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Costituzionalità e diritti fondamentali: analisi comparata Spagna, Germania, UE, Appunti di Diritto Pubblico

I meccanismi di modificabilità costituzionale in Spagna e Germania, il diritto di resistenza, la nozione di regione e la convergenza tra diritti umani e fondamentali. Viene inoltre presentato un confronto tra l'assetto costituzionale di questi paesi e l'Unione Europea.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/10/2020

MERYEM2225
MERYEM2225 🇮🇹

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COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO
COSTITUZIONE
Ubi societas ubi ius: dove c’è una società, c’è la legge.
Teorie istituzionaliste (santi romano): l’ordinamento giuridico serve per rafforzare e preservare
l’organizzazione sociale ed è l’organizzazione sociale che produce la norma giuridica.
Sistema giuridico: unità, coerenza, completezza.
Completezza: niente dei fenomeni umani cade fuori da ciò che è regolato. È sempre possibile
applicare a un fenomeno non ancora regolato, in via analogica, una legge pensata per qualcosa di
simile.
1) Si deve assicurare un sistema di valori e di principi, che determinano la logica interna
dell’ordinamento.
2) Il sistema di produzione delle nuove norme
Queste 2 cose vengono fatte in Costituzione.
Concectual stretching: grande allargamento del significato di un concetto, che ne fa perdere il senso.
Quanto più un concetto si applica a più casi, tanto meno si porta con sé dei caratteri.
Il concetto di costituzione è uno di questi concetti. Noi utilizziamo il termine solo per riferirci alla
norma fondamentale che unità, coerenza e completezza all’ordinamento. Anche in ambito
giuridico ci sono diverse sfumature della nozione di costituzione. Sfumatura di carattere
deontologico che sottolinea il modello ideale per l’organizzazione statale, vi è poi una nozione che
sottolinea il carattere fenomenologico-sociologico della costituzione, cioè descrive il modo di essere
dello stato, troviamo poi l’accezione politica di costituzione e ci riferiremo a quella organizzazione
che si basa su specifici principi di indirizzo politico. L’aspetto giuridico è quello che concentra
l’attenzione sulla costituzione come norma primaria dell’ordinamento. In senso restrittivo la
costituzione è la norma che regola la creazione di altre norme. In senso estensivo quando si parla di
cost ci si riferisce alla struttura organizzativa di un determinato gruppo sociale. In realtà per i
comparatisti non ha molto senso definire a priori cosa sia una costituzione, ma piuttosto si fa
riferimento ai singoli ordinamenti per cercare di rilevare la costituzione formale, perché è il testo
scritto e la costituzione vivente. Costituzione formale e cost vivente non sono necessariamente in
contrapposizione, anzi molto spesso la costituzione vivente integra la costituzione formale perché la
costituzione vivente rappresenta quell’insieme di consuetudini, di convenzioni, di modifiche tacite
della costituzione formale. Pensiamo a come si forma il governo in Italia: alla caduta del governo
precedente o a nuove elezioni c’è un parlamento, la costituzione dice che il Presidente della
Repubblica nomina il primo ministro, come fa a nominarlo? A volte succede che c’è un vincitore
chiaro alle elezioni (caso raro in Italia), ma spesso non c’è. Il PdR comincia il giro delle
consultazioni (prima i presidenti delle camere, poi gli ex pdr, poi i capigruppo dei partiti, è una
regola stringente ma è solo una convenzione, non c’è scritto da nessuna parte).
Se guardiamo la costituzione francese (1958) vediamo che non ha dichiarazione dei diritti. Il conseil
costitutionel ha costituzionalizzato il fatto che il preambolo della costituzione del 1958 richiami il
preambolo di quella del 1948, la quale richiama la Dichiarazione dell’uomo e del cittadino.
La nozione di costituzione materiale è stato introdotto nella dottrina da Costantino Mortati: la
costituzione materiale non solo guarda alla costituzione vivente ma tiene conto anche del ruolo
svolto dalle forze economiche, politiche e sociali nel definire i principi organizzativi, le funzioni
essenziali e il funzionamento di un ordinamento. Fa rientrare la realtà sociale dentro il perimetro del
fatto giuridico e non considera più la realtà sociale economica, politica come elemento pre-giuridico
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COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO

COSTITUZIONE

Ubi societas ubi ius: dove c’è una società, c’è la legge. Teorie istituzionaliste (santi romano): l’ordinamento giuridico serve per rafforzare e preservare l’organizzazione sociale ed è l’organizzazione sociale che produce la norma giuridica. Sistema giuridico: unità, coerenza, completezza. Completezza: niente dei fenomeni umani cade fuori da ciò che è regolato. È sempre possibile applicare a un fenomeno non ancora regolato, in via analogica, una legge pensata per qualcosa di simile.

  1. Si deve assicurare un sistema di valori e di principi, che determinano la logica interna dell’ordinamento.
  2. Il sistema di produzione delle nuove norme Queste 2 cose vengono fatte in Costituzione. Concectual stretching: grande allargamento del significato di un concetto, che ne fa perdere il senso. Quanto più un concetto si applica a più casi, tanto meno si porta con sé dei caratteri. Il concetto di costituzione è uno di questi concetti. Noi utilizziamo il termine solo per riferirci alla norma fondamentale che dà unità, coerenza e completezza all’ordinamento. Anche in ambito giuridico ci sono diverse sfumature della nozione di costituzione. Sfumatura di carattere deontologico che sottolinea il modello ideale per l’organizzazione statale, vi è poi una nozione che sottolinea il carattere fenomenologico-sociologico della costituzione, cioè descrive il modo di essere dello stato, troviamo poi l’accezione politica di costituzione e ci riferiremo a quella organizzazione che si basa su specifici principi di indirizzo politico. L’aspetto giuridico è quello che concentra l’attenzione sulla costituzione come norma primaria dell’ordinamento. In senso restrittivo la costituzione è la norma che regola la creazione di altre norme. In senso estensivo quando si parla di cost ci si riferisce alla struttura organizzativa di un determinato gruppo sociale. In realtà per i comparatisti non ha molto senso definire a priori cosa sia una costituzione, ma piuttosto si fa riferimento ai singoli ordinamenti per cercare di rilevare la costituzione formale, perché è il testo scritto e la costituzione vivente. Costituzione formale e cost vivente non sono necessariamente in contrapposizione, anzi molto spesso la costituzione vivente integra la costituzione formale perché la costituzione vivente rappresenta quell’insieme di consuetudini, di convenzioni, di modifiche tacite della costituzione formale. Pensiamo a come si forma il governo in Italia: alla caduta del governo precedente o a nuove elezioni c’è un parlamento, la costituzione dice che il Presidente della Repubblica nomina il primo ministro, come fa a nominarlo? A volte succede che c’è un vincitore chiaro alle elezioni (caso raro in Italia), ma spesso non c’è. Il PdR comincia il giro delle consultazioni (prima i presidenti delle camere, poi gli ex pdr, poi i capigruppo dei partiti, è una regola stringente ma è solo una convenzione, non c’è scritto da nessuna parte). Se guardiamo la costituzione francese (1958) vediamo che non ha dichiarazione dei diritti. Il conseil costitutionel ha costituzionalizzato il fatto che il preambolo della costituzione del 1958 richiami il preambolo di quella del 1948, la quale richiama la Dichiarazione dell’uomo e del cittadino. La nozione di costituzione materiale è stato introdotto nella dottrina da Costantino Mortati: la costituzione materiale non solo guarda alla costituzione vivente ma tiene conto anche del ruolo svolto dalle forze economiche, politiche e sociali nel definire i principi organizzativi, le funzioni essenziali e il funzionamento di un ordinamento. Fa rientrare la realtà sociale dentro il perimetro del fatto giuridico e non considera più la realtà sociale economica, politica come elemento pre-giuridico

