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Schema INVALIDITA' (diritto processuale penale), Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

schema su invalidità: nullità - inutilizzabilità - inammissibilità

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 16/01/2024

ninis29
ninis29 🇮🇹

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INVALIDITA
ATTO INVALIDO E ATTO IRREGOLARE
Procedimento penale (≠ procedimento civile) principio della forma vincolata degli atti
Gli atti devono conformarsi a un preciso modello legale, il cui rispetto rende l’atto perfetto ed
efficace
MA il vizio dell’atto non provoca sempre un’invalidità
Si ricava dall’ART 124: impone ai magistrati, cancellieri, altri ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari e alla
polizia giudiziaria di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra
sanzione processuale
La legge determina quando al mancato rispetto del modello legale consegua
a. Mera irregolarità, al più integra un illecito disciplinare
b. Invalidità dell’atto
NOTA: l’atto invalido produce gli effetti tipici, ma sono precari la precarietà cessa
a) A seguito della dichiarazione di invalidità dell’atto da parte del giudice = eliminazione ex tunc degli
effetti
b) A seguito della sanatoria dell’atto = stabilizzazione ex tunc degli effetti
INVALIDITA si suddivide in
1. NULLITA: la più importante, basata sul principio di tassatività ex ART 177
2. INUTILIZZABILITA: riguarda gli atti a valenza probatoria
Patologica: ha causa nella violazione di disposizioni processuali che vietano determinate attività
probatorie sia in termini di ammissione che di assunzione
Fisiologica: si basa sul principio della separazione delle fasi gli atti compiuti in una fase hanno
efficacia solo al suo interno e non possono essere usati in altre fasi, salvo eccezioni
ART 191 CPP (co. 1 – 2 – 2 bis)
3. INAMMISSIBILITA’: riguarda gli atti di parte, in particolare si riferisce alla categoria delle
“domande” – impedisce al giudice di esaminare il merito di una richiesta di parte quando essa non ha
i requisiti previsti a pena di inammissibilità tempi di compimento, contenuto, forma,
legittimazione a compiere l’atto
+ DECADENZA = consunzione di un potere da esercitare entro termini perentori a causa del
decorso del tempo e dell’inerzia della parte
NULLITA
ART 177: l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto
nei casi previsti dalla legge
1. È la legge a specificare i requisiti dell’atto da considerare irrinunciabili
2. All’interprete non è consentito valutare se dalla nullità consegua un pregiudizio effettivo per
l’interessato
Non consentito il richiamo ai vizi della volontà.
CLASSIFICAZIONI
NULLITA SPECIALI
NULLITA DI ORDINE GENERALE (ART 178)
NULLITA ASSOLUTE (ART 179)
NULLITA A REGIME INTERMEDIO (ART 180)
NULLITA RELATIVE (ART 181)
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INVALIDITA’

ATTO INVALIDO E ATTO IRREGOLARE

Procedimento penale (≠ procedimento civile)  principio della forma vincolata degli atti  Gli atti devono conformarsi a un preciso modello legale, il cui rispetto rende l’atto perfetto ed efficace  MA il vizio dell’atto non provoca sempre un’invalidità Si ricava dall’ART 124: impone ai magistrati, cancellieri, altri ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari e alla polizia giudiziaria di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale La legge determina quando al mancato rispetto del modello legale consegua a. Mera irregolarità, al più integra un illecito disciplinare b. Invalidità dell’atto NOTA: l’atto invalido produce gli effetti tipici, ma sono precari  la precarietà cessa a) A seguito della dichiarazione di invalidità dell’atto da parte del giudice = eliminazione ex tunc degli effetti b) A seguito della sanatoria dell’atto = stabilizzazione ex tunc degli effetti INVALIDITA’ si suddivide in

  1. NULLITA’ : la più importante, basata sul principio di tassatività ex ART 177
  2. INUTILIZZABILITA’ : riguarda gli atti a valenza probatoria Patologica: ha causa nella violazione di disposizioni processuali che vietano determinate attività probatorie sia in termini di ammissione che di assunzione Fisiologica: si basa sul principio della separazione delle fasi  gli atti compiuti in una fase hanno efficacia solo al suo interno e non possono essere usati in altre fasi, salvo eccezioni ART 191 CPP (co. 1 – 2 – 2 bis)
  3. INAMMISSIBILITA’: riguarda gli atti di parte, in particolare si riferisce alla categoria delle “domande” – impedisce al giudice di esaminare il merito di una richiesta di parte quando essa non ha i requisiti previsti a pena di inammissibilità  tempi di compimento, contenuto, forma, legittimazione a compiere l’atto + DECADENZA = consunzione di un potere da esercitare entro termini perentori a causa del decorso del tempo e dell’inerzia della parte NULLITA’ ART 177: l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge
  4. È la legge a specificare i requisiti dell’atto da considerare irrinunciabili
  5. All’interprete non è consentito valutare se dalla nullità consegua un pregiudizio effettivo per l’interessato Non consentito il richiamo ai vizi della volontà. CLASSIFICAZIONI NULLITA’ SPECIALI NULLITA’ DI ORDINE GENERALE (ART 178)

NULLITA’ ASSOLUTE (ART 179)

NULLITA’ A REGIME INTERMEDIO (ART 180)

NULLITA’ RELATIVE (ART 181)

