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Ottime dispense del manuale "Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione" del prof. Andrea Castaldo per l'esame di DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE. Sono sostitutive del libro, le 172 pagine del manuale sono tutte racchiuse in 55 pagine. Gli argomenti sono trattati anche con schemi per facilitarne la comprensione.
Tipologia: Dispense
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Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione Riscrivere l’abuso d’ufficio. Prefazione PROF. AVV. ANDREA CASTALDO
a) maggiore selettività della condotta tipica dell’abuso d’ufficio; b) recupero di una concreta offensività del fatto, attraverso apposita clausola nodale → cioè l’evento specifico dell’abuso d’ufficio deve essere la concretizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire; c) protocolli e linee guida quali garanzia di uniformità dei meccanismi decisionali; d) clausola di non punibilità espressa per i casi di particolare complessità e incertezza normativa → più precisamente, l’assuntore di decisioni in determinate ipotesi potrà rivolgersi preliminarmente a un’ Autorità Regionale di Controllo , interpellandola sulla legittimità della delibera che intende assumere. L’autorità sarà obbligata a rispondere entro un termine perentorio e la conformità dell’atto pubblico al parere preventivo reso comporterà, automaticamente, l’esclusione della punibilità per il delitto di cui all’art. 323 c.p., fatta salva la dolosa alterazione del parere fornito. ATTENZIONE: Il prof. Castaldo presiede la Commissione di Studio e Riforma dell’Abuso d’Ufficio.
Saluti PROF. SSA CATERINA MIRAGLIA
Il RIMEDIO data anche l’esperienza diretta di amministratore pubblico, la Prof.ssa ritiene che
Performance della Pubblica Amministrazione e possibili riforme dei reati della Pubblica Amministrazione DOTT. SERGIO DE FELICE
compito di giustizia, ma possiamo dire che è il maggior soggetto appaltante, che muove l’economia. In sostanza lo Stato migliora le condizioni di vita dei cittadini, garantendo un futuro agli stessi. Tuttavia dobbiamo dire che c’è una inadeguatezza della Pubblica Amministrazione, infatti in Italia,
solo scopo finto di creare un risultato migliore.
medicina difensiva).
essere necessariamente penalmente rilevante. Dunque non sempre si sfocia nell’ambito penale. Quindi cosa necessaria è che, visto l’impatto del diritto penale sulla vita dei cittadini , debbono essere chiari i precetti che non bisogna violare.
Come sappiamo i 3 vizi di legittimità dell’atto amministrativo sono:
nella violazione di legge ; non si tratta dunque di una coppia simmetrica, in cui l’una esclude l’altra, ma anzi dire violazione di leggi o regolamenti significa individuare ogni tipologia di vizi degli atti amministrativi. Quale potrebbe essere la soluzione?
Occorre intervenire dal punto di vista legislativo. Innanzitutto potrebbero introdursi le LINEE GUIDA.
PROF. AVV. SERGIO PERONGINI
se (appunto l’art 323 c.p.), ma anche l’ INTERPRETAZIONE che di essa offrono gli uffici
- Abuso d’ufficio per aver emanato un provvedimento con motivazione insufficiente , in violazione dell’art. 3 della legge 241/90. - Abuso d’ufficio per aver violato il principio di buon andamento dell’amministrazione. - ecc
fini della sussistenza del delitto di abuso di ufficio non è sufficiente né il dolo eventuale (l’accettazione del rischio) né quello diretto (elevato grado che si verifichi l’evento, ma senza esserci un obiettivo perseguito), ma
patrimoniale ingiusto.
DI NORME DI LEGGE o di REGOLAMENTO , in maniera assolutamente paradossale, perché proprio questo requisito era stato introdotto dal legislatore per cercare di ridurre il grado di indeterminatezza della fattispecie. Infatti il riferimento alla violazione di regolamento è eccessivamente ampio e generico. Il prof. Perongini spiega poi, di essere rimasto colpito “in negativo” dalle imputazioni di abuso d’ufficio per violazione dei principi costituzionali (buon andamento della PA, imparzialità, e uguaglianza) → dobbiamo dire infatti che i principi costituzionali sono diversi dai principi generali del diritto: i principi costituzionali non possono essere assunti a base dell’art. 323 c.p., perché la loro struttura normativa non consente di poterli utilizzare per ricostruire una fattispecie tipica e tassativa; essi sono suscettibili di una pluralità di interpretazioni. Non hanno una funzione ausiliare alle norme, infatti, in merito alla loro finalità, sono più adatti a proteggere beni essenziali e primari. Infine a differenza dei principi generali del diritto, non possono essere utilizzati per integrare norme, quando queste ultime non comprendono espressamente il caso in esame.
Il prof. Perongini definisce tutto questo un obbrobrio giuridico!
legislatore. Il cittadino deve sapere in anticipo quali sono le condotte che integrano reato, non può scoprirlo dopo avere commesso un fatto.
di prova del dolo intenzionale affermando che esso si desume dagli altri elementi costitutivi della fattispecie.
Il prof. Perongini, quindi si augura l’abrogazione di tale norma,
solo chi non conosce le migliaia di pagine che vengono scritte come linee guida può sostenere una tesi simile. Che poi si andrebbero a creare centinaia di processi per abuso d’ufficio in cui si contesta la violazione delle linee guida. Insomma per abrogare tale norma, ci vorrebbe un legislatore dotato di autorevolezza morale. PROF. GIANLUCA MARIA ESPOSITO
ritiene che hanno generato una malsana e innaturale confusione tra ambito penale e ambito
Con la riforma 234/1997 si precisava che:
- la condotta doveva consistere in una attività realizzata nello svolgimento dell’ufficio o del servizio e c he quindi non può consistere un generico abuso; - s i aggiungeva che tale condotta doveva realizzarsi mediante la violazione di legge o regolamento, o mediante il mancato esercizio dell’obbligo di astensione ; - c on l’avverbio “ intenzionalmente ” assume rilevanza il dolo intenzionale; - s i aboliva la generica connotazione del vantaggio, assumendo rilevanza soltanto il vantaggio p atrimoniale ;
Anche questa riforma non ha eliminato i dubbi interpretativi e i contrasti tra l’autonomia della PA e un ulteriore successivo sindacato del giudice penale , che spesso confligge con l’art.97 cost. La PA ne esce ancora paralizzata, non solo dall’incertezza della norma, ma anche dal dispendio nell’attività giudiziaria→ g li studi della commissione presieduta dal prof. Castaldo, hanno dimostrato c he soltanto il 20-25% dei casi i processi instaurati per abuso d’ufficio si sono conclusi con una s entenza di condanna, proprio per la difficoltà di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi. L’incertezza della norma, ha causato, talvolta anche l’inerzia, da parte dei pubblici ufficiali e negli incaricati del pubblico servizio, per il timore di una iniziativa giudiziaria nei loro confronti. Ma il dott.
questo timore non può costituire un alibi per condotte omissive. Il prof. Perongini come accennato negli interventi precedenti era propenso per la totale abrogazione
l’abrogazione ritengo che comporterebbe ulteriore effetti decisamente negativi. La norma dunque va riformata, anche perché non dobbiamo dimenticare che comunque l’art.323 c.p., non è s oltanto una norma che mira a sanzionare penalmente colui che intenzionalmente procuri un indebito vantaggio illecito, ma è anche uno strumento di tutela per i cittadini che talvolta subiscono ll’operato ingiusto. È stato osservato che il reato di abuso d’ufficio, oltre a generare paralisi e inerzia della PA, costituirebbe
punto su cui vuole premere il dott. È che anche in altri paesi vi sono questi problemi, con sanzioni molto simili che tuttavia non hanno costituito un ostacolo per lo sviluppo del paese. Dunque in merito a questa riflessione il dott. È propenso a ritenere che le cause della lentezza e della paralisi dell’apparato
- dare applicazione ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza della norma penale; - dare applicazione al principio della separazione dei poteri; - eliminare i falsi alibi per i pubblici funzionari che non vogliono operare o che sono collusi. Più nello specifico, in relazione alla “ violazione di norme di leggi e di regolamento ” sarebbe utile
Partiamo col dire che il prof. Naddeo è un componente della Commissione di Studio e Riforma dell’art. 323 c.p. Il contributo del prof. Naddeo focalizza l’attenzione sulle prospettive del lege (legia) ferenda dell’abuso d’ufficio, cioè come dovrebbe essere la legge dell’abuso d’ufficio. Viene in particolare analizzata la proposta di riforma elaborata dalla Commissione di Studio e Riforma dell’Abuso d’Ufficio presieduta dal prof. Castaldo, tenendo conto delle peculiarità dell’attuale testo normativo. L’indagine prende in considerazione 3 MACRO AREE dell’abuso d’ufficio: il momento per così dire categoriale; la connotazione modale della condotta; il profilo causale;
La Commissione di Studio e Riforma dell’Abuso d’Ufficio non si è prefissata l’obiettivo di rivoluzionare
Il progetto di riforma mira a stabilire l’ equilibrio tra DIRITTO e PRASSI , in modo che il diritto penale recuperi la s ua caratteristica di extrema ratio , anziché di strumento d’indirizzo della PA nelle mani dell’interprete. Questo intervento incide sul profilo oggettivo del fatto tipico , precisandone i contorni contenutistici. Inoltre, come si evince dalla tabella comparativa qui sotto riportata viene previsto un comma
aggiuntivo (3^ comma) che preserva le condotte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, adottate nel rispetto delle linee – guida o dei pareri resi dall’autorità regionale di controllo. ART. 323 C.P. PROPOSTA DI LEGGE ABUSO D’UFFICIO 1^ comma Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2^ comma La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. Salvo ABUSO D’UFFICIO 1^ comma Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di formali norme di legge o di regolamento inerenti la disciplina di forme, procedure e requisiti imposti per l’esercizio della funzione o del servizio stesso , ovvero omettendo di astenersi ogni qualvolta abbia un interesse proprio o di un prossimo congiunto, in conflitto con quello pubblico , intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Il danno o il vantaggio ingiustamente prodotti devono costituire la concretizzazione di quanto la norma violata intende prevenire. 2^ comma La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 3^ comma Non sono punibili le condotte che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio adotti nel rispetto delle linee guida e dei pareri formalmente resi dall’autorità
tipicità dell’abuso.
selezionare, selezionare all’interno di leggi e regolamenti soltanto quelli che sono in
Si specifica che l’omessa astensione rileverà “ ogni qualvolta ” (vi è l’aggiunta): “ovvero di astenersi
o di un prossimo congiunto, in conflitto con quello pubblico”.
proposta di legge non c’è). SVIAMENTO DI POTERE Ponendo al centro proprio l’ interesse pubblico , la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della configurabilità dell’abuso d’ufficio, sussiste il requisito della “violazione di legge e regolamenti” non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in
risulti orientata ad un interesse che contrasta con quello per il quale il potere è attribuito,
l’attribuzione.
- che la condotta sia ingiusta in quanto connotata da violazione di legge; - ingiusto deve essere anche l’ evento di vantaggio patrimoniale , in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; ↓ A tal riguardo, non può essere trascurata la differenza tra attività vincolate e attività di tipo discrezionale : - nell’attività strettamente vincolata la violazione di legge o di regolamento ha ad oggetto disposizioni che fissano i presupposti giuridici e materiali cui è subordinato l’esercizio del potere, per cui l’ ingiustizia del risultato è l’implicita inosservanza della norma addebitata al pubblico amministratore; - nell’attività discrezionale dove il risultato è frutto di ponderazioni comparative fra interessi concorrenti, l’ ingiustizia dell’evento implica la verifica della effettiva incidenza della violazione sull’interesse pubblico. 16
devono costituire la concretizzazione di quanto la norma violata intende prevenire ” → con tale formula il progetto di riforma prevede che devono essere selezionate unicamente quelle violazioni di
condotte del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio adottate nel rispetto delle
“Non sono punibili le condotte che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio adotti nel rispetto delle linee-guida e dei pareri formalmente resi dall’autorità regionale di controllo”
le modalità di condotta descritte escluderebbero l’intenzionalità , che la norma attualmente richiede ai
l’onere di evidenziare all’Autorità Regionale difficoltà interpretative riferibili al caso che si trova a decidere, sollecitando una interpretazione “superindividuale” cui allinearsi con la condotta successiva, dovrebbe togliere assolutamente ogni dubbio, quantomeno in sede di accertamento del dolo intenzionale. L’abuso d’ufficio DOTT. MATTEO CASALE
del pubblico servizio , “ nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ”. Il reato si configura, come disposto all’inizio dell’articolo: “ salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ”→ in questo modo l’ art. 323 c.p. , diventa una norma di “chiusura” dell’apparato repressivo a tutela della PA, che cede il passo qualora si configurino reati più gravi. L ’attuale art. 323 c.p., è frutto di due riforme (90/97) che hanno tentato di limitare gli sconfinamenti d el giudice penale nel merito amministrativo. In particolare si è cercati di ridimensionare l’astrattezza e 17
delitto di cui all’art.323 c.p., per tutti quei comportamenti posti in essere al di fuori dell’effettivo esercizio delle mansioni d’ufficio che, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta non assumendo rilievo penale.
dall’agente in violazione di un dovere inerente al suo ufficio o espressione di un cattivo utilizzo delle funzioni pubbliche, indipendentemente dal conseguimento di un ingiusto vantaggio o dal verificarsi di un ingiusto danno, l’attuale testo dell’ art. 323 c.p. , (modificato dalla riforma del 97) il delitto può dirsi integrato solo allorquando l’agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altri un danno ingiusto. La norma non fornisce alcun ulteriore specificazione sulla condotta, pretendendo soltanto che:
nonché
Ne deriva che la condotta può estrinsecarsi in atti decisionali, consultivi, preparatori, ecc. Inoltre, nel silenzio della norma penale, il delitto di abuso può essere integrato anche attraverso una condotta meramente omissiva. Secondo l’orientamento ormai unanime in giurisprudenza, ai fini dell’integrazione del reato di abuso
Questa è riferita:
- all’ingiustizia della CONDOTTA , in quanto connotata da violazione di legge o di regolamento o dell’obbligo di astensione; - sia all’EVENTO di danno o di vantaggio patrimoniale ingiusto. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, e quindi ci riferiamo all’atteggiamento psicologico del soggetto agente, bisogna che vi sia dolo, che deve essere INTENZIONALE. Infatti a seguito della riforma del ’97 occorre che l’abuso sia commesso dall’agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno “intenzionalmente”.
Pertanto, l’intenzionalità richiesta oggi dalla norma restringe l’ambito dell’elemento soggettivo del reato previsto dall’ art.323 c.p. , rendendo penalmente perseguibili esclusivamente le condotte poste in essere con un acclarato grado di partecipazione dell’agente. QUINDI NON E’ SUFFICIENTE NE TANTOMENO CHE IL SOGGETTO ATTIVO AGISCA CON DOLO DIRETTO , CIOE’ 19
Il reato è stato novellato a seguito della legge n. 190/2012 che ha introdotto un aggravamento della pena,
vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità ”→ si tratta di una circostanza aggravante speciale, la cui applicazione va valutata, in base a determinati parametri, laddove il danno o l’ ingiusto vantaggio siano di una rilevante gravità. Secondo il dott. Casale, l’attuale formulazione dell’ art.323 c.p. , finisce con il conferire al giudice penale un i ncontrollato sindacato nell’aerea della discrezionalità amministrativa, sconfessando di fatto gli esiti della rriforma. Infatti spetta al giudice accertare in maniera autonoma l’illiceità del vantaggio o del danno. DOTT. GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI Il dott. Tartaglia interviene commentando gli autori provenienti da realtà ordina mentali differenti. CINA → Il sistema giuridico cinese, come il nostro, è incentrato su un diritto scritto.
dell’abuso dalla precedente condotta di atteggiamenti contrari al dovere del pubblico ufficiale. Nel sistema cinese non tutti gli abusi subiscono lo stesso trattamento sanzionatorio, poiché la sanzione cresce in ragione della funzione ricoperta.
ingloba figure colpose nell’abuso d’ufficio. Ritenendo che risulta opportuno depenalizzare le condotte di abuso che non danno luogo a danni particolarmente seri. BRASILE→ abbiamo il crimen de prevaricacion ( Abuso di autorità ). Si tratta del crimine commesso da una autorità, un giudice o un altro funzionario pubblico, che emette una risoluzione arbitraria in una questione amministrativa sapendo che tale risoluzione è ingiusta e contraria alla legge. È sanzionato dal diritto penale che cerca la protezione sia del cittadino che dell’amministrazione stessa. Affinché tale reato sia punibile deve essere commesso da un pubblico ufficiale o da un giudice nell’esercizio dei suoi poteri. 20