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L'invalidità degli atti., Dispense di Diritto Processuale Penale

L'invalidità degli atti. Temi trattati: inesistenza, abnormità, irregolarità, nullità, sanatoria delle nullità, decadenza, inammissibilità e inutilizzabilità.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 08/06/2024

FranciM15
FranciM15 🇮🇹

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1. GENERALITÀ
→ La violazione delle regole formali può inficiare il singolo atto o il rapporto di concatenazione tra la pluralità di atti.
-Nel caso di VIZIO DEL SINGOLO ATTO si ha: inesistenza, nullità, irregolarità;
-nel caso di VIZIO DEL PROCEDIMENTO si ha: decadenza, inammissibilità, inutilizzabilità.
→ Le invalidità di qualunque tipo sono caratterizzate da un regime di legalità: è il legislatore che ne fissa l'an ed il
quomodo, cosicché in assenza di disposizioni specifiche, pur quando è difforme dal modello prescritto, l'atto non sarà
contrassegnato da alcuna patologia giuridicamente rilevante.
2. INESISTENZA
→ L’INESISTENZA consiste nella mancanza dei requisiti essenziali al punto da rendere l'atto irriconoscibile
come atto giuridico.
L'atto inesistente non produce alcun effetto ed è insanabile.
→ A differenza della nullità assoluta - che, pur essendo insanabile, perde comunque rilievo con il passaggio in
giudicato della sentenza - l'INESISTENZA NON È SUPERABILE CON IL GIUDICATO, poiché la sentenza
inesistente, in quanto tale, è del tutto inidonea ad acquistarne la forza e l'autorità.
3. ABNORMITA
→ Categoria che comprende tutti i provvedimenti che si caratterizzano per la stranezza e la singolarità del loro
contenuto, sicchè risultano inficiati da anomalie che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e
li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (cd. ABNORMITÀ STRUTTURALE).
→ Sono altresì considerati abnormi quei provvedimenti che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del
processo e l'impossibilità di proseguirlo (ABNORMITÀ FUNZIONALE)
4. IRREGOLARITÀ
→ L'IRREGOLARITÀ dell'atto processuale consiste in qualunque vizio dello stesso che non è causa di nullità.
→ Essa non produce alcuna invalidità.
→ Verificatasi una irregolarità, il giudice provvede, se occorre, alla sua eliminazione mediante la PROCEDURA DI
CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI prevista dall'ART. 130.
5. NULLITA (ARTT. 177-186)
→ La NULLITÀ è l'invalidità dell'atto processuale comminata dalla legge per talune gravi violazioni.
Il PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ per le nullità è enunciato dall'ART.177 → “l'inosservanza delle disposizioni
stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge".
→ Il codice individua, nell'ART.178, le NULLITÀ DI ORDINE GENERALE, facendo riferimento ad ampie
categorie di vizi che inficiano l'atto.
→ Diversamente, quando il legislatore sanziona espressamente con la nullità un atto che manca di determinati
requisiti, si parla di NULLITÀ SPECIALI.
a) NULLITÀ DI ORDINE GENERALE → ART.178
CO.1 → è sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti:
a. le condizioni di capacità del GIUDICE e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle
leggi di ordinamento giudiziario;
b. l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento ;
c. l'intervento , l'assistenza e la rappresentanza dell'IMPUTATO e delle ALTRE PARTI PRIVATE, nonché la
citazione in giudizio della PERSONA OFFESA DAL REATO e del QUERELANTE.
Le NULLITÀ GENERALI sono riconducibili a TRE DIVERSI TIPI DI NULLITÀ:
1. NULLITÀ ASSOLUTE,
2. NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO,
3. NULLITÀ RELATIVE.
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1. GENERALITÀ

→ La violazione delle regole formali può inficiare il singolo atto o il rapporto di concatenazione tra la pluralità di atti.

