la centralizzazione giudiziaria è in sincronia con la politica regia; il parlamento di Parigi assume il ruolo di istituzione giudiziaria delegata più importante del regno. Viene creata la Cour des aides istituita nel 1390 e ottiene pieni poteri nel 1454, aveva giurisdizione per i contenziosi fiscali su tutto il regno. Introdotta nel XV secolo, all’interno del Parlamento di Parigi, una Grand’Chambre, con competenze penali e civili, affiancata da due Chambres des enquetes, una per le cause civili l’altra per quelle criminali. Si stabiliscono le competenze dei parlamenti, creando nuovi uffici nelle provincie. Vengono

eretti i parlamenti di Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Digione, Aix, Rouen, Rennes, Pau, Mtz ecc. si potenziano le Corti locali di prima istanza, una rete formata dai prévotés, collegati per la seconda istanza ai balivi e tribunali retti da capitani di giustizia. Le sentenze dei parlamenti o tribunali potevano essere annullate dal Conseil du Roi in base al principio di “giustizia ritenuta”, cioè un ultimo grado che il sovrano conservava come sua stretta prerogativa. Nel 1771 ci fu il tentativo di riforma giudiziaria del cancelliere Maupéou, che apportò diverse trasformazioni:

  • (^) Trasformazione dei Parlamenti provinciali in consigli superiori per ridurre il loro ambito di giuridizione;
  • Introduzione di nomine novi nell’amministrazione giudiziaria;
  • Abolizione delle cariche venali

La sua riforma fu soppressa quando luigi XVI salì al trono ed emanò il lit de justice del 1774, con cui ripristinò il Parlamento e quelli provinciali, ma attuò una riforma della giustizia:

  • Diminuzione del ruolo dei parlamenti;
  • Limitazione della durata dei processi e delle relative spese;
  • Creazione di una “corte plenaria con lo scopo di registrare le leggi del regno;

nel 1780 venne sospeso l’uso della tortura e nel 1788 anche il supplizio prima dell’esecuzione a morte. Nel 1790 si separarono le funzioni giudiziarie da quelle amministrative, avviando il processo di affermazione costituzionale della separazione dei poteri stabilito con la Costituzione del 1791.

Il sacro romano impero

il sacro romano impero era una “comunità di giustizia” fondata su una Costituzione consuetudinaria volta a rafforzare la pace, la libertà e i diritti dei soggetti. Anche per via della mancanza di una capitale riconosciuta, in esso non si avviò un percorso di accentramento delle istituzioni giudiziarie rapportabile all’esperienza francese, almeno fino allo stato prussiano con a fine dell’unità dell’impero. Nei numerosi Stati esistevano dei Consigli di corte, cancellerie, corti e tribunali locali. Quando Massimiliano I, durante la dieta di Worms del 1495, ripristinò l’antico tribunale camerale come corte centrale e permanente insediato a Francoforte, ecco divenne il tribunale supremo “federale” secondo il diritto romano e i diritti locali. Tra il XVI e Il XVII secolo, l’amministrazione del penale venne condotta tramite una centralizzazione nelle mani del principe che restrinse il ruolo delle corti inferiori, per provvedere all’estrema molteplicità delle giurisdizioni. Dal Seicento la cancelleria della corte austriaca divenne il supremo ufficio giudiziario dei territori asburgici, ma nel Settecento, sotto Giuseppe I e Carlo VI, vennero istituire due cancellerie di corte per la politica e la giustizia. Nell’impero le città-stato sovrintendevano la giustizia. La creazione del supremo tribunale di Berlino segnò l’atto di allontanamento della Prussia dal sistema giudiziario imperiale, mentre quello prussiano nel XVIII secolo era controllato da un Consiglio segreto, rappresentante dei ceti, poi trasformato in un dipartimento

fine del Cinquecento, furono soggetti a una centralizzazione incompleta dai tribunali cittadini, dalle corti sovrane di giustizia e dai consigli provinciali.

La realtà inglese

Dal XIII secolo, in Inghilterra il potere del sovrano si consolidò > a fine Quattrocento il modello giudiziario inglese possedeva le corti di Westminster, mentre veniva costruito un ordinamento che , per i suoi riferimenti a continente, non si fondava sulla cultura giuridica inglese originata dalla Magna Charta de 1215.

La rete giudiziaria era formata da:

  • Star chambre camera stellata introdotta da Enrico VII;
  • (^) Alta commissione per le cause ecclesiastiche
  • Corte dell’ammiragliato

Le commissioni e le corti non giudicavano secondo il common law, ma in base al diritto romano-canonico. Le dinastie assolutiste determinarono il consolidamento di un sistema normativo denominato equità, contrapposto al common law. Il sistema capitale si basava su:

  • Tribunali locali come quelli dello sceriffo e di villaggio;
  • Custodes pacis, che avevano compiti di polizia trasformati in cariche giudiziarie. Dal XIV secolo, i posi dei giudici di pace vennero presi dai rappresentati della gentry, la piccola nobiltà di contea;
  • Assizes, corti tradizionali di giudici regi;
  • Quarter session, riunioni a scadenza fissa dei giudici di pace della contea;

fino alla fine del Seicento, fra Assizes e Quarters , non vi fu una separazione di funzioni. Nel 1747 venne abolita la maggior parte dei tribunali feudali e, con la Glorious Revolution e con L’Act of Settlement del 1701, il Parlamento soppresse le Corti di prerogativa, insieme alla liquidazione della giustizia rimasta nelle mani del sovrano, a vantaggio della centralità del parlamento.

