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Esercizi di Diritto Romano: Analisi di Casi e Contesti Storici, Tesi di laurea di Storia del Diritto Romano

Materiale sul diritto romano per stesura tesi di laurea magistrale

Tipologia: Tesi di laurea

2017/2018

Caricato il 21/10/2021

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luca-delpiano-2 🇮🇹

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
XXX ciclo
Indirizzo Storico-Filosofico-Giuridico
Tesi di dottorato
La rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma
COORDINATORE CANDIDATO
Ch.mo Prof. Geminello Preterossi Dott. Carlo De Cristofaro
Matr. 8800600003
TUTOR
Ch.ma Prof.ssa Laura Solidoro
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
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Scarica Esercizi di Diritto Romano: Analisi di Casi e Contesti Storici e più Tesi di laurea in PDF di Storia del Diritto Romano solo su Docsity!

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche

XXX ciclo

Indirizzo Storico-Filosofico-Giuridico

Tesi di dottorato

La rilevanza giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma

COORDINATORE CANDIDATO

Ch.mo Prof. Geminello Preterossi Dott. Carlo De Cristofaro

Matr. 8800600003

TUTOR

Ch.ma Prof.ssa Laura Solidoro

ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017

J.-B. ROMAN – Nisus and Euryalus (1827)

Introduzione

Oggetto del presente lavoro di ricerca è lo studio circa l’eventuale rilevanza

giuridica delle unioni omosessuali nell’antica Roma. Dedicarsi al delicato tema

dell’omosessualità dalla prospettiva giuridica costituisce di per sé un’esperienza di

studio complessa, la quale – nelle sue innumerevoli articolazioni ed implicazioni –

valica i limiti spazio-temporali tipici del perimetro di ricerca degli storici del diritto,

tanto da sollecitare anche l’attenzione dei vigentisti i quali tutt’oggi, a cavallo fra

diritto, morale e politica, copiosamente ne dibattono^1.

(^1) Fra i più rilevanti recenti dedicati alla declinazione moderna della questione, cfr. M. WINKLER – G. STRAZIO, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori , Milano, 2011; E. DOLCINI, Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio,L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, 2011 , in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale , XVIII, 2012, 57 ss.; H.G. STÜMKE, Homosexuelle in Deutschland. Eine politische Geschichte , München, 1989; F. IOMMI, L’omosessualità e il diritto (ovvero le ragioni che sconsigliano la legalizzazione dei rapporti d’amore) , Roma, 2017; D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo , in Riv. Dir. Int. , IX, 2017, 1103 ss.; S. TONOLO, L’evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dellostatusda essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore , in Riv. Dir. Int. , IX, 2017, 1070 ss.; G. CARDACI, È trascrivibile l’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri , nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, in Ilfallimentarista.it , 2017, 1 ss.; A. SPADAFORA, Lostatusconiugale e glistatusparaconiugali tra legge e autonomia privata , in Dir. Fam. Pers. , XLIV, 2017, 1092 ss.; M. RINALDO, Unioni civili e convivenze nell’era della codificazione delle “nuove” famiglie , in Dir. Fam. Pers. , XLIV, 2017, 976 ss.; R. SENIGAGLIA, Genitorielità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover- essere , XIX, 2017, 952 ss.; O. LOPES PEGNA, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero dopo il “riordino” delle norme italiane di diritto internazionale privato , in Riv. Dir. Int. , IX, 2017, 527 ss.; G. BIAGIONI, Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 7/2017 , in Riv. Dir. Int. , IX, 2017, 496 ss.; C. TROISI, Dall’adozione in casi particolari alla tutela della coppia omoaffettiva , in Dir. Fam. Pers. , XLIV, 2017, 578 ss.; B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio

Tuttavia la spinosa questione, le cui implicazioni sociali (che vedono

contrapporsi l’esigenza di progresso e l’esasperato tradizionalismo) danno adito

tutt’oggi a uno sconfinato dibattito più o meno civile fra gli storici del diritto^2 , non

era di certo estranea agli antichi romani, i quali già dall’età arcaica si confrontarono

con la necessità di individuare gli strumenti più opportuni per gestire (e, come si

osserverà, regolamentare) tale tipo di esperienza dal punto di vista tanto etico e

morale, nonché giuridico. Le ricerche sul tema, che ha conquistato solo nell’ultimo

secolo la dovuta attenzione da parte degli studiosi di diritto romano^3 , sono in rapida

2016) , Padova, 2016; R. BASSETTI, Contratti di convivenza e di unione civile , Torino, 2014; U. FOLENA, I PACS della discordia: spunti per un dibattito , Roma, 2006; A. MERCANTE, Coppie sposate, di fatto, omosessuali: elementi di omogeneità e differenziazione nella disciplina giuridica , Ancona, 2014; A. PALAZZO, Eros ejus ’, Sesto San Giovanni, 2015. (^2) Con riferimento a tale profilo, non ci si può esimere dal citare la pionieristica produzione dello studioso John Boswell (Boston, 20 marzo 1947 – New Haven, 24 dicembre 1994), storico, docente di filologia medievale presso la facoltà di Yale, la cui vasta produzione in tema di cristianesimo, omosessualità e mondo antico costituisce tutt’ora il principale punto di riferimento per gli studi di genere orientati in una prospettiva storicistica. In particolare, si segnalano le prefazioni a Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe From the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century , Chicago-London, 1980, XV ss. e Same-sex Unions in Premodern Europe , New York, 1994, XIX ss., in cui lo studioso evidenzia i principali problemi di metodo e di approccio allo studio dell’omosessualità nel mondo antico. (^3) Rectius , potrebbe dirsi che il tema è stato spesso oggetto di esplicito accantonamento da parte di quegli studiosi del diritto romano che hanno contaminato la ricerca in quanto dichiaratamente omofobi. Mirabile, in tal senso, è la premessa al lavoro di D. DALLA, ‘ Ubi Venus Mutatur ’. Omosessualità e diritto nel mondo romano , Milano, 1987, 3 s., di cui è doveroso riportare uno stralcio: «Il giureconsulto d’oltralpe P.A. Tissot, autore ai primi del secolo scorso di una traduzione del Corpus Iuris , posto di fronte a una costituzione in argomento, nell’omettere la versione francese invocò la gratitudine del lettore per aver evitato la traduzione di una norma “riguardante un crimine abominevole, e su cui la penna rifiutava

«inability of modern society – not to mention earlier twentieth-century scholarship

  • to deal with subjects of a homosexual or homoerotic nature 5 ». Pensare

all’omosessualità come una variante naturale del comportamento umano, piuttosto

che una sua aberrazione o una trasgressione, costituisce un imprescindibile punto

di partenza che (senza violare la pur sempre legittima opinione personale sul punto)

consente allo storico del diritto di avvicinarsi alla questione con un atteggiamento

più ricettivo ai segnali – non numerosi e non sempre facilmente decodificabili –

presenti nelle fonti oggi disponibili al suo vaglio, la maggior parte delle quali

posteriori al I sec. a.C..

Tale profilo, come è stato giustamente osservato^6 , àncora la percezione che i

L’omosessualità attiva maschile sarebbe, quindi, da considerarsi, da questo punto di vista, più che un’inversione, un pervertimento sessuale, avendo bambini ed adolescenti (golosa brama degli urningi) apparenze somatiche (ed anche psichiche) arieggianti quelle femminili. L’attrattiva permarrebbe quindi sostanzialmente sempre nel campo eterosessuale, l’aberrazione consistendo nella ricerca del soddisfacimento erotico, anziché su donne, su esseri immaturi che ne ricordano le sembianze e talune attrattive. D’altra parte è certo che parecchi omosessuali passivi presentano caratteri secondari propri del sesso femminile, non solo somatici ma anche psichici: voce stridula, glabrezza del corpo e morbidezza delle sue linee, ipotrofia dei muscoli, sviluppo rudimentario degli organi genitali. Taluni indossano perfino ad arte abiti femminili, si radono i peli del corpo, applicano il rossetto alle loro guance e labbra, modulando la voce nel timbro femminile, mentre anche negli atteggiamenti cercano di parodiare movenze muliebri». Più moderato Alessandro d’Avack, autore della voce ‘Omosessualità (diritto canonico)’ in Enc. Dir. , XXX, Varese, 1980, 92: «Con il termine omosessualità comunemente si indica la condotta che risulta dall’attrazione erotico- sessuale, preferenziale o esclusiva, di un soggetto verso le persone dello stesso sesso e dalla concorrente mancanza di attrazione fisica verso persone del sesso opposto». (^5) J. POLLINI, The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver , in The Art Bulletin , LXXXI.1, 21. (^6) D. DALLA, ‘ Ubi Venus ’, cit., 9.

moderni hanno del tema ad un momento della storia di Roma in cui il sincretismo

culturale – derivante dalle conquiste romane conseguite in un periodo di forte

espansione – aveva già determinato una significativa contaminazione dei costumi,

anche sessuali, tradizionali, riguardo ai quali le fonti risultano piuttosto scarse.

L’unica informazione che è possibile intuire 7 circa l’assetto antecedente (in

particolare) alla grecizzazione è che i mores maiorum fossero ispirati ad un principio

di generale rigidità e compostezza, ma non ne è ben chiara la misura.

Né, d’altro canto, si ha notizia di eventuali sanzioni o pene previste

dall’ordinamento giuridico arcaico in caso di compimento, da parte di un civis , di atti

omosessuali. L’unica testimonianza vagamente riferita a tale profilo si riscontra nel

seguente passo:

Clem. Alex. paedag. 3.3 (Migne PG 8, col. 585): Ἄγαμαι τοὺς παλαιοὺς

Ῥωμαίων νομοθέτας· ἀνδρόγυνον ἐμείσησαν ἑπιτήδευσιν αὗτοι […].

Il passo allude ad un presunto odio che gli antichi legislatori romani avevano

nei confronti dello stile di vita ἀνδρόγυνος, lasciando intendere che in epoca piò

risalente esistessero appositi provvedimenti atti a contrastare i viri che vivevano

(^7) Si condivide quanto sostenuto in D. DALLA, ‘ Ubi Venus ’, cit., 9, circa il fatto che sul punto viene offerta una mera retrospezione da parte di autori collocati storicamente in epoche più recenti: ciò offre una percezione distorta dell’assetto morale-giuridico delle epoche più risalenti, «proposto come esemplare e mitico». Tuttavia, stando, ad esempio, a Tac. ann. 14 .20.4 e Juv. Sat. 2.153 ss., pare che l’impatto della cultura greca abbia sconvolto, non solamente in relazione alla pederastia (di cui avremo modo di discorrere), le abitudini sessuali degli antichi Romani.

Anzi, come si avrà modo di osservare, la posizione – in linea di massima – degli

antichi Romani rispetto all’omosessualità era, piuttosto, di parziale «indifferenza

morale^10 », almeno fintantoché alcuni suoi palesamenti non confliggessero con altri

valori sociali di primario rilievo 11 : i Romani, insomma, non erano abituati a

classificare l’orientamento sessuale di un civis in maniera granitica (adoperando,

dunque, termini assimilabili agli odierni ‘omosessuale’, ‘bisessuale’, ‘eterosessuale’,

‘pansessuale’, etc.), quanto piuttosto ad osservarne la condotta complessiva al fine

di considerarlo pudicus o inpudicus. La premessa testé segnata, tuttavia, merita di

essere ulteriormente approfondita: è necessario chiarire quali fossero le logiche

(anche etiche e sociali) sottese a siffatto atteggiamento e quali ne fossero le

conseguenze sul piano giuridico.