e questo permette una maggiore corrispondenza tra le 2 nozioni di stato-comunità e di stato- apparato. La nozione di costituzione materiale completa eventuali lacune dell’ordinamento, garantisce una corretta interpretazione del testo costituzionale. Es: fino al 1975 il tradimento nel matrimonio era reato penale se commesso da una donna e amministrativo se era commesso da un uomo. È chiaro che era una legge non compatibile con l’articolo 3.1 della cost, ma la corte costituzionale ha impiegato 3 giudizi (quasi 30 anni) per dichiarare questa legge incostituzionale. Negli altri 2 giudizi i giudici avevano argomentato che in virtù della diversa posizione sociale e nella famiglia, l’adulterio commesso da una donna era incommensurabilmente più grave di quello commesso da un uomo. La corte rispondeva alla costituzione materiale degli anni 50 e 60, le forze politiche e culturali del paese interpretavano un ruolo diverso dei coniugi nella famiglia. Al mutamento sociale-culturale della famiglia, cambia la costituzione materiale, lo stesso articolo dice una cosa diversa. Nel diritto romano e medievale, il termine costitutio indica tutti gli atti dell’autorità che hanno forza normativa. La nozione contemporanea di costituzione presuppone invece non solo il carattere della costituzione come norma fondamentale che detta le regole dello Stato, ma presuppone anche la superiorità di tale norma rispetto alle successive manifestazioni del potere dello Stato (norma fondamentale e superiore). Si comincia a elaborare una concezione più moderna di costituzione in GB. Un giurista tardomedievale, Breatton, diceva che il re ha su di sé la legge che lo ha fatto re e Dio. Comincia da qui l’idea che ci siano delle norme fondamentali (la legge che fa re) che oltrepassano l’arbitrarietà del potere. Un re non può decidere che gli succede, gli succede il primo figlio maschio anche se non era idoneo ad essere re. Questo significa che nasce l’idea della non arbitrarietà. Magna Charta Libertatum concessa nel 1215 da Giovanni Senza Terra, viene poi ricononcessa nel 1225 da Enrico III e confermata nel 1297 da Edoardo I, diventando così legge fondamentale dell’ordinamento. Ci sono voluti 3 passaggi per far diveltarla legge fondamentale. Essa riconosce per iscritto i diritti dei feudatari, della chiesa, delle città inglesi e in misura minore degli uomini liberi (esclusi i servi della gleba). Vengono riconosciuti questi diritti nei confronti del sovrano, non si tratta di orizzontalità dei diritti ma solo di limitazione del potere del sovrano. È composta da 63 clausole, che stabiliscono il diritto di successione ereditaria sui feudi, ciò significa che il territorio britannico non appartiene più al re (anche se di proprietà resta suo), ma la gestione del territorio resta in mano ai feudatari, il re non può più riallocare i territori (non può più togliere ducati o contee ai feudatari). La magna charta sancisce il diritto dei signori di ribellarsi se il re commette ingiustizie, stabilisce sempre per i signori il diritto in caso di crimini commessi da costoro, di essere giudicati da tribunali composta da pari (nobili), invece di essere abbandonati al giudizio del re. Limita il potere del sovrano d’imporre tasse senza l’approvazione del consiglio comune del regno, che è un organo che nasce in quell’occasione, come assemblea dei feudatari e che costituisce l’origine del parlamento britannico. La carta riconosce dunque per la prima volta l’inviolabilità di alcuni diritti contro l’arbitrio di potere e divide le funzioni di governo da quelle di giudizio. Nasce qui il costituzionalismo: limitazione e separazione del potere. COSTITUZIONALISMO Il costituzionalismo è al contempo il dover essere delle costituzioni, ma è anche un movimento ideologico e di pensiero (quel pensiero che giustifica la separazione dei poteri e che mette in relazione il testo scritto con i bisogni sociali). Deve riconoscere i diritti fondamentale e garantire la divisione dei poteri, quindi non tutti i documenti possono servire da costituzione Pensiamo alle costituzioni dei paesi coloniali dal dopoguerra agli anni 70, le costituzioni dell’indipendenza si trattava di documenti formalmente ineccepibili perché erano stati negoziati dalle élite dei paesi che cercavano l’indipendente e dai servizi giuridici delle potenze coloniali. Erano cost che prendevano esempio dai principi dalla costituzione della madrepatria, codificando le consuetudine britanniche. Peccato che molto raramente hanno raggiunto l’obiettivo principale per cui serve una costituzione:

delle minoranze (diventato importante soprattutto dopo la wwii). Se le minoranze non sono sovra rappresentate, non avranno mai voce, la loro differenza si perderebbe nel normale processo rappresentativo. Le costituzioni non sono documenti permanenti, hanno un ciclo vitale. Sta a noi guardare se il ciclo vitale delle diverse costituzioni è lungo, medio o breve. La costituzione più antica è quella britannica, soprattutto se la facciamo risalire alla magna charta, mentre quella scritta è quella statunitense. Le costituzioni si basano sulla volontà politica dotata di forma propria, non su norme. Le costituzioni sono create dal potere costituente, che è caratterizzato dall’inviolabilità, irrevocabilità, non trasmissibilità. È legittimo ma non è legale, è originario perché si autolegittima e non ha forme predeterminate per manifestarsi, ovvero il potere costituente è il coagularsi della volontà collettiva di una comunità politica su un territorio in un periodo storico, di darsi delle regole. Quando diciamo che non è legale, diciamo che il potere costituente non può essere previsto da una norma, proprio perché è originario e termina la sua azione quando il nuovo ordinamento che ha creato, diventa efficace. Esiste sempre una riserva di potere costituente: l’art 28 della costituzione francese del 1793 scrive un popolo ha sempre il diritto di rivedere, modificare la propria costituzione. È sempre possibile esercitare potere costituente, ammesso che il potere costituente trovi la forza di autoimporsi e autolegittimarsi. La grossa difesa tra potere costituente e potere costituito, sta che il potere costituito è legale, cioè si esplicita secondo la normativa costituzionale. Mentre per la revisione costituzionale (pot costituito) non c’è una rottura costituzionale, perché essa avviene secondo le norme costituzionali, quando si esplica il potere costituente, l’ordinamento precedente muore, perché determina un nuovo ordinamento. POTERE COSTITUENTE Il potere costituente prende forma di un lungo e tormentato processo costituente, che è quel complesso di attività poste in essere in vista dell’istaurazione di una nuova costituzione. Generalmente si ravvisano 3 fasi:

