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Riassunto la spada e la bilancia, Sintesi del corso di Storia Della Giustizia

Riassunto volume, la spada e la bilancia

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 16/11/2025

yossaf-bachkar
yossaf-bachkar 🇮🇹

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Fino alla rivoluzione francese, il governo della giustizia e soprattutto quella
penale, fu amministrato dalle monarchie e dalle repubbliche oligarchiche
europee. Il re era la figura cardine di questo sistema garante della pace.
L’esercizio di questo potere, soprattutto nello Stato moderno era basato sulla
“Iurisdictio”, cioè sul potere politico dei sovrani di ius dicere, cioè giudicare.
Secondo Giovanni di Salisbury, il principe era l’immagine della giustizia, e per
essere un buon principe bisognava dimostrarsi Equus e soprattutto iustus,
difendendo i minores, dai soprusi dei potentes.
Secondo la tradizione ciceroniana e aristotelico tolemaica, la giustizia era la
virtù suprema tra le virtù cardinali. Concezione che ereditarono anche i teorici
italiani del governo comunale del XIII secolo secondo cui la giustizia era la
prima delle virtù politiche che permetteva una conservazione dell’equilibrio
all’interno della società umana. (Secondo bando degli Ubaldi la politica era
l’arte della conservazione della civitas mediante il diritto). Durante questi secoli
tra il 13º e XIV secolo, cambiò anche la raffigurazione della giustizia alla
tradizionale immagine della bilancia si aggiunse quella della spada. Mediante
questa concezione la respubblica, rivendicava il diritto di punire per tutelare il
bene comune attraverso l’esercizio del processo penale. Nel XIII secolo Henry
Bracton scrisse il De legibus et consuetudinibus Angliae, all’interno del quale
suddivideva il potere regio in: 1) Gubernaculum, cioè l’azione politica
discrezionale del sovrano sciolto dalle leggi. 2) Iurisdictio, il ruolo del re quale
vicario di Dio in terra che quindi disponeva del potere di dire la legge(ius
dicere) .
In questo contesto si superava la tradizione dell’ordalia, consolidandosi
l’immagine del re come liberatore della vendetta privata, ma anche come
elargitore della grazia e quindi dispensatore di perdono. Tra il 13º e il XIV secolo
avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari centrali permanenti, a partire
dall’Italia centro settentrionale, nel tentativo di superare la frammentazione del
potere giurisdizionale(reale, signorile ed ecclesiastica). In questa fase si impone
la figura del re come giudice supremo, il quale per estendere la propria
giurisdizione via nelle varie località soggette al suo potere governatore di
fiducia o ufficiali regi, quelli che Alfonso 10º di Castiglia chiamò “homes
buenos”. Così facendo il principe era colui che deteneva anche il potere della
giustizia penale ed era grande dell’ordine, dunque egli stesso diveniva fonte di
diritto. In questo periodo si andava consolidando l’esercizio della giustizia
penale come fondamento dell’ordine pubblico che rimase nella cultura
giuspubblicistica pre illuminista, consolidandosi durante l’epoca dello Stato
moderno. In seguito alla stagione dell’assolutismo, si assiste a forti percorsi
politici di accentramento del potere monarchico e burocratico che ampliarono
la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione, tutto ciò di potenziò la
centralità dell’esercizio della giustizia nel governo dello Stato, e consolidò
parallelamente uno stato fiscale perseguendo una politica di polizia, intesa
come nuova dimensione regolativa per il buon governo. Nonostante ciò, nel
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Fino alla rivoluzione francese, il governo della giustizia e soprattutto quella penale, fu amministrato dalle monarchie e dalle repubbliche oligarchiche europee. Il re era la figura cardine di questo sistema garante della pace. L’esercizio di questo potere, soprattutto nello Stato moderno era basato sulla “Iurisdictio”, cioè sul potere politico dei sovrani di ius dicere, cioè giudicare. Secondo Giovanni di Salisbury, il principe era l’immagine della giustizia, e per essere un buon principe bisognava dimostrarsi Equus e soprattutto iustus, difendendo i minores, dai soprusi dei potentes. Secondo la tradizione ciceroniana e aristotelico tolemaica, la giustizia era la virtù suprema tra le virtù cardinali. Concezione che ereditarono anche i teorici italiani del governo comunale del XIII secolo secondo cui la giustizia era la prima delle virtù politiche che permetteva una conservazione dell’equilibrio all’interno della società umana. (Secondo bando degli Ubaldi la politica era l’arte della conservazione della civitas mediante il diritto). Durante questi secoli tra il 13º e XIV secolo, cambiò anche la raffigurazione della giustizia alla tradizionale immagine della bilancia si aggiunse quella della spada. Mediante questa concezione la respubblica, rivendicava il diritto di punire per tutelare il bene comune attraverso l’esercizio del processo penale. Nel XIII secolo Henry Bracton scrisse il De legibus et consuetudinibus Angliae, all’interno del quale suddivideva il potere regio in: 1) Gubernaculum, cioè l’azione politica discrezionale del sovrano sciolto dalle leggi. 2) Iurisdictio, il ruolo del re quale vicario di Dio in terra che quindi disponeva del potere di dire la legge(ius dicere). In questo contesto si superava la tradizione dell’ordalia, consolidandosi l’immagine del re come liberatore della vendetta privata, ma anche come elargitore della grazia e quindi dispensatore di perdono. Tra il 13º e il XIV secolo avviene lo sviluppo degli apparati giudiziari centrali permanenti, a partire dall’Italia centro settentrionale, nel tentativo di superare la frammentazione del potere giurisdizionale(reale, signorile ed ecclesiastica). In questa fase si impone la figura del re come giudice supremo, il quale per estendere la propria giurisdizione via nelle varie località soggette al suo potere governatore di fiducia o ufficiali regi, quelli che Alfonso 10º di Castiglia chiamò “homes buenos”. Così facendo il principe era colui che deteneva anche il potere della giustizia penale ed era grande dell’ordine, dunque egli stesso diveniva fonte di diritto. In questo periodo si andava consolidando l’esercizio della giustizia penale come fondamento dell’ordine pubblico che rimase nella cultura giuspubblicistica pre illuminista, consolidandosi durante l’epoca dello Stato moderno. In seguito alla stagione dell’assolutismo, si assiste a forti percorsi politici di accentramento del potere monarchico e burocratico che ampliarono la prevalenza dell’amministrazione sulla giurisdizione, tutto ciò di potenziò la centralità dell’esercizio della giustizia nel governo dello Stato, e consolidò parallelamente uno stato fiscale perseguendo una politica di polizia, intesa come nuova dimensione regolativa per il buon governo. Nonostante ciò, nel

settecento il sovrano manteneva intatto quel carattere di origine di ogni giurisdizione. Il regno francese In Francia, la centralizzazione giudiziaria andò dii pari passo con la centralizzazione regia, sottomettendo nel tempo le autonomie delle città e dei signori. Già dalla fine del XIII secolo si manifesta ciò, in quanto tutte le forme giurisdizionali del regno erano più o meno sotto il diretto controllo del sovrano. In questo periodo, il parlamento di Parigi , originato dalla curia regis, assunse il ruolo di istituzione giudiziaria delegata più importante del regno. Al parlamento parigino si affiancava un’altra grande corte sovrana, chiamata la Cour des aides, istituita nel 1390 e ottiene pieni poteri nel 1454, e si occupava dei contenziosi fiscali su tutto il regno. Dal XV secolo viene introdotta all’interno della struttura organizzativa del parlamento di Parigi, una Grand Chambre, la camera principale del parlamento di Parigi con competenza sia civile che penale formata da 34 consiglieri ecclesiastici e laici. Essa era affiancata da due. Chambres des enquetes, una per le cause civili(Requetes) e una per le cause penali(Tournelle) che preparavano i progetti delle sentenze pronunciate dalla Grand Chambre. Nel XV secolo, il tentativo di superare la frammentazione giurisdizionale delle province, spinse Carlo VII ad istituire nuovi parlamenti su imitazione di quello parigino. Vennero istituiti i parlamenti di Tolosa, Grenoble, bordeaux, Aix, Rouen, ecc.. culmine di questo insediamento delle corti provinciali, Francesco I diede il via ad un’estesa riorganizzazione della giustizia con l’ordonnance di Villers-Cotteret. A queste corti parlamentari provinciali venivano subordinate le corti locali di prima istanza, formata da una rete di tribunali signorili e municipali chiamati prevotes, collegati in seconda istanza ai tribunali denominati balivi e tribunali retti da capitani di giustizia. Le sentenze di questi tribunali potevano essere annullate dal Conseil du Roi, in base al principio della giustizia ritenuta, un ultimo grado di giurisdizione che il sovrano conservava come sua stretta prerogativa. Francesco I Valois, nel 1522 mise a capo delle corti locali di seconda istanza lieutenants criminals, con l’intento di frantumare la giurisdizione di tradizionali uffici regi, i baillis e i senechaux e dei giudici signorili di origine feudale. Inoltre, nel 1539 lo stesso Francesco I introdusse una nuova figura di sostanza, i giudici militari, che giudicavano senza appello i reati legati alla mendicità, banditismo e rivolte. Nel 1771 il cancelliere Maupeou, tentò di fare una riforma giudiziaria, ricordata come un colpo di Stato: 1)sopperì mento le corti sovrani parlamento provinciali in consigli superiori, oppure smembrati (come il caso del parlamento di Parigi in cinque circoscrizioni) , al fine di ridurre il loro ambito di giurisdizione. 2) introduzione di nomine di homines novi nell’amministrazione giudiziaria, che lavoravano a titolo gratuito. 3) abolite le cariche venali, cioè quelle attribuite dietro una corresponsione in denaro, con il diritto di trasmissione, che costituivano l’accesso alla cosiddetta nobiltà di toga ed erano il fulcro dell’amministrazione regia. Questa riforma fu soppressa quando Luigi 16º, sali

l’artefice della riforma della legislazione processuale che iniziò nel 1737, e diede l’avvio dei lavori di progettazione del codice denominato corpus iuris Federiciani. La monarchia spagnola Dalla fine del XV secolo la struttura giudiziaria del regno spagnolo era sostenuta a livello locale cittadino dei giudici chiamati inferiores. Tra questi la figura istituzionale che più si distingueva anche per il suo ruolo politico era il Corregidor, un giudice è governatore cittadino inviato dal re. Questa figura nel cinquecento divenne sia un giudice penale che civile. In Aragona l’amministrazione della giustizia era in mano ai Veguer reale o bayle, parallelamente a questa figura nei territori feudali, senorios, esisteva la giustizia penale civile e anche d’appello autonoma rispetto a quella reale. In Aragona, la giurisdizione più rilevante era quella della magistratura chiamata El Justicia mayor, che era dipendente dal tribunale denominato corte del Justicia. Istituzione giudiziaria che nel 1597 venne posta sotto l’autorità del re dalle Cortes di Tarazona, che possedeva una corte giudicante è composta dai togati, da avvocati aragonesi e da un consiglio di letrados. Inoltre sembri in Aragona, esisteva una Audiencia real nella città di Saragozza, formata da quattro consiglieri magistrati. In Castiglia: esistevano due chancillerias e due audiencias di Valladolid e Granada, i quali si occupavano di amministrazione della giustizia penale e civile. Se erano fondamentalmente dei tribunali d’appello, anche se potevano intervenire come tribunali di prima istanza nel caso in cui erano coinvolti i dei nobili, composti da un presidente e 16 oydores, divisi in quattro salas per i processi civili è uno per quelli criminali, questi ultimi a sua volta formati da quattro alcades del Crimen. 2) nel tempo a queste istituzioni giudiziarie si unirono le cosiddette audiencias regionales, come quella della Galizia di Siviglia e delle isole Canarie. Quella Galizia Ana è la prima in ordine di tempo. Quella sivigliana , giudicava in fase d’appello le cause che provenivano dal tribunale del governatore sia nel civile che nel penale. Quella delle Canarie amministrava la giustizia attraverso i juces de alzada, giudicava le sentenze di prima istanza del governatore e la sua giurisdizione prevedeva anche il giudizio nelle causas de corte di prima istanza. 3) in catalogna il tribunale prevedeva otto giudici debiti al civile e due al penale. Mentre a Valenza fu Federico il cattolico a istituire il tribunale reale. Nel 1718 furono introdotti gli intendimenti che potevano esercitare localmente la giustizia penale vennero fondate nuove audiencias e i tribunali d’Aragona vennero organizzati su modello castigliano.