Pertanto, premessi doverosi cenni al valore della pudicitia ed al rapporto

intercorrente fra essa e gli atteggiamenti omosessuali, si procederà a verificare se,

nelle varie epoche della storia di Roma, esistessero configurazioni del rappotro fra

persone dello stesso sesso assimilabili alle odierne unioni civili o matrimoni. La

parte conclusiva dello studio, invece, è orientata ad esaminare l’approccio del

Cristianesimo alle relazioni omosessuali, quali furono i principali provvedimenti

assunti per contrastarle, nonché, infine, si passerà allo studio circa l’effettiva portata

del loro contenuto, convenzionalmente ritenuto come ineluttabilmente proibitivo e

(^10) D. DALLA, ‘ Ubi Venus ’, cit., 9. (^11) In D. DALLA, ‘ Ubi Venus ’, cit., 8, essi vengono individuati nel «prestigio delle istituzioni, o la necessità di difendere la gioventù, o l’onore dell’ ingenuus », elencazione a cui si ritiene di dover pienamente aderire.

repressivo^12.

(^12) D. DALLA, ‘ Ubi Venus ’, cit., 135 ss.

classificazione delle esperienze sentimentali umane analoga a quella moderna^13 ,

tanto che non esiste, in lingua latina, un termine idoneo a tradurre il sostantivo

italiano ‘omosessualità’ 14. Talune categorie – geneticamente insite nel nostro

patrimonio culturale contemporaneo – erano del tutto sconosciute agli antichi

romani, i quali vivevano le esperienze omosessuali coscienti del fatto che esse

venissero considerate dalla collettività, tranne che in alcuni casi, parte integrante

della vita affettiva o sessuale di un essere umano, al pari delle relazioni che noi

definiremmo ‘eterosessuali’^15.

(^13) Secondo C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality , Oxford, 2010, 4, i Romani non venivano incoraggiati dalla propria tradizione culturale a categorizzare, né tantomeno valutare o giudicare, l’atto sessuale ed i suoi protagonisti sulla base del loro sesso. (^14) Il tema delle difficoltà linguistiche date dall’assenza, in lingua latina, di un lessico specifico riferibile all’omosessualità, viene approfondito in A. RICHLIN, Not Before Homosexuality: the Materiality of theCinaedusand the Roman Law Against Love Between Men , in Journal of the History of Sexuality , III, 1993, 523 ss. Sul punto risulta altresì interessante la produzione del giurista tedesco Karl Heinrich Ulrichs, latinista e pioniere del movimento di liberazione omosessuale, il quale ha affrontato specificamente il tema in ‘ Gladius furens(spada furente). L’amore sessuale tra uomini come enigma della natura , Roma, 2002. Eppure, come giustamente sostenuto in C.A. WILLIAMS, Roman Homosexuality , cit., 4, circoscrivere dichiaratamente lo studio all’omosessualità nel mondo antico, dopo aver rilevato che la relazione fra persone dello stesso sesso non costituisse una categoria autonoma per gli antichi romani, potrebbe sembrare un paradosso. In realtà «the paradox is intentional. I apply the concepts of homosexuality and heterosexuality heuristically, temporarily and strategically reifying them in order to expose their historical speciticity and their inadequacy as categories of analysis in a description of Roman ideological traditions. For modern readers of the ancient material, homosexuality and heterosexuality may seem unavoidable terms, but by putting historical pressure on them, I aim to challenge them». Il tema è oggetto di ampia disamina in J. BOSWELL, Same-sex Unions , cit., 3 ss. (^15) Definire il sentimento nei confronti di un altro essere umano di sesso maschile come amor non era, per gli antichi romani, motivo di disagio. Risulta emblematico, in tal senso,

Tali relazioni si manifestavano, prevalentemente, come legami di tipo affettivo

che sorgevano fra persone dello stesso sesso, rispetto ai quali l’implicazione sessuale

non assumeva, talora, un rilievo determinante; infatti, con riferimento ad alcune di

queste situazioni, oggi si tende ad adoperare il termine ‘omosocialità’ piuttosto che

‘omosessualità’^16.

