












Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto del libro "La spada e la bilancia" di Tedoldi
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 20
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!













In offerta
Capitolo 1 – Corti, tribunali penali e giudici negli stati europei d’antico regime
Fino alla Rivoluzione Francese, il governo della giustizia fu il compito principale degli Stati Europei, insieme all’imposizione dei tributi e alla convocazione alle armi. Questo compito era basato sulla iurisdictio > l’essenza del potere politico consisteva nello ius dicere, giudicare (Giovanni di Salisbury).
Per la tradizione aristotelico-tolemista, la giustizia era la virtù cardinale suprema, e così per i teorici del governo comunale del XIII secolo > giustizia come virtù che permette la conservazione della civitas tramite il diritto. Tali teorici avevano rilevato come la virtù dei cittadini e la buona costituzione politica fossero alla base della pace civile, obiettivo principale della politica. Alla tradizionale immagine della giustizia come bilancia, si aggiunse la spada: la respublica rivendicava il diritto di punire per tutelare il bene comune attraverso la supremazia sul processo penale. Nel XIII secolo Henry Bracton scrisse il De legibus et consuetudinibus Angliae il potere regio era diviso tra:
Si stavano accantonando la tradizione dell’ordalia e della vendetta privata a favore dell’immagine del re giudice inteso come il rappresentante della giustizia divina. Tra XIII e XIV secolo avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari, a partire dalle città dell’Italia centro-settentrionale, nel tentativo di superare la coesistenza di tre sfere giudiziarie (reale, signorile ed ecclesiastica). La supremazia del principe venne tradotta nell’esercizio della giustizia su tutte le terre tramite una rete giurisdizionale sui poteri feudali. Il potere era detenuto da colui che faceva giustizia penale e si faceva così garante dell’ordine, un principe che diveniva lui stesso fonte del diritto, e in grado di amministrare giudicando. La giustizia era una virtù penale per gli Asburgo, come Carlo V, o per i Tudor, un impianto culturale che resse anche nella Francia del XVI secolo. L’esercizio della giustizia penale come fondamento dell’ordine pubblico rimase ancora nella cultura giuspubblicistica pre- illuminista, consolidandosi durante l’epoca dello Stato moderno. Nel XVI secolo si assiste a forti percorsi politici di accentramento del potere monarchico e burocratico, che ampliarono la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione. Ciò nonostante, nel Settecento il sovrano manteneva intatto quel suo carattere di origine di ogni giurisdizione.
Il regno francese
In Francia la centralizzazione giudiziaria è in sincronia con la politica regia; il parlamento di Parigi assume il ruolo di istituzione giudiziaria delegata più importante del regno. Viene creata la Cour des aides istituita nel 1390 e ottiene pieni poteri nel 1454, aveva giurisdizione per i contenziosi fiscali su tutto il regno. Introdotta nel XV secolo, all’interno del Parlamento di Parigi, una Grand’Chambre, con competenze penali e civili, affiancata da due Chambres des enquetes, una per le cause civili l’altra per quelle criminali. Si stabiliscono le competenze dei parlamenti, creando nuovi uffici nelle provincie. Vengono
eretti i parlamenti di Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Digione, Aix, Rouen, Rennes, Pau, Mtz ecc. si potenziano le Corti locali di prima istanza, una rete formata dai prévotés, collegati per la seconda istanza ai balivi e tribunali retti da capitani di giustizia. Le sentenze dei parlamenti o tribunali potevano essere annullate dal Conseil du Roi in base al principio di “giustizia ritenuta”, cioè un ultimo grado che il sovrano conservava come sua stretta prerogativa. Nel 1771 ci fu il tentativo di riforma giudiziaria del cancelliere Maupéou, che apportò diverse trasformazioni:
La sua riforma fu soppressa quando luigi XVI salì al trono ed emanò il lit de justice del 1774, con cui ripristinò il Parlamento e quelli provinciali, ma attuò una riforma della giustizia:
nel 1780 venne sospeso l’uso della tortura e nel 1788 anche il supplizio prima dell’esecuzione a morte. Nel 1790 si separarono le funzioni giudiziarie da quelle amministrative, avviando il processo di affermazione costituzionale della separazione dei poteri stabilito con la Costituzione del 1791.
