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l'educatore penitenziario, Dispense di Sociologia della Devianza e della Criminalità

descrive la figura dell'educataore penitenziario in tutte le sue sfaccettature.

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 07/05/2025

angelo-grassi
angelo-grassi 🇮🇹

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LA FICURA DELL’EDUCATORE NELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA COMPITI E RUOLO BILANCIO DELL'ESPERIENZA E PROSPETTIVE IN VISTA DELL'ATTUAZIONE DELL'AREA EDUCATIVA ANNAMARIA DELLISANTI (*) Sommario: 1, - Le competenze degli Educatori Ponitenziari. — 2. - Riflessioni per um bilancio dell'iuserimento del ruolo educativo nel ore penitenziario per adulti. — 3. — Problematiche emergenti riguardanti il Personale Educativo del'Amm ‘azione Penitenziaria. 1.- Le competenze degli Educatori Penitenziari Le competenze operative degli educatori in ambito peniten- ziario sono in parte indicate nell'art. 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354 Ordinamento Penitenziario. Per averne un quadro completo occorre, tuttavia, effettuare una lettura coordinata di vari articoli della stessa legge c del regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) nel quale esse hanno trovato una più dettagliata e completa definizione. Il complesso delle competenze operative di questo personale è stato, inoltre, meglio precisato dalla circolare n. 2625/5078 del 1° agosto 1979 (emanata in occasione della prima immissione in ruolo di educatori dalla allora Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena) e riorganizzato con la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 del Dipartimento dell’Amministrazione Peni- tenziaria, con la quale si è provveduto alla provvisoria organiz- zazione in settori operativi de istituti penitenziari e dei centri (*) Educatore coordinatore - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Roma. 150 A DELLISANTI di servizio sociale, in attesa dell’emanazione del decreto ministe- riale previsto dal co. 4, lett. &) dell'art. 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall’art. 13 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444. Sempre alla figura professionale dell’educatore o ad attività riconducibili alla sua sfera di intervento fanno ril'erimento anche altre circolari emanate nel corso degli anni dall’Amministrazione penitenziaria, delle quali si citano di seguito le più importanti: — circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979: «Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati»; - lettera circolare Segreteria Rep. I prot. n. 629721 del 28 novembre 1983: «Attività per l’osservazione e per il tratta- mento dei soggetti sottoposti a misure preventive o limitative della libertà»; — circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987: «Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati, Istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti»; — circolare n. 3252/5702 del 6 ottobre 1988: «Formazione del personale. Potenziamento Scuola di formazione e Scuole AA.CC. Rapporti con i detenuti. Corsi professionali detenuti, Commissione centrale scuole. Contatti con assessorati e Regioni. Rapporto Uffici Centrali e Periferia. Gruppi di osser- vazione. Snellimento procedure»; — circolare n. 3233/5706 del 10 ottobre 1988: «Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Servizio nuovi giunti»; — circolare n. 3257/5707 del 13 dicembre 1988: «Colloqui area verde e visite. Colloqui fra genitori entrambi detenuti e figli»; — circolare n. 3271/5721 del 25 settembre 1989: «Cartella personale ed attività trattamentali»; — circolare n. 3282/5732 del 28 febbraio 1990: «Cartella personale ed attività trattamentali detenuti ed internati tran- sitanti»; — circolare n. 3291/5741 del 9 luglio 1990: «Applicazione benefici legge Gozzini. Permessi premio, semilibertà, lavoro all’esterno»; 152 A. DELLISANTI prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di Lossicodi- pendenza - emanato a seguito della legge 26 giugno 1990, n. 162, e quelle in materia di lavoro penitenziario e detenzione domici- liare, contenute nel D.I.. 14 giugno 1993, n. 187 convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296. 