La giustizia infragiudiziaria

Ambito infragiudiziario > contesto giudiziario collocato al di fuori dei tribunali e delle corti, molto presente nelle zone rurali. Gli arbitraggi facevano parte della vita quotidiana e di un modo di fare giustizia che sfuggiva alle istituzioni pubbliche e si appoggiava sulla consuetudine. L’infragiustizia svolgeva il ruolo di giustizia suppletiva, anche se negoziata e comunitaria poiché tutelava le mediazioni, le paci private, i patti, le rinunce e i perdoni, con lo scopo della riparazione dell’offesa sociale, in un contesto denominato dall’oralità. La soddisfazione della vindicta publica conteneva spesso la necessità di risarcire la parte offesa, ma la compensa privata poteva arrivare a legittimare la faida.

Capitolo 2 – Istituzioni giudiziarie penali e giudici nell’Italia moderna

Lo Stato di Milano

Nel XIII secolo, le città italiane centro-settentrionali avevano strutture giudiziarie penali solide, ma con l’avvio del XV, avvenne la stabilizzazione e la crescita del ruolo giudiziario centrale delle magistrature collegiali cittadine, soprattutto per l’esigenza d’indipendenza durante le guerre d’Italia. La discesa in Italia di Luigi XII diede un impulso al riordinamento del Senato dello Stato di Milano nel 1499:

  • (^) Soppressione dei Consigli ducali, il Senato diventa la corte suprema dello Stato, su modello dei parlamenti francesi;
  • Istituzione del Consiglio di giustizia, per volere di Carlo V, formato da: un collegio di giudici dotti in utroque iure come organo consultivo giuridico “specializzato” del principe.

Sotto gli spagnoli erano i podestà cittadini ad esercitare la giustizia penale anche nel contado, mentre la concessione di giurisdizione da parte del sovrano ad un signore avveniva con la formula del merum et mixtum imperium, di stampo feudale.

Lo Stato sabaudo

Dalla metà del XVI secolo, nel ducato dei Savoia si avviò la costruzione di un’ampia giustizia penale, tramite i Nuovi Ordini emanati da Emanuele Filiberto nel 1560-61. Quest’ultimo voleva procedere a un adattamento degli statuti piemontesi per promuovere una politica del diritto volta a privilegiare la legge comune. Vennero creati:

  • Due tribunali supremi il Senato di Chambéry e quello di Piemonte di Torino, a cui furono subordinati : prefetti provinciali e giudici ordinari del capoluogo delle provincie;
  • Consolidato un iter processuale sotto il controllo del prefetto nella sua veste di giudice di prima e seconda istanza;
  • Uffici di prefettura separati, in ogni capoluogo, separati dalla giurisdizione ordinaria (Costituzioni del 1770 di Carlo Emanuele III);
  • (^) Nuovi uffici nelle province di Novara, Vigevano, Tortona e l’Oltrepò pavese
  • Consigli di giustizia di Alessandria e Novara, organi collegiali per le cause civili e penali di lieve entità

La Repubblica di Venezia

Nella seconda metà del Quattrocento, la Repubblica di Venezia avviò un processo di consolidamento del potere politico tramite azioni diplomatiche con le comunità urbane soggette. La giustizia penale era amministrata dal podestà, nobile veneziano che la Serenissima inviava nelle varie città con mandato biennale, e che disponeva di una corte pretoria formata da uno a quattro assessori. La procedura processuale posta i essere dal giudice del maleficio, rispettava la tradizione giuridica degli statuti cittadini, mentre il

  • Consulta di grazia e giustizia (1550) un tribunale supremo civile e criminale che svolgeva il ruolo di tribunale d’appello nelle cause civili.
  • I tribunali locali, detti “banchi, erano presieduti da Rettori, Capitani e Podestà;
  • La Ruota Criminale (1680), la corte della giustizia penale dello Stato sui reati di maggiore importanza, che durò appena un ventennio.

Alla fine del Seicento gli Otto riacquistarono le antiche attribuzioni, fino alla soppressione del tribunale con le riforme del granduca Piero Leopoldo di Lorena 1777, a favore di una nuova corte centrale, il Tribunale di giustizia.