Il sacro romano impero
il sacro romano impero era una “comunità di giustizia” fondata su una Costituzione consuetudinaria volta a rafforzare la pace, la libertà e i diritti dei soggetti. Anche per via della mancanza di una capitale riconosciuta, in esso non si avviò un percorso di accentramento delle istituzioni giudiziarie rapportabile all’esperienza francese, almeno fino allo stato prussiano con a fine dell’unità dell’impero. Nei numerosi Stati esistevano dei Consigli di corte, cancellerie, corti e tribunali locali. Quando Massimiliano I, durante la dieta di Worms del 1495, ripristinò l’antico tribunale camerale come corte centrale e permanente insediato a Francoforte, ecco divenne il tribunale supremo “federale” secondo il diritto romano e i diritti locali. Tra il XVI e Il XVII secolo, l’amministrazione del penale venne condotta tramite una centralizzazione nelle mani del principe che restrinse il ruolo delle corti inferiori, per provvedere all’estrema molteplicità delle giurisdizioni. Dal Seicento la cancelleria della corte austriaca divenne il supremo ufficio giudiziario dei territori asburgici, ma nel Settecento, sotto Giuseppe I e Carlo VI, vennero istituire due cancellerie di corte per la politica e la giustizia. Nell’impero le città-stato sovrintendevano la giustizia. La creazione del supremo tribunale di Berlino segnò l’atto di allontanamento della Prussia dal sistema giudiziario imperiale, mentre quello prussiano nel XVIII secolo era controllato da un Consiglio segreto, rappresentante dei ceti, poi trasformato in un dipartimento
fine del Cinquecento, furono soggetti a una centralizzazione incompleta dai tribunali cittadini, dalle corti sovrane di giustizia e dai consigli provinciali.
La realtà inglese
Dal XIII secolo, in Inghilterra il potere del sovrano si consolidò > a fine Quattrocento il modello giudiziario inglese possedeva le corti di Westminster, mentre veniva costruito un ordinamento che , per i suoi riferimenti a continente, non si fondava sulla cultura giuridica inglese originata dalla Magna Charta de 1215.
La rete giudiziaria era formata da:
Le commissioni e le corti non giudicavano secondo il common law, ma in base al diritto romano-canonico. Le dinastie assolutiste determinarono il consolidamento di un sistema normativo denominato equità, contrapposto al common law. Il sistema capitale si basava su:
fino alla fine del Seicento, fra Assizes e Quarters , non vi fu una separazione di funzioni. Nel 1747 venne abolita la maggior parte dei tribunali feudali e, con la Glorious Revolution e con L’Act of Settlement del 1701, il Parlamento soppresse le Corti di prerogativa, insieme alla liquidazione della giustizia rimasta nelle mani del sovrano, a vantaggio della centralità del parlamento.
La giustizia infragiudiziaria
Ambito infragiudiziario > contesto giudiziario collocato al di fuori dei tribunali e delle corti, molto presente nelle zone rurali. Gli arbitraggi facevano parte della vita quotidiana e di un modo di fare giustizia che sfuggiva alle istituzioni pubbliche e si appoggiava sulla consuetudine. L’infragiustizia svolgeva il ruolo di giustizia suppletiva, anche se negoziata e comunitaria poiché tutelava le mediazioni, le paci private, i patti, le rinunce e i perdoni, con lo scopo della riparazione dell’offesa sociale, in un contesto denominato dall’oralità. La soddisfazione della vindicta publica conteneva spesso la necessità di risarcire la parte offesa, ma la compensa privata poteva arrivare a legittimare la faida.
Capitolo 2 – Istituzioni giudiziarie penali e giudici nell’Italia moderna
Lo Stato di Milano
Nel XIII secolo, le città italiane centro-settentrionali avevano strutture giudiziarie penali solide, ma con l’avvio del XV, avvenne la stabilizzazione e la crescita del ruolo giudiziario centrale delle magistrature collegiali cittadine, soprattutto per l’esigenza d’indipendenza durante le guerre d’Italia. La discesa in Italia di Luigi XII diede un impulso al riordinamento del Senato dello Stato di Milano nel 1499:
Sotto gli spagnoli erano i podestà cittadini ad esercitare la giustizia penale anche nel contado, mentre la concessione di giurisdizione da parte del sovrano ad un signore avveniva con la formula del merum et mixtum imperium, di stampo feudale.