1.1. - Compiti e ruolo nell'attività di osservazione Uno dei compiti peculiari attribuiti all’educatore dall'art. 82 dell'ordinamento penitenziario riguarda la sua partecipazione all’attività del gruppo per l’osservazione scientifica della perso- nalità dei condannati e degli internati. Si tratta del gruppo di lavoro indicato nelPart. 28 del del regolamento di esecuzione, presieduto dal direttore dell'istituto e composto, appunto, dall’educatore, dall’assistente sociale e, in generale, dai dipen- denti dell’istituto che hanno svolto le attività di osserva- zione(1), nonché, a seconda delle necessità, dai professionisti indicati al secondo e quarto comma dell’art. 80 dell’ordina- mento penitenziario, Dell’osservazione scientifica della perso- nalità si occupano specificatamente l’art. 13 dell’ordinamento e gli artt. 27, 28 e 28 del regolamento di esecuzione. Secondo l’art. 27 del regolamento, l’osservazione scientifica della personalità è «diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisio-psichi- che, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione». In merito al ruolo affidato in tale ambito all’educatore, l’Amministrazione penitenziaria ha dettato disposizioni anche tramite la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979, attribuendo a questo operatore (1) Con la legge 15 dicembre 90, n. 395 si sono introdotti significativi mutamen nella «tradizionale» composizione della èquipe di osservazione, prevedendosi all'art. 14 la partoc ne di «appartenenti al ruolo degli ispettori del corpo della Polizia Penitenziaria». Occorre, comunque, ricordare che la presenza nel gruppo di osservazione di rappresentanti del personale penitenziario addetto alle attività di custodia, che non era peraltro esclusa dalle pre tato art, 28 del regola- mento di esecuzione, era già stata prevista dalla circolare n. 3252/5702 del 6 ottobre 1988, con la quale il Direttore Generale pro-tempore aveva inserito la cosiddetta “componente custodiale” nelle attività di osservazione e trattamento previste dall'ar- ticolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario. oni de JA FIGURA DELL'EDLCATORE N CRAZIONE PENITENZIARIA 153 un ruolo centrale nella cosiddetta équipe di osservazione, in funzione «dell'osservazione comportamentale e della com- prensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orien- tano la vita di ciascun soggetto, nonché la sua disponibilità nei confronti della vita in istituto e dei possibili programmi alternativi». La stessa circolare dispone che «nell’ambito di tale sua competenza l'educatore raccoglierà ed utilizzerà i dati di conoscenza e di esperienza che altre persone a contatto con i soggetti in osservazione (insegnanti, assistenti volontari, personale di custodia, ecc.) avranno avuto modo di rilevare». L’educatore, in particolare attraverso lo strumento del colloquio, cerca di desumere le problematiche del soggetto in merito all'ambiente familiare e sociale di provenienza, alla capacità di formulare programmi conereti per il futuro, alla evoluzione (o involuzione) della condizione personale del detenuto rispetto alla situazione di partenza, agli atteggia- menti ed ai comportamenti (vittimistici , realistici, partecipa- .) manifestati L’educatore rende atto di tale ampia mole di informazioni attraverso una registra- zione sintetica, anche ai fini della documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione interprofessio- nale, curandone i periodici aggiornamenti, in funzione delle previsioni del quarto comma dell'art. 26 dell’ordinamento penitenziario. tivi, reattivi, di adesione passiva, costruttivi, cc ed alle motivazioni che vi siano sotte 1.2 - La Segreteria tecnica del gruppo di osservazione Da quanto sin qui illustrato emerge il senso della previsione dell'art, 29 del del regolamento di esecuzione, che affida all’e- ducatore il ruolo di Segretario tecnico del gruppo di lavoro per l'osservazione. Le responsabilità del Segretario tecnico nei confronti del lavoro di équipe sono da ritenersi di tipo organizzativo e funzionale. La già citata circolare del 1° agosto 1979 indica i compiti della segreteria tecnica nel mantenimento dei collegamenti operativi tra i vari componenti dell’équipe, per lo scambio di LA FIGURA DELL'EDUCATORE NELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 155 premio e ad alle altre sione al lavoro all’esterno, a preme: modalità alternative alla detenzione. 