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diritto canonico
Tipologia: Appunti
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Una delle proprietà essenziali è l’indissolubilità, che è una proprietà essenziale sia del matrimoni legittimo che del matrimonio sacramento, che l’indissolubilità del matrimonio sacramento è un’indissolubilità totale, che non può venire meno se non che con la morte di uno dei 2 coniugi, e
del matrimonio sacramento.
Dispensa per inconsumazione
=> necessità della giusta causa, che è un
elemento costitutivo di qualunque dispensa, la quale non può essere concessa secondo un criterio di arbitrio, il che vale in modo particolare quando si tratti da parte del pontefice romano di dispensare da una legge divina. Il diritto di domandare la dispensa per inconsumazione del matrimonio spetta soltanto ai coniugi, possono farlo entrambi di comune accordo, separatamente, o anche uno solo pur se l’altro sia contrario. Invece nel caso di impugnazione del matrimonio per nullità, la quale differisce dalla dispensa, perché nella nullità, dovuta da tutti i capi di nullità prima elencati, il matrimonio non è mai nato, nella dispensa il matrimonio è nato, anzi anche rato perché è valido, ma
perché varie possono essere le motivazioni per le quali un matrimonio può essere non consumato. Il
prevede questo aspetto
i due presupposti per la concessione della dispensa papale sono: o un presupposto di fatto che è la non consumazione, che si ha quando tra le parti non ha mai avuto luogo la copula coniugale perfetta, la quale copula si ha quando i coniugi hanno
idonee alla procreazione, quindi la consumazione non è la mera penetrazione, ma dovendo
deve essere posta in essere da persone unite in matrimonio, per cui i figli che si hanno prima della celebrazione del matrimonio non ha nulla a che vedere con la consumazione o
prima del matrimonio e aver avuto figli, ma ciò che rileva è la consumazione dopo la celebrazione del matrimonio, e non aver avuto rapporti sessuali idonei successivamente alla celebrazione del matrimonio. L’inseminazione artificiale o la fecondazione artificiale non sono consumazione del matrimonio; o Un presupposto di diritto che è la giusta causa. Il caso di scuola: Tizio e Caia si sposano al loro paesello di campagna, per cui le foto sono scadenti a causa dei campi di pannocchie. Questi decidono di non consumare il matrimonio e di chiedere la dispensa per poi potersi
sposare a San Marco a Venezia. Il Romano Pontefice negherebbe la dispensa per mancanza
dissidio tra coniugi separati, che non hanno mai consumato il matrimonio, la necessità di rimuovere un grave scandalo, la necessità di togliere dalla situazione di incontinenza un coniuge innocente che è stato abbandonato (nel caso dello sposo che scappa subito dopo la celebrazione del matrimonio, non c’è ovviamente stata coabitazione, e quindi la consumazione non si presume neppure).
La potestà che esercita il Pontefice Romano è una potestà ministeriale, un provvedimento viene adottato sotto forma di rescritto che contiene una dispensa, infatti i coniugi vengono dispensati da un
dispensa non è un provvedimento di giustizia ma è un provvedimento di grazia.
Aspetti procedurali:
è un procedimento di grazie e non di giustizia, cioè significa che le parti, nella procedura, cioè i 2 coniugi, non sono titolari di veri e propri diritti soggettivi processuali, ma di mere aspettative, perché la loro condizione giuridica soggettiva di fronte alla potestà pontificia non è quella di un diritto soggettivo perfetto, ma di una aspettativa, perché il criterio che regola il Pontefice nel concedere la dispensa è il criterio prudenziale corrispondente alla sua valutazione sull’esistenza o l’inesistenza
1687, poi c’è una istruzione della curia romana competente che è molto importante in relazione alla procedura stessa, ma per ora osserviamo i canoni del codice dell’83.
La procedura inizia mediante la presentazione da parte di uno o di entrambi i coniugi di un libello nel quale si pone l’istanza per ottenere la dispensa. Chi è competente a ricevere questo libello? Lo
dice il
= il Vescovo diocesano in persona, non
l’ordinario, del domicilio o del quasi domicilio dell’oratore, colui che chiede la dispensa. Se a
1699 deroga al principio generale secondo cui quando si fa una domanda, la si deve presentare davanti all’autorità giudiziale del domicilio o del quasi domicilio del convenuto. Mentre in questo caso si segue il domicilio o il quasi-domicilio di colui che propone la domanda, non di colui nei confronti del quale la domanda viene posta. La presentazione del libello al Vescovo competente comporta l’obbligo per il vescovo di effettuare una prima delibazione, ancora prima di aprire
in sostanza che il libello non sia completamente infondato. Il vescovo potrebbe emettere, effettuata tale prima delibazione, un proprio decreto con cui rigetta il libello, se ciò avvenisse, l’oratore o gli oratori potrebbero interporre ricorso alla sede apostolica contro il decreto di redenzione (?) da parte del vescovo, ma l’accadimento usuale è che il vescovo nel momento in cui riceve il libello, stabilisca la fase istruttoria, la fase di raccolta delle prove. Il vescovo non provvede personalmente all’istruttoria e può affidare la fase istruttoria di queste procedure o al tribunale della propria diocesi o al tribunale di un’altra chiesa particolare o ad un sacerdote competente.
matrimonio non è stato consumato, dovuto dal fatto che uno dei due sia impotente. In questo caso, se
e le osservazioni del difensore del vincolo sono trasmessi alla congregazione competente delle curia romana, la quale dovrà verificare la sufficienza dell’istruttoria, la regolarità degli atti, e potrà anche
ritenere insufficiente l’istruttoria e disporre un supplemento dell’istruttoria medesima
, ma se questo non avviene, e la congregazione della curia romana competente accetta la
regolarità di quanto è stato istruito, e della procedura nella sua integrità, porterà il fascicolo sopra il tavolo del Romano Pontefice, il quale può decidere di concedere la dispensa che sarà oggetto di un documento pontificio che si chiama rescritto papale, il quale verrà inviato al Vescovo diocesano e non ai coniugi, e il Vescovo curerà la notifica del rescritto papale contenente la dispensa alle parti interessate e ai parroci competenti, cioè quelli che tengono i registri di matrimonio e di battesimo
delle parti interessate, i quali dovranno effettuare l’annotazione della intervenuta dispensa
Il matrimonio legittimo è matrimonio tra non battezzati. Il matrimonio, non canonico, celebrato tra 2 battezzati cattolici senza l’osservanza della forma canonica (matrimonio in municipio), è semplicemente un matrimonio civile, non è un matrimonio legittimo => mancando la forma canonica è un matrimonio nullo, per difetto di forma; il matrimonio legittimo è per definizione matrimonio tra 2 non battezzati, e questo significa che se 2 compaesani sono due non battezzati e celebrano in municipio, davanti all’ufficiale di stato civile, in osservanza di quanto stabilito dalla legge loro propria, celebrano un matrimonio legittimo, con la caratteristica dell’unità e dell’indissolubilità, viceversa il matrimonio celebrato tra 2 battezzati davanti all’ufficiale di stato civile non è indissolubile, proprio perché è un matrimonio nullo. La valutazione pastorale invece di questo legame non matrimoniale tra 2 battezzati che viene stabilizzato davanti all’ufficiale di stato civile, nulla impedisce che in futuro questo legame, che anticamente veniva chiamato concubinato, possa essere sciolto con il divorzio, e che le persone divorziate, i battezzati divorziati in relazione ad un matrimonio nullo per difetto di forma poi possano convertirsi e sposare osservando la forma canonica davanti al teste qualificato che è il parroco del luogo; in questo caso lo stesso codice raccomanda il rispetto di doveri che comunque però sorgono da quel legame non matrimoniale, dal legame precedente, ad esempio i doveri di sostentamento nei confronti dei figli, canonicamente non legittimi, che fossero nati dal legame non matrimoniale medesimo.
PRIVILEGIO PAOLINOPRIVILEGIO PAOLINOPRIVILEGIO PAOLINOPRIVILEGIO PAOLINO
matrimonio sacramentale, matrimonio valido, sacramento, nell’ambito del quale però non è avvenuta la consumazione. Questa ipotesi di scioglimento del matrimonio invece prevede non più lo scioglimento di un matrimonio sacramento, bensì di un matrimonio legittimo, e questo scioglimento tradizionalmente risalendo ad un passo della prima lettera ai cristiani della citta di Corinto di Paolo (prima lettera ai corinzi) viene tradizionalmente nominato “privilegio paolino”.
Note di rilevante importanza:
a. Non si tratta di un provvedimento autoritativo concesso volta per volta da un’autorità ecclesiastica, ma il termine privilegio è inteso in modo tutto soggettivo di diritto, “diritto concesso dall’apostolo Paolo”, quindi non c’è un pontefice che interviene concedendo il privilegio, né nessun altra autorità ecclesiastica, ma è una facoltà riconosciuta dal diritto divino.
favore delle fede. c. L’oggetto del privilegio paolino, è esclusivamente un matrimonio legittimo, cioè un matrimonio celebrato tra 2 non battezzati, con indifferenza rispetto al fatto che il matrimonio legittimo sia stato o non sia stato consumato, quindi potrebbe trattarsi di un matrimonio legittimo consumato, magari anche con figli.
Punto di partenza del privilegio paolino è il matrimonio legittimo, ad esempio, il matrimonio celebrato in Marocco da 2 marocchini musulmani, o il matrimonio tra 2 non battezzati in Svezia i quali vengono ad abitare in Italia. Questo matrimonio è, dal punto di vista dell’ordinamento
l’impedimento dirimente che si ha non solo nell’ipotesi di un matrimonio sacramento, ma anche nell’ipotesi di un matrimonio legittimo. Quindi il matrimonio celebrato dai 2 marocchini secondo le leggi ivi presenti, che poi vengono ad abitare in Italia, è un matrimonio con le caratteristiche dell’unità e dell’indissolubilità.
Quando scatta la possibilità dello scioglimento di questo matrimonio? , che
denunciano una preoccupazione fondamentale: la necessità di conciliare la salvaguardia della fede di colui che si converte e si battezza, e però correlativamente il diritto alla stabilità del matrimonio anche della comparte che decide di non farsi battezzare e di non convertirsi e così di proseguire nella propria confessione religiosa.
matrimonio sacramento con il battesimo di entrambi.
Il meccanismo del privilegio paolino si ha sui questi presupposti:
I- che uno dei due si converta alla fede cristiana e riceva il battesimo, battesimo valido ma non necessariamente cattolico, anche di un’altra comunità cristiana che conferisce un valido battesimo. II- che il coniuge non convertito e non battezzato, tecnicamente che rimane infedele, si separa giuridicamente = a parte la nozione più intuitiva, per la quale il coniuge non convertito se ne va di casa, e abbandona il coniuge convertito, senza colpa di questo, oppure si separa in senso
Che cos’è? sotto la denominazione tradizionale di privilegio petrino si comprendono delle ipotesi di scioglimento del matrimonio contratto tra un non battezzato e un battezzato in una confessione non cattolica. Anche in questo caso è indifferente che cotesto matrimonio sia o non sia stato consumato, quindi abbiamo un non battezzato e un battezzato non cattolico. È possibile scioglierlo, anche se eventualmente sia un matrimonio consumato o no, è un matrimonio valido dal punto di vista dell’ordinamento canonico, perché le due parti che l’hanno celebrato, cioè la parte infedele e la parte battezzata non cattolica, non sono tenute alla forma canonica e quindi hanno contratto un matrimonio valido dal punto di vista dell’ordinamento canonico. Ora anche se questo matrimonio sia stato consumato, è possibile, per prassi canonica, far luogo allo scioglimento di questo matrimonio purché concorrano 3 requisiti:
1°. uno dei due coniugi diventa cattolico apostolico romano, sia quello battezzato non cattolico che quello non battezzato; 2°. sia accertata l’impossibilità di ricostituire la comunione di vita coniugale; 3°. sussista una giusta causa; Ad esempio una forte conversione al cattolicesimo romano con il desiderio ardente di formare una nuova famiglia cattolica.
L’esistenza di questi 3 presupporti può condurre ad una dispensa papale. La quale dispensa papale
riprovazione. In questo caso del privilegio petrino, il matrimonio precedente si scioglie al momento dell’operatività della dispensa papale, il coniuge diventato cattolico apostolico romano acquista lo stato libero e può celebrare.
MATRIMONIO DEL POLIGAMOMATRIMONIO DEL POLIGAMOMATRIMONIO DEL POLIGAMOMATRIMONIO DEL POLIGAMO
Può verificarsi l’ipotesi per la quale un soggetto non battezzato abbia celebrato più matrimoni, cioè sia poligamo, matrimoni contemporanei ovviamente, e non successivi (poligamia o poliandria successiva si hanno nell’ipotesi di divorzio), si applica il privilegio paolino con una particolarità, perché di per sé è evidente che l’unico matrimonio valido dal punto di vista canonico del poligamo è
verificarsi che si conceda di tenere la moglie, la prima, ma se per lui sia dura trattenere la prima donna, può sceglierne una delle altre, e si verificherà lo scioglimento del primo matrimonio, se gli è
gravoso =.
(La sentenza di nullità del matrimonio è una sentenza dichiarativa che dice che quel matrimonio non
Dal punto di vista storico si deve prendere atto di una realtà ineludibile, il matrimonio canonico fino al concilio di Trento (1545-1563 e 1564) è un contratto, un “patto” meramente consensuale non formale, cioè fino a Trento i 2 battezzati celebravano il matrimonio, cioè si scambiavano il consenso
realtà per secoli il matrimonio non era affatto un fatto comunitario, e cioè ci si poteva sposare anche a casa propria, davanti ad un notaio, davanti ai parenti, o addirittura celebrare un matrimonio puramente di coscienza, senza nessun testimone, ed era un matrimonio valido. Durante le
discussioni grandiose del concilio di Trento, questi matrimoni assumono la denominazione negativa di “matrimoni clandestini”, perché questi si scambiavano il consenso, valido dal punto di vista sacramentale, privatamente, ad esempio perché le famiglie erano contrarie alla celebrazione del matrimonio.
forma tridentina.
I. i matrimoni contratti fino a quel momento mediante il libero scambio dei consensi dovevano ritenersi validi; II. per il futuro sarebbero stati considerati nulli i matrimoni celebrati senza la presenza dell’ordinario o del parroco proprio per domicilio o quasi domicilio di uno dei due nubendi e di 2 o 3 testimoni (il parroco non sposa, il parroco assiste come teste qualificato);
parroco del luogo del domicilio o del quasi domicilio di uno dei due.
entrato in vigore 30 gg dopo la sua pubblicazione in ciascuna singola parrocchia, ma c’è altro da dire, cioè molti decreti del concilio di Trento non entravano in vigore in molti paesi europei cattolici perché le relative monarchie in ossequio al giurisdizionalismo, cattoliche, non consentirono la loro pubblicazione => nel momento in cui i decreti di Trento non vengono pubblicati non possono entrare in vigore. Per es. la Francia = la monarchia borbonica ancorché cattolica, non consente la pubblicazione dei decreti del concilio di Trento, i francesi vedevano il concilio di Trento creazione delle mani imperiali, in realtà non si ammette la pubblicazione dei decreti di Trento nei territori francesi => alcuni decreti disciplinari fondamentali in Francia non sono mai stati applicati.
Così nel 1907 con Pio X la congregazione del concilio pubblica un decreto la cui denominazione è
=> non più distinzioni tra luoghi tridentini e non; II. stabilisce che il teste qualificato, l’ordinario o il parroco, di cui la presenza è necessaria per la validità del matrimonio con i testimoni, non è più l’ordinario o il parroco del luogo del domicilio o del quasi-domicilio di uno dei coniugi, ma è l’ordinario o il parroco del luogo dove avviene la celebrazione => è necessario un parroco consenziente, ma il teste qualificato avrà una competenza di tipo territoriale, e non più di tipo personale:
davanti al parroco di Cortina => competenza territoriale => si celebra validamente a Cortina con il parroco di Mogliano solo se quest’ultimo ottiene la delega dal parroco di Cortina = criterio rigidamente territoriale.
sulla forma ordinaria, che è determinata da: