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Legislazione Speciale, Schemi e mappe concettuali di Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative

Legislazione Speciale su BES, DSA, 104

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 11/03/2022

lauvale1975
lauvale1975 🇮🇹

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CAPITOLO 1
Pagina 3-4
La Didattica personalizzata all’interno della quotidianità ed espressa dalla
programmazione dell’UdA
PROGRAMMAZIONE PER
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITA
METODOLOGIE
METODI
STRATEGIE
STRUMENTI
COOPERATIVE LEARNING
TUTORING
DIDATTICA LABORATORIALE
MATACOGNIZIONE
METODO DI STUDIO
MEDIATORI DIDATTICI
TECNOLOGIE
FLESSIBILITA’ DIDATTICA (
classi aperte,recupero
mirato..)
P
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Z
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Scarica Legislazione Speciale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative solo su Docsity!

CAPITOLO 1

Pagina 3- 4

La Didattica personalizzata all’interno della quotidianità ed espressa dalla

programmazione dell’UdA

PROGRAMMAZIONE PER

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METODOLOGIE METODI STRATEGIE STRUMENTI COOPERATIVE LEARNING TUTORING DIDATTICA LABORATORIALE MATACOGNIZIONE METODO DI STUDIO MEDIATORI DIDATTICI TECNOLOGIE FLESSIBILITA’ DIDATTICA ( classi aperte,recupero mirato..) P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E

PAG. 6- 7

La pedagogia inclusiva e la certificazione delle difficoltà

VALUTAZIONE DI COMPETENZE AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO VERIFICHE:

  • GRADUALI
  • USO STRUMENTI COMPENSATIVI
  • PROVE ORALI compensative delle scritte
  • 30% DI TEMPO AGGIUNTIVO Pedagogia inclusiva Si occupa anche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali Alunni disabili Alunni con DISTURBI e/o DEFICIT Evolutivi Specifici Alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento Alunni con svantaggio socio- economico, Certificazione Come da L. DIAGNOSI profilo ICD10, per disturbo o deficit 1 - DIAGNOSI o relazione clinica su difficoltà marcate e persistenti 2 - Relazione educativo-didattica degli insegnanti Relazione servizi sanitari o relazione insegnanti Alunni con svantaggio linguistico- culturale Relazione educativo- didattica degli insegnanti

PAG. 13

Il percorso scolastico e gli esami di stato per gli alunni BES

ALUNNI BES

Disabili L.104 PEI

DISTURBO,

DEFICIT,

BORDERLINE CON

DEFICIT/DISTURBO

Borderline senza

disturbo/deficit, con disagio

socio-economico e/o

linguistico culturale, difficoltà

generalizzate

PDP

miure dipensative

Strumenti

compensativi

ESAME DI STATO

Con stessi contenuti

PDP

PDP con

miure

dipensative

Strumenti

compensativi per

un tempo

strettamente

necessario, verso

l’estinzione

ESAME DI STATO

Con scelte di carattere

didattico nel

colloquio/ struttura

prove scritte ( Sec. I^)

e nella valutazione

DSA : misure

dispensative e/o

strumenti

compensativi,

tempo aggiuntivo

BES con

disturbo/deficit:

strumenti

compensativi afferenti

al disturbo

PAG. 18

Le risorse dell’inclusione

LE TRE GAMBE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA INCLUSIONE COMPETENZE PERSONALE SCOLASTICO APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA NORMATIVA VIGENTE RISORSE ADEGUATE

