Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


M. Clarich capitolo 9: i servizi pubblici, Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

sintesi del libro M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2022 capitolo 9 i servizi pubblici

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 05/01/2023

giusy-menna
giusy-menna 🇮🇹

4.5

(17)

27 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
I servizi pubblici
I servizi pubblici sono attività tese a soddisfare un bisogno di interesse generale della collettività, c.d.
elemento materiale, che è assunta come compito proprio svolto da un soggetto formalmente pubblico, c.d.
elemento organico e, sottoposta ad un regime giuridico speciale, c.d. elemento formale/ prestazioni rese dallo
Stato e dagli altri enti pubblici, nei confronti della collettività al fine di soddisfare i bisogni pubblici, è un
servizio oggettivamente non economico, ma suscettibile di essere organizzato in forma d'impresa, secondo la
disciplina dei vari ordinamenti giuridici.
Il modello originario di organizzazione dei servizi era caratterizzato: 1. dall’introduzione per legge di un regime
di riserva originaria dell’attività a favore dello stato che escludeva il loro svolgimento da parte dei privati in
regime di concorrenza; 2. la gestione diretta del servizio tramite aziende speciali interne allo stato o, indiretta
da parte dei pubblici poteri e, in alcuni casi la gestione era affidata a soggetti priva\ti 3° sulla base di una
concessione amministrativa con valenza organizzatoria.
I servizi pubblici possono essere suddivisi in: 1. economici, suscettibili di essere esercitati in forma
imprenditoriale e si prestano ad essere iscritti da soggetti privati in regime di concorrenza e, non economici di
cui vi si fanno carico le p.a con oneri gravanti sulla fiscalità generale e il coinvolgimento dei privati è possibile
solo se ai gestori vengono erogati finanziamenti pubblici; 2. a fruizione collettiva necessaria, si riferiscono a
beni non escludibili e disponibili per tutti, sono erogati sulla base di atti che instaurano una relazione
bilaterale fra p.a e gestore del servizio e vengono erogati alla collettività gratuitamente e, a fruizione
individuale in cui il gestore del servizio intrattiene una relazione giuridica sulla base di un contratto anche con
gli utenti del servizio ai quali viene richiesto un corrispettivo commisurato alle prestazioni effettivamente rese;
3. servizi a rete, erogati agli utenti attraverso infrastrutture fisse e spesso interconnesse.
La disciplina eu in materia di pubblici servizi si fonda sui principi posti dal tfue, essa si fonda su due direttrici:
1. x cui i servizi di interesse generale costituiscono elementi essenziali per garantire la coesione sociale e
territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea; 2. x cui le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati e in particolare alle
regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento in linea di diritto e
di fatto dalla specifica missione loro affidata. Entrambe prevedono che le autorità nazionali di regolazione,
rientranti nel genus delle autorità indipendenti, siano dotate di poteri adeguati che includono la
determinazione di standard minimi relati ai servizi, la fissazione di tariffe, sistemi di autorizzazione o di
concessione, contratti di servizio ecc.
In termini generali le direttive di liberalizzazione operano una distinzione fra la concorrenza nel mercato, che
riguarda servizi pubblici per i quali, date le caratteristiche particolari dell’attività, la fornitura del servizio può
essere svolta da una pluralità di operatori in concorrenza e, concorrenza per il mercato che si riferisce alle
situazioni nelle quali per ragioni tecniche o economiche il servizio pubblico può essere svolto in modo
efficiente da un solo operatore.
La disciplina dei servizi pubblici ha per oggetto 3 fasi:
1.l’assunzione dell’attività come servizio pubblico, ciò avviene per decisione politica allo scopo di mettere in
opera interventi di regolazione volti a garantire livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni. Da qui
vi si discorre di storicità e relatività del servizio pubblico, la 1 per cui i beni e servizi essenziali per il benessere
della collettività variano nel tempo in base alle esigenze della società, la 2 muta il perimetro del servizio
pubblico a seconda del contesto locale e della specificità territoriale;
2.regolazione, fase funzionale al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico e all’attuazione in
concreto dei principi giuridici in materia di servizi pubblici fra i quali: 1. doverosità, i cui pubblici poteri si fanno
carico di garantire direttamente o indirettamente alla collettività l’erogazione del servizio secondo criteri
quantitativi e qualitativi predeterminati; 2. continuità, per cui l’erogazione del servizio non può essere
interrotta arbitrariamente, reato ex art 331 e 320 cp, da qui vi si prevede l’istituzione della commissione di
pf3
pf4
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica M. Clarich capitolo 9: i servizi pubblici e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity!

