
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
capitolo 2 riferito al matrimonio
Tipologia: Appunti
1 / 1
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

Ci sono due definizioni di matrimonio:
maschio di una femmina, per tutta la vita, comunione di diritto divino e umano. Giustiniano, nozze congiunzione dell'uomo e della donna che implica un'inseparabile intimità di vita. Presupposto dell'unione la presenza di un maschio e di una femmina, ha una precisa funzione creatrice di discendenza. Ci si sposa allo scopo di avere figli. Secondo ulpiano il matrimonio si costituisce sulla base del consenso e non della consumazione. Il consenso deve essere continuo, volontà continua di essere coniugi. La volontà di essere marito e moglie si chiama maritalis affectio, in quanto l'uomo è sempre punto di riferimento per la donna. Il matrimonio è fondato sulla monogamia, infame chi dà rilevanza a pluralità di rapporti. Il matrimonio è inglobato nella manus. A partire dal 3 e 2 sec. A.c. si afferma l'idea di un matrimonio senza manus scompaiono i condizionamenti imposti dal rapporto di soggezione. Il matrimonio emerge nella sua autonomia, da moglie in mano a semplice moglie. Compare presso tutti i popoli. Produttivo di conseguenze sul piano civilistico è giusto giusto e legittimo. I requisiti sono:
parentela. Capacità di contrarre matrimonio validamente secondo il diritto civile. La constitutio antoniana toglie al conubium ogni giustificazione come requisito positivo, salvo eccezioni tutti ora sono cittadini romani: unione sempre legittima. Dalla richiesta di un requisito positivo si passa alla verifica dell'inesistenza di impedimenti. Conubium ha il nuovo significato di matrimonio. Non hanno conubium tra loro i parenti in linea retta e collaterale, le nozze tra zii e nipoti erano vietate. Tra cugini sono leciti con Giustiniano. Divieti di matrimonio ci sono anche per affinità, il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Vale sempre il divieto in linea retta. Alcuni divieti sono stabiliti per questioni speciali. Sotto augusto venne vietato il matrimonio dell'adultera e quella tra perone di rango senatorio e libertine e fra ingenui e donne di cattiva fama. Il matrimonio si fonda teoricamente su una libera scelta. Tale libertà fu indirettamente limitata alla legislazione di augusto, determinata dall'esigenza di incrementare la popolazione romana. A questo servirono le leggi Giulia sul matrimonio delle classi e Papia Poppea. Obbligo matrimoniale a uomini e donne in età feconda e idonea ad una scelta pienamente responsabile. Per ragioni demografiche il diritto augusteo favorì le seconde nozze della donna contro la tendenza della società più antica. La vedova deve comunque attendere prima di risposarsi e deve rispettare il lutto. Il matrimonio può essere preceduto dalla promessa di future nozze. Il nome deriva dal negozio utilizzato in origine, la sponsio, con cui il padre prometteva solennemente allo sposo o al padre dello sposo la mano della figlia. Nel caso di inadempimento alla promessa, operava la sanzione del pagamento di una somma di denaro. Il matrimonio si scioglie per cause soggettive e per volontà dei coniugi. Del primo gruppo vengono in considerazione anzitutto la morte e la capitis deminutio. La perdita della libertà fa sì che le nozze del cittadino romano prigioniero si sciolgano. Anche con la perdita di cittadinanza. Di maggiore interesse è lo scioglimento dovuto alla volontà dei coniugi di far venire meno il rapporto. Anticamente il divorzio non viene praticato. Le norme attribuite a Romolo indicano uno sfavore dei costumi verso l'istituto. Non era visto di buon occhio.