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Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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CAPITOLO 8 (Pag: 105-112) LE DISTINZIONI DELLE RES E I BENI COMUNI ------- CONCETTO DI RES: DISTINZIONI DELLE RES IN BASE ALLA LORO CONDIZIONE GIURIDICA ------
1. Nozione generale di res - Le res sono gli oggetti dei diritti patrimoniali: tutto ciò che soddisfa bisogni materiali e ha utilità economica. - Insieme formano il patrimonium , cioè l’insieme dei beni che garantiscono vantaggi economici a un soggetto. - Il concetto giuridico è più ampio di “cosa” naturale: include anche entità non materiali e, nel diritto romano, persino gli schiavi , considerati oggetti di diritto. 2. Distinzione tra res corporales e res incorporales - Res corporales : cose materiali, percepibili dai sensi ( quae tangi possunt ), es. terreni, case, animali. - Res incorporales : beni immateriali ( quae tangi non possunt ), come diritti di credito, servitù, eredità. - Origine filosofica; Gaio le usa per classificare il diritto in: personae, res, actiones. - Solo le res corporales possono essere oggetto di possesso. 3. Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi - Res mancipi : beni di grande valore economico e sociale, es. fondi italici, schiavi, animali da tiro, servitù rustiche ( iter, actus, via, aquaeductus ). o Il trasferimento richiedeva atti solenni: mancipatio o in iure cessio. - Res nec mancipi : tutti gli altri beni, trasferibili con traditio (consegna materiale). - In età classica il pretore tutelò anche le res mancipi trasferite per traditio (proprietà pretoria). - Distinzione abolita da Giustiniano (531 d.C.) , insieme a mancipatio e in iure cessio. 4. Distinzione tra beni immobili e mobili - Immobili : terreni e ciò che vi è stabilmente incorporato. - Mobili : beni spostabili. - Le XII Tavole prevedevano usucapione diversa: 2 anni per immobili, 1 anno per mobili. - La tutela del possesso nacque prima per i beni immobili. - In età postclassica la distinzione tra mobili e immobili divenne centrale nei trasferimenti, sostituendo progressivamente que lla tra res mancipi e nec mancipi. **------- DISTINZIONI DELLE RES IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE -------
o Frutti naturali: prodotti della natura (raccolto, latte, lana, cuccioli, legna tagliata). Diventano frutti solo dopo la separazione dalla cosa madre. o Frutti civili: proventi derivanti dall’uso o dallo sfruttamento economico (interessi, canoni di locazione, lavoro degli schiavi).
o Caso: valle da pesca nella laguna di Venezia o La Corte ha rigettato la pretesa di proprietà privata , riconoscendo il bene come comune.
o Obligationes → rapporti obbligatori (diritti di credito) o Iura in re → diritti sulla cosa (diritti reali)
4. Conclusione - I diritti reali sono la forma più immediata e primaria di rapporto tra uomo e beni. - Fondati sul principio di rispetto universale della proprietà e del possesso legittimo. - La loro distinzione dai diritti di credito è alla base del diritto privato patrimoniale europeo , ereditando le elaborazioni del diritto romano classico. **-------- IL DIRITTO DI PROPRIETA’ --------
2. Funzione dell’usufrutto - L’usufrutto permette all’usufruttuario di usufruire dei beni altrui senza alterarne la sostanza : o Uso e frutti sì, ma vendita o distruzione no - Collegamento: rispetta sempre la nuda proprietà del titolare originario , come il principio generale dei diritti reali limitati. 3. Caratteristiche chiave e loro collegamento 1. Godimento completo, ma senza disposizione → simile a servitù positiva, ma più esteso sul bene 2. Dovere di conservazione → il diritto reale limita la proprietà, ma impone rispetto e tutela del bene 3. Proprietario nudo → concetto di elasticità della proprietà : il proprietario mantiene il diritto, che si restringe temporaneamente 4. Durata limitata e carattere personale → differenzia l’usufrutto dalle servitù, che seguono il fondo, mentre l’usufrutto segue la persona 5. Possibilità di fruttificazione e locazione → collegamento con il godimento economico del bene, come nella funzione originaria romana per garantire sostentamento senza disperdere il patrimonio 4. Collegamento concettuale con servitù e proprietà - Servitù prediali → limitano l’uso del fondo per vantaggio di un altro fondo - Usufrutto → limita la proprietà temporaneamente per vantaggio personale - Entrambi sono diritti reali limitati : regolano concretamente chi può usare cosa e come , pur rispettando la proprietà del titolare originario 5. Collegamento con tutto il percorso 1. Beni e proprietà → diritto pieno sul bene 2. Diritti reali limitati → restringono la proprietà senza annullarla 3. Servitù prediali → esempio sul fondo altrui, segue il fondo 4. Usufrutto → esempio personale e temporaneo, segue la persona 5. Obiettivo comune → bilancia **uso del bene, tutela del titolare e interesse collettivo o personale -------- IL DIRITTO DI PEGNO ------
o Pegno → vantaggio economico/garantito al creditore
5. Collegamento con tutto il percorso 1. Proprietà piena ed elastica → base dei diritti reali 2. Servitù e usufrutto → limitazioni per uso e godimento 3. Pegno → limitazione per finalità di garanzia, collegamento tra diritto reale e diritto di credito 4. Principio universale → ogni diritto reale ha oggetto certo (res) e limiti stabiliti dalla legge, assicurando equilibrio tra titolare della cosa e altri soggetti