1.3. - Compiti e ruolo nell'attività di trattamento dei condan- nati e internati e di sostegno degli imputati In base alla normativa, il trattamento è «diretto a promuo- vere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» (art. 1 del regolamento di esecuzione). L'art. 82 dello ordina- mento penitenziario attribuisce questo compito all’educatore, che lo esplica secondo strategie individuali e/o di gruppo, coor- dinando la sua azione «con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione». Queste figure coin- cidono, di solito, con quelle coinvolte nell'attività di osserva- zione, ma non può escludersi che agli operatori che hanno concretamente condotto tale fase possano aggiungersi, a seconda delle necessità e dei casi specifici, altre figure (a stenti volontari, insegnanti od istruttori professionali, operatori indicati al secondo e quarto comma dell’art. 80 dell’ordina- mento penitenziario, operatori socio-sanitari SERT, ecc.) impe- gnate nelle v attività d'istituto volte al sostegno ed alla cura dei ristretti. Yali atti enza, di istruzione o culturali e del tempo libero, opportunamente coordinate e pianificate attraverso la specifica competenza professionale dell’educatore, finiscono per ricoprire anche una valenza immediatamente o ità, di a: mediatamente rieducativa. Il secondo comma dell’art. 82 estende l'ambito operativo dell’educatore anche nei riguardi degli imputati, «quando sia consentito». La notazione può ritenersi riferita, da una parte, alla soggettiva disponibilità della persona ancora giudicabile ad entrare in contatto con gli operatori penitenziari e utiliz- zare le opportunità culturali, ricreative, di istruzione e forma- ssistenza messe a disposizione dei ristretti. D'altra parle potrebbe, invece, esservi l’ostacolo oggettivo di una specifica previsione dell’au- vrità giudiziaria di esclusione dell'imputato dalle attività della zione professionale 0, più semplicemente, di vita comune. 156 A. DELLISANTI Con riferimento a tale ultima ipotesi, si segnalano le disposi- zioni contenute nella Circolare n. 3256/06 del 10 ottobre 1988 D.G. Amm. Penit. - D.G. Affari Penali nuovi giunti (2). È fondamentale in ogni in ordine al Servizio aso sottolineare come la normativa, si in atto nei confronti degli ativamente adottato la dizione di «atti riferendosi agli interventi mes impulat vità educative» c non già quella di trattamento rieducativo. In termini ancora più espliciti il regolamento di esecuzione, all’art. 1, definisce gli interventi posti in essere nei riguardi degli imputati come «offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali». abbia signi 1.4- Compiti e ruolo nel servizio di biblioteca In merito al suo ruolo nell'organizzazione di tale servizio, la circolare del 1° luglio 1979 ha molto opportunamente precisato che l'eduatore non deve diventare il «bibliotecario di routine», che consegna e ritira .i libri, esaurendo in tal modo la sua funzione, ma deve trasformare questa opportunità di contatto con i ristretti in una occasione di incontro umano significativo e pedagogicamente costruttivo. In questa ottica. il servizio nella Biblioteca, intesa come “Grande Mediatore” di linguaggi, esperienze, culture e saperi, rappresenta indubbiamente una postazione ideale per la figura professionale dell’educatore. Nella conduzione del servizio di biblioteca l’educatore si avvale, dal punto di vista organizzativo, dell’opera dei rappre- sentanii dei detenuti ed internati (art. 12 dell’ordinamento (2) «Il colloquio di primo ingre fa prima visita medica ed il presidio psicolo- gico (. cono interventi tecnici che l’Amministrazione penitenziaria, mediuntie il proprio personale, è tenuta ad attuare con tempestività ed adeguatezza essenzialmente per fini di tutela della salute, della vita e dell'incolumità fisica è ndo quanto la costitui psichica dei cittadini sottoposti a misure privative della libertà, s stessa Costituzione espressamente impone con il riconoscimento di diritti primari non comprimibili o limitabili. Tali interventi pertanto non sembrano (...) subordina- bili al permesso 0 al nulla osta dell'Autorità Guidiziaria, quando si tratti di impu- tati, anche se in isolumento giudiziario». 