  1. Iniziativa: attività poste in essere per creare le condizioni perché si esplichi potere costituente. In Italia la fase dell’iniziativa furono le trattative con le forze alleate per decidere il da farsi (come fare, chi controlla il territorio durante il periodo costituente).
  2. Preparatoria: si predispongono gli strumenti concreti. In Italia è stata costituita dal referendum istituzionale, dalla promozione dell’assemblea costituente e dall’insediamento di quest’ultima
  3. Deliberativa: in cui si discute, si elabora il testo definitivo e lo si approva. I procedimenti costituenti possono essere molto diversi gli uni dagli altri. Il diritto comparato ha creato delle categorie:
  4. Procedimenti esterni: che avvengono quando uno stato ha perso la sovranità a causa di una sconfitta bellica oppure perché è stato assoggettato al giogo coloniale (es: costituzione giapponese del 1946). Nel 1945 il Giappone si arrende ed è occupato dalle forze alleate di Ma Arthur. A fine luglio Churchill, Truman e Stalin si riuniscono a Potsdam delineano l’assetto costituzionale del Giappone (democratizzazione dello stato, responsabilità dell’esecutivo di fronte al parlamento, riconoscimento delle libertà fondamentale, relegazione dell’imperatore a un ruolo solo formale), sulla cui base l’ufficio giuridico di Ma Arthur scrive una bozza di costituzione giapponese, che tecnicamente viene approvata e rivista al fine di rientrare di rientrare nella tradizione costituzionalista giapponese. Si tratta però di una costituzione il cui procedimento costituente non è giapponese. Negli accordi di Londra del 1948 vengono definiti i profili del procedimento costituente tedesco e stabiliscono che i rappresentanti degli esecutivi dei diversi lander, che nel frattempo sono stati nominati o eletti, sotto il dominio delle forze occupanti, si riuniscono per elaborare un progetto di costituzione federale, i cui principi fondamentali (democraticità,

federamento politico, pensato per indebolire il governo tedesco) imposti dal capo di stato maggiore Usa. La costituzione sarà approvata dal parlamento di Bonn, per questo viene chiamata legge fondamentale e non costituzione, perché si sperava di poter riunificare la Germania, dandole una costituzione. Quando ci fu la riunificazione, i tedeschi continuarono a chiamarla legge fondamentale. In maniera simile sono state scritte le costituzioni afghana, irachena, ghanese (scritta dai britannici nel 1947 e addirittura approvata dal Parlamento inglese, prima di essere affidata al neonato governo ghanese). Questi testi costituzionali assumono il carattere di costituzione solo quando diventano efficaci, solo cioè quando nelle realtà dei fatti si trasformano in documenti capaci di governare il paese.

  1. Procedimenti internazionalmente guidati: procedimenti costituenti che non sono esterni, ma che sono altamente influenzati o da altri stati o da organizzazioni internazionali, ma che prevedono l’attivismo degli organi interni. Es: Namibia (1989-90), in cui l’indipendenza dal Sudafrica avviene sotto l’egida dell’Onu. L’assemblea costituente namibiana lavora sotto l’egida di principi suggeriti dall’ONU. In maniera simile viene fatto in Cambogia negli stessi anni, e in Bosnia nel 1995 (accordi di Dayton). Fa parte di questo accordo la definizione della Bosnia come stato formato da 2 entità: Bosnia-Erzegovina e repubblica serba, con entrambe fortissime autonomie costituzionali. La costituzione bosniaca entra in vigore dopo la ratifica degli accordi di Dayton, che avviene a Parigi a fine 95. Il parlamento bosniaco avrebbe dovuto approvare a maggioranza dei 2/3 questa costituzione, ma non l’ha mai fatto. Nonostante ciò la costituzione continua a rimanere in vigore.
  2. Procedimenti interni: possono essere monarchici (statuto albertino), democratici. Questi ultimi possono avvenire o attraverso il passaggio della sovranità dal popolo a un’assemblea costituente (come avvenuto in Italia nel 46, in portogallo nel 76, in spagna nel 78), che diventa l’organo depositario della volontà popolare. Altrimenti il popolo può tenere per sé il potere costituente ed esprimersi tramite un referendum, i quali possono essere precostituenti o costituenti. I precostituenti sono quelli che definiscono alcune questioni fondamentali, per esempio la scelta tra monarchia e repubblica (referendum italiano del 46, norvegese del 1905, greco del 1974), possono anche decidere sulla separazione dei territori (nel caso norvegese, si decide di staccarsi dalla Svezia). Referendum con cui l’Islanda nel 1944 si stacca dalla Danimarca, il Sud Sudan nel 2011 si stacca dal Sudan. I referendum possono approvare la decisione di eleggere un’assemblea costituente (quello che successe in Francia nel 1945). Referendum costituenti: il popolo viene chiamato ad approvare un testo costituzionale, che può essere deliberato da un’assemblea costituente (es: cost irlandese, turca, greca), oppure ci può essere un referendum per approvare un documento elaborato dal governo (es: quinta repubblica francese). Fanno sempre dei procedimenti costituenti interni, i procedimenti negli stati autoritari, che sono caratterizzati da un’adozione unilaterale della costituzione (es: nel 1802 Napoleone si autoproclama console a vita e poi imperatore), oppure possono prevedere un plebiscito (referendum in cui è obbligatorio dire di sì. Es: costituzione iraniana khomeinista, cilena di Pinochet, portoghese di Salazar). Ci sono poi i procedimenti costituenti interni negli stati socialisti: la scrittura della costituzione era ad opera del partito dominante, il quale lo predispone e ratifica. Vengono poi adottati tramite organi specificatamente eletti per questo (Urss 1918), oppure tramite un plebiscito (cuba 1976).
  3. Procedimenti provvisori: vi sono situazioni particolari in cui è difficile raggiungere l’accordo o porre le condizioni socioeconomiche per dar vita a un complesso procedimento costituente. Vi sono qui procedimenti o più corti: ripristino di costituzioni precedenti, (quello che succede in Argentina dopo la caduta di Videla, nel cui periodo transitorio, il paese è troppo instabile e viene utilizzata la costituzione pre-dittatura, e vengono poste le basi per un nuovo procedimento).

