Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


L'educatore penitenziario, Tesi di laurea di Sociologia

il ruolo dell'educatore penitenziario nel carcere.

Tipologia: Tesi di laurea

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 12/02/2023

lucia-paini
lucia-paini 🇮🇹

4.5

(6)

2 documenti

1 / 73

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Corso di laurea in
Scienze Pedagogiche LM-85
Insegnamento di
Sociologia generale
“Il percorso rieducativo del detenuto
e il ruolo dell’educatore penitenziario”.
RELATORE CANDIDATO:
Chidichimo Livio Lucia Paini
Matricola 091191703
Anno Accademico
2020/2021
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica L'educatore penitenziario e più Tesi di laurea in PDF di Sociologia solo su Docsity!

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in

Scienze Pedagogiche LM- 85

Insegnamento di

Sociologia generale

“Il percorso rieducativo del detenuto

e il ruolo dell’educatore penitenziario”.

RELATORE CANDIDATO:

Chidichimo Livio Lucia Paini

Matricola 091191703

Anno Accademico

i

INDICE:

PARTE PRIMA

PREMESSA .................................................................................................................. IV

CAPITOLO 1

LA VITA IN CARCERE

  1. La vita in carcere ........................................................................................................ 1 1.1 Da uomo libero a detenuto: l’ingresso in carcere ..................................................... 2 1.2 Il detenuto e il carcere .............................................................................................. 4 1.3 Il sistema Penitenziario come istituzione totale ....................................................... 6 1.4 Lo stato attuale del sistema penitenziario ................................................................. 8 PARTE SECONDA CAPITOLO 2 DALLE ISTITUZIONI TOTALI ALLA EDUCAZIONE-RIEDUCAZIONE
  2. Dalle istituzioni totali alla educazione-rieducazione .................................................. 13 2.1 La storia dell’educatore penitenziario ...................................................................... 15 2.2 Il ruolo dell’educatore penitenziario......................................................................... 17 2.3 Il lavoro di équipe ..................................................................................................... 18 2.4 Il doppio mandato: sostegno e controllo .................................................................. 21 2.5 Il ruolo dell’educatore penitenziale come agente di cambiamento .......................... 24

iii “In carcere, come dire, si vive più nudi, con le spalle al muro, nessuno può far finta di essere un benemerito del dovere e della virtù. Ma proprio in questa condizione, talvolta riaffiora un presentimento, l’attesa di un dono gratuito, di una felicità donata da chi non si scandalizza della nostra cattiveria. Qualcosa che magari si era intravisto quando si era bambini e che poi le circostanze e le avversità della vita hanno portato lontano.” G. Valente, “Anche Pietro e Paolo sono stati in galera” Roma.

iv PREMESSA Ciò che urge esaminare in questa stesura è certamente il ruolo dell’educatore penitenziario e le sue annesse responsabilità. Il percorso del detenuto nelle sue forme è necessario ad inquadrare ancor meglio il lavoro svolto dall’operatore che segue e controlla il percorso rieducativo dello stesso. Verranno esaminate dinamiche e percorsi, i vari ruoli svolti dall’educatore e la relazione tra operatore e detenuto. Uno sguardo sarà posto sulla soggettività e sulla persona per incentivare l’importanza della relazione umana. La redazione passerà da una critica del sistema e delle istituzioni alla speranza di un cambiamento; saranno prese in considerazione le diverse ipotesi che emergeranno da un lavoro svolto teoricamente e praticamente. La testimonianza diretta di un educatore sarà necessaria per comprendere le sensazioni provate dallo stesso e il rapporto che si instaura con il detenuto. Il carcere sarà descritto come luogo di rinascita e non come mera istituzione volta all’internamento, saranno riprese le dinamiche mediante le quali la vessatorietà e la forza saranno lasciate indietro per far spazio ad un processo di “nuova vita”. Il detenuto diverrà un attore sociale con un bagaglio culturale e professionale formato grazie anche al ruolo dell’educatore penitenziario.

