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Appunti sul contratto di Mandato in diritto privato II
Tipologia: Appunti
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Il mandato generale concerne tutti gli affari che possono riguardare il mandante; se le parti non hanno previsto diversamente, esso comprende solo il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Il mandato generico conferisce il potere di compiere tutti gli atti che appartengano alla categoria che è indicata nel mandato. Il mandato comprende anche le attività accessorie necessarie per compiere gli atti o l’atto per cui vi è stato espresso conferimento (per esempio è stato ritenuto necessario e accessorio anche l’atto di stipulazione di un contratto preliminare rispetto al conferimento di un mandato ad acquistare o a vendere).
Caratteristica del contratto di mandato è che al mandatario è conferita una certa autonomia nell’esecuzione dell’incarico, ed è ciò che distingue tale figura dall’ ambasceria , in cui il cosiddetto nuncius si limita a riferire semplicemente la volontà così come è stata esternata dall’interessato, senza possibilità di effettuare scelte discrezionali. Per questo motivo al nuncius non è richiesta la capacità di agire; inoltre, non è mai parte del negozio. Da sottolineare anche la differenza tra mandato e rapporto di lavoro subordinato che sarebbe da ravvisarsi nel fatto che il mandatario compie attività giuridiche, mentre il lavoratore subordinato attività materiali; in realtà la differenza non è questa, perché in astratto ciò che è oggetto del mandato può esserlo anche del rapporto di lavoro subordinato; la differenza risiede, invece, principalmente nel fatto che il mandatario non ha un vincolo di subordinazione rispetto al mandante. Rispetto al contratto d’opera [2] , la differenza sta nel fatto che in questo la prestazione consiste nell’eseguire un’opera o un servizio a carattere prevalentemente tecnico, di tipo manuale o intellettuale e non negoziale, mentre quella del mandatario consiste nel compiere atti giuridici. Più difficile è la distinzione quando il contratto di opera rientra nel cosiddetto contratto d’opera intellettuale : ad esempio, nella prestazione di un avvocato rientra sia il compimento di attività di tipo intellettuale che di atti giuridici. Il criterio discretivo, allora, sarà quello della prevalenza: occorrerà vedere, cioè, se nel contratto prevalga il compimento dell’attività in sostituzione del mandante (nel qual caso avremo un mandato), o se prevalga la funzione di messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario. Rispetto al contratto di agenzia , la differenza principale sta nel fatto che l’agente deve solo reperire i clienti e promuovere la conclusione di contratti,
mentre il mandatario deve concluderli. L’attività dell’agente, quindi, è di tipo prettamente materiale. Un ulteriore differenza sta nella maggiore autonomia di cui gode l’agente rispetto al mandatario. In realtà, la distinzione può farsi ardua nella pratica, perché spesso l’agente è incaricato di concludere direttamente i contratti per conto del proponente; anche qui il criterio discretivo sarà quello della prevalenza, nel senso che deve ravvisarsi un contratto di agenzia là dove sia prevalente la funzione del reperire i clienti rispetto a quella di concludere i contratti.