Lo Stato sabaudo
Dalla metà del XVI secolo, nel ducato dei Savoia si avviò la costruzione di un’ampia giustizia penale, tramite i Nuovi Ordini emanati da Emanuele Filiberto nel 1560-61. Quest’ultimo voleva procedere a un adattamento degli statuti piemontesi per promuovere una politica del diritto volta a privilegiare la legge comune. Vennero creati:
La Repubblica di Venezia
Nella seconda metà del Quattrocento, la Repubblica di Venezia avviò un processo di consolidamento del potere politico tramite azioni diplomatiche con le comunità urbane soggette. La giustizia penale era amministrata dal podestà, nobile veneziano che la Serenissima inviava nelle varie città con mandato biennale, e che disponeva di una corte pretoria formata da uno a quattro assessori. La procedura processuale posta i essere dal giudice del maleficio, rispettava la tradizione giuridica degli statuti cittadini, mentre il
Alla fine del Seicento gli Otto riacquistarono le antiche attribuzioni, fino alla soppressione del tribunale con le riforme del granduca Piero Leopoldo di Lorena 1777, a favore di una nuova corte centrale, il Tribunale di giustizia.
Lo stato pontificio
A partire dalla fine del XV secolo, Innocenzo VIII e Alessandro VI promossero l’espansione istituzionale della Curia dello stato pontificio:
I Regni di Napoli, Sicilia e di Sardegna
Quando, col trattato di Lione del 1504 si impossessò del regno di Napoli, Ferdinando il Cattolico rafforzò la contrapposizione tra il re e la giustizia baronale, che deteneva concessioni di merum e mixtum imperium. In seguito tale giurisdizione fu ulteriormente ridimensionata da Ferrante I. Nel Cinquecento la rete delle istituzioni giudiziarie aveva al centro i grandi tribunali della Capitale che avevano contribuito a garantire una certa stabilità agli assetti locali:
Gli aragonesi avevano impiantato nelle città le universitates, le Corti del capitano, che giudicavano secondo le consuetudini locali in prima istanza, cause penali e civili. Ferrante I, figlio di Alfonso I d’Aragona, mise in atto una riforma della rete giudiziaria nelle provincie:
Dopo l’intervento di Filippo II, il sistema penale del Regno non subì ampie incrinature neanche durante il dominio della casa d’Austria nel Settecento.
A inizio Quattrocento, nel Regno di Sicilia la giustizia penale era esercitata da baroni fuori dal controllo regio, configurandosi all’interno di una doppia giurisdizione:
Fin dall’inizio del Cinquecento, il Parlamento siciliano, che riuniva i rappresentanti dei baroni delle grandi città, cercava di rinvigorire la giustizia penale e civile dei capitani delle città. Filippo II nel 1569 con una prammatica volta a svuotare il potere locale dei baroni, riformò le magistrature dando stabilità ai presidenti dei tribunali.
Nel Cinquecento, sotto la dominazione spagnola, in Sardegna, la Reale Udienza divenne l’istituzione cardine dell’azione di governo dei viceré. Essa esercitava la funzione di seconda istanza alle sentenze pronunciate dal governatore e cercava di imporre il diritto del regno sui diritti locali e consuetudinari. Verso la metà del Seicento, fu istituita una
▲ Una fase di istruzione e raccolta delle prove;
▲ Una fase di giudizio molto rapida dove interveniva il procuratore regio o signorile. Il processo era condotto da un unico giudice con ampi poteri per agevolare l’accusa, malgrado qualche limitata garanzia di cui disponeva l’accusato. Essa rimase pressoché immutata fino alla grande Ordonnance Criminelle del 1670 ad opera di Luigi XIV.
L’Ordinanza nacque come strumento per rendere più rapida l’amministrazione della giustizia penale francese, e fu la base della riforma della procedura promulgata da Luigi XIV. Tale ordinanza affermava la procedura segreta e introdusse elementi punitivi violenti; inoltre era previsto l’appello obbligatorio e si concedeva un solido ruolo di controllo ai Parlamenti, già molto potenti nel XVII secolo.
