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indagini atipiche- pedinamento elettronico
Tipologia: Sintesi del corso
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Il pedinamento elettronico rappresenta un'attività di monitoraggio tecnologicamente avanzata che, con meccanismi di localizzazione satellitare, consente di tracciare gli spostamenti di un veicolo o di una persona a distanza. Esso sfrutta il sistema di posizionamento geografico GPS, il sistema mediante il quale uno specifico ed idoneo apparato è in grado di rilevare le proprie coordinate spazio temporali in qualsiasi punto esso si trovi.
Occorre verificare se tale operazione realizza una compressione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni di cui all'art' 15 Cost; se vi è un coinvolgimento dell'art. 14 Cost, sebbene la Corte di Cassazione negli all'automobile il carattere domiciliare ma mette la categoria dei luoghi di privata dimora diversi dal domicilio, tutelati dall' art. 2 cost; se il pedinamento è in grado di comprimere la libertà di circolazione di cui all'art 16 cost, intesa anche come diritto a non essere localizzati; infine, se i risultati probatori di tale mezzo di ricerca della prova atipico sono ammissibili alle condizioni stabilite dall'art 189 cpp.
Sebbene si sia sostenuto che l'attività di rilevamento satellitare può essere assimilata ad un ispezione personale, considerando che il GPS permette di realizzare una sorta di osservazione elettronica, la localizzazione satellitare, a differenza di qualsiasi attività ispettiva, di per se non mira ad accertare le tratte e gli altri effetti materiali del reato, né tantomeno a descrivere lo stato attuale dei luoghi dato che l'impiego della tecnica GPS è funzionale al mero monitoraggio degli spostamenti del soggetto controllato. Se l'ispezione personale rappresenta, in base all'art 13 cost, è una forma di compressione della libertà personale, intesa come diritto a non subire atti di coercizione materiale e morale della propria persona, la tecnica GPS non incide su questo spazio di libertà, considerato che integra un'attività investigativa che si svolge all'insaputa dell'indagato, determinando così l'impossibilità di concepire un previo avviso all'interessato in ordine alla facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, a differenza di quanto si prevede a proposito di un'ispezione.
Il monitoraggio satellitare non consiste in un'attività di conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, ne di cura affinché lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato, e né tantomeno potrebbe integrare un rilievo o un accertamento finalizzato ad evitare il pericolo di un'alterazione, dispersione o modificazione delle tracce delle cose pertinenti al reato.
Il monitoraggio GPS, tuttavia, non è neanche ascrivibile alla categoria degli accertamenti, rilievi segnaletici. descrittivi o fotografici ed alle altre operazioni tecniche previste dall'art 359 cpp, per il cui svolgimento sono necessarie specifiche competenze.
Con l'intercettazione si apprende un segnale riservato cioè funzionale all'utilizzo esclusivo da parte dei soggetti intercettati, con la tecnica GPS si capta un segnale che in realtà è a disposizione dell'intera collettività, ossia di qualunque navigatore satellitare che intende ricavare le proprie coordinate dello spazio.
Con un simile monitoraggio non viene appresa alcuna comunicazione tra persone, perché ci si limita a rilevare la mera posizione nello spazio dell'oggetto su cui è collocato il dispositivo GPS e, quindi, del soggetto monitorato ,ne consegue che la localizzazione satellitare non puoi rientrare nel genus delle intercettazioni. L'impossibilità di ricondurre la localizzazione satellitare a tipologie di indagini tipiche e l'inevitabile inquadramento del monitoraggio satellitare negli atti investigativi atipici, in cui si colloca il pedinamento, di cui la localizzazione satellitare rappresenta una specifica modalità di svolgimento. Poiché il pedinamento si identifica nell'attività di monitoraggio degli spostamenti di un soggetto, la localizzazione satellitare e cioè il pedinamento elettronico, rappresenta una species tecnologica di tale genus. La tecnica GPS presenta, rispetto al pedinamento, maggiore invasività poiché permette di effettuare un monitoraggio estremamente preciso e continuo, anche i luoghi che non sarebbero altrimenti visibili e in rapporto ai quali il pedinamento non sarebbe praticabile.
Tuttavia, se da un lato la tecnica GPS è in grado di rilevare in modo assai dettagliato anche gli spostamenti in luoghi non visibili ,dall'altro essa può cogliere solo i miei dati di posizione degli spostamenti che si svolgono nei tempi di utilizzo del veicolo o dell'oggetto su cui il GPS è installato e non anche effettuare un monitoraggio onnicomprensivo, possibile nell'ambito di un pedinamento ordinario.
