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Transizione da Impero Romano a Regni Romano-Barbarici (476-568 d.C.) - Prof. Mastroberti, Sbobinature di Storia Del Diritto Italiano

Una panoramica approfondita del periodo storico compreso tra la caduta dell'impero romano d'occidente (476 d.c.) e l'arrivo dei longobardi in italia (568 d.c.). vengono analizzati gli aspetti chiave di questo periodo di transizione, tra cui la successione di odoacre e teodorico, l'integrazione tra culture latine e germaniche, l'evoluzione del diritto romano e l'influenza delle leggi romano-barbariche. Inoltre dettagli sulle principali fonti giuridiche dell'epoca, come la lex romana-wisigothorum e la lex wisigothorum, offrendo un'analisi approfondita del sistema giuridico e istituzionale del tempo. l'analisi del documento è arricchita da citazioni di tacito e da una discussione sul corpus iuris civilis di giustiniano e la sua influenza sulla legislazione dell'epoca.

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

In vendita dal 02/05/2025

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TRA LA FINE E L’INIZIO
(476-567)
Lezione I
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TRA LA FINE E L’INIZIO

Lezione I

Il 476 d.C.

 Avviene la deposizione di Romolo Augustolo: data pressoché insignificante per i contemporanei ma a cui gli storici hanno fatto risalire la fine dell’Impero Romano d’Occidente. Odoacre, re degli Eruli, popolazione di origine germanica, governa l’Italia come patricius per conto dell’Imperatore d’Oriente ma di fatto è un sovrano indipendente. L’Italia diventa un regno romano-germanico come avviene in Gallia e in Spagna

Tacito, Germania

 Descrizione dei costumi e delle istituzioni comuni delle popolazioni germaniche seguita da una descrizione delle differenze tra le varie popolazioni Società strutturata in clan che partecipano alla guerra e alla spartizione del bottino sotto un capo. I Capi riconoscono un Re che viene acclamato dall’Assemblea, organo centrale dove si discutono le questioni più importanti Faida, Giudizio di Dio Usi matrimoniali

Tacito, Germania

“Personalmente inclino verso l'opinione di quanti ritengono che i popoli della Germania non siano contaminati da incroci con gente di altra stirpe e che si siano mantenuti una razza a sé, indipendente, con caratteri propri. Per questo anche il tipo fisico, benché così numerosa sia la popolazione, è eguale in tutti: occhi azzurri d'intensa fierezza, chiome rossicce, corporature gigantesche, adatte solo all'assalto. Non altrettanta è la resistenza alla fatica e al lavoro; incapaci di sopportare la sete e il caldo, ma abituati al freddo e alla fame dal clima e dalla povertà del suolo”

Diritto e Istituzioni

Diritto Istituzioni

Romani Germani Romani Germani

  • Scritto
  • (^) Leges e Iura
  • (^) Laico
  • (^) Territoriale
    • Orale
    • (^) Consuetudine
    • (^) Sacrale
    • (^) Personale
      • Impero
      • Amministrazi one
      • (^) Cittadinanza
        • Regni di popoli
        • (^) Feudo
        • (^) Stirpe

Le leggi scritte dei Germani

  • Leggi romano-barbariche: principio di personalità del diritto Raccolta di consuetudini:
  • (^) Pactus legis Salicae : Clodoveo, re dei Franchi, primo decennio del secolo VI, Paesi Bassi e Francia, territorialità del diritto. Legge come patto. Composizioni pecuniarie per evitare la faida. Successione legittima.
  • (^) Editto di Rotari.

Diritto romano volgare

Pauli receptae sententiae Raccolta di massime giuridiche attribuite al giurista Paolo, in realtà redatta da anonimi compilatori. Del III sec., se ne conosce circa la sesta parte attraverso citazioni successive. Vaticana fragmenta scoperti nel 1821 dal Cardinale Mai, occidentali, opera di un privato del IV sec. Si tratta di scolii e glossemi tratti da scritti dei grandi giuristi imperiali (Papiniano, Paolo e Ulpiano), e con massime tirate da costituzioni imperiali. E’ una preziosa documentazione del Diritto Romano pregiustinianeo. Tituli ex corpore Ulpiani opera istituzionale, forse proveniente da un’epitome delle istituzioni di Gaio. Epitome Gai (Liber Gai), epitome aggiornata delle Istituzioni di Gaio, molto utilizzata dai Visigoti, forse anche elaborata e prodotta dai Visigoti stessi nel del V sec. Compendio in 2 libri dei primi tre libri delle Istituzioni di Gaio, compare nella Lex romana Wisigothorhum. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti. Il titolo è di Cuiacio, è una collezione di pareri.