  1. In Portogallo nel XVI secolo gli organi giudiziari di Lisbona erano costituiti da un grande tribunale collegiale della casa da suplicacao, che rappresentava il superamento dei vecchi tribunali. Contro le sentenze di questa corte ci si poteva appellare al tribunale superiore la Mesa dos Desembargadores de Paco. Inoltre, come organo giudiziario nel 1536 sotto il regno di Giovanni III venne istituita l’inquisizione per reprimere l’eresia luterana, con il tempo questo

tribunale venne impiegato per combattere quello che secondo il sovrano portoghese era il pericolo maggiore del proprio regno, ovvero la presenza degli ebrei. Ritornando alla giustizia penale locale, questa invece era amministrata dai governatori delle sei camarcas judiciais nominati dal sovrano. In questo quadro non mancano la giurisdizione signorile con il privilegio dell’amministrazione della giustizia penale civile. Abbiamo parlato che durante il tardo medioevo coesistevano una serie di ordinamenti giuridici che coesistevano tra di loro, questi ordinamenti a inizio prima età moderna vivono una sorta di crescente dipendenza dal sovrano, soprattutto in alcuni Stati moderni ma questo è un processo che in linea di massima interesserà un po’ tutti gli Stati di età moderna che vedono l’affermazione sempre più dell’assolutismo regio I Paesi Bassi Nel XV secolo i principati territoriali dei Paesi Bassi vennero compresi all’interno della sfera d’azione politica dei duchi di Borgogna, i quali cercarono di imporre la propria giurisdizione sulle magistrature di città come Anversa, lo Lovanio e Bruxelles. In questi territori vi era una grande frammentazione giuridica, infatti il potere giuridico era suddiviso tra le magistrature in città e le signorie nelle società rurali. In seguito all’avvento della dinastia asburgica e soprattutto con l’azione di Carlo V nel XVI secolo., la giustizia in questi posti venne ordinata in base a una stretta connessione tra :1) i consigli regi e 2) le varie corti provinciali da cui dipendevano i tribunali locali diffusi nelle piccole città e zone rurali(il più importante era soprattutto la corte provinciale d’Olanda,) e da 3) i balivi, rappresentanti locali del sovrano di origine nobile che esercitavano la giustizia civile, penale e potevano infliggere la pena capitale beni fiscali e sanzioni fiscali. In seguito all’allontanamento del regno spagnolo, e con l’avvio del processo di separazione dei Paesi Bassi meridionali la corte d’Olanda iniziava ad acquisire sempre più autonomia, essa era rappresentata da uomini di legge professionisti, e aveva giurisdizione sul nord dell’Olanda e sulla provincia di Utrecht. Durante l’antico regime solo la provincia olandese possedeva più di 200 giurisdizioni con diritto di esercitare la giustizia penale e di irrogare le pene più severe fino a quella di morte.dopo gli anni 70 del cinquecento dunque in seguito alla rivolta dei Paesi Bassi, il potere di scelta dei baliviricade sugli Stati generali, ovvero sui rappresentanti delle province e nel 1618 direttamente sullo stadthoulder. Egli nel corso del seicento assunse il compito di scegliere i magistrati cittadini, attraverso un sistema di doppie liste. Ma dopo la seconda metà del seicento il sistema di nomina dei giudici campionò di nuovo a vantaggio degli Stati generali. Nei Paesi Bassi meridionali in seguito alla

ricorrere attraverso le quater session che erano delle riunioni a scadenza fissa dei giudici di pace della contea oppure attraverso le assizes ovvero le corti tradizionali dei giudici regi fino alla fine del seicento non vi era una separazione di funzioni tra questi ultimi due organi. Questo pluralismo giuridico, tra il 1701 e il 1747 venne abolito attraverso la gloriosa rivoluzione e con L act of settlement, attraverso cui venivano aboliti la maggior parte dei tribunali feudali , e le corti di prerogativa insieme alla liquidazione della giustizia rimasta nelle mani del sovrano a vantaggio della centralità del parlamento. La giustizia infra giudiziaria Nell’Europa moderna sopravvisse un ambito giudiziario collocato sia fuori dai tribunali che dalle corti che viene denominato infra giudiziario soprattutto presente nelle zone rurali. Che consisteva in degli arbitraggi che spesso portavano composizioni o compensazioni tra le parti indi disputa. Questo modo di fare giustizia sfuggiva al controllo del potere politico e alle istituzioni pubbliche e prima del 500 si appoggiava su valori consuetudinari tradizionali e quindi sul consenso sociale a livello locale. Se era una sorta di giustizia suppletiva in un contesto denominato dall’oralità e alcune volte essa poteva legittimare la faida come veniva in molte parti d’Europa attraverso per esempio le rivincite di sangue a Firenze. Istituzioni giudiziarie penali e giudici nell’Italia moderna In Italia nel XIII secolo soprattutto le città centro settentrionali avevano un sistema giudiziario penale solido soprattutto nel XV secolo avvenne la stabilizzazione e la crescita del ruolo giudiziario centrale delle magistrature collegiali cittadine per l’esigenza di indipendenza durante le guerre d’Italia Lo Stato di Milano Di seguito alla discesa in Italia di Luigi XII, lo Stato di Milano nel 1499 conobbe un periodo di riordinamento del Senato che portò alla soppressione dei consigli ducali e ciò implicava che il Senato diventava la corte suprema dello Stato sul modello dei parla menti francesi. esso era composto da 17 membri e in seguito da 27 sino all’arrivo dell’imperatore Carlo V che decise di ridurlo a 15 tra prelati e giuristi provenienti dal collegio dei giureconsulti e militi. Per volere di Carlo V venne istituito il consiglio di giustizia formato da un collegio di giudici dotti in utroque( in entrambi i diritti canonico e romano). Contro di essi si poteva ricorrere al consiglio segreto, molto spesso composto dagli giudici provenienti dal consiglio di giustizia. Sotto gli spagnoli e podestà cittadini di importanti agglomerati urbani come Cremona e Pavia esercitavano la giustizia penale anche nei territori e contadi senza irrogare la pena capitale mentre nella stessa capitale lombarda la giurisdizione criminale per i reati capitali in tutto lo Stato spettava al capitano di giustizia. Nei territori Milanesi era diffusa una significativa giurisdizione penale gestita direttamente dai signori feudali.. la concessione di giurisdizione da parte del sovrano ad un signore avveniva con la