I servizi pubblici I servizi pubblici sono attività tese a soddisfare un bisogno di interesse generale della collettività, c.d. elemento materiale, che è assunta come compito proprio svolto da un soggetto formalmente pubblico, c.d. elemento organico e, sottoposta ad un regime giuridico speciale, c.d. elemento formale/ prestazioni rese dallo Stato e dagli altri enti pubblici, nei confronti della collettività al fine di soddisfare i bisogni pubblici, è un servizio oggettivamente non economico, ma suscettibile di essere organizzato in forma d'impresa, secondo la disciplina dei vari ordinamenti giuridici. Il modello originario di organizzazione dei servizi era caratterizzato: 1. dall’introduzione per legge di un regime di riserva originaria dell’attività a favore dello stato che escludeva il loro svolgimento da parte dei privati in regime di concorrenza; 2. la gestione diretta del servizio tramite aziende speciali interne allo stato o, indiretta da parte dei pubblici poteri e, in alcuni casi la gestione era affidata a soggetti priva\ti 3° sulla base di una concessione amministrativa con valenza organizzatoria. I servizi pubblici possono essere suddivisi in: 1. economici, suscettibili di essere esercitati in forma imprenditoriale e si prestano ad essere iscritti da soggetti privati in regime di concorrenza e, non economici di cui vi si fanno carico le p.a con oneri gravanti sulla fiscalità generale e il coinvolgimento dei privati è possibile solo se ai gestori vengono erogati finanziamenti pubblici; 2. a fruizione collettiva necessaria, si riferiscono a beni non escludibili e disponibili per tutti, sono erogati sulla base di atti che instaurano una relazione bilaterale fra p.a e gestore del servizio e vengono erogati alla collettività gratuitamente e, a fruizione individuale in cui il gestore del servizio intrattiene una relazione giuridica sulla base di un contratto anche con gli utenti del servizio ai quali viene richiesto un corrispettivo commisurato alle prestazioni effettivamente rese;

  1. servizi a rete, erogati agli utenti attraverso infrastrutture fisse e spesso interconnesse. La disciplina eu in materia di pubblici servizi si fonda sui principi posti dal tfue, essa si fonda su due direttrici:
  2. x cui i servizi di interesse generale costituiscono elementi essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea; 2. x cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento in linea di diritto e di fatto dalla specifica missione loro affidata. Entrambe prevedono che le autorità nazionali di regolazione, rientranti nel genus delle autorità indipendenti, siano dotate di poteri adeguati che includono la determinazione di standard minimi relati ai servizi, la fissazione di tariffe, sistemi di autorizzazione o di concessione, contratti di servizio ecc. In termini generali le direttive di liberalizzazione operano una distinzione fra la concorrenza nel mercato, che riguarda servizi pubblici per i quali, date le caratteristiche particolari dell’attività, la fornitura del servizio può essere svolta da una pluralità di operatori in concorrenza e, concorrenza per il mercato che si riferisce alle situazioni nelle quali per ragioni tecniche o economiche il servizio pubblico può essere svolto in modo efficiente da un solo operatore. La disciplina dei servizi pubblici ha per oggetto 3 fasi: 1.l’assunzione dell’attività come servizio pubblico, ciò avviene per decisione politica allo scopo di mettere in opera interventi di regolazione volti a garantire livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni. Da qui vi si discorre di storicità e relatività del servizio pubblico, la 1 per cui i beni e servizi essenziali per il benessere della collettività variano nel tempo in base alle esigenze della società, la 2 muta il perimetro del servizio pubblico a seconda del contesto locale e della specificità territoriale; 2.regolazione, fase funzionale al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico e all’attuazione in concreto dei principi giuridici in materia di servizi pubblici fra i quali: 1. doverosità, i cui pubblici poteri si fanno carico di garantire direttamente o indirettamente alla collettività l’erogazione del servizio secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati; 2. continuità, per cui l’erogazione del servizio non può essere interrotta arbitrariamente, reato ex art 331 e 320 cp, da qui vi si prevede l’istituzione della commissione di