REVISIONE COSTITUZIONALE

Le costituzioni nascono, vivono e nel vivere si trasformano e muoiono al momento che un nuovo potere costituente dà origine a un nuovo ordinamento. Il destino di ogni costituzione è quello di essere modificate. Esistono dei meccanismi di protezione delle costituzionali (corti costituzionali e gli organi che sono posti a vigilanza della costituzionalità degli altri organi, ad esempio la funzione del Pdr nel processo legislativo). Il Pdr ha facoltà di non promulgare l’atto. Tutti gli ordinamenti tendono a preservare l’ordine, ma questa stabilità non è assoluta, e la revisionabilità è una caratteristica inalienabile di tutte le costituzioni, anche perché ci rifacciamo all’art 93 della costituzione francese rivoluzionaria, che dice che un popolo ha sempre diritto di rivedere la propria costituzione. Quest’articolo esplicita il potere costituente, ma legittima anche il potere di revisione costituzionale. Le modifiche meno problematiche sono quelle formali del testo, che vengono definiti emendamenti o revisioni e sono degli atti normativi speciali, che hanno dei limiti specifici, ma che sono espressamente volti al fine di modificare il testo costituzionale. Ci sono poi una seconda grande categoria di modifiche, che non attengono alla forma, ma al significato che si attribuisce alle parole, sono modifiche ai valori attribuiti alla costituzione formale. Tipicamente prendono la forma del mancato ottemperamento a un dettato costituzionale. Se una particolare procedura costituzionale non viene seguita è chiaro che tacitamente si modifica il modo di fare quella cosa lì. Il secondo tipo di modifiche sono quelle che avvengono per convenzioni costituzionali. Consuetudinariamente in Italia perché il governo si possa formare avvengono le consultazioni, ma la Costituzione non lo dice. Vuol dire che fa parte della costituzione vivente l’istituto delle consultazioni (una modifica non scritta del testo costituzionale). I mutamenti di valori attribuiti alle norme può avvenire a opere delle corti. Nella costituzione italiana non si riconosce il diritto alla vita in quanto tale, però il 4 comma dell’art 27 recita che non è ammessa la pena di morte. La corte costituzionale nel 2004 ha esplicitato questo quarto comma estendendolo anche al codice militare. La Corte Costituzionale facendo questa operazione ha anche detto che la corretta interpretazione di questo comma è quello di leggere un diritto di per sé alla vita. Queste sono modifiche che avvengono abbastanza frequentemente e che sono da parte del ricercatore più complicate da trovare, perché richiedono una conoscenza più approfondita dell’ordinamento giuridico. MODIFICHE FORMALI Nelle costituzioni flessibili, proprio per questo motivo, non vi sono procedure particolari per modificare la costituzione, ovvero la costituzione si modifica tramite una legge ordinaria del Parlamento, generalmente senza limiti. Molto spesso le costituzioni flessibili non nominano nemmeno la revisione cost, perché si dà per scontato che questa avvenga per legge ordinaria. Nelle costituzioni rigide, che sono la stragrande maggioranza, invece proprio perché si dà valore alla stabilità costituzionale, prevedono limiti procedurale e limiti sostanziali. Spesso questi limiti si combinano secondo alchimie particolari. Si cerca di aggravare le procedure per 2 motivi: per cercare la stabilità (evitare che le costituzioni cambino troppo velocemente, minando alla base la ereditabilità e certezza del diritto), e perché

servono a ricercare un vasto consenso che tuteli le minoranze e non faccia cadere il testo costituzionale nella politica spicciola. Quanto più si richiedono maggioranze ampie e periodi di sosta (tutte misure pensate per aggregare consenso e permettere ai dissenzienti di aggregare a loro volta consenso, facendogli portare le loro motivazioni contro alla revisione). È vero anche le procedure troppo complicate, rendono troppo rigida la costituzione e possono dare adito a modalità innovative di modifica della costituzione (modifiche tacite, modalità consuetudinarie), che potrebbero essere nelle mani della sola maggioranza. Il passaggio dalla 4 alla 5 rep francese non è stata fatta secondo le modalità della costituzione, ma per un colpo di mano di De Gaulle che ha forzato l’art 11. Forte del consenso popolare ha bypassato la modalità costituzionale e ha utilizzato altri strumenti. In Swaziland la costituzione è super-rigida ed è una delle pochissime monarchie assolute. Limite procedurale: la costituzione ti dice che puoi fare una modifica solo e soltanto in quel modo lì. A chi è affidato il potere di revisione? Chi scrive la revisione cost? possono essere assemblee ad hoc (la costituzione francese rivoluzionaria e della restaurazione, cost portoghese del 1911). Art 15 cost Usa: è prevista un’assemblea creata dai 2/3 degli organi legislativi degli stati membri. Art 331 cost Uruguay: la camera bassa approva un progetto di revisione la quale deve essere redatta e quindi approvata da un’assemblea specifica, la cui elezione viene disciplinata nella medesima elezione… (internet) Il potere di revisione cost può anche essere detenuto dall’assemblea legislativa (art 138 cost Italiana , 79 Germania a maggioranza dei 2/3 terzi, 286 portogallo a maggioranza dei 2/3 discute e approva la proposta, art 74 Sudafrica 75% della camera bassa e almeno 6 delegazioni su 10 nella camera alta). È possibile che la discussione e l’approvazione di un testo costituzionale di revisione a opere dall’assemblea ordinaria, vengano richieste 2 approvazioni dopo un intervallo di tempo. In Italia (art 138) dopo 3 mesi il progetto di revisione costituzionale deve essere ridiscusso e riapprovato (lo prevede anche l’art 110 greco con un intervallo di 1 mese, art 60 Brasile). Organi formati nel contesto di organi esistenti: il modello di questo meccanismo era quello previsto dall’art 8 della costituzione francese del 1875, in cui la revisione era affidata alle 2 camere riunite in congresso e in effetti questo meccanismo è ripreso dalla costituzione odierna francese in cui il 3 comma dell’art 89 dice che, su richiesta del Pdr il progetto di revisione può essere sottoposto al parlamento riunito in Congresso e questo permette di evitare il referendum popolare. Questo meccanismo nella storia ha dimostrato di permettere modifiche in tempi molto rapidi, per cui nel 1995 il Parlamento riunito in congresso ci ha messo meno di un mese ad estendere il novero delle materie sulle quali il pdr poteva indire un referendum. Assemblea ordinaria, scioglimento, nuova assemblea: si tratta di un iter diffusissimo perché permette un periodo di riflessione che è assicurato dai tempi delle nuove elezioni e permette una verifica della volontà popolare senza passare dal referendum. Permette un periodo di meditazione e un dibattito molto ampio, è verosimile che la campagna elettorale si giocherà moltissimo sulla revisione costituzionale, perché questa è la ragione dello scioglimento precedente (Belgio, Danimarca, Norvegia, Islanda, Grecia). I referendum possono essere obbligatori o eventuali. Procedure che prevedono assemblee ordinarie e referendum obbligatori (tutti gli stati Usa, Giappone art 96, Danimarca nella quale però c’è anche lo scioglimento e l’elezione di una nuova assemblea, cioè una doppia verifica della volontà popolare). Il referendum può essere anche eventuale, cioè avviene solo se:

modificata da consuetudini: in Norvegia si è sviluppato in via consuetudinaria, il principio di controllo diffuso di costituzionalità ad opera dei giudici ordinari. I magistrati hanno semplicemente cominciato a farlo e nessun organo gli ha detto di non farlo. Le costituzioni possono essere modificate tacitamente attraverso la ratifica di trattati internazionali: viene ratificato un trattato senza dire che questo modificherà l’assetto costituzionale e senza utilizzare le procedure. L’ordinamento comunitario in molti paesi ha fatto così. È vero però che non è stato dappertutto così, perché in alcuni paesi c’è stato bisogno di un referendum o in alternativa un procedimento di revisione cost (Francia perché la corte cost nell’adesione della Francia al trattato di Maastricht, ha ravvisato un possibile conflitto con le norme costituzionali, in quanto comportava un ingente cessione di sovranità. È stato richiesto quindi al Parlamento l’approvazione di una legge che lo permettesse. La stessa cosa è avvenuta in Germania, Spagna e Portogallo.) LIMITI PROCEDURALI: Tutte le procedure appena viste LIMITI SOSTANZIALI: 3 Tipi:

  1. Temporali : la costituzione dice che ci sono periodi di tempo in cui è vietata la revisione, per cui in Portogallo non si è potuto fare revisioni nei primi 5 anni della vita della costituzione. La costituzione irachena dice che non ci può essere revisione prima che si siano espletati 2 cicli parlamentari.
  2. Circostanziali : Non è possibile fare la revisione in una particolare circostanza: situazioni di emergenza (Francia, Portogallo, Spagna, Ruanda), in caso di guerra o assedio
  3. Di contenuto : le parti della costituzione che non si possono cambiare e possono essere espliciti (art 139 la forma repubblicana, art 79 non si possono modificare i diritti fondamentali e il carattere federale dello stato), impliciti, cioè non è possibile modificare la super-costituzione, cioè quei valori supremi dell’ordinamento, senza i quali l’ordinamento cambierebbe forma (la corte italiana ha detto che non si può cambiare fino all’art 53, ma anche la corte austriaca e indiana). La corte indiana nel 1973 ha elaborato la teoria della basic structure, cioè quella struttura fondamentale della costituzione che non è possibile cambiare. Italia (art 138) Si utilizzano le assemblee parlamentari, non ci sono organismi ad hoc, sono previste 2 letture con un intervallo non inferiore a 3 mesi. Nella seconda approvazione è richiesta almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera. Le leggi stessi sono sottoposte a referendum se dopo 3 mesi dall’approvazione ne fanno richiesta 500mila elettori, 5 consiglieri comunali, 1/5 di una camera. Non si dà luogo a referendum se la legge è stata approvata in ognuna delle camere da almeno i 2/3 dei componenti e non è obbligatorio. Ci sono dei limiti sostanziali di contenuto: la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale. La corte ha ravvisato un altro limite sostanziale: i principi fondamentali e le dichiarazioni dei diritti (art. 1-53). La corte ha detto che i principi fondamentali fanno parte della cosiddetta super-costituzione. Cambiandoli cambierebbe la forma di stato, quindi o non li si tocca o si cambia la costituzione in toto (potere costituente). Belgio Il potere legislativo prima di chiedere al capo dello stato (RE) di sciogliere il parlamento e quindi di indire nuove lezioni, dichiara la necessità di revisionare la Costituzione, questa dichiarazione di necessità apre il PROCESSO DI REVISIONE COSTITUZIONALE. Si sciolgono le camere, si

hanno nuove elezioni, le nuove camere scrive il nuovo testo della Costituzione e deliberano con la maggioranza dei 2/3 del Parlamento assicurandosi che alla votazione partecipino almeno i 2/3 degli aventi diritto. Articoli 196-197 pongono dei limiti circostanziali  nel caso di guerra o quando le camere non si possono riunire liberamente non si può dare abito a revisione costituzionale, non si possono revisionare poteri e funzioni del Re durante i periodi di reggenza “quando c’è un monarca minore e secondo le leggi di successione il ragazzino o la ragazzina è Re ma essendo minore di età non può ottemperare in toto le funzioni così viene nominato un reggente”. Art 195  limiti temporali: solo per il Parlamento eletto del 2010 questi limiti non sono più validi perché c’è stata una nuova tornata elettorale. DANIMARCA  ARTICOLO 88 L’iniziativa spetta al Parlamento in unione al Governo, il Parlamento elabora già il progetto di revisione costituzionale che il Governo sostiene, successivamente si ha lo scioglimento del Parlamento e si indicono nuove elezioni, il nuovo Parlamento deve approvare questo progetto di revisione costituzionale elaborato dal parlamento precedente; una volta approvato entro 6 mesi questa legge di revisione costituzionale deve essere approvata in un Referendum popolare, che avrà esito positivo se si pronuncia a favore del progetto 50%+1 degli aventi diritto, si ha anche un QUORUM ossia deve andare a votare almeno il 40% degli aventi diritto. (In Italia abbiamo un quorum per il referendum ma non per il referendum costituzionale). FRANCIA  Articolo 89 Comma 1  iniziativa spetta al presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento (il parlamento in Francia è bicamerale composto dal Senat e Assemblée Nationale) Successivamente la proposta deve essere discussa in AULA ossia nella PLENARIA , (la gran parte delle leggi ordinarie non sono oggi discusse nelle assemblee plenarie delle camere, non solo in Francia ma quasi ovunque la gran parte del processo legislativo ordinario si discute in Commissione ossia gruppi parlamentari raggruppati per temi, dove ogni membro è qualificato nella materia specifica); devono essere approvati a maggioranza semplice in entrambe le camere e sottoposti a referendum;

  • Esiste una seconda modalità ex articolo 89 che può essere attivata dal Presidente della Repubblica che può decidere, invece di discutere in aula, in due aule separate e poi attivarla a maggioranza semplice, che la legge di revisione costituzionale sia discussa e approvata dal Parlamento in seduta comune Assemblée Nationale e Senat insieme e approvato a maggioranza dei 3/5. Questo permette al PdR con una forte base parlamentare, ma che abbia perso il consenso popolare di operare una modifica della Costituzione. LIMITI SOSTANZIALI  forma repubblicana intoccabile LIMITI CIRCONSTAZIALI  non si può far partire un processo di revisione costituzionale nel caso in cui vi sia stato una violazione del territorio francese ossia un’invasione comma 3. (Se la Francia è in guerra in Iraq non c’entra niente).
  • In Francia esiste anche una terza modalità: disciplinata dall’articolo 11 della Costituzione e dal fatto che quando si parla della revisione se ne parla all’articolo 89 verso la fine della Costituzione, ciò mette un po’ in sospetto, questa distanza fisica ha a che fare con i poteri del Presidente della Repubblica che vedremo è una sorta di DOMINUS del contesto istituzionale

Oppure

  • Non viene raggiunta la soglia dei 3/5 nel vecchio Parlamento
  • Nel nuovo parlamento ci dovrà essere la maggioranza dei 3/ LIMITI  SOSTANZIALE
  • LIMITE TEMPORALE  non si possono effettuare revisioni costituzionali prima dei 5 anni dalla precedente revisione costituzionale, ciò ha come obiettivo la stabilità dell’ordinamento.
  • LIMITE DI CONTENUTO  la forma di governo parlamentare non può essere modificata. Ci sono anche i limiti su alcuni diritti fondamentali, che il costituente ha voluto identificarli come FONDAMENTALI fra i diritti FONDAMENTALI: Diritto alla dignità umana, eguaglianza, alla libertà religiosa e di pensiero, diritto alla partecipazione politica ossia diritto di voto.
  • Legata all’intangibilità della forma di governo parlamentare, sta l’intangibilità del ruolo del Parlamento PORTOGALLO Articolo 284 della Costituzione Portoghese Iniziativa dei deputati Assemblea monocamerale, deve essere approvata con elezione secca con maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea della Repubblica. LIMITI:  TEMPORALE : come nel caso greco, anche qui la Costituzione non può essere modificata prima dei 5 anni dalla precedente revisione costituzionale, anche se è eventualmente possibile superare questo limite se il progetto di revisione costituzionale è adottato dai 4/5 del Parlamento.  CONTENUTO : indipendente sovranità del paese, forma repubblicana, separazione stato- chiesa, diritti di libertà fondamentali come riconosciuti dalla costituzione. SPAGNA – TITOLO X articolo 166- L’iniziativa è affidata al governo o alle due camere del parlamento ma le assemblee ossia l’organo legislativo delle comunità autonome, enti subnazionali territoriali spagnoli hanno potere di sollecitare il governo a proporre una legge di revisione costituzionale secondo l’articolo 87. La legge di revisione costituzionale deve essere approvata dai 3/5 di ogni camera, la Spagna essendo uno stato fortemente decentrato ossia ha enti subnazionali territoriali che possano prendere decisioni ha un parlamento bicamerale, gli stati decentralizzati esiste tendenzialmente una camera di rappresentanza degli enti territoriali subnazionali (stati federali, stati regionali hanno tendenzialmente sempre parlamento bicamerale con poteri asimmetrici). Nel caso in cui non vi sia accordo nelle due camere viene istituita una commissione di mediazione ad hoc ossia speciale, per accordarsi sul testo da approvare, se nel senato non si riescono a raggiungere i 3/5 ma si ottiene solo la maggioranza assoluta è possibile bypassare questo limite approvando il progetto di revisione costituzionale con maggioranza favorevole dei 2/3 del Congresso ossia la Camera Bassa. C’è poi un Referendum NON OBBLIGATORIO se lo chiede 1/10 dei membri delle Camere. In Spagna è possibile anche la revisione TOTALE disciplinata dall’articolo 168. SVIZZERA Articolo 194 TITOLO I Iniziativa o dell’Assemblea Federale o iniziativa popolare secondo l’articolo 139, iniziativa deve essere sempre richiesta da almeno 100.000 elettori.

POPOLARE  100.000 elettori fanno richiesta di revisione costituzionale, presentandola all’Assemblea Federale:

  1. Scenario favorevole  assemblea federale è d’accordo elabora l’iniziativa e la sottopone a voto popolare, il progetto di revisione così elaborato viene approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza numerica di tutti i cittadini svizzeri aventi diritto ma anche se ottiene la maggioranza nella maggioranza dei Cantoni. A garanzia del principio della tutela degli enti subnazionali ossia i Cantoni vi deve essere la maggioranza dei voti a favore nella maggioranza dei Cantoni
  2. SE IL PARLAMENTO NON E’ D’ACCORDO  viene indetto un Referendum Popolare in questo caso si guarda solo la maggioranza del popolo se la maggioranza di quest’ultimo concorda con l’assemblea federale quindi esito negativo del progetto di Legge di Revisione Costituzionale, la proposta di revisione finisce lì non si da seguito. Se invece il referendum popolare sostiene la proposta di iniziativa popolare contro il parere del parlamento si ritorna alla procedura 1, ossia l’assemblea federale è obbligata prendere visione e elaborare la proposta di revisione. USA Articolo V della Costituzione degli USA Iniziativa del congresso con maggioranza dei 2/3 quindi di ogni camera del parlamento federale o su iniziativa dei 2/3 dei legislativi degli Stati. Si crea una CONVENZIONE ossia un’assemblea ad hoc secondo le modalità previste da una norma ad hoc che elabora la proposta di revisione costituzionale. La quale può essere approvata o dai ¾ dei legislativi degli stati o ¾ dei membri della Convenzione. LIMITI:
  3. TEMPORALE  NESSUNA REVISIONE COSTITUZIONALE PRIMA DEL 1808 articolo V
  4. Non si può toccare il diritto di immigrare  prima e quarta clausola sezione IX dell’articolo 1
  5. Non si può modificare la parità di voto in Senato di ciascuno stato senza il consenso dello stesso stato. (ricordiamo che il senato è composto da 2 senatori per ogni stato a prescindere dalla popolosità dello Stato in questione). COME SI PROTEGGONO LE COSTITUZIONE Ci sono degli strumenti di carattere giuridico o politico che sono studiati per garantire l’osservanza e la sopravvivenza del testo costituzionale. Innanzitutto, si difende la costituzione, difendendo il territorio e il popolo dello stato di cui la costituzione è espressione. Nella costituzione francese 1958 e quella tedesca sono previsti meccanismi di difesa in caso di violazione del territorio o del popolo dello stato. Art 16 Francia: meccanismi di protezione qualora la sovranità verso l’esterno sia violata, cioè si protegge la propria indipendenza. In tal modo le costituzioni garantiscono lo stato nei suoi elementi fondamentali. Si possono però garantire anche le istituzioni che caratterizzano, da un punto di vista giuridico-istituzionale, l’ordinamento. Vi sono alcuni meccanismi che permettono la difesa, la protezione della costituzione, sia in senso formale che in senso materiale che in senso sostanziale, ovvero ci sono meccanismi che difendono il testo costituzionale, la costituzione sostanziale (l’interpretazione e l’attuazione del testo formale) e la costituzione materiale. Il primo di questi meccanismi è il principio di separazione dei poteri, ovvero sta nei criteri di strutturazione

meccanismi, ci sono dei sistemi ibridi, come quello italiano, in cui c’è un miscuglio tra controllo diffuso e accentrato. In Italia c’è una corte costituzionale, composto da 15 giudici, ma per arrivare alla corte cost si deve passare dal giudice ordinario. Ogni singolo magistrato italiano quando deve decidere un caso può valutare se la norma che deve utilizzare nel caso di specie è ragionevolmente conforme alla costituzione o no. Deve avere un sospetto giustificato di incostituzionalità e deve riguardare una norma da utilizzare nel caso specifico. Quando avvengono queste 2 fattispecie, il giudice ordinario sospende il giudizio e rinvia alla Corte Costituzionale, la norma che deve applicare. A questo punto la corte giudica dell’ammissibilità del rinvio. Le sentenze della corte sono all’unanimità e non possono essere pubblicate le opinioni dei giudici in dissenso. La corte decide e pubblica una sola sentenza e ha valenza ergo omnes ed ex nunc. È un sistema molto efficace di tutela della costituzione. Questo controllo, oltre che a livello giurisdizionale, può essere fatto anche a livello politico, fatto dal Pdr, che prima di promulgare una norma, valuta se è costituzionale o meno. Meccanismi di protezione del potere costituito: tutti gli ordinamenti prevedono i delitti politici, ma alcuni ordinamenti impediscono l’opposizione anticostituzionale. Siamo di fronte a una democrazia protetta. Possono essere messe limitazioni alle formazioni di partiti e movimenti politici ritenuti pericolosi per il sistema. 12 disposizione transitoria e finale vieta la riorganizzazione in qualunque forma del disciolto partito fascista. La medesima cosa prevede la costituzione tedesca, che impediscono la rifondazione del partito nazionalsocialista e comunista. La Spagna con la legge organica del 2002 mise fuori legge il partito nazionalista basco. Il comunismo control act del 1950 proibiva la costituzione del partito comunista e di organizzazioni di ideologia comunista nel 1950. Le legislazioni contro il terrorismo nate dopo l’11/09 si rifanno quasi tutte al patriot act usa, che privilegia la sicurezza rispetto ai diritti e alle libertà individuali. Deroghe, rotture e sospensioni: sono meccanismi che prevedono la disapplicazione formale del testo costituzionale. La deroga è un istituto di carattere generale, in virtù del quale una determinata disposizione non viene applicata in determinate circostanze derogatorie. Quando questo avviene a livello costituzionale, questo viene definita rottura costituzionale, senza voler dare al termine rottura alcuna connotazione negativa. in determinate situazione, a certe condizionale, non si rispetta il dettato costituzionale. Con la legge costituzionale n.2 del 1989, oltre ad indire le prime elezioni del parlamento europeo, la legge cost indisse un referendum per affidare un ipotetico mandato costituente all’eleggendo parlamento europeo. Ipotetico mandato costituente che prevedeva la trasformazione della CEE in UE. Ci fu rottura costituzionale perché non esisteva una fattispecie di referendum consultivo, come era quello. Il referendum consultivo si è risolto con un 88% a favore (votarono l’80% degli italiani). La sospensione della costituzione prevede, per fronteggiare situazioni di particolare crisi interna o internazionale, di sospendere parte o tutta la costituzione per un lasso di tempo determinato. Per proteggere l’ordinamento, s’instaura in via eccezionale, un ordinamento di eccezione, che viene definito dai vari ordinamenti (stato di guerra, di assedio), che necessariamente è temporaneo. Quindi si sospende la normale vita istituzionale e si dà origine a uno stato di eccezione. La disciplina dello stato di eccezione o di crisi, molto spesso è legiferata per via ordinaria, spesso non troviamo in costituzione le norme in dettaglio. La tendenza però è quella di accentrare i poteri in capo all’esecutivo, cioè durante gli stati di crisi vi è una verticizzazione del potere. Per controllare un fenomeno potenzialmente molto pericoloso, generalmente viene chiesto ai parlamenti di autorizzare lo stato di crisi. Vi sono alcuni ordinamenti che hanno vissuto delle traversie costituzionali, che in costituzioni prevedono oltre alla garanzia parlamentare (che sia il parlamento a decretare lo stato di crisi), prevedono anche l’intangibilità di alcuni diritti fondamentale (India, Sud Africa, Brasile, Spagna). Il diritto alla sicurezza non può prevalere su alcuni diritti di libertà, come argine a un eccessivo potere nelle mani dell’esecutivo. Questo trova