formula merum te mixture imperium ac potestas gladi, che permetteva ai giudici pretori del feudo di amministrare la giustizia penale anche per quei reati i quali era prevista la pena capitale. La giurisdizione feudale nel corso del cinquecento incontrò molti ostacoli politici imposti soprattutto dal Senato che tentava di frantumare l’autonomia giudiziaria dei vari territori. Tutto ciò ostacolò e sottrasse ai signori feudatari funzioni di intervento in materia penale come i reati di sedizione alto tradimento e contraffazione di moneta. Lo Stato sabaudo A partire dal XVI secolo si avviò nel Ducato di Savoia la costruzione di un’ampia giustizia penale tramite i nuovi ordini emanati da Emanuele Filiberto nel 1560

  1. Egli voleva procedere a un adattamento degli statuti piemontesi per promuovere una politica del diritto volta privilegiare la legge comuneattraverso la creazione di due tribunali supremi il Senato di chambery , è il Senato di Piemonte di Torino il sovrano sabaudo rivendicava l’azione giudiziaria penale.questi tribunali erano subordinati i prefetti provinciali e il giudice ordinari del capoluogo delle province. Nel 1724 l’unione tra i tribunali delle giudichi e le prefetture dei capoluoghi consolidò nel tempo una forma di procedura che solidificò una stretta coincidenza tra il primo e il secondo grado di giudizio è un iter processuale che rimase sotto il controllo del prefetto, il quale ricopriva il ruolo di giudice di prima e secondo istanza. Le costituzioni del 1770 emanate sotto il regno di Carlo Emanuele III diedero un nuovo assetto definito alla struttura giudiziaria.. Inoltre, nel furono istituite prefetture anche nelle province di nuovo acquisto come il novarese e l’oltrepo Pavese eccetera. Nel 1786 la volontà di rendere più rapida l’amministrazione della giustizia anche nelle zone lontane di Torino portò una riforma giudiziaria, così furono creati consigli di giustizia di Alessandria e Novaraorgani giudiziari collegiali costituiti da quattro giudici che duravano in carica cinque anni e essi avevano potere sia nelle cause civili che nelle case criminali lievi. La Repubblica di Venezia In seguito all’espansione sulla terraferma nella penisola italiana durante gli anni 30 del quattrocento la Repubblica di Venezia avviò un processo di consolidamento del potere politico tramite azioni diplomatiche con le comunità urbane soggette al proprio potere.. in questo nuovo quadro territoriale la giustizia penale era amministrata dal podestà, un nobile veneziano che la serenissima inviava nelle varie città con un mandato biennale e che disponeva di una corte pretoria formata da quattro o da un assessore, i potestà agivano attraverso un rito delegato del consiglio dei 10 che deteneva il potere della giustizia penale. Inoltre, i laureati in legge della Repubblica assumevano le funzioni di giudice del maleficio oppure vicario pretorio e svolgevano un lavoro di coadiutori durante le fasi istruttorie dei processi. Il giudice del maleficio poneva in essere l’istruzione del processo sia a livello locale cittadino. Organo supremo, dal punto di vista giuridico nei territori veneziani era il consiglio dei

l’appropriazione soprattutto come tribunale d’appello nelle cause civili. Con il tempo la consulta solitamente in incardinata tra le istituzioni di emanazioni del principe affermò sempre di più il proprio ruolo e venne rappresentare un anello di congiunzione tra la volontà ex legge del principe è l’ordinaria amministrazione della giustizia. In questo panorama giuridico vi erano anche i tribunali penali locali, chiamati banchi ed erano presieduti da rettori o capitani e podestà della città o della grande comunità e potevano irrorare anche pene capitali. Alla fine del seicento gli otto requisirono le loro antiche attribuzioni sino alla soppressione del tribunale con le riforme del granduca Piero Leopoldo di Lorena, 1777 a favore di una nuova corte centrale, il tribunale di giustizia. Lo Stato Pontificio A partire dal XV secolo, Innocenzo VIII e Alessandro VI, avviarono un processo di espansione istituzionale e politico della curia romana. Tutto ciò prevedeva la trasformazione dei tribunali della Rota, della Penitenziaria e della segnatura apostolica, in tribunali superiori. 1)Dalla fine del XV secolo la Rota romana, divenne il tribunale in materia civile più importante dello stato pontificio.