La prigione, infatti, si chiude all’esterno del resto del mondo, per lasciare essere al suo interno null’altro che il processo educativo. È caratteristico di questa tecnologia correttiva “totalizzare” la vita del delinquente, cioè prenderla interamente in carico: è la sua biografia a dover essere interamente raddrizzata. Ri-codificata, abituata/ri-abituata alla vita (normale). 1.1 DA UOMO LIBERO A DETENUTO L’INGRESSO IN CARCERE Il momento dell’arresto e dell’entrata in carcere è uno degli eventi più stressanti che si possano immaginare, soprattutto se è la prima volta. Le manette, le foto segnaletiche, le impronte digitali, la registrazione in matricola, il doversi spogliare nudi, la perquisizione, poi una serie di rapidi incontri con il medico, giusto per accertare che non si è in fin di vita, e con lo psicologo, se è in servizio. Quindi il primo impatto con i rumori del carcere e il suo incessante sbattere di cancelli. Infine l’arrivo in cella dove, vuoi per ragioni giudiziarie, vuoi perché bisogna aspettare che si liberi un posto in una cella "comune", fin troppo spesso ci si ritrova da soli con il proprio dramma.

Per cui, nel momento più cruciale e critico, il neo-detenuto non può nemmeno contare sul sostegno, sulla solidarietà, sull’esperienza e, non ultimo, sulla discreta sorveglianza dei carcerati ormai "scafati". Il risultato è che una significativa percentuale dei suicidi e degli atti di autolesionismo che si verificano in carcere è concentrata nei primi giorni della detenzione. La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e Delle Libertà Fondamentali (ripresa e fatta propria dal sistema giudiziario italiano, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955) all’Art. 6; comma 3 recita: Ogni accusato ha diritto a:  Essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;  Disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;  Difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;  Esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;  Farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza^3 ” (^3) Art.143 codice di procedura penale-Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali, (D.P.R. settembre 1988, n.447)

Si passa dal critico al molto critico se si analizza la situazione del lavoro. Il tasso di occupazione in carcere scende infatti al 30%. La metà di quello della popolazione libera. In carcere nel 2017 hanno lavorato 18.404 persone, con percentuali omogenee nelle diverse aree geografiche. Un altro punto essenziale sul quale vale davvero la pena focalizzare l’attenzione è quello della solitudine che comporta violenza auto-inferta^4. Il carcere rappresenta il luogo della non-comunicazione, caratterizzato da ambienti disumanizzati in cui la parola, che contraddistingue le relazioni umane, viene espunta o screditata ed è, tra l’altro, per questo che alcuni detenuti si infliggono auto-aggressioni al fine di invocare un’interazione con il personale sanitario o penitenziario. Va sottolineato, però, che l’utilizzo del corpo a scopo dimostrativo non sempre si palesa in violenze auto-inferte: l’autolesionismo può infatti essere messo in atto anche attraverso il rifiuto delle terapie. Secondo Foucault infatti, la strumentalizzazione di un corpo, per di più sorvegliato e custodito, simboleggia invero il potere contrattuale ultimo che anche chi non ha più voce può utilizzare nella disperata implorazione di essere riconosciuto come soggetto di diritto e portatore di diritti^5. (^4) Antigone un anno in carcere XIV RAPPORTO SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE (^5) D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, n. integrato e modificato con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, Profili professionali individuati dall’Amministrazione penitenziaria, in AA. VV., Le aree operative degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale, Ministero di Grazia e Giustizia – DAP 4, Roma, 1992.

