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Lezione di Diritto Tributario: Attività istruttoria, vizi degli atti, vincoli e regole, Appunti di Diritto Tributario

Questa lezione di Diritto Tributario del 5 aprile 2018 affronta il tema dell'attività istruttoria, concentrandosi sui vizi degli atti istruttori e sui vincoli e le regole che devono essere rispettate, come quelli previsti dall'art. 12 dello Statuto del contribuente. Vengono inoltre discusse le conseguenze dell'illegittimità dell'attività istruttoria e le diverse soluzioni teoriche proposte in merito alla tutela del contribuente.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 19/05/2020

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Diritto Tributario lezione 5/04/2018
Attività istruttoria
I vizzi degli atti istruttori cioè quando nell’ambito di questa attività manchino o siano
viziati alcuni atti probromici.
-mancata autorizzazione
-Inesistenza di un mandato
-Insussistenza di gravi indizi
Art. 12 statuto del contribuente (vincoli e regole che devono essere rispettati )
-periodo temporale di 30 giorni
-Vincoli nell’orario (orari di lavoro)
-Svolgersi in modo da arrecare il minor danno possibile
Cosa succede quando non si seguono le regole, prove e attività illegittimamente svolta.
Attività istruttoria illegittima
Profili
-problema di tutela immediata (qual’è lo strumento di tutela? )
Azione di risarcimento danni, il contribuente o il terzo che subisce l’ispezione può agire di
fronte al giudice ordinario e ottenere il risarcimento
-problema della tutela indiretta
Il vizio istruttorio può essere considerato motivo di ricorso nei confronti dell’atto di
accertamento, gli studiosi e la giurisprudenza hanno ipotizzato diverse soluzioni teoriche.
Da una parte (amministrativisti/minoranza di studiosi ) valorizzavano il tema
dell’invalidità derivata (il precedente incide sul successivo) tipico del diritto
amministrativo, l’illegittimità dell’atto istruttorio determina l’invalidità dell’atto di
accertamento. Questa impostazione consentiva al contribuente di conseguire la tutela
massima per questa ragione non è stata accolta, considerata eccessiva in un contesto
tributario.
C’è anche chi ha sostenuti che l’illegittimità dell’istruttoria non rilevasse ai fini dei vizi
dell’atto di accertamento.
Dall’altra parte (processuali sti) formula della inutilizzabilità facendo leva sul 291 c.p.p il
giudice nel formulare il proprio giudizio non può considerare tutti quegli elementi
illegittimamente acquisiti, lo stesso vale nel diritto tributario, questa è quella che ha avuto
più successo come tesi per l’accertamento dei vizi.
Se l’elemento è determinante ed è viziato questo sarà annullato per infondatezza, non
supportato da altri mezzi di prova.
Tesi sposata dalla giurisprudenza che, però l’ha ridimensionata dicendo che non tutti i vizi
rendono inutilizzabile la prova, ma solo quelli che incidono su interesse costituzionalmente
rilevati.
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Diritto Tributario lezione 5/04/ Attività istruttoria I vizzi degli atti istruttori cioè quando nell’ambito di questa attività manchino o siano viziati alcuni atti probromici.

- mancata autorizzazione

- Inesistenza di un mandato

- Insussistenza di gravi indizi

Art. 12 statuto del contribuente (vincoli e regole che devono essere rispettati )

- periodo temporale di 30 giorni

- Vincoli nell’orario (orari di lavoro)

- Svolgersi in modo da arrecare il minor danno possibile

Cosa succede quando non si seguono le regole, prove e attività illegittimamente svolta. Attività istruttoria illegittima Profili

- problema di tutela immediata (qual’è lo strumento di tutela? )

Azione di risarcimento danni, il contribuente o il terzo che subisce l’ispezione può agire di fronte al giudice ordinario e ottenere il risarcimento

- problema della tutela indiretta

Il vizio istruttorio può essere considerato motivo di ricorso nei confronti dell’atto di accertamento, gli studiosi e la giurisprudenza hanno ipotizzato diverse soluzioni teoriche. Da una parte (amministrativisti/minoranza di studiosi ) valorizzavano il tema dell’invalidità derivata (il precedente incide sul successivo) tipico del diritto amministrativo, l’illegittimità dell’atto istruttorio determina l’invalidità dell’atto di accertamento. Questa impostazione consentiva al contribuente di conseguire la tutela massima per questa ragione non è stata accolta, considerata eccessiva in un contesto tributario. C’è anche chi ha sostenuti che l’illegittimità dell’istruttoria non rilevasse ai fini dei vizi dell’atto di accertamento. Dall’altra parte (processuali sti) formula della inutilizzabilità facendo leva sul 291 c.p.p il giudice nel formulare il proprio giudizio non può considerare tutti quegli elementi illegittimamente acquisiti, lo stesso vale nel diritto tributario, questa è quella che ha avuto più successo come tesi per l’accertamento dei vizi. Se l’elemento è determinante ed è viziato questo sarà annullato per infondatezza, non supportato da altri mezzi di prova. Tesi sposata dalla giurisprudenza che, però l’ha ridimensionata dicendo che non tutti i vizi rendono inutilizzabile la prova, ma solo quelli che incidono su interesse costituzionalmente rilevati.