La costituitio Criminalis Carolina
Nell’’Impero tedesco, con la stabilizzazione del processo inquisitoriale, si sgretolò l processo accusatorio, diretto ed orale, verso una separazione degli organi giudiziari d’inchiesta. Il processo duale invece, venica a configurarsi attraverso dei caratteri strutturali solidi come la prevalente scrittura degli atti e il controllo dell’iter processuale da parte di ufficiali pubblici, e non più da accusatori privati come accadeva nei secoli precedenti. Inoltre si era avviata la operazione degli organi giudiziari d’Inchiesta: da una parte gli ufficiali locali, che seguivano la fase istruttoria con interrogatori e tortura, dall’altra gli ufficiali deliberanti che in genere erano consiglieri giuristi. I modelli inquisitori si stabilirono velocemente, appoggiando alle ordinanze imperiali e alle corti ecclesiastiche o alla dottrina romano-canonica. Durante la seconda metà del XV, si fecero sempre più necessitanti le esigenze di riordino della materia processuale nel 1498, con la revisione del diritto municipale della città di Worms, (Wormser Reformation) si affermarono:
rispetto invece alle ordonnances francesi. La forma inquisitoria era caratterizzata dal rigore e il sistema delle prove legali, con importanza alla scrittura e l’avvio dell’ex officio del processo a partire da un’accusa privata. Si agiva nella segretezza con l’uso della tortura in mancanza di prove. Nella Carolina erano presenti elementi “garantistici” (ad esempio il divieto del giudice di fare domande suggestive e il rispetto del minor danno possibile sul corpo del torturato), che la distinguevano dal modello francese per avvicinarla alla penalistica europea, la tortura era pensata come strumento strategico per far emergere la verità processuale. L’individuazione di ameno due indizi remoti legittimava la tortura, che però spettava esclusivamente alla decisione del giudice, una volta ascoltate le difese dell’accusato. L’intensità e l’eventuale ripetizione della tortura dovevano essere proporzionali al peso dei sospetti che ricadevano sull’accusato. La tortura venne poi abolita, insieme alla riduzione dell’applicazione della pena di morte, con due decreti nel 1776. Il giudizio finale era emesso in seduta pubblica, rispettando i formalismi della procedura: giudici e scabini si riunivano in seduta secreta per decidere la sentenza sulla base della lettura del fascicolo processuale. L’imputato condotta dal boia, poteva formalmente contestare l’accusa. Due oratori, uno per l’accusa e uno per la difesa intervenivano a formulare la richiesta rispettivamente dell’irrogazione della pena o l’assoluzione. Al termine il giudice togato scioglieva l’assemblea e, in caso di sentenza capitale, consegnava il condannato al boia per immediata esecuzione.
Altri contesti europei
Nella penisola iberica il modello inquisitorio si afferma con due raccolte di leggi:
Si era definita tra Tre e Cinquecento una forma di procedura “mista,(differenziazione tra una prolissa forma accusatoria e una più concisa struttura inquisitoria) che vedeva agire ex officio del giudice e insieme la presenza delle parti in giudizio. Da questo modello di passò al processo penale castigliano di età moderna, che si sostanziò in due procedure:
▲ Di ampliare l’attività di investigazione, repressione e controllo sugli individ ui. I giudici di pace, da custodes (della polizia) della contea, divennero magistrati veri e propri.