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali ex l. 12 giungo 1990 n.146; 3. parità di trattamento, per cui tutti gli utenti hanno pari diritto ad accedere al servizio e a ottenere prestazioni di uguale qualità; 4. universalità, per cui le prestazioni correlate al servizio pubblico devono essere garantite tendenzialmente a tutti a prescindere dalla localizzazione, dalla fascia sociale o reddito; 5. abbordabilità, per cui il servizio deve essere fornito agli utenti a prezzi accessibili e vi si possono prevedere agevolazioni a favore di utenti meno abbienti; 6. economicità, per cui il gestore del servizio deve essere posto nella condizione di svolgere l’attività in modo imprenditoriale con la possibilità di conseguire un margine ragionevole di utile; 3.la gestione, le forme di gestione hanno una rilevanza economica e sono classificate in base al criterio della maggiore o minore afferenza del gestore dell’organizzazione della p.a: 1. gestione diretta quando l’attività è svolta da strutture dell’ente titolare del servizio; 2. gestione indiretta quando è affidata ad un ente pubblico incaricato dello svolgimento del servizio; 3. interna all’organizzazione della p.a, c.d. società in house che può ricevere in affidamento il servizio attraverso una concessione o convenzione senza il previo espletamento di una gara; 4. società mista a partecipazione pubblica e privata che opera una prima esternalizzazione parziale del servizio. Essa ha ad oggetto la scelta del socio che in relazione al servizio da gestire abbia le caratteristiche tecniche ed economiche migliori e, l’affidamento della gestione del servizio alla società tramite il rilascio di una concessione. È una forma di partenariato pubblico-privato che realizza una collaborazione stabile e di lunga durata attraverso l’istituzione di un’organizzazione comune. Il partenariato può essere di tipo istituzionale, che si caratterizza per il fatto di instaurare una relazione di tipo organizzativo fra soggetti pubblici e privati che interagiscono all’interno della società mista in sede assembleare e, di tipo contrattuale che si riferisce ai casi in cui un’amministrazione stipula con un’impresa un contratto per acquisire un bene o un servizio operando un’esternalizzazione completa; 5. concessione del servizio a soggetti 3° selezionati sulla base di procedure competitive nei casi in cui per ragioni tecniche o economiche il servizio si presta a essere erogato da un solo gestore, c.d. concorrenza per il mercato; 6. autorizzazione rilasciata da più gestori che erogano il servizio in concorrenza fra di essi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico stabilito dal regolatore, c.d. concorrenza nel mercato. Il contratto di servizio regola i rapporti tra la pubblica amministrazione titolare del servizio e gestore. Quando il gestore venga scelto tramite gara, lo schema di contratto di servizio viene allegato al bando. Il contratto di servizio disciplina i rapporti economici finanziari, individua gli investimenti da effettuare per migliorare le infrastrutture, individua i controlli esercitabili dall’amministrazione e le sanzioni in caso di inadempimento, le cause di scioglimento del rapporto e di decadenza nel caso di gravi inadempienze. I livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio sono stabiliti con direttive dell’autorità di regolazione di settore che poi vigila sulla loro osservanza effettiva. I gestori del servizio devono dotarsi di carte di servizi che specificano i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi. I rapporti tra il gestore e gli utenti sono disciplinati su base privatistica per mezzo di contratti di utenza stipulati in conformità a contratti tipo stabiliti dal regolatore. Le autorità di vigilanza settoriale sono costituite dalle autorità di regolazione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica istituite in concomitanza con i processi di liberalizzazione avviati degli anni ‘90; in tal contesto la regolamentazione ha per oggetto rapporti fra: 1. gestori dei servizi e autorità di regolazione, in cui i regolatori devono predisporre una cornice di regole tali da consentire lo sviluppo del mercato concorrenziale in un ambiente caratterizzato da elementi di monopolio naturale e, il raggiungimento degli obiettivi propri del servizio pubblico. Qui la regolazione è volta a creare in modo artificiale i presupposti del mercato concorrenziale e ha i caratteri della regolazione ex ante; 2. rapporti reciproci fra i gestori in concorrenza, in cui i gestori del servizio sono sottoposti ad una serie di obblighi reciproci, tali relazioni sono rimesse a strumenti negoziali e in caso di impossibilità di un accordo a provvedimenti unilaterali delle autorità di settore; 3. rapporti fra gestori e utenti, sono disciplinati da un complesso di regole poste dalle autorità di settore e dalle carte dei servizi, la cui violazione pone il potere in capo all’utente di effettuare un reclamo al gestore del servizio in base a procedure da questo stabilite e, all’autorità di settore che risolve la controversia in via stragiudiziale, col diritto in capo all’utente vi è il diritto di indennizzo a carico del gestore in caso di disservizi.