158 A_DELLISANTI in modo significativo ad una valutazione globale della gravità dell'infrazione commessa e della misura disciplinare da adot- tare, affiancando al punto di vista spe :rita alla efficacia educativa della isione è significativa anche alla luce della amente disciplinare un'ottica più ampia, ri sanzione. La previ competenza, attribuita allo stesso consiglio di disciplina, di proporre le ricompense previste dall'art. 71 del regolamento di esecuzione. c) commissione per il regolamento interno (art. 16 dell’or- dinamento penitenziario), Analogamente a quanto si è detto in precedenza circa la presenza dell’educatore nel consiglio di disciplina, si ritiene che il portato culturale insito nelle compe- tenze professionali di questa figura renda il suo contributo indispensabile ai fini dell’integrazione dei contenuti trattamen- tali-educativi con quelli legati alla sicurezza e alla custodia. Si ricorda che a questa stessa commissione l’art. 12 dell’ordina- mento penitenziario attribuisce il compito di scegliere i libri e i periodi . Oltre a quanto citato, si ricorda che l’educatore, così come previsto per altri tecnici del trattamento, può ess a fornire consulenza sui casi per i quali il Tribunale o il Magi- strato di sorveglianza provvedono con procedimento di sorve- glianza (art. 71 bis dell'ordinamento penitenziario). di cui deve essere dotata la bibliote re chiamato 1.6. — Competenze delegabili da parte del direttore dell’Istituto Nella più volte citata circolare dell’agosto 1979 sono state indicate una serie di mansioni indicate come delegabili (da parte del direttore dell’istiluto) all'’educatore, in quanto coerenti e adeguate al suo ruolo professionale e al significato della sua presenza nell’istituzione. In proposito va ricordato che nel momento in cui fu varata la riforma del 1975 la esisteva. Pertanto il s non poteva immediatamente fare riferimento, per una interventi anche di rilevante importanza amministra! che tecnica, su questo tipo di operatore. Si è perciò continuato a igura del capo dell’istiluto per tutta una serie di igura dell’educatore professionale non ema che si intendeva porre in essere rie di a oltre richiamare la LA FIGURA DELL’EDUCATORE NELL'AMMINIS TRAZIONE PENITENZIARIA 459 attività che, pure attinenti all'area della rieducazione, richiede- vano una responsabilità amministrativa ed un certo grado di rilevanza esterna. Si ricorda, però, che la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 ha chiarito definitivamente le funzioni attribuite all’area «educativa o del trattamento», cui è previsto che venga prepo- sto un direttore di area pedagogica di VIII q un educatore coordinatore di VIT q.f. nominato secondo i criteri indicati nella stessa circolare. Sono, pertanto, da ritenersi di competenza dell’area educa- tiva anche i seguenti compiti: [. o, in mancanza, a) colloqui di primo ingresso (art. 23 del regolamento di esecuzione). Si tratta di un adempimento molto importante, perché teso ad aiutare la persona a superare lc difficoltà psico- logiche e pratiche insite nel primo impatto con il carcere, con le sue regole e pra detenuto viene informato sulle principali norme che regolano la vita carceraria e sulle previsioni del regolamento interno dell’i- stituto, di cui gli vengono consegnati gli estratti (art. 64 del regolamento di esecuzione). Il colloquio di ingresso è inoltre volto a cogliere l’esistenza di eventuali problematiche personali che richiedano interventi immediati, Di tali problemi viene, «< Durante il colloquio di primo ingresso il all'occorrenza, investito anche il servizio sociale. Al colloquio di primo ingresso è strettamente connesso anche il «Servizio