Bisogna raffrontare l’interesse tutelato dalla condizione del mezzo di prova non rispettato e l’interesse tutelato dall’altro. Se è interesse costituzionalmente rilevato rende la prova illegittimamente raccolta non è inutilizzabile, se non è così la prova è comunque utilizzabile. Es. D.p.r 633/1972 norma di collegamento art. 63(collaborazione con la guardia di finanza) Art.12 stabilisce la necessità ad un vincolo temporale, se si va oltre cosa succede? C’è stata una giurisprudenza oscillante:

- prove non utilizzabili

- Non utilizzabili dopo i 30 giorni

La cassazione alla fine ha detto che l’interesse alla serenità dell’ svolgimento dell’attività economica non ha copertura costituzionale e recede nei confronti dell’accertamento anche dopo i 30 giorni. Tesi pro-fisco. L’inutilizzabilità non in senso acritico (possibile infondatezza dell’atto) solo in presenza della lesione di un interesse costituzionalmente tutelato. Quando le informazioni vengono acquisite da soggetti terzi. Altra modalità di acquisizione dei dati. Le indagini sono disciplinate da una disciplina ad ock (art. 32, co.1e seguenti d.p.r 600/1963). L’uso delle informazioni:

- art. n.2, co.1 art.

Questa disposizione è stata modificata per adeguarsi ad una sentenza della corte costituzionale, prima della quale questa era considerata una norma dell’accertamento che prevedeva che la mancata spiegazione o dimostrazione i dati non inseriti sono considerati come evasione. Si basava su una doppia presunzione. La corte cost ha dichiarato illegittima la disposizione perchè non sufficientemente supportata dalla ragionevolezza e della certezza delle norma che regolano l’attuazione del prelievo. Le presunzioni legali assolute e relative sono illegittime, devono essere fondate sul fronte della massime di esperienza su cui si basano. Nei confronti degli imprenditori invece l’ha mantenuta. A quel punto è intervenuto il legislatore che ha inserito delle soglie molto alte per garantire all’imprenditore di prelevare senza pericoli per le spese personali. La corte è stata criticata perchè mantiene la doppia presunzione per gli imprenditori e non per i lavoratori autonomi.

  1. metodi rivolti a soggetti non sottoposti all’obbligo di tenere scritture contabili (no attività d’impresa o lavoro autonome) art. 38.

- Accertamento analitico (determinazione del reddito previa la determinazione dei

singoli redditi ed elementi ripercorrendo passo dopo passo il ragionamento che il contribuente avrebbe dovuto fare per compilare la propria dichiarazione) scompone la fattispecie impositiva nelle sue singole componenti e si va a verificarne la corrispondenza. Considera tutti gli elementi acquisiti durante l’istruttoria e verifica la capacità di questi elementi di corrispondere o modificare quanto è stato dichiarato. Non sempre è possibile disporre delle informazioni necessarie. (Es. Reddito invisibile)

- Accertamento sintetico (quando non si dipone di informazioni dalla fonte, determina il

reddito complessivo non su ciò che è intascato, ma su ciò che esce, cioè in base alla spesa) modello del tanto spendo, tanto guadagno. Disciplina regolata dall’art. 38 che ha subito una radicale riforma nel 2009.

  • Prima del 2009 si basava su un certo tipo di spesa e aveva dei criteri per l’applicazione particolarmente stringenti (redditometro è un decreto ministeriale all’interno del quale sono indicati dei beni patrimoniale in corrispondenza dei quali è indicato un mantenimento, la somma della spesa di mantenimento, se superava il 25% per due periodi di imposta poteva utilizzarsi questo metodo di accertamento sintetico)
  • Dopo il 2009 sono stati modificati i presupposti e il metodo, adesso è sufficiente uno scostamento del 20% anche per un unico periodo d’imposta, oggi replica qualunque spesa, non quelle di mantenimento
  • Oggi non può essere emanato se prima non è coinvolto il contribuente per un contraddittorio preventivo, non consente più al fisco di notificare in automatico un atto di accertamento ma solo se il sede di contraddittorio preventivo non ha fornito ragioni sufficienti
  • Il contribuente in sede di contraddittorio preventivo : Eccesso di spesa a causa di donazioni Eccesso di spesa A causa di risparmi Le Somme impiegate sono redditi impiegati nella spesa ma non dichiarabili o esenti da dichiarazione (soggetti a tassazione sostitutiva) Hanno in comune lo stesso obbiettivo cioè la ricostruzione del reddito complessivo irpef le vie che utilizzano sono opposte
  1. Accertamento relativi a soggetti tenuti a mantenere scritture contabili art.39.

- accertamento analitico contabile ( ricostruisce il reddito dell’impresa e del lavoro

autonomo previa considerazione di tutti gli elementi, prende in considerazione tutti gli elementi, rispercorrendo gli stessi ragionamenti che ha fatto il contribuente nella

compilazione della dichiarazione. Acquisisce informazioni che possono confermare o non confermare quanto è stato dichiarato , ciò avviene analiticamente, punto per punto) si basa su presunzioni semplici che contiene gli elementi che possano essere considerati accettabili di fronte ad un giudice la lettera D art.39, co.1 prende in considerazione gli “studi di settore”

- Accertamento axtracontabile induttivo ( parte la dove mancano i presupposto analitico-

contabili, dove non può effettuarsi l’accertamento analitico contabile) dove manchi una contabilità si utilizza questo metodo.

  • Presupposti Non è stata presentata la dichiarazione Che non sia stata presentata la contabilità C’è la dichiarazione e la contabilità ma questa è tenuta in maniera viziata, se formalmente viziato non può essere utilizzato Sostanzialmente inattendibile sia la dichiarazione che la contabilità
  • In queste ipotesi può scattare l’accertamento fiscale, si ritiene un attendibilità inferiore rispetto a quella richiesta Hanno l’obbiettivo di ricostruire il reddito Riguardano redditi che vengono calcolati sulla base della contabilità.