con la regione accordi contrattuali che individuano programmi di attività che si impegnano ad erogare per conto del servizio sanitario e che sono remunerate a carico di quest’ultimo. 2.Il servizio scolastico, è definito come un servizio pubblico sociale a fruizione individuale coattiva e a erogazione gratuita che da origine ad una organizzazione a rete alla quale concorrono il livello amministrativo statale, regionale e locale; i principi del servizio scolastico sono fissati nella Cost che tutela la libertà di insegnamento ex art 33 e garantisce il diritto all’istruzione ex art 34, la carta di nizza menziona il diritto all’istruzione che comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria ex art 14. E’ definita a livello legislativo come diritto soggettivo riconosciuto a tutti, anche ai minori stranieri, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e a questo fine deve essere previsto un sistema di borse di studio, di assegni alle famiglie e altre provvidenze. In seguito alla L.Cost 3/2001, l’istruzione è una materia attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni; il ministero esercita le proprie funzioni attraverso gli uffici scolastici regionali. Le istituzioni scolastiche pubbliche hanno personalità giuridica e autonomia organizzativa, didattica e finanziaria. Gli organi dell’istituzione scolastica pubblica sono il dirigente scolastico, responsabile della gestione manageriale, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto, aperto ad una rappresentanza di genitori e studenti. Per le scuole private è previsto un sistema di riconoscimento cioè di accertamento della idoneità sulla base di requisiti di qualità e di efficacia nonché di corrispondenza agli ordinamenti generali dell’istruzione e di coerenza con la domanda formativa della famiglia. La legge 107/2015 ha operato una riforma del sistema scolastico nazionale, accrescendo l’autonomia delle istituzioni scolastiche e rafforzando i poteri del dirigente scolastico. 3.I servizi sociali riguardano tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. L’evoluzione legislativa ha esteso l’ambito di applicazione delle provvidenze sociali, secondo una concezione universalistica; il sistema della previdenza si fonda su contribuzioni obbligatorie richieste ai lavoratori e fa capo a enti pubblici nazionali come l’inps. Le regioni esercitano funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo, anche attraverso la predisposizione di piani, la determinazione degli ambiti territoriali, l’individuazione degli strumenti per la gestione di servizi. Le province svolgono principalmente attività di raccolta di dati e di analisi dell’offerta di servizi. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia e provvedono all’erogazione dei servizi. In concreto, spetta ai comuni rilasciare l’autorizzazione e provvedere all’accreditamento dei soggetti privati in modo tale da garantire che tali soggetti abbiano i requisiti strutturali necessari previsti dalla legislazione regionale e che siano in grado di erogare le prestazioni richieste dalla programmazione regionale. Uno dei requisiti per ottenere l’accreditamento è l’adozione della carta dei servizi sociali. I comuni esercitano anche funzioni di vigilanza sui soggetti privati autorizzati e accreditati. 4.Il servizio nazionale della protezione civile ex d.lgs 2 gennaio 2018 è costituita da attività olte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. A livello nazionale è istituito il dipartimento della protezione civile presso la presidenza del consiglio dei ministri; il suo dipartimento è affiancato da un comitato operativo nazionale della protezione civile titolare del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per far fronte alle emergenze.