nuovi giunti», istituito dalla Circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 quale «particolare Servizio per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà, consi- stente in un presidio psicologico, che si affiancherà, pur senza sostituirli, alla prima visita medica ed al colloquio di primo ingresso». La stessa circolare istitutiva prevede, infatti, la delega ad un educatore del compito di «coordinare il Servizio nuovi giunti e l’attività dei vari operatori ad esso interessati, esperti, sanitari, personale di matricola, sottufficiali respon- sabili dell’assegnazione del detenuto o addetti allo specifico reparto per detenuti nuovi giunti a rischio. In tal caso l’educa- tore incaricato curerà anche il covrdinamento del sopraindi- cato servizio con l’équipe esterna della U.S.L., destinata all'assistenza ed alla cura de icodipendenti, detenuti tos LA FIGURA DELL'EDUCATORE NELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 161 g) Interventi nella semilibertà. A parte l’attività di tratta- mento che egli svolge nei confronti dei semiliberi per la porzione di lempo che essi lrascorrono in istituto, all’educa- tore possono essere ulilmente delegate anche tutte quelle iniziative di contatto con l’ambiente libero che ordinariamente svolge la direzione, in stretta connessione con le esigenze di inserimento all’esterno di singoli detenuti o internati. Gli inter- venti non sono în alternativa con quelli propri del servizio sociale. 2. - Riflessioni per un bilancio dell'inserimento del ruolo educativo nel settore penitenziario per adulti Il problema dell’umanizzazione del trattamento peniten- ziario e della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale dei condannati costituisce il riferimento centrale della riforma penitenziaria del 1975. Essa, in ordine a ciò, indie stralegie-di intervento da attuarsi attraverso appropriati inter- venti di Lipo educativo e riabilitativo ed aprendo il carcere a significativi contatti con la comunità esterna, alla partecipa- zione del volontariato e alla collaborazione con i servizi socio- sanitari territoriali. È ovvio che parlare di rieducazione come finalità principale dell’esecuzione penitenziaria non avrebbe avuto senso se il sistema non avesse potuto disporre di una categoria professio- nale adeguatamente special questa specilica aitività, Infatti, è appena il caso di ricordare che, se nell'ambiente penitenziario tutti gli operatori, di ogni categoria, e così anche i sata ed esclusivamente dedicata a volontari, devono collaborare per il raggiungimento del fine della rieducazione, questo impegno collettivo non potrebbe trovare il suo sbocco ove non esistesse una figura professionale centrale a questa operazione. Tale intendimento è stato esplicitamente espresso nella riforma con la creazione del ruolo degli educatori, destinati ad operare in prima persona nei confronti dei reclusi e a favorire la convergenza delle attività delle molteplici altre figure opera- 162 A. DELLISANFI Live presenti nel carcere, (ciascuna indirizzata ad una propria specificità di azione) verso la grande finalità riabilitativa. Tuttavia occorre notare che, dal ’75 ad oggi, questo aspetto della previsione normativa si è realizzato solo parzialmente e, anche a causa di una serie di ritardi organizzativi dovuti alle stesse forze inerziali del sistema, l'immissione della nuova figura professionale a ciò dedicata non si è dispiegata in tutte le sue potenzialità, in termini di umanizzazione del contesto carcerario ed affermazione di una nuova cultura dell’esecu- zione penitenziaria. Ricordiamo che l’Amministrazione penitenziaria ha provve- li P duto già dal 1979 a dare attuazione al disposto del comma 1 si Li dell’art. 80 dell'ordinamento penitenziario, con la immis in ruolo di un primo contingente di 147 Educatori penitenziari per adulti, assunti a seguito di un concorso pubblico, per il quale cra richiesto l’unico requisito culturale del possesso di un diploma di scuola media superiore. Tale previsione, razionale all’epoca in cui il ruolo venne concepito c non esistevano (0 erano assai poco dillusi) corsi di studio universitari 0 