  1. La Segnatura Apostolica nel 1493 passò da organo consultivo a tribunale giudiziario supremo anche in materia penale, con funzione di corte d’appello nei casi civili, in quanto nel penale non cera la possibilità di appellarsi. Essa intervenne anche da ora in poi nei casi d’annullamento, di Restitutio in integrum(ristabilimento della situazione giuridica precedente al giudizio), di ricorso, nonché di risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra i giudici. Nei primi anni del 500, si consolidò il primato del tribunale del governatore di Roma (il quale aveva la funzione d’appello per le cause criminali fuori dal distretto di Roma ma non nelle giurisdizioni dei cardinali legati) non solo nella città di Roma ma in tutto Loi stato pontificio. Ad esso erano collegati, il Tribunale criminale del Senatore, il Tribunale della diocesi e il Tribunale Auditor camere, (organo giurisdizionale della Camera apostolica.). Essa disponeva sia di tre compagnie di sbirri e inoltre poteva irrogare la pena capitale. Nel 1612 la riforma dei tribunali di Papa Paolo V, che rafforzò la difesa dell’Inquisitio e anche il ruolo degli avvocati dei poveri anche nei casi di delitti atroci. Dal punto di vista penale la riforma più importante si concretizzò nel 1588, con papa Sisto V che varo la costituzione delle Immensi eterni, attraverso cui si organizzava la congregazione cardinalizia della sacra Consulta. Il quale divenne l’organo giudiziario supremo nell’amministrazione della giustizia penale dello Stato, con il diritto di emettere il proprio giudizio sulla sentenza del giudice locale. Con il tempo anche le città si dotarono dei tribunali rotali tutti sottomessi alla sacra consulta. Bologna negli anni 30 del 500, passò sotto il dominio della Chiesa, e così fu istituito il tribunale di prima istanza d’appello

del Torrone, affiancato da un tribunale rotale civile composto da sftranieri. Il tribunale di Bologna era formato da sottoauditori i quali erano responsabili dell’istruzione inquisitoria delle cause. Mentre i notai potevano ricoprivano un ruolo importante nella prima fase di denuncia del reato penale. A Bologna il senato Cittadino richiese l’istituzione di un tribunale rotale agli inizi del XVI secolo che avesse competenze sia in ambito penale che civile, ma esso venne istituito circa 30 anni dopo ed era formato da 5 stranieri , scelti dal senato cittadino e la carica era quinquennale, questo tribunale veniva utilizzato per le cause di valore superiori alle 100 lire bolognesi, mentre per quelle inferiori bastava un solo uditore. Bologna come le grandio città soggette al dominio dello stato pontificio poteva contare sulla presenza istituzionale del legato pontificio, il quale disponeva di un proprio foro sia penale che civile, che operava secondo le costituzioni disposte da Morone nel 1548 e poi da Giustiani nel 1608. Esso era formato da un solo auditore che giudicava le pene capitali e da un numero variabile di auditori che giudicavano singolarmente e non collettivamente. I Regni di Napoli, Sicilia e di Sardegna. In seguito alla conquista del regno di Napoli, sancita dal trattato di Lione nel 1504, Federico Il cattolico si impossesso del titolo regio e rafforzò dal punto di vista giuridico la contrapposizione tra il re e la giustizia baronale, quest’ultima godeva di ampie concessioni di merum. E mixtum imperium sin dai tempi di Alfonso V. In seguito con l’avvento di Ferrante I, la giurisdizione dei baroni fu ulteriormente ridimensionata. Nel Regno di Napoli, la rete giurisdizionale composta dal ceto togato(soprattutto) aveva i suoi grandi tribunali nella capitale, essi. Nel tempo avevano garantito una certa stabilità agli assetti locali. Questi tribunali erano : 1) il consiglio collaterale, istituito nel 1503 che sotto il periodo reale prese il nome di consiglio di Santa Chiara, le cui sentenze erano appellate dal Consiglio d’Italia e di Madrid. Poi vi erano i tribunali creati da Alfonso I d’Aragona come 2) il Sacro Real Consiglio che era il più importante in sede civilistica al quale si poteva ricorrere per supplica e non per appello. 3) poi vi era la Magna Curia Vicariae, La Gran Corte Vicaria che si esprimeva si in materia penale che civile. E infine la 4)Real camera sommaria, che si occupava delle cause finanziarie e amministrative, e inoltre erano presenti vari tribunali ecclesiastici.. Inoltre gli aragonesi avevano impiantato nelle città le universitates e le Corti del capitano che giudicavano in prima istanza mediante le consuetudini locali. Nel 400, Ferrante I avviò una riforma giudiziaria che portò al ripensamento della rete giudiziaria delle province, che portò alla nascità di sistema di nevralgici tribunali penali e civili ovvero le Regie Udienze, presiedute da un presidente con poteri di tipo governatoriale politico e militare, da un caporuota (presidente di sezione) e due uditori(giudici). Con mandato biennale al suo interno erano presenti anche un avvocato dei poveri e un fiscale. Inoltre nelle città demaniali e a Napoli sopravviveva un’istituzione di origine normanna