Secondo alcune ricerche sul tema è nella prima fase della carcerazione, che spesso coincide con la custodia cautelare di soggetti imputati, dove è più alto il numero di gesti autolesivi. Tra le cause primarie ci sarebbe la realtà di un carcere invivibile. Il sovraffollamento misto alla solitudine ed alle condizioni di vita alienanti comporterebbero infatti, per il detenuto, le primissime cause della violenza auto-inferta^6. 1.3 IL SISTEMA PENITENZIARIO COME ISTITUZIONE TOTALE La quotidianità in carcere è regolata dalla legge 354/1975, denominata Ordinamento Penitenziario (O.P.). I comportamenti non consentiti per i quali sono previste sanzioni disciplinari sono elencati all’Art.77 D.P.R. 230/2000, che costituisce il Regolamento di Esecuzione dell’ordinamento Come ogni regolamento disciplinare, ogni infrazione comporta una punizione. Sono previste: il richiamo, l’ammonizione, l’esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni, l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, per non più di 10 giorni e l’esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di 15 giorni. Le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione sono deliberate dal direttore; le altre dal consiglio di disciplina composto dal direttore, da un sanitario, dall’educatore e dallo psicologo. Per ogni sanzione, il detenuto può opporre reclamo al magistrato di sorveglianza contestando gli addebiti fatti ma anche la modalità di svolgimento e l’andamento del consiglio di disciplina. Il reclamo (^6) Nascita della prigione Surveiller et punir: Naissance de la prison, 1975. Michel Foucault

1.4 LO STATO ATTUALE DEL SISTEMA PENITENZIARIO

La legge 26 Luglio 1975, n.354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, rappresentò una svolta fondamentale per il contesto italiano, sostituendo definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931. La nuova legge mette in primo piano, dunque, la figura del detenuto, attribuendogli una propria soggettività e ponendo alla base del trattamento dei valori dell’umanità e della dignità personale. (art. 1 O.P. co.1). Di fondamentale importanza è l’art.4 dell’O.P. che assicura ai detenuti e agli internati l’esercizio personale dei loro diritti anche se si trovano in uno stato di interdizione legale, ma una svolta significativa fu rappresentata dall’attribuzione al detenuto di una propria soggettività giuridica, identificato come titolare di diritti e aspettative che appartengono alla condizione del detenuto^8. (art. 4 O.P. co.1). Si tratta per lo più di valori tutelati dalla Costituzione: diritti relativi all’integrità fisica, ai rapporti famigliari e sociali, all’integrità orale e culturale. L’ordinamento penitenziario vigente è stato concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia del detenuto e nemmeno del mero riconoscimento del suo elementare diritto ad avere un trattamento conforme alla sua qualità di persona, ma, secondo l’art.27 della Costituzione, in funzione del recupero sociale del condannato. (^8) Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, Ministero della Giustizia.

Si evidenzia un processo di trasformazione della funzione del carcere, da istituzione di custodia a isolamento, si trasforma in una istituzione che deve favorire la risocializzazione del detenuto, mediante un trattamento adeguato e relazioni con la società esterna. A tale scopo sono previste diverse forme di partecipazione all’interno delle strutture penitenziarie che vanno dall’assistente volontario, alla comunità esterna, che comprende privati, istituzioni, associazioni pubbliche o private. Nella legge penitenziaria si parla in modo distinto di trattamento penitenziario e trattamento rieducativo. Il primo comprende tutto quel complesso di norme e attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale; vi rientrano, quindi, le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a chi è privato della libertà. Il trattamento rieducativo invece, costituisce una parte del precedente, in quanto è dovere dello Stato attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo da tendere alla rieducazione del soggetto. La più importante realizzazione del movimento rivoluzionario di questo periodo riguarda l’emanazione di un nuovo regolamento esecutivo dell’ordinamento penitenziario, il D.P.R. 30 giugno, 2000 n.230, che abrogò interamente il regolamento d’attuazione della riforma del 1975, importante perché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. L’art. 1, co.1 infatti afferma che “il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.”

dell’aria e della luce, di acqua calda e di bidet; massima attenzione, inoltre, è riservata all’alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta; al problema dei detenuti stranieri, poi, fenomeno di minime dimensioni al tempo del primo regolamento, sono dedicate delle disposizioni apposite; altro momento fondamentale è quello dell’ingresso in istituto, in cui viene predisposto l’accertamento di eventuali maltrattamenti, inoltre, viene data molta importanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all’aperto. In generale si ampliano, così, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti. Lo scopo del trattamento non è solo quello di favorire la convivenza del detenuto on il resto della comunità reclusa con cui vive coattivamente il suo presente, ma l’obbiettivo prioritario è quello di riuscire ad “aprire il carcere”, intensificando e migliorando il rapporto tra quest’ultimo e la società esterna rendendo meno traumatico il ritorno nella società per quei soggetti coattivamente allontanati da questa. A tal proposito l’art.4 del nuovo decreto dispone che “alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipino tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze^10. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. (^10) Modifiche al codice penale,al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.legge 23 giugno 2017 n.