para-universitari specifici, nel corso del tempo è risultato in evidente contrasto con le esigenze di alta specializzazione e professionalizzazione cui l’attività dell’edu- calore penitenziario corrisponde. Il periodico alternarsi di aperture e chiusure nella politica penale e penitenziaria in Italia ha confuso ancor di più la situa- zione, producendo difficoltà e e l’attuazione della stessa riforma cd hanno reso di fatto proble- matico sin dall'inizio l'inserimento a pieno titolo della nuova figura professionale alla quale, come già notato, essa consegnava gran parte della riuscita dei suoi contenuti più innovativi. La novità e l’atipicità della figura educativa nel circuito penitenziario destinato a soggetti adulti, il numero insufficiente di operatori in servizio ( che nel corso degli anni ha raggiunto le 620 unità, a fronte di una popolazione di detenuta oscillante nell'ultimo decennio tra le 40 e le 55 mila presenze medie annue) ed il loro mancato inserimento secondo linee chiare ntraddizioni che hanno segnato nella gerarchica del sistema, ne hanno fatto una componente “debole” dell’istituzione. 164 A_DELLISANTI zione del Corpo degli agenti di custodia, sostituito dal Corpo della polizia penitenziaria. La nuova organizzazione ha finito, infatti, per alzare ulteriormente le barriere tra operatori del trattamento e operatori della sicurezza, che con detta legge si voleva, invece, contribuire ad avvicinare. Dopo l’entrata in vigore della legge 395/90, si è instaurata una situazione di confusione e di incertezza che coinvolge tuttora l’Amministrazione penitenziaria, la quale tarda a darsi, ai vari livelli, gli indispensabili gestionali. Ciò ha accentuato la crisi professionale e di ruolo degli operatori indirizzati alle atlività rieducative, che sono “ nuovi assetli organizzazivo- rimasti di fatto circostanza che ha finito con inerementare le aspirazioni “fuga” dalla situazione e le risposte di “rigetto” del sis ‘marginali’ ai processi riorganizzalivi in allo, 3.- Problematiche emergenti riguardanti il personale educa- tivo dell’Amministrazione Penitenziaria Allo stato, la condizione professionale ed operativa degli educatori dell’Amministrazione penitenziaria — ai quali va comunque riconosciuto l’indubbio merito di una “tenuta” sostanziale di quel quadro culturale e operativo che ha conseu- tito nel corso di questi anni (ed ancora consente) di attuare negli istituti penitenziari interventi e prassi individuabili come “trattamento rieducativo” — richiederebbe, in realtà, un ripensamento complessivo della collocazione di questo perso- nale. Esso dovrebbe riguardare: 1. la composizione degli organici 2. la costituzione delle aree operative negli istituti peni- tenziari 3. la previsione di funzioni di riferimento organizzativo- gestionali ai livelli intermedi e centrali (provveditorati regio- nali e D.A.P.) 4. la revisione dei profili professionali c l'attuazione di un ampio ed articolato programma di aggiornamento e riqualifi- cazione del personale educativo in servizio. LA FIGURA DELL'EDUCATORE NELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 165 3.1 -— Dotazioni organiche e presenze effettive Il quadro della situazione degli organici e del numero degli educatori penitenziari effettivamente assunti, alla data del 10 luglio 1996 risultava la seguente: PROFILO FUNZIONE . a DIFFERENZA E QUALIFICA FLNZIONE | ORGANICO mM n TOTALE ORGPRFS. Direttore Coordinatore di Area Pedagogiea .| - IX 12 o|o o “12 Direttore di Area Peda- gogica Li... i.e. VIN 280 olo Ù - 280 Educatore Coordinatore} VII 169 |250|370|] 20 - 149 Hiducatore Li... VI e) TOTALE ... 