già nel 1215 nel 1215 si iniziò ad affermare in seguito al IV concilio lateranense. A ciò si unì nel tempo il contributo dei giuristi a cominciare da Alberto da Giardino che attraverso il suo tractatus de maleficis, propose di utilizzare il processo inquisitoriale normalmente e non solo in casi eccezionali e poi da Nicolau Eymerich, che con il Manuale dell’Inquisitore diede sostanza al sistema probatorio della tortura. Questa processo si basava sul fatto e l’esito del processo si doveva essere la punizione del colpevole deviante e non la ricomposizione sociale della ferita causata dal delitto compiuto nell’ambito della comunità. Esso era formato dalla legge, l’azione, la prova e la pena sostanziarono i cardini del rito procedurale nel sistema giudiziario della modernità. Il del processo penale e in particolare la pena casmbiò l’idea del processo giudiziario basato su una giustizia redistributiva e risarcitoria per legarsi all’idea di una giustizia repressiva legata ad indirizzi politico-sociali. Fino all’avvento dell’illuminismo le norme penali non disciplinavano le figure di reato, bensì punivano una serie di comportamenti che venivano qualificati dalla qualità della persona che commetteva il reato. Inoltre essa si basava su una scarsa proporzione tra la pena e reato che rispettasse una scala di gravità dei reati. Questo sistema riusciva ad intervenire sui rapporti sociali, garantendo il controllo delle autorità pubbliche sulla società. Le ordinanze criminali francesi Tra il 13º e il XV secolo il ricorso all’inquisitio e alla tortura in Francia fu introdotto nelle pratiche giudiziari attraverso le corti regie e i tribunali ecclesiastici, ed essa si impose a livello consuetudinario attraverso l’elaborazione dottrinale. Le varie norme consuetudinarie, le leggi regge e le pratiche giudiziarie francesi vennero riunite in delle raccolte che contenevano un po’ tutti i rami del diritto e portarono all’elaborazione di prontuari ad uso quasi esclusivo di magistrati, funzionari e avvocati civilisti.tra questi abbiamo il Grand Coutumier de France, composto negli anni 80 del XV secolo dal giudice Jacques d’ableiges. Ma furono le due ordinanze di Blois e di Villers-Cotterets, a costituire i provvedimenti di riforma più significativi del cinquecento in tema di procedura penale attraverso:1)l’Ordonnance sur la reformation de la Justice et l’utilitè generale du royaume e emanata da Luigi XII nel 1498 introdusse nel procedimento penale del regno francese elementi inquisitori, ovvero il ricorso alla tortura e alla segretezza. Quarant’anni dopo questa ordinanza venne potenziata e resa più severa da Francesco I con l’Ordonnance sur le fait de la Justice promulgata a Villers-Cotterets, secondo questa ordinanza il processo penale si divideva in due parti la prima parte coincideva con la fase di istruzione di raccolta delle prove e in seguito seguiva la seconda parte, ovvero la fase di giudizio molto rapida in cui era previsto un intervento del procuratore regio o signorile. E da questo momento in poi il processo penale rimase quasi mutato fino alla grande Ordonnance Criminelle del 1670 e emanata durante il regno di Luigi 14.. tornando all’istruzione del processo questa era condotta da un unico giudice dotato di una forte discrezionalità chiamato judge criminal che

instaurava il procedimento avviando su richiesta della parte civile o ex ufficio. Al termine di esso il giudice decideva se archiviare o formalizzare il procedimento e nel caso in cui si dà via al procedimento, si dava avvio all’interrogatorio sulla base di questo si decideva si procede in maniera ordinaria straordinaria, il procedimento straordinario è quello più perseguito ed era quello condotto con metodo pienamente inquisitorio comportava l’arresto e la sua detenzione preventiva. egli negava all’imputato la possibilità di accedere alla libertà provvisoriae include ovviamente il ricorso alla tortura mentre il procedimento ordinario già ridotto a un ruolo residuale, era sempre pubblico e contraddittorio e consentiva di avvalersi dell’esistenza legale ed eventualmente della libertà provvisoria. L’imputato disponeva a sua volta di alcune garanzie limitate come il diritto di proporre l’appello alla competente corte sovrana contro il rinvio alla tortura e il e il diritto non solo all’assoluzione ma anche alla riparazione delle calunnie e delle accuse riconosciuta, colui che fosse riuscita a resistere alla tortura senza confessare. L’ordinanza di Francesco I nacque per rendere più rapido l’amministrazione della giustizia penale francese attraverso un rafforzamento dei poteri del giudice e del cancelliere giudiziario essa fu la base della riforma della procedura promulgata da Luigi 14. Quest’ultima ordinanza attribuita a Luigi XIV entra in vigore nel 1671 Affermò la procedura segreta e introdusse elementi punitivi violenti.il processo penale venne precisato in cinque parti. In questo nuovo tipo di processo penale era previsto l’appello obbligatorio e si concedeva un solido ruolo il ruolo di controllo al parlamenti, molto potenti nel XVII secolo. La Constitutio criminalisti Carolina Nell’impero tedesco, la stabilizzazione cinquecentesca del processo inquisitoria du Ale decreto il processo accusatorio, diretto e orale consolidato dalle giurie, protagonisti delle cause, dall’accusatore all’accusato, dai testimoni ai giurati e al giudice che pattugliavano il risarcimento con la mediazione di alcuni inter Zhe accessori che potevano introdurre degli elementi difensivi. Il processo duali invece si configurava attraverso dei caratteri strutturali solidi come la scrittura degli atti il controllo dell’iter processuale da parte degli uffici pubblici e non più da accusatori privati, come accadeva nei primi secoli. inoltre vi era una separazione degli organi giudiziari di inchiesta da una parte gli ufficiali locali seguivano la fase istruttoria con interrogatorio e tortura e dall’altra vi erano gli ufficiali deliberanti in genere consiglieri giuristi delle autorità centrali oppure giuristi universitari. già il 15 XV secolo nei territori del sacro Romano impero vi furono introdotti forti caratteri inquisitori a partire soprattutto dalle procedure attivabili ex ufficio nei casi di flagranza, di reato notorio e di comportamenti criminali giudicati di maggiore gravità. I modelli inquisitori non solo si affermarono nella prassi consuetudinaria germanica con rapidità riconoscendo ampi poteri ai pubblici ufficiali istruttori e anche il ricorso alla tortura a cominciare dall’ordinanza Innsbruck Malefitzordnung di Massimiliano I del 1499, ma anche appoggiandosi alle corti ecclesiastiche e alla dottrina del diritto

