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schema su invalidità: nullità - inutilizzabilità - inammissibilità
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Procedimento penale (≠ procedimento civile) principio della forma vincolata degli atti Gli atti devono conformarsi a un preciso modello legale, il cui rispetto rende l’atto perfetto ed efficace MA il vizio dell’atto non provoca sempre un’invalidità Si ricava dall’ART 124: impone ai magistrati, cancellieri, altri ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari e alla polizia giudiziaria di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale La legge determina quando al mancato rispetto del modello legale consegua a. Mera irregolarità, al più integra un illecito disciplinare b. Invalidità dell’atto NOTA: l’atto invalido produce gli effetti tipici, ma sono precari la precarietà cessa a) A seguito della dichiarazione di invalidità dell’atto da parte del giudice = eliminazione ex tunc degli effetti b) A seguito della sanatoria dell’atto = stabilizzazione ex tunc degli effetti INVALIDITA’ si suddivide in
NULLITA’ SPECIALI: quando la norma prevede contestualmente alla prescrizione della fattispecie legale la comminatoria ad hoc della nullità (sanzione) es. art 109 lingua italiana degli atti Utilizzando solo questo metodo vi sarebbero degli inconvenienti: vuoti di tutela a fronte di dimenticanze e appesantimento delle singole norme vi è una norma generale, ossia l’ART 178, che prevede una volta per tutte la nullità in relazione all’inosservanza di una serie di disposizioni NULLITA’ DI ORDINE GENERALE (ART 178) è sempre prescritta a pena di nullità l’inosservanza delle disposizioni concernenti a. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalla legge dell’ordinamento giudiziario b. L’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento c. L’intervento, l’assistenza, la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante In caso di inosservanza di una norma processuale duplice verifica 1° GRUPPO: GIUDICE A) mancanza di capacità del giudice (quale idoneità a rendere giudizio) e la violazione del numero dei giudici necessario per costituire i collegi costituiscono una nullità ASSOLUTA ex ART 179 B) mancanza di capacità di acquisto delle funzioni giurisdizionali, ossia delle qualità immancabili per il giudice (cittadinanza, godimento dei diritti civili, titolo di studio e superamento del concorso) sono una causa di INESISTENZA dell’atto si ritengono inesistenti i provvedimenti emanati a non iudice 2° GRUPPO: PUBBLICO MINISTERO Per quanto riguarda l’iniziativa del Pm nell’esercizio dell’azione penale si può pensare
Qualora la nullità, regolarmente eccepita dalla parte legittimata, non sia stata dichiarata dal giudice, deve essere riproposta o con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o o entro il termine previsto dall'art. 491, in sede di questioni preliminari al dibattimento (cioè, subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti ). Le nullità verificatesi in giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza. LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ = preclusioni soggettive a far valere la nullità, strumento attraverso il quale il legislatore cerca di prevenire alle nullità ART 182 CO. 1 “Non possono essere eccepite le nullità previste dagli artt. 180 e 181 da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa” – Possibile intervento del giudice per nullità a regime intermedio CO. 2 “quando la parte vi assiste, la nullità un atto va eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”. CAUSE DI SANATORIA Sanatoria = atto o fatto giuridico successivo che sostituisce il requisito la cui mancanza ha cagionato la nullità e che determina gli stessi effetti che l’atto viziato avrebbe prodotto ab origine se fosse stato compiuto nel rispetto del modello legale