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Mandato diritto privato, Appunti di Diritto Privato

Appunti sul contratto di Mandato in diritto privato II

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/01/2021

giurisprudenza-1
giurisprudenza-1 🇮🇹

4

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23 documenti

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Il mandato generale concerne tutti gli affari che possono riguardare il
mandante; se le parti non hanno previsto diversamente, esso comprende solo il
potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Il mandato generico conferisce il potere di compiere tutti gli atti che
appartengano alla categoria che è indicata nel mandato.
Il mandato comprende anche le attività accessorie necessarie per compiere gli
atti o l’atto per cui vi è stato espresso conferimento (per esempio è stato ritenuto
necessario e accessorio anche l’atto di stipulazione di un contratto preliminare
rispetto al conferimento di un mandato ad acquistare o a vendere).
Mandato: differenze con altri contratti
Caratteristica del contratto di mandato è che al mandatario è conferita una certa
autonomia nell’esecuzione dell’incarico, ed è ciò che distingue tale figura
dall’ambasceria, in cui il cosiddetto nuncius si limita a riferire semplicemente la
volontà così come è stata esternata dall’interessato, senza possibilità di
effettuare scelte discrezionali. Per questo motivo al nuncius non è richiesta la
capacità di agire; inoltre, non è mai parte del negozio.
Da sottolineare anche la differenza tra mandato e rapporto di lavoro
subordinatoche sarebbe da ravvisarsi nel fatto che il mandatario compie attività
giuridiche, mentre il lavoratore subordinato attività materiali; in realtà la
differenza non è questa, perché in astratto ciò che è oggetto del mandato può
esserlo anche del rapporto di lavoro subordinato; la differenza risiede, invece,
principalmente nel fatto che il mandatario non ha un vincolo di subordinazione
rispetto al mandante.
Rispetto al contratto d’opera [2], la differenza sta nel fatto che in questo la
prestazione consiste nell’eseguire un’opera o un servizio a carattere
prevalentemente tecnico, di tipo manuale o intellettuale e non negoziale, mentre
quella del mandatario consiste nel compiere atti giuridici.
Più difficile è la distinzione quando il contratto di opera rientra nel
cosiddetto contratto d’opera intellettuale: ad esempio, nella prestazione di un
avvocato rientra sia il compimento di attività di tipo intellettuale che di atti
giuridici. Il criterio discretivo, allora, sarà quello della prevalenza: occorrerà
vedere, cioè, se nel contratto prevalga il compimento dell’attività in sostituzione
del mandante (nel qual caso avremo un mandato), o se prevalga la funzione di
messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario.
Rispetto al contratto di agenzia, la differenza principale sta nel fatto che
l’agente deve solo reperire i clienti e promuovere la conclusione di contratti,
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Il mandato generale concerne tutti gli affari che possono riguardare il mandante; se le parti non hanno previsto diversamente, esso comprende solo il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Il mandato generico conferisce il potere di compiere tutti gli atti che appartengano alla categoria che è indicata nel mandato. Il mandato comprende anche le attività accessorie necessarie per compiere gli atti o l’atto per cui vi è stato espresso conferimento (per esempio è stato ritenuto necessario e accessorio anche l’atto di stipulazione di un contratto preliminare rispetto al conferimento di un mandato ad acquistare o a vendere).

Mandato: differenze con altri contratti

Caratteristica del contratto di mandato è che al mandatario è conferita una certa autonomia nell’esecuzione dell’incarico, ed è ciò che distingue tale figura dall’ ambasceria , in cui il cosiddetto nuncius si limita a riferire semplicemente la volontà così come è stata esternata dall’interessato, senza possibilità di effettuare scelte discrezionali. Per questo motivo al nuncius non è richiesta la capacità di agire; inoltre, non è mai parte del negozio. Da sottolineare anche la differenza tra mandato e rapporto di lavoro subordinato che sarebbe da ravvisarsi nel fatto che il mandatario compie attività giuridiche, mentre il lavoratore subordinato attività materiali; in realtà la differenza non è questa, perché in astratto ciò che è oggetto del mandato può esserlo anche del rapporto di lavoro subordinato; la differenza risiede, invece, principalmente nel fatto che il mandatario non ha un vincolo di subordinazione rispetto al mandante. Rispetto al contratto d’opera [2] , la differenza sta nel fatto che in questo la prestazione consiste nell’eseguire un’opera o un servizio a carattere prevalentemente tecnico, di tipo manuale o intellettuale e non negoziale, mentre quella del mandatario consiste nel compiere atti giuridici. Più difficile è la distinzione quando il contratto di opera rientra nel cosiddetto contratto d’opera intellettuale : ad esempio, nella prestazione di un avvocato rientra sia il compimento di attività di tipo intellettuale che di atti giuridici. Il criterio discretivo, allora, sarà quello della prevalenza: occorrerà vedere, cioè, se nel contratto prevalga il compimento dell’attività in sostituzione del mandante (nel qual caso avremo un mandato), o se prevalga la funzione di messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario. Rispetto al contratto di agenzia , la differenza principale sta nel fatto che l’agente deve solo reperire i clienti e promuovere la conclusione di contratti,

mentre il mandatario deve concluderli. L’attività dell’agente, quindi, è di tipo prettamente materiale. Un ulteriore differenza sta nella maggiore autonomia di cui gode l’agente rispetto al mandatario. In realtà, la distinzione può farsi ardua nella pratica, perché spesso l’agente è incaricato di concludere direttamente i contratti per conto del proponente; anche qui il criterio discretivo sarà quello della prevalenza, nel senso che deve ravvisarsi un contratto di agenzia là dove sia prevalente la funzione del reperire i clienti rispetto a quella di concludere i contratti.