Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


matrimonio diritto romano , Appunti di Diritto Romano

capitolo 2 riferito al matrimonio

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 09/05/2017

martilabbi
martilabbi 🇮🇹

4.7

(3)

16 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
MATRIMONIO – CAP 2 – DIRITTO ROMANO
Ci sono due definizioni di matrimonio:
Modestino, contenuta nel Digesto, afferma che le nozze sono l'unione di un
maschio di una femmina, per tutta la vita, comunione di diritto divino e umano.
Giustiniano, nozze congiunzione dell'uomo e della donna che implica
un'inseparabile intimità di vita.
Presupposto dell'unione la presenza di un maschio e di una femmina, ha una precisa
funzione creatrice di discendenza. Ci si sposa allo scopo di avere figli. Secondo ulpiano
il matrimonio si costituisce sulla base del consenso e non della consumazione. Il
consenso deve essere continuo, volontà continua di essere coniugi. La volontà di
essere marito e moglie si chiama maritalis affectio, in quanto l'uomo è sempre punto
di riferimento per la donna.
Il matrimonio è fondato sulla monogamia, infame chi dà rilevanza a pluralità di
rapporti. Il matrimonio è inglobato nella manus. A partire dal 3 e 2 sec. A.c. si afferma
l'idea di un matrimonio senza manus scompaiono i condizionamenti imposti dal
rapporto di soggezione. Il matrimonio emerge nella sua autonomia, da moglie in mano
a semplice moglie. Compare presso tutti i popoli. Produttivo di conseguenze sul piano
civilistico è giusto giusto e legittimo. I requisiti sono:
Pubertà
Consenso
Assenso di altre persone
Conubium, se ci sono idonee condizioni relativamente alla cittadinanza e alla
parentela. Capacità di contrarre matrimonio validamente secondo il diritto civile.
La constitutio antoniana toglie al conubium ogni giustificazione come requisito
positivo, salvo eccezioni tutti ora sono cittadini romani: unione sempre
legittima.
Dalla richiesta di un requisito positivo si passa alla verifica dell'inesistenza di
impedimenti. Conubium ha il nuovo significato di matrimonio.
Non hanno conubium tra loro i parenti in linea retta e collaterale, le nozze tra zii e
nipoti erano vietate. Tra cugini sono leciti con Giustiniano. Divieti di matrimonio ci sono
anche per affinità, il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Vale
sempre il divieto in linea retta. Alcuni divieti sono stabiliti per questioni speciali. Sotto
augusto venne vietato il matrimonio dell'adultera e quella tra perone di rango
senatorio e libertine e fra ingenui e donne di cattiva fama. Il matrimonio si fonda
teoricamente su una libera scelta. Tale libertà fu indirettamente limitata alla
legislazione di augusto, determinata dall'esigenza di incrementare la popolazione
romana. A questo servirono le leggi Giulia sul matrimonio delle classi e Papia Poppea.
Obbligo matrimoniale a uomini e donne in età feconda e idonea ad una scelta
pienamente responsabile. Per ragioni demografiche il diritto augusteo favorì le
seconde nozze della donna contro la tendenza della società più antica. La vedova deve
comunque attendere prima di risposarsi e deve rispettare il lutto. Il matrimonio può
essere preceduto dalla promessa di future nozze. Il nome deriva dal negozio utilizzato
in origine, la sponsio, con cui il padre prometteva solennemente allo sposo o al padre
dello sposo la mano della figlia. Nel caso di inadempimento alla promessa, operava la
sanzione del pagamento di una somma di denaro.
Il matrimonio si scioglie per cause soggettive e per volontà dei coniugi. Del primo
gruppo vengono in considerazione anzitutto la morte e la capitis deminutio. La perdita
della libertà fa sì che le nozze del cittadino romano prigioniero si sciolgano. Anche con
la perdita di cittadinanza. Di maggiore interesse è lo scioglimento dovuto alla volontà
dei coniugi di far venire meno il rapporto. Anticamente il divorzio non viene praticato.
Le norme attribuite a Romolo indicano uno sfavore dei costumi verso l'istituto. Non era
visto di buon occhio.

Anteprima parziale del testo

Scarica matrimonio diritto romano e più Appunti in PDF di Diritto Romano solo su Docsity!

MATRIMONIO – CAP 2 – DIRITTO ROMANO

Ci sono due definizioni di matrimonio:

 Modestino, contenuta nel Digesto, afferma che le nozze sono l'unione di un

maschio di una femmina, per tutta la vita, comunione di diritto divino e umano.  Giustiniano, nozze congiunzione dell'uomo e della donna che implica un'inseparabile intimità di vita. Presupposto dell'unione la presenza di un maschio e di una femmina, ha una precisa funzione creatrice di discendenza. Ci si sposa allo scopo di avere figli. Secondo ulpiano il matrimonio si costituisce sulla base del consenso e non della consumazione. Il consenso deve essere continuo, volontà continua di essere coniugi. La volontà di essere marito e moglie si chiama maritalis affectio, in quanto l'uomo è sempre punto di riferimento per la donna. Il matrimonio è fondato sulla monogamia, infame chi dà rilevanza a pluralità di rapporti. Il matrimonio è inglobato nella manus. A partire dal 3 e 2 sec. A.c. si afferma l'idea di un matrimonio senza manus scompaiono i condizionamenti imposti dal rapporto di soggezione. Il matrimonio emerge nella sua autonomia, da moglie in mano a semplice moglie. Compare presso tutti i popoli. Produttivo di conseguenze sul piano civilistico è giusto giusto e legittimo. I requisiti sono:

 Pubertà

 Consenso

 Assenso di altre persone

 Conubium, se ci sono idonee condizioni relativamente alla cittadinanza e alla

parentela. Capacità di contrarre matrimonio validamente secondo il diritto civile. La constitutio antoniana toglie al conubium ogni giustificazione come requisito positivo, salvo eccezioni tutti ora sono cittadini romani: unione sempre legittima. Dalla richiesta di un requisito positivo si passa alla verifica dell'inesistenza di impedimenti. Conubium ha il nuovo significato di matrimonio. Non hanno conubium tra loro i parenti in linea retta e collaterale, le nozze tra zii e nipoti erano vietate. Tra cugini sono leciti con Giustiniano. Divieti di matrimonio ci sono anche per affinità, il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Vale sempre il divieto in linea retta. Alcuni divieti sono stabiliti per questioni speciali. Sotto augusto venne vietato il matrimonio dell'adultera e quella tra perone di rango senatorio e libertine e fra ingenui e donne di cattiva fama. Il matrimonio si fonda teoricamente su una libera scelta. Tale libertà fu indirettamente limitata alla legislazione di augusto, determinata dall'esigenza di incrementare la popolazione romana. A questo servirono le leggi Giulia sul matrimonio delle classi e Papia Poppea. Obbligo matrimoniale a uomini e donne in età feconda e idonea ad una scelta pienamente responsabile. Per ragioni demografiche il diritto augusteo favorì le seconde nozze della donna contro la tendenza della società più antica. La vedova deve comunque attendere prima di risposarsi e deve rispettare il lutto. Il matrimonio può essere preceduto dalla promessa di future nozze. Il nome deriva dal negozio utilizzato in origine, la sponsio, con cui il padre prometteva solennemente allo sposo o al padre dello sposo la mano della figlia. Nel caso di inadempimento alla promessa, operava la sanzione del pagamento di una somma di denaro. Il matrimonio si scioglie per cause soggettive e per volontà dei coniugi. Del primo gruppo vengono in considerazione anzitutto la morte e la capitis deminutio. La perdita della libertà fa sì che le nozze del cittadino romano prigioniero si sciolgano. Anche con la perdita di cittadinanza. Di maggiore interesse è lo scioglimento dovuto alla volontà dei coniugi di far venire meno il rapporto. Anticamente il divorzio non viene praticato. Le norme attribuite a Romolo indicano uno sfavore dei costumi verso l'istituto. Non era visto di buon occhio.