I Romani, se da un lato non erano abituati a giudicare un civis in base alle sue

preferenze sessuali (che non dovevano essere necessariamente determinate ed

immutabili^17 ), dall’altro si dimostravano attenti osservatori dell’ideale di pudicitia

un famoso graffito proveniente da Pompei antica, da cui si evince l’attitudine dell’affetto omosessuale a muovere lo spirito di un uomo tanto quanto quello eterosessuale. C.I.L. 4.5092: Amoris ignes si sentires mulio / magi properares ut videris Venerem / diligo iuvenem (puerum) venustum rogo punge iamus / bibisti iamus prende lora et excute / Pompeios defer ubi dulcis est amor. / Meus es. Per i contenuti, la cui ricostruzione è tutt’oggi non pacifica (specie in relazione al posizionamento dei sostantivi ‘ iuvenem ’ e dell’eventuale ‘ puerum ’), il passo è stato definito ‘neoterico’ in L. GAMBERALE, ‘ Venuste noster ’, in Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia , I, Roma, 1979, 137 s. (^16) Come ricordato dallo studioso Craig A. Williams nel suo lavoro dal titolo Reading Roman Friendship , Cambridge, 2012, 136, il termine omosocialità è stato coniato per la prima volta da Eve Kosofsky Sedgwick, epistemologa americana famosa per i cosiddetti ‘queer studies’, la quale nel 1985 definiva nel proprio studio dal titolo Between Men l’omosocialità come un continuum di desiderio ed amore in relazioni che oscillano fra la passione meramente genitale a quella fisicamente intensa, da quella emotivamente coinvolta e per niente erotica a quella, a tratti, anche omofobica. Definire una relazione omosociale, piuttosto che omosessuale, secondo la richiamata studiosa, significa evitare di porsi sterili interrogativi in ordine alla eventuale implicazione sessuale di detti rapporti. (^17) Un riavvicinamento a tale visione delle relazioni interpersonali è testimoniato anche dall’atteggiamento prevalente nella comunità scientifica moderna. Di recente conio, ad esempio, è l’espressione ‘fluidità sessuale’ (comparsa per la prima volta in L.M. DIAMOND, Sexual Fluidity. Understanding Women’s Love and Desire , Harvard, 2009), consistente nella

Tertulliano, lo scrittore apologeta padre della teologia latina occidentale, aveva

dedicato – tra il 213 ed il 220 d.C. – un’intera opera al tema della compostezza e

della moderazione nei costumi, il De Pudicitia^20 , il cui esordio ben sintetizza la

nozione di tale valore, di fondamentale importanza per i Romani e perfetto anche

per sponsorizzare l’ideologia cristiana:

Tert. de pud. 1.1: Pudicitia, flor morum, honor corporum, decor sexum, integritas sanguinis,

fides generis, fundamentum sanctitatis, praeiudicium omnibus bonae mentis, quamquam rara nec

facile perfecta vixque perpetua, tamen aliquantenus in saeculo morabatur, si natura praestruxerat,

si disciplina persuaserat, si censura compresserat, siquidem omne animi bonum aut nascitur aut

eruditur aut cogitur.

È doveroso osservare che le parole di Tertulliano testimoniano una secolare

sedimentazione del concetto di pudicitia (già presente anche nelle fonti più risalenti),

sebbene esso sia stato, nel tempo, contaminato da contenuti e sfumature in parte

provenienti, come è inevitabile, dall’ideologia cristiana.

FRANCISCI, ‘ Primordia civitatis ’, Roma, 1959, 199 ss., il quale giustamente osserva che è proprio nel mondo dei primitivi che «sono contenuti i germi di credenze, di idee, di concezioni, che si sono sviluppate e trasformate nelle fasi successive della civiltà, ma che hanno pur sempre conservato qualche residuo dei loro caratteri originarii». (^20) La storia del De Pudicitia , correlata da un’approfondita riflessione in ordine ai motivi giuridici e politici che ne portarono alla ‘reazionaria’ redazione, è stata oggetto di dettagliato studio in G. RIZZELLI, L’ordine dei peccati nelDe Pudicitiadi Tertulliano. Motivi giuridici , in ‘ Latina DidaxisXXV. Atti del congresso, 16-17 aprile 2010: Per il latino , a cura di S. Rossa, Genova, 2010.

Fornisce un’idea dell’evoluzione nella percezione della pudicitia il fatto che, in

tempi non molto anteriori a quelli di Tertulliano si soleva indicarla come una virtus

dalla connotazione quasi esclusivamente femminile^21 , baluardo di integrità morale e

sessuale per le donne, le quali dovevano impegnarsi a vivere in modo irreprensibile

al fine di ottenere il pubblico riconoscimento^22 della propria incorruttibilità, che si

(^21) cfr. Sen. Helv. 12.16.3, in cui l’autore così si rivolge alla madre Elvia: Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurimum adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae velut maximum generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobrarert aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; numquam tibi placuit vestit quae nihil amplius nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, macimum decus visa est pudicitia. L’atteggiamento di Seneca nei confronti del pudor come estrinsecazione della pudicitia viene approfondito in A. BORGO, Lessico morale di Seneca , Napoli, 1998, ed anche in M. MCAULEY, Reproducing Rome: Motherhood in Virgil, Ovid, Seneca and Statius , Oxford, 2015, 193, in cui viene ricostruito in modo dettagliato lo spettro delle virtù femminili, nonché il modo in cui esse si raccordano proprio grazie alla pudicitia , che costituisce il presupposto supremo tanto della fides coniugale quanto della fecunditas. È probabile che la visione senechiana della pudicitia quale virtù prettamente femminile, dai connotati ben definiti, fosse il frutto del particolare affetto che Seneca nutriva nei confronti della propria madre Elvia, della quale lodava sovente la castità. Ciò nonostante, l’autore risulta altrettanto deciso nel condannare l’atteggiamento di alcuni viri i quali predicavano la sacralità della pudicitia femminile ma erano sistematicamente dediti a sedurre le mogli di altri (cfr. ep. 94.26), manifestando a loro volta un atteggiamento impudico. (^22) A tal proposito, interessante è il valore ambivalente che viene attribuito alla figura dello spectator (il quale, assistendo alla condotta di vita morigerata ed equilibrata di una donna, può ammirarne pubblicamente la pudicitia ) da parte dello stesso Seneca, il quale talvolta lo intende come unico legittimo testimone delle virtù altrui, altre volte come una sorta di istigatore a trasgredire, il cui valore è quello di mettere alla prova l’integrità altrui. Così G. ARICÒ, La morale dellafabula. Su alcuni problemi del teatro di Seneca , in Scienza, cultura, morale in

sentimento di ammirazione nutrito dai consociati nei suoi confronti^25.

Lo storico Valerio Massimo riferisce addirittura di un premio che sarebbe stato

assegnato alle più pudicae tra le donne.

Val. Max. 2.1.3: Quae uno contentae matrimonio fuerant corona pudicitiae honorabantur:

existimabant enim eum praecipue matronae sincera fide incorruptum esse animum, qui depositae

virginitatis cubile egredi nesciret, multorum matrimoniorum experientiam quasi legitimae cuiusdam

aramque ibi posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, «hang ego aram» inquit «Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, qoud certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur». Eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificanti haberet; volgata dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit. Eodem anno Cn. et E. Ogulnii aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est aenea in Capitolio limina et trium mensarum argentea vasa in cella Iovis Iovemque in culmine cum quadrigis et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt semitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martis straverunt. Et ab aedilibus plabeiis L. Aelio Paeto et C. Fulvio Curvo ex multaticia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi fact pateraeque aureae ad Cereris positae. Sull’episodio, ed in particolare sul riscontro archeologico ed epigrafico delle informazioni descritte nel passo, cfr. F. COARELLI, Monumenti dei culti orientali in Roma. Questioni topografiche e cronologiche (con una carta) , in Atti del convegno internazionale suLa soteriologia dei culti orientali nell’Impero Romano ’ ( Roma 24-28 settembre 1979) , a cura di U. Bianchi e M.J. Vermaseren, Leiden, 1982, 57 s. Di pudicitia come pudore, castitià e fedeltà coniugale, «virtù personificate e oggetto di culto», si discorre anche in M.U. SPERANDIO, ‘ Dolus Pro Facto ’. Alle radici del problema giuridico del tentativo , Napoli, 1998, 159 s. Tito Livio parla di pudicitia anche in 1.58, quando riporta l’episodio di Lucrezia, la quale dopo aver subito un oltraggio al proprio pudore da parte si Sesto Tarquinio preferisce uccidersi al cospetto di suo padre e suo marito così che nessuna donna deinde impudica Lucretiae exemplo vivet. (^25) Ad esempio, in Tac. ann. 1.41.2 viene adoperata l’espressione ‘ praeclara pudicitia ’ proprio al fine di enfatizzare la rilevanza esterna di questa particolare virtù.

intemperantiae signum esse credentes.

Il richiamo ad una corona pudicitiae potrebbe anche costituire, piuttosto che il

ricordo di un reale trofeo, un espediente per evidenziare che la condotta modesta

della singola donna avesse una risonanza pubblica, in quanto si estrinsecava in

atteggiamenti chiaramente riconoscibili dagli altri cittadini, in modo non del tutto

dissimile a quanto oggi solitamente in uso all’interno di alcune comunità religiose^26.

Su tale scorta, i viri si vantavano del ‘contegno appariscente’^27 delle proprie

mogli^28 (tanto che esso veniva cristallizzato, pro memoria posterum , anche sotto forma

(^26) Si veda, ad esempio, il moderno programma del ‘Silver Ring Thing’, che viene paragonato alla corona pudicitiae in R. LANGLANDS, Sexual Morality , cit., 38 s. Per una selezione delle epigrafi più significative sul punto, cfr. H.-F. MUELLER, Roman Religion in Valerius Maximus , London-New York, 2002, 191. Sugli essentialia in tema di donne e morale sessuale, cfr. G. RIZZELLI, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica: il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi , Lecce, 2000 (il passo di Valerio Massimo riportato è compreso nella selezione e presente a p. 117). (^27) Compostezza e riservatezza, infatti, non erano regole morali tese ad emarginare le donne dal contesto sociale, quanto piuttosto a renderle oggetto di ammirazione da parte dei consociati. Lo stesso Valerio Massimo è molto attento nello specificare che la donna pudica è, per definizione, anche bella, e che la rettitudine della sua condotta non deve costituire un ostacolo all’ostentazione della sua femminilità. Val. Max. 2.1.5: […] Ceterum ut non tristis earum et horrida pudicitia, sed [ et ] honesto comitatis genere temperata esset, indulgentibus namque maritis et auro abundanti et multa purpura usae sunt quo formam suam concinniorem efficerent, summa cum diligentia capillos cinere rutilarunt: nulli enim tunc subsessorum alienorum matrimoniorum oculi metuebantur, sed pariter et videre sancte et aspici mutuo pudore custodiebatur. (^28) Si è ipotizzato che in alcuni casi la volontà di esternare ammirazione rispetto all’incorruttibilità della propria amata non avesse ad oggetto esclusivamente la pudicitia della moglie del pater familias , ma anche, ad esempio, della schiava prediletta: sarebbe il caso, questo, testimoniato dal ritrovamento dell’armilla serpentiforme pompeiana, nota come