doveva essere verbalizzata dal cancelliere sulla scorta di formule esemplificativa. Il procedimento avviato ex ufficio prendeva le mosse da un’accusa privata seguiva il processo informativo segreto senza garanzia della difesa tecnico in cui si svolgeva una scrupolosa acquisizione e valutazione della prova legale con una predilizione della confessione e della prova testimoniale e un’avversione invece per le prove indiziari che non potevano formare la base della condanna. In sintonia con la cultura giuridica europea, la prova piena risultava la confessione o la testimonianza di due o tre testimoni attendibili mentre la mancanza di prove poteva portare all’uso della tortura. Però vi erano delle clausole come il divieto di torture in assenza di indizi sufficienti è il presupposto secondo cui non si poteva condannare un accusato solo in base agli indizi che affioravano con la tortura. Gli indizi necessari per somministrare il tormento erano inseriti in accurati elenchi che partivano dei cosiddetti indizi dei moti tra cui la erano compresi la reputazione e le abitudini e le amicizie. È l’individuazione di almeno due indizi remoti legittimava la tortura che però spettava esclusivamente alla decisione del giudice una volta ascoltata la difesa dell’accusato a questa fase dell’istruttoria eseguiva la valutazione degli eventuali indizi prossimi ognuno dei quali doveva essere ritenuto sufficiente. Una volta conseguita la confessione, il giudice controllava la veri rigidità attraverso indagini volte a definire ogni minimo aspetto. Intensità della tortura l’eventuale ripetizione della stessa dovevano essere proporzionali al peso dei sospetti che ricadevano sull’accusato.in questa costituzione vi erano alcuni elementi garantisti non trascurabili nel contesto storico come il divieto per il giudice di ricorrere a domande suggestive, il rispetto del minor danno possibile sul corpo del torturato riconoscimento del risarcimento, nel caso dell’utilizzo illegale della tortura che distingueva ancora una volta la Carolina dalle ordinanze francesi e l’avvicinavano alle dottrine finalistica europea in questa costituzione tutto il processo si basava sulla acutezza del giudice nel trasformare la tortura in verità e non solo sulla discrezionalità il giudizio finale era emesso in seduta pubblica, rispettando i formalismi della procedura giudizi giudici che scabri si riunivano in segreto e decidevano la sentenza sulla base delle documentazioni scritte raccolta l’imputato una volta condotta al boia poteva formalmente contestare l’accusa e due oratori, uno per l’accusa uno per la difesa intervenivano per formulare la richiesta e l’irrogazione della pena o dell’assoluzione al termine. Il giudice togato sceglieva l’assemblea e in caso di sentenza capitale affidava il condannato al boia. Con la costituzione criminale, theresiana promulgata nel 1769 si riuscì a sistematizzare i diritti territoriali tedeschi nonostante ciò tutto l’impianto di pressione criminale rimase però vincolato culturalmente la criminalisti di antico regime. Altri contesti Europei Nella penisola iberica, il modello inquisitorio si affermò mediante due importanti raccolte di leggi : 1) Ordenacoes Manuelinas nel 1521 in Portogallo, e la Nueva Recopilacion de las Leyes in Spagna, quest’ultima promulgata da

Filippo Secondo nel 1567 che riprese in tema di procedura penale, i principi gli istituti dichiara impronta romano canonica già presente nella Ley de las Siete Partidas, imposta nel 1265 da Alfonso X. Quest’ultima cerco di stabilizzare e regolamentare l’attività di pubblici accusatori dei procuratore fiscale, affermatesi nel sistema giudiziario ebraico già nella prima metà del XV secolo. I fiscale nati come procuratori per le cause con conseguenze economiche si trasforma si trasformarono in accusatori pubblici rappresentando gli interessi della monarchia. Questi due modelli procedurali, integrati da disposizioni reali e da leggi delle Cortes, emanate tra il trecento e il cinquecento avevano definito una forma di procedura mista di sintesi che vedeva rafforzarsi l’ampliamento dell’agire ex ufficio del giudice da una parte e dall’altra la graduale tendenza all’affermazione della presenza delle parti in giudizio. Da questo modello di sintesi si passò al procedimento penale castigliano di età moderna.quest’ultimo si suddivideva in due procedure, la più importante L’orden complejo e l’orden simplificado praticata soprattutto dal tribunale della Sala de alcades de casa y corte di Madrid. La prima forma di procedura si configurò come processo penale ordinario durante il regno dei re cattolici ed era fissata dalle Partidas di Alfonso è ribadita da Isabella e Ferdinando con le modifiche di attuazione contenute nelle ordinanze di Madrid e di Alcala. Questo procedimento comprendeva tre fasi la sumaria, il judicious plenario e la sentenza. Il giudice apriva il processo sulla scorta delle prove raccolte dopo l’indagine della circostanza del reato poi presentava al reo già incarcerato i capi di imputazione che poteva controbattere all’accusa e infine si giungeva la sentenza dettata dal giudice una volta esaminate gli atti e le testimonianze pubbliche. In presenza di un’insufficienza probatoria, il giudice disponeva il tormento dell’accusato.. L’orden simplificado procedura penale della sala de alcades de casa y corte, essere un tribunale emanato dalla corte madrilena e con giurisdizione sulla Castiglia e sul Leon si basava sulla centralità della confessione dell’accusato, il giudice dunque ordinava che si procedesse all’all’ottenimento della confessione alla fine dell’informazione sommaria, aprendo immediatamente la fase della raccolta delle prove convocando le parti per pronunciare la sentenza questa procedura si basava sulla sua rapidità. Entro tre giorni si doveva arrivare alla confessione del dell’accusato alla rettificazione di testimoni escussi durante la sommaria all’accusa formale, la contestazione dell’accusato alla presentazione dei suoi testimoni e il loro interrogatorio a cui seguivano le eventuali imputazioni dell’accusa, poi infine alla sentenza. Nei Paesi Bassi spagnoli la diffusione della procedura criminale inquisitoria robusti a partire dal XV secolo con lo sviluppo delle corti superiori nel 1570 il duca d’alba in Bose in nome del sovrano Filippo Secondo all’entrata in vigore di due ordinanze criminali stile adesi in francese che fiammingo la prima ordinanza sui fatti della giustizia criminale ridefinire il diritto penale e la

