1. GENERALITÀ
→ La violazione delle regole formali può inficiare il singolo atto o il rapporto di concatenazione tra la pluralità di atti.
-Nel caso di VIZIO DEL SINGOLO ATTO si ha: inesistenza, nullità, irregolarità;
-nel caso di VIZIO DEL PROCEDIMENTO si ha: decadenza, inammissibilità, inutilizzabilità.
→ Le invalidità di qualunque tipo sono caratterizzate da un regime di legalità: è il legislatore che ne fissa l'an ed il
quomodo, cosicché in assenza di disposizioni specifiche, pur quando è difforme dal modello prescritto, l'atto non sarà
contrassegnato da alcuna patologia giuridicamente rilevante.
2. INESISTENZA
→ L’INESISTENZA consiste nella mancanza dei requisiti essenziali al punto da rendere l'atto irriconoscibile
come atto giuridico.
→ L'atto inesistente non produce alcun effetto ed è insanabile.
→ A differenza della nullità assoluta - che, pur essendo insanabile, perde comunque rilievo con il passaggio in
giudicato della sentenza - l'INESISTENZA NON È SUPERABILE CON IL GIUDICATO, poiché la sentenza
inesistente, in quanto tale, è del tutto inidonea ad acquistarne la forza e l'autorità.
3. ABNORMITA
→ Categoria che comprende tutti i provvedimenti che si caratterizzano per la stranezza e la singolarità del loro
contenuto, sicchè risultano inficiati da anomalie che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e
li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (cd. ABNORMITÀ STRUTTURALE).
→ Sono altresì considerati abnormi quei provvedimenti che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del
processo e l'impossibilità di proseguirlo (ABNORMITÀ FUNZIONALE)
4. IRREGOLARITÀ
→ L'IRREGOLARITÀ dell'atto processuale consiste in qualunque vizio dello stesso che non è causa di nullità.
→ Essa non produce alcuna invalidità.
→ Verificatasi una irregolarità, il giudice provvede, se occorre, alla sua eliminazione mediante la PROCEDURA DI
CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI prevista dall'ART. 130.
5. NULLITA (ARTT. 177-186)
→ La NULLITÀ è l'invalidità dell'atto processuale comminata dalla legge per talune gravi violazioni.
Il PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ per le nullità è enunciato dall'ART.177 → “l'inosservanza delle disposizioni
stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge".
→ Il codice individua, nell'ART.178, le NULLITÀ DI ORDINE GENERALE, facendo riferimento ad ampie
categorie di vizi che inficiano l'atto.
→ Diversamente, quando il legislatore sanziona espressamente con la nullità un atto che manca di determinati
requisiti, si parla di NULLITÀ SPECIALI.
a) NULLITÀ DI ORDINE GENERALE → ART.178
CO.1 → è sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti:
a. le condizioni di capacità del GIUDICE e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle
leggi di ordinamento giudiziario;
b. l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento ;
c. l'intervento , l'assistenza e la rappresentanza dell'IMPUTATO e delle ALTRE PARTI PRIVATE, nonché la
citazione in giudizio della PERSONA OFFESA DAL REATO e del QUERELANTE.
Le NULLITÀ GENERALI sono riconducibili a TRE DIVERSI TIPI DI NULLITÀ:
1. NULLITÀ ASSOLUTE,
2. NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO,
3. NULLITÀ RELATIVE.