giustificazione in uno stato di necessità, per questo le costituzioni non disciplinano nel dettaglio gli stati di crisi né ne elencano le fattispecie, perché per propria natura, le crisi possono avere le forme più svariate. L’ordinamento è lasciato libero di decidere quand’è che si sente minacciato. Le Costituzioni si proiettano nel tempo come strumenti per regolare l’attività di cittadini e governanti; essa può essere modificata attraverso un procedimento di revisionabilità. Questa è una caratteristica inalienabile delle Costituzioni, in virtù dell’articolo 23 della Costituzione Francese del 1793 dove “UN POPOLO HA DIRITTO DI RIVEDERE, RIFORMARE E CAMBIARE LA PROPRIA COSTITUZIONE. UNA GENERAZIONE NON PUO’ ASSOGGETTARE LE SUE LEGGI ALLE GENERAZIONI FUTURE”. La revisione di costituzionalità è diversa a seconda del tipo della costituzione presa in esame che può essere:

  • RIGIDA  revisione è sottoposta a limiti di procedure e limiti sostanziali, quest’ultimi si dividono in:
    1. LIMITI TEMPORALI: all’esercizio del potere di revisione è determinato da un limite di tempo in cui è vietata la revisione come per esempio nella Costituzione Francese del 1791 non poteva essere modificata prima di 10 anni; ad oggi esiste una prescrizione simile prevista dalla costituzione portoghese del 1976, dove all’articolo 284 comma 1 ammette revisione solo quando sono decorsi 5 anni dall’ultima modifica; oppure quella Greca articolo 110 comma 6 prescrive una moratoria di 5 anni. Scaduto il tempo riemerge la piena revisionabilità.
    2. LIMITI CIRCOSTANZIALI: termine usato nella Costituzione Portoghese all’articolo 289. Essi sono disposizioni costituzionali che vietano la revisione in situazioni di emergenza, di tensione (tipico dello stato di guerra o lo stato di assedio “articolo 152 comma 3 costituzione Romena” o di reggenza “articolo 85 costituzione Romena del 1923”) o comunque sono suscettibili di tradursi in alterazioni della serenità e dell’autonomia del potere costituente.
    3. LIMITI DI CONTENUTO  non sono sempre modificabili in ogni loro parte. Questi limiti possono essere ulteriormente divisi in LIMITI ESPLICITI quando il divieto di revisione è sancito espressamente dalla stessa Costituzione “UNCHANGEABLE PROVISIONS O PERPETUITY CLAUSES”, esempio articolo 139 Costituzione Italiana “ LA FORMA REPUBBLICANA NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE”, ancora articolo 89 Costituzione Francese della V Repubblica “ LA FORMA DI GOVERNO NON COSTITUISCE OGGETTO DI REVISIONE”, articolo 110 Costituzione Greca, articolo 135 comma 1 Costituzione Federazione Russa del 1993. I limiti espliciti non riguardano articoli ma piuttosto valori e principi dello Stato in questione. Gli altri sono i LIMITI IMPLICITI il loro problema riguardano le costituzioni che non contengono perpetuity clauses e le costituzioni che si limitano a porre preclusioni riguardanti la sola forma di Stato (Italia), o la rappresentatività degli Stati membri (articolo V costituzione USA), o ancora i principi relativi alla religione islamica e alla forma di stato monarchica (articolo 106 costituzione del Marocco). In Italia la teoria dei limiti impliciti ha anche riferimenti formali si può notare dall’articolo 2.
  • FLESSIBILE  revisione è poco o per niente regolata, costituzioni francesi dell’800 o lo statuto Albertino. La revisionabilità si può attuare attraverso leggi ordinarie e possiamo dunque parlare di FLESSIBILITA’ DELLA COSTITUZIONE. La costituzione non è emendabile nelle sue norme chiavi come principi e struttura dell’ordinamento, ciò è giustificato sulla base del rilievo che la costituzione ha al suo interno, PRINCIPI IMPORTANTI o VALORI SUPREMI attorno ai quali si è sviluppato il processo costituente così detti SUPERCOSTITUZIONE. La Corte ha affermato che la nostra costituzione contiene alcuni princpi supremi che non possono essere in alcun modo sovvertii o modificati neanche con leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali. Questi principi sono gli stessi che la costituzione prevede come LIMITI ASSOLUTI AL POTERE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE  forma di stato, principi fondamentali, principi a cui si fonda la nostra costituzione; il potere di revisione non può toccare l’essenza della costituzione se lo facesse si tratterebbe di ESERCIZIO DEL POTERE COSTITUENTE e non di POTERE COSTITUITO (vedi parentesi pagina 184).