NULLITA’ SPECIALI: quando la norma prevede contestualmente alla prescrizione della fattispecie legale la comminatoria ad hoc della nullità (sanzione)  es. art 109 lingua italiana degli atti Utilizzando solo questo metodo vi sarebbero degli inconvenienti: vuoti di tutela a fronte di dimenticanze e appesantimento delle singole norme  vi è una norma generale, ossia l’ART 178, che prevede una volta per tutte la nullità in relazione all’inosservanza di una serie di disposizioni NULLITA’ DI ORDINE GENERALE (ART 178) è sempre prescritta a pena di nullità l’inosservanza delle disposizioni concernenti a. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalla legge dell’ordinamento giudiziario b. L’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento c. L’intervento, l’assistenza, la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante In caso di inosservanza di una norma processuale  duplice verifica 1° GRUPPO: GIUDICE A) mancanza di capacità del giudice (quale idoneità a rendere giudizio) e la violazione del numero dei giudici necessario per costituire i collegi costituiscono una nullità ASSOLUTA ex ART 179 B) mancanza di capacità di acquisto delle funzioni giurisdizionali, ossia delle qualità immancabili per il giudice (cittadinanza, godimento dei diritti civili, titolo di studio e superamento del concorso) sono una causa di INESISTENZA dell’atto  si ritengono inesistenti i provvedimenti emanati a non iudice 2° GRUPPO: PUBBLICO MINISTERO Per quanto riguarda l’iniziativa del Pm nell’esercizio dell’azione penale si può pensare

  • Ai casi di azione invalidamente avviata
  • alla mancanza dell’atto di promovimento dell’azione penale, in violazione del principio ne procedat iudex ex officio NON riconducibile: l’attività dipendente dalla legittimazione ad impugnare del pm Ci si può riferire agli atti di proseguimento dell’azione penale: assumono rilevanza le norme che prevedono richieste, requisitorie, pareri e contributi dialettici 3° GRUPPO: IMPUTATO, ALTRE PARTI PRIVATE, PERSONA OFFESA, QUERELANTE Situazioni in cui si estrinseca l’attività difensiva Intervento: vasta gamma di situazioni in cui si sostanzia il diritto all’autodifesa Assistenza: attiene alla presenza del difensore Rappresentanza : comprende situazioni eterogenee  può essere conferita al difensore dall’imputato o dalla legge (es. latitanza, irreperibilità, evasione) / può riguardare una persona diversa dal difensore che collabora alla difesa, ossia il rappresentante legale quale tutore, curatore, genitore ART 178 , oltre a identificare le nullità di ordine generale, funge da spartiacque tra le nullità relative e gli altri due tipi i. le nullità riconducibili all’ART 178 sono sempre ASSOLUTE O A REGIME INTERMEDIO ii. Le nullità relative sono sempre nullità speciali iii. Le nullità speciali non sono sempre relative, perché la norma potrebbe definire la nullità speciale ASSOLUTA o perché potrebbero essere riconducibili all’ART 178 NULLITA’ ASSOLUTE  elenco tassativo ex ART 179 CO. 1: _Sono insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento:
  1. Le nullità previste dall’art. 178 co. 1 lett. a
  2. Quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale_

Qualora la nullità, regolarmente eccepita dalla parte legittimata, non sia stata dichiarata dal giudice, deve essere riproposta o con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o o entro il termine previsto dall'art. 491, in sede di questioni preliminari al dibattimento (cioè, subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti ). Le nullità verificatesi in giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza. LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ = preclusioni soggettive a far valere la nullità, strumento attraverso il quale il legislatore cerca di prevenire alle nullità ART 182 CO. 1 “Non possono essere eccepite le nullità previste dagli artt. 180 e 181 da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa” – Possibile intervento del giudice per nullità a regime intermedio CO. 2 “quando la parte vi assiste, la nullità un atto va eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”. CAUSE DI SANATORIA Sanatoria = atto o fatto giuridico successivo che sostituisce il requisito la cui mancanza ha cagionato la nullità e che determina gli stessi effetti che l’atto viziato avrebbe prodotto ab origine se fosse stato compiuto nel rispetto del modello legale

  • Per eccepire una nullità a regime intermedio / relativa è necessario che l’atto invalido non sia stato sanato
  • la sanatoria opera di diritto senza che sia richiesta al giudice un’apposita declaratoria ART 183: prevede due cause generali di sanatoria La prima assume 2 forme:  accettazione degli effetti dell’atto  anche tacita, attraverso comportamenti inequivoci incompatibili con l’intenzione di opporre la nullità  rinuncia espressa a far valere la nullità La seconda è costituita dai casi in cui la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato solo nullità relative e a regime intermedio – “salvo che sia diversamente stabilito” ex art 183 + tenore art 179 ART 184: sanatoria speciale per le categorie di atti volti ad ottenere la comparizione di un soggetto processuale davanti al giudice (Pm, parti private, difensore, persona offesa) “la nullità di una citazione o di un avviso o delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire”. Può comparire al solo fine di rilevare il vizio dell’atto  diritto a un termine a difesa non inferiore a 5 gg Giurisprudenza discutibile: la nullità assoluta e insanabile prevista in tema di notificazione della citazione dell’imputato ricorre solo se quest’ultimo abbia subito un pregiudizio effettivo Ai sensi dell’ART 438 CO 6 BIS a richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità a regime intermedio e relativo