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Forme di Stato e Governo in Italia: Statuto, Potere e Organizzazione del Paese, Dispense di Programmazione e controllo

Una panoramica storica e concettuale sulle diverse forme di stato e governo in Italia, con un focus particolare sulla formazione dello Stato europeo tra il 1500 e 1600, le caratteristiche del governo liberale, e la transizione verso lo Stato democratico costituzionale. la nozione di stato, i suoi elementi fondamentali, le distinzioni concettuali, e le forme significative della forma democratica costituzionale. Vengono trattati i concetti di forma di stato, forma di governo, organizzazione dello stato italiano, e le caratteristiche del governo liberale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 16/02/2020

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SECONDO MODULO, diritto pubblico!
16 aprile 2019!
FORME DI STATO,FORME DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE DI STATO ITALIANA!
FORME DI STATO
1 Nozione di stato!
2 Elementi fondamentali dello stato!
3 Distinzioni concettuali!
4 Diverse forme di stato nella storia e elementi significativi della forma democratico costituzionale !
1 Nozione!
Organizzazione del potere politico che detiene il monopolio della forza legittima su di un
determinato territorio, nel corso della storia le società umane si sono governate ricorrendo a
modelli organizzativi diversi fra loro, non ci riferiamo in particolare a quella forma organizzativa
denominata STATO che si forma in EUROPA tra il 15 16 SEC, forma di organizzazione che ha una
pretesa di ESCLUSIVITÀ (lo stato e l unico soggetto legittimato ad usare la forza nei confronti dei
soggetti amministrati).!
Gli stati si CARATTERIZZANO anche per la esistenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO che si
occupa del governo di quel particolare territorio.!
Quindi le caratteristiche che già dall’inizio erano presenti nella forma dello stato sono!
l’ESCLUSIVITÀ, monopolio della forza legittima su un territorio!
Esistenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO che so fa carico dell’attività di governo!
2 elementi fondamentali !
Gli elementi che caratterizzano lo stato, sono la presenza di un POPOLO , un GOVERNO e un
TERRITORIO. !
POPOLO, perché storicamente gli stati nascono come espressione di una determinata
popolazione legata prima da un unica RELIGIONE, poi da u unica LINGUA.!
GOVERNO, la capacità di farsi carico dell’amministrazione di quel popolo e quel territorio.!
TERRITORIO, gli stai si presentano come un organizzazione politica, un organizzazione di potere
politico che ovviamente insiste su un determinato ambito, uno spazio del territorio.!
Concetto di SOVRANITÀ dello stato, ignifuga due cose!
> Lo stato e l’unico soggetto che ha il MONOPOLIO della FORZA LEGITTIMA, non riconosce ad
altri soggetti, ordinamenti del territorio che gli si possano legittimamente contrapporre!
> nel ambito dei rapporti internazionali significa l dipendenza dello stato nei confronti di qualsiasi
altro stato, gli stati si pongono su un livello di PARITÀ.!
Fin dalle sue origini lo stato si caratterizza per una sovranità che si riflette all
INTERNO ,nell’esclusività della funzione di governo, nel fatto che l organizzazione statale e l’unica
che governa quel territorio ed e l’unica che ha i poteri coercitivi nei confronti dei soggetti
governati e si declina all’ ESTERNO nel senso che ciascuno stato si pone in una posizione di
INDIPENDENZA e PARITÀ con gli altri stati.!
Si e passati da n soggetto di sovranità in teoria ILLIMITATA, o con limiti molto blandi ad un
concetto di SOVRANITÀ LIMITATA, art1 comma2 cost. La sovranità spetta al popolo che la
esercita nella forma e nei limiti della sessa costituzione (non è più in capo ad un solo soggetto, il
sovrano, ma deve esplicarsi elle forme e nei modi stabiliti dalla carta costituzionale) quindi anche
la sovranità dello stato in capo a popolo incontra dei limiti giuridici scritti in costituzione.!
A partire dalla fine della 2guerra mondiale, anche il nostro stato ha deciso di cedere delle porzioni
di sovranità a delle organizzazioni internazionali: l’ONU, successivamente in modo significativo
l’UNIONE EUROPA.!
La sovranità oltre a un limite giuridico in costituzione, incontra anche dei limiti decisi dallo stato
stesso di auto limitarsi per far parte di ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI che perseguono
determinati fini (ONU, per costituire una sede al fine di garantire la pace tra gli stati, l’UE
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SECONDO MODULO , diritto pubblico 16 aprile 2019 FORME DI STATO,FORME DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE DI STATO ITALIANA FORME DI STATO 1 Nozione di stato 2 Elementi fondamentali dello stato 3 Distinzioni concettuali 4 Diverse forme di stato nella storia e elementi significativi della forma democratico costituzionale 1 Nozione Organizzazione del potere politico che detiene il monopolio della forza legittima su di un determinato territorio, nel corso della storia le società umane si sono governate ricorrendo a modelli organizzativi diversi fra loro, non ci riferiamo in particolare a quella forma organizzativa denominata STATO che si forma in EUROPA tra il 15 16 SEC, forma di organizzazione che ha una pretesa di ESCLUSIVITÀ (lo stato e l unico soggetto legittimato ad usare la forza nei confronti dei soggetti amministrati). Gli stati si CARATTERIZZANO anche per la esistenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO che si occupa del governo di quel particolare territorio. Quindi le caratteristiche che già dall’inizio erano presenti nella forma dello stato sono l’ESCLUSIVITÀ, monopolio della forza legittima su un territorio Esistenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO che so fa carico dell’attività di governo 2 elementi fondamentali Gli elementi che caratterizzano lo stato, sono la presenza di un POPOLO , un GOVERNO e un TERRITORIO. POPOLO, perché storicamente gli stati nascono come espressione di una determinata popolazione legata prima da un unica RELIGIONE, poi da u unica LINGUA. GOVERNO, la capacità di farsi carico dell’amministrazione di quel popolo e quel territorio. TERRITORIO, gli stai si presentano come un organizzazione politica, un organizzazione di potere politico che ovviamente insiste su un determinato ambito, uno spazio del territorio. Concetto di SOVRANITÀ dello stato, ignifuga due cose

Lo stato e l’unico soggetto che ha il MONOPOLIO della FORZA LEGITTIMA, non riconosce ad altri soggetti, ordinamenti del territorio che gli si possano legittimamente contrapporre nel ambito dei rapporti internazionali significa l dipendenza dello stato nei confronti di qualsiasi altro stato, gli stati si pongono su un livello di PARITÀ. Fin dalle sue origini lo stato si caratterizza per una sovranità che si riflette all INTERNO ,nell’esclusività della funzione di governo, nel fatto che l organizzazione statale e l’unica che governa quel territorio ed e l’unica che ha i poteri coercitivi nei confronti dei soggetti governati e si declina all’ ESTERNO nel senso che ciascuno stato si pone in una posizione di INDIPENDENZA e PARITÀ con gli altri stati. Si e passati da n soggetto di sovranità in teoria ILLIMITATA, o con limiti molto blandi ad un concetto di SOVRANITÀ LIMITATA, art1 comma2 cost. La sovranità spetta al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della sessa costituzione (non è più in capo ad un solo soggetto, il sovrano, ma deve esplicarsi elle forme e nei modi stabiliti dalla carta costituzionale) quindi anche la sovranità dello stato in capo a popolo incontra dei limiti giuridici scritti in costituzione. A partire dalla fine della 2guerra mondiale, anche il nostro stato ha deciso di cedere delle porzioni di sovranità a delle organizzazioni internazionali: l’ONU, successivamente in modo significativo l’UNIONE EUROPA. La sovranità oltre a un limite giuridico in costituzione, incontra anche dei limiti decisi dallo stato stesso di auto limitarsi per far parte di ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI che perseguono determinati fini (ONU, per costituire una sede al fine di garantire la pace tra gli stati, l’UE