Tutti questi tipi di revisione possono intersecarsi e combinarsi tra loro o comunque sottoposti a specifici aggravamenti. Esistono vari gradi di rigidità di revisione, alcune richiedono l’aggravamento ancora più intenso. Possiamo prendere per esempio l’articolo 132 della nostra Costituzione, ai sensi del quale la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni richiede, oltre che alla legge costituzionale anche l’iniziativa da parte di tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 della popolazione interessata. Questa proposta inoltre va approvata con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate. Le rigidità aggravate dette anche FORME DI SUPERAGGRAVAMENTO hanno come obiettivo primario la tutela del PATTO FEDERALE che ha dato luogo all’istituzione dell’ordinamento federale così l’articolo V della costituzione degli USA stabilisce che nessuno stato senza il proprio consenso potrà essere privato della parità di rappresentanza in senato (ossia del voto). La procedura di superaggravamento spesso è riferita all’importanza delle materie come per esempio in India gli emendamenti devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di entrambe le camere del Parlamento con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e votanti, se gli emendamenti riguardano materie di grande rilievo come elezione del PDR, rappresentanza degli stai del parlamento, procedura di revisione, devono essere approvati anche dal voto di almeno la metà dei legislativi degli stati. Quasi tutte le recenti costituzioni sono caratterizzate da rigidità variabile, dove si va dalla procedura aggravata “semplice” che richiede comunque un maggioranza, con intervallo di tempo, alla procedura aggravata con referendum, dove anch’esso deve essere approvato con una maggioranza considerevole (3/4 degli aventi diritto). Esistono diverse tipologie di revisione:

1. Revisione totale  le modifiche investono l’intera costituzione, secondo alcuni studiosi ciò non dovrebbe essere ammissibile in quanto ci si trova di fronte all’esercizio del potere costituente che non può essere per definizione svolgersi come potere costituito, revisione totale compiuta tuttavia secondo le regole giuridiche in vigore sarebbe una contraddizione. Spesso, nell’evoluzione del costituzionalismo si tende a disciplinare l’esercizio del potere costituente e così anche le costituzioni prevedono espressamente procedure di revisioni costituzionali totali, nella storia l’instaurazione di nuovi ordinamenti sono dovuti anche a questo metodo di revisione secondo un quadro di legalità formale. La revisione totale spesso richiede procedure complesse, altre volte invece non si distingue da procedure di revisione ordinarie. Ancora più complessa la procedura stabilita dalla costituzione spagnola articolo 166-167, la quale prevede: I. Approvazione della decisione di procedere alla riforma a maggioranza dei 2/3 di ogni camera II. Scioglimento delle camere “Cortes” III. Le Cortes elette devono ratificare la decisione di revisione e procedere alla stesura del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato a maggioranza dei 2/3 da entrambe le camere IV. Dopo l’approvazione da parte delle Camere la revisione dovrà essere approvata attraverso referendum Nella costituzione svizzera del 1999 – articolo 193 la revisione richiede: I. Richiesta 100 mila cittadini o richiesta di una delle due camere (Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati II. Decisione dell’assemblea federale III. Se l’assemblea federale non è d’accordo si indice un referendum, nel caso in cui il referendum ha esito positivo, le Camere vengono sciolte e le nuove camere procederanno alla revisione totale IV. Se l’assemblea federale è d’accordo elabora l’iniziativa e la sottopone a voto popolare dei Cantoni V. Per entrare in vigore la costituzione revisionata deve essere accettata dalla maggioranza dei cittadini che partecipano alla votazione referendaria e dalla

maggioranza dei Cantoni secondo l’articolo 195. Il risultato della votazione popolare in ogni Cantone vale come voto del Cantone È sorta la questione se la revisione totale incontri limiti impliciti, chi accosta al potere costituente la revisione totale, sostiene che i limiti non ve ne possano essere. Ciò viene confermato dalla costituzione spagnola, che prevede attraverso la procedura SUPERAGGRAVATA della revisione totale, la modificabilità del titolo preliminare che esprime i principi fondamentali della costituzione (Stato sociale, stato di diritto, sovranità popolare, monarchia, pluralismo etc…), del Titolo I , capitolo II (dedicato ad diritti e libertà), Titolo II (disciplina la corona) e quindi i principi di fondo della costituzione sono sottoponibili a revisione. La questione della revisione totale ha assunto particolare rilevanza in Italia negli anni ’90. Possiamo inoltre distinguere la revisione in senso proprio dalle riforme. Le revisioni sono quelle che riguardano aspetti limitati; le riforme sono quelle che per la loro vastità, completezza e organicità producono una rottura di equilibrio originario della costituzione e quindi potrebbero ritenersi illegittime. Tutti i problemi nascono dall’assenza di una disciplina costituzionale sulla revisione totale, poiché senno le istanze di revisione di ampio respiro si sarebbero convogliate in una procedura ad hoc. Le modifiche della costituzione possono anche venire in via TACITA, sono tali quelle che avvengono in via di evoluzione interpretativa. La costituzione è in continuo divenire essendo soggetta come tutte le leggi, all’evoluzione dei costumi, del sentire sociale, della coscienza giuridica, dei rapporti internazionali, dei rapporti politici etc… la nostra Corte costituzionale ha affermato più volte in varie sentenze che la Costituzione ha bisogno di una interpretazione evolutiva. Essa è secondo la corte Suprema degli Stati Uniti ciò che la corte dice di essere. Altre tesi di modifiche tacite sono quelle che trovano la loro origine in CONSUETUDINI e CONVENZIONI, prendiamo per esempio l’esperienza della Norvegia che a causa della longevità del testo costituzionale, il ruolo delle consuetudini e delle convenzioni è di essenziale importanza poiché hanno dato vita a una molteplicità di modifiche tacite mai trasfuse in revisioni formali del testo. Bisogna ricordare che a fronte di consuetudini lunghe e rigide lo spazio per la consuetudine è molto limitato, sono ammesse consuetudini integrative ossia specificano la costituzione o colmano spazi vuoti non in contrasto con il testo fondamentale, lo stesso vale per le convenzioni costituzionali. Con riferimento alla ratifica di trattati che incidono sulle competenze costituzionalmente costituite ci sono modifiche tacite, l’istituzione dell’ordinamento comunitario e quindi con conseguenza di attribuzione a organi dell’UE di funzioni legislative e giurisdizionali ha inciso molto sulla nostra costituzione in quanto modifiche le norme in tema di esercizio della funzione legislativa e di monopolio statale di giurisdizione. Sulla base dell’articolo 11 della costituzione, la corte costituzionale Italiana ha ravvisato nel Trattato di Roma (1957) una piena adeguatezza alle finalità indicate da tale norma, quindi ha fondato la legittimità del sistema europeo. Il trattato ha riservato all’ordinamento interno la verifica del rispetto da parte delle norme comunitarie dei principi fondamentali del sistema costituzionale italiano e dei diritti inviolabili della persona umana, secondo la nostra Corte costituzionale anche se ci sono decisioni o atti normativi che producono una limitazione della sovranità, sovrana resta la Costituzione. Il trattato non riguarda sulla COSTITUZIONE DEI DIRITTI ma sulla COSTITUZIONE DEI POTERI; a seguito delle rilevanti e progressive revisioni sia per il numero degli Stati aderenti sia per disciplina ed estensione di competenze che hanno investito l’originario trattato di Roma, numerosi stai hanno dato corso a revisioni costituzionali:

  • FRANCIA: vi è stata una presa di posizione del Consiglio costituzionale secondo il quale l’autorizzazione a ratificare con legge il Trattato di Maastricht 1992 richiedeva la previa revisione della costituzione.