1.061 |250j370| 620 “A4L radicale Occorre precisare che questo quadro è in d modifica, poiché l’Amministrazione ha deciso di ripristinare, ed anzi aumentare in maniera congrua, la sua dotazione di educa- tori di VI qualifica funzionale, diminuendo nel contempo i numeri nell’organico alla VII ed VIII qualifica. La distribuzione dei 620 educatori in servizio alla data del 3 marzo del 1997 è illustrata nella tav. 1. A dare ragione della esiguità del numero del personale educativo rispetto alle effettive esigenze operative, della urgente necessità di completarne gli organici ed eventualmente prevederne anche l'ampliamento, si propone un confronto con aleuni indicatori numerici riguardanti la popolazione ristretta. () La dotazione organica di VI qf., inizialmente prevista nel numero di 188 unità è stata assegnata all'Ufficio Giustizia Minorile in attuazione del DPCM 12 gennaio 1994. LA FIGURA DETL'EDUCATORE NOLL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIANIA J67 Alla data del 30 giugno 1996, i detenuti erano complessiva- mente 48.694, dei quali 20.452 gli imputati, 26.882 i condannati e 1.360 gli internati. Nel primo semestre del 1996 si sono registrati 44,851 ingressi: 38.043 per fermo, arresto in flagranza di reato 0 custo- dia cautelare, 6.208 per espiazione di pena o esecuzione di misura di sicurezza. Il “movimento” in us dato 45.060 persone, 12.311 per libertà provvisoria, 10.611 per fine pena, 3.123 per sospensione condizionale della pena e 19.015 per altri motivi, che eomprendono le misure alternative e gli arresti domiciliari (3.596) le sospensioni per motivi di salute ece. ita nello stesso semestre ha riguar- movimento” in entrata ed uscita dei ristretti è di tutta evidenza, poichè esse, assommate al dato delle presenze, possono costiluire attendibile indicatore della mole di lavoro degli educatori, se appena si tenga pre il complesso e molteplice quadro dei compi (tav.le 2 e 3). Alto indicatore assai significativo per una analisi della condizione di lavoro di questi operatori, potrebbe essere il dato relativo al numero di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) o modalità alternative di L'importanza delle cifre del enle loro attribuiti detenzione (lavoro all’esterno, permessi premio) di cui i dete- nuti fruiscono, le quali, comlè noto, implicano tutte un qualche tipo di intervento da parte dell’educatore. (tav. 4). 3.2. — Istituzione dell’Area Educativa La riorganizzazione in settori operativi (aree) della complessa e multiforme operatività penitenziaria è prevista dall’art. 30 della legge n. 395/90, co. 4, lett. a) e b). Come è noto, detta riorganizzazione - delineata dal D.Lgs. 30 ottobre 1990, n. 444, non è stata ancora realizzata. Per quanto riguarda il livello centrale e gli istituti e servizi perife- rici, essa necessita di essere del'inita attraverso decreti ministe- riali ad hoc non ancora emanali, € risulta incompleta anche al livello intermedio dei Provveditorati regionali, per una serie di 168 A DELLISANII ‘lav. 2- COMPETENZE DELL'EDUCATORE NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO TRATTAMENTO RIEDUCATIVO CONDANNATI e INTERNATI cura il trattamento TRATTAMENTO del DIMITT IDO OSSERVAZIONE RRSONALITA' ||" della Di casì sorveglianza TRATTAMENTO RIABHLITATIVO TOSSICODIPENDENTI INTEGRATO CON EQUIPE SERT (Art. 96 DPR 9.40.90 n 309) CONSULENZA hiesta da MdS per quali è in corso procedimento di mdo strali individuali e/o gruppo si di all'interno delle vario attività: i - lavorative (interne, ex art. 21, in pro- prio) SEGRETARIO TECNICO dell' EQUIPE * preparazione e lenuta atti «collegamenti operativi tra asce ed uffici co- SERVIZIO NLOVI GIUNTI COORDINA i vari operatori interessati: esperti ex art. 80 sanitari personale Matricola resp. assegnazione detenuti . reparto "nuovi giunti a rischio” COORDINA il Servizio con: sanitario interno équipe istituto personale di custodia interessati « coordinamento inter- professionale con S.S. ed esperti ex art. 80 «aggiornamento casi «revisione programmi di trattamento - scolastiche - formative - culturali, ricreative e sportive altre risorse: - famiglie - volontariato sociale - Emi Locali e Agenzie educ: culturali BIBLIOTECA «stesura rapporto di sintesi D CONSIGLIO »invio programmi di di trattamento al M.d.SÌ | DisciPLINA per approvazione componente COMMISSIONI arti, 16 0 27 COLLOQUI RAPPRESENTANZE di DETENUTI ex artt. 9, 12 e 27 PRIMO || INGRESSO COLLOQUI LI SUPPLEMEN PREMIALI CON I FAMILIARI TARI * UMANIZZAZIONE DELL'AMBIENTE CARCERARIO * OFFERTA DI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA È MIGLIORAMENTO PERSONALE * ASSISTENZA E SOSTEGNO PSICO-SOCIALE AGLI IMPUTATI