inizialmente per favorire il libro commercio, poi si è trasformata in una vera e propria organizzazione di stati dotata di amplissime competenze ispirata ad una serie di PRINCIPI COMUNI a tutti gli stati). RIEPILOGANDO La sovranità e uno degli elementi che connotano lo stato sin dal origine, sia verso l’interno che verso l esterno, ma e anche un concetto che assume declinazioni inverse nel corso della storia, in origine quasi ILLIMITATA, oggi negli ordinamenti democratici contemporanei LIMITATA in ragione di 2 ordini di limiti, la costituzione stessa che costituisce un limite giuridico e le cessioni di sovranità che lo stato ha volontariamente compiuto nei confronti di organizzazioni sovranazionali. 3 distinzioni concettuali Quando si parla di stato ci si riferisce a volte allo STATO SOGGETTO, altre allo STATO COMUNITÀ e ancora allo STATO ORDINAMENTO. STATO SOGGETTO o stato persona, la capacità di agire non si riconosce solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche (un comune, una società un ministero, lo stato) centri di imputazione giuridica, titolari di diritti e di doveri giuridici. Anche lo STATO di per se e anche una PERSONA GIURIDICA, titolare di diritti e di doveri ( quindi di potei pubblici). STATO COMUNITÀ, si intende l’intera organizzazione sociale, cioè la società civile pluralistica formata da ordinamenti, organizzazioni, soggetti sindacali o politici, confessioni religiose...cioè lo stato come COMUNITÀ SOCIALE quando voglio riferirmi allo stato inteso tanto come stato soggetto tanto come stato comunità parlo di: STATO ORDINAMENTO, che è la somma di questi due concetti, lo stato oltre ad essere la forma dell’organizzazione del potere politico nella quale viviamo e ance un soggetto giuridico dotato di diritti, doveri e soprattutto poteri pubblici. 4 diverse forme di stato che si sono succedute corso della storia Forme di stato, l’espressione indica il tipo di rapporto che intercorre tra l’autorità pubblica e i soggetti governati, lo stato e un ordinamento che ha finalità generali, si po’ far carico di qualunque interesse presente sul suo territorio, nel corso della storia le diverse forme di stato che si sono succedute hanno privilegiato finalità diverse, quindi quando parlo di forme di stato voglio evidenziare quale e la finalità o quali sono le finalità perseguite da una certa forma di stato, finalità che caratterizza il rapporto tra autorità pubblica da una parte e soggetti governati dall’altra Quando parleremo di forme di stato ASSOLUTO, LIBERALE, DI DIRITTO, TOTALITARIO, AUTORITARIO, DEMOCRATICO contemporaneo, faremo ricorso a dei modelli, possibili tipi (si tratta di una approssimazione, vivamente non tutti i tipi di stato assoluti sono stati uguali ma li descriveremo secondo questi modelli a fini didattici) FORMA DI STATO ASSOLUTO : Genesi: Nasce attorno al 15 16 sec come reazione al SISTEMA FEUDALE, che si caratterizzava per una frammentazione del potere politico in una pluralità di centri e comunità quindi il potere politico non era certo accentrato in un unico soggetto, la conseguenza era un quadro giuridico fortemente frammentato potevi essere soggetto a ordinamenti giuridici diversi ad esempio quello religioso, quello della corporazione economica della quale faccia parte, quello dello spazio territoriale nel quale effettivamente risiedevi, questo creava una situazione di forte incertezza, non c’era una gerarchia sulle regole. Vi fa quindi la NECESSITÀ DI UNA ORGANIZZAZIONE del potere politico che desse garanzie di stabilità, che ponesse fine al guerre di religione dando quindi delle condizioni di vita e economiche più favorevoli. Si arrivo cosi ad una organizzazione del potere politico che riduce la frammentazione all’interno dei singoli ambiti territoriale e dice da oggi, da un certo punto il potere non e più frammentato ma stan unico centro di potere, il SOVRANO, questa nuova forma di organizzazione comporta le conseguenze di cui sopra, quindi si configura come esclusiva di produzione delle norme giuridiche, detiene il monopolio della forza legittima, si configura in ambito internazionale in una condizione di parità con gli altri stati.

ECONOMIA DI MERCATO, che forma di organizzazione dell’economia dello stato, basata sul contro tra domanda e offerta nella determinazione del prezzo dei beni, che si accompagna ad una struttura capitalistica dei mezzi di produzione, può essere più o meno temperata, intervento dello stato più accentuato in certi stati rispetto che in altri. Che poi questo posa essere fatto seguendo un intervento statale più o meno significativo dipende da stato a stato (dal fatto che lo stato ad esempio appartenga o meno all unione europea) PRINCIPIO DI TOLLERANZA, non vi è un unico assetto di interessi che deve essere garantito si apre alla PLURALITÀ DEGLI INTERESSI, DEI VALORI e DEI PRINCIPI, conquista di libertà. Lo stato democratico costituzionale contemporaneo tollera anche il dissenso (es.lo stato garantisce, entro alcuni limiti, il dissenso). 17 aprile 2019 PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI, tollerato più in certe forme di governo (parlamentare) che in altre, ma che esclude la possibilità di concentrare in un unico organo funzioni dello stato diverse tra loro. Esistenza di un ordine giudiziario autonomo, non condizionabile dagli atri poteri dello stato caratterizza le forme di stato democratico dello stato. LAICITÀ dello stato, rifiuto dello stato confessionale, cioè quello stato che riconosce u unica religione di stato e modella le regole giuridiche ricalcando le regole di quella confessione religiosa (legge religiosa coincide con quella dello stato). Idea che la COSTITUZIONE SCRITTA, i suoi principi supremi costituiscono un LIMITE all agire di qualunque PTERE DELLO STATO, nello stato democratico costituzionale non esiste nessuno stato che posa dichiararsi al di sopra delle regole giuridiche, che valgono per tutti e limitano l azione dell autorità pubblica. (Esito storico di secoli di evoluzione culturale, ideologica, politica..). Forme di stato UNITARIO e forme di stato COMPOSTO Riferito alla distribuzione del potere statale al interno dell ordinamento statale stesso, esistono stati detti STAI UNITARI nei quali esiste lo stato soggetto, cioè titolare di determinate potestà pubbliche, esistono anche atri enti territoriali che dipendono gerarchicamente dallo stato centrale e ci sono altre forme di stato nelle quali di contro oltre alo stato centrale esistono anche altri enti territoriali cioè enti costruiti su base territoriale i quali si pongono in un rapporto non di subordinazione gerarchica ma di AUTONOMIA ne confronti dello stato centrale, cioè potersi dare nelle materie di propria competenza un indirizzo politico anche diverso da quello dello stato centrale (es. L Italia rientra nelle forme di stato composte, perché la costituzione prevede l esistenza di enti regioni, che sono autonomi nei confronti dello stato, quindi nei limiti della loro sfera d competenza fissata in costituzione si possono dare un indirizzo politico diverso da quello dello stato, ad esempio le materie di competenza concorrente, lo stato detta i principi generali e la regione la normativa attuativa secondo l indirizzo politico che preferiscono). Uno stato unitario può o prevedere degli enti a base territoriale (es comuni) ma in questi tipi di stato sono articolazioni dello stato centrale, al quale sono subordinati gerarchicamente non possono darsi indirizzi politici diversi da quelli dello stato (es. Francia). Nell ambito degli STATI COMPOSTI si divide poi in STATI FEDERALI (USA, Germania), gli stati che ne fanno parte sono titolari di tutte le funzioni giuridiche (esecutiva, legislativa e giudiziaria). A causa dell origine storica ciascuna parte che ponga lo stato come insieme e ciascuno stato membro ha una sua costituzione. Proprio perche nascono come confederazioni stati sovrani che rinunciano a parte della loro sovranità, la revisione costituzionale coinvolge SEMPRE gli stati membri. Il margine di autonomia politica degli stati membri e molto più ampia d quella di cui godono le regioni negli stati regionali. STATI REGIONALI (Spagna, Italia), le regioni hanno competenze legislative e amministrative, ma di norma non giudiziaria (così è per l Italia). Le regioni hanno un loro statuto, ma non e una costituzione, non si trova nell stesso rango. In caso di revisione costituzionale non vengono coinvolte le regioni se non marginalmente nella parte referendaria. Secondo alcuni giuristi non esiste una differenza giuridica veramente apprezzabile fra questi due tipi di stato. Sicuramente hanno un ORIGINE STORICA DIVERSA, alla base dell origine di buona parte degli stati federali contemporanei c era una molteplicità di stati che ad una certa si riuniscono in una CONFEDERAZIONE. Atri stati nascono invece come stati unitari che ad una certa decidono no di

ripartire al loro interno le competenze statali attribuendone qualcuno a enti autonomi (le regioni), la costituzione le crea decidendo quella forma di stato per impartire i poteri straordinari stato e regioni. FORME DI GOVERNO Risponde alla domanda: Nell ambito dell apparato statale chi determina l indirizzo politico dello stato? Come si ripartisce all interno dell apparato statale il potere politico tra i diversi apparati dello stato? Anche qui come per le forme di stato la spiegazione sarà data in forma modellistica, ma ciascuna forma di governo si differenzia dall altra. La forma di governo e data da:

LE REGOLE GIURIDICHE SCRITTE IN COSTITUZIONE, quanto la costituzione prevede per quella forma di governo SISTEMA POLITICO PARTITICO ESISTENTE IN CIASCUNO STATO, una forma di governo parlamentare funzionerà i modo diverso in un paese che conosce due partiti fra loro contrapposti o due coalizioni omogenee tra loro contrapposte rispetto ad un paese nel quale si confrontano una pluralità di forze disomogenee fra loro. La forma di governo sarà simile, ma le modalità di funzionamento saranno diverse (es.la fora di governo presidenziale nel corso della storia americana la diversa situazione politico partitica in quello sto ha determinato un modello di funzionamento diverso). Le regole scritte in costituzione governano le attività dei singoli poteri dello stato, ma per comprendere come funzione in cancro la forma di n determinato stato in si può prescindere dal sistema politico partitico di quello stato. Diverse FORME DI GOVERNO 1-PARLAMENTARE, e quella forma di governo che prevede un parlamento, un governo ed una relazione di FIDUCIA tra il parlamento, o meglio la maggioranza parlamentare e il governo, e proprio questo rapporto fiduciario che caratterizza la forma di governo parlamentare. Il rapporto di fiducia viene manifestato tramite un voto. La fiducia può essere anche tolta, cioè nelle forme d governo parlamentari la maggioranza parlamentare accorda la fiducia ad un governo che ne espressione e può anche sfiduciarlo, cioè REVOCARGLI LA FIDUCIA. Le regole giuridiche scritte riguardo alla sfiducia sono poi diverse da stato a stato , in alcuni casi ad esempio (no Italia) c’è la sfiducia costruttiva. Quasi tutte le formE di governo parlamentare conoscono anche un terzo grado fondamentare, il CAPO DELLO STATO, presidente della pubblica negli ordinamenti repubblicani, il re negli ordinamenti monarchici. In una forma di governo parlamentare non partecipa alla formazione dell indirizzo politico che determina la forma di governo, spetta solo a governo e maggioranza parlamentare, il capo dello stato è un ORGANO D GARANZIA. La forma di governo e data dalle regole parlamentari scritte e dl sistema politico partitico che condiziona l applicazione di quelle regole. Esistono forme di governo parlamentari parlamentarismo MAGGIORITARIO o a prevalenza del governo, e forme di governo parlamentari definite come parlamentarismo COMPROMISSORIO o a prevalenza parlamentare. Stabilità certezza del organo legislativo e prevalenza di questo organo su quello esecutivo caratterizzano l forme di cover o parlamentari a prevalenza del governo, il contrario accade nelle forme di governo a prevalenza del parlamento, siamo in questo caso quando non vi sono due diversi partiti che si contrappongono, ne due coalizioni omogenee, ne consegue che fra i due organi assume maggiore rilevanza il parlamento perché all intero delle camere si potranno formare maggioranze diverse e quindi esprimere governi diversi. Ovviamente questo modello va temperato a seconda dei singoli casi. SISTEMA ELETTORALE della forma di governo parlamentare. A legge elettorale decide come trasformare i voti dati in seggi, cioè traduce i voti in seggi. Ne esistono di diversissimi tra loro: sistemi elettorali MAGGIORITARI, ripartizione del territorio in CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI corrispondenti a determinate porzioni del territorio nazionale, i collegi elettorali, all interno di ciascun collegio il candidato che prende più voti viene eletto (sistema elettorale inglese). Maggioritario perché vince chi prende un voto in più nel proprio collegio.Può succedere che una orza politica prenda tantissimi voti complessivi, ma esprima pochi parlamentari (se si contrappongono 2 forze politiche, una 54% voti e una 46%, ma quei 54 sono distribuiti in modo

approfondimento su cosa intende fare ricoprendo quel ruolo tale che se il colloquio non risulta favorevole non viene nominato. La nomina e del capo dello stato, ai poteri di controllo congressuali sono decisamente forti (pesi e contrappesi). Anche negli usa le regole scritte in costituzione hanno poi funzionato diversamente a secondai dei cicli che si sono succeduti nella storia socio-politica americana, la forma di governo presidenziale si connota per una rigorosa separazione tra legislativo ed esecutivo e un sistema che viene qualificato come PESI E CONTRAPPESI, cioè abbiamo un forte capo dello stato poiché legittimato dallo stesso corpo elettorale contrapposto ad u organo legislativo anch’esso eletto direttamente dal corpo elettorale e titolare di poteri che possono vincolare significativamente i poteri del capo dello stato. L organo politicamente più forte, visto che e una persona sola, e il capo dello stato ha bisogno del congresso perché approvi leggi che gli finanzino le sue attività. In questo rapporto di pesi e contrappesi si regge la democrazia americana. 3-SEMI PRESIDENZIALE, conosce un suo ideal-tipo nell ordinamento statale francese. CARATTERISTICHE

CAPO DELLO STATO eletto direttamente dal corpo elettorale ORGANO LEGISLATIVO eletto direttamente dal corpo elettorale GOVERNO, terzo organo collegiale nominato dal presidente della repubblica, ma deve avere la FIDUCIA del parlamento. Formato da un primo ministro e da ministri. Ha caratteristiche in parte della forma di governo parlamentare in parte presidenziale. L organo legislativo non può sfiduciare l organo legislativo ma l capo di stato può sciogliere l assemblea legislativo. È una forma di governo particolarmente complessa perché la funzione ESECUTIVA si di de fra DUE ORGANI, l capo dello stato eletto direttamente e il governo che invece deve ottenere la fiducia di una maggioranza parlamentare. Questo non crea problemi quando i due organi sono dello stesso schieramento politico, mentre quando maggioranza parlamentare e capo dello stato no espressione di schieramenti politici diversi si parla di COABITAZIONE, cioè coesistenza di un presidente di uno schieramento politico e raccordo maggioranza e governo di un altro, vi e quindi una mediazione tra i due schieramenti. In Francia ai primi del 2000 per superare questa situazione che generava stallo nell attività politica ci una riforma costituzionale si e stabilito che questa coabitazione nasceva da fatto che la durata della carica del presidente, 7 anni, era diversa da quella dell assemblea legislativa, 4 anni, questo sfasamento temporale poteva portare alla formazione di questa situazione di stallo, quindi adesso durano entrambe 5 anni e si votano contemporaneamente. Il presidente della pubblica francese ha quindi più poteri di quello americano (es. Quello di sciogliere l assemblea). 4-DIRETTORIALE, solo in svizzera.Secondaria quindi non la trattiamo. GOVERNO 1Nozione e composizione 2 Compiti 3 Regole giuridiche su formazione e comportamento 4 Struttura 5 Settori in cui si esplica l attività dell esecutivo e co quelli strumenti esercita le competenze che la costituzione gli riconosce 1 NOZIONE E COMPOSIZIONE Il governo e un organo costituzionale, cioè previsto dalla istituzione, concorre a nominare la forma di governo complessiva È Formato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei ministri, dai singoli MINISTRI la somma dei quali formano l ragno collegiale CONSIGLIO DE MINISTRI. Destinataria di norme giuridiche specifiche. 2 COMPITI Legato a un rapporto di fiducia alla maggioranza parlamentare, è espressione da una maggioranza parlamentare che gli ha votato la fiducia.

Titolare della FUNZIONE ESECUTIVA, responsabile dell attività dell applicazione delle nome giuridiche, vertice dell AMMINISTRAZIONE STATALE. Insieme alla maggioranza parlamentare DETERMINA l indirizzo politico di governo. Titolare di importante funzioni normative: Adotta gli ATTI CON FORZA DI LEGGE, decreto legge e decreto legislativo delegato POTESTÀ REGOLAMENTARE, i regolamenti dell esecutivo divisi fra regolativi e ministeriali sono fonti secondarie subordinate alla legge. ——————————————————————————————————————————— DAL LIBRO, capitolo 3 paragrafi: 7.1 7.6 7.7 7. 7.1 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE Nella legislazione elettorale confluiscono tre diverse componenti: Norme he definiscono l area della CITTADINANZA POLITICA, norme che stabiliscono quali soggetti godo dell elettorato attivo. Regole sul SISTEMA ELETTORALE, stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi elettorali. La LEGISLAZIONE ELETTORALE di CONTORNO, regole che stabiliscono l modalità di svolgimento delle campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica, il regime dell ineleggibilità e dell incompatibilità parlamentari. Finalità di garantire la lealtà della competizione elettorale e la parità tra i concorrenti, impedendo il conflitto di iteressi tra la carica di parlamentare e altri ruoli occupai dallo stesso. 7.6 I SISTEMI ELETTORALI Il sistema elettorale e il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Si compone di tre parti: 1-> Il tipo di SCELTA che spetta all elettore, puo essere

  • categorica, esprime solamene una scelta secca
  • ordinale, esprime un ordine di preferenze 2->La DIMENSIONE del collegio, che e l ambito preso in considerazione per la ripartizione dei seggi in base ai voti. Si distingue in:
  • collegio unico, un solo collegio che serve a ripartire tra i annidati tutti i seggi in palio.
  • previsioni di piu collegi, ciascuno dei quali eleggerà un certo numero di parlamentari. Quando ci sono piu collegi bisogna distinguere a seconda della DIMENSIONE del collegio:
  • collegio UNINOMINALE, un solo candidato.
  • collegio PLURINOMINALE, due o piu candidati. I collegi di dimensioni piccole determinano l carattere elettivo de sistema elettorale,mentre in presenza di collegi di dimensioni elevate il sistema assume carattere proiettivo. 3->La FORMA ELETTORALE, meccanismo attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi tra i soggetti ce hanno partecipato alla competizione elettorale. Tenendo conto della FORMA ELETTORALE i sistemi si distinguono in: A- Sistemi elettorali MAGGIORITARI, il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti. Contano solo i voti confluiti al candidato che ottiene la maggioranza dei suffragi, gli altri finiscono per non contare nulla. Si distinguono in: -se è richiesta la MAGGIORANZA ASSOLUTA, occorre avere ottenuto almeno il 50%+1 dei voti validi, se nessun candidato lo raggiunge si passa al secondo turno di votazione dove accedono o i due candidati con i risultati più alti al primo turno o i quelli che hanno conseguito una soglia minima di voti. Al secondo turno e eletto il candidato che ottiene più voti. -se è richiesta la MAGGIORANZA RELATIVA, e eletto semplicemente chi ottiene più voti. B- I sistemi elettorali PROPORZIONALI, i seggi in palio sono distribuiti a seconda della quota di voti ottenuta de ciascuna lista in competizione, ai fini della ripartizione si tiene conto di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari ad una percentuale minima, il QUOZIENTE ELETTORALE. Quindi i seggi verranno ripartiti a seconda della consistenza numerica delle liste. Una volta attribuiti i seggi si deve vedere quali candidati di ciascuna lista sono stati eletti, in due modi: -se L elettore oltre al voto per la lista può esprimere una o più preferenze per i candidati della stessa, sono eletti quelli con preferenze maggiori. -seguendo L ordine degli candidati della lista.

2015-> La corte approva una nuova legge elettorale, l ITALICUM, che aveva l obiettivo di favorire un sistema politico bipolare con pochi grandi partiti. Anche l italicum è stato oggetto di una sentenza della corte costituzionale (2017), che ha:

  • rigettato la questione di costituzionalità relativa di un premio di maggioranza
  • accolto le questioni relative al turno di ballottaggio dichiarando illegittimità costituzionale
  • accolto la disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d elezione. La conseguenza è un ITALICUM senza ballottaggio e con premio di maggioranza solo nell eventualità che una lista ottenesse il 40% dei voti validi a livello nazionale. Per di più L ITALICUM prima prevedeva attraverso una riforma costituzionale la possibilità di abolire l elezione diretta del senato, poiché il referendum costituzionale ha bocciato la proposta è rimasta in vita L elezione diretta per il senato. 2018-> nuova legge elettorale che ha optato per un SISTEMA formalmente MISTO, in cui prevale la LOGICA PROPORZIONALE, pecio è poco selettivo. Si sono ESCLUSE le lunghe LISTE BLOCCATE nel periodo precedente, INTRODUCENDO un sistema in cui si CAMBINO i seggi nei collegi uninominali (ogni schieramento propone un unico candidato) e plurinominali (competizione e tra liste corte). Sistema proporzionale, che riconosce il superamento della logica bipolare e assicura garanzie di esistenza a tutte le principali forze politiche. In assenza di un premio di maggioranza, il sistema non incentiva L aggregazione dei partiti in poli alternativi. Con le elezioni del 4 marzo 2018 venne superatala logica bipolare facendo emergere tre partiti distinti: M5S, PD e coalizione del CENTRO-DESTRA (che si è poi frammentata). 7.8 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Le elezioni del parlamento europeo sono svolte sulla base di leggi elettorali. In Italia c’è un sistema rigorosamente proporzionale con una soglia si sbarramento (introdotta in seguito dalla legge 10/2009) del 4%. I seggi attribuiti all italia sono 72 e sono RIPARTITI nell ambito di 5 grandi circoscrizioni in cui è stato diviso il territorio nazionale. Ai fini della ripartizione fra le liste che abbiano raggiunto lo sbarramento si opera nel seguente modo: 1- totale dei voti validi ottenuto dalle liste ammesse diviso il numero dei seggi = QUOZIENTE ELETTORALE NAZIONALE 2- cifra elettorale di ciascuna lista ammessa diviso il quoziente elettorale = NUMERO DEI SEGGI CHE SPETTANO A CIASCUNA LISTA 3- i seggi che rimangono sono assegnati alle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Fase successiva nell assegnazione dei seggi: 1- calcolo quoziente elettorale 2- calcolo della CIFRA CIRCOSTANZIALE di lista, numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali. 3- cifra circoscrizionale diviso quoziente elettorale di lista = NUMERO DEI SEGGI ATTRIBUITI A QUELLA LISTA nella singola circoscrizione 4- se alcuni seggi risultano non assegnati si applica il metodo dei più alti resti. Nelle elezioni europee si può esprimere il voto di preferenza più io per i candidati della lista, fino a tre candidati. ——————————————————————————————————————————— 3 FORMAZIONE DEL GOVERNO, procedimento. In costituzione vi sono alcune regole scritte:

Il presidente del consiglio e nominato dal presidente della repubblica Su proposta del presidente del consiglio dei ministri il presidente nomina anche i singoli ministri Il governo giura fedeltà alla costituzione nelle mani del capo dello stato, aspetto formale che segna un passaggio giuridico molto significativo Entro 10 giorni dalla sua commissione il governo si deve presentare davanti alle Carme per ottenerne la fiducia (il rapporto fiduciario e l elemento che caratterizza la fora di governo parlamentare)

Il particolare contesto politico partitico h ha contraddistinto la scena politica italiana fin dagli anni immediatamente successivi all entrata in vigore della nostra istituzione ha determinato una prassi, una serie di attività che si sono ripetute nel tempo, che regolano la formazione del governo in modo molto più articolato di quanto scrive la costituzione. FASI DI FORMAZIONE: 1-CONSULTAZIONI, svolte da parte del capo dello stato che consulta i presidenti delle due camere (consultazione istituzionale) e i gruppi parlamentari, che sono la proiezione parlamentare delle diverse forze politiche presenti nel paese (es lega, 5stelle, PD...) capita che il leader di un determinato patito, detto segretario, non sia necessariamente un parlamentare, in quei casi il capo dello stato lo coinvolge nelle consultazioni, necessarie a lui per comprendere se c’è in parlamento una maggioranza parlamentare disposta a sostenere un governo. Tutto questo ha un senso in un contesto politico partitico frammentario con forze diverse e disomogenee e con un sistema elettorale che non determina una maggioranza parlamentare univoca e omogenea. Se dalle consultazioni non emerge una maggioranza parlamentare il capo dello stato ha due strade, o nomina il governo che ha maggiori chances di ottenere la fiducia dalle camere (governo Monti del

  1. oppure scioglie le camere e si ritorna a nuove elezioni. 2-All esito delle consultazioni il capo dello stato conferisce l’INCARICO DI FORMARE IL GOVERNO, il governo a questo punto decide la COMPAGINE GOVERNATIVA, cioè chi saranno i ministri da proporre al capo dello stato e il PROGRAMMA DI GOVERNO, con i quale si presenterà 10 giorni dopo davanti alle camere, questa azione politica la svolge l’incaricato, il quale all esito dell’attività torna dal capo dello stato e propone la lista dei ministri e il programma di governo (capita talvolta che l incacato annunci al capo di stato che non è stato trovato un accordo quindi incarica qualcun altro) Queste due fasi non sono nominate in costituzione, ma nessun governo si è mai formato senza queste fasi. Second alcuni sarebbero addirittura contrarie alla costituzione scritta, secondo altri si tratta invece di vere e proprie CONSUETUDINI COSTITUZIONALI, fonti fatto che si formano dalla reiterazioni di comportamenti atti da forze politiche. Secondo altri non siamo davanti a consuetudini ne a atti incostituzionali, ma no regole istituzionali ce si sono formate in un certo contesto politico partitico che potrebbero un domai venire superate. Quando il quadro politico è particolarmente contorto il capo dello stato ha dato il cosiddetto MANDATO ESPLORATIVO, scegliendo una personalità politica particolarmente autorevole e gli ha dato l incarico di sondare fra le varie forze politiche quale potesse sere la inclusione più plausibile. 3-Esaurita la fase dell’incarico si rientra nell’ambio delle regole scritte, dove L’ incaricato si presenta dal capo dello stato, scioglie la riserva in senso positivo e gli dice ok, c’è una maggioranza, c’è una compagine ministeriale, c’è un governo o meglio ci dovrebbe essere, a questo punto il presidente della repubblica nomina l’incaricato presidente del consiglio (art carta costituzionale) e su proposta di questi nomina i singoli ministri. -Laddove la costituzione scrive il presidente della repubblica nomina i ministri su proposta del presidente del consiglio dei ministri si intende che decide il presidente del consiglio dei ministri (proposta VINCOLANTE) o decide il amo dello stato? Il capo dello stato può rifiutare la nomina di un ministro inviando e forze governative a cambiare la compagine governativa. Descrittivamente nulla impedisce alle formazione politiche di impuntarsi sl ministro “rifiutato” Quindi a decidere il potere di nomina dei ministri è del capo dello stato, se il veto del capo del stato ha ragioni che si attaccano a ragioni costituzionali è legittimo. 4-GIURAMENO,dopo che il capo dello stato ha nominato il presidente del consiglio e i ministri, il governo giura nella sua interezza sulla costituzione in mano a capo dello stato. Dalla fase del giuramento il governo entra veramente IN CARICA, deve sempre esseri un governo in carica, quello nuovo sostituisce quello vecchio, nel momento in cui fino all’istante prima del giuramento e in carica il governo precedente. 5-Entro 10 giorni il governo si presenta alle camere, espone la sua proposta e riceve la FIDUCIA, che deve essere votata da entrambe le camere a MAGGIORANZA RELATIVA (50%+1 dei partecipanti)

per la funzione pubblica, si occupa dell andamento dell amministrazione, ma non ha una struttura ministeriale che dipenda da lui).

SOTTOSEGRETARI DI STATO, segretari che vengono nominati dal presidente del consiglio e sono delle giurie che si affiancano ai singoli ministri fra i quali vengono ripartite le competenze di quel ministero. La figura responsabile degli atti di quel ministero e sempre il ministro competente, ma nell attività concreta può anche intarsi con dei sottosegretari. 5 SETTORI DELL ATTIVITÀ DELL ESECUTIVO E I MEZZI CON I QUALI ESERCITA LE COMPETENZE. ——————————————————————————————————————————— LIBRO, capitolo 4, 2.9 2. 2.9 GLI STRUMENTI PER L ATTUAZIONE DELL INDIRIZZO POLITICO Il GOVERNOsi presenta come un SOGGETTO UNITARIO davanti agli organi costituzionali. La rappresentazione dell intero governo è assunta dal presidente del consiglio. Le linee generali dell indirizzo politico di u governo sono espresse nel PROGRAMMA DI GOVERNO, predisposto dal presidente del consiglio ed approvato dai ministri (sta alla base della concessione parlamentare della fiducia iniziale). Strumenti giuridici che il Governo ha a disposizione per attuare il suo indirizzo politico: La DIREZIONE dell AMMINISTRAZIONE STATALE I poteri di condizionamento della funzione LEGISLATIVA del parlamento I POTERI NORMATIVI di cui e direttamente titolare il governo, atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo delegato) e dei regolamenti. L’evoluzione degli equilibri della forma di governo ha condotto ad una crescita del ruolo del governo legislatore, ossia la sua capacita di modificare l ordinamento giuridico attraverso l’adozione di atti fondi cui è titolare. 2.10 SETTORI DELLA POLITICA GOVERNATIVA Vi sono alcuni settori dell indirizzo politico e formano oggetto di discipline giuridiche particolari n cui s sviluppano prassi che sostanzialmente concentrano nel governo il POTERE DECISIONALE. 1 —> POLITICA DI BILANCIO FINANZIARIO, elaborare i diversi documenti che definiscono il quadro finanziario di riferimento dell’attività dello stato. Dopo la presentazione di questi documenti al parlamento per l’approvazione al Governo viene riconosciuto un ruolo di reazione del processo decisionale (controlla che l’approvazione avvenga in determina tempi e che non i siano emendamenti parlamentari estranei all’oggetto di bilancio). Successivamente all’approvazione di lancio, esso esercita importanti poteri di controllo sulla spesa pubblica (controllo della legittimità dei singoli atti dell’amministrazione). L’insieme di questi poteri fa capo al MINISTRO DELL ECONOMIA DELLE FINANZE. 2 —> POLITICA ESTERA (stipula di trattati internazionali e nelle relative attività preparatorie, cura dei rapporti tra stati..). Su alcune categorie di trattati il controllo e esercitato dal parlamento attraverso la autorizzazione di ratifica, ma numerosi trattati di notevole rilievo politico sfuggono a controllo parlamentare, come ad esempio i ratta ti in forma semplificata, che rientrano nella sfera di competenza del governo oppure gli accordi conclusi nell’ambito della organizzazione di cooperazione internazionale di difesa militare, dei quelli si occupa la NATO attraverso il consiglio atlantico.) 3 —> POLITICA EUROPEA, rapporti con le istituzioni dell’unione europea. Il Governo partecipa alle decisioni comunitarie in sede di consiglio dei ministri e di COREPER. L’azione del Governo in questo aso e coordinata dal residente del consiglio che si avvale i un dipartimento della presidenza del consiglio. 4 —> POLITICA MILITARE, settore dell’indirizzo politico e amministrativo prevalentemente rimesso al Governo in cui l’intervento del parlamento è limitato e generalmente tardivo. Documenti costituzionale ha disciplinato il REGIME DI EMERGENZA BELLICA secondo gli articoli 78 ed 87 (le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono i poteri necessari al governo, il capo dello stato dichiara lo stato di guerra, mentre passa al presidente del consiglio spremo di difesa la direzione politica e tecnico-militare delle forze armate. Con la trasformazione del concetto di guerra sta venendo sempre meno il ruolo del governo nella politica militare.

5 —> POLITICA INFORMATIVA e di SICUREZZA, iguana la difesa dello stato democratico e delle istituzioni poste dalla costituzione. Ricade principalmente sotto la responsabilità del presidente del consiglio, il quale ha la direzione dei Servizi segreti ed è a lui che iene ricondotta dalla legislazione vigente la materia del SEGRETO DI STATO. ——————————————————————————————————————————— PARLAMENTO 1 Diversa strutture dei parlamenti a seconda che siano monocamerali o bicamerali, con particolare attenzione a quello italiano 2 Paramento nella sua totalità e diverso dalle due camere 3 Principio di autonomia e gli istituti che lo concretizzano 4 Funzioni dell’organo costituzionale parlamentare (legislativa, di controllo, inchiesta e competenze del parlamento nei rapporti con l Unione Europea) 1 STRUTTURA

MONOCAMERALE, il parlamento si compone di un unica camera BICAMERALE, il parlamento si compone di due camere. Si distingue a sua volta in:

  • strutture parlamentari che si connotano per un BICAMERALISMO PERFETTO, sistema parlamentare nel quale le due camere hanno esattamente la stessa funzione.
  • strutture parlamentari che si connotano per un BICAMERALISMO IMPERFETTO, sistema parlamentare nel quale le due camere si differenziano in ordine alle loro funzioni. (Tipica degli stati federali e di diversi stati regionali) in questi casi la seconda camera e la camera di rappresentanza degli stati membri degli enti autonomi all interno dello stato centrale. ITALIA, è uno stato regionale, ma è contraddistinto da un BICAMERALISMO PERFETTO, le due camere sono equivalenti per funzioni. Entrambe le camere possono dare o togliere la fiducia al governo e la funzione legislativa deve essere esercitata collettivamente dalle due camere, le due camere devono concordare sulla stessa proposta di legge. Ci sono elle DIFFERENZE, la camera de DEPUTATI è fermata da 630 membri, il SENATO da 315, inoltre nel senato siedono anche i 5 senatori a ita nominati dal capo dello stato che può nominare un cittadino che si e distinto per particolari meriti. Per essere eletto deputato è sufficiente avere compiuti i 25 anni, mentre per essere senatore ne occorrono 40. Anche per l elettorato attivo a 18 anni si vota per la camera dei deputati, mentre ne servono 25 per votare il senato. La riforma costituzionale affossata con i referendum del 2016 puntava proprio a cambiare lo stato di bicameralismo perfetto trasformando il senato in una camera d rappresentanza delle regioni, superando il principio del bicameralismo perfetto. Questo tipo di bicameralismo rallenta l iter di formazione della legge, in quanto deve essere approvata da entrambe le camere. La costituzione ritiene che il senato sia eletto facendo riferimento alla base regionale, le due leggi elettorali sono molto simili ma non decisamente identiche, può capitare di trovarsi in caso di due maggioranze diverse. 2 PARLAMENTO DIVERSO DALLE DUE CAMERE Se il sistema parlamentare si costituisce dalla camera dei deputati e quella dei senatori in vista del esercizio di alcune funzioni la costituzione contempla un terzo organo che concorre a formae il sistema parlamentare: IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, organo collegiale composto da tutti i membri della camera dei deputati e da tutti i membri del senato repubblicano, si definisce come un COLLEGIO IMPERFETTO, perché e un organo collegiale che non e padrone de suo ordine del giorno. Il parlamento in seduta comune puo e deve riunirsi nei soli casi previsti dalla carta costituzionale e per fare esattamente ciò che la carta costituzionale prevede che facci, non puo fare altro. Le se funzioni sono:
  • L elezione del presidente della repubblica, l organo in questo caso e integrato anche dai rappresentanti di ciascuna regione che concorrono all elezione del capo dello stato.
  • Elezione di 5 giudici costituzionali (corte costituzionale formata da 15 giudici, 5 letti dal presente della pubblica, 5 dal parlamento in edita comune e 5 dalle supreme magistrature)
  • Elezione di 1_3 di componenti del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, che e l organo più alto del governo dei giudici
  • Messa in stato di accusa del presidente della repubblica nei casi di cui all’articolo 90 della costituzione

motivata e voto per appello nominale, il voto di fiducia è l atto fondamentale con cui le camere manifestano l appoggio all esecutivo e quindi concretizzano l elemento caratterizzane della forma di governo parlamentare. “Motivata” la camera deve spiegare perché accorda la fiducia o sfiducia un determinato governo, si tratta di un assunzione di responsabilità politica della camera nei confronti dei suoi elettori. “Appello nominale” ciascun parlamentare viene chiamato per nome e il suo voto non e segreto. La fiducia si ottiene con la maggioranza semplice(maggioranza più 1 di coloro che votano), stessa cosa accade per la MOZIONE DI SFIDUCIA.

CONTROLLO DELL ATTIVITÀ DELL ESECUTIVO, si concretizza con due istituti:

  • L INTERROGAZIONE, domanda che ciascun parlamentare può rivolgere al governo per sapere se un determinato fatto è o meno vero.
  • L INTERPELLANZA, rivolto sempre all’ esecutivo, ma chiede quale e l atteggiamento che l esecutivo ritiene prendere politicamente su di un determinato fatto. A cadenze fisse il governo (uno o più ministri) va in aula per dare risposte ai parlamentari.

POTERE DI INCHIESTA, l art 82 della costituzione stabilisce che ciascuna camera puo istituire una commissione parlamentare di inchiesta su materie che abbiano un interesse pubblico, la commissione svolge inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell autorità giudiziaria.

  • OGGETTO dell inchiesta, valutazione che una camera fa in autonomia se una determinata materia abbia l interesse pubblico.
  • co quali POTERI l inchiesta svolge l indagine, con gli stessi poteri e limiti ce incontra l autorità giudiziaria (puo sequestrare documenti, interpellare soggetti perché rendano testimonianza..).
  • l inchiesta si conclude con una RELAZIONE, la commissione riferisce alla camera l esito dell inchiesta (spesso si conclude on una relazione di maggioranza ed una di minoranza).

RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA, le camere svolgono sia una funzione ASCENDENTE che una funzione DISCENDENTE nel diritto europeo. Fase ascendente, fase di formazione degli atti fonte dell Unione Europea che prevede un coinvolgimento degli stai membri e in particolare degli organi legislativi degli stati, che informati dall organo legislativo sulle norme che l UE intende adottare possono esprimere la loro valutazione. Fase discendente, fase necessaria per l applicazione del diritto europeo in ambito nazionale. In queste fasi le camere sono chiamate a disciplinare da norme di legge e dai regolamenti parlamentari. 8 maggio 2019 IL CAPO DELLO STATO 1 Ruolo nelle forme di governo parlamentari 2 Ruolo del presidente della repubblica nell ordinamento italiano 3 Compiti 4 Requisiti e modalità di elezione 5 Istituto della controfirma ministeriale 1 RUOLO DEL CAPO DELLO STATO Caratteristica principale della forma di governo parlamentare,FIDUCIA tra governo e maggioranza parlamentare che manifesta la fiducia nei confronti di quell esecutivo. In tutte o quasi le forme di governo parlamentare vi è un terzio organo IL CAPO DELLO STATO, he puo essere il presidente della repubblica negli ordinamenti repubblicani oppure il sovrano negli stati monarchici. Il suo ruolo in una forma di governo parlamentare dipende dalle regole costituzionali del singolo ordinamento statale dal contesto politico partitico nel quale opera quel capo dello stato. In linea di massima NON ha un RUOLO DI GOVERNO cioe l azione governativa scaturisce dall accordo tra governo e maggioranza parlamentare a cui il capo dell stato e tendenzialmente estrane. Il capo dello stato e un osano che ha una FUNZIONE DI GARANZIA del corretto funzionamento dell ornamento statale, cioè le costituzione contemporanee in una forma di governo parlamentare riservano al capo dello stato numerose funzioni, ma he non servono a determinare le scelte d governo, ma a GARANTIRE che quel sistema funzioni coerentemente con le sue REGOLE COSTITUZIONALI.

2 RUOLO NELL ORDINAMENTO ITALIANO

Organo di garanzia chiamato ad assicurare il buon funzionamento delle regole costituzionali sulla forma di governo. Non e un organo d governo, non concorre a determinare l indirizzo di governo dello stato ovvio che gli atti che il capo dello stato assume producano effetti sul sistema politico partitico. La scelta di un determinato soggetto al quale viene conferito il compito di formare un governo, la decisione sullo scioglimento anticipato o meno di una camera, il fatto che rinvii una legge alle camere giudicala incostituzionale sono tutti atti che hanno un effetto sul sistema politico, ma devono essere tutti atti che il capo dello stato adotta NON per MOTIVAZIONI POLITICHE (no simpatie o orientamenti politiche del amo dello stato), ma solo finalizzata a garantire a stabilità la forma di governo. (Es il capo dello stato no può sciogliere una camera perché e di un orientamento politico non conforme al suo, ma solo perché ritiene che non siano in grado di esprimere alcuna maggioranza). Nel momento in cui egli assume la carica si spoglia di ogni appartenenza politica e diventa GARANTE del funzionamento dell ordinamento. Art 90 cost. Disciplina la responsabilità del capo dello stato. Non e responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni se non in due casi, l ALTO TRADIMENTO e l ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE, in questi casi puo essere messo in stato d accusa dal parlamento in seduta comune. —>Il capo dello stato non è responsabile politicamente di ciò che fa,le camere non possono sfiduciarlo o revocarlo, egli reta in carica tutti gli anni stabiliti in costituzione (7anni). Può essere criticato politicamente ma non ci sono degli strumenti giuridici per sanzionarlo politicamente, non ci sono peche il capo dello stato non e un organo politico in senso stretto, ma e un organo di garanzia costituzionale. —>Le uniche responsabilità giuridiche che egli incorre nell esercizio delle sue responsabilità giuridiche sono specificate in costituzione e possono essere “rivendicate” dal parlamento in seduta comune: ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE Solo per casi MOLTO GRAVI, molto contrari a suoi doveri costituzionali, casi limite. Il capo dello stato che agisce da CITTADINO PRIVATO, i questo caso la giurisprudenza dice he risponde come qualsiasi atto cittadino, si discute solo se l azione del giudice dovrebbe attendere la fine del suo settennato. Il presidente incanta, quindi, un ruolo d garanzia ed e estraneo alla funzione di governo, non deve agire motivato da ragioni politica, pero l applicazione delle regole e sulle funzioni he la costituzione gli riserva e variata moltissimo a seconda de contesto concreto politico partitico nel quale i singoli presidenti hanno operato. (Es. Anni 90, sistema elettorale maggioritario, due poli contrapposti centro destra e centro sinistra, in più casí si presenta una maggioranza compatta che vince le elezioni, che durante le consultazioni annuncia il governo con presidente Berlusconi in un caso, Prodi dopo...il ruolo diventa quasi notarile, i margini di azione erano rigidi) (Es2. 2015 governo Berlusconi, l centro destra entra in crisi, tempesta di crisi si abbatte sull Italia, berlusconi si dimette, l Italia e con un governo dimissionario, il presidente poteva o sciogliere le camere e ornare al voto o individuare un governo che non e diretta espressione delle forze politiche del parlamento, m che deve ottenere da esso la fiducia, dando una stabilità nazionale all itala, il governo Monti, on percentuali altissime). Il contesto politico partitico nell Es2 gli ha lasciato molti piu margini d azione. La forma di governo vie in un determinato contesto el applicazione delle regole scritte segue un determinato contesto, il limite e la sua estraneità all indirizzo politico di maggiorana, quindi il ruolo di garanzia. 3 COMPITI

FORMAZIONE DEL GOVERNO, svolge le consultazioni, conferisce l carico, nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i singoli ministri, ma nell esercizio di questa sua funzione deve essere guidato dall esigenza di garantire il buon funzionamento de sistema, non dalla sua “preferenza” politica. Quindi dovrà scoprire se in parlamento ce una erta maggioranza e nominare un governo ce possa ottenere la fiducia da quella maggioranza, perché usi ebbe dai compiti assegnatigli i costituzione.

Assume significato diverso a seconda dell atto che il capo dello stato intende prendere:

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI, ma SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI, atti che son effettivamente imputabili al presidente (firmate da lui), ma il cui contenuto politico è deciso dal governo.In questo caso la controfirma e una forma di controllo della regolarità dell’atto. ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI, atti presidenziali il cui contenuto viene deciso al presidente della repubblica. (es. nomina di 1/3 della corte costituzionale, invio di una legge alle camere, atti che devono essere controfirmati ma fanno parte dei suoi compiti). ATTI COMPLESSI EGUALI, un atto il cui contenuto e complesso perche determinato sia dal governo che dal capo dello stato, che sono posti sullo STESS PIANO. (Es. Lo scioglimento anticipato delle camere può essere disposto solo qualora si incontrino la volontà del presidente e quella del governo, l una a garanzia dell altra). In questo caso la controfirma serve sia per attestare sia la volontà del capo di stato che del governo. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLO STATO ITALIANO, come stato regionale Forme di stat composto, stati federali e stati regionale. Composto cioè a suo interno riconosce competenze e autonomia politica a degli enti territoriali. L’Italia e uno stato REGIONALE, la costituzione cioe hai conosciuto l esistenza di Eni su base territoriale denominati regioni che hanno autonomia politica rispetto allo stato centrale e sono titolari di competenza. Accanto alle regioni ci sono altri enti su basi territoriale, (province, comuni, città metropolitane) di diversa dimensione, anch’esse titolari di autonomia riconosciuta in costituzione.

  • Lo stato italiano come stato regionale, ego i previste in costituzione sono ENTI dotati di:

AUTONOMIA POLITICA, art 114cost. AUTONOMIA LEGISLATIVA e AMMINISTRATIVA, art 117-118cost, possono adottare leggi regionali e son titolari delle funzioni amministrative. AUTONOMIA FINANZIARIA, art 119. Autonomia significa che NEI LIMITI delle competenze che la costituzione riserva loro hanno la possibilità di darsi indirizzi politici autonomi, anche divergenti a quelli dello stato.

  • L’Italia riconosce regioni ordinare e regioni speciali, che hanno autonomie maggiori, a queste si aggiungono le province autonome di Bolzano e Trento, sono province ma hanno le stesse competenze della regione.
  • Qualunque stato composto conosce degli strumenti di RACCORDO tra i diversi livelli di governo, sono pochissimi gli ambiti del ordinamento che possono sere gestiti come compatimenti stagni. L’azione di governo statale tocca materie di interesse regionali e degli enti locali e viceversa. In un ordinamento complesso, come le democrazie contemporanee dove l azione di governo coinvolge svariati interessi e la regola che una determinata politica pubblica tocchi competenze e interessi di più livelli di governo, questo e garanzia della realizzazione di una certa politica pubblica decisa anche a livello statale.Per garantire l efficacia dell azione di governo è necessario predisporre meccanismi giuridici che coinvolgano i diversi livelli di governo.

- STRUMENTI DI RACCORDO

NO CAMERA DI RAPPRESENTANZA degli enti territoriali, si tratta di bicameralismo imperfetto, perché he ci sono due camere che non hanno le stesse competenze in quanto una delle due veicola al centro gli interessi degli enti autonomi costituisce lo strumento di raccordo principale tra stato e enti autonomi. CONFERENZA STATO-REGIONI, in assenza di una seconda camera espressione degli interessi degli enti autonomi con legge ordinaria e stata istituitala conferenza stato regioni, che è una sede istituzionale nella quale siedono sia i rappresentanti del governo che quelli dell regioni e li discutono di politiche governative che tocchino interessi regionali, in quella sede governo e regioni possono anche stipulare accordi, INTESE, che poi vincolano politicamente l azione dell esecutivo. Vi e anche la conferenza STATO-ENTI LOCALI, affronta argomenti che toccano interessi degli enti locali. Queste possono poi fondersi nella “conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni, enti locali” ed è abbreviato in CONFERENZA UNIFICATA, si ha quando il governo vuole discutere su argomenti che toccano tanto interessi regionali quanto locali. Questo sistema delle conferenze e stata la soluzione che l ordinamento italiano ha escogitato a livello di legislazione ordinaria in assenza di una riforma costituzionale che costruisca na vera e propria camera di rappresentanza degli enti autonomia, se ci fosse non ci sarebbe bisogno delle conferenze. Commissione parlamentare per gli enti regionali e la conferenza stato-regioni sono due istituzioni, i terzo strumento d raccordo no e una istituzione ma un PRINCIPIO GIURIDICO, il

PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. La giurisprudenza costituzionale ha sempre sostento che stato e regioni debbono esercitare l proprie competenze nel rispetto della reale collaborazione specifica, quando lo stato esercita una sua competenza he tocca interessi regionali deve coinvolgere le regioni interessate e viceversa. La leale collaborazione e un principio che ha fondamento nell art 5 della carta costituzionale, che stabilisce che l ordinamento repubblicano ha due principi costitutivi:

  • PRINCIPIO DI UNITÀ e DI INDIVISIBILITÀ, la repubblica non puo essere divisa in stati diversi
  • PRINCIPIO DELL AUTONOMIA, riconoscimento che ci son enti territoriali che hanno un autonomia garantita dalla costituzione. Questo principio costituzionale non altera il riparto di competenze come scritto in costituzione, lo stato rimane titolare delle competenze che la costituzione gli riserva ai sensi degli articoli 177ss, le regioni rimangono titolari delle competenza che l costituzione gli riserva ai senti degli stessi articoli, il principio di collaborazione vuole che nel momento in cui il livello di governo titolare di una certa competenza eserciti una competenza che tocca anche interessi di un altro livello di governo, devi farlo con modalità COLLABORATIVE, che possono essere diverse fra loro e sono previste da norme di legge. Sono (in ordine di livello di collaborazione crescente):
  • la legge può prevedere l obbligo tra i diversi livelli di governo di uno SCAMBIO DI INFORMAZIONI.
  • la CONSULTAZIONE, prima di esercitare la mia competenza devo consultare là controparte.
  • il PARERE, devo prima richiedere un parere motivato all atra parte.
  • INTESA in senso DEBOLE, la legge impone che lo stato e le regioni raggiungano un accordo sull esercizio di una certa competenza, ma se le parti non so accordano il soggetto titolare d quella competerà puo decidere comunque, dovrà dimostrare di avere fatto quanto possibile per raggiungere lealmente un accordo.
  • INTESA in sensoFORTE, obbliga le parti a raggiungimento del raggiro, se non si raggiunge la competenza non può sere esercitata. In relata nell ipotesi di intesa in senso forte la corte costituzionale non ammette che la competenza non venga esercitata, chiede che vengano costruiti meccanismi per superare il disaccordo.
  • costituzione di ORGANI MISTI STATO-REGIONI, la legge per l esercizio di certe competenze stabilisce che quelle competenze vengano esercitare coinvolgendo pro degli organi nei quali siedono anche rappresentanti regionali. (Es autorità di bacino,che si chiamano distretti idrografici, si occupano del governo delle acque in Italia, nel momento in cui quell amministrazione adotta determinati atti che introducono prescrizioni per il governo delle acque tocca anche interessi regionali, quelle competenze devono passare per un organismo misto nel quale siedono rappresentanti del ministero dell ambiente, delle autorità di bacino e dei rappresentanti delle regioni coinvolte). Dire che la leale adorazione e un principio giuridico implica dire che e un principio SANZIONATO dall ordinamento cioe lo stato che approvi una legge che non contempla questi meccanismi collaborativi laddove vengano in gioco interessi regionali è una legge che può essere ANNULLATA. ——————————————————————————————————————————— LIBRO, paragrafo 9 L’UNIONE EUROPEA 9.1 DEFINIZIONI L’unione europea e stata introdotta dal trattato di Maastricht e deriva dall’assorbimento, mediante il TRATTATO DI LISBONA, di tre “pilastri”, quello centrale costituito dalla CE (Comunità Europea) e i due laterali dalla PESC (olistica estera di sicurezza) e dalla CGAI (cooperazione giustizia e affari terni). La differenza sostanziale tra questi e che nella CE per prendere decisioni non era necessaria l’unanimità delle posizioni statali, nere per la PESC e la CGAI si. Tuttavia nella PESC le decisioni continueranno ad essere prese all’unanimità, non verranno emanati atti legislativi. Il controllo della corte di giustizia rimarrà estraneo. Con il trattato di Amsterdam si introusse, inoltre, il PRINCIPIO DI COOPERAZIONE RINFORZATA per la realizzazione di scopi comunitari. 9.2 L’ORGANIZZAZIONE ——————————————————————————————————————————— FORMA DI GOVERNO REGIONALE