Lo stato pontificio

A partire dalla fine del XV secolo, Innocenzo VIII e Alessandro VI promossero l’espansione istituzionale della Curia dello stato pontificio:

  • La Segnatura apostolica dal 1493 passò da organo consultivo a tribunale giudiziario supremo anche in materia penale, con funzioni di corte di appello intervenendo anche in casi di annullamento, ricorso e risoluzione di conflitti di giurisdizione fra giudici;
  • Si consolidò il primato del tribunale del governatore di Roma, che disponeva di tre compagnie di sbirri e di una rete di spie. A questa istituzione giudiziaria erano raccordati il Tribunale criminale del Senatore, il Tribunale della diocesi e il Tribunale dell’Auditor Camerae. Esso procedeva spesso con percorsi processuali sommari e poteva irrogare pene capitali;
  • Fu varata la Costituzione Immensi eterni di Sisto V del 1588, con sui si organizzava la congregazione cardinalizia della Sacra Consulta,(alla quale tutte le cancellerie penali della città trasmettevano tutti gli atti processuali) che assunse il compito di organo giudiziario supremo per l’amministrazione della giustizia penale dello Stato, con diritto di emettere il proprio giudizio sulla sentenza del giudice locale. Col tempo, anche le città si dotarono di tribunali rotali, come a Perugia, Macerata e Ferrara, tutte sottomesse alla sacra consulta. A Bologna, passata a inizio degli anni ’30 del Cinquecento sotto il controllo della chiesa, fu istituito il Tribunale di prima istanza d’appello del Torrone, affiancato da un tribunale rotale civile composto da stranieri;. Ma il tribunale di Bologna funzionava soprattutto per il lavoro di sottoauditori e notai, i primi erano responsabili dell’istruzione inquisitoria delle cause, i secondi erano importanti nella prima fase di denuncia del reato penale;
  • Anche a Bologna il Senato cittadino aveva chiesto l’istituzione di un tribunale rotale competente nel civile e nel penale > nacque un tribunale rotale civile composto da 5 stranieri.
  • Introduzione del legato pontificio: questo organo disponeva di un proprio foro penale e civile, secondo le costituzioni disposte da Morone nel 1548 e poi da Giustiani nel 1608.

I Regni di Napoli, Sicilia e di Sardegna

Quando, col trattato di Lione del 1504 si impossessò del regno di Napoli, Ferdinando il Cattolico rafforzò la contrapposizione tra il re e la giustizia baronale, che deteneva concessioni di merum e mixtum imperium. In seguito tale giurisdizione fu ulteriormente ridimensionata da Ferrante I. Nel Cinquecento la rete delle istituzioni giudiziarie aveva al centro i grandi tribunali della Capitale che avevano contribuito a garantire una certa stabilità agli assetti locali:

  • Il Consiglio collaterale, istituito nel 1503;
  • (^) Il Sacro Real Consiglio;
  • La Gran Corte della Vicaria per il penale e il civile;
  • La Real Camera della Sommaria, per le cause finanziarie e amministrative, oltre ai tribunali ecclesiastici.

Gli aragonesi avevano impiantato nelle città le universitates, le Corti del capitano, che giudicavano secondo le consuetudini locali in prima istanza, cause penali e civili. Ferrante I, figlio di Alfonso I d’Aragona, mise in atto una riforma della rete giudiziaria nelle provincie:

  • Nascita delle Regie Udienze, presiedute da un preside con compiti di governatore politico militare, da un caporuota (presidente di sezione) e due uditori. A Napoli e nelle città cosiddette demaniali sopravvisse anche il Tribunale della bagliva, di origine normanna, retto da un dottore in legge che poteva intervenire nelle cause criminali di lieve importanza;
  • Contrapposizione della giustizia centrale alla giurisdizione feudale, combattuta da Carlo V con azioni di confisca di terre e proseguita dal vicerè Pedro de Toledo.

Dopo l’intervento di Filippo II, il sistema penale del Regno non subì ampie incrinature neanche durante il dominio della casa d’Austria nel Settecento.

A inizio Quattrocento, nel Regno di Sicilia la giustizia penale era esercitata da baroni fuori dal controllo regio, configurandosi all’interno di una doppia giurisdizione:

  • Giurisdizione minore, amministrata dalle città demaniali secondo il diritto consuetudinario;
  • (^) Giurisdizione maggiore, gestita dal sovrano tramite giudici delegati che formavano i tribunali centrali, come la Gran Corte.

Fin dall’inizio del Cinquecento, il Parlamento siciliano, che riuniva i rappresentanti dei baroni delle grandi città, cercava di rinvigorire la giustizia penale e civile dei capitani delle città. Filippo II nel 1569 con una prammatica volta a svuotare il potere locale dei baroni, riformò le magistrature dando stabilità ai presidenti dei tribunali.

Nel Cinquecento, sotto la dominazione spagnola, in Sardegna, la Reale Udienza divenne l’istituzione cardine dell’azione di governo dei viceré. Essa esercitava la funzione di seconda istanza alle sentenze pronunciate dal governatore e cercava di imporre il diritto del regno sui diritti locali e consuetudinari. Verso la metà del Seicento, fu istituita una

  • L’Ordonnance di Villers-Cotterets (1539) emanata da Francesco I, il procedimento penale si componeva di:

▲ Una fase di istruzione e raccolta delle prove;

▲ Una fase di giudizio molto rapida dove interveniva il procuratore regio o signorile. Il processo era condotto da un unico giudice con ampi poteri per agevolare l’accusa, malgrado qualche limitata garanzia di cui disponeva l’accusato. Essa rimase pressoché immutata fino alla grande Ordonnance Criminelle del 1670 ad opera di Luigi XIV.

L’Ordinanza nacque come strumento per rendere più rapida l’amministrazione della giustizia penale francese, e fu la base della riforma della procedura promulgata da Luigi XIV. Tale ordinanza affermava la procedura segreta e introdusse elementi punitivi violenti; inoltre era previsto l’appello obbligatorio e si concedeva un solido ruolo di controllo ai Parlamenti, già molto potenti nel XVII secolo.

La costituitio Criminalis Carolina

Nell’’Impero tedesco, con la stabilizzazione del processo inquisitoriale, si sgretolò l processo accusatorio, diretto ed orale, verso una separazione degli organi giudiziari d’inchiesta. Il processo duale invece, venica a configurarsi attraverso dei caratteri strutturali solidi come la prevalente scrittura degli atti e il controllo dell’iter processuale da parte di ufficiali pubblici, e non più da accusatori privati come accadeva nei secoli precedenti. Inoltre si era avviata la operazione degli organi giudiziari d’Inchiesta: da una parte gli ufficiali locali, che seguivano la fase istruttoria con interrogatori e tortura, dall’altra gli ufficiali deliberanti che in genere erano consiglieri giuristi. I modelli inquisitori si stabilirono velocemente, appoggiando alle ordinanze imperiali e alle corti ecclesiastiche o alla dottrina romano-canonica. Durante la seconda metà del XV, si fecero sempre più necessitanti le esigenze di riordino della materia processuale nel 1498, con la revisione del diritto municipale della città di Worms, (Wormser Reformation) si affermarono:

  • L’introduzione del sistema inquisitorio nella procedura penale cittadina;
  • (^) L’istruttoria ex officio (azione pubblica);
  • Il ricorso alla tortura
  • Due provvedimenti dell’imperatore Massimiliano I il Tiroler Malefizordung del 1499, primo codice penale del mondo tedesco, e la Radolfzeller Halsgerichtsornung del 1506 (che prevedeva l’estensione della città di Radofzell a tutti i domini asburgici) che ampliarono la discrezionalità dei funzionari pubblici;
  • Ordinanze criminali di Bamberg del 1507 e di Brandenburg del 1516 coniugarono tradizione germanica con cultura giuridica romano-cattolica;
  • Constitutio Criminalis Carolina (1532) emanata da Carlo V, grande normativa comune a tutto l’Impero che costituì il punto di arrivo del processo di risistemazione legislativa della disciplina della procedura penale. Questa normativa conservò le pratiche e usi locali, presentava una minor rigidità come la tradizione dotta italiana,

rispetto invece alle ordonnances francesi. La forma inquisitoria era caratterizzata dal rigore e il sistema delle prove legali, con importanza alla scrittura e l’avvio dell’ex officio del processo a partire da un’accusa privata. Si agiva nella segretezza con l’uso della tortura in mancanza di prove. Nella Carolina erano presenti elementi “garantistici” (ad esempio il divieto del giudice di fare domande suggestive e il rispetto del minor danno possibile sul corpo del torturato), che la distinguevano dal modello francese per avvicinarla alla penalistica europea, la tortura era pensata come strumento strategico per far emergere la verità processuale. L’individuazione di ameno due indizi remoti legittimava la tortura, che però spettava esclusivamente alla decisione del giudice, una volta ascoltate le difese dell’accusato. L’intensità e l’eventuale ripetizione della tortura dovevano essere proporzionali al peso dei sospetti che ricadevano sull’accusato. La tortura venne poi abolita, insieme alla riduzione dell’applicazione della pena di morte, con due decreti nel 1776. Il giudizio finale era emesso in seduta pubblica, rispettando i formalismi della procedura: giudici e scabini si riunivano in seduta secreta per decidere la sentenza sulla base della lettura del fascicolo processuale. L’imputato condotta dal boia, poteva formalmente contestare l’accusa. Due oratori, uno per l’accusa e uno per la difesa intervenivano a formulare la richiesta rispettivamente dell’irrogazione della pena o l’assoluzione. Al termine il giudice togato scioglieva l’assemblea e, in caso di sentenza capitale, consegnava il condannato al boia per immediata esecuzione.

  • Constitutio Criminalis Theresiana, promulgata nel 1769, riuscì a sistematizzare i diritti territoriali tedeschi > tutto l’impianto di repressione criminale rimase però vincolato culturalmente alla criminalistica di antico regime.

Altri contesti europei

Nella penisola iberica il modello inquisitorio si afferma con due raccolte di leggi:

  • Le Ordenaçōes Manuelinas del 1521 in Portogallo;
  • La Nueva Recopilacion del las Leyes del 1567 in Spagna sotto Filippo II, la quale stabilizzò l’attività di pubblici accusatori dei procuradores fiscales, divenuti ormai coloro che rappresentavano gli interessi della monarchia.

Si era definita tra Tre e Cinquecento una forma di procedura “mista,(differenziazione tra una prolissa forma accusatoria e una più concisa struttura inquisitoria) che vedeva agire ex officio del giudice e insieme la presenza delle parti in giudizio. Da questo modello di passò al processo penale castigliano di età moderna, che si sostanziò in due procedure:

  • L’Orden Complejo, processo ordinario durante il regno dei Re cattolici, comprendeva tre fasi: la sumaria, il juicio plenario e la sentenza. Il giudice apriva il processo sulla scorta delle prove raccolte dopo l’indagine della circostanza del reato poi presentava al reo già incarcero i capi d’imputazioni, che poteva controbattere all’accusa, e infine si giungeva alla sentenza dettata dal giudice una volta esaminati gli atti e tutte e testimonianze rese pubbliche;

▲ Di ampliare l’attività di investigazione, repressione e controllo sugli individ ui. I giudici di pace, da custodes (della polizia) della contea, divennero magistrati veri e propri.

  • Introduzione della scrittura > elemento che si inserisce sempre con i Marion Statue e con l’emanazione del Bail Statue nel 1554 dove si vennero a consolidare compiti più rigorosi per gli stessi giudici di pace. Da allora essi avevano l’obbligo di intervenire direttamente sull’esame del reo, dei testimoni e addirittura degli ufficiali pubblici che avevano portato l’accusato in tribunale;
  • (^) Tortura applicata dal Consiglio Privato nella “stanza della tortura” all’interno della Torre di Londra e nel Bridewell (forse luogo di reclusione più importante di Londra), oppure ordinata dal re. (la tortura viene praticata in Inghilterra in misura minore rispetto ad altre realtà europee);
  • Rafforzamento della Camera Stellata, il tribunale inquisitoriale che, negli anni dello scioglimento imposto da Carlo I tra il 1628 e il 1640, arrivò a sostituire il Parlamento come strumento politico contro gli avversari del sovrano. Essa era stata istituita nel 1487 da Enrico VII per intervenire sull’ordine pubblico e agiva con l’uso della tortura pubblicamente.
  • Habeas corpus Act dopo la parentesi del protettorato di Cromwell e il ritorno degli Stuart, nel 1679 venne varato dal Parlamento. Questo Act fu una legge di salvaguardia della liberty of the subject, affermando il diritto di contestare la legittimità dell’arresto e a ottenere un rilascio su cauzione, nel caso che l’imprigionamento fosse giudicato illegittimo. Tale atto assicurava ad ogni detenuto la possibilità di ottenere, da qualsiasi giudice o corte londinese di Westminster, il writ (parola usata di solito per gli ordini emanati da re) di Habeas corpus, e cioè l’ordine di annullamento dello stato di “Fermo” entro teoricamente sei ore.

Il pluralismo giuridico italiano

L’Italia vedeva un’accentuata autonomia del ceto giudiziario-forense e la diffusa presenza di una tradizionale legislazione statuario-municipale, la quale fissò, tra XII e XV secolo, una rete di sistemi procedurali basati sul modulo inquisitorio. Esso si costituiva di due parti: inquisitio generalis cioè la fase istruttoria condotta dai notai su mandato del giudice; inqusitio specialis , in cui si avviava l’interrogatorio dell’imputato e dei testimoni. Fra gli esempi di ordinamenti inquisitori in Italia ci furono le:

  • Nuove Costituzioni dello Stato di Milano entrate in vigore nella Lombardia spagnola nel 1541, prevedevano l’ordinarietà del procedimento ex officio e il ruolo cardine attribuito al Senato. Quindi i fondamenti di questa procedura erano il procedimento ex officio, l’accusa o la querela della parte privata oppure la denuncia di un pubblico ufficiale. Quest’ultima era obbligatoria per i reati più gravi. Le Nuove costituzioni non concedevano l’istanza dell’appello nel penale ma ammettevano il ricorso al Senato. Vi sono inoltre limitazioni alla carcerazione preventiva, ammessa solo nei casi punibili con pena afflittiva corporale e le norme di inammissibilità delle denuncie anonime rappresentano qualche scrupolo “garantista” e un freno a particolari abusi riscontrati nella prassi giudiziaria.
  • Libro quarto dei Novi ordini del 1565 del Ducato dei Savoia, si manteneva sullo sfondo il modello francese imponendo l’uso della lingua volgare negli atti processuali e nella documentazione notarile. Questa riforma attivò un ufficio fiscale in ogni corte giudiziaria, con l’azione inquisitoria che prevedeva le mosse ex officio dal giudice istruttore volto al conseguimento della confessione, anche tramite la tortura. La sentenza era qui appellabile al Senato, che aveva un ruolo di giurisdizione di ultima istanza e di unico grado di giudizio per reati di grave entità.
  • (^) Lo Stato veneto si discosta invece da questi modelli procedurali. Dalla seconda metà del Cinquecento il consiglio dei Dieci aumentò le deleghe dei processi con il proprio Rito ai rettori delle grandi città, cioè al podestà e al capitano cittadini: essi potevano così scegliere la forma procedurale: Ordinaria o servatis servandis, per irrogare pene più severe. Il Rito era imbevuto dei principi giuridici espressi dal diritto statuario trecentesco di Venezia, e i processi delegati riguardavano crimini contro lo Stato, omicidio, sodomia, porto d’armi da fuoco, contraffazione di monete e cause criminali. Il Rito si fondava sulla segretezza della fase istruttoria, seguita dal magistrato nella persona del giudice del Maleficio, e prevedeva l’estorsione della confessione e della tortura. Nella società veneta c’era l’abitudine alla denuncia, per il guadagno dell’istituto della taglia. Emerge una fragilità degli impianti probatori, che non sempre riuscivano ad essere efficaci e a produrre una solida base d’accusa.
  • Doppia procedura penale della corte degli Otto fiorentini, un tribunale che poteva procedere con due metodi: “accusatorio” scaturiva da una denuncia individuale (ad vocem o con la redazione di un libellus dove fossero corredate le prove a carico) rivolta direttamente al giudice; inquisitorio, proveniva da una denuncia segreta e dalla raccolta delle accuse svolta da un officiale o dall’arresto in flagrante. L’assoluzione poteva essere definitiva o provvisoria: gli Otto potevano decidere punizioni corporali, il bando, la carcerazione per qualche mese, la relegazione forzata in Maremma.

Il corpo e la prova: la perizia medico- legale

Il consolidamento della competenza medico-legale nel penale si irrobustì in parallelo all’estensione della procedura inquisitoria. L’applicabilità del tormento fu fonte di dibattito teorico-medico, visto che esso era praticato in età modera in base a una normativa ben precisa che prevedeva il rispetto di alcune modalità sull’inflizione (a seconda dell’età, del sesso, della corporatura, mentre erano esenti gli accusati che soffrivano di alcune patologie o con deficienze fisiche). Lo scopo non era la morte del reo, e per questo un medico doveva prima accertarsi del suo stato di salute, per valutare l’opportunità di proseguire nel tormento: in Francia le Ordonnances richiedevano la presenza del perito chirurgo e del medico, e anche in Italia si diffuse l’idea che la presenza del corpo sanitario fosse fondamentale. Era una pratica molto frequente in casi come l’aborto e l’infanticidio, così che le ispezioni di esperti rafforzarono la medicina legale, ma anche in casi di morte violenta. A partire più precisamente dalla Constitutio Carolina, che stabilì delle ispezioni da parte di esperti sul cadavere del bambino, nei casi di infanticidio, ed di un riscontro autoptico nel caso di morte violenta di rafforzò quindi anche la medicina legale. Dalla

Il banditismo è costituito da: rapinatori di strada, fuorilegge e contrabbandieri. Esso fu un fenomeno complesso ed elemento strutturale della società nel XVI secolo: il suo sviluppo viene posto in parallelo con:

  • Lo squilibrio tra le risorse e l’incremento demografico;
  • L’alterazione dei rapporti sociali per il forte aumento dei prezzi;
  • I tentativi di controllo del territorio da parte delle strutture pubbliche;
  • L’impoverimento generale della popolazione delle campagne

Il banditismo è visto come elemento “parapolitico”, che coinvolse trasversalmente i ceti sociali, le comunità urbane e rurali; e si radicò in modo tale da contrastare il potere pubblico, imponendo un ordine sociale nel territorio da esso controllato > il “fuoriuscitismo”. Esso era praticato dai ceti più elevati della società locale tramite una rete relazionale che forniva truppe per il potere d’azione in una certa sfera. Il banditismo trovò forza e sviluppo durante la crisi sociale e nella struttura del lignaggio, cioè nella rete famigliare ramificata, che prevedeva una conflittualità estesa il cui fine era l’affermazione del prestigio e del potere economico. nel Regno di Napoli esisteva un banditismo legato ai moti feudali > uno endemico, forma di resistenza al potere pubblico, e uno sommerso all’interno di azioni diffuse intimidatorie dei gruppi armati e dei fuorilegge alle dipendenze dei baroni, che seminavano terrore nelle comunità e si scontravano con i rappresentanti della giustizia. Lo stesso accadeva nei territori più interni della Sardegna. Anche in Francia si ebbe lungo tutta l’epoca moderna un banditismo guidato dalla nobiltà e dai signori feudali, intrecciato in particolar modo anche al contrabbando. Proprio il contrabbando diventerà in pieno Settecento un fenomeno dai contorni estremamente violenti in controtendenza rispetto al calo dei crimini contro le imposte. L’elemento però che metteva in moto con forza la costituzione di bande armate era la graduale decadenza sociale di alcune famiglie di contadini benestanti, dovuta più al coinvolgimento nelle vendette locali che alla precarietà economica. Poi non mancavano i signori-banditi con truppe proprie, che alimentavano il saccheggio delle bande.

L’ordine speciale e in non-processo

La risposta del potere pubblico alle forme di criminalità fu violenta, repressiva tecnico- giuridica: confisca dei beni, abbattimento delle case di proprietà di coloro che si erano fatti banditi. A metà Cinquecento:

  • Nello Stato pontificio il Cardinal legato Giustiniani aveva scelto di adottare misure straordinarie, giustiziando all’istante senza processo coloro che intrattenevano rapporti con i banditi, e si procedette alla produzione di numerosi bandi e costituzioni papali, minacciando l’arresto e pene severe. Ai bandi seguì anche l’introduzione dell’attestazione obbligatoria dello status di no-bandito;
  • A Genova venne istituito nel 1576 il “Commissario dei banditi ” dotato di larghi poteri repressivi per imporre la pacificazione in un contesto sociale dove sopravviveva la vendetta privata;
  • In Sardegna venne inviata, nelle aree di maggior crisi, una compagnia militare guidata da don Giuseppe Castelvì finanziata dalle comunità rurali coinvolte dal problema banditesco;
  • Nello Stato veneto nelle aree bresciane e bergamasche furono inviati dei sindaci inquisitori, con la Repubblica che promosse anche un mercato delle taglie.

In risposta alle crisi sociali, si sostanziò un ordo militare e speciale, che si affiancò all’inquisitorio e ne rifiutò i meccanismi della tortura e della segretezza, emerge un dualismo che prevede la pratica giudiziaria > la pratica extra-ordinem venne impiegata per reprimere anche i crimini più gravi, considerati dannosi per la tenuta dell’ordine della società (atti sessuali, blasfemia, parricidio, latrocinium, omicidi) utilizzando forme procedurale semplificate e inclini alla risposta repressiva violenta e militare, ad modum belli. Le Partidas di re Alfonso, i Re cattolici e Filippo II stabilirono la riduzione di questi casi della forme procedurali, mentre in Italia si diffondevano modelli di repressione costruiti sulla rapidità della giustizia, detti s pecialia , tra cui l’ex abrupto (altri erano ad horas, levato velo > agire senza procedimento scritto del pontefice, statim, brachio regio ecc), dei quali uno dei caratteri fu la ratio dell’atrocità delle violenza pubblica in risposta all’atrocità del reato. Nel Regno di Napoli erano diffuse numerose giurisdizioni d’eccezione, come il Tribunale di Campagna > esso era composto da un giudice delegato di Vicaria, che riceveva la delega a procedere ad modum belli contro alcuni delitti gravi, in particolare quelli legati alla criminalità organizzata; anche i viceré del Regno di Sicilia incominciarono ad usare, verso la metà del Cinquecento, la procedura penale ex abrupto, questo procedimento giudiziario entrava in funzione sulla base esclusivamente delle informazioni acquisite dai fiscali e adottava la tortura e la carcerazione come strumenti procedurali di confessione del reato_._ Con il procedimento di “forgiudica” si poteva ridurre all’osso i tempi di azione giudiziaria, compresi quelli già risicati dell’autodifesa dell’indagato. In generale rimanevano molte difficoltà ad affrontare giudiziariamente i problemi di banditismo e di grave crimine vista la scarsa efficacia dell’azione repressiva. Le forme settecentesche mantennero in vita tribunali speciali. Nella Costitutio Theresiana Criminalis e nel codice giuseppino venne ancora previsto per la repressione di diversi reati il procedimento ad horas, che si doveva svolgere rigorosamente sul luogo del delitto.

Capitolo 5 – Giudicare e Punire

Reati e pene

La sentenza era una punizione, inflitta sul corpo e sulla “morale”, che, nei casi di omicidio volontario, lesa maestà, rapina, incendio, avvelenamento, sodomia, eresia e magia, era la pena di morte , che poteva essere aggravata da ulteriori punizioni prima e dopo la morte per decapitazione o impiccagione. Nel corso dell’età moderna la pena capitale diventerà minoritaria rispetto a quella del bando per la chiara difficoltà di una sua estensione massiccia: altro modo per punire era la relegazione, una pena severa che restringeva la liberà di azione e movimento come il confinamento in una città per un certo periodo di

giustizia penale pubblica. Si ebbe un aumento notevole degli omicidi. Nel Settecento le corti dei Paesi Bassi meridionali repressero i reati contro la persona, l’autorità e i beni o la proprietà; i crimini contro la persona erano quelli maggiormente perseguiti e costituivano la metà della criminalità repressa. Altra pena erano i “ viaggi giudiziari ”, una sorta di pellegrinaggio di espiazione verso alcuni santuari d’Europa e d’oltremare, che punivano, o l’ammenda honorable , che prevedeva la richiesta del perdono del colpevole e un’umiliazione pubblica. Nella Repubblica e nelle Province Unite, la tendenza delle pene capitali era comparabile a quella inglese. A metà Seicento, il severo sistema di punizione pubblico divenne uniforme in tutte le corti provinciali, con l’irrogazione di pene “combinate”: bando, confinamento, lievi punizioni corporali. Nel Settecento la pena capitale venne irrogata per: reati di omicidio, contro il patrimonio, contro l’omosessualità – che era vista come un crimine contro la moralità – punibile con il patibolo. La pena della galera, già praticata a fine Trecento, ebbe una diffusione notevole nei primi decenni del Cinquecento in quasi tutti gli stati che si affacciavano sul Mediterraneo:

