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diritto canonico
Tipologia: Appunti
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Impotentia coeundi
Premesse:
Che cosa s’intende per impotenza? Per impotenza s’intende l’incapacità, sia del maschio che della femmina di compiere l’atto coniugale in modo perfetto, cioè la copula perfecta, con i suoi 3 elementi costitutivi. De iure condendo (?), si era tentato a suo tempo, prima della definitiva fissazione di quello che poi sarebbe stato il codice del 1983, si era tentato di collocare l’impotenza non tra gli impedimenti dirimenti, ma tra i vizi del consenso, sotto il profilo dell’errore circa la qualità della persona, con la conseguenza che se il nubendo fosse stato pienamente a conoscenza del fatto che la controparte che andava a sposare era impotente, veniva celebrato un matrimonio valido. Dietro questa proposta ci stava una concezione personalistica dell’istituto matrimoniale.
Quando c’è una copula perfecta? Al di là degli elementi costitutivi, perché ci sia una copula perfecta non è sufficiente la semplice compenetrazione fisica degli organi deputati alla generazione, ma è necessario che questa congiunzione sessuale sia potenzialmente idonea per la procreazione. Quindi rimangono fuori anzitutto i casi nei quali l’unione sessuale tra i coniugi non sia di per sé idonea e aperta alla procreazione per intenzione dei coniugi stessi, per esempio perché i coniugi usano anticoncezionali, non solo meccanici ma anche quelli chimici, in questo caso si opera una congiunzione sessuale che non è potenzialmente aperta alla procreazione, quindi non si realizza la copula perfecta ; non si realizza la copula perfecta quando manchi l’oggettiva capacità, o in uno o in entrambi, di realizzare l’atto coniugali, per ragioni organiche, funzionali, psicologiche => non vi è una oggettiva copula perfecta se non nell’ipotesi in cui ci sia una congiunzione di tipo sessuale, ma naturalmente di stampo naturale => per aversi copula perfecta è necessaria la volontà oggettiva dei coniugi di porre in essere un’unione sessuale, mediante la congiunzione sessuale, e in quanto questa sia potenzialmente idonea alla procreazione, correlativamente è necessaria l’oggettiva capacità di realizzare l’unione fisica naturale.
! => Non è copula perfecta solo quella che risulta effettivamente procreativa, perché è evidente che una copula sterile, cioè la congiunzione carnale coniugale nell’ambito della quale uno o entrambi siano sterili, non sarebbe mai una copula perfecta, ma sarebbe contrario sia alla tradizione, che alla dottrina che al diritto vigente, perché lo stesso diritto vigente dev’essere interpretato alla base della distinzione tradizionale tra actio umana e actio naturae, azione dell’uomo e azione della natura, una distinzione che conferma l’esistenza di 2 momenti distinti:
a. momento copulativo, capacità dei coniugi di porre in essere l’atto sessuale coniugale potenzialmente idonea alla procreazione, actio umana, e dipende dall’attività dei coniugi; b. il momento post copulativo, che conduce all’effetto procreativo, è sottratto al dominio dell’uomo e dipende dal fisiologico verificarsi degli eventi corporei, actio naturae.
Il matrimonio è giuridicamente consumato quando da parte dei coniugi sia stata posta in essere l’ actio umana potenzialmente idonea a costituire la causa generandi (senza violenza, senza inganno, effettuata in modo naturale) cioè l’effetto conseguente alla generazione che non dipende dall’ actio umana ma dipende direttamente dall’ actio naturae. Il risultato della distinzione tradizionalissima tuttora confermata tra actio umana e actio naturae sta a fondamento della distinzione tra impotentia coeundi e impotentia generandi , cioè tra l’impotenza vera e proprio a porre in essere la copula
coniugale e la sterilità, distinte perché a far rientrare nell’ambito dell’impotenza anche la sterilità avrebbe ristretto eccessivamente il diritto naturale al matrimonio.
Questione del verum semen, che ha un aspetto storico e un aspetto vigente, quello storico corrisponde alla decisione del pontefice Sisto V “ cum frequenter” 1578, col quale Sisto V decide la questione del matrimonio di quelli che venivano chiamati spadoni, eunuchi, in generale quelli a cui mancano entrambi i testicoli, infatti esisteva all’epoca l’uso per motivi professionali di evirare fin da bimbi i maschi che poi erano utilizzati per attività di tipo musicale, canoro, e poteva capitare che queste persone pur essendo incapaci di emettere il verum semem potevano invece avere rapporti di congiunzione sessuale. Nel 1578, Sisto V dice che non è sufficiente la compenetrazione fisiologica tra gli organi genitali maschile e femminile, ma per realizzare la copula perfecta era necessaria anche l’emissione da parte del maschio del liquido spermatico, cioè il verum semen, cioè il seme di provenienza testicolare, secondo appunto il breve di Sisto V, e nel 1977, la Congregazione per la dottrina della Fede stabilisce, con un decreto approvato dal pontefice, che per la copula coniugale non si richiede espressamente l’eiaculazione del seme elaborato nei testicoli, e secondo questo decreto si considera potente l’uomo che può eiaculare nella vagina femminile anche un seme di origine non testicolare, essendo sufficiente la copula atta a sedare la concupiscenza, la c.d. teoria copula saziativa.
=> nel caso della sterilità, se questa sia stata tenuta nascosta col
dolo alla comparte.
: Impotentia coeundi = impossibilità di avere rapporti sessuali, e quindi di realizzare l’actio
umana, l’impossibilità di porre in essere la copula perfecta. Questa incapacità può derivare da cause organiche, per esempio la mancanza degli organi genitali, particolari dimensioni che rendono impossibile il coitus ; da vizi di tipi funzionale degli organi medesimi, per esempio l’incapacità di erezione per disturbi di tipo nevrotico, uso eccessivo di alcol, uso di sostanze stupefacenti; o per cause squisitamente psicologiche, particolari situazioni emozionali, e nel caso delle donne la c.d. patologia del “vaginismo”. Impotenza tanto maschile quanto femminile.
Sterilità = incapacità di procreare, quindi si ha da un lato la capacità di avere rapporti sessuali completi però caratterizzati da naturale infecondità, e in questo caso le cause possono essere aspermia, azoospermia, quello che tradizionalmente veniva chiamato “caso della mulier ex cisa”, cioè la donna che manca dell’utero o degli organi destinati all’ovulazione.
=> l’ impotentia rilevante giuridicamente è solo quella coeundi, la quale per rendere nullo il matrimonio come impedimento dirimente deve essere antecedente e perpetua:
I. = imminente pericolo di morte di uno dei 2 nubendi, quindi l’ordinario diocesano può dispensare sia dalla forma matrimoniale sia da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, con l’eccezione dell’ordine sacro (episcopato e presbiterato); nel caso in cui vi sia il pericolo di morte e non è possibile ricorrere all’ordinario diocesano, può intervenire il parroco, che può dispensare dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, ad eccezione di quelli riservati alla sede apostolica romana. Questa facoltà la può esercitare anche il confessore, in foro interno al sacramento della penitenza. II. = c.d. caso perplesso, quando? Quando si scopre che improvvisamente l’esistenza di un impedimento dirimente quando tutti i preparativi delle nozze sono pronti, e non è possibile senza un pericolo di grave danno differire il matrimonio, quindi l’ordinario diocesano può dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, ma non dall’ordine sacro, né dal voto pubblico perpetuo emesso in un istituto religioso di diritto pontificio;
INCAPACITA’ A PRESTARE IL CONSENSOINCAPACITA’ A PRESTARE IL CONSENSOINCAPACITA’ A PRESTARE IL CONSENSOINCAPACITA’ A PRESTARE IL CONSENSO
L’incapacità a prestare il consenso configura un’ipotesi di difetto di consenso, che significa mancanza del consenso, ciò che evidentemente deve essere distinto dai vizi del consenso, cioè i difetti del consenso. In relazione al consenso matrimoniale non valevole la prima ipotesi è data dalla mancanza del consenso, che si ha nell’ipotesi in cui ci sia l’incapacità consensuale per motivi di
natura psichica. Nello studio delle ipotesi di incapacità consensuale è d’aiuto il che
dà la definizione di coloro che sono incapaces matrimonii contraendi, incapaci di contrarre matrimonio, per i motivi sopra elencati:
Nella stesura di questo canone 3 sono le categorie di persone che non possono contrarre matrimonio, sul presupposto che queste persone abbiano l’età per celebrare (rispetto ad una tradizione canonica che in materia era molto più rudimentale perché in ordine alla capacità psicologica a celebrare il matrimonio di distingueva tra amentia e dementia, e questo si ritrovava anche nel codice del 1917, perché negli anni della stesura del codice del 1917 non c’era stata quella potentissima espansione di quelle discipline psicologiche, psichiatriche e psicanalitiche, discipline che progrediscono tuttora in quanto schiettamente scientifiche, l’ordinamento canonico deve avvalersi dei mezzi offerti dalla scienza del contemporaneo, anzi noi da questo punto di vista ci accorgiamo come tra il codice del 1917 e quello del 1983 possiamo veder un punto di partenza della elaborazione giurisprudenziale, col codice del 1917, e un punto di arrivo, quando il legislatore supremo recepisce orientamenti giurisprudenziali, specialmente della Rota Romana, che conducevano i giudici rotali ad indagare direttamente il diritto divino naturale, così come spiegato dalla scienza epistemologica del momento,
quindi vera e propria funzione d’indagine sul diritto divino naturale da parte della giurisprudenza dei giudici della Rota Romana in questo periodo. Con il risultato che il canone 1095 è frutto di orientamenti della Rota Romana espressi in molteplici sentenze) 3 casi di nullità del matrimonio, configurati dal canone 1095, per incapacità:
1°. (più grave caso) coloro che mancano di un uso sufficiente della ragione, perché è il caso più grave? Perché qui la mancanza di un sufficiente uso di ragione non è relativizzata alla sostanza del matrimonio, ma manca del sufficiente uso di ragione tout court, in forma assoluta => si comprendono le patologie più gravi, la malattia mentale in senso stretto, la psicosi, l’epilessia, la schizofrenia, le affezioni maniaco-depressive, i turbamenti della psiche che pur non essendo irreversibili siano tali da escludere la capacità di contrarre matrimonio dal lato della celebrazione, come ad esempio le ossessioni, le nevrosi temporanee, le psicopatie, le intossicazioni da alcol o da stupefacenti, e in qualche caso addirittura l’ipnosi. D’altro canto si possono anche far coincidere delle concitazione o delle scarsità momentanee provocate da stati di necessità, come per esempio le cause di forza maggiore, che tolgono il bene dell’intelletto. Nel caso della violenza morale, queste che fungono da cause di forza maggiore non possono valere come violenza morale, perché in questa la violenza deve sempre provenire da una persona fisica, quindi ciò che non rientra nella nullità per violenza morale, rientra però nel 1095, quindi il matrimonio è nullo perché al momento della celebrazione manca un uso della ragione sufficiente, non perfetta o perfettissima => per non violare il principio secondo il quale il diritto naturale al matrimonio deve essere riconosciuto a tutti; il principio del lucido intervallo, per cui qualora il soggetto abbia mostrato di possedere al momento della celebrazione del matrimonio una sufficiente capacità di intendere e di volere si deve ricorrere al principio secondo il quale nel dubbio bisogna stare a favore della validità del matrimonio, però se si riesce a provare che l’infermità, non solo sia dopo la celebrazione del matrimonio, ma c’era anche precedentemente, la presunzione si rovescia a favore della nullità del coniugio; 2°. Sono incapaci di celebrare matrimonio coloro che sono colpiti da un grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali mutuo tradenda et acceptanda => non meno grave, ma più ristretta, non si parla più di grave difetto di discrezione, ma difetto della discrezione di giudizio relativizzata, e diventa rilevante ai fini della nullità del matrimonio solo se il grave difetto di discrezione di giudizio sia relativo ai diritti e ai doveri matrimoniali, ad esempio l’immaturità, e in generale il difetto di un comprendonio di discrezione di giudizio, non è rilevante salvo se non sia relativa ai diritti e doveri matrimoniali => il narcisismo che viola il bonum cuniugum, mammismo, … ; 3°. Coloro che per cause di natura psichica non sono in grado di assumersi obbligationes matrimonii essentiales, cioè gli oneri coniugali, si fa quindi riferimento, in relazione al consenso, non tanto alle facoltà di tipo intellettivo, ma quelle di tipo volitivo =>(nel numero 1° e 2° si mette l’accento sulle facoltà intellettive) accento sul vizio di natura psicologica che riguarda le facoltà volitive perché il soggetto, il nubendo è in grado di comprendere quali sono i diritti e doveri che derivano dal matrimonio, intellettivamente li comprende, ma non è in grado di essere conseguente a livello volitivo per motivi di tipi psicologico, non è in grado di assumersi gli oneri pur sapendo quali sono => caso della ninfomane, del satiro, del sadico, del masochista, l’omosessuale per certi casi…persona che non è in grado di assumersi i vari oneri del matrimonio. Quali sono gli obblighi essenziali configurabili: oneri e obblighi che coincidono con la substantia matrimonii, la sostanza del matrimonio, cioè quegli obblighi che derivano dai beni del matrimonio.