Il pluralismo giuridico italiano
L’Italia vedeva un’accentuata autonomia del ceto giudiziario-forense e la diffusa presenza di una tradizionale legislazione statuario-municipale, la quale fissò, tra XII e XV secolo, una rete di sistemi procedurali basati sul modulo inquisitorio. Esso si costituiva di due parti: inquisitio generalis cioè la fase istruttoria condotta dai notai su mandato del giudice; inqusitio specialis , in cui si avviava l’interrogatorio dell’imputato e dei testimoni. Fra gli esempi di ordinamenti inquisitori in Italia ci furono le:
Il corpo e la prova: la perizia medico- legale
Il consolidamento della competenza medico-legale nel penale si irrobustì in parallelo all’estensione della procedura inquisitoria. L’applicabilità del tormento fu fonte di dibattito teorico-medico, visto che esso era praticato in età modera in base a una normativa ben precisa che prevedeva il rispetto di alcune modalità sull’inflizione (a seconda dell’età, del sesso, della corporatura, mentre erano esenti gli accusati che soffrivano di alcune patologie o con deficienze fisiche). Lo scopo non era la morte del reo, e per questo un medico doveva prima accertarsi del suo stato di salute, per valutare l’opportunità di proseguire nel tormento: in Francia le Ordonnances richiedevano la presenza del perito chirurgo e del medico, e anche in Italia si diffuse l’idea che la presenza del corpo sanitario fosse fondamentale. Era una pratica molto frequente in casi come l’aborto e l’infanticidio, così che le ispezioni di esperti rafforzarono la medicina legale, ma anche in casi di morte violenta. A partire più precisamente dalla Constitutio Carolina, che stabilì delle ispezioni da parte di esperti sul cadavere del bambino, nei casi di infanticidio, ed di un riscontro autoptico nel caso di morte violenta di rafforzò quindi anche la medicina legale. Dalla
Il banditismo è costituito da: rapinatori di strada, fuorilegge e contrabbandieri. Esso fu un fenomeno complesso ed elemento strutturale della società nel XVI secolo: il suo sviluppo viene posto in parallelo con:
Il banditismo è visto come elemento “parapolitico”, che coinvolse trasversalmente i ceti sociali, le comunità urbane e rurali; e si radicò in modo tale da contrastare il potere pubblico, imponendo un ordine sociale nel territorio da esso controllato > il “fuoriuscitismo”. Esso era praticato dai ceti più elevati della società locale tramite una rete relazionale che forniva truppe per il potere d’azione in una certa sfera. Il banditismo trovò forza e sviluppo durante la crisi sociale e nella struttura del lignaggio, cioè nella rete famigliare ramificata, che prevedeva una conflittualità estesa il cui fine era l’affermazione del prestigio e del potere economico. nel Regno di Napoli esisteva un banditismo legato ai moti feudali > uno endemico, forma di resistenza al potere pubblico, e uno sommerso all’interno di azioni diffuse intimidatorie dei gruppi armati e dei fuorilegge alle dipendenze dei baroni, che seminavano terrore nelle comunità e si scontravano con i rappresentanti della giustizia. Lo stesso accadeva nei territori più interni della Sardegna. Anche in Francia si ebbe lungo tutta l’epoca moderna un banditismo guidato dalla nobiltà e dai signori feudali, intrecciato in particolar modo anche al contrabbando. Proprio il contrabbando diventerà in pieno Settecento un fenomeno dai contorni estremamente violenti in controtendenza rispetto al calo dei crimini contro le imposte. L’elemento però che metteva in moto con forza la costituzione di bande armate era la graduale decadenza sociale di alcune famiglie di contadini benestanti, dovuta più al coinvolgimento nelle vendette locali che alla precarietà economica. Poi non mancavano i signori-banditi con truppe proprie, che alimentavano il saccheggio delle bande.
L’ordine speciale e in non-processo
La risposta del potere pubblico alle forme di criminalità fu violenta, repressiva tecnico- giuridica: confisca dei beni, abbattimento delle case di proprietà di coloro che si erano fatti banditi. A metà Cinquecento:
In risposta alle crisi sociali, si sostanziò un ordo militare e speciale, che si affiancò all’inquisitorio e ne rifiutò i meccanismi della tortura e della segretezza, emerge un dualismo che prevede la pratica giudiziaria > la pratica extra-ordinem venne impiegata per reprimere anche i crimini più gravi, considerati dannosi per la tenuta dell’ordine della società (atti sessuali, blasfemia, parricidio, latrocinium, omicidi) utilizzando forme procedurale semplificate e inclini alla risposta repressiva violenta e militare, ad modum belli. Le Partidas di re Alfonso, i Re cattolici e Filippo II stabilirono la riduzione di questi casi della forme procedurali, mentre in Italia si diffondevano modelli di repressione costruiti sulla rapidità della giustizia, detti s pecialia , tra cui l’ex abrupto (altri erano ad horas, levato velo > agire senza procedimento scritto del pontefice, statim, brachio regio ecc), dei quali uno dei caratteri fu la ratio dell’atrocità delle violenza pubblica in risposta all’atrocità del reato. Nel Regno di Napoli erano diffuse numerose giurisdizioni d’eccezione, come il Tribunale di Campagna > esso era composto da un giudice delegato di Vicaria, che riceveva la delega a procedere ad modum belli contro alcuni delitti gravi, in particolare quelli legati alla criminalità organizzata; anche i viceré del Regno di Sicilia incominciarono ad usare, verso la metà del Cinquecento, la procedura penale ex abrupto, questo procedimento giudiziario entrava in funzione sulla base esclusivamente delle informazioni acquisite dai fiscali e adottava la tortura e la carcerazione come strumenti procedurali di confessione del reato_._ Con il procedimento di “forgiudica” si poteva ridurre all’osso i tempi di azione giudiziaria, compresi quelli già risicati dell’autodifesa dell’indagato. In generale rimanevano molte difficoltà ad affrontare giudiziariamente i problemi di banditismo e di grave crimine vista la scarsa efficacia dell’azione repressiva. Le forme settecentesche mantennero in vita tribunali speciali. Nella Costitutio Theresiana Criminalis e nel codice giuseppino venne ancora previsto per la repressione di diversi reati il procedimento ad horas, che si doveva svolgere rigorosamente sul luogo del delitto.