In base all'art 189 cpp, (prove non disciplinate dalla legge):
Sulla sua idoneità ai fini dell'accertamento dei fatti da provare sorgono pochi dubbi considerato l'elevato grado di attendibilità dei dati che le rivelazioni tramite GPS riescono a fornire, essendo gli stessi in grado di offrire strumenti adeguati per una ricostruzione veritiera dei fatti.
Quanto poi al secondo requisito richiesto dall'art 189 cpp, ossia la necessità che lo strumento impiegato non incida sulla libertà del soggetto alterando la sua determinazione, trattandosi di mezzo investigativo in grado di produrre risultati solo qualora il soggetto sottoposto a controllo non sia a conoscenza del tracking GPS, ne consegue che lo stesso non possa esservi in alcun modo
irripetibilità deve coincidere con una "impossibilità materiale e ontologica riferita alla rinnovazione in giudizio del medesimo atto compiuto durante le indagini".
I risultati del pedinamento ordinario sono interamente affidati alla percezione sensoriale degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito le operazioni e, di conseguenza, possono essere acquisiti esclusivamente attraverso la loro testimonianza; invece, nella localizzazione satellitare i risultati dell'attività investigativa rappresentano il frutto di rilievi elettronici costitutivi di una realtà spazio-temporale di per sé non riproducibile.
Il pedinamento satellitare può essere inquadrato nell' attività di polizia giudiziaria; non può rispettare la riserva di legge, che prevede "casi e modi" di acquisizione, essendo il mezzo di prova atipica insuscettibile per definizione di regolazione ex ante. Inoltre, qualora il tracker GPS venisse installato all'interno dell'abitacolo di un vicolo e si considerasse questo spazio alla stregua di un domicilio agli effetti dell'art 14 cost, l'istallazione del tracker GPS potrebbe considerarsi legittima solo se effettuata nei "casi e nei modi" stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale; ipotesi di scuola e del tutto remota, poiché l'evoluzione tecnologica permette di installare il dispositivo all'esterno dell'abitacolo.
Anche in relazione ai limiti desumibili dall'art 15 cost ,non si ritiene che il pedinamento GPS incida sul diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni giacche esso non è strutturalmente in grado di apprendere contenuti comunicativi.
È nata la categoria del c.d. "diritto all'anonimato", che garantisce ciascuno dal non ricevere indebite e prolungate intrusioni nella propria sfera individuale anche quando, per libera scelta, agisca i luoghi pubblici.
La giurisprudenza ha escluso che la tecnica investigativa di localizzazione satellitare possa ritenersi intrusiva della sfera privata sottolineando come per il suo impiego non sia necessario alcun decreto motivato del pubblico ministero. La Corte europea dei diritti umani ha assunto una posizione opposta nella sentenza Uzun c. Germania.
In questa decisione, la Corte EDU ha affermato che, premessa l'impossibilità di fornire una definizione esaustiva del concetto di vita privata, la presenza di un soggetto in luoghi pubblici non implica una rinuncia alla sua privacy, con riferimento alla localizzazione satellitare.
Se la Corte europea definisce legittima la compressione del diritto alla privacy solo se effettuata in presenza dei requisiti previsti dall'art 8 CEDU, occorre osservare la sussistenza di tali condizioni e verificare se le stesse trovino rispondenza nel nostro sistema nel caso di un'investigazione con tracker GPS.
In particolare, secondo i requisiti richiesti dall' art 8 § 2 CEDU, l'ingerenza nella vita privata da parte della pubblica autorità è considerata legittima soltanto a condizione che la compressione del diritto sia prevista dalla legge e che rappresenti una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Nella pronuncia U.S. v. Jones (23 gennaio 2012), si è affermato che l'istallazione da parte della polizia, senza autorizzazione giudiziale, di un dispositivo di controllo elettronico satellitare GPS, sull'autovettura di una persona sottoposta a indagini, costituisce una violazione del IV Emendamento della Costituzione federale, confermando, così, la decisione della Corte d'Appello federale aveva annullato la condanna all'ergastolo di un trafficante di stupefacenti sulla base, tra l'altro, di prove raccolte mediante GPS illegittimamente istallato.