A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale. Tutte le modifiche introdotte successivamente alla riforma del ‘75 hanno tentato di sanare quelle lacune rimaste irrisolte dalla legge originale, ma la realtà dei fatti risulta ancora assai lontana da tali disposizioni, le quali sembrano trovare tutt’oggi difficoltà di applicazione.

studiarne le caratteristiche fondamentali. È, invece importante, intervenire sul disagio vissuto dal singolo per evitare che abbia comportamenti devianti. Ecco la centralità dell’azione educativa che recupera la sua ineludibilità anche rispetto ad altre forme di intervento quali quelle psicoterapeutiche e/ o sociali che, se pur importanti, non sono, però, orientate al recupero del soggetto e della sua esigenza di senso. Il soggetto deviato lo è rispetto al contesto nel quale è inserito e bisogna comprendere se è nella fase di anomia e, quindi, assume comportamenti centrati alle regole e alle norme sociali o se è in quella sfera che, può senza sfociare nell’illegalità come manifestazione di un disagio. Grazie alla prigione, quindi, sembra avvenire il pazzesco e mostruoso esperimento mentale, per citare Rousseau, dell’educare al di fuori della famiglia, del lavoro, della scuola^11. Si assiste a una grandiosa manovra pedagogica, ma anche ad una possibilità di conoscere l’unità biografica del delinquente. Si tratta di educare dolcemente, di ricostruire un’identità violata, di restituire una nuova vita al detenuto e di metterlo al corrente della svolta che potrebbe ottenere. Colui il quale è certamente il focus, il perno di questo agire, è l’educatore penitenziario, il quale tramite il contatto diretto e duraturo con il soggetto, potrà modificarne le sorti. (^11) Jean-Jacques Rousseau. Discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini. Einaudi 2007.

2.1 LA STORIA DELL’EDUCATORE PENITENZIARIO

La figura dell’educatore penitenziario si afferma storicamente prima nel settore penitenziario minorile e ufficialmente con la legge di riforma del 1975, con lo scopo di promuovere un modello di giustizia riabilitativa imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale degli adulti sottoposta a carcerazione e internamento. Le innovazioni apportate dalla riforma suscitarono immediate reazioni di ostilità e diffidenza perché postulavano condizioni di fiducia, libertà e autonomia che sembravano incompatibili con le esigenze punitive; inoltre, la diffusione del terrorismo politico e della criminalità organizzata, negli anni successivi alla riforma, portarono a una progressiva militarizzazione del corpo di polizia penitenziaria. Di ostacolo vi era anche il senso dato dalla parola rieducazione, che permarrà anche dopo l’entrata in vigore della riforma; essa era legata a concezioni derivate dall’ambito religioso o da quello medico, cioè rieducazione come emenda del condannato, come purificazione del male commesso, oppure come una serie di interventi volti ad estirpare ed eliminare le cause della mal vivenza. A ciò ne è derivato una lenta e tardiva attuazione del nuovo ordinamento ed un altrettanto difficile inserimento degli educatori. I punti nodali della riforma penitenziaria del 1975 riguardano, quindi, il problema dell’umanizzazione del trattamento penitenziario e quello della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale del reo; la suddetta norma indica le strategie da attuarsi attraverso appropriati interventi educativi e riabilitativi, mette in contatto il carcere con la società esterna, introduce la partecipazione di volontariato e la collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio affidando la gestione e il coordinamento di queste attività a una nuova figura professionale, l’educatore penitenziario.