indicare l’uso della calcolatrice, si può spiegare che essa serve per calcoli difficili, oppure per ridurre i tempi di esecuzione o per il controllo dei calcoli. In questo modo si mantiene la personalizzazione dell’intervento e la peculiarità individuale della compensazione.  Le Linee Guida DSA descrivono gli strumenti compensativi (p. 7 ) in questo modo: «Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo». In primo luogo dunque lo strumento compensativo si applica solo a chi ha un disturbo e, in virtù del tipo di disturbo/deficit, si usa lo strumento che serve a compensare quel preciso disturbo/deficit. Se abbiamo un alunno con disturbo del comportamento non servono gli strumenti tipici di un DSA ma è preferibile ricorrere a strategie più strettamente legate alle funzioni esecutive. Nel PDP vanno precisate queste personalizzazioni in quanto esse sono oggetto di applicazione all’Esame di Stato e, perciò, devono essere tenute in considerazione in caso di una sua eventuale invalidazione. Se non vi è presente un disturbo debitamente certificato lo strumento compensativo può essere applicato solo in forma temporanea e per estinzione poiché la personalizzazione rientra nelle possibilità della scuola (per esempio, un alunno con grosse difficoltà di linguaggio usa la compensazione della lettura dell’adulto/compagno finché la terapia logopedica non produce degli effetti rispetto a una lettura/comprensione minima autonoma, vale a dire finché non si sono acquisite le strategie sulle tipologie di lettura e quelle rispetto la comprensione del testo). Misure Dispensative 3 #sottoparagrafo#  La dispensa dalla lingua straniera deve avere tre consensi documentati: dichiarata in diagnosi, autorizzata/richiesta dai genitori o dallo studente maggiorenne e avvallata dai docenti. Essa riguarda tutte le lingue straniere previste dal curricolo (ma non le lingue antiche come greco e latino) e comporta il rilascio solo dell’attestato, non del diploma. Nelle Linee guida inoltre viene richiesta la “ gravità” come condizione per ottenere l’esonero o la dispensa. In realtà va precisato che nella diagnosi il clinico può esprimersi con la dicitura “grave-medio-lieve” solo per i codici ICD-10 afferenti al ritardo mentale. Per i disturbi dell’apprendimento non vi è una uguale corrispondenza per cui la gravità del profilo dello studente si deduce da due fattori: la comorbilità con altri disturbi o quando il disturbo rilevato ha dati significativi molto bassi rispetto allo standard. Per fare un esempio: una dislessia che risulta da 2 deviazioni standard può considerarsi lieve (anche perché è la condizione minima per diagnosticare il disturbo), mentre una dislessia con 4/5 deviazioni standard può considerarsi grave. Tali dati sono reperibili all’interno della diagnosi che riporta i test effettuati e i relativi risultati.  Le Linee Guida (p. 7) precisano che «Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento». Nel chiedersi quali e quante siano le prestazioni che non migliorano l’apprendimento, analizziamone una comune: la “dispensa dalla lettura ad alta voce” per un dislessico. Poiché nella quotidianità non è sempre possibile evitare di dover leggere ad alta voce, risulta evidente come una scelta così radicale risulti inappropriata anche per un dislessico. Pertanto nel PDP è bene prevedere una dispensa parziale. Per esempio: “dispensa ad alta voce in cui si prevedono ricadute negative”, oppure “dispensa dalla lettura ad alta voce in pubblico, di testi complessi, a prima lettura”, o addirittura (man mano che le abilità aumentano) “in caso di lettura ad alta voce si concordano prima i tempi e i contenuti de ltesto”. Infine ad ogni dispensa, soprattutto se totale, va prevista nell’apposita sezione una compensazione/personalizzazione necessaria, poiché la scuola ha l’obbligo di fornire un’alternativa valida alla dispensa. PEI#sottoparagrafo#