  • Il primo caso di ricorso massiccio ai condannati per la formazione delle ciurme delle galere risalirebbe all’armatore francese Jaques Coeur negli anni ’40 del Quattrocento.
  • Nella monarchia spagnola essa fu una pena sostitutiva di quella corporale contro ladri blasfemi, bigami, disertori ed evasi, ma anche zingari e vagabondi, e lo stesso nello Stato pontificio.

La relegazione nelle galere militari non indicava solo l’imbarco del condannato in qualità di rematore, ma poteva tradursi pure in lavori forzati presso gli arsenali delle marine militari. A Venezia, i forzati al remo comparvero nelle ciurme della flotta, puniti di solito per furto con una lunghezza minima di 2-3 anni.

Una sentenza plurima: la pena al remo

In Francia sotto Colbert, ministro di Luigi XIV, la pena al remo fu uno strumento di raccolta e fornitura dei marinai, che andavano a ingrossare la flotta francese di base a Marsiglia. Il loro trasferimento verso la città era organizzato da un sistema di convogli a piedi denominati “catene”, che tenevano impegnati questi uomini ai ferri per quasi un anno. Con i primi decenni del Settecento, la pena al remo si trasformò in carcerazione, impiegandoi condannati a terra negli arsenali, o nei “bagni penali” della Marina.

Il carcere, la prigione

I tribunali locali, centrali, feudali, signorili, disponevano di un carcere nello stesso edificio che ospitava le aule giudiziarie. La giustizia di età moderna non irrogava pene al carcere: in questi secoli non esistevano sistemi penitenziari, non erano neppure pensati, almeno prima di Beccaria e di Bentham. Con l’aumento della presenza dei reclusi per furto , nei luoghi detentivi in via di costruzione, le autorità sono spinte a promulgare la durata delle pene alla reclusione. Nel XVIII secolo i luoghi di reclusione avevano un carattere

“multifunzionale”, in quanto non erano solo spazi di detenzione, ma anche case di lavoro, ricoveri per anziani, etc. Spesso il carcere era gestito da un appaltatore, e autonomo dal tribunale:

  • A Milano c’erano le prigioni podestarili situate nel Broletto e quelle del capitano di giustizia, oltre ai conventi e luoghi dell’Ospedale maggiore, aree per tradizione luoghi di accoglienza delle fasce marginali della popolazione. Nella Milano spagnola l’assistenza ai carcerati era sostenuta dalla Compagnia dei Protettori e poi anche dalla Confraternita della Croce e della Pietà, che svolgevano un ruolo di sostegno sanitario e umano, viste le pessime condizioni igieniche.
  • A Venezia le carceri erano in una parte di Palazzo Ducale e qualche cella a Rialto.
  • A Firenze esistevano le Stinche, gestite da un magistrato di nomina comunale, e il Bargello.
  • A Napoli il luogo di reclusione era il carcere della Gran Corte di Vicaria, ma ogni Tribunale delle Udienze aveva dei locali predisposti, oltre alle diffuse carceri baronali.
  • Nel nord Europa, durante la seconda metà del Seicento si assiste alla nascita di luoghi di reclusione “privati”, a partire dall’Inghilterra, anche se poi fu il Penitentiary Act del 1779 a dare un impulso politico-sociale allo sviluppo del sistema carcerario inglese. Nelle Province Unite, le carceri si diffusero su tutto il territorio quando le autorità di Amsterdam promulgarono delle ordinanze che concedevano ai cittadini la costruzione di prigioni “private” usate per il ricovero della marginalità.
  • Nel Regno francese le carceri erano appaltate, già nel Seicento, ma solo all’inizio del XVIII secolo da Parigi si avviò la trasformazione dei grandi istituti in luoghi di detenzione severa. Fino agli anni ’80 del Settecento la popolazione carceraria francese fu di gran lunga inferiore a quella condannata alla pena del remo. Emerge in generale l’idea di un carcere inteso quale luogo di custodia e di sosta in attesa del giudizio, dove si praticava la tortura e dove si moriva di consunzione o per le botte ricevute: ma in esso si diffondevano anche idee di espiazione della pena o di rieducazione, fino a quando cambiò il modo di punire in parallelo con la crescita delle istituzione detentive a metà Settecento.