fascicolo d’accusa (bill) , in seguito alla giuria formalizzava l’atto di accusa pubblico (indictment) rinviava l’accusato a giudizio davanti alle Assizes. Di fronte alla corte ogni accusato si doveva dichiarare colpevole innocente ed era questo il momento che la tradizione giuridica inglesi chiamava pleading. Nel caso di rifiuto o negazione della colpevolezza si avviava un processo orale pubblico senza difesa legale ma con la possibilità di un contraddittorio in cui accusato affrontava gli elementi dell’accusa rivoltigli dal prosecutor e contenuti nel Bill, e il processo era gestito dalla Grand Jury. Nel XVI secolo, il modello di procedere cambiò a partire dai Marion Statutes redatti tra il 1554 e 1555 sotto Maria Tudor e erano una serie di provvedimenti volti a disciplinare l’attività istruttoria dei giudici di pace ai quali fu imposto l’obbligo di verbalizzazione degli atti giudiziari, l’ampliamento delle attività di investigazioni repressione e controllo sugli individui e così i giudici di pace mutarono il loro ruolo sociale da organi di polizia a veri e propri titolari dell’inchiesta del giudizio. Inoltre veniva sancita l’introduzione della scrittura e con l’emanazione nel 1554 dei Bail Statue si vennero a consolidare i compiti più rigorosi per gli stessi giudici di pace che avevano ad allora l’obbligo di intervenire direttamente sull’esame del reo dei testimoni, addirittura degli ufficiali pubblici che avevano portato l’accusa in tribunale. Scorsa parte merita l’impiego della tortura nella procedura inglese. Essa era una pratica adottata in misura minore rispetto agli altri realtà europee ed ebbe inoltre una storia molto breve essa veniva applicata dal consiglio privato nella stanza delle torture all’interno della torre di Londra e nel Bridewell oppure ordinata direttamente dal re, essere utilizzata e reati contro lo Stato contro la religione negli omicidi nei furti eccetera. Nel 1628 quando il parlamento accentuò il suo braccio di ferro con il sovrano sulle libertà dei sudditi che porterà alla Petition of Rights la tortura era caduta in diffuso e allo stesso tempo in seguito alla destituzione del parlamento da parte di Carlo I il tribunale inquisitoriale della camera stellata (star Chamber) utilizzò sempre più questo processo come strumento politico contro gli avversari del sovrano istituita nel 1487 da Enrico VII per intervenire sull’ordine pubblico agiva con l’uso della tortura pubblicamente Carlo I ne mutuò il profilo giudiziario con la finalità di repressione all’opposizione al sovrano. Dopo la crisi rivoluzionaria e il ritorno degli Stewart nel 1679 è un decennio dalla gloriosa rivoluzione venne pubblicato dal parlamento l’Habeas corpus Act. essa fu una legge sulla salvaguardia della liberty of the subject che affermò il diritto di contestare la legittimità dell’arresto e ottenere un rilascio su cauzione nel caso che l’imprigionamento fosse giudicato illegittimo. Tale ordinamento permetteva ad ogni accusato di qualsiasi ceto sociale, la facoltà di conoscere i motivi del proprio arresto e di chiedere l’immediata scarcerazione, qualora non si presentassero giustificati motivi, cioè ottenere da qualsiasi giudice della corte londinese di Westminster il writ di Habeas corpus cioè l’ordine di allungamento dello stato di Fermo entro sei ore. Il pluralismo giuridico italiano

La fermentazione della penisola era segnata sul piano giuridico da un’accentuata autonomia del ceto giudiziario forense, dal forte ruolo della produzione dottrinale e dalla presenza diffusa di una tradizione legislativa statuario municipale.tutto ciò fissò tra il 12º e il XV secolo una rete di sistemi procedurali basati sul modello inquisitorio Questo modulo basato sulla denuncia o sulla notizia crimini, si articolava in due parti: la inquisitio generalis, cioè la fase istruttoria di ricognizione sul fatto condotta, principalmente da notai su mandato del giudice o dell’autorità pubblica. E la Inquisitio specialis, in cui si avviava l’interrogatorio dell’imputato e dei testimoni. Al termine di queste fasi prima della sentenza era previsto l’accoglimento di un memoriale dell’Inquisitio, della difesa, però non sempre consentito. Esempi di questi ordinamenti inquisitori della penisola furono le nuove costituzioni dello Stato di Milano entra in vigore nel 1541 esse rimasero in vigore fino al 17 XVII secolo essa cristallizzava la procedura penale mediante un mosaico di regole settoriali che presupponeva da una parte resistenza di una tradizione delle varie normative municipali di origine statuaria e dall’altra la rilevanza della forza normativa e le politiche dei mobili inquisitori i fondamenti di questa procedura erano i procedimento ex ufficio del giudice l’accusa la querela della parte privata oppure la denuncia di un pubblico ufficiale.le nuove costituzioni non concedevano l’istanza d’appello nel penale ma mettevano il ricorso al Senato. La carcerazione preventiva era emessa solo nei casi punibili con pena affettiva corporale. Un altro esempio di forme procedurali inquisitorie nella penisola italiana venne fornito dalla legislazione promulgata da Emanuele Filiberto per i domini della casa di Savoia e in particolare in una parte del libro quarto dei nuovi ordini del 1565 dal titolo delle cause criminali et il modo di procedere in esse.costituì la basi giuridiche delle leggi e costituzioni di vittoria Amadeo II del 1723. Questi nuovi ordini si mantenevano sullo sfondo del modello francese, imponendo l’uso della lingua volgare negli atti processuali e nelle documentazioni notarili. Questa riforma attivò un ufficio fiscale in ogni corte giudiziaria a l’azione inquisitoria, anche prevedeva le mosse ex ufficio dal giudice istruttore volto al conseguimento della confessione, anche tramite la tortura. La procedura inquisitoria rappresentava l’asse portale di tutto il procedimento e essa prendeva le mosse naturalmente ex ufficio dal giudice istruttore rapidamente con segretezza dopo l’assunzione della notizia crimini ed era volta al conseguimento sia necessario anche con la tortura della cosiddetta prova Regina, cioè la confessione a differenza di altri contesti presi in esame la sentenza era appellabile al Senato che aveva il compito di giurisdizione di ultima istanza e di unico grado di giudizio per i gravi reati. Lo Stato Veneto si allontana da questi modelli procedurali. Dalla seconda metà del cinquecento il consiglio dei 10 aumentò le deleghe dei processi con il proprio rito ai rettori delle grandi città, cioè al podestà al capitano dei cittadini e si potevano così scegliere la forma procedurale: ordinaria è quella servati