 Delle diverse aree previste nel documento, va compilata la parte di PEI adeguata e congrua alle potenzialità/possibilità dell’alunno (non necessariamente tutte).  Il PEI va firmato da ogni componente poiché rappresenta gli impegni assunti da tutti: docente di sostegno,docenti di classe, rappresentante della scuola (Dirigente o suo delegato che presenzia all’incontro) operatori di assistenza alla persona (neuropsichiatra infantile) e genitori. Viene rilasciata copia, meglio subito, al momento della firma, o al massimo (come consente la norma) entro 30 giorni. Sarebbe importante però, sia nel PEI sia nel PDP, specificare il significato della firma dei genitori: per presa visione, per accordo, per collaborazione. Sulle tempistiche tanto della firma quanto della documentazione relativa all’alunno disabile, le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica obbligano la scuola a tenere a disposizione della famiglia tutta la documentazione che va consegnata quando richiesta.  In caso di passaggio ad altra scuola serve sempre l’autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs n. 196 del 30/06/2003) in quanto sono “dati sensibili” quelli contenuti tanto nel PEI, quanto nel PDP (certificazioni e diagnosi comprese). Non esiste però nessun obbligo di consegna alla scuola successiva né di nessuna autorizzazione nel caso la scuola appartenga allo stesso Istituto Comprensivo. La regola dell’autorizzazione vale solo nel caso in cui i documenti “escano” dalla scuola di appartenenza (da scuola pubblica ad altra per trasferimento, da una paritaria verso una pubblica, da una pubblica verso altra in altro paese/stato).  Il PEI può essere allegato al Registro personale del docente solo se prima sono stati tolti tutti i dati sensibili (aspetti di anamnesi, estratti della diagnosi) in esso contenuti; l’ultima pubblicazione del Garante “La scuola a prova di Privacy” rimanda ad accordi molto dettagliati con i gestori del software rispetto a garanzia della protezione dei dati, e quindi alla qualità dei software e a informative congrue all’uso dei dati; in sostanza si allegano al registro personale solo le parti didattiche (gli obiettivi, gli interventi individualizzati/personalizzati e le metodologie, la scansione oraria, la valutazione, il patto con la famiglia); è consigliabile utilizzare un codice identificativo che deve essere concordato prima e che non deve essere facilmente rintracciabile. Per questo motivo è necessario evitare di usare la posizione dell’alunno nell’elenco della classe.  PDP #sottoparagrafo#  Le Linee Guida DSA del 2011 prevedono che «Nella predisposizione della documentazione in questione (vale a dire il PDP) è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici». Pertanto non è necessario consegnare la bozza (ma può essere opportuno in casi particolari) e la condivisione (raccordo) va calibrata in base ai ruoli della scuola e della famiglia (esperienze extrascolastiche). Il confronto con la famiglia, anche in fase di definizione/bozza, può essere utile per far capire quanto la scuola investe sullo studente, quanto le decisioni non siano frutto del caso né copiate da precedenti esperienze, ma derivino da riflessioni ponderate e dall’ascolto dei genitori. Una riunione in più, dove ci si confronta con la bozza del PDP,può facilmente evitare incomprensioni e creare vera collaborazione, rispetto reciproco e soprattutto fiducia.  Il documento va consegnato subito, fatta una copia con le firme di tutti (trasparenza dell’atto), oppure, ove necessarie modifiche, entro 30 giorni.  Il PDP può essere allegato al Registro personale del docente solo se prima sono stati tolti tutti i dati sensibili (aspetti di anamnesi, estratti della diagnosi) in esso contenuti; l’ultima pubblicazione del Garante “ La scuola a prova di Privacy” rimanda ad accordi molto dettagliati

obiettivi di apprendimento previsti per quella classe tant’è che non è prevista, in tale documento, l’area in cui si descrivono gli obiettivi da raggiungere. E’ possibile comunque prevedere in casi di particolare gravità , all’interno dell’area “didattica individualizzata”, la selezione dei contenuti e delle abilità ( prevedere i cosiddetti obiettivi minimi) poiché questa scelta non pregiudica la promozione, gli esami di stato e il rilascio del diploma. I contenuti del PDP riguardano: dati dell’alunno, didattica individualizzata/personalizzata, strumenti compensativi/misure dispensative, valutazione ed eventualmente patto educativo con famiglia/studente maggiorenne. Verifiche #sottoparagrafo#  Non è vero che un alunno BES non può ricevere una valutazione insufficiente. Tutti possono averla: disabili, DSA, BES. Casi simili infatti testimoniano semplicemente l’inadeguatezza di PDP e PEI che quindi vanno rivisti negli obiettivi. Ma il concetto pedagogico da applicare non è la riduzione degli obiettivi, che porta a una inevitabile “agevolazione” formativa (così avviene

quando si abbassano gli obiettivi), ma una scelta diversa nelle strategie e nelle metodologie.