Capitolo 5 – Giudicare e Punire
Reati e pene
La sentenza era una punizione, inflitta sul corpo e sulla “morale”, che, nei casi di omicidio volontario, lesa maestà, rapina, incendio, avvelenamento, sodomia, eresia e magia, era la pena di morte , che poteva essere aggravata da ulteriori punizioni prima e dopo la morte per decapitazione o impiccagione. Nel corso dell’età moderna la pena capitale diventerà minoritaria rispetto a quella del bando per la chiara difficoltà di una sua estensione massiccia: altro modo per punire era la relegazione, una pena severa che restringeva la liberà di azione e movimento come il confinamento in una città per un certo periodo di
giustizia penale pubblica. Si ebbe un aumento notevole degli omicidi. Nel Settecento le corti dei Paesi Bassi meridionali repressero i reati contro la persona, l’autorità e i beni o la proprietà; i crimini contro la persona erano quelli maggiormente perseguiti e costituivano la metà della criminalità repressa. Altra pena erano i “ viaggi giudiziari ”, una sorta di pellegrinaggio di espiazione verso alcuni santuari d’Europa e d’oltremare, che punivano, o l’ammenda honorable , che prevedeva la richiesta del perdono del colpevole e un’umiliazione pubblica. Nella Repubblica e nelle Province Unite, la tendenza delle pene capitali era comparabile a quella inglese. A metà Seicento, il severo sistema di punizione pubblico divenne uniforme in tutte le corti provinciali, con l’irrogazione di pene “combinate”: bando, confinamento, lievi punizioni corporali. Nel Settecento la pena capitale venne irrogata per: reati di omicidio, contro il patrimonio, contro l’omosessualità – che era vista come un crimine contro la moralità – punibile con il patibolo. La pena della galera, già praticata a fine Trecento, ebbe una diffusione notevole nei primi decenni del Cinquecento in quasi tutti gli stati che si affacciavano sul Mediterraneo:
La relegazione nelle galere militari non indicava solo l’imbarco del condannato in qualità di rematore, ma poteva tradursi pure in lavori forzati presso gli arsenali delle marine militari. A Venezia, i forzati al remo comparvero nelle ciurme della flotta, puniti di solito per furto con una lunghezza minima di 2-3 anni.
Una sentenza plurima: la pena al remo
In Francia sotto Colbert, ministro di Luigi XIV, la pena al remo fu uno strumento di raccolta e fornitura dei marinai, che andavano a ingrossare la flotta francese di base a Marsiglia. Il loro trasferimento verso la città era organizzato da un sistema di convogli a piedi denominati “catene”, che tenevano impegnati questi uomini ai ferri per quasi un anno. Con i primi decenni del Settecento, la pena al remo si trasformò in carcerazione, impiegandoi condannati a terra negli arsenali, o nei “bagni penali” della Marina.
Il carcere, la prigione
I tribunali locali, centrali, feudali, signorili, disponevano di un carcere nello stesso edificio che ospitava le aule giudiziarie. La giustizia di età moderna non irrogava pene al carcere: in questi secoli non esistevano sistemi penitenziari, non erano neppure pensati, almeno prima di Beccaria e di Bentham. Con l’aumento della presenza dei reclusi per furto , nei luoghi detentivi in via di costruzione, le autorità sono spinte a promulgare la durata delle pene alla reclusione. Nel XVIII secolo i luoghi di reclusione avevano un carattere
“multifunzionale”, in quanto non erano solo spazi di detenzione, ma anche case di lavoro, ricoveri per anziani, etc. Spesso il carcere era gestito da un appaltatore, e autonomo dal tribunale: