























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
definisce meglio il ruolo,mandati,obblighi e doveri dell’assistente sociale.
Tipologia: Appunti
1 / 31
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!
























Entrerà in vigore il 1 giugno 2020, dopo 10 anni da quello precedente,senza stravolgimenti ma cercando di definire meglio ruolo,mandati,obblighi e doveri dell’assistente sociale. In un periodo complesso come quello attuale è uno strumento che dà spunti di riflessione e ci fa essere consapevoli dei mutamenti in atto. Mutare è una caratteristica della professione che deve essere capace di rinnovarsi. PREAMBOLO Prima dei titoli, c’è una introduzione che contiene richiami alla normativa nazionale e internazionale. Il riferimento è alle dichiarazioni e convenzioni internazionali, altresì alla dichiarazione dei principi etici del Servizio sociale mondiale e alla definizione di salute. Il preambolo è la prima novità del nuovo C.D. che definisce la cornice identitaria della professione , le specificità professionali e introduce alla comprensione del testo esplicitando le scelte linguistiche. I capoverso : fa riferimento alla prima caratteristica costitutiva della professione ovvero il riconoscimento dell’utilità sociale dell’attività svolta, la funzione di servizio alla persona e comunità che si esplicano attraverso i mandati della professione. Ogni iscritto che esercita con qualità, dovere e responsabilità tutela la professione e la riconosce come risorsa. 2 capoverso : trova ispirazione nei principi fondamentali della costituzione. Valore, dignità della persona e interessi generali devono concretizzarsi nell’azione professionale che mette al centro le esigenze della persona e della comunità. Questa specificità professionale diventa più chiara se si assume consapevolezza del ruolo centrale della professione nel sistema di welfare, in uno scenario sociale e istituzionale complesso e incerto che ci chiama da una parte a tutelare i diritti delle persone e a contribuire all’efficacia dei sistemi istituzionali 3 capoverso : la comunità professionale assume la consapevolezza che l’altro si presenta spesso nella relazione in una situazione di asimmetria informativa e non solo e che tale disparità va ridotta in favore dell’autodeterminazione dell’utenza. Vi è una responsabilità di assicurare ai soggetti la possibilità di compiere scelte di sé,mettendo a disposizione le sue competenze a partire dall’attività di segretariato e consulenza. 4 capoverso : la professione si dota di un pensiero riflessivo, è costantemente in esplorazione e ricerca e perciò è dinamica. un assistente sociale riflessivo e dinamico è colui che è capace di ragionare intorno al sapere, si pone l’obiettivo del miglior benessere possibile per la persona (promuovendo cambiamento e capacità di azione dei soggetti )e si interroga sul concetto di qualità della vita ridefinendo se necessario la sua competenza professionale ai principi che la guidano.
5 capoverso : i continui cambiamenti del sistema sociale , crisi economiche e culturali, la frammentarietà dei sistemi di welfare, influiscono sull’efficacia e efficienza dell’azione professionale mettendo in crisi saperi e conoscenze di base che pensavamo consolidate.. Le competenze necessarie per fronteggiare l’attuale società si acquisiscono lungo tutta la vita. 6 capoverso: richiama le indicazioni sulla legittimità giuridica dell’autonomia dell’assistente sociale sancita dalla legge 84 del 1993. (art.1) Viene valorizzato l’atto di firma del professionista come espressione di responsabilità e autonomia professionale e discrezionalità dell’esercizio. 7 capoverso : viene riassunta tutta l’importanza che i codici deontologici hanno sulla costruzione dell’identità professionale e sullo spessore etico della professione maturato e condiviso nel corso della storia e delle esperienze professionali. Interessante è il concetto di credibilità che anticipa l’idea che il codice non è un semplice mansionario, che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, ma rimanda ad un etica attiva cioè a cosa possiamo fare per il benessere della persona e della comunità. (non si utilizza l’imperativo deve nel nuovo codice deontologico) 8 capoverso : l’errore più grande che un assistente sociale può fare è quello di non avere dubbi, lavorare senza porsi domande. I dilemmi sono connaturati all’esercizio della professione soprattutto quando a contrapporsi sono il mandato professionale e istituzionale. 9 capoverso : Vengono eliminati i termini utente e clienti a favore del temine persone nell’idea che la valorizzazione e il riconoscimento partano dal linguaggi e dall’eliminazione delle categorizzazioni che inevitabilmente possono condurre a una condizione di stigma. Inoltre con il termine persona si sottolinea la specificità della professione ossia di essere per tutti e al servizio di tutti e non solo per coloro cui ha erogato una prestazione. Anche la declinazione al genere maschile è una pura convenzione , lontano da ogni stereotipo di genere. 10 capoverso : l’ ultimo capoverso riassume le principali novità del codice: trova ispirazione nella dichiarazione dei principi etici del servizio sociale mondiale, ricomprende gli emergenti dilemmi etici connessi al mutamento della società. Inserisce la responsabilità disciplinare nell’uso della nuova tecnologia (social media e social network) TITOLO I DEFINIZIONE GENERALI E AMBITO DÌ APPLICAZIONE Il titolo I non assume importanti variazioni rispetto al precedente codice. Il comportamento professionale è regolato dallo Stato e dalle norme deontologiche. Ogni professionista,a qualsiasi livello si collochi la sua responsabilità, è tenuto all’osservanza di tali disposizioni e la violazione determina l’irrogazione di sanzioni disciplinari , comportando anche un
dell’organizzazione nonché alla riduzione di quei dogmi culturali che agiscono discriminazioni nei confronti delle persone’azione politica è agita singolarmente da ogni iscritto durante la presa in carico delle persone e comunità , individuando e riducendo i sistemi oppressivi delle organizzazioni, dando voce ai problemi sociali riscontrati, instaurando un dialogo con i responsabili e gli amministratori nonché contribuendo alla decostruzione delle politiche non eque attraverso gli organi di rappresentanza e le associazioni della professione. Art. 8 sancisce il dovere per l’assistente sociale di considerare la persona nel suo insieme e non solo in relazione alla problematica che ci si appresta a risolvere con la persona stessa. L’articolo ci suggerisce un approccio olistico ovvero che la ricerca del benessere è orientato alla ovvero che tenga conto di ogni sua peculiarità. È necessario intervenire su più piani e se necessario attivare percorsi multidisciplinari al fine di ottemperare in maniera adeguata alla presa in carico globale della persona. Art.9 l’assistente sociale non attiva e non tollera discriminazione di nessun genere sulle specificità individuali di ogni persona. È da notare che è stato inserito orientamento e identità sessuale, non presente nel precedente codice. Importante riflettere sul secondo capoverso che richiama la responsabilità di indagare e raggiungere la consapevolezza dei propri modelli culturali e valoriali perché questi possono inficiare la capacitò di giudizio e comportamento nell’ambito professionale. È dovere conoscersi ed esprimere un punto di vista esclusivamente professionale. Art.10 questo codice apporta una novità rispetto a quello precedente. La famiglia è un istituzione sociale ma nonostante ciò è difficile trovare una definizione universale perché le proprietà e le caratteristiche sono variate nella storia perché costantemente soggette alla cultura sociale corrente. Nei codici del 1998 e del 2002 il termine famiglie veniva inteso come quell’insieme di legami significativi giuridicamente riconosciuti. Nel codice del 2009 viene usato il termine famiglie ad espressione del riconoscimento della molteplicità dei modelli familiari (famiglia monoparentale , arcobaleno, allargate. Il nuovo codice apporta una novità ancora: alle famiglie vengono riconosciuti i rapporti elettivi di ciascuna persona. La famiglia è casa, ambiente conosciuto, proprio e spontaneo , indipendentemente dallo status giuridico riconosciuto dagli ordinamenti. La professione ha il dovere di riconoscere e privilegiare tutte le relazioni interpersonali significative che per ogni persona sono casa. Art. 11 l’art 11 disciplina come dovere della professione il promuovere opportunità , prescrive e riconoscere alla professione la capacitò di costruire un tessuto sociale solidale e accogliente dove ogni persona può tentare di affrontare i propri bisogni e intraprendere percorsi di inclusione sociale. Questo articolo sollecita ogni professionista a non avere timore a compiere quelle azioni di coordinamento della polis che possono essere riassunte in alcune delle funzioni quali sostenere le reti territoriali , fare un
attenta programmazione e pianificazione dei servizi, promuovere e sostenere l’associazionismo e le reti informali che possono nascere nelle comunità e territori. Art. 12 rappresenta una novità legata all’introduzione del dovere deontologico di prevenire e contrastare la violenza e discriminazione. Intorno al tema ci sono specifici obblighi e adempimenti di legge : protezione, tutela e eventuale ricorso all’autorità giudiziaria. La comunità professionali è chiamata a vigilare , sostenere e sviluppare modelli di prevenzione e individuazione della violenza , soprattutto se si tratta di forme di violenza e discriminazione difficilmente riconoscibili o occultate dalle tradizioni culturali come è stato per molti anni ed è ancora rispetto all’omofobia , violenza di genere Art.13 l’assistente sociale è consapevole del delicato rapporto tra natura e uomo e delle drammatiche condizioni in cui versa il pianeta e delle diminuzioni delle risorse naturali che vanno a danneggiare l’esistente e soprattutto le generazioni future. La professione non opera solo per il benessere immediato , ma collabora a modelli di sviluppo sostenibili , rispettosi dell’ambiente. È una responsabilità etica. Un mondo più sano sono un diritto e una necessità per costruire comunità capaci di vivere e di godere delle interconnessioni tra uomo e ambiente di vita.
Comprende tutti i doveri e le responsabilità generali: per generali si intende che in questo titolo sono presenti sia norme di comportamento riferite all’auto responsabilità quindi alla responsabilità che l’iscritto ha verso se stesso come professionista e verso la comunità professionale sia all’etero responsabilità, ossia le responsabilità che l’iscritto ha verso la persona , le sue aggregazioni e la società. Il termine responsabilità è un termine importante, impegnativo. L’etica della responsabilità si concretizza nel significato intrinseco del termine : rispondere a qualcuno, di qualcuno e di qualcosa. Le novità presenti sono dettate dall’esigenza di mettere in condizione ogni scritto di affrontare i nuovi contesti come ad esempio l’uso della tecnologia, alcuni aspetti della prassi professionali e il verificarsi di offerte lavorative fuori mercato (divieto di esercitare a titolo gratuito). Art.14 I Dilemmi etici sono costitutivi dell’eticità del servizio sociale. La norma comportamentale che ne deriva è l’intetno di ogni assistente sociale di individuare i valori e i principi in contrasto. Il pensiero complesso e riflessivo del professionista si afferma in questo contesto, nella capacità di tenere insieme , valutare e decidere con la consapevolezza che nessuna delle decisioni che noi assumiamo danno la certezza del risultato. La novità pone il dovere deontologico non tanto sull’efficacia e la qualità della decisione ma sul processo di ragionamento e di motivazioni che portano a compiere atti, azioni professionali e proposte progettuali. L’assistente
ed entro la quale si pone il limite dell’affermazione. È responsabilità tecnica dell’A.S. gestire e decidere le fasi del processo di auto ad esempio quali aspetti conoscitivi approfondire , quale valutazione tecnica formulare, e che proposta progettuale fare. Rispetto al dovere di difesa è necessario sottolineare che l’assistente sociale dovrà utilizzare gli strumenti contrattuali e normativi esistente. Dovrà esprimere una competenza professionale solida tale da consentire processi decisionali chiari e motivati e quindi indicativi di spazi di autonomia di intervento. Art. 19 Sono enunciati due livelli di responsabilità richiesti all’assistente sociale. Il primo livello si sostanzia nel dovere di garantire contesti e tempi adeguati nei limiti del suo campo di intervento per esempio curare il setting, garantire spazi consoni alla riservatezza, curare i tempi dedicati all’ascolto , agli interventi professionali e al raggiungimento degli obiettivi intermedi che abbiamo condiviso con la persona. il secondo livello di responsabilità è quello di segnalare e/o instaurare un dialogo o partecipare a modelli di riorganizzazione dei contesti inadeguati , non garantisti della riservatezza e non sicuri e dei tempi non consoni al rispetto della persona che spesso scaturiscono da disfunzioni organizzative o scarsa sensibilità alle funzioni professionali. Resta indiscutibile il dovere di non accettare quelle condizioni in cui il professionista ha la certezza che siano in contrasto con i principi del codice , che arrecano danno alla persona e che inficiano la qualità degli interventi e delle relazioni di aiuto Art. 20 Già nel precedente articolo 9 di questo codice è stata enunciata l’importanza della conoscenza di sé per evitare i rischi che si possono presentare nella costruzione della relazione di aiuto. Il precedente articolo 9 pone l’accento sul rischio di formulare giudizi che tengano conto di un pensiero personale e non professionale: l’art.20 invece chiede a ogni ass.sociale di riconoscere e porre confini tra vita privata e professionale in quanto questa non garantirebbe la neutralità del processo di aiuto e del professionista. Infine è fatto assoluto divieto intrattenere relazioni affettive e sessuali con le persone che si rivolgono al servizio sociale professionale. Art.21 l’assistente sociale deve interiorizzare i valori e i principi della professione in modo tale che ogni sua azione e comportamento sia coerente con essi, e contribuendo in questo modo a tutelare l’immagine della professione. In questo articolo viene introdotto l’utilizzo della e- tecnology che ha assunto nelle nostre vita una posizione importante: per questo motivo, è necessario che la stessa attenzione all’integrità e al prestigio della professione sia garantita anche nei social network e social media quando sia deducibile o dichiarata la nostra qualifica professionale. Art.22 sancisce l’obbligo deontologico per ogni professionista di non abusare della propria posizione di potere per trarre vantaggi personali anche nella forma di beni materiali. Art.23 Non è ammesso l’esercizio professionale in forma gratuita, fatta
eccezione per l’esercizio volontario in organizzazioni riconosciute o tirocini post laurea. È stato importante inserire questo articolo per tutelare il prestigio e l’immagine professionale perché una professione viene riconosciuta come risorsa per la collettività se remunerata e inquadrata giuridicamente. Inoltre accettare forme gratuite di esercizio della professione denota una mancanza di responsabilità nei confronti dei colleghi perché crea meccanismi di concorrenza sleale. Art.24 la formazione continua è obbligo di legge disciplinato dal presente codice e regolata dal consiglio dell’ordine. È opportuno sottolineare che l’articolo suggerisce l’atteggiamento grazie al quale un assistente sociale guarda alla formazione come a un valore, una formazione che può essere aggiornata anche attraverso letture personali, di articoli scientifici e riviste di settore. Ogni iscritto cerca di ridurre l’isolamento professionale e l’atteggiamento autoreferenziale, promuovendo la cultura della supervisione come strumento di crescita professionale, sostegno e collaborazione alle responsabilità alle quali siamo chiamati quotidianamente Art.25 la collaborazione con l’ordine è un dovere dell’assistente sociale. Vi è il dovere di rendicontazione della formazione continua nei modi e nei tempo sanciti dal regolamento della formazione continua del consiglio nazionale
riformulazione degli articoli pone in particolare evidenza i temi dell’autodeterminazione, della condivisione dei progetti di aiuto e della trasparenza dei percorsi. Nella trattazione del capo relativo alla riservatezza e segreto professionale è stata posta particolare attenzione alle responsabilità dell’assistente sociale nell’uso e nella condivisione delle informazioni che riguardano la persona che deve avvenire sempre nell’interesse prioritario della stessa , dietro suo esplicito consenso e attraverso la garanzia dell’anonimato quando le informazioni vengono utilizzate per pubblicazioni scientifiche , banche dati, statistiche ecc. Nel nuovo codice è stato introdotto anche il tema delle nuove tecnologie e l’uso attento che deve essere fatto delle stesse, sempre per garantire il pieno rispetto del diritto della persona alla riservatezza e segreto professionale. CAPO I RISPETTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA La persona è l’interlocutore privilegiato dell’assistente sociale, attrice protagonista del processo d’aiuto, destinataria indiretta dell’intervento professionale , del lavoro con le organizzazioni e con le comunità. Attraverso
queste vi sono dichiarate inabilitate o interdette in quanto legalmente incapaci di curare i propri interessi personali , persone destinatarie di un provvedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno che limita la loro capacità di agire , persone prive della capacità di agire perché minorenni, persone che manifestano difficoltà nell’esercizio della propria capacità di autodeterminarsi e che compiono scelte che possono mettere se stesse e gli altri in pericolo, persone che per la loro condizione di fragilità sono vittime potenziali di raggiri. A favore di tutti questi soggetti l’assistente sociale si attiva per contrastare attuali o potenziali situazioni di violenza, trascuratezza , sfruttamento e oppressioni. In un’ottica tridimensionale dell’intervento, che comprende anche i contesti sociali e organizzativi, l’assistente sociale deve essere in grado di leggere, a partire dalla presa in carico delle situazioni individuali, una domanda collettiva che evidenzi la presenza in un determinato territorio di condizioni favorenti situazioni di sfruttamento o violenza o abuso e che quindi rende necessaria un’azione professionale volta a rimuoverne le cause e porre in essere azioni preventive e di promozione del benessere sociale. Art.29 la costruzione di una relazione di fiducia con la persona impone all’assistente sociale di fornire tutte le informazioni che le permettano di compiere in maniera consapevole la scelta di partecipare al progetto di aiuto. Per rendere possibile ciò l’assistente sociale deve verificare le reali possibilità della persona di comprendere ciò che le viene detto e quindi l’assistente sociale deve partire dalle caratteristiche e specificità della persona verificando le capacità di discernimento della stessa e individuando, di conseguenza, le modalità comunicative che possono risultare più efficaci. Allo stesso modo, l’assistente sociale è tenuta a richiedere la collaborazione dei mediatori culturali qualora verifichi che l’aspetto culturale e linguistico possono rappresentare un ostacolo alla comprensione da parte della persona di ciò che le viene detto e quindi precluda la possibilità per la stessa di compiere una scelta consapevole di partecipare al progetto di aiuto. Art. 30 La persona è soggetto attivo del processo di aiuto. È chiamata, con il supporto dell’assistente sociale, ad individuare gli obiettivi di cambiamento e di informarla degli interventi e delle azioni professionali che possono essere attuate per il raggiungimento degli stessi. La condivisione con la persona pertanto non avviene in un momento unico del processo di aiuto , ma è alla base di ogni valutazione e azione professionale e per questo motivo è continuamente ricercata, alla luce dei cambiamenti che intervengono nelle situazioni e delle conseguenti modifiche nella valutazione professionale e nell’individuazione degli obiettivi e delle azioni che sono necessarie per il raggiungimento degli stessi. In questo articolo viene prevista la possibilità di prescindere dall’acquisizione dell’assenso in particolari situazioni, ad esempio nelle situazioni in cui, per esigenze di protezione e tutela, è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria e di conseguenza l’assistente sociale è tenuta a segnalare anche qualora la
persona non condivida la valutazione dell’’assistente sociale circa la necessità di attivare un particolare tipo di intervento. Anche in queste circostanze, l’ass. sociale opera attraverso la costruzione di una relazione di fiducia con la persona per trasformare il contesto entro il quale si è costruita la relazione da coatto a consensuale e quindi anche in queste circostanze viene ricercata la condivisione con la persona. Art. 31 l’assistente sociale è chiamato ad affrontare situazioni sempre più complesse e in continua evoluzione e per questo motivo può incorrere in errori e omissione. Al professionista non viene chiesto di essere infallibile , ma di saper gestire l’errore attraverso la tempestiva informazione all’interessato e l’attuazione di ogni possibile azione professionale per riparare all’errore commesso. Questo comporta l’apertura di uno spazio di dialogo con la persona nell’ambito del quale l’assistente sociale si assume la responsabilità professionale, personale ed etica di quanto commesso e verifica la possibilità di una ricomposizione del conflitto che preservi la relazione di fiducia con la persona.
La riservatezza e segreto professionale che è normato dalla legge 119 del 2001 non attengono soltanto ad un piano formare di rispetto degli obblighi di legge , ma si collegano agli atteggiamenti professionali di rispetto della centralità della persona , della sua unicità ed integrità e della sua capacità di autodeterminarsi, tutti elementi fondanti la relazione di fiducia del processo di aiuto. Art. 32 In questo articolo viene prescritto l’obbligo di garantire l’anonimato nel momento in cui utilizzi informazioni riguardanti una persona per motivi scientifici, didattici, banche dati ecc. è assolutamente necessario che le informazioni che vengono utilizzate non possano essere collegate alla persona e che quindi quest’ultima non debba essere identificata. Anche nel lavoro con i gruppi, l’assistente sociale deve prestare particolare attenzione in quanto non tutti i partecipanti non sono tenuti, magari per legge o per motivi deontologici, al rispetto dei nostri obblighi. Ma nel momento in cui si lavora e si condividono informazioni, anche i partecipanti al gruppo sono tenuti al rispetto degli obblighi o comunque l’assistente sociale si deve adoperare per impegnare i partecipanti al rispetto di tali obblighi. Art.33 Il codice disciplina in maniera specifica le fattispecie nelle quali sia possibile derogare al segreto professionale e all’obbligo di riservatezza. Le ragioni di tali deroghe sono individuabili in tre tipologie:
caratterizzano la relazione di fiducia con la persona. Se la stessa è stata coinvolta in tutte le fasi del processo di aiuto , attraverso la condivisione della valutazione professionale , l’individuazione degli obiettivi di cambiamento e delle conseguenti azioni e interventi necessari al raggiungimento di tali obiettivi , l’accesso alla documentazione professionale non comporterà il rischio che la relazione di fiducia con la persona si incrini perché basata sulla piena chiarezza e trasparenza con la stessa. Art. 36 La facoltà di astenersi è lasciata alla valutazione discrezionale dell’assistente sociale , salvo i casi in cui il giudice ritenga che sussistano motivi che obbligano il professionista a rendere testimonianza. In questo caso, se l’assistente sociale rifiutasse di testimoniare , si configurerebbe la fattispecie di reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti che è disciplinato dall’art. 366 c.p. In maniera analoga, l’obbligo al segreto professionale può entrare in conflitto con l’obbligo di denuncia di reati perseguibili di ufficio a cui sono tenuti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio secondo l’art. 331 del c. p. p. di conseguenza, se l’assistente sociale nelle condizioni sopra indicate, viene a conoscenza di un segreto che costituisce un reato , è tenuto a rilevarlo per non incorrere nelle sanzioni penali previste dagli art. 361 e 362 del c.p che sono rispettivamente l’omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Art. 37 L’assistente sociale, relativamente alle nuove tecnologie, è consapevole dei rischi potenziali del mancato rispetto della riservatezza e del segreto professionale e pertanto pone particolare attenzione nella scelta e nelle modalità di utilizzo delle stesse. A tal proposito, nel lavoro subordinato, l’uso è vincolato alle indicazioni delle organizzazioni e qualsiasi questione deve essere discussa con l’organizzazione stessa. Mai come questo momento, questo argomento è fondamentale perché la diffusione del covid19 ha posto molti colleghi nelle condizioni di lavorare da casa quindi da remoto e quindi di utilizzare piattaforme per videoconferenze sia con i professionisti che con le persone quindi la scelta di tali piattaforme deve essere confermata dall’organizzazione perché deve garantire il rispetto delle norme e quindi preservare la persona da una possibile diffusione di informazioni che la riguardano. il rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione di massa e l’utilizzo dei social network rappresentano oggi un aspetto di particolare difficoltà per l’assistente sociale che spesso è sollecitato a fornire risposte e chiarimenti su situazioni conosciute, ma rispetto alle quali non può fornire informazioni proprio in ragione del rispetto della riservatezza e del segreto professionale. Questo comporta stesso la diffusione di un’immagine distorta ed errata dei compiti e delle funzioni dell’assistente sociale. A tal proposito sarebbe opportuno che la comunità professionale , attraverso i proprio organi rappresentativi, costruisca e rafforzi i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa al fine di ridurre le occasioni in cui le storie di vita delle persone diventino fatti di
cronaca oggetto di strumentalizzazione. è invece importante promuovere una comunicazione sociale competente che abbia come obiettivo la diffusione della conoscenza delle problematiche sociali e delle strategia di fronteggiamento che possono essere adottate. Art.38 Questo articolo si applica a tutti gli iscritti, anche a coloro che risultano inattivi o ritirati dal lavoro. Il permanere di tali obblighi, anche a seguito del decesso della persona, ha una chiara valenza etica e deontologica in quanto presuppone che il rispetto della stessa , della sua storia non sia strettamente correlato all’attualità della relazione di aiuto , ma sia giustificato dal riconoscimento del valore dell’uomo , della sua unicità e in quanto tale vada preservato.
La nuova formulazione del titolo V, nel declinare le responsabilità dell’assistente sociale, rileva un diverso peso delle stesse in relazione al ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione di appartenenza e dell’attività che concretamente può essere prodotta. Questa precisazione rappresenta una novità rispetto al codice precedente in quanto intende evidenziare il maggior livello di responsabilità di chi esercita funzioni di coordinamento e ricopre ruoli apicali e di conseguenza ha potenzialmente maggiori possibilità di incidere rispetto alle politiche sociali. L’articolo del codice precedente che disciplinava l’intervento dell’assistente sociale in caso di calamità pubbliche e emergenze è stato invece riformulato anche grazie alla collaborazione dell’organizzazione di volontariato assistenti sociali per la protezione civile ASPROC che si è costituita nel 2015. L’intervento dell’assistente sociale non si esaurisce nell’intervento a favore della persona , ma in un’ottica tridimensionale , coinvolge necessariamente altre due dimensioni: il contesto organizzativo e il contesto sociale. Attraverso la conoscenza approfondita del contesto sociale,l’assistente sociale intercetta i bisogni espressi dalla cittadinanza e/o da particolari gruppi di persone e allo stesso tempo rileva la presenza di risorse attuali e potenziali , opportunità di sviluppo , di azioni di cittadinanza attive e solidaristiche. Art.39 L’azione dell’assistente sociale, a partire da una conoscenza approfondita del contesto sociale in cui opera, è finalizzata a rendere le politiche sociali integrate maggiormente rispondenti ai bisogni e alle esigenze espresse dalla popolazione, sia in un’ottica di miglioramento e superamento delle situazioni di vulnerabilità, fragilità ed emarginazione, sia in un’ottica preventiva di situazioni di disagio attraverso la costruzione di un ambiente nutritivo che offre opportunità , stimoli , risorse che permettono alle persone di sviluppare potenzialità, autonomia. La funzione di programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi, da sempre del servizio sociale, si esplica attraverso una serie di attività: la
Art.42 In caso di catastrofi o maxiemergenze, l’assistente sociale opera per la realizzazione di programmi e interventi che rispondano in primo luogo ai bisogni primari delle persone colpite, quindi casa, abiti, cibo e farmaci, ma allo stesso tempo realizza interventi di sostegno psicosociale, ascolto empatico, guida e accompagnamento , al fine di supportare il cittadino nel superamento della fase iniziale di disorientamento, di sofferenza e passività e nel recupero del proprio ruolo di soggetto civico attivo. Nel 2015 si è costituita l’organizzazione di volontariato ASPROC che, ispirandosi ai principi di volontarietà, democraticità e a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, persegue la finalità della solidarietà sociale e dell’aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e emergenze sociali.
Con la nuova versione del codice si vuole sottolineare che ogni singolo professionista deve essere pienamente consapevole che il riconoscimento del proprio ruolo (all’interno delle organizzazioni, delle equipe di lavoro e dei contesti di programmazione e progettazione) scaturisce anche dal saper definire le competenze specifiche e la dimensione della valutazione tecnica, proteggendo la propria autonomia di giudizio da interferenze e condizionamenti. Art. 43 Il lavoro professionale comporta interrelazioni con altri professionisti assistenti sociali e/o con professionisti di altre funzioni o appartenenti ad altri Ordini. Risultante determinante il riconoscimento reciproco di competenze, saperi, capacità di valutazione così come di lettura peculiare delle situazioni e il il riconoscimento di autonomia. L’assistente sociale valorizza il proprio ruolo, la propria dimensione di lettura del contesto, delle condizioni rilevate e delle relazioni umane e non rinuncia,non delega né riduce i compiti a se afferenti. Nella costruzione di un progetto sociale, di aiuto personale così come nei contesti collaborativi il professionista si orienta in sinergia on i principi e i fondamenti della professione e i valori del codice deontologico. Art.44 le possibilità di incontro e di lavoro non si limitano alla sola presenza di persona in un contesto fisico, ma si realizzano sempre più spesso in contesti differenti grazie all’utilizzo di mezzi di comunicazione tecnologici e digitali. A prescindere, la registrazione diffusione integrale o parziale di conversazioni con colleghi non può prescindere dalla condivisione dell’informazione e dall’acquisizione del consenso degli interessati. Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che l’uso della tecnologia non garantisce l’esclusione di ascolto o visione da parte di soggetti terzi , che le immagini possono essere riprodotte e che le informazioni scritte possano essere condivise. Gli stessi obblighi si applicano anche alla corrispondenza. Il codice non regolamenti i casi e le situazioni per le quali alcune azioni hanno finalità di prova di eventi, comportamenti o affermazioni non lecite, normate dalla legge.
Art.45 I professionisti più esperti , forti dell’esperienza acquisita nel tempo e nella conoscenza del contesto, compete sostenere i colleghi con minore esperienza o da poco inseriti nel gruppo di lavoro. In particolare, nelle situazioni di difficoltà è del tutto evidente che chi è meno o per nulla coinvolto in uno specifico processo o ha già avuto modo di affrontare simili criticità può risultare di grande supporto a chi vive in contesti di maggiore esposizione o rischio individuale. Il codice intende promuovere una comunità professionale solidale che valorizza il supporto e la connettività fra singoli professionisti. Art.46 E’ in capo a ciascun professionista che esercita in un contesto plurale di lavoro , il prodigarsi affinché siano evidenti e definiti i livelli di responsabilità , chiarite le modalità operative e circoscritti i contesti di espressione delle proprie valutazioni tecniche anche al fine di contrastare ingerenze di ruolo, gerarchia, funzione che possono limitare o alterare l’autonomia del professionista. Art. 47 Con l’istituzione dell’ordine professionale , la comunità professionale impegna i professionisti iscritti non solo a rispettare valori, norme specifiche, comportamenti definiti e condivisi ma anche a garantire una vigilanza diretta e indiretta estesa a tutti gli altri iscritti. Per questo è dovere di ciascun professionista intervenire al fine di garantire i cittadini e le istituzioni sulla capacità della comunità professionale di intervenire qualora sia stato riscontrato un comportamento contrario ai principi del codice deontologico. Assumono rilievo anche gli atteggiamenti omissivi o le inadempienza o azioni fuorvianti rispetto alla tutela dei diritti sociali. Presso ogni consiglio regionale dell’ordine è istituito il consiglio territoriale di disciplina, un organismo autonomo, cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni a carico degli iscritti. Vede un numero di componenti pari a quello del consiglio regionale dell’ordine , nominati dal presidente del tribunale della città ove ha sede l’ordine regionale e la sua attività viene svolta mediante l’istituzione di singoli collegi. I segnalanti possono essere sia privati cittadini,che enti, autorità giudiziaria, o ancora iscritti o il consiglio dell’ordine stesso. Art.48 E’ di massima importanza che i percorsi di formazione universitaria, di ogni livello,prevedono azioni di accompagnamento e di confronto esperiti da colleghi esperti che assumono il ruolo di supervisori di tirocinio per il periodo di tempo convenuto. Per chi si appresta a diventare assistente sociale e/o per coloro che, pur abilitati, stanno affrontando percorsi di ulteriore qualificazione o specializzazione così come per chi partecipa a percorsi di riconoscimento o adattamento di titoli conseguiti in altri paesi, il tirocinio è una fase strategica di sperimentazione e approfondimento. Il codice vuole dare rilievo a questo specifico compito riconoscendo che il supervisore svolge una funzione attiva e rilevante per l’università, per il mondo del lavoro, per gli studenti. È indispensabile che il supervisore sia motivato e consapevole della propria funzione , funzione che non deve
svolgimento della professione. Occorre saper riconoscere questi aspetti, per segnalarli, se necessario in forma scritta, all’ente di appartenenza per costruire percorsi e modalità che tutelino la professione e soprattutto salvaguardino i diritti della persona Art.52 L’organizzazione degli uffici, l’entità dei servizi da rendere all’utenza, le condizioni ambientali in cui il personale si trova ad operare e la predisposizione di turni di lavoro sono circostanze che influiscono in maniera rilevante sulla condizione di lavoro. Le scelte organizzative hanno ricadute sulla quotidianità e occorre pertanto prestare attenzione sugli elementi che possono condurre a condizioni di stress continuativo, elemento che può avere impatto sull’adeguatezza della prestazione professionale. Si ritiene indispensabile che siano rese sempre evidenti e siano segnalate le circostanze che possono alterare in maniera rilevante l’attività professionale quali l’inadeguatezza della programmazione delle attività aziendali, le pressioni psicologiche, gli eccessivi o immotivati rimproveri, un ambiente di lavoro conflittuale. Art.53 il rapporto professionale che lega il cittadino all’assistente sociale non può prescindere dalla sussistenza della dimensione del rispetto, della dimensione fiduciaria e di riservatezza e del riconoscimento del diritto alla tutela individuale. Le peculiarità del lavoro sociale possono indurre , in qualunque momento del percorso professionale, al manifestarsi di condizioni di grave e/o perdurante tensione, fronteggiamento, accusa, sfida o minaccia nei confronti dell’assistente sociale. Le condizioni di ostacolo o di preclusione alla continuità del rapporto devono essere tempestivamente segnalate , affinché l’organizzazione provveda ad adottare i provvedimenti di tutela del lavoratore e a valutare la modalità di gestione della situazione. Art. 54 nelle organizzazioni di lavoro è ricorrente la condizione in cui gli assistenti sociali ricoprono funzioni con ruoli differenti e gerarchicamente ordinati. La differenziazione dei ruoli e delle responsabilità è funzionale a definire gli ambiti operativi e di programmazione gestionale e aziendale. La distinzione di funzioni non limita l’espressione individuale, la valutazione tecnica e i pareri rispetto all’organizzazione del servizio. Gli assistenti sociali riconoscono i livelli di responsabilità differenti e gestiscono il confronto e l’espressione dei differenti parei nell’alveo di una dimensione di rispetto reciproco. Capo II - Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento Nella nuova versione del Codice si vuole dare rilievo al ruolo e alla funzione di coordinamento, di gestione dei gruppi di lavoro, della responsabilità organizzativa e gestionale, alle figure apicali e dirigenziali assegnate ai professionisti assistenti sociali. Il conferimento di ruoli e posizione gerarchicamente rilevanti non annulla l’essere assistenti sociali all’interno dell’organizzazione di lavoro ma è espressione del riconoscimento delle
capacità di taluni professionisti che possono concorrete al benessere dei gruppi di lavoro,delle organizzazioni e delle comunità. Art. 55 Il professionista con funzione gerarchica superiore è consapevole che il rapporto con i colleghi di lavoro non esime dal rispetto dei principi e valori del codice e concorre a valorizzare la qualità professionale degli assistenti sociali all’interno dell’organizzazione. Le figure professionali con funzioni di posizione organizzativa o apicali assicurano di favorire aggiornamento professionale del gruppo di lavoro, e si preoccupano di favorire percorsi di supervisione professionale per sostenere l’equipe nella lettura dei percorsi decisioni e al fine di prevenire, per quanto possibile, azioni aggressive o di minaccia sul luogo di lavoro, si impegnano per favorire consapevolezza e analisi dei fattori critici ed elaborare procedure di tutela. Infine, l’art. 55 si evidenzia che il gruppo di lavoro deve essere sostenuto nei processi di miglioramento e per il conseguimento di performance organizzative, favorendo le relazioni tra professionisti. Occorre favorire il lavoro per progetti, anche introducendo elementi di sperimentazione ed innovazione, anche frutto delle risultanze della formazione e dell’aggiornamento professionale, e favorire la lettura di efficacia e di esito e anche di errore. Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti, in Società multi professionale e in regime di libera professione Il codice introduce, in relazione con la normativa specifica che regolamenta la professione esercita in società professionali, alcuni elementi propri di questa forma di esercizio professionale introdotta dalla legge 183 del 2011, successivamente integrata dal DM Giustizia 34/2013. Rientrano in questa fattispecie sia entità mono che pluriprofessionali. La normativa specifica riguarda tutte le professioni. Alle società tra professionisti è riservato un albo speciale istituito presso ogni ordine regionale. Il codice da evidenza ad alcuni aspetti per i quali l’ordine può avere competenza ad intervenire, tenuto conto che comunque sia la società che il professionista risponde alla legge per lo svolgimento del proprio lavoro. Art. 56 Nella società multi professionale viene definito un solo ordine professionale al quale la società è iscritta. I singoli professionisti, appartenenti ad eventuali ordini differenti, rispondono, come singoli ai rispettivi ordini professionali. Tenuto conto che è possibile costituire società professionali multidisciplinari,ovvero società tra professionisti che esercitano attività professionali diverse tra loro, la società dovrà essere iscritta all’albo professionale relativo alla attività che viene individuata come prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto o ancora nel contratto sociale. Art.57 L’incarico professionale può essere conferito alla società e la sua esecuzione compete solo ai soci professionisti in possesso dei requisiti di legge. I professionisti devono essere quelli designati dai clienti o, in