 La valutazione numerica è una modalità che si deve applicare a tutti gli alunni, disabili compresi. Ma ciò non svilisce l’atto valutativo che, in autonomia, la scuola può integrare (non sostituire) con giudizi personali. Anzi è auspicabile che ciò accada. Inoltre, per completezza di informazione, va chiarito che se la disabilità è grave, è possibile anche non esprimere un voto in una determinata disciplina (lasciando la casella vuota), ma questo solo se tra i criteri di valutazione espressi nel PEI, e condivisi con ASL e famiglia, si sia stabilito che non si esprime voto per tal disciplina in quanto gli obiettivi previsti (anche se fossero declinati o trasversali) non potrebbero in alcun modo essere raggiunti.  Il DPR 275/99 art.4 comma 4 precisa che «Nell'esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale e i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati». Pertanto, nel POF si inseriscono prima gli interventi di recupero mirati (non con le sole forze della scuola) e poi i criteri di valutazione per poter affrontare le diverse situazioni. Ricordo che il POF viene consegnato alla famiglia la quale, all’atto dell’iscrizione, lo sottoscrive e ne concorda il contenuto.  Non si deve inserire nella pagella che lo studente ha seguito un PDP perché il percorso personalizzato riguarda solo l’uso di strumenti compensativi (scelti tra i più idonei per fornire opportunità alternative e autonome di apprendimento) e/o misure dispensative (scelte tra quelle prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento). Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di sviluppo sono uguali alla classe (così come la certificazione delle competenze a fine ciclo scolastico). Pertanto nel documento di valutazione non va inserita nessuna nota che precisi che l’alunno ha seguito un PDP. Conferma questa interpretazione anche la legge sulla privacy D.L. n. 196 del 2003 (art. 22 comma 8 e 9 ). Nelle Scuole secondarie di secondo grado, invece, si procede in maniera diversa in caso di disabilità e programmazione differenziata O.M. 90/01 (art. 15 comma 4 ) ove l’alunno ottiene un attestato e non un diploma. Consiglio di classe #sottoparagrafo#  Due docenti di sostegno esprimono un unico voto per l'alunno disabile e possano votare singolarmente per gli altri alunni della classe. Il DPR 122/09 art. 2 comma 5 afferma che in sede

di scrutinio gli insegnanti di sostegno esprimono un solo voto rispetto all’alunno disabile a loro assegnato. Questo concetto va esteso anche agli alunni della classe (altrimenti si potrebbero creare disequilibri numerici all’interno dei Consigli di classe). Ovviamente, nel caso in cui uno degli insegnanti di sostegno ricopra un altro ruolo all’interno della classe stessa (tecnico di Laboratorio, conversatore di lingua, materie curricolari), egli ha diritto di votare singolarmente sulle questioni sua competenza.  Per qualsiasi grado scolastico la quota minima di frequenza è il 75% del monte ore (che permette sia di accedere agli scrutini, sia l’ammissione agli esami). La CM n. 20 04/03/2011 (in particolare alle voci “monte ore”, “personalizzazione” e “ deroghe”) assegna al Collegio dei Docenti la possibilità di definire criteri generali per andare in deroga al suddetto limite dei tre quarti di assenze. Tale deroga è possibile a due condizioni: che le assenze siano documentate e continuative e che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. A conferma di questa interpretazione si veda il Dlgs 59/2004 art.11 comma 1, DPR 122/09 artt. 2 e 14. Tale deroga è possibile solo per gli alunni con disabilità e con una programmazione differenziata. Si può accettare questa proposta solo se è condivisa con famiglia e ASL e se è chiaramente specificato che lo scopo di tale frequenza è educativo e che l’anno è compromesso.  Il PDP viene approvato a maggioranza, non serve l’unanimità. Quando il Consiglio di Classe approva il documento, diventa obbligo per tutti i docenti della classe rispettare ciò che si è stabilito. Ha durata annuale e all’interno di questo periodo sono necessarie delle verifiche per valutare se è possibile operare delle modifiche. Modalità esame di Stato scuola Superiore #sottoparagrafo#  Per quanto riguarda la Scuola professionale, sia essa CFP (che segue Regolamento Regionale) o un Istituto professionale, lo scopo del suo “essere” è fornire agli studenti competenze base per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento (DPR 87/2010 art. comma 1, che ben si presta a essere esteso anche ai CFP in virtù dei piani di studi più professionalizzanti sia per i programmi sia per il monte ore previsto di stage). Pertanto la semplificazione possibile deve comunque consentire di mantenere un livello di qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro. Questo vale anche per discipline come lingua italiana, diritto, matematica, presenti nei curricoli dei CFP e che concorrono a fornire una “cassetta degli attrezzi” necessaria al mondo del lavoro, oggi sempre più complesso nelle richieste. Nel caso in cui tale raggiungimento non sia possibile, il ragazzo (che ha fatto un patto educativo con la scuola al momento dell’iscrizione) o la sua famiglia (in caso l’alunno sia minorenne) devono essere formalmente e tempestivamente informati del fatto che il percorso formativo non porterà al raggiungimento della qualifica; ciò permette allo studente di pensare a possibili azioni di recupero degli apprendimenti o di cambiare settore.  Rispetto ai DSA lo Schema di Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 prevede all’art.1 comma 3 che i Servizi Sanitari/Enti accreditati effettuino la diagnosi entro il 31 marzo, per gli alunni frequentanti gli anni terminali di ciascun ciclo. Si evince con chiarezza che questo limite di tempo è previsto per dare la possibilità alla scuola di redigere un PDP adeguato e tempestivo al superamento degli esami di Stato. Di sicuro però nulla deve essere improvvisato: se la scuola può aspettare fino a marzo per effettuare una diagnosi scritta, l’intervento deve essere immediato (in tutti i mesi/anni prima la personalizzazione deve essere messa in atto in autonomia dalla scuola stessa come da L.170/2010 e DPR 275/99). Pertanto l’arrivo a scuola della diagnosi ad aprile, lungi dal cogliere i docenti impreparati, risulta solo un atto formale di una valutazione che da tempo si conosce e che ha dato il via a una serie di interventi. Di conseguenza l’esame di Stato è la risultante (proprio come specificato dal DPR 122/90) del percorso formativo fin qui proposto;

ciò che produce deve essere fatto in autonomia o con uno strumento di compensazione che permetta comunque di stabilire che il compito è autentico, e che lui ne è l’autore. Infine, ciò che è prodotto deve essere misurabile, quindi leggibile, cioè deve poter essere valutato attraverso l’attribuzione di un giudizio. Solo se sussistono queste condizioni si può rilasciare un diploma, in caso contrario solo l’attestato. Rapporti con la famiglia#sottoparagrafo#  Per quanto riguarda la stesura del PEI il DPR 24/02/1994 art. 4 comma 1 e art. 5 comma 2 stabilisce che tanto il PDF quanto il PEI (verifiche comprese) siano stesi con la “collaborazione” della famiglia. Per quanto riguarda invece il PDP le Linee Guida del 2011 definiscono il ruolo della famiglia con l’espressione “in raccordo”. Ovviamente è auspicabile che tutti i documenti che la scuola produce, non solo PEI e PDP, siano il frutto di una vera e proficua collaborazione con la famiglia. Allo stesso tempo, non c’è dubbio che tanto la scuola quanto i Servizi sanitari siano detentori delle azioni che portano al PEI; spetta infatti a loro l’individuazione, la descrizione analitica della compromissione funzionale e la determinazione delle potenzialità. Alla famiglia spetta il diritto di fare proposte che siano in linea con quanto determinato da Scuola e ASL.  In caso di difficoltà con la scuola è possibile ritirare il figlio e provvedere direttamente all’istruzione. Ma prima di tale decisione estrema è buona cosa prendere tempo e tentare di ricostruire un dialogo. Un’ulteriore possibilità è quella di cambiare scuola: anche nel caso degli alunni disabili, i risultati determinati da un nuovo inserimento possono essere molto positivi. È importante non perdere la fiducia nella scuola e nei suoi diversi operatori: qualsiasi alunno ha diritto a un’istruzione pubblica, ai servizi che essa offre. Senza contare che ogni studente ha molto tempo a disposizione per compiere il suo percorso formativo. Tuttavia, se l’educazione parentale è l’unica soluzione possibile, essa è consentita con l’adozione del PEI che è documento fondamentale in sede d’esame. (D.L.vo n. 297/1994, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76, CM 35/10)  Il patto educativo previsto dalle Linee Guida per DSA, all’interno del PDP, non è obbligatorio. Le Linee Guida a p. 8 punto 3.1 elencano i contenuti obbligatori del PDP, che sono: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate. Il patto con la famiglia è dunque auspicabile, ma non obbligatorio. Tuttavia a p. 24/25 delle stesse Linee, al punto 6.5, sono elencati gli impegni che la famiglia implicitamente deve osservare. In particolare la famiglia «è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe

  • nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili».Pertanto il patto educativo non è obbligatorio nell’esplicitazione formale all’interno del PDP, in parte perché viene dato per scontato con l’elenco degli impegni, in parte perché si riferisce a una autorizzazione ad applicare a scuola strumenti compensativi/misure dispensative. Diagnosi#sottoparagrafo#  La diagnosi deve essere sempre rilasciata da ULSS/ASL o ente accreditato. Per questo motivo, una diagnosi di uno psicologo privato non ha nessun effetto legale. Se l’équipe pedagogica o il Consiglio di classe lo ritengono opportuno, è possibile comunque considerare l’alunno come BES e redigere un PDP. All’interno del PDP, nell’area relativa ai dati dell’alunno, si può far riferimento a ciò che è stato scritto dallo psicologo, soprattutto se quanto dichiarato

coincide/conferma/supporta le osservazioni dei docenti. In vista dell’esame di Stato è necessario avere però una diagnosi valida.  Disprassia e disortografia: le cause della disprassia non sono ben conosciute ed essa non rientra in un disturbo specifico di apprendimento, perché non vi sono anomalie neurologiche; la disprassia invece è un disturbo che compromette la capacità di compiere movimenti volontari, coordinati sequenzialmente tra loro, in funzione di uno scopo. In alcune regioni la Sanità territoriale ha determinato che, per il disturbo di disprassia, si usi lo stesso codice applicato nei casi di disortografia. In casi del genere si fa un PDP, ma solo perché nella diagnosi viene scritto per esteso che si tratta di disprassia o di disortografia, e si usano gli stessi codici per riconoscerle. Se nella diagnosi compare solo il termine disprassia con il codice afferente non siamo in applicazione della L170/10 e fare il PDP è a discrezione della scuola.  Le diagnosi rilasciate da un ente prima che il medesimo fosse accreditato non sono valide. Sarebbe meglio che l’intestazione fosse completa, anche se questo genere di informazioni si possono reperire facilmente su internet.  Secondo la Direttiva del 27/12/12 a firma del ministro Profumo, al punto 1, «Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico». Quindi all’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici abbiamo i DSA e gli altri BES.  La certificazione di disabilità non è in contrasto con la diagnosi di DSA, almeno dal punto di vista formale. Pertanto, se la certificazione non è in scadenza, per l’anno scolastico successivo l’alunno ha diritto sia al sostegno sia alle personalizzazioni della L.170/10. Se invece la certificazione è in scadenza nell’anno in corso e l’ASL non ritiene opportuno rinnovare la certificazione, subentra, per l’anno scolastico successivo, la diagnosi di DSA che ha anch’essa una durata da verificare nel documento stesso.  Se lo psicologo, che lavora all’interno di un centro accreditato, rilascia una diagnosi in qualità di libero professionista, ai fini normativi questa diagnosi non è valida, poiché l’accreditamento non riguarda solo lo specialista che esegue la diagnosi ma altri parametri che la struttura medica deve garantire, come la dichiarazione di un’équipe multidisciplinare costituita da logopedista, neuropsichiatra e psicologo e la documentata esperienza dei componenti nella diagnostica. Ecco perché sussiste la “convalida” da parte delle ULSS: un esperto riconosciuto tale, ma al di fuori della struttura accreditata, che, dopo aver redatto una diagnosi, ne chiede la convalida attraverso l’équipe multidisciplinare dell’ASL. La scuola, in ogni caso, non può ignorare queste informazioni (soprattutto se confermano/coincidono/supportano quelle dei docenti) e quindi è doveroso analizzare la possibilità di prevedere comunque un percorso personalizzato che andrà poi monitorato e aggiornato con l’evolversi degli eventi, in attesa della diagnosi “ufficiale”. Certificazionesecondo L.104#sottoparagrafo#  Se in classe c’è un alunno certificato, secondo la L.104/92 per profilo comportamentale, in cui viene espressamente dichiarato che in questi casi è necessario un educatore ma non un insegnante di sostegno, si deve fare sempre il PEI (L. 104/92 e DPR 24/02/1994) quando si è in presenza di una certificazione secondo la L.104/92. In entrambi i documenti citati si ricorda che l’elaborazione del PEI non è subordinata alla presenza dell’insegnante di sostegno come figura necessaria all’alunno disabile e che la sua stesura è compito del Consiglio di Classe, quindi non è delegabile all’insegnante di sostegno di altra sezione/classe. Obbligo di istruzione#sottoparagrafo#