Lex Romana - Wisigothorum Del 506 relativa al regno visigoto della Gallia meridionale che regolava, in omaggio al principio della personalità del diritto, i rapporti tra i soli romani. Essa conteneva alcuni passi del Codex Theodosianus , qualche costituzione dei codici Ermogeniano e Gregoriano e alcune parti di opere dottrinali come le Istituzioni di Gaio e le Sentenze di Paolo. I testi erano accompagnati da un’ interpretatio esplicativa. Tale legge, che abrogava tutto il diritto romano anteriore, si caratterizzava per la sua precettività e distingueva – con riguardo al diritto penale – due categorie di individui: gli honestiores e gli inferiores.

Lex Burgundionum

 Emanata dal re dei Burgundi (della Borgogna) Gundobado tra il 480 e il 502, divisa in 88 titoli metteva per iscritto le principali consuetudini del popolo ed era diretta solo ai Burgundi. Interessanti le norme sul matrimonio, che era considerato come un acquisto e sul divorzio, espressamente proibito (in sua vece vi era l’istituto del ripudio).

Lex Romana-Burgundionum

 Emanata tra il 500 e il 533 aveva stesso contenuto e caratteri della Lex Romana- Wisigothorum, con la differenza che i testi romani erano stati tutti parafrasati, compendiati e disposti in un organico codice. Ebbe vita breve perché i romani le preferirono la Lex Romana- Wisigothorum.

Giustiniano

 E’ Imperatore d’Oriente, dopo la morte dello zio Giustino, dal 521 d.c. alla morte avvenuta nel 565 Colto e ambizioso si propone di restaurare l’Impero romano e di operare una triplice opera di unificazione sotto il suo scettro: a) unificazione politica; b) unificazione religiosa; c) unificazione giuridica  Approfittò della crisi seguita alla morte di Teodorico per scatenare una guerra in Italia contro i Goti che si concluse dopo venti anni nel

Il Corpus Iuris civilis

Novus Iustinianus Codex (16 aprile 529, 12 libri suddivisi in titoli, raccolta di costituzioni imperiali) Digesta seu Pandectae (iniziato nel 530 ed entrato in vigore il 30 dicembre del 533, 50 libri raccolta di precetti giurisprudenziali) Institutiones Iustiniani sive elementa ( novembre 533, 4 libri) Codex rapetitae praelectionis (pubblicato il 16 novembre 534 e destinato a rimpiazzare il primo codice) Novellae (provvedimenti successivi di Giustiniano non inseriti in raccolte ufficiali ma solo in compilazioni private: L’Authenticum, l’ Epitomae iuliani )

La Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii

 (^) 13 agosto 554 su richiesta del vescovo Vigilio allora a Costantinopoli  (^) Indirizzata al prefetto del pretorio in Italia Antioco era divisa in 27 capitoli distinti per argomenti tesi a ripristinare il potere dell’Impero e a ristabilire lo status quo ante la dominazione di Totila.  (^) Estensione del «Corpus Iuris Civilis» alla parte occidentale: Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus obtinere sancimus …Sed et eas, quas postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub edictali propositione vulgari, ex eo tempore, quo sub edictali programmate vulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere

Tre forme di Diritto Romano

Corpus iuris civilis

  • (^) Il Corpus iuris civilis fu esteso alla parte occidentale dell’Impero con la Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii del 554. Tuttavia l’unificazione politica e giuridica voluta da Giustiniano dura lo spazio di neppure 15 anni: nel 568 calano in Italia i Longobardi. Codex Theodosianus (438 d. C.)
  • (^) Ebbe grande influenza nella Francia meridionale
  • (^) Fu accolto nelle leggi romano-barbariche dei Visigoti e dei Burgundi Diritto romano Bizantino
  • (^) A partire dall’VIII secolo gli imperatori d’Oriente iniziarono una rielaborazione del Corpus giustinianeo.
  • (^) La raccolta più importante è quella dei Basilici in 60 libri di Leone il Saggio (886-911). Essa ebbe diffusione nelle aree italiane sotto il controllo di Bisanzio.