  • Nel caso di VIZIO DEL SINGOLO ATTO si ha: inesistenza , nullità , irregolarità ;
  • nel caso di VIZIO DEL PROCEDIMENTO si ha: decadenza , inammissibilità , inutilizzabilità. → Le invalidità di qualunque tipo sono caratterizzate da un regime di legalità: è il legislatore che ne fissa l'an ed il quomodo, cosicché in assenza di disposizioni specifiche, pur quando è difforme dal modello prescritto, l'atto non sarà contrassegnato da alcuna patologia giuridicamente rilevante. 2. INESISTENZA → L’INESISTENZA consiste nella mancanza dei requisiti essenziali al punto da rendere l'atto irriconoscibile come atto giuridico. → L'atto inesistente non produce alcun effetto ed è insanabile. → A differenza della nullità assoluta - che, pur essendo insanabile, perde comunque rilievo con il passaggio in giudicato della sentenza - l'INESISTENZA NON È SUPERABILE CON IL GIUDICATO, poiché la sentenza inesistente, in quanto tale, è del tutto inidonea ad acquistarne la forza e l'autorità. 3. ABNORMITA → Categoria che comprende tutti i provvedimenti che si caratterizzano per la stranezza e la singolarità del loro contenuto , sicchè risultano inficiati da anomalie che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (cd. ABNORMITÀ STRUTTURALE). → Sono altresì considerati abnormi quei provvedimenti che , pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere , si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge , determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (ABNORMITÀ FUNZIONALE) 4. IRREGOLARITÀ → L'IRREGOLARITÀ dell'atto processuale consiste in qualunque vizio dello stesso che non è causa di nullità. → Essa non produce alcuna invalidità. → Verificatasi una irregolarità, il giudice provvede, se occorre, alla sua eliminazione mediante la PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI prevista dall'ART. 130. 5. NULLITA (ARTT. 177-186) → La NULLITÀ è l'invalidità dell'atto processuale comminata dalla legge per talune gravi violazioni. Il PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ per le nullità è enunciato dall'ART.177 → “l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge". → Il codice individua, nell'ART.178, le NULLITÀ DI ORDINE GENERALE , facendo riferimento ad ampie categorie di vizi che inficiano l'atto. → Diversamente, quando il legislatore sanziona espressamente con la nullità un atto che manca di determinati requisiti, si parla di NULLITÀ SPECIALI. a) NULLITÀ DI ORDINE GENERALE → ART. CO.1 → è sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti : a. le condizioni di capacità del GIUDICE e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b. l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c. l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'IMPUTATO e delle ALTRE PARTI PRIVATE, nonché la citazione in giudizio della PERSONA OFFESA DAL REATO e del QUERELANTE. Le NULLITÀ GENERALI sono riconducibili a TRE DIVERSI TIPI DI NULLITÀ:
    1. NULLITÀ ASSOLUTE,
    2. NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO,
    3. NULLITÀ RELATIVE.

1. NULLITÀ ASSOLUTE → ART.

Le nullità assolute riguardano:

  • la capacità e la costituzione del GIUDICE ;
  • l'iniziativa del P.M nell'esercizio dell'azione penale ;
  • l'omessa citazione dell'IMPUTATO e l'assenza del suo DIFENSORE quando è obbligatoria la sua presenza. LE NULLITÀ ASSOLUTE SONO:
  • deducibili in ogni stato e grado del giudizio dalla parte interessata;
  • rilevabili d'ufficio dal giudice;
  • insanabili ;
  • le nullità assolute non coinvolgono mai le parti private diverse dall'imputato, né la persona offesa o il querelante. ART.33 CO.3 → non danno luogo a nullità assoluta - non considerandosi attinenti né alla capacità né alla costituzione del giudice - le violazioni delle norme sulle attribuzioni del Tribunale collegiale o monocratico. 2. NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO → ART. Sono quelle che il codice indica, nell'ART.180, come ALTRE NULLITÀ: esse sono tutte le nullità di ordine generale NON DICHIARATE ASSOLUTE dall'art. 179. Hanno un trattamento che sta a metà strada tra le nullità assolute e quelle relative. Riguardano :
  • la partecipazione del PM al procedimento ;
  • l'intervento , l'assistenza e la rappresentanza dell'IMPUTATO e delle ALTRI PARTI PRIVATE (al di fuori dei casi di omessa citazione dell'imputato stesso e di assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, giacchè si tratterebbe di ipotesi di nullità assoluta);
  • la citazione in giudizio della PERSONA OFFESA e del QUERELANTE. LE NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO SONO:
  • rilevabili d'ufficio ;
  • deducibili su istanza di parte , purchè interessata (come le nullità assolute);
  • non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo;
  • le nullità a regime intermedio sono sanabili (come le nullità relative), in quanto possono essere rilevate o dedotte solo entro i limiti fissati dalla legge. 3. NULLITÀ RELATIVE → ART. Le NULLITÀ RELATIVE sono quelle che non rientrano tra le nullità assolute o a regime intermedio. NON POSSONO ESSERE RILEVATE D'UFFICIO, ma possono essere dedotte SOLO SU ECCEZIONE DI PARTE, a tali condizioni:
  • le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari, gli atti compiuti nell'incidente probatorio e gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia dichiarata chiusa la discussione in sede di udienza preliminare; oppure, quando manca l'udienza preliminare, l'eccezione di nullità deve essere proposta entro il termine di cui all'art.491, co. 1 stabilito per la discussione delle questioni preliminari, e cioè subito dopo le attività di verifica della regolare costituzione delle parti;
  • le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio, gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite, fra le questioni preliminari, prima dell'apertura del dibattimento;
  • le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. Le nullità relative sono, quindi, sanabili , in quanto possono essere dedotte solo entro i limiti fissati dalla legge. 6. CONSEGUENZE DELLE NULLITÀ → Le NULLITÀ ASSOLUTE (generali) previste dall'ART.178 A) E B) incidono sull'intero rapporto processuale, invalidandolo nei confronti di TUTTI gli imputati; mentre quelle previste dalla LETT.C) agiscono nei confronti DEL SOGGETTO sulla cui posizione sono ricaduti gli effetti della nullità stessa. → Le NULLITÀ RELATIVE, invece, invalidano l'atto compiuto in violazione delle norme prescritte a pena di nullità (ma la nullità di un atto, quando è dichiarata, rende nulli gli atti consecutivi che da esso dipendono).